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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1635/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), poi in liquidazione giudiziale, e P.IVA_1 Parte_2
, assistiti e difesi dall'Avv. TRIFONI PATRIZIO con domicilio
[...]
eletto in VIA S.VITALE N. 15 40125 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. RIZZOLI ALESSANDRO e dall'avv. con domicilio eletto in C/O PEC:
BOLOGNA Email_1
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con citazione regolarmente notificata e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2944/2018 con cui il
[...]
Tribunale di Bologna aveva ingiunto il pagamento in solido a (già CP_1 [...]
della somma di euro 1.939.514,33, oltre interessi e spese, in forza Controparte_1
di scrittura privata intercorsa tra le parti del 6 marzo 2015.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese.
2.- Con appello regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
in proprio proponevano appello verso detta sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ribadivano l'eccezione di incompetenza all'emissione del decreto ingiuntivo in favore del Tribunale delle Imprese.
Con il secondo motivo deducevano l'assenza di un obbligo di rimborso in capo agli ingiunti, perché la scrittura citata faceva riferimento solo ad operazioni di finanziamento della società per le quali era necessario apposita delibera degli organi sociali.
Con il terzo motivo negavano il diritto al rimborso per pagamenti effettuati al di fuori delle previsioni di cui alla scrittura in favore di senza alcuna preventiva richiesta CP_2
e non per conto di IM, alla Cassa di Risparmio di Cento senza alcuna richiesta sulla base di una lettera di patronage, nei confronti di terzi debitori in autonomia e con decisioni non comunicate.
pag. 2/9 Cont Con il quarto motivo contestavano la qualifica del rapporto tra IM e in termini di mandato e con il quinto motivo ritenevano corretto il riconoscimento di un rapporto di mutuo.
Con il sesto motivo ribadivano che l'opportunità dei pagamenti avrebbe dovuto essere valutata preventivamente dalla società e deducevano comunque che, in virtù di una clausola contenuta nel contratto di fideiussione, il cofideiussore non poteva agire in regresso prima dell'estinzione totale dell'obbligazione.
Con il settimo motivo contestavano la qualifica dell'impegno di Parte_2
in termini di accollo non liberatorio.
[...]
Con l'ultimo motivo contestavano la condanna alle spese di lite sul presupposto della fondatezza dell'appello.
Chiedevano quindi:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza reietta e disattesa, ➢
1. in via pregiudiziale: - in accoglimento dell'appello proposto per i motivi dianzi illustrati:
(i) riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Bologna n.1976/2022, resa in data
18.7.2022, e notificata in data 31.8.2022, a definizione del contenzioso rubricato dinanzi al Tribunale di Bologna sub R.G.n.12665/2018, promosso da
[...]
(ora e Parte_3 Parte_4 Parte_2 nei confronti di e, per l'effetto, (ii) accertare e dichiarare
[...] CP_1
l'incompetenza della Sezione Ordinaria del Tribunale di Bologna all'emissione del decreto ingiuntivo n.2944/2018, emesso dal Tribunale di Bologna in data 24.5.2018, stante la sussistenza della competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il medesimo Tribunale di Bologna;
e (iii) revocare, annullare
e/o dichiarare nullo il suddetto decreto;
➢
2. in via principale e di merito: accogliere
l'appello proposto per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n.1976/2022, resa in data 18.7.2022, e notificata in data 31.8.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: (i) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art.633 c.p.c. e dall'art.634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo
n.2944/2018, emesso dal Tribunale di Bologna in data 24.5.2018, per tutte le ragioni
pag. 3/9 espresse nell'atto introduttivo nonché negli ulteriori atti depositati nel primo grado di giudizio;
e, per l'effetto, (ii) revocare, annullare, dichiarare illegittimo, nullo e/o privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n.2944/2018, emesso dal Tribunale di Bologna in data 24.5.2018 per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti;
nonché (iii) respingere ogni domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_4
e nei confronti di In ogni caso, con vittoria di spese, compensi
[...] Pt_2
professionali, e contributo unificato relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario”.
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società veniva Parte_4 dichiarata l'interruzione del procedimento, che veniva successivamente riassunto con la costituzione per della curatela. Parte_4
3.- Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'appello e CP_1
chiedendo il suo rigetto con vittoria di spese.
A tal fine, contestava la competenza del Tribunale delle Imprese, trattandosi di controversia su rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, senza alcun riferimento ai rapporti sociali, come già rilevato in primo grado, con legittimo richiamo ad un'ordinanza emessa in corso di causa, fermo restando che nel Tribunale di Bologna al più si sarebbe trattato di un problema di riparto interno di affari tra sezioni dello stesso ufficio.
In ordine agli altri motivi ribadiva la sussistenza dei requisiti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo per tutti i pagamenti effettuati di cui era stato richiesto il rimborso della metà in sede monitoria, giacchè la scrittura privata faceva chiaramente
Cont riferimento a tutti i pagamenti effettuati da fino a quel momento e da effettuare
Cont fino al 31.12.2017 in favore delle banche creditrici della verso le quali e Pt_5
IM erano anche cofideiussori, sul presupposto dell'incapacità di adempimento espressamente riportata tra le premesse dell'atto sia da parte della sia da parte Pt_5
della IM, con accollo da parte di in proprio di ogni obbligo Parte_2
restitutorio gravante sulla IM. Detta volontà trovava chiara conferma nell'interpretazione complessiva della volontà delle parti, quale desumibile sia dalla scrittura citata sia dal coevo atto notarile con il quale, a garanzia del rimborso in favore pag. 4/9 di LCH, aveva concesso ipoteca su un importante immobile e Parte_2
IM aveva costituito pegno sulle quote della Pt_5
Né dalla scrittura risultava alcun obbligo di preventiva autorizzazione dei pagamenti da parte degli organi sociali, ma solo un obbligo di comunicazione dei pagamenti effettuati
Cont da , obbligo correttamente adempiuto.
Di nessun rilievo ai fini della soluzione della controversia risulta poi la qualifica operata dal primo giudice dei rapporti tra le parti in termini di mandato e accollo, né il divieto di regresso previsto nel contratto di fideiussione nell'interesse della banca, lì dove comunque gli obblighi azionati da LCH discendono direttamente dalla scrittura citata.
Per tali motivi chiedeva:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria, domanda, eccezione e deduzione disattesa, - dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc ovvero, in subordine, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 1976/2022 del Tribunale di Bologna, - con il favore dei compensi e delle spese di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
4.- L'appello è infondato.
Preliminarmente, sull'eccepita questione dell'incompetenza dell'autorità adita in sede monitoria oggetto del primo motivo di appello, come già rilevato in primo grado la
Corte ritiene che la questione in oggetto involga rapporti contrattuali nascenti dal contratto del 6.3.2015 (con reciproche obbligazioni riconducibili a rapporti di mutuo, fideiussione, regresso ed accollo), che esulano dai rapporti societari delle odierne parti con la società - beneficiaria dei relativi effetti, ma totalmente estranea Pt_5 all'accordo e al giudizio - e non comportano una competenza della sezione specializzata delle imprsse, fermo restando che, anche diversamente opinando, nel caso di specie, trattandosi di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna, si porrebbe al più un problema di riparto interno tra sezioni del medesimo ufficio giudiziario (cfr. SS UU
Sentenza n. 19882 del 23/07/2019).
Con il secondo motivo gli appellanti deducono l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile derivante dalla scrittura conclusa tra le parti, non ritenendo che la Cont stessa configuri un obbligo di pagamento diretto di IM nei confronti di , ma soltanto un obbligo di manleva in capo all'ing. con riferimento ai Pt_2
pag. 5/9 Cont finanziamenti di alla per pagamenti effettuati per conto di IM, anche in Pt_5
qualità di fideiussore, fino al 31.12.2017 e per tutto quanto ritenuto necessario e/o opportuno versare a titolo di finanziamenti. I finanziamenti, secondo detta impostazione, avrebbero quindi potuto essere effettuati solo sulla base di singole decisioni dell'organo amministrativo della società valutando “opportunità e Pt_5 necessità”.
Invero, il decreto ingiuntivo è stato ottenuto da sulla base della scrittura CP_1
privata conclusa il 6.3.2015 tra Controparte_1 Parte_1
società unipersonale e in proprio, scrittura nella quale le parti si Parte_2
Cont definivano reciprocamente creditore ( ) e debitore (IM e ing. in proprio). Pt_2
Cont Nelle premesse di detta scrittura si legge a) che e IM erano soci al 50% della società che in quel momento non riusciva a far fronte ad importanti Parte_6
Cont passività finanziarie verso , CRCento e verso il Consorzio Navile;
b) che e CP_2
IM erano fideiussori della presso i citati istituti di credito;
c) che IM e Parte_6
in proprio non erano in grado di far fronte al 50% di dette Parte_2
passività ; d) che LCH aveva già versato alla anche in qualità di Parte_6 fideiussore, l'importo di € 610.917,98, per il quale IM e si Parte_2
riconoscevano debitori al 50%. Sulla base di queste premesse IM e ing. si Pt_2
riconoscevano debitori del 50% delle somme già versate e da versare fino al 31.12.2o17 da LCH a ”per conto” della IM e si impegnava Pt_5 Parte_2
tenere indenne IM delle somme dovute per il rimborso a LCH. A garanzia per detto impegno con atto notarile in pari data concedeva ipoteca su un Parte_2
immobile ed costituiva pegno sula quota di partecipazione in . Parte_4 Parte_6
In particolare, nella scrittura si fa riferimento alle “somme, come descritte in seguito, che per conto di avrà ad anticipare fino al 31.12.17, CP_1 Parte_1
data alla quale le parti hanno concordato di fare riferimento come termine per i rispettivi adempimenti, alla stessa anche in qualità di fideiussore, agli Parte_6
istituti di credito sopradescritti, al Consorzio Navile, ai creditori della predetta partecipata e comunque tutto quanto fosse ritenuto necessario e/o opportuno Pt_5 versare per far fronte alle passività della . Pt_5
pag. 6/9 In nessun punto di detta scrittura è prevista una valutazione preventiva da parte degli organi sociali. Cont Dagli atti risulta inoltre che ha trasmesso periodicamente agli interessati le comunicazioni dovute, con indicazione delle somme pagate e dei beneficiari delle operazioni (doc. da 16 a 39 prodotti in sede monitoria), senza mai ricevere alcuna contestazione.
In ordine poi alla questione della prospettata mancanza di un termine per la restituzione, si rileva che l'obbligo di finanziamento sarebbe durato fino al 31.12.2017 e quindi dopo Cont la scadenza di detta data ha potuto legittimamente chiedere il rimborso. Cont Conformemente, nel coevo atto notarile si prevede che le somme erogate da avrebbero dovuto essere rimborsate nella misura del 50% a far tempo dal 31.12.17
(“premesso” pag. 1), che l'ing. avrebbe provveduto al rimborso nella stessa Pt_2 misura a far tempo dal 31.12.17 (“in primo luogo”, pag. 2) e parimenti l' Pt_1
(“in secondo luogo” pag. 3).
[...]
Il secondo motivo risulta infondato.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono la non debenza delle somme versate da
Cont
in modo difforme da quanto previsto in scrittura, e cioè non “per conto” di Ime e non alla a titolo di finanziamenti, ma direttamente ai creditori della per Pt_5 Pt_5 conto di quest'ultima.
Il fatto che la scrittura facesse riferimento a somme versate/da versare “per conto di
è da intendere, in una valutazione complessiva della volontà delle Parte_1 parti, riferita a pagamenti anche nell'interesse dell'IM, a sua volta socio al 50% e cofideiussore della ed è corretta la ricostruzione del primo giudice che Pt_5 riconduce l'espressione “per conto” come attinente ai rapporti interni tra le parti in termini di mandato.
Dalla scrittura non emerge peraltro che la LCH avrebbe dovuto effettuare soltanto finanziamenti in favore della come si evince dallo stesso punto 2 ove Pt_5 testualmente si legge “si fa riferimento alle somme che anticiperà fino al CP_1
31.12.17 alla stessa società anche in qualità di fideiussore, agli istituti di Parte_6
credito sopradescritti, al Consorzio Navile, ai creditori della predetta partecipata
pag. 7/9 società e comunque tutto quanto fosse ritenuto necessario e/o opportuno Parte_6 versare per far fronte alle passività della società . Parte_6
Cont L'obbligo di “finanziamento” assunto da riguardava quindi tutti i debiti della senza alcuna distinzione dei beneficiari dei pagamenti. Pt_5
Né in alcun punto della scrittura era prevista la necessità di una preventiva richiesta di pagamento da parte dei debitori o una preventiva autorizzazione dell'operazione di pagamento da parte degli organi sociali.
L'obbligo di restituzione della metà dei pagamenti effettuati, regolarmente comunicati ai “debitori”, come previsto in scrittura e mai contestati, nasce direttamente dalla scrittura stessa.
Il quarto e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente e risultano infondati, lì dove la qualifica del rapporto IM/Lch e comunque non incide CP_3 sull'obbligo di rimborso derivante direttamente dalla citata scrittura per tutti i pagamenti effettuati nei termini sopra precisati.
Con il sesto motivo l'appellante deduce che nella cofideiussione rilasciata in favore di era previsto che il fideiussore non potesse esercitare il diritto di regresso o di CP_2
surroga nei confronti del debitore, dei coobbligati né dei garanti, ancorchè cofideiussori, finchè non fosse interamente estinta ogni ragione della Banca. Detto motivo va rigettato
Cont giacchè il diritto al rimborso azionato in sede monitoria da nasce esclusivamente dalla scrittura e dell'atto notarile richiamati e non già dal contratto di fideiussione.
Anche l'obbligazione assunta da in proprio quale garante di Parte_2
IM discende direttamente dalla scrittura citata.
L'ultimo motivo attiene al regolamento delle spese, che gli appellanti chiedono di porre a carico della controparte in virtù della ritenuta fondatezza dell'appello che, invece, all'esito del giudizio, per tutte le motivazioni che precedono, va rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
pag. 8/9 a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ora in liquidazione giudiziale e Parte_1
, costituiti, nei confronti di già Parte_2 CP_1 [...]
, costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. Controparte_1
1976/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese del grado che liquida in €
24.064,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1635/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), poi in liquidazione giudiziale, e P.IVA_1 Parte_2
, assistiti e difesi dall'Avv. TRIFONI PATRIZIO con domicilio
[...]
eletto in VIA S.VITALE N. 15 40125 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. RIZZOLI ALESSANDRO e dall'avv. con domicilio eletto in C/O PEC:
BOLOGNA Email_1
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con citazione regolarmente notificata e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2944/2018 con cui il
[...]
Tribunale di Bologna aveva ingiunto il pagamento in solido a (già CP_1 [...]
della somma di euro 1.939.514,33, oltre interessi e spese, in forza Controparte_1
di scrittura privata intercorsa tra le parti del 6 marzo 2015.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese.
2.- Con appello regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
in proprio proponevano appello verso detta sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ribadivano l'eccezione di incompetenza all'emissione del decreto ingiuntivo in favore del Tribunale delle Imprese.
Con il secondo motivo deducevano l'assenza di un obbligo di rimborso in capo agli ingiunti, perché la scrittura citata faceva riferimento solo ad operazioni di finanziamento della società per le quali era necessario apposita delibera degli organi sociali.
Con il terzo motivo negavano il diritto al rimborso per pagamenti effettuati al di fuori delle previsioni di cui alla scrittura in favore di senza alcuna preventiva richiesta CP_2
e non per conto di IM, alla Cassa di Risparmio di Cento senza alcuna richiesta sulla base di una lettera di patronage, nei confronti di terzi debitori in autonomia e con decisioni non comunicate.
pag. 2/9 Cont Con il quarto motivo contestavano la qualifica del rapporto tra IM e in termini di mandato e con il quinto motivo ritenevano corretto il riconoscimento di un rapporto di mutuo.
Con il sesto motivo ribadivano che l'opportunità dei pagamenti avrebbe dovuto essere valutata preventivamente dalla società e deducevano comunque che, in virtù di una clausola contenuta nel contratto di fideiussione, il cofideiussore non poteva agire in regresso prima dell'estinzione totale dell'obbligazione.
Con il settimo motivo contestavano la qualifica dell'impegno di Parte_2
in termini di accollo non liberatorio.
[...]
Con l'ultimo motivo contestavano la condanna alle spese di lite sul presupposto della fondatezza dell'appello.
Chiedevano quindi:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza reietta e disattesa, ➢
1. in via pregiudiziale: - in accoglimento dell'appello proposto per i motivi dianzi illustrati:
(i) riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Bologna n.1976/2022, resa in data
18.7.2022, e notificata in data 31.8.2022, a definizione del contenzioso rubricato dinanzi al Tribunale di Bologna sub R.G.n.12665/2018, promosso da
[...]
(ora e Parte_3 Parte_4 Parte_2 nei confronti di e, per l'effetto, (ii) accertare e dichiarare
[...] CP_1
l'incompetenza della Sezione Ordinaria del Tribunale di Bologna all'emissione del decreto ingiuntivo n.2944/2018, emesso dal Tribunale di Bologna in data 24.5.2018, stante la sussistenza della competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il medesimo Tribunale di Bologna;
e (iii) revocare, annullare
e/o dichiarare nullo il suddetto decreto;
➢
2. in via principale e di merito: accogliere
l'appello proposto per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n.1976/2022, resa in data 18.7.2022, e notificata in data 31.8.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: (i) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art.633 c.p.c. e dall'art.634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo
n.2944/2018, emesso dal Tribunale di Bologna in data 24.5.2018, per tutte le ragioni
pag. 3/9 espresse nell'atto introduttivo nonché negli ulteriori atti depositati nel primo grado di giudizio;
e, per l'effetto, (ii) revocare, annullare, dichiarare illegittimo, nullo e/o privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n.2944/2018, emesso dal Tribunale di Bologna in data 24.5.2018 per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti;
nonché (iii) respingere ogni domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_4
e nei confronti di In ogni caso, con vittoria di spese, compensi
[...] Pt_2
professionali, e contributo unificato relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario”.
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società veniva Parte_4 dichiarata l'interruzione del procedimento, che veniva successivamente riassunto con la costituzione per della curatela. Parte_4
3.- Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'appello e CP_1
chiedendo il suo rigetto con vittoria di spese.
A tal fine, contestava la competenza del Tribunale delle Imprese, trattandosi di controversia su rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, senza alcun riferimento ai rapporti sociali, come già rilevato in primo grado, con legittimo richiamo ad un'ordinanza emessa in corso di causa, fermo restando che nel Tribunale di Bologna al più si sarebbe trattato di un problema di riparto interno di affari tra sezioni dello stesso ufficio.
In ordine agli altri motivi ribadiva la sussistenza dei requisiti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo per tutti i pagamenti effettuati di cui era stato richiesto il rimborso della metà in sede monitoria, giacchè la scrittura privata faceva chiaramente
Cont riferimento a tutti i pagamenti effettuati da fino a quel momento e da effettuare
Cont fino al 31.12.2017 in favore delle banche creditrici della verso le quali e Pt_5
IM erano anche cofideiussori, sul presupposto dell'incapacità di adempimento espressamente riportata tra le premesse dell'atto sia da parte della sia da parte Pt_5
della IM, con accollo da parte di in proprio di ogni obbligo Parte_2
restitutorio gravante sulla IM. Detta volontà trovava chiara conferma nell'interpretazione complessiva della volontà delle parti, quale desumibile sia dalla scrittura citata sia dal coevo atto notarile con il quale, a garanzia del rimborso in favore pag. 4/9 di LCH, aveva concesso ipoteca su un importante immobile e Parte_2
IM aveva costituito pegno sulle quote della Pt_5
Né dalla scrittura risultava alcun obbligo di preventiva autorizzazione dei pagamenti da parte degli organi sociali, ma solo un obbligo di comunicazione dei pagamenti effettuati
Cont da , obbligo correttamente adempiuto.
Di nessun rilievo ai fini della soluzione della controversia risulta poi la qualifica operata dal primo giudice dei rapporti tra le parti in termini di mandato e accollo, né il divieto di regresso previsto nel contratto di fideiussione nell'interesse della banca, lì dove comunque gli obblighi azionati da LCH discendono direttamente dalla scrittura citata.
Per tali motivi chiedeva:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria, domanda, eccezione e deduzione disattesa, - dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc ovvero, in subordine, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 1976/2022 del Tribunale di Bologna, - con il favore dei compensi e delle spese di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
4.- L'appello è infondato.
Preliminarmente, sull'eccepita questione dell'incompetenza dell'autorità adita in sede monitoria oggetto del primo motivo di appello, come già rilevato in primo grado la
Corte ritiene che la questione in oggetto involga rapporti contrattuali nascenti dal contratto del 6.3.2015 (con reciproche obbligazioni riconducibili a rapporti di mutuo, fideiussione, regresso ed accollo), che esulano dai rapporti societari delle odierne parti con la società - beneficiaria dei relativi effetti, ma totalmente estranea Pt_5 all'accordo e al giudizio - e non comportano una competenza della sezione specializzata delle imprsse, fermo restando che, anche diversamente opinando, nel caso di specie, trattandosi di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna, si porrebbe al più un problema di riparto interno tra sezioni del medesimo ufficio giudiziario (cfr. SS UU
Sentenza n. 19882 del 23/07/2019).
Con il secondo motivo gli appellanti deducono l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile derivante dalla scrittura conclusa tra le parti, non ritenendo che la Cont stessa configuri un obbligo di pagamento diretto di IM nei confronti di , ma soltanto un obbligo di manleva in capo all'ing. con riferimento ai Pt_2
pag. 5/9 Cont finanziamenti di alla per pagamenti effettuati per conto di IM, anche in Pt_5
qualità di fideiussore, fino al 31.12.2017 e per tutto quanto ritenuto necessario e/o opportuno versare a titolo di finanziamenti. I finanziamenti, secondo detta impostazione, avrebbero quindi potuto essere effettuati solo sulla base di singole decisioni dell'organo amministrativo della società valutando “opportunità e Pt_5 necessità”.
Invero, il decreto ingiuntivo è stato ottenuto da sulla base della scrittura CP_1
privata conclusa il 6.3.2015 tra Controparte_1 Parte_1
società unipersonale e in proprio, scrittura nella quale le parti si Parte_2
Cont definivano reciprocamente creditore ( ) e debitore (IM e ing. in proprio). Pt_2
Cont Nelle premesse di detta scrittura si legge a) che e IM erano soci al 50% della società che in quel momento non riusciva a far fronte ad importanti Parte_6
Cont passività finanziarie verso , CRCento e verso il Consorzio Navile;
b) che e CP_2
IM erano fideiussori della presso i citati istituti di credito;
c) che IM e Parte_6
in proprio non erano in grado di far fronte al 50% di dette Parte_2
passività ; d) che LCH aveva già versato alla anche in qualità di Parte_6 fideiussore, l'importo di € 610.917,98, per il quale IM e si Parte_2
riconoscevano debitori al 50%. Sulla base di queste premesse IM e ing. si Pt_2
riconoscevano debitori del 50% delle somme già versate e da versare fino al 31.12.2o17 da LCH a ”per conto” della IM e si impegnava Pt_5 Parte_2
tenere indenne IM delle somme dovute per il rimborso a LCH. A garanzia per detto impegno con atto notarile in pari data concedeva ipoteca su un Parte_2
immobile ed costituiva pegno sula quota di partecipazione in . Parte_4 Parte_6
In particolare, nella scrittura si fa riferimento alle “somme, come descritte in seguito, che per conto di avrà ad anticipare fino al 31.12.17, CP_1 Parte_1
data alla quale le parti hanno concordato di fare riferimento come termine per i rispettivi adempimenti, alla stessa anche in qualità di fideiussore, agli Parte_6
istituti di credito sopradescritti, al Consorzio Navile, ai creditori della predetta partecipata e comunque tutto quanto fosse ritenuto necessario e/o opportuno Pt_5 versare per far fronte alle passività della . Pt_5
pag. 6/9 In nessun punto di detta scrittura è prevista una valutazione preventiva da parte degli organi sociali. Cont Dagli atti risulta inoltre che ha trasmesso periodicamente agli interessati le comunicazioni dovute, con indicazione delle somme pagate e dei beneficiari delle operazioni (doc. da 16 a 39 prodotti in sede monitoria), senza mai ricevere alcuna contestazione.
In ordine poi alla questione della prospettata mancanza di un termine per la restituzione, si rileva che l'obbligo di finanziamento sarebbe durato fino al 31.12.2017 e quindi dopo Cont la scadenza di detta data ha potuto legittimamente chiedere il rimborso. Cont Conformemente, nel coevo atto notarile si prevede che le somme erogate da avrebbero dovuto essere rimborsate nella misura del 50% a far tempo dal 31.12.17
(“premesso” pag. 1), che l'ing. avrebbe provveduto al rimborso nella stessa Pt_2 misura a far tempo dal 31.12.17 (“in primo luogo”, pag. 2) e parimenti l' Pt_1
(“in secondo luogo” pag. 3).
[...]
Il secondo motivo risulta infondato.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono la non debenza delle somme versate da
Cont
in modo difforme da quanto previsto in scrittura, e cioè non “per conto” di Ime e non alla a titolo di finanziamenti, ma direttamente ai creditori della per Pt_5 Pt_5 conto di quest'ultima.
Il fatto che la scrittura facesse riferimento a somme versate/da versare “per conto di
è da intendere, in una valutazione complessiva della volontà delle Parte_1 parti, riferita a pagamenti anche nell'interesse dell'IM, a sua volta socio al 50% e cofideiussore della ed è corretta la ricostruzione del primo giudice che Pt_5 riconduce l'espressione “per conto” come attinente ai rapporti interni tra le parti in termini di mandato.
Dalla scrittura non emerge peraltro che la LCH avrebbe dovuto effettuare soltanto finanziamenti in favore della come si evince dallo stesso punto 2 ove Pt_5 testualmente si legge “si fa riferimento alle somme che anticiperà fino al CP_1
31.12.17 alla stessa società anche in qualità di fideiussore, agli istituti di Parte_6
credito sopradescritti, al Consorzio Navile, ai creditori della predetta partecipata
pag. 7/9 società e comunque tutto quanto fosse ritenuto necessario e/o opportuno Parte_6 versare per far fronte alle passività della società . Parte_6
Cont L'obbligo di “finanziamento” assunto da riguardava quindi tutti i debiti della senza alcuna distinzione dei beneficiari dei pagamenti. Pt_5
Né in alcun punto della scrittura era prevista la necessità di una preventiva richiesta di pagamento da parte dei debitori o una preventiva autorizzazione dell'operazione di pagamento da parte degli organi sociali.
L'obbligo di restituzione della metà dei pagamenti effettuati, regolarmente comunicati ai “debitori”, come previsto in scrittura e mai contestati, nasce direttamente dalla scrittura stessa.
Il quarto e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente e risultano infondati, lì dove la qualifica del rapporto IM/Lch e comunque non incide CP_3 sull'obbligo di rimborso derivante direttamente dalla citata scrittura per tutti i pagamenti effettuati nei termini sopra precisati.
Con il sesto motivo l'appellante deduce che nella cofideiussione rilasciata in favore di era previsto che il fideiussore non potesse esercitare il diritto di regresso o di CP_2
surroga nei confronti del debitore, dei coobbligati né dei garanti, ancorchè cofideiussori, finchè non fosse interamente estinta ogni ragione della Banca. Detto motivo va rigettato
Cont giacchè il diritto al rimborso azionato in sede monitoria da nasce esclusivamente dalla scrittura e dell'atto notarile richiamati e non già dal contratto di fideiussione.
Anche l'obbligazione assunta da in proprio quale garante di Parte_2
IM discende direttamente dalla scrittura citata.
L'ultimo motivo attiene al regolamento delle spese, che gli appellanti chiedono di porre a carico della controparte in virtù della ritenuta fondatezza dell'appello che, invece, all'esito del giudizio, per tutte le motivazioni che precedono, va rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
pag. 8/9 a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ora in liquidazione giudiziale e Parte_1
, costituiti, nei confronti di già Parte_2 CP_1 [...]
, costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. Controparte_1
1976/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese del grado che liquida in €
24.064,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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