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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1120/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 1120/2022, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Vania Cupeta
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. - contumace – Controparte_1 C.F._2
*****
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 28.06.2022, Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Matera il
[...]
04.10.2004 con la convenuta sig.ra ; che il regime patrimoniale è Controparte_1
quello della comunione legale dei beni;
che attualmente i coniugi risultano legalmente separati, giusta ordinanza presidenziale del 11.05.2021 emessa nell'ambito del procedimento di separazione personale pendente dinanzi al Tribunale di Matera ed iscritto al n. r.g. 1828/2020 - ha domandato di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. b), c.c., la proprietà esclusiva in capo al ricorrente dei beni immobili acquistati successivamente al matrimonio, meglio descritti in atti;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusione dei predetti immobili dalla comunione legale tra i coniugi. A sostegno della domanda, ha dedotto che i beni erano stati acquistati con denaro fornitogli dai signori e Persona_1 Persona_2
rispettivamente padre e sorella dell'odierno ricorrente, depositando
[...]
documentazione comprovante che questi ultimi avevano direttamente pagato alcune somme alle parti venditrici.
La convenuta , nonostante la ritualità della notifica del ricorso e Controparte_1
pedissequo decreto fissazione udienza, non si è costituita in giudizio e, pertanto, all'udienza del 23.11.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Pagina 1 Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta.
Occorre premettere che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, “nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per
l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tal caso, il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” (Cass.,
02.09.2014 n. 18541; Cass., 04.09.2015, n. 17604; Cass., 30.05.2014, n. 11035; Cass.,
06.11.2008, n. 26746).
Ricorrendo tale ipotesi, deve applicarsi il principio secondo cui “in tema di comunione legale dei coniugi, anche la donazione indiretta rientra nella previsione di cui all'art.
179, 1° comma, lett. b), c.c., con conseguente esclusione del bene dalla comunione legale dei coniugi” (Cass. civ. sez. I, 28/01/2015, n.1630; in senso conforme, più di recente, Cass. civ. sez. II, 16/07/2021, n.20336, per cui “se il prezzo di acquisto di un appartamento è pagato dall'acquirente con denaro fornito dai suoi genitori come liberalità, l'immobile non è soggetto al regime di comunione legale vigente nel matrimonio dell'acquirente. Non è rilevante, inoltre, che il coniuge dell'acquirente intervenga al rogito per riconoscere l'esclusione di tale acquisto dal regime di comunione. A dirlo è la Cassazione, per la quale in presenza di un'ipotesi di acquisto dei beni non in comunione rientranti nell'ambito dell'articolo 178, comma 1, non rileva la dichiarazione del 'rifiuto al coacquisto' eseguita dal coniuge non intestatario”).
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che il pagamento degli immobili descritti in citazione, acquistati successivamente al matrimonio dall'odierno ricorrente,
è stato effettuato con denaro proveniente direttamente dai conti correnti intestati al padre e alla sorella o da libretti di Persona_1 Persona_2
risparmio cointestati, quello avente n. 36676941 al padre e alla sorella, e quello avente n. 38953712 alla madre e alla sorella. Persona_3
Pagina 2 In specie, il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile sito in Matera alla Via
Colangiuli n. 5 è avvenuto con denaro proveniente direttamente dal padre e dalla sorella del ricorrente, senza alcun passaggio intermedio su conti correnti o libretti di deposito intestati a quest'ultimo. Il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile sito in Matera al Vico I Nazionale, n. 21, invece, è avvenuto, in parte, con denaro direttamente proveniente dal conto corrente personale intestato alla sorella del ricorrente ed, in parte, con denaro indirettamente proveniente da libretto di risparmio cointestato alla madre ed alla sorella del ricorrente, e transitato, con specifica finalità
(“regalo acquisto casa”), su libretto di deposito postale intestato a Parte_1
per poi essere trasformati in vaglia circolari consegnati
[...]
rispettivamente alla parte venditrice ed al notaio rogante a titolo di compenso e spese.
Dunque, applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che, essendo stata fornita la prova del collegamento dell'elargizione del denaro dai genitori e dalla sorella, e l'acquisto dei beni immobili descritti in citazione da parte del ricorrente, rispettivamente figlio e fratello dei disponenti, si possa concludere che si è in presenza di donazioni (indirette) degli immobili medesimi.
Ne consegue che deve dichiararsi la proprietà esclusiva dei sopra citati immobili, acquistati successivamente al matrimonio, in capo al sig. Parte_1
in quanto beni personali di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 179, primo
[...]
comma, lett. b), c.c., con conseguente esclusione degli immobili medesimi dalla comunione legale tra coniugi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di richieste istruttorie.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, così provvede:
1) in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, dichiara ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. b), c.c., la proprietà esclusiva in capo al sig.
[...]
, in quanto beni personali dello stesso, dei beni immobili Parte_1
di seguito indicati:
a) appartamento sito in Matera alla via Colangiuli, n. 5, composto di tre vani ed accessori al primo piano, precisamente quello avente due distinti ingressi, salendo sul pianerottolo, compreso un vano ripostiglio sul terrazzo comune. L'appartamento
Pagina 3 è confinante con vano scale, nonché prospiciente a via Colangiuli e Vico
Colangiuli, salvo altri;
il vano ripostiglio è confinante con terrazzo comune e proprietà nonché prospiciente a Vico Colangiuli, salvo altri. Detto Per_4
immobile è distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Matera al foglio 70, particella 232 sub. 9 (ex 232 sub.1) via Colangiuli, n. 5, piani primo e quarto, categoria A/3, classe prima, vani 6, R.C. Euro 325,37. Il tutto come risultante da atto di compravendita immobiliare del 22.07.2013 redatto per notar Persona_5
(rep. n. 43182 – Fasc. n. 16934), registrato a Matera il 09.08.2013 al n. 2546 del
Mod. 1/T, trascritto a Matera il 09.08.2013 ai nn. 6655/5600;
b) appartamento per civile abitazione al primo piano sul rialzato (catastalmente secondo piano) con ingresso dalla porta a sinistra rispetto a chi, salendo le scale, raggiunga il corrispondente pianerottolo, composto da 3 (tre) vani ed accessori, confinante con vano scala condominiale in quanto a servizio dell'intero stabile, con alloggio di proprietà di con Vico I Nazionale e con Via Istria su cui CP_2
prospetta, salvo se altri, nonché sottostante ad alloggio di proprietà di Parte_2
e soprastante alloggio di nonché locale ad uso deposito al quarto
[...] CP_3
ed ultimo piano sul rialzato (catastalmente quinto piano) con accesso dalla terza porta a destra rispetto a chi percorra in entrata il relativo corridoio condominiale, costituito da un solo piccolo vano della superficie di mq. 5 (cinque) circa, confinante con corridoio condominiale, con ripostiglio di proprietà di Parte_2
, con ripostiglio di proprietà di e con terrazzo condominiale,
[...] CP_3
salvo se altri. I predetti immobili sono congiuntamente censiti nel catasto dei
Fabbricati del Comune censuario di Matera preso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Matera – Territorio con i seguenti estremi di identificazione catastale: foglio 159 (centocinquantanove), particella 4786
(quattromilasettecentottantasei) sub. 12 (dodici), Vico I Nazionale, n. 19, piano 2-5, cat. A/3, cl. 1^, cons. 5,5 e R.C. euro 298,25, con la precisazione che detto subalterno deriva dall'originario subalterno 5 giusta denuncia di variazione n.
6640.1/2014 presentata in data 10 luglio 2014 e protocollata con codice alfanumerico MT0057939. Il tutto come risultante da atto di compravendita immobiliare del 23.07.2014 redatto per notar (rep. n. 7902 – Racc. Persona_6
n. 5506), registrato a Policoro (MT) - sezione distaccata dell'Agenzia delle Entrate di Pisticci – il 05.08.2014 al n. 1182 del Mod. 1/T, trascritto a Matera il 05.08.2014 ai nn. 6317/5258;
Pagina 4 2) per l'effetto, dichiara l'esclusione degli immobili descritti al precedente punto 1) dalla comunione legale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
3) condanna la convenuta a rimborsare alla controparte le spese di Controparte_1 lite, liquidate in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa;
4) dispone procedersi alla trascrizione della presente ordinanza a cura dell'Agenzia del
Territorio, ufficio Provinciale di Matera, con esonero da responsabilità.
Matera, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 1120/2022, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Vania Cupeta
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. - contumace – Controparte_1 C.F._2
*****
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 28.06.2022, Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Matera il
[...]
04.10.2004 con la convenuta sig.ra ; che il regime patrimoniale è Controparte_1
quello della comunione legale dei beni;
che attualmente i coniugi risultano legalmente separati, giusta ordinanza presidenziale del 11.05.2021 emessa nell'ambito del procedimento di separazione personale pendente dinanzi al Tribunale di Matera ed iscritto al n. r.g. 1828/2020 - ha domandato di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. b), c.c., la proprietà esclusiva in capo al ricorrente dei beni immobili acquistati successivamente al matrimonio, meglio descritti in atti;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusione dei predetti immobili dalla comunione legale tra i coniugi. A sostegno della domanda, ha dedotto che i beni erano stati acquistati con denaro fornitogli dai signori e Persona_1 Persona_2
rispettivamente padre e sorella dell'odierno ricorrente, depositando
[...]
documentazione comprovante che questi ultimi avevano direttamente pagato alcune somme alle parti venditrici.
La convenuta , nonostante la ritualità della notifica del ricorso e Controparte_1
pedissequo decreto fissazione udienza, non si è costituita in giudizio e, pertanto, all'udienza del 23.11.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Pagina 1 Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta.
Occorre premettere che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, “nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per
l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tal caso, il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” (Cass.,
02.09.2014 n. 18541; Cass., 04.09.2015, n. 17604; Cass., 30.05.2014, n. 11035; Cass.,
06.11.2008, n. 26746).
Ricorrendo tale ipotesi, deve applicarsi il principio secondo cui “in tema di comunione legale dei coniugi, anche la donazione indiretta rientra nella previsione di cui all'art.
179, 1° comma, lett. b), c.c., con conseguente esclusione del bene dalla comunione legale dei coniugi” (Cass. civ. sez. I, 28/01/2015, n.1630; in senso conforme, più di recente, Cass. civ. sez. II, 16/07/2021, n.20336, per cui “se il prezzo di acquisto di un appartamento è pagato dall'acquirente con denaro fornito dai suoi genitori come liberalità, l'immobile non è soggetto al regime di comunione legale vigente nel matrimonio dell'acquirente. Non è rilevante, inoltre, che il coniuge dell'acquirente intervenga al rogito per riconoscere l'esclusione di tale acquisto dal regime di comunione. A dirlo è la Cassazione, per la quale in presenza di un'ipotesi di acquisto dei beni non in comunione rientranti nell'ambito dell'articolo 178, comma 1, non rileva la dichiarazione del 'rifiuto al coacquisto' eseguita dal coniuge non intestatario”).
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che il pagamento degli immobili descritti in citazione, acquistati successivamente al matrimonio dall'odierno ricorrente,
è stato effettuato con denaro proveniente direttamente dai conti correnti intestati al padre e alla sorella o da libretti di Persona_1 Persona_2
risparmio cointestati, quello avente n. 36676941 al padre e alla sorella, e quello avente n. 38953712 alla madre e alla sorella. Persona_3
Pagina 2 In specie, il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile sito in Matera alla Via
Colangiuli n. 5 è avvenuto con denaro proveniente direttamente dal padre e dalla sorella del ricorrente, senza alcun passaggio intermedio su conti correnti o libretti di deposito intestati a quest'ultimo. Il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile sito in Matera al Vico I Nazionale, n. 21, invece, è avvenuto, in parte, con denaro direttamente proveniente dal conto corrente personale intestato alla sorella del ricorrente ed, in parte, con denaro indirettamente proveniente da libretto di risparmio cointestato alla madre ed alla sorella del ricorrente, e transitato, con specifica finalità
(“regalo acquisto casa”), su libretto di deposito postale intestato a Parte_1
per poi essere trasformati in vaglia circolari consegnati
[...]
rispettivamente alla parte venditrice ed al notaio rogante a titolo di compenso e spese.
Dunque, applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che, essendo stata fornita la prova del collegamento dell'elargizione del denaro dai genitori e dalla sorella, e l'acquisto dei beni immobili descritti in citazione da parte del ricorrente, rispettivamente figlio e fratello dei disponenti, si possa concludere che si è in presenza di donazioni (indirette) degli immobili medesimi.
Ne consegue che deve dichiararsi la proprietà esclusiva dei sopra citati immobili, acquistati successivamente al matrimonio, in capo al sig. Parte_1
in quanto beni personali di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 179, primo
[...]
comma, lett. b), c.c., con conseguente esclusione degli immobili medesimi dalla comunione legale tra coniugi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di richieste istruttorie.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, così provvede:
1) in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, dichiara ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. b), c.c., la proprietà esclusiva in capo al sig.
[...]
, in quanto beni personali dello stesso, dei beni immobili Parte_1
di seguito indicati:
a) appartamento sito in Matera alla via Colangiuli, n. 5, composto di tre vani ed accessori al primo piano, precisamente quello avente due distinti ingressi, salendo sul pianerottolo, compreso un vano ripostiglio sul terrazzo comune. L'appartamento
Pagina 3 è confinante con vano scale, nonché prospiciente a via Colangiuli e Vico
Colangiuli, salvo altri;
il vano ripostiglio è confinante con terrazzo comune e proprietà nonché prospiciente a Vico Colangiuli, salvo altri. Detto Per_4
immobile è distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Matera al foglio 70, particella 232 sub. 9 (ex 232 sub.1) via Colangiuli, n. 5, piani primo e quarto, categoria A/3, classe prima, vani 6, R.C. Euro 325,37. Il tutto come risultante da atto di compravendita immobiliare del 22.07.2013 redatto per notar Persona_5
(rep. n. 43182 – Fasc. n. 16934), registrato a Matera il 09.08.2013 al n. 2546 del
Mod. 1/T, trascritto a Matera il 09.08.2013 ai nn. 6655/5600;
b) appartamento per civile abitazione al primo piano sul rialzato (catastalmente secondo piano) con ingresso dalla porta a sinistra rispetto a chi, salendo le scale, raggiunga il corrispondente pianerottolo, composto da 3 (tre) vani ed accessori, confinante con vano scala condominiale in quanto a servizio dell'intero stabile, con alloggio di proprietà di con Vico I Nazionale e con Via Istria su cui CP_2
prospetta, salvo se altri, nonché sottostante ad alloggio di proprietà di Parte_2
e soprastante alloggio di nonché locale ad uso deposito al quarto
[...] CP_3
ed ultimo piano sul rialzato (catastalmente quinto piano) con accesso dalla terza porta a destra rispetto a chi percorra in entrata il relativo corridoio condominiale, costituito da un solo piccolo vano della superficie di mq. 5 (cinque) circa, confinante con corridoio condominiale, con ripostiglio di proprietà di Parte_2
, con ripostiglio di proprietà di e con terrazzo condominiale,
[...] CP_3
salvo se altri. I predetti immobili sono congiuntamente censiti nel catasto dei
Fabbricati del Comune censuario di Matera preso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Matera – Territorio con i seguenti estremi di identificazione catastale: foglio 159 (centocinquantanove), particella 4786
(quattromilasettecentottantasei) sub. 12 (dodici), Vico I Nazionale, n. 19, piano 2-5, cat. A/3, cl. 1^, cons. 5,5 e R.C. euro 298,25, con la precisazione che detto subalterno deriva dall'originario subalterno 5 giusta denuncia di variazione n.
6640.1/2014 presentata in data 10 luglio 2014 e protocollata con codice alfanumerico MT0057939. Il tutto come risultante da atto di compravendita immobiliare del 23.07.2014 redatto per notar (rep. n. 7902 – Racc. Persona_6
n. 5506), registrato a Policoro (MT) - sezione distaccata dell'Agenzia delle Entrate di Pisticci – il 05.08.2014 al n. 1182 del Mod. 1/T, trascritto a Matera il 05.08.2014 ai nn. 6317/5258;
Pagina 4 2) per l'effetto, dichiara l'esclusione degli immobili descritti al precedente punto 1) dalla comunione legale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
3) condanna la convenuta a rimborsare alla controparte le spese di Controparte_1 lite, liquidate in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa;
4) dispone procedersi alla trascrizione della presente ordinanza a cura dell'Agenzia del
Territorio, ufficio Provinciale di Matera, con esonero da responsabilità.
Matera, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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