Ordinanza cautelare 21 febbraio 2020
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 21 maggio 2024
Decreto cautelare 25 giugno 2024
Decreto cautelare 8 luglio 2024
Decreto presidenziale 15 luglio 2024
Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Decreto cautelare 23 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/01/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2025REG.PROV.COLL.
N. 05048/2024 REG.RIC.
N. 05103/2024 REG.RIC.
N. 05463/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi in appello:
1) numero di registro generale 5048 del 2024, proposto dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Samengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio,
nei confronti
del -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Bettolo, n. 9,
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
- dei -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Melinda Nardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- del -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cecchetti e Matteo Cutrera, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Barberini, n. 12;
2) numero di registro generale 5103 del 2024, proposto dai -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
- dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea di Roma, non costituita in giudizio;
- del -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
3) numero di registro generale 5463 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Melinda Nardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio,
nei confronti
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea di Roma e del -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,
per la riforma per tutti e tre i ricorsi (n. 5048 del 2024, n. 5103 del 2024 e n. 5463 del 2024) della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, n. 10134/2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e degli intervenienti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024, il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 31 marzo 2022 e tempestivamente depositato, l’odierno appellato, -OMISSIS-, nell’esporre di avere partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di -OMISSIS-, a tempo pieno e indeterminato, indetto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea di Roma, ha impugnato, avanti al T.A.R. Lazio, sede di Roma, gli esiti della prova scritta resi noti in data -OMISSIS- sulla piattaforma informatica a seguito della quale è stato ritenuto non idoneo.
2. A sostegno del gravame introduttivo il ricorrente, nel primo grado del giudizio, ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili in quanto, a suo dire:
- la Commissione d’esame non aveva attribuito un unico punteggio ai due quesiti somministrati ai candidati, attribuendo anzi per il primo di essi il punteggio di zero;
- la medesima Commissione d’esame, inoltre, aveva omesso di predisporre e rendere nota una “ griglia valutativa ” di corrispondenza fra il giudizio sulla prova scritta e il punteggio numerico assegnabile ai candidati, con conseguente difetto motivazionale.
2.1. Si è costituita nel primo grado di giudizio l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea eccependo, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.
2.2. Con la sentenza n. 10134 emessa nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 il Tribunale ha accolto nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, nonché l’intera procedura concorsuale, motivando con riferimento alla mancata predeterminazione dei criteri per la valutazione della prova scritta.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli - iscritti rispettivamente ai numeri 5048/2024, 5103/2024 e 5463/2024 R.R.G.G. – l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea e -OMISSIS-, nella propria qualità di controinteressati pretermessi, i quali, correlativamente, hanno spiegato interventi ad adiuvandum nel primo appello n. 5048/2024, proposto dall’Amministrazione.
Si è costituito anche il -OMISSIS-, controinteressato originariamente intimato, associandosi alle ragioni dell’Amministrazione appellante, mentre non si è costituito in appello l’originario ricorrente.
3.1. Con l’ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha accolto l’appello cautelare proposto dagli odierni appellanti.
3.2. Infine, nella pubblica udienza del 19 dicembre 2024, il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti a verbale, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
4. In via del tutto preliminare, va disposta la riunione dei giudizi in epigrafe ai sensi dell’art. 96 c.p.a., trattandosi di appelli proposti avverso la medesima sentenza.
4.1. Come già brevemente accennato nella premessa in fatto, il presente contenzioso concerne la procedura concorsuale, indetta con determinazione dirigenziale -OMISSIS-, per la copertura di un posto di -OMISSIS- a tempo pieno e indeterminato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea.
4.2. L’odierno appellato, -OMISSIS-, avendo sostenuto con esito negativo le prove scritte d'esame (punteggi: 20/30, nella prova scritta; 24/30 nella prova pratica) ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, la graduatoria, nonché gli ulteriori atti, tra cui la griglia recante i criteri di valutazione della prova e i verbali della Commissione portanti i quesiti, lamentando plurimi vizi di legittimità.
4.3. Con la sentenza, oggetto degli odierni gravami, il T.A.R. adìto ha, ritenuto fondata e assorbente la seconda doglianza, a mezzo della quale il ricorrente ha contestato la mancata predisposizione da parte della Commissione della griglia valutativa di corrispondenza fra il giudizio della prova scritta e il punteggio numerico assegnabile ai candidati; ha, tuttavia, annullato, benché il ricorrente avesse chiesto l’annullamento della procedura concorsuale nei limiti del proprio interesse (e, quindi, l’ammissione con riserva previa eventuale ricorrezione della sua prova), la vista procedura concorsuale nella sua interezza.
4.4. Avverso le statuizioni così riassunte insorgono, in via principale, l’Azienda Sant’Andrea e i controinteressati pretermessi di prime cure, anche, con apposito atto d’intervento ad adiuvandum , dai medesimi svolti nello stesso appello proposto dalla Amministrazione sanitaria.
4.4.1. Nello specifico, l’Azienda Sant’Andrea chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con il rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a. implicitamente assumendo che il ricorrente avesse richiesto, nel primo grado del giudizio, l’annullamento dell’intera procedura concorsuale.
5. Tutto ciò premesso, va preliminarmente delibato il tema dell’ammissibilità degli appelli, rispettivamente proposti dai -OMISSIS- (n. 5103/2024 R.G.), nonché dalla -OMISSIS- (n. 5463/2024 R.G.), nella propria qualità di “ controinteressati pretermessi ”, nonché ancora – e correlativamente – degli interventi ad adiuvandum , spiegati dagli stessi -OMISSIS- nonché dal -OMISSIS- nel primo appello (n. 5048/2024 R.G.), proposto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea.
5.1. In proposito, il Collegio dà atto di avere avvisato le parti, con dichiarazione resa a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a., di una possibile questione d’inammissibilità rilevata d’ufficio, relativamente a tale tema.
6. Gli appelli in questione vanno infatti dichiarati inammissibili.
6.1. E, invero, il soggetto rimasto estraneo al giudizio di primo grado, alla luce della vigente disciplina introdotta dal c.p.a. (d.l.gs. n. 104/2010) - che consente al terzo controinteressato pretermesso di proporre un intervento in appello, anche là dove nel primo grado di giudizio non abbia esperito il rimedio di “ opposizione di terzo ” (Cons di St., sez. VI , 8 ottobre 2013, n. 4956) - non è più, di regola, legittimato ad appellare.
6.2. Nella disciplina anteriore al c.p.a. si consentiva la legittimazione all’appello del terzo - rimasto estraneo al giudizio di primo grado -, nei limiti in cui avesse i requisiti per poter proporre opposizione di terzo ( recte : litisconsorte necessario pretermesso). Nel vigore del codice vigente tale affermazione ha perso invece di attualità, potendo il terzo pretermesso, oltre a proporre il visto rimedio straordinario avanti al Tar, svolgere in appello intervento ad adiuvandum , come del resto è avvenuto nel caso che occupa.
6.3. In tale prospettiva, perciò, si ribadisce, non vi è più spazio per l’appello autonomo di terzo rimasto estraneo nel giudizio di primo grado, dovendosi ritenere oramai consolidato in giurisprudenza il principio per cui dopo l’entrata in vigore del c.p.a. deve ritenersi preclusa l’ammissibilità dell’appello proposto da un terzo (sia esso controinteressato pretermesso o sopravvenuto) che non abbia partecipato al giudizio di primo grado, atteso che ai sensi dell’art. 102 c.p.a. la legittimazione a proporre appello è circoscritta a coloro che siano stati parti nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che i soggetti in questione hanno a disposizione il diverso rimedio dell’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., da esperire o dinanzi al medesimo giudice che ha emesso la sentenza che li pregiudica, ovvero mediante intervento nel giudizio di appello che sia stato già instaurato da altri avverso di essa (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2022, n. 329; id., sez. VI, 15 gennaio 2020, n. 384; id., sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5279).
6.4. Sono, invece, ammissibili, sempre sulla scorta di dette coordinate ermeneutiche, gli interventi ad adiuvandum proposti dai -OMISSIS-, ossia dagli stessi soggetti sopra indicati, nel giudizio relativo all’appello dell’Amministrazione.
6.5. Osserva, in proposito, il Collegio che, in disparte l’ampiezza del disposto dell’articolo 97 c.p.a., interpretato dalla giurisprudenza, nel senso dell’ammissibilità quale che sia la natura dell’interesse di cui l’interveniente è portatore, col solo limite che non sia un cointeressato all’originaria impugnazione che abbia omesso di proporre tempestivamente ricorso in proprio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4519; id., sez. VI, 1 dicembre 2023, n. 10417), tali interventi sono, invero, riqualificabili come opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 109, comma 2, c.p.a., e anzi quello del -OMISSIS- lo è anche dichiaratamente.
7. Gli appelli, ciò premesso, sono: quanto al primo, proposto dall’Azienda Sant’Andrea, fondato, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado; laddove, invece, il secondo e il terzo appello devono ritenersi entrambi inammissibili, perché proposti da soggetti rimasti, come detto, estranei al giudizio di primo grado.
7.1. Il Collegio ritiene, per il principio della ragione più liquida, di dover muovere, anzitutto, dall’esame del quinto motivo di appello, a mezzo del quale l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea denuncia il vizio di ultrapetizione.
7.2. Anzitutto il Collegio rileva, facendo applicazione dei principi elaborati sul punto dall’Adunanza plenaria (sentenza n. 4 del 27 aprile 2015), che non è precluso al giudice di decidere - alla stregua delle infra indicate coordinate ermeneutiche - l’ordine di esame delle censure, fra quelle articolate nell’appello dell’Amministrazione richiamando, in particolare, due enunciati di detta giurisprudenza: i. quello per cui il giudice è vincolato dall’ordine ricavabile dal ricorso solo nel caso in cui il ricorrente abbia espressamente graduato i motivi, articolandone alcuni come principali e altri come subordinati (ciò che non avviene nell’appello dell’A.O.); ii. quello che fa salvo, in ogni caso, il principio della c.d. “ragione più liquida”, ossia la possibile esistenza di ragioni di economia processuale che inducano a derogare a quello che sarebbe il normale ordine logico di esame delle questioni.
7.3. Ed è proprio in virtù di tale ultimo principio che è opportuno muovere, come detto, dall’esame del quinto motivo di appello, con cui l’Amministrazione ospedaliera denuncia il vizio di ultrapetizione, vizio che deve ritenersi manifestamente fondato.
7.4. E, invero, dalla semplice lettura del ricorso di primo grado emerge, infatti, che, l’originario ricorrente non aveva, a ben vedere, chiesto l’annullamento della procedura concorsuale nella sua interezza, ma si era limitato a richiederla solo nei limiti del proprio interesse e, quindi, l’ammissione con riserva, previa eventuale ricorrezione della sua prova scritta: sicché nell’annullare l’intera procedura concorsuale il primo giudice ha indubbiamente pronunciato andando oltre il petitum attoreo.
8. La fondatezza di tale censura assorbe, certamente, quello che sarebbe stato il primo motivo da esaminare in ordine logico, ossia quello (il secondo dell’appello dell’Amministrazione nel ricorso n. 5048 RG), con cui si denuncia l’omessa integrazione del contraddittorio da parte del primo giudice.
8.1. È bensì vero che il ricorrente aveva chiesto di essere autorizzato alla notifica agli altri controinteressati per pubblici proclami, ma occorre rilevare che una volta acclarato che il primo giudice non avrebbe potuto annullare l’intera procedura, non essendo - come già ricordato - richiesto in tali termini dal ricorrente nel primo grado del giudizio, l’integrazione del contraddittorio non si sarebbe potuta ritenere doverosa.
8.2. È ben vero, quindi, in linea di principio, che anche un accoglimento del ricorso di primo grado confinato entro il petitum originario avrebbe verosimilmente potuto imporre la previa evocazione in giudizio di tutti i controinteressati risultati idonei, che avrebbero potuto esserne pregiudicati: tuttavia, una volta che, in riforma della sentenza di primo grado il Collegio si trova a riesaminare l’intera res controversa , risulta evidente che anche per il giudice d’appello trovi applicazione l’art. 49, comma 2, c.p.a., e, quindi, il superamento dell’invocata integrazione qualora, come nel caso di specie e per le ragioni di cui si dirà subito appresso, si opti per l’inammissibilità dell’impugnazione originaria, in ragione di quanto sopra esposto.
9. A questo punto, vanno esaminati i plurimi profili di possibile inammissibilità del ricorso di primo grado ventilati nell’appello dell’Amministrazione nonché dalle altre parti costituite e intervenienti.
9.1. Innanzitutto, il controinteressato -OMISSIS- torna a eccepire la tardività della notifica a lui fatta del ricorso di primo grado, che in tesi renderebbe in radice inammissibile l’originaria impugnazione trattandosi dell’unico controinteressato evocato dal ricorrente in tale grado di giudizio.
L’eccezione è inammissibile, atteso che sul punto della tempestività della notifica al controinteressato il primo giudice si è pronunciato espressamente in sentenza (ritenendola tempestiva), di modo che per riproporre la questione in grado di appello sarebbe stato necessario articolare avverso tale capo di decisione un apposito motivo di gravame, cosa che l’appellato non ha fatto, limitandosi a riproporre l’eccezione con semplice memoria.
9.2. Appare invece fondato, e assorbente, il terzo motivo dell’appello dell’Amministrazione, con cui è stata reiterata l’eccezione di inammissibilità dell’originaria impugnazione per carenza della c.d. prova di resistenza, ossia della dimostrazione dell’utilità concreta che l’istante avrebbe potuto ricavare dall’accoglimento delle proprie doglianze.
Al riguardo, giova premettere che secondo la prevalente giurisprudenza nelle controversie in materia di concorsi pubblici l’interesse c.d. strumentale, attraverso il quale si mira alla ripetizione integrale della procedura, deve pur sempre essere ricollegato a vizi procedimentali o sostanziali idonei, almeno in astratto, ad incidere sull’esito delle prove concorsuali, di guisa che queste ultime, se espletate in assenza di detti vizi, avrebbero potuto condurre a risultati diversi e, in ipotesi, più favorevoli per il ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2013, n. 6194).
Il Collegio ritiene, tuttavia, che possa essere riconosciuto in capo al ricorrente anche un interesse strumentale “puro”, tale da esonerare l’istante dal dovere di fornire la prova di resistenza, quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l’annullamento totale o parziale della procedura, e quindi il ricorso sia strutturato in parte destruens avverso i provvedimenti amministrativi conclusivi di procedure selettive.
Nel caso di specie, però, avviene che anche il secondo motivo del ricorso originario (poi accolto dal T.A.R.), con cui si lamentava la mancata previa fissazione dei criteri di valutazione delle prove scritte in supposta violazione dell’articolo 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, era inteso – come già evidenziato – non già a ottenere l’integrale annullamento della procedura concorsuale, e quindi a perseguire il suindicato interesse strumentale, ma a conseguire l’utilità costituita dalla ripetizione della correzione della prova del ricorrente: ne discende che nella specie debba trovare applicazione il più rigoroso indirizzo sopra richiamato, secondo cui, anche laddove il vizio sia tale da inficiare l’intera procedura, se l’interesse azionato dal ricorrente è inteso a conseguire un miglior esito della prova concorsuale egli ha l’onere di fornire la prova di resistenza, e quindi di dimostrare come e perché in assenza del vizio dedotto i risultati del concorso sarebbero stati diversi (e, quindi, più favorevoli per lo stesso ricorrente).
Non v’ha dubbio che tale prova non sia stata fornita dal ricorrente in primo grado, con la conseguente inevitabile declaratoria di inammissibilità in parte qua dell’impugnazione (ferma restando l’infondatezza della prima censura articolata nel ricorso in primo grado, che il T.A.R. ha ritenuto infondata con statuizione non oggetto di gravame incidentale).
10. In conclusione, sulla scorta dei rilievi fin qui svolti, s'impone l’accoglimento dell’appello principale proposto dall’Azienda Sant’Andrea, con la parziale riforma della sentenza impugnata nei sensi e con gli effetti che si sono precisati; là dove, vanno dichiarati inammissibili gli appelli proposti dai -OMISSIS- (n. 5103/2024 R.G.), nonché dalla -OMISSIS- (n. 5463/2024 R.G.), nella propria qualità di “ controinteressati pretermessi ”, in applicazione dei principi posti dalla giurisprudenza alla luce del vigente c.p.a.
10.1. Peraltro, le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: cfr., ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).
10.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità del contenzioso, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, proposti dalla parte appellante, previa loro riunione:
- accoglie il ricorso proposto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria sant’Andrea e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado;
- dichiara inammissibili i ricorsi proposti dai -OMISSIS- (n. 5103/2024 R.G.) e dalla -OMISSIS- (n. 5463/2024 R.G.).
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO