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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/07/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2303/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del giorno 08.07.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2303/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: usucapione e vertente TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Russo, elettivamente domiciliata come in atti Attrice CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Controparte_2
C.F._3
Convenuti Contumaci
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del giorno 08.07.2025. Parte attrice ha depositato note del seguente tenore: “ Con il presente atto ci si riporta a tutti i propri scritti difensivi chiedendosene l'accoglimento. Si insiste nelle richieste istruttorie così come articolate da parte attrice. In particolare, si reiterano in modo specifico le domande di prova avanzate: I. con l'atto di citazione e con i testi ivi indicati, sui capitoli di cui ai punti: a), b), c), d), e), f), g) ed h); II. con la memoria ex art. 183 VI c. II termine c.p.c., con i testi ivi indicati e sui capitoli di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Si precisano, infine, le conclusioni richiamando quelle già rassegnate nel libello introduttivo e se ne chiede l'accoglimento”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto introduttivo, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha dedotto: che da molti anni, e comunque almeno fin dal 1995, ha sempre posseduto pacificamente, pubblicamente, ininterrottamente e continuatamente l'immobile sito in DA alla via Aldo Moro 16, identificato in catasto al fl. 29 p.lla 198 sub 9 intestato ai convenuti e che in tale Controparte_1 Controparte_2 periodo nessuno ha mai accampato alcuna pretesa o diritto sul bene sopradescritto ed è evidente, dunque, che lo stesso è divenuto di sua proprietà per averlo usucapito da almeno 26 anni. Tanto premesso, ha concluso chiedendo: di accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione in suo favore dell'immobile identificato in catasto al fl. 29 p.lla 198 sub. 9; di ordinare al conservatore dei RR.II. di Cosenza di trascrivere l'emananda sentenza;
in caso di opposizione, di condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Disposta la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti, con ordinanza del 13.07.2022 (dep. il 14.07. 2022) sono state rigettate le richieste di prova formulate dall'attrice e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 08.07.2025 e può essere decisa sulla base delle note depositate.
In via preliminare, va rilevato che e sebbene ritualmente Controparte_1 Controparte_2 evocati in giudizio non si sono costituiti per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina della “res controversa”, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre. In via generale, giova evidenziare come in tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”; come affermato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario
o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass. civ. n. 8662/2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali); dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo;
occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene stesso, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. È onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem e dei relativi requisiti di legge richiesti;
è necessario, quindi, che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, dia prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. civ. n. 15145/2004). In particolare, è noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata
2 dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. n. 12984/2002). Ciò posto, sulla base delle norme e dei principi ermeneutici richiamati, bisogna acclarare se parte attrice abbia o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione. Ad avviso del giudicante la riposta è negativa per una serie di ragioni. Come già evidenziato, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Ebbene, ad avviso del Tribunale, premesso che già nell'atto di citazione le allegazioni sono del tutto generiche, l'attrice non ha fornito prova adeguata in ordine alla continuità e alla durata del preteso possesso, elementi che – in virtù del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat – avrebbero dovuto essere oggetto di specifica dimostrazione da parte sua. A tal proposito deve rilevarsi come, ai fini dell'usucapione non basta affermare – come fa l'attrice - di aver posseduto il bene da molti anni e comunque almeno fin dal 1995, espressione talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (v. Cass. civ. 21873/2018). Colui che afferma di aver usucapito un bene deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene. In sostanza, in relazione al potere di fatto esercitato sul bene, si deve fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In particolare, per come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (v. Cass. civ., Sez. II, 30.08.2017, n. 20539), con la conseguenza che allorché l'onere probatorio gravante su chi agisce per l'usucapione non sia assolto in modo rigoroso, la domanda non può che esser rigettata. Nel caso di specie, non solo le allegazioni dell'attrice sono state del tutto generiche non avendo ella, ad esempio, fornito una descrizione dell'immobile né specificato come ne sarebbe entrata in possesso, né l'esatta ubicazione e piano dello stesso (limitandosi a indicare la via in cui esso si trova, via che, peraltro, coincide con l'indirizzo del convenuto ), ma è mancata Controparte_1 anche la prova in ordine ai fatti dedotti, stante il rigetto delle richieste di prova. Del resto l'attrice non ha inteso depositare nemmeno la memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c. al fine di meglio precisare la propria domanda e solo nell'articolazione dei capitoli di prova orale ha dedotto circostanze non solo generiche ma anche mai prima allegate atteso il riferimento per la prima volta all'esecuzione nell'anno 1999 di opere e lavori, quali la realizzazione dell'intonaco esterno e di un bagno, dell'installazione di un termocamino, del rifacimento
3 dell'intero impianto elettrico interno e della tinteggiatura interna. È evidente che tutti gli elementi costitutivi della domanda devono essere allegati già nell'atto introduttivo con la possibilità di poter ulteriormente precisare nelle memorie istruttorie “primo termine” mentre la prova deve vertere sull'oggetto dell'allegazione già avvenuta nella sua sede “naturale”. A tal riguardo, comunque, si osserva che l'attrice non ha prodotto alcun idoneo riscontro documentale, non risultando alcuna traccia contabile o contrattuale delle asserite spese e opere e neppure le fotografie depositate in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., riproducenti l'immobile, sono idonee a dimostrarne il vantato possesso da parte dell'attore essendo prive di data. Inoltre, il pagamento di servizi essenziali o, ancora, il pagamento di tributi o l'acquisto di beni inerenti all'abitazione, è strettamente connesso all'utilizzo del bene e non esclude la proprietà aliena. Va, peraltro, aggiunto, quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione che non è stato prodotto in giudizio il titolo di provenienza del bene in favore dei destinatari passivi della pronuncia di usucapione. Il Tribunale ritiene, infatti, che l'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non possa prescindere dall'accertamento puntuale e attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa. Nella specie nessun documento rilevante si opina prodotto. Dalla ispezione ipotecaria prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (che pure è del tutto ininfluente) anzi emerge che non sussiste nessun bene identificato al fl. 29 p.lla 198 sub.
9. Si reputa, altresì, doveroso l'accertamento suddetto, a prescindere dall'atteggiamento processuale di non contestazione o di ammissione delle controparti costituite, come nella specie. A tal riguardo, del resto, deve osservarsi che non può avere rilievo la circostanza che i convenuti costituitisi in giudizio abbiano aderito in toto agli assunti di parte attrice. Invero, pur non ignorando il disposto contenuto nell'art. 115 c.p.c., nella specie si reputa che il principio sotteso non possa operare, posto che non si ha certezza della effettiva individuazione dei beni e che il principio di non contestazione, ormai codificato con l'art. 115 c.p.c., impone di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, ma non le prospettazioni in diritto (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 02-02-2016, n. 1922). Tutti questi elementi complessivamente considerati, dunque, inducono il Tribunale a ritenere come non sia emersa la prova certa e tranquillizzante di un possesso ultraventennale, pacifico, pubblico, non interrotto ed esclusivo da parte dell'attrice e con le caratteristiche ut supra evidenziate. Per tali ragioni vanno anche n tale sede rigettate le richieste di prova articolate dall'attrice nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., confermandosi interamente l'ordinanza del 13.07.2022 (dep. il 14.07. 2022). Né la genericità dei capitoli di prova articolati poteva essere emendata con le deposizioni dei testimoni indicati. A prescindere dal fatto che tale affermazione, sostanzialmente, reca in se il riconoscimento dell'inadeguata formulazione dei capitoli, è sufficiente osservare che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria.” (Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018). La domanda attorea, pertanto, va rigettata.
4 Nulla sulle spese atteso che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 23.9.15; Cass. Civ. n. 17432 del 18.8.11), in quanto presupposto della condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
2. RIGETTA la domanda attorea;
3. NULLA sulle spese;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, in data 09.07.2025. Il Giudice Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del giorno 08.07.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2303/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: usucapione e vertente TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Russo, elettivamente domiciliata come in atti Attrice CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Controparte_2
C.F._3
Convenuti Contumaci
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del giorno 08.07.2025. Parte attrice ha depositato note del seguente tenore: “ Con il presente atto ci si riporta a tutti i propri scritti difensivi chiedendosene l'accoglimento. Si insiste nelle richieste istruttorie così come articolate da parte attrice. In particolare, si reiterano in modo specifico le domande di prova avanzate: I. con l'atto di citazione e con i testi ivi indicati, sui capitoli di cui ai punti: a), b), c), d), e), f), g) ed h); II. con la memoria ex art. 183 VI c. II termine c.p.c., con i testi ivi indicati e sui capitoli di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Si precisano, infine, le conclusioni richiamando quelle già rassegnate nel libello introduttivo e se ne chiede l'accoglimento”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto introduttivo, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha dedotto: che da molti anni, e comunque almeno fin dal 1995, ha sempre posseduto pacificamente, pubblicamente, ininterrottamente e continuatamente l'immobile sito in DA alla via Aldo Moro 16, identificato in catasto al fl. 29 p.lla 198 sub 9 intestato ai convenuti e che in tale Controparte_1 Controparte_2 periodo nessuno ha mai accampato alcuna pretesa o diritto sul bene sopradescritto ed è evidente, dunque, che lo stesso è divenuto di sua proprietà per averlo usucapito da almeno 26 anni. Tanto premesso, ha concluso chiedendo: di accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione in suo favore dell'immobile identificato in catasto al fl. 29 p.lla 198 sub. 9; di ordinare al conservatore dei RR.II. di Cosenza di trascrivere l'emananda sentenza;
in caso di opposizione, di condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Disposta la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti, con ordinanza del 13.07.2022 (dep. il 14.07. 2022) sono state rigettate le richieste di prova formulate dall'attrice e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 08.07.2025 e può essere decisa sulla base delle note depositate.
In via preliminare, va rilevato che e sebbene ritualmente Controparte_1 Controparte_2 evocati in giudizio non si sono costituiti per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina della “res controversa”, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre. In via generale, giova evidenziare come in tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”; come affermato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario
o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass. civ. n. 8662/2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali); dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo;
occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene stesso, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. È onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem e dei relativi requisiti di legge richiesti;
è necessario, quindi, che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, dia prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. civ. n. 15145/2004). In particolare, è noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata
2 dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. n. 12984/2002). Ciò posto, sulla base delle norme e dei principi ermeneutici richiamati, bisogna acclarare se parte attrice abbia o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione. Ad avviso del giudicante la riposta è negativa per una serie di ragioni. Come già evidenziato, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Ebbene, ad avviso del Tribunale, premesso che già nell'atto di citazione le allegazioni sono del tutto generiche, l'attrice non ha fornito prova adeguata in ordine alla continuità e alla durata del preteso possesso, elementi che – in virtù del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat – avrebbero dovuto essere oggetto di specifica dimostrazione da parte sua. A tal proposito deve rilevarsi come, ai fini dell'usucapione non basta affermare – come fa l'attrice - di aver posseduto il bene da molti anni e comunque almeno fin dal 1995, espressione talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (v. Cass. civ. 21873/2018). Colui che afferma di aver usucapito un bene deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene. In sostanza, in relazione al potere di fatto esercitato sul bene, si deve fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In particolare, per come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (v. Cass. civ., Sez. II, 30.08.2017, n. 20539), con la conseguenza che allorché l'onere probatorio gravante su chi agisce per l'usucapione non sia assolto in modo rigoroso, la domanda non può che esser rigettata. Nel caso di specie, non solo le allegazioni dell'attrice sono state del tutto generiche non avendo ella, ad esempio, fornito una descrizione dell'immobile né specificato come ne sarebbe entrata in possesso, né l'esatta ubicazione e piano dello stesso (limitandosi a indicare la via in cui esso si trova, via che, peraltro, coincide con l'indirizzo del convenuto ), ma è mancata Controparte_1 anche la prova in ordine ai fatti dedotti, stante il rigetto delle richieste di prova. Del resto l'attrice non ha inteso depositare nemmeno la memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c. al fine di meglio precisare la propria domanda e solo nell'articolazione dei capitoli di prova orale ha dedotto circostanze non solo generiche ma anche mai prima allegate atteso il riferimento per la prima volta all'esecuzione nell'anno 1999 di opere e lavori, quali la realizzazione dell'intonaco esterno e di un bagno, dell'installazione di un termocamino, del rifacimento
3 dell'intero impianto elettrico interno e della tinteggiatura interna. È evidente che tutti gli elementi costitutivi della domanda devono essere allegati già nell'atto introduttivo con la possibilità di poter ulteriormente precisare nelle memorie istruttorie “primo termine” mentre la prova deve vertere sull'oggetto dell'allegazione già avvenuta nella sua sede “naturale”. A tal riguardo, comunque, si osserva che l'attrice non ha prodotto alcun idoneo riscontro documentale, non risultando alcuna traccia contabile o contrattuale delle asserite spese e opere e neppure le fotografie depositate in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., riproducenti l'immobile, sono idonee a dimostrarne il vantato possesso da parte dell'attore essendo prive di data. Inoltre, il pagamento di servizi essenziali o, ancora, il pagamento di tributi o l'acquisto di beni inerenti all'abitazione, è strettamente connesso all'utilizzo del bene e non esclude la proprietà aliena. Va, peraltro, aggiunto, quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione che non è stato prodotto in giudizio il titolo di provenienza del bene in favore dei destinatari passivi della pronuncia di usucapione. Il Tribunale ritiene, infatti, che l'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non possa prescindere dall'accertamento puntuale e attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa. Nella specie nessun documento rilevante si opina prodotto. Dalla ispezione ipotecaria prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (che pure è del tutto ininfluente) anzi emerge che non sussiste nessun bene identificato al fl. 29 p.lla 198 sub.
9. Si reputa, altresì, doveroso l'accertamento suddetto, a prescindere dall'atteggiamento processuale di non contestazione o di ammissione delle controparti costituite, come nella specie. A tal riguardo, del resto, deve osservarsi che non può avere rilievo la circostanza che i convenuti costituitisi in giudizio abbiano aderito in toto agli assunti di parte attrice. Invero, pur non ignorando il disposto contenuto nell'art. 115 c.p.c., nella specie si reputa che il principio sotteso non possa operare, posto che non si ha certezza della effettiva individuazione dei beni e che il principio di non contestazione, ormai codificato con l'art. 115 c.p.c., impone di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, ma non le prospettazioni in diritto (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 02-02-2016, n. 1922). Tutti questi elementi complessivamente considerati, dunque, inducono il Tribunale a ritenere come non sia emersa la prova certa e tranquillizzante di un possesso ultraventennale, pacifico, pubblico, non interrotto ed esclusivo da parte dell'attrice e con le caratteristiche ut supra evidenziate. Per tali ragioni vanno anche n tale sede rigettate le richieste di prova articolate dall'attrice nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., confermandosi interamente l'ordinanza del 13.07.2022 (dep. il 14.07. 2022). Né la genericità dei capitoli di prova articolati poteva essere emendata con le deposizioni dei testimoni indicati. A prescindere dal fatto che tale affermazione, sostanzialmente, reca in se il riconoscimento dell'inadeguata formulazione dei capitoli, è sufficiente osservare che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria.” (Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018). La domanda attorea, pertanto, va rigettata.
4 Nulla sulle spese atteso che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 23.9.15; Cass. Civ. n. 17432 del 18.8.11), in quanto presupposto della condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
2. RIGETTA la domanda attorea;
3. NULLA sulle spese;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, in data 09.07.2025. Il Giudice Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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