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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Palermo
Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5998 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
(P.IVA e C.F.: ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore e legale rappresentante, con sede in Palermo, Via Patuano n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalia Mandalà (pec: Email_1
APPELLANTE
E
(P.IVA e C.F. : ), società sottoposta a Controparte_1 P.IVA_2 liquidazione giudiziaria giusta decreto del Tribunale di Palermo n. 127/2016 R.M.P, con sede a Palermo, Via Casalini n. 149/F - in persona dell'amministratore giudiziario e liquidatore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Gabriella Controparte_2
VE (pec: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2025, la Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1231/2025 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Palermo il 17.4.2025, per ottenere, in riforma dell'impugnata pronuncia, la revoca del Contr decreto ingiuntivo n. 4815/2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile la somma di € 1.220,00, oltre interessi e spese della procedura Controparte_1 monitoria, a saldo della fattura n. 80/2013 del 4.12.2013.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'odierna appellante aveva contestato la pretesa creditoria, deducendo che la fattura era stata a suo tempo pagata con assegno bancario negoziato il 6.12.2013, come documentato dai movimenti contabili annotati nel libro giornale della società e dall'estratto di conto corrente intestato alla medesima, depositato prima dell'udienza di comparizione.
L'adito Giudice, pur ritenendo fondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, per l'omissione dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., si pronunciava comunque nel merito, ritenendo che la produzione documentale non fosse sufficiente a dar prova dell'avvenuto pagamento.
Evidenziava, in particolare, che dall'estratto del conto corrente non si evinceva né la causale del pagamento né che beneficiaria ne fosse stata la e che non Controparte_1
v'era corrispondenza tra quanto asserito dall'opponente a dimostrazione dell'avvenuto pagamento e il numero dell'assegno e del conto corrente risultante dalla documentazione integrativa prodotta.
Per tali ragioni confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, e condannava l'opponente al pagamento della complessiva somma di euro 877,00, a titolo di spese di giudizio.
A sostegno dell'appello, la ha addotto i seguenti motivi: 1) Parte_1 erronea declaratoria di nullità dell''atto introduttivo per omessa indicazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.; 2) error in iudicando, omessa valutazione di prova decisiva e motivazione apparente; 3) erronea valutazione dell'estratto conto e travisamento della prova documentale.
Ha formulato, altresì, istanza di inibitoria, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in considerazione del grave stato di insolvenza in cui si trova la
. Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
, eccependo l'inammissibilità del gravame, specie con riferimento al primo
[...] motivo, avendo il primo giudice pronunciato sul merito, e contestandone comunque la fondatezza, in assenza di prova della estinzione del credito oggetto della domanda monitoria.
All'udienza del 30 settembre 2025, l'appellante ha insistito sull'istanza di sospensione della sentenza impugnata e, al termine della discussione orale, la causa – essendo matura per la decisione - è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 351 co. 4 cp.c.
***
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile 1. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione.
Ai fini dell'ammissibilità, l'appello deve necessariamente contenere specifiche argomentazioni critiche che, partendo dalla motivazione della decisione impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico e giuridico, non essendo sufficiente il mero richiamo alle argomentazioni difensive assunte in primo grado (Cassazione civile, sez. un., 06/04/2017, n. 8895). Deve, cioè, contenere in primo luogo una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, ne metta in discussione i singoli fondamenti logici e giuridici, né, al riguardo, può ritenersi sufficiente il mero richiamo alle difese formulate in primo grado (cfr., in senso conforme, Cass. n. 13546/14); quanto ai motivi, il relativo grado di specificità non può essere stabilito a priori, genericamente, ma dev'essere valutato ed apprezzato in stretta correlazione con il tenore e la portata delle singole argomentazioni su cui si fonda il provvedimento impugnato (cfr., in senso conforme Cass. sentenze nn. 5022/14 e 1651/14). In altri termini, il grado di “specificità” richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'appello non può essere determinato in astratto e in via generale, prescindendo dalla fattispecie concreta, dovendo tale atto necessariamente rapportarsi alla decisione impugnata ed alle argomentazioni ivi esposte dal Giudice di prime cure (fermo restando che non può –in ogni caso- farsi un generico riferimento alle difese articolate in primo grado). D'altronde, anche Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, n. 10916 ha evidenziato che “[…] anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di un'impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza e al contenuto effettivo dell'atto […]”.
Ebbene, in applicazione di tali principi di diritto, l'appello va ritenuto ammissibile, avendo l'appellante indicato chiaramente le censure alla decisione impugnata, nonché le ragioni della non condivisibilità delle considerazioni sviluppate e delle conclusioni a cui è pervenuto il primo Giudice. I motivi risultano, dunque, specifici avuto riguardo alla parte argomentativa della pronuncia, in punto di fatto e di diritto.
2. Nel merito, l'appello non è, però, meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, con il quale l'appellante si duole che il Giudice di Pace abbia erroneamente dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, per assenza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c, è appena il caso di notare che – pur trascurando l'avvenuta sanatoria del presunto vizio dell'atto per effetto della costituzione della controparte e dell'esercizio del diritto di difesa- il primo giudice ha comunque pronunciato sul merito dell'opposizione, rigettandola.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile A torto tuttavia la società opposta aveva denunciato la mancanza dell'avvertimento, sostenendone l'insanabilità e la inammissibilità dell'opposizione, e ciò per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, in quanto a seguito della modifica introdotta nell'art. 318 co. 2 cpc dal D.
Lgs. 164/2024, applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 28.2.2023, l'avvertimento in questione non costituisce un requisito del ricorso, bensì del decreto con il quale il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281 undecies.. Con lo stesso decreto, infatti, il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 164, comma 3 c.p.c., il vizio di nullità dell'atto introduttivo per mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., in relazione alle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto, salva l'ipotesi in cui questi, costituendosi, ne deduca la mancanza. In tale ipotesi il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini, affinché il convenuto non risulti più pregiudicato nella predisposizione delle proprie difese.
Nel caso di specie, però, la società opposta si era costituita regolarmente, prendendo posizione su tutte le domande proposte, senza richiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, per cui tale comportamento processuale - espressione di un pieno esercizio del diritto di difesa – aveva determinato la sanatoria del vizio in ipotesi esistente.
La questione è tuttavia, come detto, priva di rilevanza in quanto l'erronea affermazione della nullità dell'atto introduttivo non ha influito in alcun modo sul decisum.
3. Con il secondo e il terzo motivo – che vanno esaminati contestualmente - l'appellante censura, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, la valutazione del materiale probatorio compiuta dal Giudice di Pace.
Quest'ultimo avrebbe infatti errato, ad avviso della società, nel ritenere non dimostrato l'avvenuto pagamento della somma ingiunta poiché la corrispondenza dei dati estrapolati dall'estratto conto bancario, quanto alla data di addebito dell'assegno e all'importo, a quelli risultanti dal libro giornale (data pagamento fattura, numero e anno della fattura pagata, destinatario del pagamento), confermerebbe con certezza che il pagamento sia stato eseguito.
Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, la divergenza tra il numero di conto corrente bancario sul quale – come emergeva dall'estratto conto - era stato tratto l'assegno dell'importo di euro 1.220,00 - e il diverso numero di conto indicato
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile previamente nell'atto introduttivo era dipesa da un mero errore formale, a sua volta determinato dall'annotazione, sul libro giornale, di un assegno diverso, apparentemente tratto dal conto personale del legale rappresentante.
Non avrebbe inoltre dovuto negarsi rilevanza probatoria alle movimentazioni del conto corrente a causa dell'assenza della causale del pagamento e della relativa beneficiaria, trattandosi di informazioni non presenti notoriamente negli estratti conto bancari.
Va premesso che le deduzioni formulate - per la prima volta nell'atto di citazione in appello - da in merito alla divergenza tra il numero di Parte_1 conto corrente indicato nell'atto introduttivo e quello cui si riferisce la documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, sono ammissibili trattandosi di mere difese, che non introducono nuovi temi o elementi ove invece “sono precluse in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del "thema decidendum"” (cfr. Cass.
n. 11284 del 28/04/2023).
Va però osservato che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai libri ed alle scritture contabili ─ i quali, nelle ipotesi di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., costituiscono prova contro l'imprenditore, senza tuttavia la possibilità, per chi vuol trarne vantaggio, di scinderne il contenuto ─ può, al di fuori di dette ipotesi, eccezionalmente essere attribuito il carattere ed il valore di elementi indiziari, atti a dar vita, in concorso con altri elementi, ad una valida prova per presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e successivo cod. civ. (Cass. 28217/23 Cass. n. 4145 del 1987; n. 3379 del 1983), anche a favore dell'imprenditore che abbia prodotto i libri stessi (n. 14658 del 2003; n. 2738 del
1987; n. 2481 del 1981).
Ciò vuol dire che le scritture contabili, anche se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, nondimeno, qualora l'imprenditore intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (cfr. Cass. 3.4.1996, n. 3108; altresì
Cass. 7.2.2001, n. 1715)
La ragione di una tale previsione – in deroga al principio dell'irrilevanza probatoria dei documenti formati unilateralmente dalla stessa parte che intende avvalersene – sta nei controlli ai quali le annotazioni sono assoggettate, nella loro continuità cronologica e nella fiducia che in genere merita una contabilità regolarmente tenuta, sebbene non più
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile soggetta – quanto ai libri previsti dal codice civile – all'obbligo di bollatura e vidimazione
(ex art. 8 L. 383/2001).
Nel caso di specie, tuttavia, manca innanzitutto la dimostrazione della regolare tenuta del libro giornale, dal quale l'appellante ha estratto copia di quanto di interesse ai fini del giudizio, di cui il Notaio si è limitato ad attestare la conformità al documento esibitogli composto da due mezzi fogli, scritti su due facciate. Manca dunque prova del fatto che le pagine contenenti le annotazioni relative ai giorni 30.11.2013/14.12.2013 fossero effettivamente estratte dal libro giornale regolarmente tenuto dalla società.
A suscitare, inoltre, il legittimo dubbio circa la regolarità e affidabilità delle registrazioni riportate sul libro giornale è proprio l'incongruenza – emersa dalle stesse difese dell'appellante – tra l'annotazione relativa al pagamento della fattura n. 80/2013s della e la movimentazione di pari data risultante dal conto corrente della CP_1 società. Infatti, sebbene al n. 339 del libro giornale sia riportato, in data 6.12.2013, un pagamento di euro 1.220,00 a favore di con l'assegno n. Controparte_1
45603000/00069 riferibile al conto corrente personale del legale rappresentante, il pagamento sarebbe invece avvenuto – stando a quanto asserito dalla
[...]
- con l'assegno n. 3663133468 del 5.12.2013 che, dall'estratto di conto Parte_1 corrente intestato alla società n. 000300646063, risulta negoziato il 6.12.2013.
Sebbene parte appellante liquidi tale divergenza quale mero errore materiale, essa, in aggiunta a quanto sopra detto, impedisce – in difetto di altre risultanze che convalidino la regolarità delle scritture contabili dell'odierna appellante –di valorizzarne il contenuto a fini probatori.
Mancano peraltro altri elementi indiziari idonei a corroborarle, atteso che – come correttamente osservato dal primo giudice – le informazioni ricavabili dall'estratto del conto corrente n. 000300646063 non provano che l'assegno n. 3663133468 di euro
1.220,00 sia stato emesso e pagato a favore della in adempimento della Controparte_1 fattura n.80/2013, non essendovi alcuna indicazione circa la causale del pagamento e la relativa beneficiaria.
Tali informazioni avrebbero potuto acquisirsi ove l'appellante si fosse procurata per tempo copia del titolo e dei documenti bancari relativi alla sua negoziazione e non le giova quindi la difficoltà del suo rinvenimento a distanza di oltre un decennio”, atteso che, in virtù dell'art. 119 T.U.B. comma 4, essa – avendo diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni purché poste in essere negli ultimi dieci anni – avrebbe potuto e dovuto farne richiesta all'istituto di credito sin dalla ricezione
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile della prima richiesta di pagamento dell'amministratore giudiziario e liquidatore della creditrice, risalente all'1.3.2022.
L'unica richiesta rivolta all'istituto di credito relativamente all'assegno in questione è stata invece inoltrata soltanto in data 14 novembre 2024, oltre il decimo anno dall'operazione.
Va pertanto condivisa la decisione impugnata, non avendo effettivamente la società opponente assolto compiutamente l'onere di provare i fatti estintivi del proprio debito, onere certamente su di essa gravante secondo i consolidati principi in tema di ripartizione dell'onere della prova nella materia contrattuale, secondo cui “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (cfr. Cass. n. 19039 del
2019; Cass. 20288/2011; SU13533/2001).
***
Al rigetto dell'impugnazione conseguono l'integrale conferma della sentenza (nel che è assorbita la pronuncia sull'istanza di inibitoria) e la condanna dell'appellante, ex art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese processuali liquidate nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificati dal D.M. n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, secondo valori minimi con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto dell'assenza di istruttoria, della decisione in prima udienza e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
così decide:
- Rigetta l'appello proposto da con l'atto di Parte_1 citazione notificato in data 12 maggio 2025 avverso la sentenza n. 1231/2025 emessa dal Giudice di Pace di Palermo, che conferma;
- Condanna in persona del suo amministratore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro
[...]
852,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% dei compensi;
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile - Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 (nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Palermo, il 6 ottobre 2025
Il Giudice Giovanna Nozzetti Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Laura Torregrossa, Magistrato Ordinario in Tirocinio
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile