Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Franco e Maurizio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Pisoni e Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota comunicata il -OMISSIS- dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento affari economico - finanziari generali amministrativi Servizio Affari Generali avente ad oggetto “ richiesta accesso agli atti sub n. -OMISSIS- - accoglimento” con cui, in relazione all’istanza di accesso formulata nell’interesse della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- di invio della relazione medico legale redatta dalla dott.ssa -OMISSIS-, si è comunicato l’accoglimento di detta istanza e si è trasmesso copia della predetta relazione depurata dalle parti in cui vengono riportate le strategie difensive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il consigliere CI MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora -OMISSIS-, parte ricorrente nel ricorso in esame, riferisce quanto segue:
- in data 24.08.2023 inoltrava alla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – APSS, per il tramite del difensore, una richiesta di risarcimento del danno stimato nell’importo non inferiore ad euro 100.000,00, ritenendo sussistente la responsabilità di strutture sanitarie facenti capo all’Azienda derivante da malpractice sanitaria.
- Su tale istanza si è sviluppata l’istruttoria, coinvolgente la società US Service Lercari S.r.l.; in tale contesto, in data 31.05.2024 la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- sottoponeva a visita medico-legale la ricorrente ed infine, in data 14.04.2025, su indicazione del Comitato valutazione dei Sinistri, US Service Lercari formulava “ offerta transattiva a definizione del sinistro in oggetto per euro 8.000 omnia, comprensivi di spese legali ”.
- In relazione alla ritenuta esiguità dell’offerta, insufficiente a coprire anche le sole spese vive documentate, con nota del 29.10.2025 la signora -OMISSIS- chiedeva all’Amministrazione l’accesso agli atti, ed in particolare l’esibizione della perizia medico-legale redatta dalla dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- a seguito della visita del 31.05.2024.
- La APSS rispondeva con la nota -OMISSIS-, impugnata, ove, pur assumendo l’accoglimento dell’istanza, diniegava l’accesso al paragrafo “ Valutazione Medico Legale ” e “ Nota Riservata ” dell’elaborato, fornendo la perizia completamente stralciata di tali parti, sulla scorta del fatto che la parte depurata riportava le strategie difensive dell’Azienda.
2. Pertanto la ricorrente ha presentato a questo Tribunale ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato il 3.12.2025 e depositato l’11.12.2025. Il gravame è affidato ad un unico motivo rubricato “ Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 22 e 25 della l. n. 241/1990 ed illegittimo diniego all’accesso. Eccesso di potere: difetto, contraddittorietà e perplessità della motivazione ”. In particolare, la ricorrente ha dedotto quanto segue, con richiamo alla giurisprudenza resa in fattispecie similari:
- lo stralcio in contestazione risulta illegittimo, perché l’ostensione integrale di quanto richiesto corrisponde ad un diritto di accesso correlato ai diritti fondamentali alla salute ed alla difesa di cui agli artt. 32 e 24 della Costituzione e come stabilito dall’articolo 25 della legge 241 del 1990;
- la perizia medico-legale di cui alla richiesta di ostensione è stata resa nell’ambito di un procedimento stragiudiziale di valutazione della responsabilità sanitaria ed è affine alla documentazione medica che deve essere considerata integralmente ostensibile;
- la perizia stessa consiste in un approfondimento finalizzato a valutare la fondatezza della richiesta di risarcimento e all’eventuale definizione bonaria della controversia ed ha carattere ricognitivo della dinamica degli eventi e valutativo dei profili medico legali della vicenda sanitaria. Pertanto, i suoi contenuti non sono assimilabili ai pareri legali, vieppiù se redatti in una fase stragiudiziale, e dunque sono estranei alla funzione strategico-difensiva (ma sono orientati ad approfondire tutti gli aspetti medico-legali principali circa l’inquadramento dei fatti come malpractice sanitaria);
- le parti espunte sono talmente estese da non consentire alla parte interessata di esercitare una possibilità di controllo in ordine alla qualificazione dei fatti, alla sussistenza del nesso causale, alla quantificazione dei danni e alla ragionevolezza dell’offerta transattiva;
- è del tutto apodittica l’affermazione che la perizia viene “ depurata delle parti in cui vengono riportate strategie difensive ”, in quanto non sono stati esplicitati i presupposti giuridici sulla cui scorta il responsabile ha concluso in tal senso, dovendosi ritenersi del tutto inattendibile che l’elaborato medico legale sia integralmente, direttamente e immediatamente redatto al fine delle strategie difensive dell’Amministrazione, in un giudizio che non è ad oggi radicato nemmeno nel prodromico accertamento tecnico preventivo e mediazione obbligatoria,
- le strategie difensive che possono dar luogo ad oscuramento non sono quelle che possono assumere solo “un potenziale rilievo ai fini della futura strategia difensiva della p.a. nell’ambito del giudizio civile ” e manca una motivazione sul punto da parte di APSS.
Nelle conclusioni è chiesto a questo Tribunale, pertanto, l’annullamento dell’impugnata nota dell’Amministrazione ed il contestuale accertamento del diritto della ricorrente all’accesso ed esibizione della “perizia medico-legale della dott.sa -OMISSIS- per intero e/o comunque per tutte quelle parti che contengono considerazioni e valutazioni di ordine medico-legale in relazione all’attività eseguita dalla struttura sanitaria ”, ossia “ valutazioni ricognitive della dinamica dei fatti, del nesso causale tra l’operato della struttura sanitaria e i danni lamentati, nonché le considerazioni valutative circa la natura ed entità dei danni conseguenti, che nulla hanno a che vedere con la strategia difensiva” , potendosi stralciare soltanto “parti contenenti valutazioni strettamente elaborate in diretta ed immediata funzione della strategia difensiva ”, e previo corredo di una motivata attestazione della sussistenza delle ragioni difensive come sopra individuate nella forma dell’atto di notorietà ex art. 47 del d.P.R. 447 del 2000.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e con memoria del 20.01.2026 si è opposta all’accoglimento dell’ actio ad exhibendum , precisando che il caso della ricorrente è stato oggetto, dopo la perizia medico-legale, di plurime riunioni del Comitato di valutazione dei sinistri e di una espressa richiesta di riesame alla consulente medico-legale, che non ha sortito una diversa valutazione da parte della dott.ssa -OMISSIS-.
Ciò detto la resistente ha insistito per la reiezione del ricorso sulla scorta delle seguenti ragioni:
- sarebbe applicabile al caso di specie il disposto dell’art. 16 della l. n. 24 del 2017, il quale afferma che “ i verbali e gli atti frutto delle attività di gestione del rischio clinico non sono acquisibili o utilizzabili nell’ambito dei procedimenti giudiziari ”, al fine di salvaguardare il diritto di difesa della struttura sanitaria nell’istruttoria di un sinistro;
- la decisione assunta da APSS sarebbe conforme alla giurisprudenza (segnatamente sentenza Cons. Stato n. 808/2020, come recepita dai TAR regionali), alla quale la resistente si è puntualmente attenuta, in quanto lo stralcio riguarderebbe esclusivamente le parti in cui vengono riportate le strategie difensive, secondo apposita attestazione del dirigente del servizio, responsabile del procedimento, resa a suo tempo e oggi confermata come da documentazione prodotta in giudizio.
4. Con ulteriori memorie le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni. In particolare, con memoria del 19.01.2026 la parte ricorrente ha nuovamente prospettato di non ritenere credibile che le parti in cui si struttura la perizia medico-legale afferenti alla “ Valutazione Medico Legale” e “ Nota riservata ”, integralmente stralciate, si riferiscano direttamente alla strategia difensiva dell’Amministrazione. La stessa ripartizione della perizia in una parte concernente la nota riservata dimostra che la stessa consulente ha ritenuto liberamente ostensibile il paragrafo della valutazione medico legale e riservata solo l’ultima parte, fermo restando che anche su quest’ultima la signora -OMISSIS- chiede nuovamente l’esibizione, per quanto non sia afferente direttamente ed immediatamente alla strategia difensiva. A sua volta APSS nella replica del 22.01.2026 ha ribadito la sussistenza di ragioni difensive atte a giustificare l’oscuramento di parte della perizia medico-legale sulla scorta dell’attestazione del Responsabile del procedimento, come prodotta in giudizio, che sarebbe assistita di pubblica fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., rigettandone l’ingiustificata contestazione. Infine, con memoria di replica del 23.01.2026, la sig. -OMISSIS- ha espressamente contrastato quanto sostenuto dalla resistente circa il riferimento preclusivo derivante dall’art. 16, della l. n. 24 del 2017, in quanto l’attività svolta dal Comitato Valutazione Sinistri (CVS) in relazione a specifici eventi avversi già verificatisi, non rientra nell’ambito applicativo del citato art. 16, tanto più che la sig. -OMISSIS- non ha inteso chiedere con l’istanza di cui si tratta le valutazioni del CVS ma la sola perizia medico-legale redatta per la valutazione stragiudiziale del sinistro, assimilabile a documentazione medica. Al fine di consentire il controllo da parte di questo Giudice sulla dichiarazione del Responsabile, la ricorrente chiede che venga ordinata in via riservata l’esibizione in giudizio della perizia, ai fini di una verificazione o di una CTU circa la corretta applicazione del principio da parte del Responsabile del procedimento.
5. Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
I. La signora -OMISSIS- agisce per la condanna dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento all’esibizione integrale della perizia medico-legale, redatta dalla dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- in seguito alla sua richiesta di risarcimento mirata a conseguire il ristoro dei danni patiti, in tesi causati da negligenza e imperizia dei sanitari di una struttura appartenente all’Azienda sanitaria trentina.
Siffatto documento è stato richiesto in via integrale dalla deducente anche al fine di valutare la congruità della soluzione compositiva proposta dall’Azienda sanitaria, consistente nel versamento dell’importo di euro 8.000,00 a fronte di una richiesta indicata come non inferiore ad euro 100.000,00. L’APSS resistente, infatti, in data -OMISSIS- ha osteso l’elaborato con riferimento ai paragrafi rubricati “Documentazione sanitaria consultata ” e “ Anamnesi ”, stralciando invece integralmente quelli riportati sotto il titolo “ Valutazione Medico Legale ” e “ Nota riservata ”, in quanto contenenti “parti in cui vengono riportate le strategie difensive ”, in base alla valutazione del Responsabile del procedimento resa con dichiarazione poi confermata dall’“ attestazione ” presentata in giudizio (doc. 14.01.2026 resistente).
II. La ricorrente ha esercitato con l’istanza in argomento il diritto all’accesso difensivo, “ a documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” di cui all’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Al riguardo giova precisare i caratteri ed i presupposti dell’accesso difensivo, nei principi affermati dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, con particolare riferimento agli approdi ai quali è pervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n. 19 e 20 del 2020 e n. 4 del 2021.
A) L’accesso difensivo costituisce un istituto autonomo rispetto a quello generale, assolvendo ad una funzione diversa dal secondo, quest’ultimo volto a soddisfare esigenze di trasparenza e partecipazione del privato all’esercizio della pubblica funzione. L’accesso difensivo, infatti, è strumentale alla tutela di situazioni giuridiche soggettive (Ad. Plen. 19/2020 “ nel suo ultimo comma, invece, l’art. 24 cit. enuclea un’autonoma funzione dell’accesso, diversa da quella per l’innanzi disciplinata, e la costruisce tecnicamente come una <eccezione> rispetto all’elenco delle esclusioni dal diritto di accesso che danno la rubrica all’articolo in parola. Il comma 7 è netto nello stabilire che <[d]eve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale>” );
B) l’accesso difensivo, in ragione della funzione assolta, può pertanto operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’accesso partecipativo (“ l’utilizzo dell’avverbio <comunque> denota la volontà del legislatore di non <appiattire> l’istituto dell’accesso amministrativo sulla sola prospettiva della partecipazione, dell’imparzialità e della trasparenza, e corrobora la tesi che esistano, all’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso, due anime che vi convivono, dando luogo a due fattispecie particolari, di cui una (e cioè quella relativa all’accesso cd. difensivo) può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’altra (e cioè, l’accesso partecipativo), salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi (v. Cons. Stato, sez. VI, ord. 7 febbraio 2014, n. 600) ”);
C) la possibile deroga alle limitazioni previste per l’accesso partecipativo, impone quale condizione del suo esercizio l’onere della parte interessata di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi. (“ La logica partecipativa è imperniata sul principio generale della massima trasparenza possibile, con il solo limite rappresentato dalle esclusioni elencate nei commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’art. 24 della medesima legge n. 241. (…) L’accesso difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la <necessità> della conoscenza dell’atto o la sua <stretta indispensabilità>, nei casi in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari.”);
D) la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento (che determina il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica “finale ”) va valutata sulla base di un giudizio prognostico ex ante, in relazione alla possibilità attraverso il documento di “acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica <finale> controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa ”, mentre “la corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l’interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un’azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva <finale>, direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un’incertezza meramente ipotetica e subiettiva ”);
E) la giurisprudenza ha evidenziato in proposito che “ deve […]essere accolta una nozione ampia di <strumentalità>, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale - e non meramente emulativo o potenziale - connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso, non imponendosi che l’accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all’esercizio del diritto di difesa in specifico giudizio ma ammettendo che la richiamata <strumentalità> debba essere intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevan te” (v. TAR Lazio, sez. I, 18.11.2024, n. 201403; Cons. Stato, sez. V, 23.09.2015, n. 4452; e id. sez. III, 26.06.2015, n. 3214);
F) pertanto, la disciplina dell’accesso difensivo:
F1) esige “la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici (v. art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 e s.m.i.)”;
F2) ricomprende “ tra i destinatari, tutti i soggetti privati, ivi compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, senza alcuna ulteriore esclusione (art. 22, comma 1, lettera d), con formula replicata dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 184/2006)”;
F3) circoscrive “ le qualità dell’interesse legittimante a quelle ipotesi che - sole - garantiscono la piena corrispondenza tra la situazione (sostanziale) giuridicamente tutelata ed i fatti (principali e secondari) di cui la stessa fattispecie si compone, atteso il necessario raffronto che l’interprete deve operare, in termini di pratica sussunzione, tra la fattispecie concreta di cui la parte domanda la tutela in giudizio e l’astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale”, con la precisazione che “la <corrispondenza> circoscrive esattamente l’interesse all’accesso agli atti in senso <corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata >”;
G) la Ad. Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2021, a sua volta, ha precisato che l’istanza deve essere specificatamente motivata di modo che emergano gli elementi costitutivi della legittimazione all’accesso, ovvero la corrispondenza dell’interesse ad una situazione giuridicamente tutelata e il collegamento del documento alla suddetta situazione. Questa esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dal successivo art. 25, comma 2, della l. n. 241 del 1990, ai sensi del quale “ la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata”. Con riguardo alla consistenza dell’onere motivazionale, l’Adunanza Plenaria, n. 4/2021 inoltre, “ha escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l’appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa”.
L’ordinamento pertanto riconosce di una tutela preminente all’accesso defensionale, ovvero all’accesso documentale propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio, atteso che, per espressa previsione normativa, l’interesse con esso perseguito prevale anche su eventuali interessi contrapposti (giurisprudenza costante, da ultimo TRGA Trento, 16.12.2024, n. 187 e giurisprudenza ivi citata)
III. Ciò detto in termini generali, nella materia oggetto del ricorso in esame trova applicazione, come convenuto concordemente dalla parti in giudizio, il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sugli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, secondo il quale possono essere sottratte al regime ostensivo le consulenze legali e tecniche contenenti valutazioni di ordine strategico-difensivo in funzione di un contenzioso pendente o di una lite potenziale, al fine di salvaguardare il diritto di difesa dell’Amministrazione; viceversa, sono soggetti all’accesso i pareri legali e le perizie tecniche che si inseriscono nell’ambito di un’istruttoria procedimentale, in quanto oggettivamente correlati ad un procedimento amministrativo (in argomento, ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 31.03.2022, n. 2380; Cons. Stato, sez. III, 13.04.2021, n. 3032; Cons. Stato, sez. III, 31.01.2020, n. 808; Cons. Stato, sez. V, 2.04.2001, n. 1893).
IV. Con specifico riferimento ai documenti contenenti valutazioni medico-specialistiche e/o medico-legali relative a soggetti colpiti da eventi avversi correlati alle cure erogate, la giurisprudenza (sent. cit. Cons. Stato, sez. III, 13.04.2021, n. 3032; Cons. Stato, sez. III, 31.01.2020, n. 808; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, sent. 3.09.2025, n. 2559; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, sent., 04.03.2022, n. 276; T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, sent., 05.11.2021, n. 465) ha individuato il seguente punto di equilibrio tra il diritto di accesso del paziente, finalizzato all’accertamento dell’adeguatezza dell’assistenza sanitaria ricevuta ed alla tutela del connesso interesse risarcitorio, ed il diritto di difesa dell’ente:
- le perizie medico-legali e gli atti dei Comitati di Valutazione dei Sinistri, redatti in seno al procedimento volto all’individuazione di una composizione bonaria della controversia, possono contenere anche considerazioni di carattere difensivo, le quali sono legittimamente stralciate se formulate in diretta ed immediata funzione della strategia da assumere nella vertenza insorta con il paziente o con i suoi eredi;
- non è, invece, sufficiente a giustificare il diniego di esibizione la mera possibilità di attingere alle valutazioni espresse nelle consulenze e negli altri atti procedimentali per elaborare la linea di difesa dell’ente nelle trattative stragiudiziali o in un futuro contenzioso in sede giurisdizionale.
Il riferito principio si evince segnatamente dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 808/2020, citata da entrambe le parti e poi seguita dalla giurisprudenza successiva, ed è stato declinato nelle seguenti applicazioni giurisprudenziali:
- è illegittimo il diniego di ostensione della parte “ valutativa” della relazione medico-legale, anche se reca considerazioni relative al rapporto di causalità tra le condizioni cliniche del paziente ed i trattamenti eseguiti in ospedale ed in merito alla quantificazione dei danni subiti (cit. Cons. Stato, sez. III, 13.4.2021, n. 3032);
- i verbali del Comitato valutazione (o gestione) sinistri e le perizie medico-legali propedeutiche, non possono essere oscurati nelle parti in cui compiono una ricostruzione della dinamica degli eventi e/o un apprezzamento dei profili medico-legali della vicenda al fine di verificare se siano stati commessi errori o negligenze nella gestione del caso clinico, ma solamente nei passi in cui contengano valutazioni di ordine difensivo in relazione all’azione risarcitoria prospettata dagli istanti (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 12.09.2022, nn. 1210-1212; T.A.R. Toscana, sez. II, 4.03.2022, n. 276; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 23.04.2021, n. 1312; T.A.R. Campobasso, sez. I, 9.12.2020, n. 357);
- va esibita la relazione della Commissione per la gestione del contenzioso sanitario funzionalizzata esclusivamente alla soluzione transattiva del sinistro, e non anche alla tutela processuale dell’azienda (Cons. Stato, sez. III, 17.07.2019, n. 5018);
- al fine di giustificare la mancata ostensione, “ tenuto conto del carattere eccezionale del limite, non sarà sufficiente che le valutazioni possano assumere potenzialmente rilievo ai fini della elaborazione della strategia difensiva dell’Amministrazione nell’ambito del giudizio civile, ma sarà necessario che siano state formulate in diretta ed immediata funzione della strategia difensiva da assumere in quel giudizio (e non, quindi, ai soli fini delle decisioni da assumere in sede di eventuale definizione extra-giudiziale della controversia, cui direttamente attengono, per quanto detto, le funzioni del CVS).” (cit. sent. Cons. Stato n. 808/2020).
V. Alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, qui condivise, il Collegio ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei sensi e nei limiti in appresso indicati, senza disporre al riguardo gli incombenti istruttori da ultimo richiesti dalla parte ricorrente, non necessari al fine del decidere.
VI. Anzitutto, nella specie, non trova applicazione l’art. 1, comma 539, lett. a), secondo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto dall’art. 16 della l. 8 marzo 2017, n. 24 invocato dalla resistente, che proibisce l’acquisizione e l’utilizzo nei procedimenti giudiziari degli atti emanati nella funzione di gestione del rischio clinico.
Tale divieto, infatti, riguarda esclusivamente l’attività contemplata nel primo periodo della lett. a) cit., vale a dire l’“ attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari ”. Dunque, la norma concerne la vera e propria funzione di c.d. clinical risk management , che si sostanzia nell’attività di reporting degli errori precedentemente commessi e nella definizione delle azioni correttive per il futuro, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza dei malati, a tutela della salute pubblica, ma senza effetti sulla sfera giuridica dei pazienti (e dei loro parenti): ciò che, appunto, giustifica l’esclusione dell’acquisizione dei relativi atti (quanto ai verbali del Comitato valutazione rischi: vedi anche Cons. Stato, sez. III, 9.09.2022, n. 7874, secondo il quale “ anche a sostenere che i verbali riguardanti l’attività di gestione del rischio clinico siano sottratti all’accesso al fine di essere utilizzati in procedimenti giudiziari, non si può giungere ad equiparare la relazione-perizia medico legale interna, istruita a seguito richiesta danni, ad un atto conseguente all’attività di gestione del rischio clinico ”; in termini Cons. Stato, sez. III, 21.05.2019, n. 3263; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 12.09.2022, nn. 1210-1212, citt.).
Inoltre, come bene rappresentato dalla difesa della ricorrente, la signora -OMISSIS-, allo stato, non ha chiesto i verbali del Comitato Valutazione dei Sinistri, ma la perizia medico-legale redatta prima della valutazione del CVS, in funzione della richiesta risarcitoria ed utilizzata al fine della composizione transattiva e stragiudiziale della vicenda.
VII. In secondo luogo non può essere condivisa l’argomentazione difensiva della resistente che associa alla “attestazione” del Responsabile del procedimento la natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata sino a querela di falso ex art. 2700 c.c., trattandosi invece di dichiarazione riguardante valutazioni ed apprezzamenti relativi al contenuto di quanto oscurato come connesso alla strategia difensiva dell’ente (giurisprudenza costante, ex multis Cassazione civile sez. II, 22.11.2024, n. 30129).
VIII. Pertanto, deve essere accolta la richiesta subordinata della parte ricorrente, concernente l’ostensione anche del contenuto del paragrafo “ Valutazione Medico Legale ” della perizia medico-legale in questione, oggi interamente oscurato, sulla scorta del fatto che il suo contenuto ragionevolmente contiene apprezzamenti tipici delle perizie medico-legali, che non attengono integralmente allo sviluppo di una linea difensiva dell’Amministrazione e, di conseguenza, non possono essere sottratti all’accesso. Dello stesso paragrafo, nel rispetto del diritto di difesa della resistente APSS, può essere stralciato solo quanto strettamente e direttamente connesso con la strategia difensiva. Più in dettaglio, discende da quanto sopra argomentato, che il paragrafo indicato della perizia medico-legale, dovrà essere mostrato all’istante segnatamente nel suo contenuto avente carattere ricognitivo (descrizione della vicenda e della dinamica degli eventi) e/o valutativo (dei profili medico-legali della vicenda), mentre potranno essere espunti eventualmente, con la tecnica degli omissis , gli eventuali passi direttamente funzionali a salvaguardare il diritto di difesa dell’Amministrazione intimata. Al riguardo, in osservanza della condivisibile giurisprudenza, citata da entrambe le parti e sopra riportata, al fine di giustificare la mancata ostensione “ non sarà sufficiente che le valutazioni possano assumere potenzialmente rilievo ai fini della elaborazione della strategia difensiva dell’Amministrazione nell’ambito di un giudizio ..., ma sarà necessario che siano state formulate in diretta ed immediata funzione della strategia difensiva da assumere in quel giudizio ” (nei termini espressi da sent. cit. Cons. Stato n. 808/2020).
In applicazione degli illustrati principi, non deve essere oggetto di ostensione invece il paragrafo rubricato “ Nota riservata”, la cui qualificazione di riservatezza giustifica, ad avviso del Collegio, la valutazione di non ostensibilità effettuata dal Responsabile del procedimento in quanto afferente direttamente alla strategia difensiva da assumere da parte dell’Amministrazione in sede difensiva in occasione di un’eventuale causa civile da instaurarsi da parte della ricorrente.
IX. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa parzialmente fondato e va quindi accolto con conseguente ordine all’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., in sede esecutiva della presente sentenza, di consentire l’accesso anche al paragrafo “ Valutazione Medico Legale ” della perizia della dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, escludendo, con la formula dell’ omissis o altra consimile, le sole parti che sono strettamente e direttamente correlate alla strategia difensiva e non quelle solo potenzialmente rilevanti in tal senso in un futuro contenzioso. A tal fine l’eventuale stralcio dovrà essere corredato da una dichiarazione, da rendersi a cura di un legale dell’Azienda, che attesti l’avvenuta verifica della conformità di quanto ancora oscurato alle indicazioni che precedono, al fine di garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di accesso della parte richiedente. Al riguardo si assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
X. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie parzialmente. Per l’effetto, e nei soli limiti e termini di cui in motivazione:
- annulla in parte qua il provvedimento impugnato;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta;
- ordina alla Amministrazione intimata di esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente, con le modalità di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SS NA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
CI MB, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI MB | SS NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.