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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 948/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 948/2019, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RUSSO LUIGI, elettivamente domiciliata presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCACCABAROZZI Controparte_1 P.IVA_2
CRISTINA, elettivamente domiciliata presso il difensore CONVENUTA
Inopponibilità dell'ipoteca – restituzione – accoglimento parziale
Limiti oggettivi del giudicato – Effetto prenotativo della trascrizione del preliminare
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ........................................... 1
2. La ricostruzione dei rapporti tra le parti. .............................................................................................. 4
3. L'eccezione di giudicato sulla domanda restitutoria ............................................................................ 7
4. Domanda di accertamento della inopponibilità. ................................................................................ 11
5. Le spese di lite ..................................................................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione notificato il 4/4/2019, la ha convenuto in Parte_2
giudizio la chiedendo di dichiarare l'inopponibilità e/o l'inefficacia nei Controparte_1
confronti della società attrice dell'ipoteca giudiziale gravante sui terreni agricoli per ha. 2.41.99,
1 distinti al Catasto Terreni di Codigoro al foglio 108 mapp. 93, ed impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali, insistente sul predetto terreno, già in proprietà del sig.
[...]
, iscritta il giorno 20/02/2019, ai numeri 2764/402 di Reg.Gen./Reg.Part. per un Pt_3
importo totale garantito di euro 200.000,00 e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione.
La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Con ordinanza del 13/01/2020, il precedente istruttore ha disposto la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. fino alla decisione definitiva sulla controversia di cui alla causa
RG n. 1/2019 Trib. FE, avente natura pregiudiziale.
La controversia RG 1/2019 Trib. FE è stata definita con sentenza n.345/2020 del 2/07/2020, confermata in appello con sentenza n.2124/2023 depositata il 26/10/2023, non impugnata in Cassazione;
la ha quindi riassunto il presente giudizio Parte_2
con ricorso del 5/06/2024.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ed istruita la causa con la sola acquisizione dei documenti depositati dalle parti, le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nei seguenti termini.
Per l'attrice : “Voglia il Tribunale di FE: preso atto del Parte_2
passaggio in giudicato della sentenza n. 345/2020 del 2 luglio dichiarare ed accertare, per quanto esposto in fatto ed in diritto in atto di citazione, l'inopponibilità e/o l'inefficacia nei confronti della società attrice dell'ipoteca giudiziale gravante sui beni (terreni agricoli per ha.
2.41.99, distinti al Catasto Terreni di Codigoro al foglio 108 mapp. 93, ed impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali, insistente sul predetto terreno, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 108, mapp. 93, sub 1, cat. D/10,) già in proprietà del sig. , Parte_3
iscritta il giorno 20 febbraio 2019, ai numeri 2764/402 di Reg.Gen./Reg.Part. per un importo totale garantito di € 200.000,00;per l'effetto, ordinare alla società convenuta e/o al al conservatore dei pubblici registri immobiliari di FE (Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di FE, Ufficio provinciale – Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare) la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria a cura e spese della società convenuta;
per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
207.928,41 o quel diverso importo che risulterà di giustizia oltre interessi moratori ex d. lgs. n.
2 231/02 dal 11.7.2019 o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia fino al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per la convenuta “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via Controparte_1
principale e di merito Respingere ogni domanda avanzata da Parte_4
, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi in atti. Con vittoria delle
[...]
spese di lite, compreso rimborso spese generali 15%, e condanna di Parte_4
al pagamento, in favore di ex art. 96, III comma c.p.c.,
[...] Controparte_1
di una somma equitativamente determinata nel doppio delle spese legali”.
Sinteticamente, parte attrice ha agito per ottenere la declaratoria di inopponibilità/inefficacia nei suoi confronti dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 20/02/2019 e gravante, in favore della società sul terreno agricolo di proprietà di , il quale Controparte_1 Parte_3
aveva trasferito tali beni alla in data 21/02/2019. Siccome, nella Parte_2
costruzione attorea, la dedotta inopponibilità derivava dall'anteriorità della trascrizione compravendita per essere la stessa esecutiva di un preliminare la cui trascrizione doveva farsi retroagire al 2/1/2019, data in cui era stata trascritta la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni del preliminare, la causa era stata sospesa fino alla definitività di tale accertamento.
Riassunto il giudizio all'esito della definitiva conferma dell'autenticità delle sottoscrizioni, la società attrice ha integrato la propria domanda, posto che nelle more la Controparte_1
aveva notificato il precetto, quale terza datrice d'ipoteca per debiti di alla
[...] Parte_3
, che aveva quindi provveduto al pagamento della somma di euro Parte_2
207.928,41, oggetto quindi di domanda restitutoria.
La nel costituirsi in giudizio all'esito della riassunzione, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda restitutoria per essersi formato il giudicato;
il giudicato coprirebbe poi anche la domanda di accertamento dell'inopponibilità dell'ipoteca, in relazione alla quale difetterebbe comunque l'interesse e che comunque sarebbe infondata.
Preliminarmente, va rilevato che nel costituirsi in giudizio a seguito della riassunzione con comparsa depositata in data 20/09/2024, la aveva chiesto di Controparte_1
dichiarare l'estinzione del presente procedimento ex art. 307 c.p.c.
3 La richiesta è stata rigettata con ordinanza del 23/10/2024, sull'assunto che il termine di cui all'art. 297 c.p.c. risultava rispettato, essendo la causa di sospensione cessata al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio di appello, da considerarsi avvenuto in data 26/04/2024, dovendosi tener conto della qualità di litisconsorti necessari dei soci della società cancellata (Cass. Civ., Sez. Parte_5
III, Ordinanza n. 5816 del 27/02/2023), che quindi ha precluso il passaggio in giudicato in ragione della inscindibilità delle cause.
Nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e nelle conclusioni precisate con nota del
12/03/2025, la non ha ribadito la richiesta. Controparte_1
2. La ricostruzione dei rapporti tra le parti.
Venendo alla ricostruzione delle vicende, anche processuali, susseguitesi, occorre partire dal preliminare di compravendita in data 6/12/2018, redatto con scrittura privata non autenticata, con cui ha promesso di vendere a per sé o per persona da Parte_3 Persona_1
nominare, l'intera ed esclusiva piena proprietà del fondo agricolo in Codigoro loc. Corbe identificato al Catasto Terreni Codigoro foglio 108 map. 93 di ha 2.41.99, in cui è sito un impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali con produzione di 0.99 MW di energia elettrica. L'operazione si inseriva in un più ampio contratto in cui a veniva promessa Persona_1
la cessione anche di altri terreni di proprietà della Parte_5
[...]
Il prezzo convenuto per l'acquisto dei beni promessi in vendita (terreni e impianto di digestione anaerobica) dal sig. era indicato in euro 2.700.000,00, e al momento della Parte_3
sottoscrizione del preliminare il promittente acquirente ha rilasciato assegno per euro
500.000,00 a garanzia, trattenuto fiduciariamente dall'avv. Paolo Chiesa del Foro di FE.
I promittenti venditori si erano altresì obbligati a estinguere, entro la data della conclusione del contratto definitivo, tutte le ipoteche e tutte le trascrizioni pregiudizievoli che gravavano gli immobili dagli stessi rispettivamente promessi in vendita, e a trasferire i terreni ed i fabbricati liberi da affittanze o da contratti che limitassero il diritto a disporne, garantendo, altresì, la conformità degli immobili alla pertinente normativa urbanistica, catastale ed edilizia.
4 L'autenticità delle sottoscrizioni del contratto in questione è stata accertata dal Tribunale di
FE con sentenza n. 345/2020 del 2 luglio 2020, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 2124/2023, depositata il 26 ottobre 2023 (cfr. docc. 24 e 25).
A tale accertamento si era pervenuti su istanza di (con domanda trascritta in data 2 Persona_1
gennaio 2019: doc. 10) in quanto - spiega parte attrice - non si era presentato Parte_3
alla data prevista per la riformalizzazione del preliminare dinanzi a notaio scelto dal promittente acquirente (data indicata nel 21/12/2018), al fine di poter procedere all'autenticazione delle sottoscrizioni delle parti e procedere, così, alla trascrizione del preliminare.
Inoltre, , con contratto del 17/12/2018 aveva concesso in affitto l'impianto di Parte_3
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla Società agricola Ariostea di BE
RT & C., che aveva anche preso in subaffitto gli altri terreni della Parte_5
[...] Parte_5
In data 20/02/2019, le parti, qui sempre da un lato ed ora la Parte_3 Parte_2
(avendo esercitato la facoltà di nominare il soggetto acquirente) dall'altro
[...] Persona_1
hanno stipulato un ulteriore contratto preliminare di compravendita davanti al Notaio Per_2
di Sante, e in data 21/02/2019, davanti al medesimo Notaio, con atto rep./racc.
[...]
n.7655/5146 (doc. 12) è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita con cui
[...]
ha trasferito alla e la piena proprietà del fondo agricolo sito Pt_3 Pt_2 Parte_2
in Comune di Codigoro (FE), identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 108 mapp.
93 (ha.
2.41.99 ente urbano) e dell'impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali con produzione di energia elettrica insistente su predetto terreno e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 108, mapp. 93 sub 1, cat. D/10.
Sull'immobile però è rimasta l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale in favore della società
[...]
in quanto iscritta in data 20 febbraio 2019 (ai numeri 2764/402 di Controparte_1
Reg.Gen./Reg.Part.: doc. 13) e, dunque, anteriormente all'autenticazione delle sottoscrizioni del preliminare avvenuta in pari data.
Nella prospettazione dell'attore, la trascrizione dell'ipoteca in questione – essendo successiva alla trascrizione della domanda giudiziale (avvenuta il 2/1/2019) relativa alla causa volta ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni delle parti del contratto
5 preliminare 6/12/2018 – non sarebbe opponibile alla ai sensi Parte_2
dell'art. 2645-bis, secondo comma, c.c.
Inoltre, successivamente alla riassunzione, la società allega di aver Parte_2
provveduto al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
207.928,41 in data 11/07/2019.
Ciò in quanto – ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di – lo aveva notificato Parte_3
unitamente al precetto alla quale terza datrice d'ipoteca, la quale, Parte_2
stante la mancata sospensione in sede di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., onde evitare l'esecuzione immobiliare sul bene, aveva provveduto al pagamento, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere nell'opposizione a precetto.
Essendo il pagamento avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositata dopo la riassunzione la ha modificato e integrato le proprie conclusioni chiedendo Parte_2
altresì, quale conseguenza della domanda di accertamento dell'inopponibilità dell'ipoteca oggetto di causa, alla luce del sopravvenuto pagamento delle somme garantite dalla medesima ipoteca, la condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di euro
207.928,41 oltre interessi dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo.
Deduce la di aver – invero indirettamente – pagato alla Parte_2 [...]
l'ulteriore somma di euro 314.873,77. Infatti, la – Controparte_1 Controparte_1
sempre in relazione al credito vantato nei confronti di non integralmente Parte_3
garantito dall'ipoteca posto che l'importo precettato era di euro 300.768,07 – aveva anche pignorato crediti facenti capo al proprio debitore nei confronti del GSE, per Parte_3
l'energia prodotta dall'impianto gestito dal e in cui è poi subentrata, a far tempo dal 1 Pt_3
marzo 2019, la . Parte_2
Siccome nel procedimento esecutivo presso terzi, il Giudice dell'Esecuzione ha disposto l'assegnazione, in favore della di “ogni credito/bene dovuto dal terzo Controparte_1
pignorato GSE al debitore esecutato e derivante dalla convenzione del 26/3/13 Parte_3
tra GSE e ”, il GSE ha versato alla creditrice nel mese di settembre 2019 la somma Parte_3
di euro 314.873,77.
6 Dunque, la ha incassato la somma di euro 522.802,18 a fronte di un Controparte_1
importo precettato di euro 300.768,07.
Secondo la prospettazione di parte attrice, risulterebbe che l'importo versato di euro 314.873,77 sarebbe riferibile a somme non dovute a ma alla Parte_3 Parte_2
quale soggetto subentrante nella convenzione dal GSE (segnatamente le fatture n. 1/P/19 e n.
2/P/19), per cui la avrebbe beneficiato di somme non di Controparte_1 [...]
ma dell'attrice. Pt_3
Sotto questi profili entrano però in gioco – tramite le eccezioni della parte convenuta – gli accertamenti contenuti in altra pronuncia.
3. L'eccezione di giudicato sulla domanda restitutoria
Sul punto, la ha anzitutto formulato un'eccezione di giudicato, per Controparte_1
comprendere la quale occorre dare conto dell'oggetto e dell'esito dell'ulteriore giudizio, che ha avuto luogo nelle more della sospensione di quello presenti e che ha avuto parimenti ad oggetto la pretesa restitutoria relativa alla medesima somma di euro 207.928,41 pagata a seguito della notifica del precetto dalla terza datrice di ipoteca . Parte_2
Trattasi del giudizio R.G. 5231/2020 svoltosi davanti al Tribunale di Treviso: Parte_5
(padre di ) aveva agito, quale successore nei crediti della Parte_3 Parte_2
dopo il suo scioglimento, mediante decreto ingiuntivo davanti Parte_2 Parte_5
al Tribunale di Treviso per ottenere la restituzione dell'importo pagato dalla e Pt_2 Pt_2 [...]
alla assumendo che la società era già stata soddisfatta Pt_2 Controparte_1
mediante le somme versate dal terzo GSE.
La è intervenuta volontariamente in quel giudizio, chiedendo Parte_2
l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia titolo in capo a per la restituzione Parte_5
della somma e la condanna della a restituire l'importo solo in quanto Controparte_1
la somma precettata era stata già versata dal GSE.
Il giudizio davanti al Tribunale di Treviso si è concluso con il rigetto della domanda della società intervenuta , avendo il Tribunale accertato che, con scrittura Parte_2
privata conclusa in occasione della compravendita dell'impianto in proprietà di , Parte_3
la aveva beneficiato di un accollo da parte di un soggetto terzo Parte_2
7 (che era la fino all'importo di euro Parte_6
500.000, per il pagamento di creditori di che – come la Parte_3 Controparte_1
- avevano iscritto gravami pregiudizievoli sull'immobile (impianto di produzione di energia elettrica) oggetto di compravendita.
Aveva quindi escluso che vi fosse un indebito ripetibile ex art. 2033 c.c., sussistendo un titolo valido per il versamento di quella somma.
La ha formulato eccezione di giudicato, assumendo che la sentenza Controparte_1
481/2023 del Tribunale di Treviso faccia stato fra le odierne parti in causa ex art. 2909 c.c. e rende la domanda restitutoria inammissibile “e/o” improcedibile, oltre che tardiva in quanto formulata solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La convenuta sostiene che anche nel giudizio davanti al Tribunale di Treviso la Parte_2
aveva formulato la domanda di condanna di alla
[...] Controparte_1
restituzione dell'importo capitale di euro 207.929,16 oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/02 dal giorno del pagamento (11 luglio 2019) al saldo effettivo e che anche tale domanda si fondava anche sull'inopponibilità nei propri confronti dell'iscrizione ipotecaria.
Secondo parte convenuta, identico è il petitum (la restituzione della somma) e identica è anche la causa petendi sottostante la pretesa restitutoria, ossia l'inopponibilità dell'iscrizione ipotecaria eseguita da Controparte_1
Onde contestare l'eccezione di giudicato, la ha sottolineato di Parte_2
avere svolto, dinanzi al Tribunale di Treviso, semplici richiami al presente giudizio e “alla tematica dell'opponibilità o meno dell'ipoteca ma come fatto storico”: non vi sarebbe coincidenza tra le due causae petendi, posto che in quel giudizio – con salvezza del presente –
l'intervenuta aveva fatto valere un proprio diritto alla ripetizione di quanto pagato non a causa dell'inopponibilità dell'ipoteca, bensì a causa dell'indebita locupletazione che la stessa
[...]
aveva conseguito a seguito dell'ulteriore pagamento eseguito in suo favore Controparte_1
del GSE, pagamento avvenuto con provvista di pertinenza dell'odierna attrice.
Anzitutto non sussiste un problema di inammissibilità della domanda restitutoria per violazione del divieto di bis in idem.
8 Deve escludersi che, davanti al Tribunale di Treviso, la abbia Parte_2
proposto una domanda di condanna alla restituzione della somma di euro 207.929,16 sul presupposto della inopponibilità dell'ipoteca. Nell'atto di intervento, la domanda restitutoria viene fondata solo sul dato dell'essere stata la soddisfatta in sede di Controparte_1
pignoramento presso il terzo GSE ed effettivamente non v'è alcuna richiesta relativa all'opponibilità dell'ipoteca.
Ebbene, nonostante la domanda non sia stata già precedentemente proposta e dunque non sia inammissibile per violazione del divieto di bis in idem, ciò che in verità occorre vagliare è che la sua proposizione possa essere comunque preclusa, in quanto la parte era onerata di proporla nel precedente giudizio, ossia quello davanti al Tribunale di Treviso, sul presupposto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e che quindi è preclusa la possibilità di riproporre tutte le questioni, esercitabili in via di azione o di eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, avrebbero potuto essere sollevate nel primo giudizio.
Sostanzialmente, ciò che occorre vagliare è se la avrebbe potuto e Parte_2
dovuto dedurre anche la ragione della inopponibilità dell'ipoteca nel giudizio davanti al
Tribunale di Treviso in cui aveva agito, in via autonoma, per la restituzione della somma.
La Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività
è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse” (Cass. Civ., Sez. III, 11/01/2024, n. 1259).
9 Facendo applicazione di tale principio, la domanda di restituzione formulata nel giudizio in corso ha il medesimo petitum di quella proposta nell'atto di intervento e, sebbene la causa petendi sia diversa, la sua proposizione è preclusa in questo giudizio, in ragione del fatto che la stessa avrebbe potuto essere dedotta davanti al Tribunale di Treviso.
Entro i limiti oggettivi del giudicato trevigiano si collocano, infatti, tutte le ragioni deducibili di quella pretesa restitutoria, tra le quali vi era anche che la pretesa inopponibilità dell'ipoteca: dunque, avrebbe potuto dedurre (di qui il deducibile) che la Parte_2
somma doveva esserle restituita anche in ragione dell'inopponibilità dell'ipoteca. Avrebbe dovuto poi dare atto che su tale inopponibilità pendeva già la domanda di accertamento (che era infatti l'oggetto unico di questo giudizio) e al più chiedere la sospensione anche di quel giudizio in attesa della definizione del presente.
La circostanza che questo giudizio fosse all'epoca sospeso non incide sui limiti oggettivi del giudicato, posto che qui non viene in rilievo una situazione di mera connessione, ma il medesimo fatto costitutivo, ossia il versamento della somma da parte di Parte_2
per il debito di nei confronti della
[...] Parte_3 Parte_7
è anche la circostanza che la abbia tentato anche la
[...] Parte_2 Parte_2
restituzione delle somme dal GSE agendo davanti al Tribunale di Roma che però ha ritenuto operante una specifica clausola contenuta nella convenzione tra produttore e GSE (cfr. doc. 27 e
28) idonea a legittimare l'utilizzazione di somme di pertinenza dell'acquirente dell'impianto produttivo per far fronte a debiti del produttore cedente.
La definitività dell'accertamento circa l'assenza di un diritto alla restituzione in quanto
[...]
ha versato somme di denaro alla in presenza di Parte_2 Controparte_1
titoli idonei sia tramite il proprio bonifico dell'11/07/2019 sia tramite GSE induce a ritenere – come già suggerito dal giudice di Treviso – che il recupero dell'eventuale surplus incamerato dalla creditrice odierna convenuta, possa avvenire solo mediante l'attivazione, non operata però in questo giudizio, degli strumenti che l'ordinamento appresta al soggetto che sia stato depauperato, a fronte dell'altrui arricchimento senza causa.
10 Deve quindi essere dichiarata inammissibile la domanda di restituzione della somma di euro
207.929,16 oltre interessi, essendo preclusa in quanto coperta dal giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 481/2023.
4. Domanda di accertamento della inopponibilità.
Anche relativamente alla domanda di accertamento dell'inopponibilità dell'ipoteca, la
[...]
ha formulato eccezione di giudicato, che coprirebbe non solo la domanda di Controparte_1
ripetizione espressamente svolta, bensì anche il presupposto logico antecedente (accertamento dell'inopponibilità dell'ipoteca).
Ad ogni modo, la deduce di aver prestato, sin dalla comparsa di Controparte_1
costituzione, il proprio consenso alla predetta cancellazione, a cura e spese della debitrice e che quindi la sarebbe priva di interesse ad agire, anche nell'ipotesi in Parte_2
cui tale domanda non fosse ritenuta coperta dal giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di
Treviso. Infatti, se anche l'ipoteca iscritta da venisse dichiarata Controparte_1
inopponibile all'odierna attrice, quest'ultima non potrebbe certamente ottenere la ripetizione della somma di euro 207.928,41, atteso che la causa di detto pagamento – come già accertato dal Tribunale di Treviso con la sentenza 481/2023 passata in giudicato – è la delegazione di pagamento concordata con la scrittura del 20/02/2019 e non l'ipoteca per cui è causa.
Sotto il profilo del giudicato, la domanda di accertamento dell'inopponibilità dell'ipoteca e del diritto alla cancellazione della stessa non è coperta, essendo autonoma rispetto alla domanda restitutoria, nonché sorretta da autonomo interesse, costituito dal diritto ad ottenere la cancellazione;
sul punto, è vero che la ha dichiarato, peraltro senza Controparte_1
formalizzarla in un atto con le forme previste dall'art. 2882 c.c., la propria disponibilità, ma assume – ed in ciò permane l'interesse ad ottenere la pronuncia di Parte_2
accertamento – che le spese debbano essere poste a carico della convenuta.
Orbene, la domanda di accertare l'inopponibilità a e dell'ipoteca Pt_2 Parte_2
iscritta in data 20/02/2019 si fonda sul presupposto che il successivo preliminare del
20/02/2019 (trascritto il 21/02/2019) e la compravendita del 21/02/2019 (trascritto il
25/02/2019) costituirebbero atti di esecuzione ed adempimento del preliminare del 6/12/2018 che, una volta accertata giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni sullo stesso apposte, è
11 stato ritualmente prima registrato e infine trascritto nei pubblici registri immobiliari il
3/08/2020 (docc. 55-57 fasc. parte attrice). Tale trascrizione – producendo gli effetti dalla trascrizione della domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, avvenuta in data 2/1/2019 – renderebbe inopponibile a e l'ipoteca trascritta in Pt_2 Parte_2
favore di in data 20/2/2019. Controparte_1
Nel merito della domanda, la ha contestato l'inapplicabilità del Controparte_1
meccanismo di cui all'art. 2645- bis, secondo comma, c.c., in quanto il definitivo del 21/02/2019 non costituirebbe adempimento del preliminare del 6/12/2018 (la cui trascrizione sarebbe retrodatata al 2/1/2019, posto che quel primo preliminare sarebbe stato superato e sostituito da quello del 20/02/2019 di cui il definitivo del 21/02/2019 costituisce adempimento.
La domanda dell'attrice merita accoglimento.
Come è noto, l'art. 2645 bis, secondo comma, c.c. ricollega l'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare al definitivo, alla sentenza emanata ex art. 2932 c.c., ma anche ad ogni altro atto che costituisca comunque esecuzione di un preliminare.
Nella specie, non v'è dubbio che la trascrizione del preliminare stipulato il 6/12/2018, pacificamente avvenuta il 3/08/2020 (l'atto risulta dai pubblici registri immobiliari per cui nessuna questione di tardività pone la sua produzione da parte dell'attrice in sede di conclusionale) produce effetti dal 2/1/2019, data in cui è stata trascritta la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.
Ciò che è contestato è che il contratto definitivo del 21/02/2019 possa considerarsi esecutivo del preliminare del 6/12/2018.
Sotto il profilo delle divergenze tra titolo prenotato ed atto di adempimento da ritenersi ammissibili ai fini di salvare l'effetto pubblicitario, con riferimento all'oggetto ed ai soggetti del rapporto, deve ritenersi che l'efficacia della formalità operi, anzitutto, tutte le volte in cui l'oggetto trasferito sia il medesimo (ed anzi secondo l'interpretazione maggiormente condivisa l'efficacia permane allorché anche il diritto sia quantitativamente diverso, limitatamente al quantum promesso).
Sotto il profilo delle altre pattuizioni, il meccanismo per cui la trascrizione retroagirà al tempo della prenotazione non va sottoposto ad uno schema rigido, potendo essere ritenuto operante
12 anche quando vi siano modifiche, essendo per esempio stata ammessa anche laddove le parti scelgano di ricorrere ad una transazione o ad una permuta che includa il bene promesso anziché ricorrendo alla stipulazione del definitivo o comunque ricorrano discordanze tra i due contratti relative al prezzo o alle modalità esecutive delle prestazioni contrattuali.
Ebbene, nella specie il bene promesso in vendita da con il contratto del Parte_3
6/12/2018 è pacificamente il medesimo oggetto del preliminare stipulato il 20/02/2019 e del definitivo del giorno successivo.
Anche il prezzo è il medesimo in tutti e tre i contratti (2.700.000,00 euro) e non può assumere alcun rilievo decisivo qualche lieve divergenza in punto di modalità di pagamento, del tutto inidonee ad alterare la natura esecutiva dei due contratti di febbraio, se si considera il rinvio del termine per la stipula del definitivo per fatto attribuibile alla parte venditrice.
Deve dunque ritenersi che tanto il secondo preliminare del 20/02/2019 quanto il contratto definitivo del 21/02/2019 siano contratti esecutivi degli obblighi assunti con il preliminare del
6/12/2018, essendo palese anche il profilo causale delle due scritture di febbraio, avendo l'una lo scopo di consentire la trascrizione del contratto ad effetti obbligatori e l'altra di realizzare l'effetto traslativo.
Tale volontà di dare esecuzione al preliminare del 2018 è chiaramente indicata nel secondo, ove le parti specificano che tale contratto “viene a dar seguito agli accordi precedenti e in particolare a quelli di cui alla domanda giudiziale di accertamento giudiziale sottoscrizione atti trascritta a FE in data 2 gennaio 2019 ai n.ri 3/4 R.G e 1/2 R.P.”
Va quindi accolta la domanda di dichiarare inopponibile alla Parte_2
dell'ipoteca giudiziale gravante sui beni (terreni agricoli per ha. 2.41.99, distinti al Catasto
Terreni di Codigoro al foglio 108 mapp. 93, ed impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali, insistente sul predetto terreno, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
108, mapp. 93, sub 1, cat. D/10,) già in proprietà del sig. , iscritta il giorno 20 Parte_3
febbraio 2019, ai numeri reg. gen. 2764 e reg. part. 402, per un importo totale garantito di euro
200.000,00.
13 Stante l'accertata inopponibilità nonché essendo incontestato l'avvenuto pagamento del credito garantito, viene accolta la domanda di ordinare, ai sensi dell'art. 2884 c.c., al Conservatore dei pubblici registri immobiliari di FE la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria.
Quanto alle spese della cancellazione, la deduce che, nella scrittura a Controparte_1
latere del preliminare in cui la parte promittente acquirente con provvista della
[...]
si era impegnata a procedere all'estinzione delle Parte_5
passività nei confronti dei creditori di , tra cui era stato Parte_3 Controparte_1
pattuito che le spese di cancellazione restavano, come da preliminare, a carico delle parti promittenti venditrici.
L'operatività di tale meccanismo presupponeva l'atto di consenso del creditore che
[...]
pur a fronte del pagamento, non ha mai fornito. Controparte_1
L'art. 2882 c.c. prevede che la cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione “dell'atto contenente il consenso del creditore. Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e
2837”.
La – pur deducendo di prestare il consenso – non ha mai fornito Controparte_1
neppure a seguito della sentenza di Treviso un atto di consenso al debitore nella forma prevista dall'art. 2821 c.c.
Conseguentemente, la cancellazione deve essere ordinata con sentenza e le spese devono essere poste a carico della non potendo operare il meccanismo Controparte_1
contrattuale delineato dalle parti.
5. Le spese di lite
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza reciproca, vanno compensate. In ragione del medesimo principio va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., di cui difetta il presupposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
14 tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda di parte attrice e dichiara inopponibile alla società Parte_2
dell'ipoteca giudiziale gravante sui beni (terreni agricoli per ha. 2.41.99,
[...]
distinti al Catasto Terreni di Codigoro al foglio 108 mapp. 93, ed impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali, insistente sul predetto terreno, distinto al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 108, mapp. 93, sub 1, cat. D/10,) già in proprietà del sig. , iscritta il giorno 20 febbraio 2019, ai numeri reg. gen. 2764 e reg. Parte_3
part. 402, per un importo totale garantito di euro 200.000,00;
b) ordina, ai sensi dell'art. 2884 c.c., al Conservatore dei pubblici registri immobiliari di
FE la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria, con spese a carico della
Controparte_1
c) dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dalla Parte_2
;
[...]
d) compensa integralmente le spese di lite;
e) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
FE, 30/06/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 948/2019, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RUSSO LUIGI, elettivamente domiciliata presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCACCABAROZZI Controparte_1 P.IVA_2
CRISTINA, elettivamente domiciliata presso il difensore CONVENUTA
Inopponibilità dell'ipoteca – restituzione – accoglimento parziale
Limiti oggettivi del giudicato – Effetto prenotativo della trascrizione del preliminare
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ........................................... 1
2. La ricostruzione dei rapporti tra le parti. .............................................................................................. 4
3. L'eccezione di giudicato sulla domanda restitutoria ............................................................................ 7
4. Domanda di accertamento della inopponibilità. ................................................................................ 11
5. Le spese di lite ..................................................................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione notificato il 4/4/2019, la ha convenuto in Parte_2
giudizio la chiedendo di dichiarare l'inopponibilità e/o l'inefficacia nei Controparte_1
confronti della società attrice dell'ipoteca giudiziale gravante sui terreni agricoli per ha. 2.41.99,
1 distinti al Catasto Terreni di Codigoro al foglio 108 mapp. 93, ed impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali, insistente sul predetto terreno, già in proprietà del sig.
[...]
, iscritta il giorno 20/02/2019, ai numeri 2764/402 di Reg.Gen./Reg.Part. per un Pt_3
importo totale garantito di euro 200.000,00 e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione.
La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Con ordinanza del 13/01/2020, il precedente istruttore ha disposto la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. fino alla decisione definitiva sulla controversia di cui alla causa
RG n. 1/2019 Trib. FE, avente natura pregiudiziale.
La controversia RG 1/2019 Trib. FE è stata definita con sentenza n.345/2020 del 2/07/2020, confermata in appello con sentenza n.2124/2023 depositata il 26/10/2023, non impugnata in Cassazione;
la ha quindi riassunto il presente giudizio Parte_2
con ricorso del 5/06/2024.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ed istruita la causa con la sola acquisizione dei documenti depositati dalle parti, le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nei seguenti termini.
Per l'attrice : “Voglia il Tribunale di FE: preso atto del Parte_2
passaggio in giudicato della sentenza n. 345/2020 del 2 luglio dichiarare ed accertare, per quanto esposto in fatto ed in diritto in atto di citazione, l'inopponibilità e/o l'inefficacia nei confronti della società attrice dell'ipoteca giudiziale gravante sui beni (terreni agricoli per ha.
2.41.99, distinti al Catasto Terreni di Codigoro al foglio 108 mapp. 93, ed impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali, insistente sul predetto terreno, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 108, mapp. 93, sub 1, cat. D/10,) già in proprietà del sig. , Parte_3
iscritta il giorno 20 febbraio 2019, ai numeri 2764/402 di Reg.Gen./Reg.Part. per un importo totale garantito di € 200.000,00;per l'effetto, ordinare alla società convenuta e/o al al conservatore dei pubblici registri immobiliari di FE (Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di FE, Ufficio provinciale – Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare) la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria a cura e spese della società convenuta;
per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
207.928,41 o quel diverso importo che risulterà di giustizia oltre interessi moratori ex d. lgs. n.
2 231/02 dal 11.7.2019 o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia fino al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per la convenuta “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via Controparte_1
principale e di merito Respingere ogni domanda avanzata da Parte_4
, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi in atti. Con vittoria delle
[...]
spese di lite, compreso rimborso spese generali 15%, e condanna di Parte_4
al pagamento, in favore di ex art. 96, III comma c.p.c.,
[...] Controparte_1
di una somma equitativamente determinata nel doppio delle spese legali”.
Sinteticamente, parte attrice ha agito per ottenere la declaratoria di inopponibilità/inefficacia nei suoi confronti dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 20/02/2019 e gravante, in favore della società sul terreno agricolo di proprietà di , il quale Controparte_1 Parte_3
aveva trasferito tali beni alla in data 21/02/2019. Siccome, nella Parte_2
costruzione attorea, la dedotta inopponibilità derivava dall'anteriorità della trascrizione compravendita per essere la stessa esecutiva di un preliminare la cui trascrizione doveva farsi retroagire al 2/1/2019, data in cui era stata trascritta la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni del preliminare, la causa era stata sospesa fino alla definitività di tale accertamento.
Riassunto il giudizio all'esito della definitiva conferma dell'autenticità delle sottoscrizioni, la società attrice ha integrato la propria domanda, posto che nelle more la Controparte_1
aveva notificato il precetto, quale terza datrice d'ipoteca per debiti di alla
[...] Parte_3
, che aveva quindi provveduto al pagamento della somma di euro Parte_2
207.928,41, oggetto quindi di domanda restitutoria.
La nel costituirsi in giudizio all'esito della riassunzione, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda restitutoria per essersi formato il giudicato;
il giudicato coprirebbe poi anche la domanda di accertamento dell'inopponibilità dell'ipoteca, in relazione alla quale difetterebbe comunque l'interesse e che comunque sarebbe infondata.
Preliminarmente, va rilevato che nel costituirsi in giudizio a seguito della riassunzione con comparsa depositata in data 20/09/2024, la aveva chiesto di Controparte_1
dichiarare l'estinzione del presente procedimento ex art. 307 c.p.c.
3 La richiesta è stata rigettata con ordinanza del 23/10/2024, sull'assunto che il termine di cui all'art. 297 c.p.c. risultava rispettato, essendo la causa di sospensione cessata al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio di appello, da considerarsi avvenuto in data 26/04/2024, dovendosi tener conto della qualità di litisconsorti necessari dei soci della società cancellata (Cass. Civ., Sez. Parte_5
III, Ordinanza n. 5816 del 27/02/2023), che quindi ha precluso il passaggio in giudicato in ragione della inscindibilità delle cause.
Nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e nelle conclusioni precisate con nota del
12/03/2025, la non ha ribadito la richiesta. Controparte_1
2. La ricostruzione dei rapporti tra le parti.
Venendo alla ricostruzione delle vicende, anche processuali, susseguitesi, occorre partire dal preliminare di compravendita in data 6/12/2018, redatto con scrittura privata non autenticata, con cui ha promesso di vendere a per sé o per persona da Parte_3 Persona_1
nominare, l'intera ed esclusiva piena proprietà del fondo agricolo in Codigoro loc. Corbe identificato al Catasto Terreni Codigoro foglio 108 map. 93 di ha 2.41.99, in cui è sito un impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali con produzione di 0.99 MW di energia elettrica. L'operazione si inseriva in un più ampio contratto in cui a veniva promessa Persona_1
la cessione anche di altri terreni di proprietà della Parte_5
[...]
Il prezzo convenuto per l'acquisto dei beni promessi in vendita (terreni e impianto di digestione anaerobica) dal sig. era indicato in euro 2.700.000,00, e al momento della Parte_3
sottoscrizione del preliminare il promittente acquirente ha rilasciato assegno per euro
500.000,00 a garanzia, trattenuto fiduciariamente dall'avv. Paolo Chiesa del Foro di FE.
I promittenti venditori si erano altresì obbligati a estinguere, entro la data della conclusione del contratto definitivo, tutte le ipoteche e tutte le trascrizioni pregiudizievoli che gravavano gli immobili dagli stessi rispettivamente promessi in vendita, e a trasferire i terreni ed i fabbricati liberi da affittanze o da contratti che limitassero il diritto a disporne, garantendo, altresì, la conformità degli immobili alla pertinente normativa urbanistica, catastale ed edilizia.
4 L'autenticità delle sottoscrizioni del contratto in questione è stata accertata dal Tribunale di
FE con sentenza n. 345/2020 del 2 luglio 2020, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 2124/2023, depositata il 26 ottobre 2023 (cfr. docc. 24 e 25).
A tale accertamento si era pervenuti su istanza di (con domanda trascritta in data 2 Persona_1
gennaio 2019: doc. 10) in quanto - spiega parte attrice - non si era presentato Parte_3
alla data prevista per la riformalizzazione del preliminare dinanzi a notaio scelto dal promittente acquirente (data indicata nel 21/12/2018), al fine di poter procedere all'autenticazione delle sottoscrizioni delle parti e procedere, così, alla trascrizione del preliminare.
Inoltre, , con contratto del 17/12/2018 aveva concesso in affitto l'impianto di Parte_3
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla Società agricola Ariostea di BE
RT & C., che aveva anche preso in subaffitto gli altri terreni della Parte_5
[...] Parte_5
In data 20/02/2019, le parti, qui sempre da un lato ed ora la Parte_3 Parte_2
(avendo esercitato la facoltà di nominare il soggetto acquirente) dall'altro
[...] Persona_1
hanno stipulato un ulteriore contratto preliminare di compravendita davanti al Notaio Per_2
di Sante, e in data 21/02/2019, davanti al medesimo Notaio, con atto rep./racc.
[...]
n.7655/5146 (doc. 12) è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita con cui
[...]
ha trasferito alla e la piena proprietà del fondo agricolo sito Pt_3 Pt_2 Parte_2
in Comune di Codigoro (FE), identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 108 mapp.
93 (ha.
2.41.99 ente urbano) e dell'impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali con produzione di energia elettrica insistente su predetto terreno e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 108, mapp. 93 sub 1, cat. D/10.
Sull'immobile però è rimasta l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale in favore della società
[...]
in quanto iscritta in data 20 febbraio 2019 (ai numeri 2764/402 di Controparte_1
Reg.Gen./Reg.Part.: doc. 13) e, dunque, anteriormente all'autenticazione delle sottoscrizioni del preliminare avvenuta in pari data.
Nella prospettazione dell'attore, la trascrizione dell'ipoteca in questione – essendo successiva alla trascrizione della domanda giudiziale (avvenuta il 2/1/2019) relativa alla causa volta ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni delle parti del contratto
5 preliminare 6/12/2018 – non sarebbe opponibile alla ai sensi Parte_2
dell'art. 2645-bis, secondo comma, c.c.
Inoltre, successivamente alla riassunzione, la società allega di aver Parte_2
provveduto al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
207.928,41 in data 11/07/2019.
Ciò in quanto – ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di – lo aveva notificato Parte_3
unitamente al precetto alla quale terza datrice d'ipoteca, la quale, Parte_2
stante la mancata sospensione in sede di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., onde evitare l'esecuzione immobiliare sul bene, aveva provveduto al pagamento, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere nell'opposizione a precetto.
Essendo il pagamento avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositata dopo la riassunzione la ha modificato e integrato le proprie conclusioni chiedendo Parte_2
altresì, quale conseguenza della domanda di accertamento dell'inopponibilità dell'ipoteca oggetto di causa, alla luce del sopravvenuto pagamento delle somme garantite dalla medesima ipoteca, la condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di euro
207.928,41 oltre interessi dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo.
Deduce la di aver – invero indirettamente – pagato alla Parte_2 [...]
l'ulteriore somma di euro 314.873,77. Infatti, la – Controparte_1 Controparte_1
sempre in relazione al credito vantato nei confronti di non integralmente Parte_3
garantito dall'ipoteca posto che l'importo precettato era di euro 300.768,07 – aveva anche pignorato crediti facenti capo al proprio debitore nei confronti del GSE, per Parte_3
l'energia prodotta dall'impianto gestito dal e in cui è poi subentrata, a far tempo dal 1 Pt_3
marzo 2019, la . Parte_2
Siccome nel procedimento esecutivo presso terzi, il Giudice dell'Esecuzione ha disposto l'assegnazione, in favore della di “ogni credito/bene dovuto dal terzo Controparte_1
pignorato GSE al debitore esecutato e derivante dalla convenzione del 26/3/13 Parte_3
tra GSE e ”, il GSE ha versato alla creditrice nel mese di settembre 2019 la somma Parte_3
di euro 314.873,77.
6 Dunque, la ha incassato la somma di euro 522.802,18 a fronte di un Controparte_1
importo precettato di euro 300.768,07.
Secondo la prospettazione di parte attrice, risulterebbe che l'importo versato di euro 314.873,77 sarebbe riferibile a somme non dovute a ma alla Parte_3 Parte_2
quale soggetto subentrante nella convenzione dal GSE (segnatamente le fatture n. 1/P/19 e n.
2/P/19), per cui la avrebbe beneficiato di somme non di Controparte_1 [...]
ma dell'attrice. Pt_3
Sotto questi profili entrano però in gioco – tramite le eccezioni della parte convenuta – gli accertamenti contenuti in altra pronuncia.
3. L'eccezione di giudicato sulla domanda restitutoria
Sul punto, la ha anzitutto formulato un'eccezione di giudicato, per Controparte_1
comprendere la quale occorre dare conto dell'oggetto e dell'esito dell'ulteriore giudizio, che ha avuto luogo nelle more della sospensione di quello presenti e che ha avuto parimenti ad oggetto la pretesa restitutoria relativa alla medesima somma di euro 207.928,41 pagata a seguito della notifica del precetto dalla terza datrice di ipoteca . Parte_2
Trattasi del giudizio R.G. 5231/2020 svoltosi davanti al Tribunale di Treviso: Parte_5
(padre di ) aveva agito, quale successore nei crediti della Parte_3 Parte_2
dopo il suo scioglimento, mediante decreto ingiuntivo davanti Parte_2 Parte_5
al Tribunale di Treviso per ottenere la restituzione dell'importo pagato dalla e Pt_2 Pt_2 [...]
alla assumendo che la società era già stata soddisfatta Pt_2 Controparte_1
mediante le somme versate dal terzo GSE.
La è intervenuta volontariamente in quel giudizio, chiedendo Parte_2
l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia titolo in capo a per la restituzione Parte_5
della somma e la condanna della a restituire l'importo solo in quanto Controparte_1
la somma precettata era stata già versata dal GSE.
Il giudizio davanti al Tribunale di Treviso si è concluso con il rigetto della domanda della società intervenuta , avendo il Tribunale accertato che, con scrittura Parte_2
privata conclusa in occasione della compravendita dell'impianto in proprietà di , Parte_3
la aveva beneficiato di un accollo da parte di un soggetto terzo Parte_2
7 (che era la fino all'importo di euro Parte_6
500.000, per il pagamento di creditori di che – come la Parte_3 Controparte_1
- avevano iscritto gravami pregiudizievoli sull'immobile (impianto di produzione di energia elettrica) oggetto di compravendita.
Aveva quindi escluso che vi fosse un indebito ripetibile ex art. 2033 c.c., sussistendo un titolo valido per il versamento di quella somma.
La ha formulato eccezione di giudicato, assumendo che la sentenza Controparte_1
481/2023 del Tribunale di Treviso faccia stato fra le odierne parti in causa ex art. 2909 c.c. e rende la domanda restitutoria inammissibile “e/o” improcedibile, oltre che tardiva in quanto formulata solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La convenuta sostiene che anche nel giudizio davanti al Tribunale di Treviso la Parte_2
aveva formulato la domanda di condanna di alla
[...] Controparte_1
restituzione dell'importo capitale di euro 207.929,16 oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/02 dal giorno del pagamento (11 luglio 2019) al saldo effettivo e che anche tale domanda si fondava anche sull'inopponibilità nei propri confronti dell'iscrizione ipotecaria.
Secondo parte convenuta, identico è il petitum (la restituzione della somma) e identica è anche la causa petendi sottostante la pretesa restitutoria, ossia l'inopponibilità dell'iscrizione ipotecaria eseguita da Controparte_1
Onde contestare l'eccezione di giudicato, la ha sottolineato di Parte_2
avere svolto, dinanzi al Tribunale di Treviso, semplici richiami al presente giudizio e “alla tematica dell'opponibilità o meno dell'ipoteca ma come fatto storico”: non vi sarebbe coincidenza tra le due causae petendi, posto che in quel giudizio – con salvezza del presente –
l'intervenuta aveva fatto valere un proprio diritto alla ripetizione di quanto pagato non a causa dell'inopponibilità dell'ipoteca, bensì a causa dell'indebita locupletazione che la stessa
[...]
aveva conseguito a seguito dell'ulteriore pagamento eseguito in suo favore Controparte_1
del GSE, pagamento avvenuto con provvista di pertinenza dell'odierna attrice.
Anzitutto non sussiste un problema di inammissibilità della domanda restitutoria per violazione del divieto di bis in idem.
8 Deve escludersi che, davanti al Tribunale di Treviso, la abbia Parte_2
proposto una domanda di condanna alla restituzione della somma di euro 207.929,16 sul presupposto della inopponibilità dell'ipoteca. Nell'atto di intervento, la domanda restitutoria viene fondata solo sul dato dell'essere stata la soddisfatta in sede di Controparte_1
pignoramento presso il terzo GSE ed effettivamente non v'è alcuna richiesta relativa all'opponibilità dell'ipoteca.
Ebbene, nonostante la domanda non sia stata già precedentemente proposta e dunque non sia inammissibile per violazione del divieto di bis in idem, ciò che in verità occorre vagliare è che la sua proposizione possa essere comunque preclusa, in quanto la parte era onerata di proporla nel precedente giudizio, ossia quello davanti al Tribunale di Treviso, sul presupposto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e che quindi è preclusa la possibilità di riproporre tutte le questioni, esercitabili in via di azione o di eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, avrebbero potuto essere sollevate nel primo giudizio.
Sostanzialmente, ciò che occorre vagliare è se la avrebbe potuto e Parte_2
dovuto dedurre anche la ragione della inopponibilità dell'ipoteca nel giudizio davanti al
Tribunale di Treviso in cui aveva agito, in via autonoma, per la restituzione della somma.
La Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività
è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse” (Cass. Civ., Sez. III, 11/01/2024, n. 1259).
9 Facendo applicazione di tale principio, la domanda di restituzione formulata nel giudizio in corso ha il medesimo petitum di quella proposta nell'atto di intervento e, sebbene la causa petendi sia diversa, la sua proposizione è preclusa in questo giudizio, in ragione del fatto che la stessa avrebbe potuto essere dedotta davanti al Tribunale di Treviso.
Entro i limiti oggettivi del giudicato trevigiano si collocano, infatti, tutte le ragioni deducibili di quella pretesa restitutoria, tra le quali vi era anche che la pretesa inopponibilità dell'ipoteca: dunque, avrebbe potuto dedurre (di qui il deducibile) che la Parte_2
somma doveva esserle restituita anche in ragione dell'inopponibilità dell'ipoteca. Avrebbe dovuto poi dare atto che su tale inopponibilità pendeva già la domanda di accertamento (che era infatti l'oggetto unico di questo giudizio) e al più chiedere la sospensione anche di quel giudizio in attesa della definizione del presente.
La circostanza che questo giudizio fosse all'epoca sospeso non incide sui limiti oggettivi del giudicato, posto che qui non viene in rilievo una situazione di mera connessione, ma il medesimo fatto costitutivo, ossia il versamento della somma da parte di Parte_2
per il debito di nei confronti della
[...] Parte_3 Parte_7
è anche la circostanza che la abbia tentato anche la
[...] Parte_2 Parte_2
restituzione delle somme dal GSE agendo davanti al Tribunale di Roma che però ha ritenuto operante una specifica clausola contenuta nella convenzione tra produttore e GSE (cfr. doc. 27 e
28) idonea a legittimare l'utilizzazione di somme di pertinenza dell'acquirente dell'impianto produttivo per far fronte a debiti del produttore cedente.
La definitività dell'accertamento circa l'assenza di un diritto alla restituzione in quanto
[...]
ha versato somme di denaro alla in presenza di Parte_2 Controparte_1
titoli idonei sia tramite il proprio bonifico dell'11/07/2019 sia tramite GSE induce a ritenere – come già suggerito dal giudice di Treviso – che il recupero dell'eventuale surplus incamerato dalla creditrice odierna convenuta, possa avvenire solo mediante l'attivazione, non operata però in questo giudizio, degli strumenti che l'ordinamento appresta al soggetto che sia stato depauperato, a fronte dell'altrui arricchimento senza causa.
10 Deve quindi essere dichiarata inammissibile la domanda di restituzione della somma di euro
207.929,16 oltre interessi, essendo preclusa in quanto coperta dal giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 481/2023.
4. Domanda di accertamento della inopponibilità.
Anche relativamente alla domanda di accertamento dell'inopponibilità dell'ipoteca, la
[...]
ha formulato eccezione di giudicato, che coprirebbe non solo la domanda di Controparte_1
ripetizione espressamente svolta, bensì anche il presupposto logico antecedente (accertamento dell'inopponibilità dell'ipoteca).
Ad ogni modo, la deduce di aver prestato, sin dalla comparsa di Controparte_1
costituzione, il proprio consenso alla predetta cancellazione, a cura e spese della debitrice e che quindi la sarebbe priva di interesse ad agire, anche nell'ipotesi in Parte_2
cui tale domanda non fosse ritenuta coperta dal giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di
Treviso. Infatti, se anche l'ipoteca iscritta da venisse dichiarata Controparte_1
inopponibile all'odierna attrice, quest'ultima non potrebbe certamente ottenere la ripetizione della somma di euro 207.928,41, atteso che la causa di detto pagamento – come già accertato dal Tribunale di Treviso con la sentenza 481/2023 passata in giudicato – è la delegazione di pagamento concordata con la scrittura del 20/02/2019 e non l'ipoteca per cui è causa.
Sotto il profilo del giudicato, la domanda di accertamento dell'inopponibilità dell'ipoteca e del diritto alla cancellazione della stessa non è coperta, essendo autonoma rispetto alla domanda restitutoria, nonché sorretta da autonomo interesse, costituito dal diritto ad ottenere la cancellazione;
sul punto, è vero che la ha dichiarato, peraltro senza Controparte_1
formalizzarla in un atto con le forme previste dall'art. 2882 c.c., la propria disponibilità, ma assume – ed in ciò permane l'interesse ad ottenere la pronuncia di Parte_2
accertamento – che le spese debbano essere poste a carico della convenuta.
Orbene, la domanda di accertare l'inopponibilità a e dell'ipoteca Pt_2 Parte_2
iscritta in data 20/02/2019 si fonda sul presupposto che il successivo preliminare del
20/02/2019 (trascritto il 21/02/2019) e la compravendita del 21/02/2019 (trascritto il
25/02/2019) costituirebbero atti di esecuzione ed adempimento del preliminare del 6/12/2018 che, una volta accertata giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni sullo stesso apposte, è
11 stato ritualmente prima registrato e infine trascritto nei pubblici registri immobiliari il
3/08/2020 (docc. 55-57 fasc. parte attrice). Tale trascrizione – producendo gli effetti dalla trascrizione della domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, avvenuta in data 2/1/2019 – renderebbe inopponibile a e l'ipoteca trascritta in Pt_2 Parte_2
favore di in data 20/2/2019. Controparte_1
Nel merito della domanda, la ha contestato l'inapplicabilità del Controparte_1
meccanismo di cui all'art. 2645- bis, secondo comma, c.c., in quanto il definitivo del 21/02/2019 non costituirebbe adempimento del preliminare del 6/12/2018 (la cui trascrizione sarebbe retrodatata al 2/1/2019, posto che quel primo preliminare sarebbe stato superato e sostituito da quello del 20/02/2019 di cui il definitivo del 21/02/2019 costituisce adempimento.
La domanda dell'attrice merita accoglimento.
Come è noto, l'art. 2645 bis, secondo comma, c.c. ricollega l'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare al definitivo, alla sentenza emanata ex art. 2932 c.c., ma anche ad ogni altro atto che costituisca comunque esecuzione di un preliminare.
Nella specie, non v'è dubbio che la trascrizione del preliminare stipulato il 6/12/2018, pacificamente avvenuta il 3/08/2020 (l'atto risulta dai pubblici registri immobiliari per cui nessuna questione di tardività pone la sua produzione da parte dell'attrice in sede di conclusionale) produce effetti dal 2/1/2019, data in cui è stata trascritta la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.
Ciò che è contestato è che il contratto definitivo del 21/02/2019 possa considerarsi esecutivo del preliminare del 6/12/2018.
Sotto il profilo delle divergenze tra titolo prenotato ed atto di adempimento da ritenersi ammissibili ai fini di salvare l'effetto pubblicitario, con riferimento all'oggetto ed ai soggetti del rapporto, deve ritenersi che l'efficacia della formalità operi, anzitutto, tutte le volte in cui l'oggetto trasferito sia il medesimo (ed anzi secondo l'interpretazione maggiormente condivisa l'efficacia permane allorché anche il diritto sia quantitativamente diverso, limitatamente al quantum promesso).
Sotto il profilo delle altre pattuizioni, il meccanismo per cui la trascrizione retroagirà al tempo della prenotazione non va sottoposto ad uno schema rigido, potendo essere ritenuto operante
12 anche quando vi siano modifiche, essendo per esempio stata ammessa anche laddove le parti scelgano di ricorrere ad una transazione o ad una permuta che includa il bene promesso anziché ricorrendo alla stipulazione del definitivo o comunque ricorrano discordanze tra i due contratti relative al prezzo o alle modalità esecutive delle prestazioni contrattuali.
Ebbene, nella specie il bene promesso in vendita da con il contratto del Parte_3
6/12/2018 è pacificamente il medesimo oggetto del preliminare stipulato il 20/02/2019 e del definitivo del giorno successivo.
Anche il prezzo è il medesimo in tutti e tre i contratti (2.700.000,00 euro) e non può assumere alcun rilievo decisivo qualche lieve divergenza in punto di modalità di pagamento, del tutto inidonee ad alterare la natura esecutiva dei due contratti di febbraio, se si considera il rinvio del termine per la stipula del definitivo per fatto attribuibile alla parte venditrice.
Deve dunque ritenersi che tanto il secondo preliminare del 20/02/2019 quanto il contratto definitivo del 21/02/2019 siano contratti esecutivi degli obblighi assunti con il preliminare del
6/12/2018, essendo palese anche il profilo causale delle due scritture di febbraio, avendo l'una lo scopo di consentire la trascrizione del contratto ad effetti obbligatori e l'altra di realizzare l'effetto traslativo.
Tale volontà di dare esecuzione al preliminare del 2018 è chiaramente indicata nel secondo, ove le parti specificano che tale contratto “viene a dar seguito agli accordi precedenti e in particolare a quelli di cui alla domanda giudiziale di accertamento giudiziale sottoscrizione atti trascritta a FE in data 2 gennaio 2019 ai n.ri 3/4 R.G e 1/2 R.P.”
Va quindi accolta la domanda di dichiarare inopponibile alla Parte_2
dell'ipoteca giudiziale gravante sui beni (terreni agricoli per ha. 2.41.99, distinti al Catasto
Terreni di Codigoro al foglio 108 mapp. 93, ed impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali, insistente sul predetto terreno, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
108, mapp. 93, sub 1, cat. D/10,) già in proprietà del sig. , iscritta il giorno 20 Parte_3
febbraio 2019, ai numeri reg. gen. 2764 e reg. part. 402, per un importo totale garantito di euro
200.000,00.
13 Stante l'accertata inopponibilità nonché essendo incontestato l'avvenuto pagamento del credito garantito, viene accolta la domanda di ordinare, ai sensi dell'art. 2884 c.c., al Conservatore dei pubblici registri immobiliari di FE la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria.
Quanto alle spese della cancellazione, la deduce che, nella scrittura a Controparte_1
latere del preliminare in cui la parte promittente acquirente con provvista della
[...]
si era impegnata a procedere all'estinzione delle Parte_5
passività nei confronti dei creditori di , tra cui era stato Parte_3 Controparte_1
pattuito che le spese di cancellazione restavano, come da preliminare, a carico delle parti promittenti venditrici.
L'operatività di tale meccanismo presupponeva l'atto di consenso del creditore che
[...]
pur a fronte del pagamento, non ha mai fornito. Controparte_1
L'art. 2882 c.c. prevede che la cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione “dell'atto contenente il consenso del creditore. Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e
2837”.
La – pur deducendo di prestare il consenso – non ha mai fornito Controparte_1
neppure a seguito della sentenza di Treviso un atto di consenso al debitore nella forma prevista dall'art. 2821 c.c.
Conseguentemente, la cancellazione deve essere ordinata con sentenza e le spese devono essere poste a carico della non potendo operare il meccanismo Controparte_1
contrattuale delineato dalle parti.
5. Le spese di lite
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza reciproca, vanno compensate. In ragione del medesimo principio va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., di cui difetta il presupposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
14 tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda di parte attrice e dichiara inopponibile alla società Parte_2
dell'ipoteca giudiziale gravante sui beni (terreni agricoli per ha. 2.41.99,
[...]
distinti al Catasto Terreni di Codigoro al foglio 108 mapp. 93, ed impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali, insistente sul predetto terreno, distinto al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 108, mapp. 93, sub 1, cat. D/10,) già in proprietà del sig. , iscritta il giorno 20 febbraio 2019, ai numeri reg. gen. 2764 e reg. Parte_3
part. 402, per un importo totale garantito di euro 200.000,00;
b) ordina, ai sensi dell'art. 2884 c.c., al Conservatore dei pubblici registri immobiliari di
FE la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria, con spese a carico della
Controparte_1
c) dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dalla Parte_2
;
[...]
d) compensa integralmente le spese di lite;
e) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
FE, 30/06/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
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