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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428/2022
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Nella causa d'appello n. r.g.a.c. 428/2022
Promossa da
, con il patrocinio degli Avv.ti FILIPPO WILLIAM MANTEGNA e Parte_1
LAURA BALLATI;
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 2 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. Rosario Vacirca, sono comparsi:
Per l'avv. Samantha Cocuzza in sostituzione degli avv.ti FILIPPO Parte_1
WILLIAM MANTEGNA e LAURA BALLATI.
Per nessuno è comparso. Controparte_2
L'avv. Cocuzza insiste in appello, riportandosi alle note depositate per l'udienza del 30.01.2024, chiedendo, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado relativamente al capo della compensazione delle spese di lite, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per la compensazione.
Il Giudice
Così discussa la causa, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, quale giudice d'appello, nella persona del dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.a.c. 428/2022 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in c.da San Michele snc, rappresentato e difeso dagli Avvocati Filippo William Mantegna
(C.F. ) e Laura Ballati (C.F. ), presso il cui studio sito in C.F._2 C.F._3
Enna (EN) alla via Nazionale n. 31 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_1
APPELLATA- CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 aprile 2022, ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza N. 64/21 R.G. Sent. (Cron. 563/2021) del Giudice di pace di depositata in data 24 CP_1
settembre 2021, pronunciata all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 491/2019, e con la quale detto
Giudice di primo grado, pur avendo accolto integralmente la domanda proposta dall'odierno appellante,
pagina 2 di 8 ha disposto, senza puntualmente motivare, la integrale compensazione delle spese processuali.
Nella presente sede, pertanto, parte appellante, sul presupposto della violazione, da parte del giudice di prime cure, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei principi di soccombenza e tipicità delle ipotesi di compensazione delle spese processuali ivi sanciti, ha instato per la riforma della sentenza di primo grado, proprio nella parte in cui ha disposto la compensazione e ha chiesto, per l'effetto, che, in riforma del contestato dictum, il tribunale voglia “condannare l' , in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite e ai compensi professionali del primo grado di
giudizio”.
La , nonostante la citazione in giudizio, non ha inteso costituirsi, per cui deve Controparte_2
dichiararsene, nella presente sede, la contumacia.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Invero, a seguito della riforma dell'art. 92 c.p.c. operata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, la compensazione delle spese processuali è prevista soltanto nelle ipotesi ivi indicate, ossia in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della materia o, infine, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Tale restringimento è stato operato dal Legislatore, al fine di ridurre la discrezionalità del giudice della controversia, con la conseguente preclusione per quest'ultimo di estendere in via interpretativa ad altre ipotesi la compensazione delle spese di lite.
Deve, peraltro, considerarsi che, sul punto è intervenuta la Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 77 del 2018, nel ribadire che la regola di cui all'art. 92 c.p.c. altro non è che espressione del principio per cui l'alea del processo deve gravare sulla parte soccombente perché è quella che ha dato pagina 3 di 8 causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente, ha statuito che tale regola non è assoluta, essendo ben possibile una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino, e non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese.
il Giudice delle leggi ha chiarito che la rigidità delle due sole ipotesi tassative oggi previste dall'art. 92
comma II c.p.c., violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa, di modo che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), aver il legislatore del 2014
tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;
di più: “La rigidità di tale tassatività ridonda
anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla
tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al
pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la
parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri
diritti”.
In definitiva, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, fermo restando l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali pagina 4 di 8 ragioni, discendendo un tale obbligo dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità, in seguito, è intervenuta a precisare che tali “gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare la compensazione delle spese processuali, vanno dal giudice della controversia puntualmente motivate, altresì prendendo, di volta in volta, espressa posizione sulla condivisibilità delle pronunce di merito in punto di compensazione delle spese processuali, appunto, per asserita sussistenza delle dette gravi ed eccezionali ragioni (per un caso recente, ad esempio, può vedersi Cass. civ. Sez. L - , Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024 che ha ritenuto insufficiente ad attestare la sussistenza di tali gravi ed eccezionali ragioni, la circostanza in sé
della definizione della lite per sopravvenuta cessazione della materia del contendere).
Orbene, venendo al caso sottoposto all'odierno esame, deve rilevarsi che, nella sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di Pace di Enna, a fronte di un accoglimento totale della pretesa di parte
Contr attrice, motivato altresì sulla scorta della mancata produzione da parte dell , attore in senso sostanziale, di alcun elemento a sostegno della pretesa punitiva, detto primo giudice ha, poi, disposto la integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione della “particolarità della
fattispecie”.
Sennonché, tale ultima locuzione integra una motivazione cosiddetta apparente oltre che, in ogni caso,
insufficiente a giustificare la compensazione delle spese processuali.
Invero, sotto il primo profilo, è evidente che ogni fattispecie concretamente sottoposta alla cognizione di un Giudice è, in quanto tale, ossia in quanto caso concreto da dover ricondurre alla fattispecie generale disciplinata dalla regula iuris, una fattispecie particolare, donde l'assoluta carenza di portata discriminatoria di una tale locuzione al fine di giustificare la deroga al generale principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
pagina 5 di 8 Laddove si volesse, poi, intendere l'aggettivo “particolare” come sinonimo di “peculiare” e tale ultimo termine, a sua volta, come indice di caratteristiche non comuni del caso sottoposto all'esame del
Giudice rispetto ad una generalità di casi simili, una tale peculiarità, in mancanza di ulteriore esplicazione, sarebbe, in ogni caso, insufficiente ad integrare il diverso requisito della eccezionalità
richiesto dalla Corte costituzionale e men che meno quello della gravità.
In entrambi i casi, rimane fermo il sostanziale inadempimento da parte del primo giudice a quel minimo onere motivazionale che si è sopra ritenuto, alla luce sia della giurisprudenza costituzionale richiamata sia di quella di legittimità, presupposto indefettibile dell'attività giurisdizionale, alla luce del principio di cui all'art. 111 della Costituzione.
Per tale via, la sentenza impugnata non può che essere riformata, non potendo questo Giudice del gravame, in assenza di altri motivi di impugnazione da analizzare, entrare nel merito delle scelte che hanno indotto il giudice di prime cure ad accogliere integralmente la domanda attrice.
Il carattere succinto della motivazione della sentenza di primo grado che assume come dirimente la
Contr mancanza di prova a sostegno della sanzione irrogata dall , preclude, invero – in assenza, si ripete,
di diverse contestazioni sulla decisione appellata, decisione che ha accolto integralmente l'opposizione e annullato i verbali impugnati – ogni diversa valutazione, nella presente sede d'appello, in ordine alla potenziale sussistenza di una portata, anche soltanto meno ampia della soccombenza di parte convenuta in primo grado.
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata sul capo relativo alle spese processuali del giudizio medesimo, disponendo che le stesse siano poste a carico della parte soccombente e ciò a prescindere dal fatto che, in quella sede, la convenuta sia rimasta contumace, avendo la giurisprudenza di CP_2
legittimità più volte ribadito che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, per cui la pagina 6 di 8 soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018;
Sez. 3 Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
In punto di quantificazione di tali spese processuali, deve considerarsi, quale valore di causa, quello dichiarato dall'odierno appellante, con riferimento al quale devono essere calcolati i compensi dovuti in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi il Giudice di pace, nei valori medi.
Non trova applicazione, nel caso di specie, l'ultimo comma dell'art. 91 c.p.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9059 del 1/4/2021).
Quanto alle spese processuali del presente grado, deve tenersi presente il principio secondo cui il giudice d'appello deve liquidare le spese (tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio) in base all'esito complessivo della lite, ossia, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91
c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Ne discende che anche le spese del secondo grado vanno poste a carico del soccombente, sebbene sia rimasto contumace anche nel presente giudizio.
Alla luce, peraltro, di tale contumacia e del principio di causalità che induce a tener conto, quanto meno in punto di quantificazione, della non riconducibilità del gravame direttamente al contegno del soccombente, appare congruo applicare i parametri minimi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale quale Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_3
pagina 7 di 8 , avente ad oggetto la sentenza 64/21 R.G. Sent. (Cron. 563/2021) del Controparte_1
Giudice di pace di depositata in data 24 settembre 2021, pronunciata all'esito del giudizio iscritto CP_1
al R.G. n. 491/2019 che riforma in punto di spese processuali e, per l'effetto di tale parziale riforma,
2) CONDANNA la Controparte_3
a rifondere, in favore di , le spese processuali del primo grado di giudizio che liquida Parte_1
in Euro 346,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed Iva come per legge e se ed in quanto dovuta;
3) CONDANNA la Controparte_3
a rifondere, altresì, in favore di , le spese processuali del presente grado di giudizio Parte_1
che liquida in Euro 332,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed Iva come per legge e se ed in quanto dovuta.
Così deciso in Enna, il 2/4/2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Nella causa d'appello n. r.g.a.c. 428/2022
Promossa da
, con il patrocinio degli Avv.ti FILIPPO WILLIAM MANTEGNA e Parte_1
LAURA BALLATI;
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 2 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. Rosario Vacirca, sono comparsi:
Per l'avv. Samantha Cocuzza in sostituzione degli avv.ti FILIPPO Parte_1
WILLIAM MANTEGNA e LAURA BALLATI.
Per nessuno è comparso. Controparte_2
L'avv. Cocuzza insiste in appello, riportandosi alle note depositate per l'udienza del 30.01.2024, chiedendo, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado relativamente al capo della compensazione delle spese di lite, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per la compensazione.
Il Giudice
Così discussa la causa, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, quale giudice d'appello, nella persona del dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.a.c. 428/2022 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in c.da San Michele snc, rappresentato e difeso dagli Avvocati Filippo William Mantegna
(C.F. ) e Laura Ballati (C.F. ), presso il cui studio sito in C.F._2 C.F._3
Enna (EN) alla via Nazionale n. 31 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_1
APPELLATA- CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 aprile 2022, ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza N. 64/21 R.G. Sent. (Cron. 563/2021) del Giudice di pace di depositata in data 24 CP_1
settembre 2021, pronunciata all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 491/2019, e con la quale detto
Giudice di primo grado, pur avendo accolto integralmente la domanda proposta dall'odierno appellante,
pagina 2 di 8 ha disposto, senza puntualmente motivare, la integrale compensazione delle spese processuali.
Nella presente sede, pertanto, parte appellante, sul presupposto della violazione, da parte del giudice di prime cure, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei principi di soccombenza e tipicità delle ipotesi di compensazione delle spese processuali ivi sanciti, ha instato per la riforma della sentenza di primo grado, proprio nella parte in cui ha disposto la compensazione e ha chiesto, per l'effetto, che, in riforma del contestato dictum, il tribunale voglia “condannare l' , in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite e ai compensi professionali del primo grado di
giudizio”.
La , nonostante la citazione in giudizio, non ha inteso costituirsi, per cui deve Controparte_2
dichiararsene, nella presente sede, la contumacia.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Invero, a seguito della riforma dell'art. 92 c.p.c. operata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, la compensazione delle spese processuali è prevista soltanto nelle ipotesi ivi indicate, ossia in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della materia o, infine, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Tale restringimento è stato operato dal Legislatore, al fine di ridurre la discrezionalità del giudice della controversia, con la conseguente preclusione per quest'ultimo di estendere in via interpretativa ad altre ipotesi la compensazione delle spese di lite.
Deve, peraltro, considerarsi che, sul punto è intervenuta la Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 77 del 2018, nel ribadire che la regola di cui all'art. 92 c.p.c. altro non è che espressione del principio per cui l'alea del processo deve gravare sulla parte soccombente perché è quella che ha dato pagina 3 di 8 causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente, ha statuito che tale regola non è assoluta, essendo ben possibile una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino, e non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese.
il Giudice delle leggi ha chiarito che la rigidità delle due sole ipotesi tassative oggi previste dall'art. 92
comma II c.p.c., violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa, di modo che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), aver il legislatore del 2014
tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;
di più: “La rigidità di tale tassatività ridonda
anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla
tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al
pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la
parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri
diritti”.
In definitiva, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, fermo restando l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali pagina 4 di 8 ragioni, discendendo un tale obbligo dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità, in seguito, è intervenuta a precisare che tali “gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare la compensazione delle spese processuali, vanno dal giudice della controversia puntualmente motivate, altresì prendendo, di volta in volta, espressa posizione sulla condivisibilità delle pronunce di merito in punto di compensazione delle spese processuali, appunto, per asserita sussistenza delle dette gravi ed eccezionali ragioni (per un caso recente, ad esempio, può vedersi Cass. civ. Sez. L - , Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024 che ha ritenuto insufficiente ad attestare la sussistenza di tali gravi ed eccezionali ragioni, la circostanza in sé
della definizione della lite per sopravvenuta cessazione della materia del contendere).
Orbene, venendo al caso sottoposto all'odierno esame, deve rilevarsi che, nella sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di Pace di Enna, a fronte di un accoglimento totale della pretesa di parte
Contr attrice, motivato altresì sulla scorta della mancata produzione da parte dell , attore in senso sostanziale, di alcun elemento a sostegno della pretesa punitiva, detto primo giudice ha, poi, disposto la integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione della “particolarità della
fattispecie”.
Sennonché, tale ultima locuzione integra una motivazione cosiddetta apparente oltre che, in ogni caso,
insufficiente a giustificare la compensazione delle spese processuali.
Invero, sotto il primo profilo, è evidente che ogni fattispecie concretamente sottoposta alla cognizione di un Giudice è, in quanto tale, ossia in quanto caso concreto da dover ricondurre alla fattispecie generale disciplinata dalla regula iuris, una fattispecie particolare, donde l'assoluta carenza di portata discriminatoria di una tale locuzione al fine di giustificare la deroga al generale principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
pagina 5 di 8 Laddove si volesse, poi, intendere l'aggettivo “particolare” come sinonimo di “peculiare” e tale ultimo termine, a sua volta, come indice di caratteristiche non comuni del caso sottoposto all'esame del
Giudice rispetto ad una generalità di casi simili, una tale peculiarità, in mancanza di ulteriore esplicazione, sarebbe, in ogni caso, insufficiente ad integrare il diverso requisito della eccezionalità
richiesto dalla Corte costituzionale e men che meno quello della gravità.
In entrambi i casi, rimane fermo il sostanziale inadempimento da parte del primo giudice a quel minimo onere motivazionale che si è sopra ritenuto, alla luce sia della giurisprudenza costituzionale richiamata sia di quella di legittimità, presupposto indefettibile dell'attività giurisdizionale, alla luce del principio di cui all'art. 111 della Costituzione.
Per tale via, la sentenza impugnata non può che essere riformata, non potendo questo Giudice del gravame, in assenza di altri motivi di impugnazione da analizzare, entrare nel merito delle scelte che hanno indotto il giudice di prime cure ad accogliere integralmente la domanda attrice.
Il carattere succinto della motivazione della sentenza di primo grado che assume come dirimente la
Contr mancanza di prova a sostegno della sanzione irrogata dall , preclude, invero – in assenza, si ripete,
di diverse contestazioni sulla decisione appellata, decisione che ha accolto integralmente l'opposizione e annullato i verbali impugnati – ogni diversa valutazione, nella presente sede d'appello, in ordine alla potenziale sussistenza di una portata, anche soltanto meno ampia della soccombenza di parte convenuta in primo grado.
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata sul capo relativo alle spese processuali del giudizio medesimo, disponendo che le stesse siano poste a carico della parte soccombente e ciò a prescindere dal fatto che, in quella sede, la convenuta sia rimasta contumace, avendo la giurisprudenza di CP_2
legittimità più volte ribadito che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, per cui la pagina 6 di 8 soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018;
Sez. 3 Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
In punto di quantificazione di tali spese processuali, deve considerarsi, quale valore di causa, quello dichiarato dall'odierno appellante, con riferimento al quale devono essere calcolati i compensi dovuti in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi il Giudice di pace, nei valori medi.
Non trova applicazione, nel caso di specie, l'ultimo comma dell'art. 91 c.p.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9059 del 1/4/2021).
Quanto alle spese processuali del presente grado, deve tenersi presente il principio secondo cui il giudice d'appello deve liquidare le spese (tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio) in base all'esito complessivo della lite, ossia, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91
c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Ne discende che anche le spese del secondo grado vanno poste a carico del soccombente, sebbene sia rimasto contumace anche nel presente giudizio.
Alla luce, peraltro, di tale contumacia e del principio di causalità che induce a tener conto, quanto meno in punto di quantificazione, della non riconducibilità del gravame direttamente al contegno del soccombente, appare congruo applicare i parametri minimi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale quale Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_3
pagina 7 di 8 , avente ad oggetto la sentenza 64/21 R.G. Sent. (Cron. 563/2021) del Controparte_1
Giudice di pace di depositata in data 24 settembre 2021, pronunciata all'esito del giudizio iscritto CP_1
al R.G. n. 491/2019 che riforma in punto di spese processuali e, per l'effetto di tale parziale riforma,
2) CONDANNA la Controparte_3
a rifondere, in favore di , le spese processuali del primo grado di giudizio che liquida Parte_1
in Euro 346,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed Iva come per legge e se ed in quanto dovuta;
3) CONDANNA la Controparte_3
a rifondere, altresì, in favore di , le spese processuali del presente grado di giudizio Parte_1
che liquida in Euro 332,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed Iva come per legge e se ed in quanto dovuta.
Così deciso in Enna, il 2/4/2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8