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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10877 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. MI Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 48690 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] Parte_1
(LKA) il 22.05.1979 - c.f. - residente in [...]
37B, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'avv.
NC RA – c.f. - che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù del C.F._2 mandato in calce all'atto introduttivo.
- Attore -
E
(già ) con sede in Roma, Controparte_1 Controparte_2 in Via Kiiciro Toyoda n.
2 - c.f. e p.IVA - in persona dell'Amministratore Delegato e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Massimiliano Marinozzi – c.f. - e Arianna Coppola - c.f. C.F._3
- ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via C.F._4
Nuova delle Fornaci, 20 in forza di procura presente in atti.
- Convenuta -
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da verbale del 18.4.2025.
***********
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda va dichiarata improcedibile.
Invero all'udienza del 9.2.2024, il giudice, ritenuta tempestiva la relativa eccezione, aveva assegnato all'attrice termine di giorni quindici per l'inizio del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 28/2010, presso l'organismo territorialmente competente (v.verbale d'udienza del 9.2.2024).
Va rilevato, tuttavia, che in atti non vi è traccia di alcun verbale di mediazione obbligatoria validamente esperito, né vi è dubbio che la presente causa riguardi rapporti derivanti da un contratto di conto corrente e come tale da ricomprendersi nell'ambito dei procedimenti per i quali è prescritta la mediazione obbligatoria.
Sul punto, infatti, l'art. 5, comma 1-bis del già citato D.Lgs. 28/2010 individua, in maniera tassativa, le materie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, indicando tra esse proprio i contratti bancari e finanziari.
L'art. 8, comma 4, D.Lgs 28/2010 prevede, inoltre, che “ Il giudice, quando rileva che il procedimento di mediazione non è stato esperito ovvero è iniziato ma non si è concluso, fissa
l'udienza successiva e assegna contestualmente alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
Ciò posto, la Suprema Corte si è espressa statuendo che la norma di cui all'art. 5 del D.Lgs 28/2010, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per cosi dire - a rendere il processo la estrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.
Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo, nel caso di specie parte attrice ( v. Cass. ord. n.
20268/2024)
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto un ruolo fondamentale nel delineare l'ambito e le modalità di applicazione della mediazione obbligatoria.
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la condizione di procedibilità si considera avverata con il primo incontro dinanzi al mediatore, purchè le parti siano presenti personalmente ( o tramite procuratore speciale ) e assistite dai propri difensori. L'effettivo svolgimento della mediazione non è condizionato all'ottenimento di un accordo, ma alla partecipazione seria e costruttiva delle parti al primo incontro.
Considerato ciò, viene ribadito che il mancato esperimento del primo incontro comporta ineluttabilmente l'improcedibilità della relativa azione giudiziale.
L'accoglimento della relativa eccezione, pertanto, si basa sul principio che l'esperimento del tentativo di mediazione non è una pura formalità, ma una condizione sostanziale di procedibilità della domanda giudiziale.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene, dunque, che la domanda giudiziale dell'odierna parte attrice sia improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Pertanto, assorbita ogni altra questione, si accoglie l'eccezione sollevata dalla parte convenuta e si dichiara l'improcedibilità del presente giudizio.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, la condanna della parte attrice al pagamento delle spese del procedimento nei confronti della parte opposta, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
[...]
1.- Dichiara improcedibile la domanda proposta da parte attrice;
2.- condanna l'attrice alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida nell'importo di €. 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 17.7.2025
Il Giudice
MI Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. MI Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 48690 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] Parte_1
(LKA) il 22.05.1979 - c.f. - residente in [...]
37B, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'avv.
NC RA – c.f. - che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù del C.F._2 mandato in calce all'atto introduttivo.
- Attore -
E
(già ) con sede in Roma, Controparte_1 Controparte_2 in Via Kiiciro Toyoda n.
2 - c.f. e p.IVA - in persona dell'Amministratore Delegato e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Massimiliano Marinozzi – c.f. - e Arianna Coppola - c.f. C.F._3
- ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via C.F._4
Nuova delle Fornaci, 20 in forza di procura presente in atti.
- Convenuta -
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da verbale del 18.4.2025.
***********
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda va dichiarata improcedibile.
Invero all'udienza del 9.2.2024, il giudice, ritenuta tempestiva la relativa eccezione, aveva assegnato all'attrice termine di giorni quindici per l'inizio del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 28/2010, presso l'organismo territorialmente competente (v.verbale d'udienza del 9.2.2024).
Va rilevato, tuttavia, che in atti non vi è traccia di alcun verbale di mediazione obbligatoria validamente esperito, né vi è dubbio che la presente causa riguardi rapporti derivanti da un contratto di conto corrente e come tale da ricomprendersi nell'ambito dei procedimenti per i quali è prescritta la mediazione obbligatoria.
Sul punto, infatti, l'art. 5, comma 1-bis del già citato D.Lgs. 28/2010 individua, in maniera tassativa, le materie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, indicando tra esse proprio i contratti bancari e finanziari.
L'art. 8, comma 4, D.Lgs 28/2010 prevede, inoltre, che “ Il giudice, quando rileva che il procedimento di mediazione non è stato esperito ovvero è iniziato ma non si è concluso, fissa
l'udienza successiva e assegna contestualmente alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
Ciò posto, la Suprema Corte si è espressa statuendo che la norma di cui all'art. 5 del D.Lgs 28/2010, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per cosi dire - a rendere il processo la estrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.
Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo, nel caso di specie parte attrice ( v. Cass. ord. n.
20268/2024)
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto un ruolo fondamentale nel delineare l'ambito e le modalità di applicazione della mediazione obbligatoria.
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la condizione di procedibilità si considera avverata con il primo incontro dinanzi al mediatore, purchè le parti siano presenti personalmente ( o tramite procuratore speciale ) e assistite dai propri difensori. L'effettivo svolgimento della mediazione non è condizionato all'ottenimento di un accordo, ma alla partecipazione seria e costruttiva delle parti al primo incontro.
Considerato ciò, viene ribadito che il mancato esperimento del primo incontro comporta ineluttabilmente l'improcedibilità della relativa azione giudiziale.
L'accoglimento della relativa eccezione, pertanto, si basa sul principio che l'esperimento del tentativo di mediazione non è una pura formalità, ma una condizione sostanziale di procedibilità della domanda giudiziale.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene, dunque, che la domanda giudiziale dell'odierna parte attrice sia improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Pertanto, assorbita ogni altra questione, si accoglie l'eccezione sollevata dalla parte convenuta e si dichiara l'improcedibilità del presente giudizio.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, la condanna della parte attrice al pagamento delle spese del procedimento nei confronti della parte opposta, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
[...]
1.- Dichiara improcedibile la domanda proposta da parte attrice;
2.- condanna l'attrice alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida nell'importo di €. 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 17.7.2025
Il Giudice
MI Colazingari