Articolo 2 della Legge 29 ottobre 1997, n. 374
Articolo 1Articolo 3
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18 novembre 1997
Art. 2. Definizione 1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimita' o del contatto di una persona.
Entrata in vigore il 18 novembre 1997