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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9896/2019
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 05.06.2025 ha emesso la seguente, ha emesso la seguente
ORDINANZA ex art. 702-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9896 del R.G. dell'anno 2019, vertente t r a corrente in Ravello (SA), alla Via San Francesco n. 3, in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. Fortunato Cacciatore e dall'avv. Luigi Cacciatore presso i quali elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Leopoldo Cassese n. 12. in forza di procura in atti;
- Attrice -
e
, nato ad [...] il [...] (C.F. ed Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
, nata a [...] il [...] (CF. ), residenti in [...]alla località Selva
[...] CodiceFiscale_2
Delle Monache, difesi dagli avv.ti Domenico Mancuso, Alfonso Mancuso e Carlo Mancuso, tutti con studio in Salerno alla via M. De Luca n.6, giusta mandato in atti;
- Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dati per letti e noti i fatti di causa come riportati nei rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem si rammenta che lo scrivente Tribunale con ordinanza del 05.03.24 così disponeva:
“… con sentenza n. 3566/2005, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato “costituita a favore di CP_1 ed ed in danno della servitù coattiva di passaggio
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 sulla zona di terreno, attualmente utilizzata ad aiuola, di forma triangolare, della superficie di mq. 2,70”, ponendo “a carico degli attori, titolari del fondo dominante, l'esecuzione ed i costi delle opere necessarie, anche per assicurare alla società convenuta la conservazione, per forma e misura, dell'attuale ingresso e chiusura da Via Magruni”;
- tale sentenza veniva confermata in appello, ed in Cassazione, per cui si formava il giudicato sulla dedotta costituzione di servitù che veniva posta a base di procedimento esecutivo;
pagina 1 di 4 - che all'esito dell'esecuzione materiale dei lavori necessari all'esercizio della servitù di passaggio si verificava – a detta dell'odierna ricorrente – un mutamento dello stato dei luoghi per eccesso di esecuzione;
id est il lato del triangolo non è risultato più di mt. 2,00, come dovrebbe essere, ma di mt. 2,18 e del muro di proprietà CP_4
- che pertanto il muro de quo durante i lavori svolti dalla ditta incaricata ed in presenza dell'Uff Giud è stato demolito in misura di cm 18 più del dovuto;
- che si era verificato un contrasto sulla interpretazione del titolo per il quale veniva presentato un ricorso innanzi al
G.E. che veniva dichiarato inammissibile,
- che per l'effetto la con l'odierno ricorso ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1. Accertare e dichiarare che il lato più piccolo del triangolo necessario alla costituzione della servitù di passaggio di cui alla sentenza n. 3566/2005 del Tribunale di Salerno è di metri 2,00 ed era, delimitato da muro, prospiciente la strada pubblica Orso Papice in Ravello;
2) Accertare e dichiarare che nell'esecuzione del titolo esecutivo rappresentato dalla richiamata sentenza n.
3566/2005 del Tribunale di Salerno i coniugi hanno demolito il muro prospiciente la strada pubblica Parte_2 per una lunghezza di metri 2,18 e non di metri. 2,00;
3) Condannare i coniugi in solido tra loro, alla ricostruzione dei demoliti cm 18,00 di muro a Parte_2 propria cura e spese entro il termine di giorni 30 dalla emissione dell'invocata ordinanza;
4) Condannare i coniugi in solido tra loro, al risarcimento del danno da liquidare anche Parte_2 equitativamente, danno rappresentato da tutta l'attività difensiva che parte ricorrente ha dovuto porre in essere per la tutela dei propri diritti”.
- che si costituivano e resistevano i coniugi – resistendo alla domanda e formulando domanda CP_1 CP_2 riconvenzionale di condanna della controparte al risarcimento danni causati da continui e reiterati atti emulativi;
OSSERVA
Le domande spiegate dalla nei punti 1), 2) e 3) delle conclusioni presentano profili di inammissibilità, in Parte_1 quanto non mirano a dirimere un contenzioso, ma all'esecuzione di un giudicato precedente inter partes.
Le questioni relative all'esecuzione di un titolo giudiziario, tuttavia, devono essere definite nella sede appropriata, ossia dinanzi al G.E.
La inammissibilità del ricorso in opposizione pronunciata dal G.E. (allegata al fascicolo di parte ricorrente) non legittima la parte esecutata, che si ritiene sfavorita, ad introdurre un nuovo giudizio in sede ordinaria per rimediarvi, atteso che la controversia originaria è stata già definita con sentenza passata in giudicato, la cui esecuzione, con le relative questioni interpretative ed esecutive, non spetta – si ripete – al giudice della cognizione, ma a quello dell'esecuzione.
Dall'errore di esecuzione possono rilevare solo profili risarcitori, per cui risulta ammissibile solo la domanda attorea di risarcimento danni formulata al n. 4) delle conclusioni”.
Pertanto, lo scrivente convocava le parti innanzi a sé per interloquire sugli aspetti sopra evidenziati.
In più udienze i difensori hanno dedotto che pendevano trattative per la definizione bonaria della lite, pagina 2 di 4 chiedendo rinvii, ma nell'ultima udienza di verifica, celebrata telematicamente il 29.01.25, i difensori rappresentavano nelle rispettive note scritte che le trattative per un'eventuale transazione erano naufragate per cui si riportavano ai rispettivi atti e conclusioni.
Pertanto, si rinviava la causa all'odierna udienza del 05.06.25 ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
La scrivente giudicante conferma integralmente il contenuto dell'ordinanza del 05.03.24. La domanda principale di parte attrice è inammissibile perché tutte le questioni afferenti all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato devono essere proposte innanzi al G.E.
Il Tribunale possiede cognizione solo sulla domanda di risarcimento danni scaturiti dall'eccesso di esecuzione lamentato da parte attrice. Tuttavia, questo eccesso di esecuzione – pur ammettendo per ipotesi che sia effettivamente avvenuto – si è risolto nella riduzione di 18 cm del muretto. Si rammenta che la lesione del diritto di proprietà non rappresenta un danno in re ipsa ma un danno che è assoggettato all'onere probatorio ex art 2697 c.c. come qualsiasi altro pregiudizio. Ebbene parte attrice non ha provato il danno;
non ha dedotto quale tipo di pregiudizio avrebbe ricevuto dalla riduzione di questi 18 cm;
non ha dedotto cosa avrebbe potuto farne o le privazioni che ne ha subito. Il fatto illecito extracontrattuale ex art 2043 c.c. non ha funzione punitiva nei confronti del danneggiante, ma funzione reintegratoria/riparativa della sfera giuridica lesa dal fatto illecito altrui, per cui se il fatto illecito non ha provocato alcun danno o come nel caso di specie un danno di valore talmente effimero ed insignificante da essere insuscettibile di quantificazione, la domanda risarcitoria va rigettata.
Anche l'altra domanda di condanna dei coniugi , in solido tra loro, al Parte_2 risarcimento del danno da liquidare anche equitativamente, danno rappresentato da tutta l'attività difensiva che parte ricorrente ha dovuto porre in essere per la tutela dei propri diritti è generica ed indeterminata ed è comunque infondata perché la domanda attorea proposta nell'odierno giudizio è inammissibile.
Analoghe conclusioni valgono per la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, in quanto si fa riferimento a comportamenti emulativi posti in essere dalla sia in pendenza del giudizio Pt_1 principale inter partes di riconoscimento della servitù di passaggio sia successivamente;
si deduce in particolare che dopo la sentenza della C. App Salerno la avrebbe effettuato lo “sgrossamento” della Pt_1 malta e pietre apposte sullo spigolo del muro di contenimento della sede stradale che fa angolo con via
Papice, riducendo così lo stesso di circa venti centimetri, ed avrebbe apposto un cancelletto bianco ancorato al lato esterno del pilastro di ingresso alla proprietà della ricorrente riducendo ulteriormente di 10 cm il passaggio sulla sede stradale. Si tratta di violazioni del giudicato avverso i quali le parti avrebbero dovuto presentare ricorso innanzi al G.E. ed in ogni caso valgono le considerazioni già svolte con riferimento alla domanda risarcitoria attorea.
pagina 3 di 4 Non sussistono inoltre i presupposti per la emulatività di tali atti;
non si può escludere infatti che la esercitando i poteri e facoltà del diritto di proprietà ex art 832 c.c., abbia realizzato tali lavori per Parte_1 soddisfare propri bisogni e non per recare fastidio all'esercizio della servitù di passaggio dei convenuti.
In considerazione della soccombenza reciproca, spese interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) dichiara in parte inammissibili ed in parte infondate sia le domande di parte attrice sia quelle riconvenzionali di parti convenute;
2) compensa integralmente le spese di questo giudizio;
Così deciso in Salerno
05.06.2025.
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 05.06.2025 ha emesso la seguente, ha emesso la seguente
ORDINANZA ex art. 702-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9896 del R.G. dell'anno 2019, vertente t r a corrente in Ravello (SA), alla Via San Francesco n. 3, in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. Fortunato Cacciatore e dall'avv. Luigi Cacciatore presso i quali elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Leopoldo Cassese n. 12. in forza di procura in atti;
- Attrice -
e
, nato ad [...] il [...] (C.F. ed Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
, nata a [...] il [...] (CF. ), residenti in [...]alla località Selva
[...] CodiceFiscale_2
Delle Monache, difesi dagli avv.ti Domenico Mancuso, Alfonso Mancuso e Carlo Mancuso, tutti con studio in Salerno alla via M. De Luca n.6, giusta mandato in atti;
- Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dati per letti e noti i fatti di causa come riportati nei rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem si rammenta che lo scrivente Tribunale con ordinanza del 05.03.24 così disponeva:
“… con sentenza n. 3566/2005, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato “costituita a favore di CP_1 ed ed in danno della servitù coattiva di passaggio
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 sulla zona di terreno, attualmente utilizzata ad aiuola, di forma triangolare, della superficie di mq. 2,70”, ponendo “a carico degli attori, titolari del fondo dominante, l'esecuzione ed i costi delle opere necessarie, anche per assicurare alla società convenuta la conservazione, per forma e misura, dell'attuale ingresso e chiusura da Via Magruni”;
- tale sentenza veniva confermata in appello, ed in Cassazione, per cui si formava il giudicato sulla dedotta costituzione di servitù che veniva posta a base di procedimento esecutivo;
pagina 1 di 4 - che all'esito dell'esecuzione materiale dei lavori necessari all'esercizio della servitù di passaggio si verificava – a detta dell'odierna ricorrente – un mutamento dello stato dei luoghi per eccesso di esecuzione;
id est il lato del triangolo non è risultato più di mt. 2,00, come dovrebbe essere, ma di mt. 2,18 e del muro di proprietà CP_4
- che pertanto il muro de quo durante i lavori svolti dalla ditta incaricata ed in presenza dell'Uff Giud è stato demolito in misura di cm 18 più del dovuto;
- che si era verificato un contrasto sulla interpretazione del titolo per il quale veniva presentato un ricorso innanzi al
G.E. che veniva dichiarato inammissibile,
- che per l'effetto la con l'odierno ricorso ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1. Accertare e dichiarare che il lato più piccolo del triangolo necessario alla costituzione della servitù di passaggio di cui alla sentenza n. 3566/2005 del Tribunale di Salerno è di metri 2,00 ed era, delimitato da muro, prospiciente la strada pubblica Orso Papice in Ravello;
2) Accertare e dichiarare che nell'esecuzione del titolo esecutivo rappresentato dalla richiamata sentenza n.
3566/2005 del Tribunale di Salerno i coniugi hanno demolito il muro prospiciente la strada pubblica Parte_2 per una lunghezza di metri 2,18 e non di metri. 2,00;
3) Condannare i coniugi in solido tra loro, alla ricostruzione dei demoliti cm 18,00 di muro a Parte_2 propria cura e spese entro il termine di giorni 30 dalla emissione dell'invocata ordinanza;
4) Condannare i coniugi in solido tra loro, al risarcimento del danno da liquidare anche Parte_2 equitativamente, danno rappresentato da tutta l'attività difensiva che parte ricorrente ha dovuto porre in essere per la tutela dei propri diritti”.
- che si costituivano e resistevano i coniugi – resistendo alla domanda e formulando domanda CP_1 CP_2 riconvenzionale di condanna della controparte al risarcimento danni causati da continui e reiterati atti emulativi;
OSSERVA
Le domande spiegate dalla nei punti 1), 2) e 3) delle conclusioni presentano profili di inammissibilità, in Parte_1 quanto non mirano a dirimere un contenzioso, ma all'esecuzione di un giudicato precedente inter partes.
Le questioni relative all'esecuzione di un titolo giudiziario, tuttavia, devono essere definite nella sede appropriata, ossia dinanzi al G.E.
La inammissibilità del ricorso in opposizione pronunciata dal G.E. (allegata al fascicolo di parte ricorrente) non legittima la parte esecutata, che si ritiene sfavorita, ad introdurre un nuovo giudizio in sede ordinaria per rimediarvi, atteso che la controversia originaria è stata già definita con sentenza passata in giudicato, la cui esecuzione, con le relative questioni interpretative ed esecutive, non spetta – si ripete – al giudice della cognizione, ma a quello dell'esecuzione.
Dall'errore di esecuzione possono rilevare solo profili risarcitori, per cui risulta ammissibile solo la domanda attorea di risarcimento danni formulata al n. 4) delle conclusioni”.
Pertanto, lo scrivente convocava le parti innanzi a sé per interloquire sugli aspetti sopra evidenziati.
In più udienze i difensori hanno dedotto che pendevano trattative per la definizione bonaria della lite, pagina 2 di 4 chiedendo rinvii, ma nell'ultima udienza di verifica, celebrata telematicamente il 29.01.25, i difensori rappresentavano nelle rispettive note scritte che le trattative per un'eventuale transazione erano naufragate per cui si riportavano ai rispettivi atti e conclusioni.
Pertanto, si rinviava la causa all'odierna udienza del 05.06.25 ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
La scrivente giudicante conferma integralmente il contenuto dell'ordinanza del 05.03.24. La domanda principale di parte attrice è inammissibile perché tutte le questioni afferenti all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato devono essere proposte innanzi al G.E.
Il Tribunale possiede cognizione solo sulla domanda di risarcimento danni scaturiti dall'eccesso di esecuzione lamentato da parte attrice. Tuttavia, questo eccesso di esecuzione – pur ammettendo per ipotesi che sia effettivamente avvenuto – si è risolto nella riduzione di 18 cm del muretto. Si rammenta che la lesione del diritto di proprietà non rappresenta un danno in re ipsa ma un danno che è assoggettato all'onere probatorio ex art 2697 c.c. come qualsiasi altro pregiudizio. Ebbene parte attrice non ha provato il danno;
non ha dedotto quale tipo di pregiudizio avrebbe ricevuto dalla riduzione di questi 18 cm;
non ha dedotto cosa avrebbe potuto farne o le privazioni che ne ha subito. Il fatto illecito extracontrattuale ex art 2043 c.c. non ha funzione punitiva nei confronti del danneggiante, ma funzione reintegratoria/riparativa della sfera giuridica lesa dal fatto illecito altrui, per cui se il fatto illecito non ha provocato alcun danno o come nel caso di specie un danno di valore talmente effimero ed insignificante da essere insuscettibile di quantificazione, la domanda risarcitoria va rigettata.
Anche l'altra domanda di condanna dei coniugi , in solido tra loro, al Parte_2 risarcimento del danno da liquidare anche equitativamente, danno rappresentato da tutta l'attività difensiva che parte ricorrente ha dovuto porre in essere per la tutela dei propri diritti è generica ed indeterminata ed è comunque infondata perché la domanda attorea proposta nell'odierno giudizio è inammissibile.
Analoghe conclusioni valgono per la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, in quanto si fa riferimento a comportamenti emulativi posti in essere dalla sia in pendenza del giudizio Pt_1 principale inter partes di riconoscimento della servitù di passaggio sia successivamente;
si deduce in particolare che dopo la sentenza della C. App Salerno la avrebbe effettuato lo “sgrossamento” della Pt_1 malta e pietre apposte sullo spigolo del muro di contenimento della sede stradale che fa angolo con via
Papice, riducendo così lo stesso di circa venti centimetri, ed avrebbe apposto un cancelletto bianco ancorato al lato esterno del pilastro di ingresso alla proprietà della ricorrente riducendo ulteriormente di 10 cm il passaggio sulla sede stradale. Si tratta di violazioni del giudicato avverso i quali le parti avrebbero dovuto presentare ricorso innanzi al G.E. ed in ogni caso valgono le considerazioni già svolte con riferimento alla domanda risarcitoria attorea.
pagina 3 di 4 Non sussistono inoltre i presupposti per la emulatività di tali atti;
non si può escludere infatti che la esercitando i poteri e facoltà del diritto di proprietà ex art 832 c.c., abbia realizzato tali lavori per Parte_1 soddisfare propri bisogni e non per recare fastidio all'esercizio della servitù di passaggio dei convenuti.
In considerazione della soccombenza reciproca, spese interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) dichiara in parte inammissibili ed in parte infondate sia le domande di parte attrice sia quelle riconvenzionali di parti convenute;
2) compensa integralmente le spese di questo giudizio;
Così deciso in Salerno
05.06.2025.
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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