TAR Trento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 19
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 22 e 25 della l. n. 241/1990 ed illegittimo diniego all’accesso

    Il Collegio ritiene che il paragrafo "Valutazione Medico Legale" debba essere osteso, in quanto contiene apprezzamenti tipici delle perizie medico-legali che non attengono integralmente allo sviluppo di una linea difensiva dell'Amministrazione. Solo le parti strettamente e direttamente connesse alla strategia difensiva possono essere stralciate. Il paragrafo "Nota riservata" è invece considerato non ostensibile in quanto afferente direttamente alla strategia difensiva.

  • Accolto
    Necessità della documentazione per la cura o difesa degli interessi giuridici

    Il diritto di accesso difensivo è strumentale alla tutela di situazioni giuridiche soggettive e può operare come eccezione ai limiti dell'accesso partecipativo, purché la parte dimostri la necessità del documento per la cura o difesa dei propri interessi. La perizia medico-legale è necessaria per valutare la congruità dell'offerta transattiva e per esercitare un controllo sulla qualificazione dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 19
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
    Numero : 19
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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