Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 314/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Sabrina Cicero Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 15 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MAIER MARIAPIA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 19 61032 FANO ITALIA con l'Avv. GAZZOLI MONICA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN (PU) il giorno 16/05/1998 (atto n.
35, P. 2, S. A, anno 1998).
Con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonoma;
Persona_1
- nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonomo;
Persona_2
- nato a [...] il [...]. Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
2) ordinare al Comune di AN (PU), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dare atto che, secondo gli accordi di separazione:
a) I coniugi comproprietari della casa già coniugale sita in AN, via delle Acacie n. 19, gravato da mutuo fondiario residuo capitale pari ad € 151.000,00, tra loro hanno già dato avvio alla messa in vendita del bene al prezzo attuale di € 410.000,00 trattabile, sino ad un prezzo minimo non inferiore a euro 370.000,00
(salvo successivi accordi), concordando di incaricare terza persona comune conoscente di ogni adempimento legato all'organizzazione delle visite ai potenziali acquirenti.
b) Sussistono debiti a carico dei coniugi, per circa € 223.504,54 complessivi in linea capitale (come esposto in narrativa e salve sopravvenienze future eventuali, contratti e nel corso dell'unione coniugale, sempre per attività condivise, comunque note e in ogni caso nell'interesse della famiglia), contratti insieme o comunque relativi ad esigenze della famiglia o comunque che concordano tra loro di estinguere con il ricavato della vendita del bene, a prescindere del coniuge che abbia contratto il debito;
la somma residua sarà poi ripartita tra i coniugi in base alla percentuale di proprietà sul bene, specificatamente all' arch. il 75 %. e all' arch. il 25 %. Pt_2 Parte_1
c) Sino alla vendita della casa di AN, i coniugi convengono che il rateo di debito mensilmente pari ad euro
1.850,00 circa verrà sostenuto a metà da entrambi, così come provvederanno a pagare a metà anche i costi relativi alla casa di AN sino all'effettiva vendita, utenze, assicurazione, costi di eventuale manutenzione ordinaria o straordinaria.
d) I coniugi hanno già ripartito tra loro i beni di arredo della casa coniugale, come da distinta allegata al presente ricorso;
e) Ognuno dei coniugi resta in disponibilità dell'autoveicolo di cui è intestatario al Pubblico Registro
Automobilistico e nello specifico l'Arch. l'auto Ford C MAX, targata FP874WD, mentre l'Arch. Parte_1
l'auto Lancia Y tg. ES863EN; Pt_2
f) il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, sino alla vendita ed effettivo incasso del corrispettivo della casa già coniugale posta in vendita a AN (essendo detto bene al momento della sottoscrizione del presente ricorso ancora sul mercato), la mensile somma complessiva di euro 700,00
(in ragione di euro 300,00 per e ed euro 100,00 per ), somma da corrispondere alla Per_3 Per_2 Per_1 moglie mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile su base annuale secondo gli indici Istat e parteciperà ai costi straordinari dei figli nella misura del 50% secondo il locale Protocollo e, nella medesima misura, ai costi straordinari di natura medica e relativi a testi universitari e tasse di iscrizione per gli altri due figli maggiorenni;
successivamente alla vendita e quindi a far data dal mese successivo al rogito ed all'incasso del saldo prezzo:
1) il marito verserà alla moglie ogni mese quale contributo al mantenimento complessivo dei figli la somma complessiva di euro 850,00, cosi ripartita: euro 100,00 a favore della figlia , euro 350,00 per Per_1 Per_2 ed euro 400,00 per (con l'intesa che il contributo per la figlia verrà erogato al massimo per Per_3 Per_1 la durata di un anno dalla sottoscrizione del presente atto, e con l'obbligo da parte della moglie di comunicare al marito se prima di tale termine la figlia raggiungesse l'indipendenza economica, momento nel quale verrà meno il diritto della stessa a percepire l'importo di euro 100,00 mensili);
2) una volta venuto meno il diritto al mantenimento da parte di , per decorso del termine di un anno Per_1 dalla sottoscrizione del presente atto o per reperimento attività lavorativa e raggiungimento di autonomia, il padre verserà alla madre la somma complessiva di euro 850,00 ogni mese, sempre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5, a titolo di mantenimento dei figli non ancora autosufficienti, nello specifico così suddivisa: euro 400,00 per il secondogenito ed euro 450,00 per il terzogenito, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie come stabilito sopra;
3) gli importi mensili di cui sopra saranno soggetti a rivalutazione Istat annuale (prima decorrenza, l'anno successivo, nel mese di pronuncia della sentenza di separazione); sarà cura dell'arch. comunicare Parte_1
l'aumento dei contributi mensili al marito;
g) I coniugi in ogni caso ripartiranno tra loro ogni eventuale costo straordinario dei figli, sui quali trovassero accordo, a titolo di esempio, vacanza studio, festa di compleanno, festa di laurea, acquisto di materiale informatico, settimane bianca, attrezzatura sportiva etc.;
h) Il minore viene affidato in modo condiviso ai genitori, ma avrà collocamento e residenza presso Per_3 la madre in Trieste e potrà liberamente frequentare il padre, anche pernottando Parte_1 presso il medesimo, previo avviso e nel rispetto degli impegni scolastici. In ogni caso padre e figlio si sentiranno a mezzo video-chiamata stante l'età del ragazzo e la disponibilità di propria utenza telefonica.
i) I coniugi si danno atto reciprocamente che non sussistono inibitorie per il rilascio del passaporto del figlio minore . Per_3
j) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non vi sono domande reciproche di contributo economico”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno dato atto che nelle more del procedimento la casa coniugale sita in AN è stata venduta;
hanno pertanto modificato le condizioni di separazione come segue, confermando per il resto le conclusioni già contenute nel ricorso:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
2) Ordinare al Comune di AN (PU), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Il minore viene affidato in modo condiviso ai genitori, ma avrà collocamento e residenza presso Per_3 la madre in Trieste e potrà liberamente frequentare il padre, anche pernottando Parte_1 presso il medesimo, previo avviso e nel rispetto degli impegni scolastici e comunque ogni qualvolta lo desideri. In particolare, trascorrerà i fine settimana alternati presso il padre e potrà pernottare Per_3 presso il medesimo una o due volte infrasettimanalmente a seconda del fine settimana (due volte nelle settimane nelle quali il weekend sarà materno), previo avviso alla madre quantomeno il giorno prima. In ogni caso padre e figlio si sentiranno a mezzo video-chiamata stante l'età del ragazzo e la disponibilità di propria utenza telefonica.
4) A far data dal 01.06.2025, con il trasferimento di presso il padre, a modifica delle condizioni Per_2 previste in ricorso di cui al punto f), i coniugi concordano nel provvedere ciascuno al mantenimento ordinario diretto del figlio che risiede presso di sé ( con la madre e con il padre), revocando Per_3 Per_2 così l'obbligo del padre al versamento alla madre dei contributi per i figli e;
Per_3 Per_2
5) Il padre verserà alla madre, a favore della figlia , euro 100,00 mensili quale contributo al Per_1 mantenimento della stessa, somma da corrispondere alla moglie mediante bonifico bancario entro il giorno
5 di ogni mese, rivalutabile su base annuale secondo gli indici Istat. Con l'intesa che il contributo verrà erogato al massimo per la durata di un anno dalla sottoscrizione del ricorso – gennaio 2025- e con l'obbligo da parte della madre di comunicare se prima di tale termine la figlia raggiungesse l'indipendenza economica, momento nel quale verrà meno il diritto della stessa a percepire l'importo di euro 100,00 mensili.
6) I coniugi parteciperanno ai costi straordinari dei figli nella misura del 50% secondo il locale Protocollo
e, nella medesima misura, ai costi straordinari di natura medica e relativi a testi universitari e tasse di iscrizione per gli altri due figli maggiorenni;
7) I coniugi in ogni caso ripartiranno tra loro ogni eventuale esborso straordinario dei figli, sui quali trovassero accordo, a titolo di esempio, vacanza studio, festa di compleanno, festa di laurea, acquisto di materiale informatico, settimane bianca, attrezzatura sportiva etc.;
8) I coniugi si danno atto reciprocamente che non sussistono inibitorie per il rilascio del passaporto del figlio minore . Per_3
9) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non vi sono domande reciproche di contributo economico.
10) I coniugi già comproprietari della casa coniugale sita in AN, via delle Acacie n. 19, gravata da mutuo fondiario residuo capitale pari ad € 151.500,00, danno atto di aver venduto predetto immobile al prezzo di euro 370.000,00 in data 16.04.2025.
11) Il mutuo fondiario residuo capitale pari ad € 151.500,00 circa, gravante sull'immobile, è stato estinto. 12) Le Parti precisano relativamente al punto 3) b, pag. 8 del ricorso, che solo il mutuo fondiario è stato estinto e che quindi dei debiti citati in detta clausola sussistono ad oggi ancora da saldare debiti residui per circa € 72.000,00 (€ 223.504,54 - € 151.500,00). Fermo quanto stabilito in detta condizione nel resto.
13) I coniugi danno atto di aver adempiuto a quanto concordato al punto C, pag. 8 del ricorso e, pertanto, non sussistono pretese creditorie a tale titolo;
14) I coniugi hanno già ripartito tra loro i beni di arredo della casa coniugale, come da distinta allegata al ricorso e, pertanto, non sussistono pretese creditorie a tale titolo;
15) Ognuno dei coniugi resta in disponibilità dell'autoveicolo di cui è intestatario al Pubblico Registro
Automobilistico e nello specifico l'Arch. l'auto Ford C MAX, targata FP874WD, mentre l'Arch. Parte_1
l'auto Lancia Y tg. ES863EN. Pt_2
16) Le parti confermano ogni altra statuizione del ricorso congiunto non specificatamente modificata”.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in AN il 16/05/1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 16 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Sabrina Cicero