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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. PE Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3574/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del ter- mine fissato ex articolo 127 ter c.p.c. per il deposito di note in so- stituzione d'udienza
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LA RI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
(C.F.: ), con l'Avv. CP_2 C.F._3
1 LO OS – PARTE INTERVENUTA –
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Martina CP_1
Franca in data 2.8.2003, unione dalla quale sono nati due figli,
[...]
Per_
oggi ventenne, e PE, oggi diciassettenne, e che con de- creto n. 14467/2016 in data 05/09/2017, questo Tribunale ha omo- logato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di detto provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matri- monio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
2 comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, confermando le statuizioni che regolavano la separazione, ed è stata disposta la pro- secuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Con ordinanza del 21.11.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo ed assegnato termine per depositare il certificato di stato di fami- glia.
Con memoria depositata l'1.3.2024 il ricorrente ha chiesto di es- sere autorizzato a cedere i suoi diritti pari ad ½ sulla casa coniugale in favore dei figli.
Con comparsa depositata il 12.7.2024 è intervenuto in giudizio padre della resistente giustificando CP_2 CP_1
tale suo intervento con la sopravvenuta condizione patologica (psi- cosi) della figlia, tenuta in cura dal CSM di Putignano, e con le con- dotte assunte dal ricorrente che considera gravi, al Parte_1
fine di proteggere sia gli interessi dei nipoti, figli dei coniugi, che quelli della figlia CP_1
Allega di essere intervenuto per il pagamento del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, che tale suo inter- vento è stato osteggiato dal ricorrente e chiede che sia confermata
3 l'assegnazione della casa familiare alla figlia e disposto il tra- CP_1
sferimento della quota di proprietà sulla stessa in capo al ricorrente sia trasferita ai suoi due figli e PE, avendo esso in- Per_2
tervenuto provveduto all'estinzione del residuo prestito contratto dai coniugi.
Non necessitando d'istruttoria, la causa è stata rimessa nuova- mente al Collegio per la decisione.
“LA RICHIESTA DEL RICORRENTE DI AUTORIZZAZIONE A CEDERE I SUOI
DIRITTI SULLA CASA CONIUGALE IN FAVORE DEI FIGLI” – Tale richiesta
è inammissibile, in quanto dev'essere esaminata nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione.
“L'INTERVENTO DI – Tale intervento è stato spie- CP_2
gato oltre i termini previsti sia per la costituzione del convenuto che per la formulazione di richieste istruttorie, per cui le richieste ivi formulate sono da considerare inammissibili (cfr. Tribunale Mi- lano, 27/03/2003: “È inammissibile l'intervento autonomo formu- lato tardivamente, dopo che è scaduto il termine per la proposi- zione di domande riconvenzionali da parte dei convenuti”).
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
4 l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le
5 ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti, confermando il contenuto dei prov- vedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza del 5.7.2023, all'esito della quale sono state confermate le statuizioni che regolano lo stato della separazione.
Quanto all'affidamento del figlio minore PE, oggi dicias- settenne, dalle relazioni dei Servizi sociali non emergono partico- lari criticità nel suo rapporto con la madre, che è in cura presso il
CSM di Putignano, e proprio tale normalità nel rapporto madre/fi- glio, con i quali vive anche il fratello maggiorenne , dimo- Per_2
stra una notevole maturità del minore che, malgrado le difficoltà incontrate nel corso degli anni, riesce a gestire serenamente il rap- porto non solo con la madre ma anche con il padre ed i nonni paterni e materni, e frequenta la scuola con profitto, tutti elementi che por- tano ad una conferma della sua collocazione presso la madre e della regolamentazione degli incontri con il padre così come sopra indi- cato.
Inoltre, con detto provvedimento presidenziale si è dato atto che, pur essendosi lievemente ridotto lo stipendio del ricorrente, erano accresciute le esigenze dei figli, per i quali in sede di separazione è stato previsto un assegno di € 650,00/mese (€ 325,00/mese per ogni figlio), giudizio che questo Collegio ritiene di condividere, tenuto conto che il reddito netto del ricorrente nell'anno 2022 era pari ad
€ 28.043,00, non ha prodotto certificazione attestante un peggiora- mento delle sue condizioni reddituali per gli anni successivi e sono trascorsi quasi otto anni dall'omologa della separazione.
Il ricorrente ha chiesto che il pagamento dell'importo previsto sia
6 effettuato direttamente in favore dei figli, richiesta non accoglibile in quanto il genitore collocatario del figlio maggiorenne, quando conviva con lo stesso ha diritto un iure proprio a ricevere l'assegno di mantenimento sino a quando il figlio non raggiunga l'autosuffi- cienza economica. Tale diritto persiste anche quando il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, per motivi di studio o di lavoro si assenti dall'abitazione del genitore collocatario, rima- nendo comunque stabilmente collegato alla stessa facendovi ritorno ogni volta che gli impegni glielo consentano.
A diversa conclusione deve giungersi quando per il figlio sorge la necessità di ricevere direttamente l'assegno per far fronte diretta- mente alle proprie spese quotidiane, sostenute per motivi di studio e permanenza fuori sede prevalente rispetto alla dimora familiare, perché in tal caso il genitore collocatario non anticipa le spese per il suo mantenimento e viene quindi meno il suo diritto nei termini sopra descritti.
Nel caso in esame non vi è prova che i figli delle parti in causa abbiano necessità di ricevere direttamente l'assegno previsto a ca- rico del ricorrente per il loro mantenimento, per cui la richiesta va rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna in solido della resistente e dell'interveniente, parti soccom- benti, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla
contro
- parte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del do- vuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014
e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordi- narie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
7 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate non- ché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio. Dette spese saranno distratte in favore del difensore costituito.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/02/2023 da ei confronti di , con l'inter- Parte_1 CP_1
vento del P.M. e di , così provvede: CP_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in NA FR in data 02/08/2003 tra
[...]
nato in [...] in data [...], e Pt_1
, nata in NA FR (TA) in [...] CP_1
26/07/1977, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di NA FR al n. 151, parte II, serie A, anno 2017;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
8 Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti assunti con ordinanza in data
5.7.2023;
5. DICHIARA inammissibili le restanti domande;
6. AN la resistente e l'intervenuto, in solido, al paga- mento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che li- quida in € 135,00 per spese ed € 1.730,00 per compensi profes- sionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Palazzo Marilù, dichiara- tasi antistataria.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 7 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dr. PE Disabato
9
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. PE Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3574/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del ter- mine fissato ex articolo 127 ter c.p.c. per il deposito di note in so- stituzione d'udienza
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LA RI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
(C.F.: ), con l'Avv. CP_2 C.F._3
1 LO OS – PARTE INTERVENUTA –
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Martina CP_1
Franca in data 2.8.2003, unione dalla quale sono nati due figli,
[...]
Per_
oggi ventenne, e PE, oggi diciassettenne, e che con de- creto n. 14467/2016 in data 05/09/2017, questo Tribunale ha omo- logato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di detto provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matri- monio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
2 comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, confermando le statuizioni che regolavano la separazione, ed è stata disposta la pro- secuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Con ordinanza del 21.11.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo ed assegnato termine per depositare il certificato di stato di fami- glia.
Con memoria depositata l'1.3.2024 il ricorrente ha chiesto di es- sere autorizzato a cedere i suoi diritti pari ad ½ sulla casa coniugale in favore dei figli.
Con comparsa depositata il 12.7.2024 è intervenuto in giudizio padre della resistente giustificando CP_2 CP_1
tale suo intervento con la sopravvenuta condizione patologica (psi- cosi) della figlia, tenuta in cura dal CSM di Putignano, e con le con- dotte assunte dal ricorrente che considera gravi, al Parte_1
fine di proteggere sia gli interessi dei nipoti, figli dei coniugi, che quelli della figlia CP_1
Allega di essere intervenuto per il pagamento del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, che tale suo inter- vento è stato osteggiato dal ricorrente e chiede che sia confermata
3 l'assegnazione della casa familiare alla figlia e disposto il tra- CP_1
sferimento della quota di proprietà sulla stessa in capo al ricorrente sia trasferita ai suoi due figli e PE, avendo esso in- Per_2
tervenuto provveduto all'estinzione del residuo prestito contratto dai coniugi.
Non necessitando d'istruttoria, la causa è stata rimessa nuova- mente al Collegio per la decisione.
“LA RICHIESTA DEL RICORRENTE DI AUTORIZZAZIONE A CEDERE I SUOI
DIRITTI SULLA CASA CONIUGALE IN FAVORE DEI FIGLI” – Tale richiesta
è inammissibile, in quanto dev'essere esaminata nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione.
“L'INTERVENTO DI – Tale intervento è stato spie- CP_2
gato oltre i termini previsti sia per la costituzione del convenuto che per la formulazione di richieste istruttorie, per cui le richieste ivi formulate sono da considerare inammissibili (cfr. Tribunale Mi- lano, 27/03/2003: “È inammissibile l'intervento autonomo formu- lato tardivamente, dopo che è scaduto il termine per la proposi- zione di domande riconvenzionali da parte dei convenuti”).
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
4 l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le
5 ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti, confermando il contenuto dei prov- vedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza del 5.7.2023, all'esito della quale sono state confermate le statuizioni che regolano lo stato della separazione.
Quanto all'affidamento del figlio minore PE, oggi dicias- settenne, dalle relazioni dei Servizi sociali non emergono partico- lari criticità nel suo rapporto con la madre, che è in cura presso il
CSM di Putignano, e proprio tale normalità nel rapporto madre/fi- glio, con i quali vive anche il fratello maggiorenne , dimo- Per_2
stra una notevole maturità del minore che, malgrado le difficoltà incontrate nel corso degli anni, riesce a gestire serenamente il rap- porto non solo con la madre ma anche con il padre ed i nonni paterni e materni, e frequenta la scuola con profitto, tutti elementi che por- tano ad una conferma della sua collocazione presso la madre e della regolamentazione degli incontri con il padre così come sopra indi- cato.
Inoltre, con detto provvedimento presidenziale si è dato atto che, pur essendosi lievemente ridotto lo stipendio del ricorrente, erano accresciute le esigenze dei figli, per i quali in sede di separazione è stato previsto un assegno di € 650,00/mese (€ 325,00/mese per ogni figlio), giudizio che questo Collegio ritiene di condividere, tenuto conto che il reddito netto del ricorrente nell'anno 2022 era pari ad
€ 28.043,00, non ha prodotto certificazione attestante un peggiora- mento delle sue condizioni reddituali per gli anni successivi e sono trascorsi quasi otto anni dall'omologa della separazione.
Il ricorrente ha chiesto che il pagamento dell'importo previsto sia
6 effettuato direttamente in favore dei figli, richiesta non accoglibile in quanto il genitore collocatario del figlio maggiorenne, quando conviva con lo stesso ha diritto un iure proprio a ricevere l'assegno di mantenimento sino a quando il figlio non raggiunga l'autosuffi- cienza economica. Tale diritto persiste anche quando il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, per motivi di studio o di lavoro si assenti dall'abitazione del genitore collocatario, rima- nendo comunque stabilmente collegato alla stessa facendovi ritorno ogni volta che gli impegni glielo consentano.
A diversa conclusione deve giungersi quando per il figlio sorge la necessità di ricevere direttamente l'assegno per far fronte diretta- mente alle proprie spese quotidiane, sostenute per motivi di studio e permanenza fuori sede prevalente rispetto alla dimora familiare, perché in tal caso il genitore collocatario non anticipa le spese per il suo mantenimento e viene quindi meno il suo diritto nei termini sopra descritti.
Nel caso in esame non vi è prova che i figli delle parti in causa abbiano necessità di ricevere direttamente l'assegno previsto a ca- rico del ricorrente per il loro mantenimento, per cui la richiesta va rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna in solido della resistente e dell'interveniente, parti soccom- benti, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla
contro
- parte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del do- vuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014
e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordi- narie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
7 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate non- ché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio. Dette spese saranno distratte in favore del difensore costituito.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/02/2023 da ei confronti di , con l'inter- Parte_1 CP_1
vento del P.M. e di , così provvede: CP_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in NA FR in data 02/08/2003 tra
[...]
nato in [...] in data [...], e Pt_1
, nata in NA FR (TA) in [...] CP_1
26/07/1977, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di NA FR al n. 151, parte II, serie A, anno 2017;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
8 Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti assunti con ordinanza in data
5.7.2023;
5. DICHIARA inammissibili le restanti domande;
6. AN la resistente e l'intervenuto, in solido, al paga- mento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che li- quida in € 135,00 per spese ed € 1.730,00 per compensi profes- sionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Palazzo Marilù, dichiara- tasi antistataria.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 7 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dr. PE Disabato
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