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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 64/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F.: ) rappresentato e difeso in forza del mandato Parte_1 C.F._1
in atti dagli Avvocati Giancarlo Moro (C.F. ) e Camilla Cenci (C.F. C.F._2
i quali procuratori hanno dichiarato di voler ricevere, ai sensi del combinato C.F._3
disposto di cui agli artt. 136 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c., le comunicazioni all'utenza fax
049/8752847 e/o ai seguenti indirizzo di posta elettronica certificata:
e da intendersi Email_1 Email_2
valevole ai fini della elezione di domicilio telematica
Parte appellante contro
Controparte_1
P.I. C.F. , con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
persona del in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
avv.ti Francesco Bocchi (c.f. – e Pasquale C.F._4 Email_3
1 Schiavulli (c.f. – , giusta procura generale alle C.F._5 Email_4
liti del 29.8.2024 Repp/Racc. 118.151/33798 Dott. notaio in Venezia, con elezione Persona_1
di domicilio presso il secondo in Venezia, Santa Croce 712, e con indicazione per le comunicazioni e notificazioni, ai sensi degli artt. 133 e ss. e 176 c.p.c, gli indirizzi PEC e Email_3
Email_4
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 291/2023 del Tribunale di TREVISO – sezione lavoro
IN PUNTO: indennizzo per malattia professionale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“previo accertamento del diritto del ricorrente all'indennizzo del danno biologico derivante dalle
malattie professionali denunciate (sindrome del tunnel carpale bilaterale e tendinopatia del
sovraspinoso della spalla destra), condannarsi l a corrispondere in suo favore l'indennizzo del CP_1
danno biologico in misura pari al 7% per la tendinopatia della spalla destra e in misura pari al 6%
per la sindrome del tunnel carpale bilaterale, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 38/2000 e
successive modifiche, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di
giustizia sulla base degli accertamenti che verranno effettuati, da riconoscersi in sommatoria con il
grado di danno biologico attribuito per la patologia già riconosciuta, con arretrati, interessi e
rivalutazione monetaria come per legge.
Con rifusione delle spese, anche di C.T.U e C.T.P. e dei compensi professionali del primo grado di
giudizio, nonché di spese e compensi del presente grado di giudizio, con distrazione a favore dei
sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, respingere il ricorso introduttivo perché infondato in
fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore,
2 volte a ottenere l'indennizzo del danno biologico per asserita malattia professionale. Ha, altresì,
compensato tra le parti le spese di lite e ha posto le spese della CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Il sig. dal 1998 è dipendente della soc. e lavora a tempo pieno come Parte_1 CP_3
riparatore meccanico di veicoli commerciali ed autovetture, anche utilizzando strumenti che richiedono l'uso di salda presa in pinch e rilevante forza muscolare nonché sollevando pesanti manufatti e mantenendo gli arti in elevazione e/o abduzione ad oltre 90° per operare sotto i veicoli collocati sul ponte. A seguito di diagnosi di tunnel carpale bilaterale e tendinopatia del sovraspinoso della spalla destra, in data 22.8.2018 il lavoratore chiedeva il riconoscimento della malattia professionale. L rigettava tale richiesta. Pertanto il lavoratore, dopo aver esperito inutilmente CP_1
i rimedi amministrativi, ha instaurato la presente causa.
Il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore, così motivando:
“La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale ad esito della quale il ricorso non è
accoglibile.
Il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da 'esiti di intervento per sindrome da tunnel
carpale bilaterale e tendinopatia spalla destra' ma, quanto all'eziologia della malattia, ha rilevato che
la cheklist OC (contenuta nel DVR fornito dal datore di lavoro ed elaborata mediante osservazione
diretta del lavoratore o osservazione dei filmati che lo riprendono al lavoro) che si compone di 5 parti
dedicate allo studio dei quattro principale fattori di rischio (carenza di periodi di recupero, frequenza,
forza, posture incongrue<) e dei fattori complementari (vibrazioni, temperature fredde, lavori di
precisione, contraccolpi) assegnando un punteggio a ciascuno di essi, indica, quale punteggio
massimo per l'arto superiore, 1,03m/s a fronte del valore soglia di esposizione pari a 5m/s nelle 8
ore; qualitativamente, poi, il lavoro era caratterizzato da variabilità di mansioni ed attrezzature senza
pause o ritmi prefissati, da cui tanto la sindrome da tunnel carpale bilaterale quanto la tendinopatia
della spalla destra non trovavano nelle mansioni svolte una sufficiente esposizione a rischio.
Parte ricorrente non ha –in sede di contraddittorio tecnico– efficacemente confutato tali
conclusioni in quanto se, da un lato, la possibilità che anteriormente alla redazione del DVR le
modalità lavorative fossero diverse è una mera ipotesi priva di riscontro alcuno (e, come tale, è stata
3 rappresentata), dall'altro le deduzioni contenute nel ricorso non sono tali da poter, per gli aspetti che
qui interessano, condurre ad un accertamento dei fatti diverso da quanto dal CTU presupposto.
Ed, invero, ciò che il CTU ha assunto come rilevante ai fini delle proprie conclusioni, e ferme
restando le mansioni dedotte, è l'assenza di ritmi imposti e di pause prefissate nonché la quotidiana
variabilità delle mansioni- ovvero situazioni non suggestive di sovraccarichi sufficientemente
continui- e nessuna di tali circostanze fattuali viene, in ricorso, negata.
Analogamente, poiché l'elemento decisivo che il CTU ha posto a base delle proprie
conclusioni è la variabilità delle mansioni con assenza di sovraccarico significativo e tale variabilità
risulta dalle allegazioni di cui ricorso, nel quale neanche sono stati indicati i tempi dedicati a ciascuna
lavorazione né è stata mai negata la possibilità di effettuare pause al riposo, sono eccentriche le
osservazioni mosse in sede di memoria conclusiva, peraltro diverse da quelle proprie del
contraddittorio tecnico. ” (pagg. 2-3).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di Parte_1
quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per aver escluso il nesso eziopatologico per assenza di rischi lavorativi sulla base di dati non presenti in atti.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha condiviso acriticamente le conclusioni del CTU
benché le stesse siano erronee in quanto fondate su dati di analisi del rischio non presenti né
acquisiti in atti. Rileva che soltanto l'acquisizione dell'integrale DVR della soc. avrebbe CP_3
consentito al CTU di approfondire le considerazioni tecniche e di verificare l'esistenza dei dati di esposizione al rischio. Precisa di aver svolto dette contestazioni in primo grado nelle note del
9.12.2022 ma il primo giudice non si è espresso sul punto.
2.2. Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per erronea interpretazione delle risultanze dell'estratto del DVR e adesione ingiustificata alle considerazioni mediche dell . CP_1
L'appellante si duole che il primo giudice e il CTU hanno erroneamente interpretato le risultanze dell'estratto del DVR. Evidenzia che in esso sono indicati i rischi di “movimentazione
manuale dei carichi”, “posture scorrette” e “vibrazioni”. Precisa di aver chiesto chiarimenti in primo
4 grado nelle note del 20.12.2020 ma il primo giudice non ha provveduto al contraddittorio con il CTU.
Osserva che le considerazioni del CTU, alle quali il primo giudice ha aderito acriticamente, si limitano a riportare pedissequamente le “considerazioni mediche” dell di cui alla fase amministrativa. CP_1
L'appellante si duole, altresì, che il primo giudice e il CTU hanno ritenuto rilevante la variabilità di mansioni nell'attività lavorativa, senza indicare quali fossero le diverse mansioni e in che termini esse consentissero una riduzione dell'esposizione al rischio.
2.3. Con il terzo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per aver fondato la decisione su analisi successive all'insorgenza delle patologie.
L'appellante lamenta che il primo giudice e il CTU hanno escluso il nesso eziopatologico sulla base di DVR elaborato nel 2018, benché il lavoratore svolga le mansioni di meccanico riparatore dal
1998 e abbia denunciato la malattia professionale in data 22.8.2018. Evidenzia che i dati ritenuti rilevanti dal CTU sono in realtà ininfluenti atteso che non consentono di escludere l'esistenza di un rischio significativo anche nel periodo antecedente. Precisa di aver svolto dette contestazioni in primo grado nelle note del 11.5.2022, riprendendo le osservazioni già espresse inutilmente dal proprio CTP, ma il primo giudice non si è pronunciato sul punto.
L'appellante lamenta altresì che il primo giudice ha ritenuto vi fossero carenze allegatorie e probatorie del lavoratore. Rileva che nel ricorso in primo grado erano state descritte in modo preciso le modalità non ergonomiche delle mansioni svolte ed erano state richieste prove testimoniali per dimostrare le mansioni concretamente svolte.
2.4. Con il quarto motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per mancata ammissione delle prove testimoniali, con violazione dell'art. 2697 c.c..
L'appellante si duole che il primo giudice non ha ammesso le prove testimoniali ripetutamente richieste, le quali avrebbero consentito di dimostrare come le mansioni svolte comportassero movimenti ripetuti o prolungati e mantenimento prolungato di posture incongrue a carico della spalla e del polso. Osserva che, essendo state accertate patologie, il primo giudice doveva consentire al lavoratore di provare lo svolgimento delle lavorazioni tabellate (cfr. Cass. n. 20769/2017).
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Ribadisce che il CP_1
lavoratore non risulta adibito ad attività comportanti il rischio di contrarre le patologie denunciate, le
5 quali hanno notoriamente origine multifattoriale. Evidenzia che nel caso di specie non vi è prova di alcuno degli elementi indicati nella circolare n. 81/2008 per la valutazione dell'esposizione al CP_1
rischio. Afferma che dalla sentenza impugnata si evince un vaglio critico e motivato della CTU sia con riguardo alla sua coerenza interna sia con riguardo alla situazione fattuale e alla ulteriore attività
istruttoria.
4. All'udienza del 24.4.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. I motivi di appello sono suscettibili di essere unitariamente trattati, in quanto connessi, e sono infondati.
Le allegazioni contenute nel ricorso di primo grado erano generiche con riferimento alla tipologia e alla frequenza delle lavorazioni svolte e, soprattutto, all'eventuale variazione nel tempo delle modalità di espletamento (anzi, pur nella genericità della narrativa e della formulazione delle prove testimoniali, parrebbe evincersi che non si sono verificati significativi cambiamenti nel tempo).
La genericità delle lavorazioni indicate non consente, del resto, di valutare la congruenza dei movimenti asseritamente correlati.
Si legge, nel ricorso di primo grado: “Dal 1998 il signor lavora per la , Parte_1 CP_4
concessionaria e officina meccanica di Treviso, con mansioni di riparatore meccanico full-time,
adibito alla manutenzione ordinaria e straordinaria di veicoli commerciali e autovetture (doc. 1).
Nello svolgimento delle mansioni di meccanico, il ricorrente si occupa dello smontaggio e
rimontaggio delle componenti meccaniche e degli pneumatici, operazioni per le quali utilizza
abitualmente chiavi meccaniche di forma, dimensioni e peso variabili, cacciaviti, pinze, martelli e
avvitatori pneumatici, ovvero strumenti che richiedono tutti salda presa in pinch e rilevante forza
muscolare per il loro azionamento, comportano flessione ed estensione delle dita delle mani,
deviazione radiale/ulnare dei polsi, che sottopongono la struttura muscolo-scheletrica a ripetuti
traumi da colpo e contraccolpo e a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.
6 Il ricorrente svolge spesso la sua attività di manutenzione al di sotto dei veicoli posizionati
sull'apposito ponte, mantenendo in questo modo gli arti superiori in elevazione anteriore e/o
abduzione ad oltre 90°, tali mansioni, inoltre, presuppongono il frequente sollevamento, al di sopra
del piano orizzontale passante per le spalle, di manufatti pesanti.
Il ricorrente assume posizioni non ergonomiche che richiedono l'assunzione e il
mantenimento di posture incongrue per gli arti superiori, anche quando lavora chinato sul cofano
dell'autovettura (dalle 3 alle 4 ore al giorno)”.
Del pari generici i capitoli di prova testimoniale di cui è stata chiesta l'ammissione in primo grado: “1) “Vero che dal 1998 il signor lavora per la , concessionaria e officina Parte_1 CP_4
meccanica di Treviso, con mansioni di riparatore meccanico full-time, adibito alla manutenzione
ordinaria e straordinaria di veicoli commerciali e autovetture”;
2) “Vero che nello svolgimento delle mansioni di meccanico, il ricorrente si occupa dello
smontaggio e rimontaggio delle componenti meccaniche e degli pneumatici, operazioni per le quali
utilizza abitualmente chiavi meccaniche di forma, dimensioni e peso variabili, cacciaviti, pinze,
martelli e avvitatori pneumatici”;
3) “Vero che il ricorrente svolge spesso la sua attività di manutenzione al di sotto dei veicoli
posizionati sull'apposito ponte, mantenendo in questo modo gli arti superiori in elevazione anteriore
e/o abduzione ad oltre 90°;
4) “Vero che le mansioni di cui al precedente capitolo presuppongono il frequente
sollevamento, al di sopra del piano orizzontale passante per le spalle, di manufatti pesanti”;
5) “Vero che il ricorrente lavora chinato sul cofano dei veicoli anche 3/4 ore al giorno,
assumendo posizioni che richiedono l'allungamento degli arti superiori”.
Stante la genericità, sia in punto modalità di espletamento delle lavorazioni sia in punto collocazione temporale (trattasi di circostanze decontestualizzate e di capitoli che, nonostante il lungo lasso temporale di riferimento – 1998/2018 – non deducono variazioni nel tempo),
correttamente tali capitoli non sono stati ammessi dal primo giudice.
Del pari generiche ed esplorative le richieste di acquisizione documentale, richieste che non indicano specifici documenti nè i profili di concreta rilevanza nell'accertamento delle mansioni svolte
7 e dell'esposizione a rischio 1.
Sicchè, la circostanza che il CTU abbia esaminato l'estratto di DVR del 2018 prodotto dall (non specificamente contestato nelle sue risultanze) non è in grado di inficiare, di per sé CP_1
sola, le conclusioni dell'analisi del consulente, non essendo dedotte in modo puntuale eventuali variazioni nel tempo rilevanti ai fini dell'accertamento per cui è causa.
Analogamente, la circostanza che l abbia prodotto il DVR per estratto (per la parte CP_1
ritenuta rilevante, ed invero detta parte è rilevante in quanto attiene proprio all'addetto all'officina)
non è di per sé idonea a inficiare le risultanze a cui è pervenuto il CTU, in difetto di specifiche allegazioni e prove su eventuali circostanze suscettibili di inficiare dette risultanze contenute in altre parti di tale documento, non prodotte.
Il CTU, dopo aver svolto l'analisi della documentazione medica e del DVR, ha chiaramente,
congruamente e senza profili di contraddittorietà, ritenuto che: “Il rischio lavorativo non risulta idoneo
sia qualitativamente che quantitativamente poiche' in base alla valutazione di quanto in atti si evince
che l'attivita' lavorativa svolta era caratterizzata da variabilita' delle mansioni e delle attrezzature
utilizzate. Il lavoratore non era costretto a posture imposte o ritmi prefissati, erano consentite pause
di recupero e eventuali condizioni di sovraccarico erano trascurabili dal punto di vista della durata.
Da quanto sopra esposto si ritiene quindi che le patologie denunciate (sindrome del tunnel carpale
bilaterale e tendinopatia spalla destra) non trovano nelle mansioni svolte dall'assicurato
l'esposizione ad un rischio lavorativo idoneo a provocarle”.
Il CTU ha risposto come segue anche alle osservazioni di parte e, quindi, deve ritenersi che il contraddittorio tecnico non ha subito alcun vulnus: “Prendo atto delle osservazioni del CTP attoreo,
e confermo quanto già espresso nelle considerazioni che precedono alle quali rinvio e per
completezza aggiungo che dall'attento esame della documentazione in atti risulta rilevante quanto
riportato nel documento di valutazione del rischio fornito dal datore di lavoro, da cui si evincono in
maniera chiara i punteggi della checklist OCRA. Nel caso che ci occupa il punteggio massimo raggiunto per l'arto superiore è di 1,03m/s^,
laddove il valore soglia di esposizione nelle 8 ore è di 5 m/s^ . Il rischio
lavorativo non risulta idoneo sia qualitativamente che quantitativamente poiche' in base alla
valutazione di quanto in atti si evince che l'attivita' lavorativa svolta era caratterizzata da variabilita'
delle mansioni e delle attrezzature utilizzate. Il lavoratore non era costretto a posture imposte o ritmi
prefissati, erano consentite pause di recupero e eventuali condizioni di sovraccarico erano
trascurabili dal punto di vista della durata. Da quanto sopra esposto si ritiene quindi di confermare
che le patologie denunciate ( sindrome del tunnel carpale bilaterale e tendinopatia spalla destra) non
trovano nelle mansioni svolte dall'assicurato l'esposizione ad un rischio lavorativo idoneo a
provocarle.”.
Si tratta, come detto, di CTU esaustivamente e congruamente motivata, rispetto alla quale non sono stati posti in evidenza in questa sede vizi che ne impongano la rinnovazione, anche alla luce del fatto che i profili di critica all'operato del primo giudice (mancata ammissione delle prove e mancato accoglimento degli ordini di esibizione) non sono tali da determinare il superamento delle decisioni istruttorie assunte in primo grado.
Del resto, parte appellante, a pag. 4 dell'appello, ha affermato che esistono “margini di possibile
approfondimento delle conclusioni” del CTU senza indicare specificamente e puntualmente in quali punti (diversi da quelli supra esaminati). A pag. 5 dell'appello l'appellante ha lamentato che il CTU
avrebbe omesso di considerare che l'estratto di DVR in atti indicava rischi da “movimentazione
manuale dei carichi, posture scorrette e vibrazioni” ma la genericità di tale indicazione, non rapportata a concrete e precise allegazioni (e precise offerte di prova) relative alle mansioni concretamente svolte dal non consente di superare le conclusioni del consulente d'ufficio. Parte_1
La rinnovazione non è imposta dalla circostanza che la CTU risulta adesiva rispetto ai pareri medici
, in quanto il CTU ha comunque argomentato le sue conclusioni alla luce dei documenti in atti CP_1
e, per quanto precede, le allegazioni del ricorso introduttivo non offrono concrete e specifiche circostanze riferite alle modalità di svolgimento delle mansioni.
7. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
9 8. Nulla sulle spese di lite avendo parte appellante, soccombente, depositato dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. e non avendo comunicato successive variazioni reddituali.
9. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese di lite ex art. 152 disp.att.c.p.c.;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 24.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. all la produzione in giudizio dei fascicoli amministrativi relativi alla denuncia delle malattie CP_1 professionali per cui è causa e di ogni altra documentazione utile ai fini del presente giudizio (eventuali verbali, sopralluoghi, pareri
C.O.N.T.A.R.P. ecc.).
- Ordinarsi allo presso l' territorialmente competente di esibire in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. copia di tutta la CP_5 Pt_2 documentazione relativa ad eventuali indagini e/o sopralluoghi effettuati ai fini dell'accertamento delle condizioni di lavoro e dell'esposizione al rischio di sovraccarico degli arti superiori presso il datore di lavoro del ricorrente;
” 8