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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2725/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2725/2022 promossa da:
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
PEZZOLESI presso il cui Studio sito in Pesaro, V.le Felice Cavallotti n. 5, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
Nei confronti di
(Partita IVA , con il patrocinio del Prof. Avv. AR Controparte_1 P.IVA_1
IN presso il cui Studio sito in Pesaro, Viale Cialdini n. 18, è elettivamente domiciliata;
(Codice Fiscale ), con il patrocinio del Prof. Avv. Controparte_2 C.F._2
AR IN presso il cui Studio sito in Pesaro, Viale Cialdini n. 18, è elettivamente domiciliato;
(Partita IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti BRUNO CP_3 Pt_2 CP_4 P.IVA_2
GL, FO LD e IE SC LD, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BRUNO GL sito in Pesaro (PU), Viale della
Vittoria n. 90;
PARTI CONVENUTE
Nonché nei confronti di
(C.F.: ; P.IVA: ), con sede legale in 31021 – Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4
OG EN (TV) a via Marocchesa 14, elettivamente domiciliata in 47923 – Rimini (RN), a via
Flaminia 163/E presso lo studio dell'Avv. Antonio Colella (C.F. ), che la C.F._3
rappresenta e difende;
TE AM
CONCLUSIONI
pagina 1 di 29 Parte attrice (come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.5.2025): Parte_1
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione
e difesa, in accoglimento della presente domanda:
In via principale
1. Accertare e dichiarare che il la Controparte_6 CP_7
ed il Dr. sono responsabili in via tra loro solidale e/o per quanto di
[...] CP_2
rispettiva ragione in via contrattuale e/o extracontrattuale per tutti gli inadempimenti e comunque negligenti e/o imperiti e/imprudenti comportamenti posti in essere dal Dr. come CP_2
descritti in narrativa, di tutti i danni derivati e derivandi alla SI.ra , dagli interventi Parte_1
estetico chirurgici per cui è causa, eseguiti presso il Controparte_6
in data 19/01/21 e 15/03/21 nonché presso la in data 10/01/22, con
[...] Controparte_7 ogni statuizione del caso;
e per l'effetto:
- dichiarare la risoluzione dei contratti conclusi tra l'odierna attrice ed il
[...]
Pa per grave inadempimento con conseguente restituzione alla SI.ra Controparte_6 della complessiva somma già versata pari ad €. 7.400,00 Parte_1
(eurosettemilaquattrocento/00) - per gli interventi del 19/01/21 e 15/03/21, nonché declaratoria che nulla è dovuto a saldo ad e/o comunque di non debenza della somma a saldo di €. 1.200,00 CP_6
(euromilleduecento/00)- per il terzo intervento del 10/01/22; nonché
- dichiarare la risoluzione del contratto concluso tra l'odierna attrice e la clinica Controparte_7
per grave ed inesatto inadempimento con conseguente restituzione alla SI.ra della Parte_1 somma già versata pari ad €. 602,00 (euroseicentodue/00) - per il terzo intervento del 10/01/22); nonché
- condannare il la Controparte_6 Controparte_7
il Dr. in via tra loro solidale e/o per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento di CP_2
tutti i danni, patrimoniali e non, derivati e derivandi alla SI.ra causa dei fatti e degli Parte_1 inadempimenti di cui in narrativa e, comunque, dell'operato negligente e/o imperito e/o imprudente del sanitario Dr. di cui in narrativa, da liquidarsi nella misura pari ad €. 38.851,10 CP_2
(eurotrentottomilaottocentocinquantuno/10) o quell'altra maggior o minor somma che dovesse risultare di Giustizia, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo nonché al rimborso di tutte le spese mediche dirette e/o connesse sostenute e sostenende, comprese quelle di CTU e CTP occorrente.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento oltre spese generali di
pagina 2 di 29 Studio (15%) ed accessori di legge”.
Parti convenute e dott. (come da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_6 CP_2
del 22.5.2025):
“in via principale nel merito
- rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- rigettare in quanto irrituali e infondate le chiamate in causa poste in essere dalla Controparte_7
nei confronti dell' e del Dott.
[...] Controparte_6 CP_2
in via subordinata, nelle denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Dott. CP_2
- accertare e dichiarare il minimo grado di colpa del Dott. e conseguentemente quantificare CP_2 nella minor somma possibile l'eventuale risarcimento dovuto;
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la condotta inadempiente della sig.ra nei confronti del Dott. Parte_1
e/o della (in ordine al mancato pagamento delle ultime rate dell'intervento) CP_2 Controparte_6 condannare la stessa al versamento dell'importo pari ad euro 1.200,00 euro oltre interessi, spese e accessori come per legge o in quella diversa, minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa
o che verrà ritenuta di giustizia. in ogni caso accertata e dichiarata la piena operatività della e/o delle polizze dichiarare la Controparte_5
tenuta a garantire e manlevare il Dott. da ogni eventuale condanna per i fatti oggetto di CP_2
causa, oltre al rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. per resistere all'azione del CP_2
presunto danneggiato ex. art. 1917, comma 3, c.c..
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Parte convenuta (come da note di trattazione scritta per l'udienza del Controparte_7
22.5.2025):
“Voglia il Giudice adito, ogni domanda, istanza ed eccezione respinta:
In via pregiudiziale di rito:
- dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito e la competenza per territorio del Tribunale di Perugia, adottando ogni conseguente provvedimento in ordine alla prosecuzione del giudizio;
- in via subordinata all'eccezione di incompetenza territoriale, nel merito:
- dichiarare inammissibili o respingere le domande proposte dalla parte attrice nei con-fronti della
. Controparte_7
In via subordinata e salvo gravame:
pagina 3 di 29 - riconoscere che è obbligata a tenere indenne la per quanto la CP_6 Controparte_7
stessa fosse condannata a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento dei danni o ad altro titolo per i fatti di cui all'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, condannarla a rimborsare alla quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'attrice. Controparte_7
Sempre in via subordinata e salvo gravame:
- riconoscere che il Dott. è obbligato a tenere indenne la per CP_2 Controparte_7
quanto la stessa fosse condannata a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento dei danni o ad altro titolo per i fatti di cui all'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, condannarlo a rimborsare alla quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'attrice. Controparte_7
Con vittoria di spese.”.
Parte terza chiamata (come da note di trattazione scritta per l'udienza del Controparte_5
22.5.2025):
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito in composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le diverse pronunce e declaratorie che riterrà opportune, ma in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e argomentazioni tutte rappresentate e che verranno esposte da questa difesa,
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare, dichiarare e dare atto che , per quanto CP_6
documentato in atti, ha rinunciato a ogni domanda nei confronti del Dott. ivi compresa CP_2
quella di rivalsa.
In via principale, nel merito: respingere le domande risarcitorie formulate dall'Attrice, poiché infondate nell'an e nel quantum, mandando il Dott. esente da qualsiasi responsabilità CP_2
per il fatto dannoso lamentato e per le conseguenze dannose asseritamente derivate, non ascrivibili alla condotta del medesimo.
In conseguenza:
a) respingere la domanda di rivalsa/regresso proposta dalla contro il Dott. Controparte_7
in quanto infondata;
CP_2
b) parimenti – accertato e dichiarato che l'unica ZA di riferimento nel caso di specie è quella n.
410040631 a copertura del solo Dott. di cui al doc.1 di per le ragioni dedotte CP_2 CP_5
da questa difesa – rigettare la domanda di garanzia proposta dal Dott. nei confronti di CP_2
mandando la Compagnia assolta da qualsiasi pretesa a lei rivolta e dichiarando che la CP_5
medesima non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo in relazione ai fatti di causa;
c) sempre e comunque rigettare la domanda di garanzia rivolta da nei confronti di Controparte_6 essendo il solo Dott. l'unico soggetto assicurato/garantito da in CP_5 CP_2 CP_5
pagina 4 di 29 ragione della sola ZA applicabile n. 410040631, per le ragioni esposte da questa difesa. Con condanna di alle spese di lite in favore di CP_6 CP_5
Vinte le spese di lite come per legge.
In via subordinata, ma salvo gravame: per l'avversata ipotesi in cui si ritenesse provata una qualche responsabilità del Dott. per il danno lamentato, rigettare sempre e comunque: a) la domanda CP_2 risarcitoria dell'Attrice; b) la domanda di garanzia del Dott. nei confronti di c) la CP_2 CP_5
domanda di garanzia di nei confronti di e d) la domanda di Controparte_6 CP_5
rivalsa/regresso della contro il Dott. poiché infondate nei termini Controparte_7 CP_2
proposti.
Diversamente, accertare e graduare in percentuale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la misura della responsabilità ascrivibile rispettivamente: al Dott. alla e alla CP_2 Controparte_6 [...]
e quindi, liquidare alla signora il minor risarcimento, rispetto al Controparte_7 Parte_1
domandato, che risulterà provato e di giustizia.
• Per tale subordinata ipotesi:
Nei rapporti interni tra il Dott. e CP_2 Controparte_6
Accertare, dichiarare e dare atto che , per quanto documentato in atti, ha rinunciato a CP_6
ogni domanda nei confronti del Dott. ivi compresa quella di rivalsa e quindi: CP_2
➢ per il caso di accertata “colpa lieve”, accertare e dichiarare che è tenuta in Controparte_6
proprio a rispondere integralmente dell'obbligazione risarcitoria, ai sensi degli artt. 7 e 9 c.1., Legge
24/2017, anche in caso di colpa esclusiva del medico;
➢ anche per il caso di accertata “colpa grave”, attesa la rinuncia di a ogni domanda CP_6
nei confronti del Dott. accertare e dichiarare che è tenuta in proprio a CP_2 CP_6 rispondere integralmente dell'obbligazione risarcitoria. Contr Nei rapporti interni tra il Dott. e CP_2
Contr
➢ per il caso di accertata “colpa lieve”, accertare e dichiarare che è tenuta a rispondere integralmente dell'obbligazione risarcitoria, ai sensi degli artt. 7 e 9 c.1., Legge 24/2017, anche in caso di colpa esclusiva del medico;
➢pertanto, per il caso di accertata “colpa lieve”, anche in caso di colpa esclusiva del medico, dichiarare infondata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24/2017 la domanda di rivalsa/regresso di CCL proposta nei confronti del Dott. e quindi respingerla;
CP_2
pagina 5 di 29 ➢ per il caso di eventuale accertata “colpa grave” ai sensi dell'art. 9 della Legge 24/2017, escludere la rivalsa/regresso per l'intero e limitarlo alla sola accertata quota di colpa del medico ed escluse le eventuali quote accertate in capo alla medesima CCL e a . CP_6
Pertanto:
➢ per il caso di accertata “colpa lieve e/o colpa grave” in relazione alla posizione di;
e CP_6
per il caso di accertata “colpa lieve” in relazione alla posizione di CCL, accertare e dichiarare che Contr l'obbligo a risarcire l'Attrice va ripartito esclusivamente a carico dei predetti e CP_6
ciascuno per il proprio titolo, e, in ragione della domanda di rivalsa e/o regresso e/o surroga ex artt.
1299 e/o 1916 c.c. che iene espressamente a svolgere nei confronti dei ridetti e CP_5 CP_6
CCL, condannare e dichiarare tenuti la e la a versare in Controparte_6 Controparte_7
favore di quanto la stessa Compagnia fosse eventualmente tenuta a pagare a titolo di CP_5
Contr indennizzo per conto del medico in relazione alle posizioni di e e tanto comunque CP_6
contenendo la garanzia di nei confronti dell'Assicurato nei limiti tutti di operatività della CP_5
polizza n. 410040631;
• Sempre in tale subordinata ipotesi, nei rapporti tra il Dott. e e tra CP_2 CP_5 CP_5
Contr
e CP_6
A) accertare e dichiarare che l'unica ZA di riferimento/applicabile nel caso di specie è quella n.
410040631 (doc.1, a copertura del solo Dott. e non di per le CP_5 CP_2 Controparte_6
ragioni dedotte da questa difesa;
B) sempre e comunque rigettare la domanda di garanzia rivolta a da parte di CP_5 CP_6
essendo il solo Dott. l'unico soggetto assicurato/garantito da in ragione
[...] CP_2 CP_5
della ZA applicabile n. 410040631 (doc.1, , per i motivi esposti da questa difesa, CP_5
dichiarando che on è tenuta a erogare alcun indennizzo a Con condanna CP_5 Controparte_6 alle spese di in favore di attesa l'infondatezza della chiamata e relativa CP_6 CP_5
domanda.
C) accertare e dichiarare come sopra ex art. 2055 c.c. la misura e il grado, in percentuale, di effettiva
e diretta responsabilità del Dott. a prescindere da qualsiasi vincolo solidale con altri CP_2
corresponsabili, e quindi accertare e dichiarare che può essere tenuta a Controparte_5
manlevare/indennizzare il Dott. solo in relazione alla specifica quota di accertata CP_2 responsabilità diretta e personale, in percentuale, di quest'ultimo, a prescindere da ogni possibile responsabilità e condanna solidale, in ragione del disposto di cui all'Art. 6, lett. l) delle CGA di
ZA (cfr. doc.1, , ma sempre e solo previamente applicando le ipotesi di inoperatività CP_5
della ZA e gli ulteriori limiti della stessa di seguito indicati: pagina 6 di 29 1) accertare e dichiarare l'esistenza di un limite di massimale di ZA pari a € 1.000.000,00 come da frontespizio (cfr. doc.1, , per cui ormula espressa eccezione, e contenere così CP_5 CP_5
l'eventuale condanna della Compagnia a prestare la garanzia in favore del Dott. entro tale CP_2
massimale;
2) accertare e dichiarare l'esistenza di uno scoperto di ZA pari al 5% per ciascun sinistro, con il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 25.000,00, come da Mod. X005 allegato alla ZA (cfr. doc.1, , per cui formula espressa eccezione, e dichiarare che tale scoperto CP_5 CP_5
rimane a carico del Dott. CP_2
3) dichiarare la polizza inoperativa ed escludere la garanzia per il caso di mancata rispondenza degli interventi al risultato come da Clausola Speciale RM 29, Modello R57Claus (cfr. doc.1 ; CP_5
4) sempre escluso qualsivoglia indennizzo per l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione dell'attrice e/o consenso informato, in quanto non rientrante nell'oggetto della garanzia ai sensi dell'Art.1 delle CGA (cfr. doc.1, ; CP_5
5) sempre esclusa la restituzione dei compensi oggetto di contestazione, per le ragioni esposte da questa difesa;
D) per il caso di accertata “colpa lieve e/o colpa grave” in relazione alla posizione di;
e CP_6
per il caso di accertata “colpa lieve” in relazione alla posizione di CCL;
accertare e dichiarare che
Contr l'obbligo a risarcire l'Attrice va ripartito esclusivamente a carico dei predetti e CP_6
ciascuno per il proprio titolo, e, in ragione della domanda di rivalsa e/o regresso e/o surroga ex artt.
1299 e/o 1916 c.c. che iene espressamente a svolgere nei confronti dei ridetti LA e CP_5
CCL, condannare e dichiarare tenuti la e la a versare in Controparte_6 Controparte_7
favore di quanto la stessa Compagnia fosse eventualmente tenuta a pagare a titolo di CP_5
indennizzo per conto del medico in relazione alle posizioni di e CCL;
e tanto comunque CP_6 contenendo la garanzia di nei confronti dell'Assicurato nei limiti tutti di operatività della CP_5
polizza n. 410040631.
• Il tutto sempre e comunque negli ulteriori limiti come precisati nella ZA n. 410040631, negli
Allegati e nelle relative Condizioni generali e particolari (cfr. doc.1 Generali).
Con vittoria di spese di lite come per legge.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione del giudizio ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Pesaro la società il dott. e la Controparte_6 CP_2 Controparte_7
al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei predetti convenuti, in solido tra loro
[...]
pagina 7 di 29 e/o per quanto di rispettiva spettanza, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, per gli inadempimenti e la condotta ritenuta negligente e/o imperita e/o imprudente posta in essere dal dott. in CP_2
relazione agli interventi estetici chirurgici estetici eseguiti presso il centro medico in Controparte_6
date 19.1.2021 e 15.3.2021, nonché presso la il 10.1.2022, con conseguente Controparte_7 pronuncia di declaratoria di risoluzione dei contratti conclusi tra l'attrice e i predetti centri medici convenuti e restituzione delle somme versate in esecuzione di essi, nonché ulteriormente domandando il risarcimento da parte di tutti i soggetti evocati in giudizio, sempre in via solidale tra loro e/o per quanto di rispettiva competenza, di tutti i danni, patrimoniali e non, ivi compreso il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ritenuti patiti dalla paziente nella vicenda de qua. Parte_1
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto di essersi rivolta, nel novembre 2020, al chirurgo plastico dott. , odierno convenuto, richiedendo a quest'ultimo un consulto per migliorare CP_2
l'estetica del proprio corpo (in particolare le zone dell'addome, dei fianchi e della schiena), all'esito del quale il sanitario proponeva l'effettuazione di un intervento di lipoaspirazione da effettuarsi in due fasi presso il sito in Perugia (PG), con una nuova Controparte_6
tecnico micro-invasiva, denominata “Vaser Lipo”, dal costo complessivo di € 7.500,00 (di cui €
4.000,00 per l'intervento nella zona fianchi, peri-scapolare e peri-ascellare e guainetta, ed € 3.500,00 nella zona addominale). L'odierna attrice decideva così di sottoporsi all'intervento consigliatole dal sanitario e, previo versamento dell'importo di € 4.000,00 per il primo intervento, in data 19.1.2021 veniva sottoposta al trattamento chirurgico di “Lipoemulsione ultrasonica di fianchi e regione periscapolare” ad opera del dott. presso il predetto centro con dimissioni CP_2 Controparte_6
il giorno stesso. Tuttavia, secondo la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, quest'ultima, a distanza di un mese e mezzo dall'intervento, non notava alcuno dei miglioramenti prospettati dal sanitario odierno convenuti, nonostante anche le sedute di scleroterapia medio tempore effettuate su indicazione del dott. , anzi lamentando l'insorgenza di una asimmetria del dorso. CP_2
Parte attrice ha esposto che, tuttavia, riferito quanto sopra al medico dott. , quest'ultimo CP_2
la rassicurava dicendole che fosse necessario attendere del tempo per ottenere risultati visibili, confermandole la possibilità di procedere nel frattempo con il secondo intervento sulla zona addominale, nell'arco del quale avrebbe anche potuto effettuare un ritocco sul lato destro della schiena.
L'attrice si sottoponeva così in data 15.3.2020 all'ulteriore trattamento chirurgico Parte_1
consigliatole dal dott. sempre presso il Centro medico LA S.r.l, previo versamento CP_2 del prezzo pattuito di € 3.500,00, con dimissioni il giorno stesso dell'intervento. Tuttavia, secondo quando riferito dall'attrice, anche in questo caso la stessa non notava miglioramenti nell'aspetto fisico, né in punto rimodellamento, né come variazione di taglia, anzi riferendo di vedere addirittura il proprio pagina 8 di 29 addome peggiorato per la presenza di due solchi precedentemente assenti, nonostante il ciclo di massaggi effettuati nei mesi successivi su indicazione dello stesso dott. . CP_2
Stante l'insoddisfazione dell'attrice per il mancato miglioramento estetico, il sanitario odierno convenuto proponeva così a un ulteriore intervento di rimodellamento corporeo con Parte_1
l'utilizzo della nuova tecnologia c.d. “Plasma Argon” da eseguirsi presso la Controparte_7 sita in Perugia (PG), dal costo di € 1.800,00 (importo da versarsi in n. 3 rate, di cui la prima direttamente alla struttura e le residue al centro medico e, che, secondo quanto riferito Controparte_6 in atti dall'attrice, veniva prospettato dal sanitario come trattamento risolutivo delle problematiche fino al momento riscontrate. L'attrice si determinava così a sottoporsi anche a tale intervento, il quale veniva effettuato presso il predetto centro medico in data 10.1.2022, con dimissioni il giorno stesso.
Tuttavia, anche in tale circostanza, l'attrice lamentava il mancato miglioramento del proprio fisico, rilevando in particolare nella zona dell'addome depressioni addominali ancora più evidenti e antiestetiche, così che comunicava al dott. la propria insoddisfazione e la volontà di CP_2 interrompere ogni rapporto con quest'ultimo e i centri medici odierni convenuti. Parte_1
provata anche psicologicamente dalla vicenda de qua, decideva di sottoporsi a valutazione medico- chirurgica della Prof.ssa - la quale indicava all'attrice i trattamenti Persona_1 chirurgici da eseguirsi per migliorare gli esiti attuali di asimmetria del dorso e dell'addome, i due solchi addominali e gli esiti cicatriziali dei precedenti interventi eseguiti dal dott. , ritenendone CP_2
la non corretta esecuzione – nonché a valutazione medico-legale del dott. per la Persona_2 quantificazione dei danni tutti subiti in conseguenza dell'operato professionale del sanitario odierno convenuto.
Fallito il tentativo stragiudiziale di composizione della vertenza insorta tra le parti mediante introduzione della procedura di mediazione, l'attrice si determinava quindi a introdurre il presente giudizio ai fini dell'accoglimento delle conclusioni in epigrafe rassegnate.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio per il tramite dello stesso difensore i convenuti dott. CP_2
e il centro medico contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice e
[...] Controparte_6 domandando il rigetto delle domande attoree, eccependo la regolarità dell'operato dal sanitario e la conseguente assenza di responsabilità di quest'ultimo. In particolare, gli odierni convenuti hanno affermato che, sia nei colloqui preoperatori, sia attraverso il modulo del consenso informato, il chirurgo plastico aveva debitamente reso edotta la paziente che avrebbe dovuto attendere dai tre ai sei mesi per ottenere i primi miglioramenti visibili;
inoltre, le parti convenute hanno sostenuto che, nonostante le doglianze ripetutamente espresse dalla paziente nel periodo immediatamente successivo agli interventi, fossero comunque già evidenti dei miglioramenti corporei unitamente a perdita di peso. Tuttavia,
pagina 9 di 29 secondo quanto riferito dalla difesa dei convenuti, malgrado i suddetti progressi e pur consapevole che si era partita da un'asimmetria pregressa, era stata la paziente a richiedere al sanitario Parte_1
di sottoporsi a un ulteriore intervento (il terzo) per poter migliorare la lassità cutanea presente sia nella regione periscapolare che nell'addome, a fronte del quale il chirurgo plastico proponeva l'esecuzione di trattamento chirurgico mediante tecnica del c.d. “Plasma Argon” presso la Il Controparte_7
sanitario convenuto effettuava così detto intervento nel gennaio 2022, eseguendo in tale circostanza anche l'intervento di correzione delle irregolarità presenti sul fianco sinistro della paziente, come da richiesta della stessa nel corso dei colloqui preoperatori, seppur non compreso nel piano operatorio originario.
La difesa dei convenuti ha poi ulteriormente esposto che, nei giorni immediatamente successivi all'ultimo intervento, non provvedeva al saldo del compenso pattuito, contestando Parte_1
ancora una volta la corretta esecuzione del trattamento chirurgico a cui era stata sottoposta, in ragione del ritenuto mancato miglioramento corporeo, e la mancata esecuzione dell'intervento secondo la tecnica c.d. “Plasma Argon”.
Ritenendo la correttezza dell'operato del dott. e che non ricorresse alcuna ipotesi di CP_2
responsabilità contrattuale della struttura e/o extracontrattuale del sanitario nelle circostanze in esame, il convenuto centro medico ha quindi formulato domanda riconvenzionale finalizzata Controparte_6 all'accertamento della condotta inadempiente dell'attrice in ordine al mancato pagamento del corrispettivo residuo pattuito tra le parti per l'intervento effettuato nel mese di gennaio 2022, con conseguente richiesta di condanna della stessa al versamento della somma di € 1.200,00, rappresentando sul punto di aver già ottenuto ingiunzione dell'attrice al pagamento del predetto importo giusto provvedimento del Giudice di Pace di Urbino, titolo monitorio che tuttavia non veniva notificato alla paziente per problematiche nell'identificazione della residenza di quest'ultima.
Inoltre, i predetti convenuti hanno altresì formulato domanda di chiamata in causa della compagnia assicurativa in forza delle polizze n. 420038699 per il 2023 e n. 410040631 per il 2022, Controparte_5 al fine di essere manlevati da quest'ultima nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Si è costituita altresì in giudizio anche la convenuta contestando la domanda Controparte_7
attorea e chiedendo il rigetto delle conclusioni rassegnate con atto di citazione, rappresentando l'infondatezza e l'inammissibilità della pretesa attorea, oltre che deducendo, in via pregiudiziale,
l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Perugia.
Quanto al merito, la casa di cura convenuta ha dedotto il proprio difetto di legittimazione a contraddire la pretesa azionata dall'attrice in ragione della ritenuta estraneità rispetto agli addebiti avanzati dalla pagina 10 di 29 Pa paziente in relazione ai tre interventi eseguiti dal dott. , avendo l'attrice Parte_1 CP_2 allegato l'inadempimento di quest'ultimo in punto alla prestazioni mediche eseguite nella fattispecie de qua (consistenti nella diagnosi e indicazione della terapia) che, sia sotto il profilo cronologico, sia sotto quello qualitativo, sono differenti rispetto a quelle rese all'interno della casa di cura convenuta, poiché il terzo intervento ivi effettuato veniva concordato con la paziente nel quadro di attività libero professionale resa dal chirurgo presso il centro e non in forza di un rapporto Controparte_6
contrattuale tra la paziente e la Ulteriormente, sempre nel merito della Controparte_7
vertenza, la convenuta ha dedotto il ritenuto carattere indimostrato della pretesa attorea e contestato la domanda di risoluzione attorea del contratto stipulato dalla paziente con la medesima casa di cura, domandando, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che la pronuncia di responsabilità venisse circoscritta all'esecuzione del solo terzo intervento, salvo regresso verso il chirurgo dott. nei confronti del quale avanzava richiesta di chiamata in causa. CP_2
Analogamente, in ulteriore subordine, la ha dichiarato, con comparsa di Controparte_7
costituzione, di voler chiamare in causa anche il centro medico al fine di essere da Controparte_6
questo tenuta indenne per il caso di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo in manleva e garanzia formulata dai convenuti dott. CP_2
ed nonché dei medesimi convenuti da parte della si è
[...] Controparte_6 Controparte_7
costituita ritualmente in giudizio la compagnia assicurativa eccependo in primis, Controparte_5
in via pregiudiziale e/o preliminare, il conflitto di interessi tra i precitati convenuti, rappresentati nel presente giudizio dal medesimo difensore, con conseguente inammissibilità della loro costituzione e invalidità del mandato conferito al difensore e degli atti processuali compiuti, ivi compressa l'inammissibilità della chiamata in causa di Controparte_5
Ulteriormente, l'assicurazione terza chiamata ha dichiarato di costituirsi in giudizio unicamente per la sola posizione del medico dott. asserendo che questi fosse l'unico soggetto CP_2
assicurato/garantito nella controversia de qua in relazione alla polizza n. 410040631, applicabile ratione temporis, per l'effetto eccependo l'infondatezza della domanda di garanzia formulata dalla CP_6
e domandandone il rigetto. Nel merito della controversia, la terza chiamata ha poi
[...] Controparte_5 eccepito l'inoperatività/inefficacia della polizza in relazione alle pretese risarcitorie attoree da mancata rispondenza degli interventi chirurgici all'impegno di risultato assunto dal chirurgo, stante l'espressa esclusione di tale fattispecie convenuta nella polizza in esame;
parte terza chiamata ha poi contestato l'an e il quantum della pretesa attorea, aderendo in parte qua alle eccezioni svolte in fatto dal medico chirurgo convenuto. Da ultimo, per l'ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità di quest'ultimo, la ha domandato al giudicante di provvedere alla graduazione in Controparte_5
pagina 11 di 29 percentuale delle singole colpe, ex art. 2055 c.c., tra tutti i soggetti ritenuti corresponsabili, atteso che il contratto assicurativo in esame limitava espressamente l'indennizzo alla sola specifica e diretta quota di responsabilità dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi ipotesi o vincolo di solidarietà, fermi in ogni caso gli eccepiti limiti di operatività della polizza assicurativa quanto al massimale e allo scoperto di polizza e all'esclusione dalla garanzia della richiesta attorea di restituzione dei compensi formulata dall'attrice nei confronti dei centri medici convenuti e non del dott. . CP_2
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e con produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22.5.2025, con la quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Preliminarmente, stante la richiesta formulata dalle difese delle odierne parti processuali con note di trattazione scritta per l'udienza del 22.5.2025, va confermato il provvedimento con cui si è ritenuto di non ammettere le prove orali formulate nelle rispettive memorie istruttorie, ribadendo le argomentazioni ivi esposte circa il carattere esaustivo dell'accertamento peritale espletato e il carattere ultroneo di siffatte richieste istruttorie.
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Sull'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla convenuta Controparte_7
La convenuta ha sollevato, in via pregiudiziale, eccezione di incompetenza Controparte_7 per territorio del giudice adito, ritenendo che la competenza a conoscere dell'odierna controversia appartenga al Tribunale di Perugia in base a tutti i criteri previsti dalla legge, i.e. ai sensi delle previsioni contenute negli artt. 18, 19 e 33 c.p.c. (forum rei) e nell'art. 20 c.p.c., prima parte (forum contractus e forum delicti) e seconda parte (forum destinatae solutionis).
Parte attrice, con note di trattazione scritta dell'11.10.2023, ha domandato il rigetto di siffatta eccezione, ritenendo la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro, avendo l'attrice proposto la domanda giudiziaria de qua dinanzi al giudice del luogo di residenza in applicazione del foro del consumatore, ricadendo il rapporto instaurato tra la paziente e le parti convenute Parte_1 nell'ambito di operatività del Codice del Consumo.
L'eccezione pregiudiziale in commento non può essere accolta.
Invero, ritiene questo giudice la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro, foro di residenza dell'attrice, da qualificarsi come “consumatore”/“utente” ai sensi dell'art. 3 Codice del
Consumo: il rapporto intercorso tra la paziente stessa e, da un lato, il centro medico e, Controparte_6
pagina 12 di 29 dall'altro, la è infatti configurabile come un rapporto di natura privatistica Controparte_7 intercorrente, per l'appunto, tra la paziente consumatrice ( e le strutture sanitarie Parte_1 private sopra menzionate, entrambe qualificabili come “professionisti” operanti per fini di profitto alla stregua della nozione fissata dal medesimo art. 3 Cod. Cons.
Sul punto preme peraltro richiamare il costante orientamento della Suprema Corte a mente del quale, nel caso in cui una prestazione sanitaria sia stata resa direttamente da parte di una struttura sanitaria privata non convenzionata e, quindi, sulla base di un normale rapporto privatistico con l'utente che abbia scelto di ricevere prestazioni sanitarie a proprio carico e di non rivolgersi al Servizio
Sanitario Nazionale, “l'azienda si pone senza dubbio come “professionista” ed il foro del consumatore
è applicabile, senza che ne derivi alcuna incoerenza con il collocarsi di detta azienda nell'ambito dello stesso pubblico servizio inerente la sanità. Né l'applicabilità del detto foro in questo caso comporta una disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 fra l'utente che scelga di rivolgersi al Servizio Sanitario
Nazionale e quello che si rivolge alla struttura sanitaria privata: la disparità è insussistente, perché quest'ultimo, che già come cittadino subisce sul piano fiscale l'incidenza del costo del detto servizio, se ne accolla direttamente un altro, di modo che le due situazioni sono diverse fra loro” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 27391/2014, le cui statuizioni sono indirettamente confermate dalla richiamata ordinanza di legittimità n. 8093/2009, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “La disciplina di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perché, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la “ratio” dell'art. 33 cit.; sia perché la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista”; nonché conf. Cass. Civ., ord. n. 22133/2016).
Le argomentazioni sopra esposte e le conclusioni a cui si è pervenuti in applicazione dei principi enunciati non mutano neppure avuto riguardo alla domanda di accertamento della responsabilità del sanitario che ha eseguito gli interventi, medico chirurgo dott. , CP_2 dovendosi ritenere anche l'applicabilità della previsione normativa di cui all'art. 33 c.p.c. e, quindi,
l'attrazione della competenza del giudice del foro del consumatore a conoscere anche di tale domanda in deroga agli altri possibili criteri di determinazione della competenza territoriale (cfr. Cass. Civ., Sez.
Sesta, ord. 12.3.2014, n. 5705: “Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto pagina 13 di 29 di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro”).
In forza delle considerazioni che precedono, l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta viene quindi rigettata, con conseguente statuizione di competenza Controparte_7 dell'odierna autorità giudiziaria a conoscere dell'odierna controversia.
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Sull'eccezione pregiudiziale e/o preliminare di conflitto di interessi tra le parti dott. ed CP_2
avanzata dalla terza chiamata Controparte_6 Controparte_5
In relazione alla suddetta eccezione, formulata dalla difesa della terza chiamata all'atto della sua costituzione in giudizio, si rileva che, nel corso del giudizio, la difesa del convenuto ha Controparte_6
depositato dichiarazione del predetto centro medico con cui viene manifestata la rinuncia ad esercitare qualsiasi tipo di azione, ivi compresa quella di rivalsa, nei confronti del dott. in relazione CP_2
ai fatti oggetto di causa (v. doc. 18 fasc. conv. . Da tale rinuncia deriva quindi il venir Controparte_6
meno dei presupposti su cui la parte terza chiamata aveva fondato la propria eccezione di ritenuta sussistenza di conflitto di interessi tra le ridette parti, tanto che la medesima compagnia assicurativa non ha inteso riproporre la stessa all'atto della precisazione delle conclusioni.
Preso atto di tale rinuncia, nulla pertanto dovrà statuirsi sul punto.
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Nel merito della controversia:
- Sull'an della domanda attorea
Con riguardo a tale profilo, ritiene l'odierno giudicante opportuno richiamare preliminarmente i principi che, allo stato, governano la materia della responsabilità medica.
In particolare, per quanto concerne la struttura sanitaria, l'accettazione del paziente in una struttura
(pubblica o privata che sia) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis Cass. Civ.,
8826/2007). Da ciò ne deriva la natura contrattuale della responsabilità dell'ente sanitario sia in relazione a propri fatti d'inadempimento, sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici, dipendenti o non, quali soggetti terzi di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione e del cui operato risponde, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, risultando pagina 14 di 29 irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi, laddove invece fondamentale rilevanza assume la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., n. 8826/2007 già citata). Invero, la Giurisprudenza ha da tempo chiarito che “la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente” (v. Cass. Civ., Sezione Terza, del 17.1.2019,
n. 1043).
Da quanto premesso, ne discende che, in linea di principio, la struttura sanitaria è responsabile solidalmente con il singolo medico per i danni cagionati a terzi (Cass. Civ., n. 6436/2015).
Ulteriormente, dall'inquadramento suddetto, ai fini dell'accertamento della responsabilità, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (restando indifferente che la struttura sia pubblica o privata), ne discende che il paziente/danneggiato ha l'onere di fornire, in via generale, la prova del contratto (o contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento e, sul piano causale, di dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso eziologico con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ., n. 2061/2018; Cass. Civ. n.
18392/2017; Cass. Civ., n. 975/2009; Cass. Civ., n. 17143/2012; Cass. Civ., n. 21177/2015).
Nel caso di specie, risulta per tabulas dalle fatture e dalle disposizioni di pagamento allegate agli atti - che documentano l'avvenuta corresponsione da parte dell'attrice del corrispettivo pattuito per i primi due interventi al centro medico e di una quota di quello convenuto per il terzo Controparte_6
intervento nei confronti della sub docc. 2, 4, 6, 7 e 11 fasc. att. – che tra le Controparte_7 parti è intercorso un contratto (o “contatto sociale”) per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie ivi dedotte;
così come, dagli atti di causa, risulta altrettanto pacifico che l'esecuzione degli interventi in commento è stata effettuata dal dott. , il quale si è avvalso a tali fini delle strutture del CP_2
centro medico (interventi del 19.1.2021 e 15.3.2021) e della Controparte_6 Controparte_7
(intervento del 10.1.2022), circostanze non contestate e, pertanto, da ritenersi pacifiche.
Quanto precisato in punto al rapporto insorto con le strutture sanitarie de quibus, occorre ora spostare l'attenzione sulla posizione del medico dott. , chirurgo estetico, e sui principi che CP_2
regolano, nello specifico, la tematica per l'appunto della chirurgia estetica, a partire dalla prestazione del consenso informato da parte del paziente.
pagina 15 di 29 In particolare, nel campo della chirurgia estetica, la tradizionale distinzione tra obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato va riletta alla luce del fatto che rientra nel contenuto proprio dell'obbligazione del sanitario il risultato estetico prospettato e sperato, di modo che laddove il risultato conseguito sia significativamente difforme da quanto richiesto, nel senso che non sia idoneo a rimuovere l'inestetismo ed anzi determini un quadro estetico peggiore di quello di partenza, ciò configura certamente un inadempimento da parte del sanitario e, quindi, del dott. , CP_2
odierno convenuto, insieme a responsabilità della struttura in forza di quanto sopra esposto.
Nell'ambito della prestazione di chirurgia estetica, l'obbligazione incombente sul medico viene infatti ad assumere un aspetto peculiare, in quanto la finalità dell'intervento di chirurgia estetica è migliorare l'aspetto fisico del paziente e le imperfezioni da questi percepite, oltre che incrementare la positività della sua vita di relazione, sì da rendere evidente come tale disciplina chirurgica, in conformità ad orientamento di una parte consistente della giurisprudenza a cui si ritiene di aderire, si presti ad essere considerata come fonte di un'obbligazione di risultato, piuttosto che di mezzi, determinandosi il paziente a sottoporsi a un certo tipo di intervento proprio in vista del risultato estetico atteso, non per curare una qualche patologia (Cass. Civ., n. 10014/1994; cfr. in senso conforme, Trib. Piacenza,
27.1.2022, n. 29; Trib. Pistoia, 30.6.2021, n. 595; Trib. Milano, 24.7.2017, n. 8243, sentenza nella quale, peraltro, si osserva che “… a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione in esame come di mezzi o di risultato (cfr. sul punto Cass. 10014/1994 che propende per la qualificazione come obbligazione di risultato e Cass. 12253/1997 che qualifica l'obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi), è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura…”). Peraltro, alle medesime conclusioni si addiverrebbe comunque a prescindere dalla qualificazione - controversa nella giurisprudenza di merito - dell'obbligazione in esame come di mezzi o risultato, in quanto è indubbio che il soggetto che si rivolge ad un chirurgo estetico è spinto, principalmente, da finalità spesso esclusivamente estetiche (come nel caso in commento) e, dunque, agisce in tal senso al fine di rimuovere un difetto e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una patologia;
pertanto, quando anche si volesse ritenere che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente è solo uno dei motivi che induce il paziente alla scelta dell'intervento, esso entra comunque a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura (cfr., in senso conforme, Corte Appello Palermo, n. 233/2021).
pagina 16 di 29 Nel caso di specie, quindi, in cui l'intervento aveva ad oggetto il conseguimento di un miglioramento estetico effettivo da parte della paziente – segnatamente, secondo quanto dedotto in atti dall'attrice, il miglioramento dell'estetica del proprio corpo che ella stessa percepiva come “appesantitosi nel corso degli ultimi anni, in particolare nelle zone dell'addome, dei fianchi e della schiena” (v. pag. 1 atto di citazione) - la prestazione del chirurgo plastico si caratterizza ulteriormente ed il mancato conseguimento del risultato che il paziente si attende da un determinato intervento chirurgico estetico, equivale ad inadempimento da parte del sanitario.
Dalla natura peculiare della chirurgia estetica discende l'altrettanta peculiare importanza dell'onere informativo a carico dei sanitari che operano nel campo in questione, non potendo limitarsi alla sola enunciazione dei rischi delle cure, ma anche alla concreta perseguibilità o meno dei risultati estetici prefissati. Sul punto, si richiama la pronuncia di legittimità n. 29827/2019 a mente della quale si ravvisa la “particolarità” della chirurgia estetica, ambito “in cui il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell'intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente” (cfr. Cass. Civ., Sez. Sesta, ord. n.
29827/2019); detto orientamento si pone nel solco dell'ulteriore pronuncia della Suprema Corte con la quale è stato così statuito: “… Il medico è tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili. Questo dovere di informazione è particolarmente pregnante nella chirurgia estetica, perché il medico è tenuto a prospettare in termini di probabilità logica e statistica al paziente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico, che si ripercuota anche favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione (Cass.
6.10.1997 n. 9705; Cass. 1985 n. 4394). In sostanza, il miglioramento del proprio aspetto fisico - che è il risultato che il paziente intende raggiungere con l'intervento - acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi cui è tenuto il sanitario, anche perché soltanto in questo modo il paziente è messo in grado di valutare l'opportunità o meno di sottoporsi all'intervento di chirurgia estetica. In questa materia, infatti, può parlarsi nella maggioranza dei casi, di interventi non necessari, che mirano all'eliminazione di inestetismi e che, come tali, devono essere oggetto di un'informazione puntuale e dettagliata in ordine ai concreti effetti migliorativi del trattamento proposto. Sotto questo profilo, le caratteristiche e le finalità del trattamento medico - estetico, impongono un'informazione completa proprio in ordine all'effettivo conseguimento del miglioramento fisico e - per converso - ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica.
La necessità di una informazione puntuale, completa e capillare è funzionale alla delicata scelta del paziente: se rifiutare l'intervento o accettarlo correndo il rischio del peggioramento delle sue condizioni pagina 17 di 29 estetiche. E' questa la fondamentale caratteristica dell'intervento estetico non necessario... Va, in definitiva, ribadito che - nel caso di interventi non necessari - il “consenso informato” costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario...”, sino ad arrivare alla enunciazione del seguente principio di diritto: “Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato” (cfr. Cass. Civ., Sez. Terza, sent. 6.6.2014, n. 12830).
Richiamato quanto sopra in punto di ripartizione dell'onere probatorio, incomberà sul paziente l'onere di provare, oltre al “contatto sociale” avvenuto tra le parti, la sussistenza di esiti estetici negativi conseguenti all'intervento e l'esistenza di un nesso di causalità fra detti postumi e l'intervento eseguito dal chirurgo estetico;
altresì, dovrà dimostrare che la condotta del chirurgo estetico non è stata diligente dal punto di vista procedurale, che l'intervento chirurgico in esame risultava fra quelli di facile esecuzione e che conseguentemente non è stato effettuato con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., restando a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario chirurgo estetico o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Ciò precisato, all'esito dell'odierno giudizio, ritiene l'odierno giudicante di accogliere la domanda attorea, essendo stata fornita prova dell'inadempimento del sanitario dott. CP_2 nell'esecuzione degli interventi chirurgici per cui è causa, all'uopo richiamando in particolare le risultanze della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile.
Alla luce dei principi sopra esposti, sussiste invero l'inadempimento del sanitario ed il diritto al risarcimento da parte dell'attrice, avendo quest'ultima, anche a mezzo della disposta consulenza tecnica d'ufficio, dimostrato l'esistenza di un quadro estetico peggiorativo e la riconducibilità dello stesso ai limiti dei risultati ottenibili, in un soggetto con la fisicità della paziente odierna attrice, con la tecnica della liposuzione ultrasonica, limiti che non venivano debitamente segnalati dal sanitario dott. CP_2
al momento dei consulti preoperatori, al pari di eventuali soluzioni chirurgiche alternative più
[...]
indicate nel caso di specie;
a fronte di tali elementi, i convenuti non hanno invece provato che pagina 18 di 29 l'inadempimento sia imputabile a causa imprevedibile ed inevitabile, né offerto alcuna ricostruzione alternativa idonea a interrompere il nesso di causalità.
Da una attenta lettura della CTU, alle cui risultanze il giudice ritiene di aderire integralmente, in quanto sorrette da idonee e congrue motivazioni, emerge, invero, che, seppur gli interventi di liposuzione ultrasonica - considerati del Collegio peritale interventi “routinari” - siano stati effettuati, dal punto di vista prettamente esecutivo, secondo le buone pratiche chirurgiche, possa essere individuata una
“criticità” nell'operato del dott. consistente nel “non aver evidenziato che, a livello CP_2 addominale, l'intervento che avrebbe portato al miglior risultato era l'addominoplastica e che la liposuzione ultrasonica aveva dei limiti in questa sede e in questo caso specifico”, che, qualora esposto, avrebbero potuto portare la paziente a non effettuare l'intervento. Il collegio peritale Parte_1 ha, invero, dedotto che: “[(…) Eventuali metodi alternativi avrebbero implicato anche l'asportazione di cute con interventi di addominoplastica o di dermolipectomia della metà superiore del dorso, il cosiddetto upper body lift (…) In ogni caso, si ritiene che entrambi questi interventi avrebbero dovuto essere esplicitati alla signora ed evidenziati nel consenso informato. (…) In ogni caso, questi Parte_1
possibili metodi alternativi non sono stati adeguatamente discussi ed approfonditi con la signora
[...] da quanto presente agli atti (…) Non risultano, invece, evidenze che siano stati illustrati metodi Pt_1 alternativi che prevedono l'asportazione cutanea quali l'addominoplastica o l'upper body lift. Non risulta che siano stati evidenziati i limiti dell'intervento proposto, ovvero la relativa retrazione cutanea che si può ottenere anche con la liposuzione ultrasonica (…) sarebbe stato necessario documentare in modo chiaro l'avvenuta informazione relativamente al trattamento più indicato e cioè la lipoaddominoplastica. (…)”, cfr. pagg. 92, 93, 94 e 109 dell'elaborato peritale]. I CC.TT.UU. hanno affermato, ulteriormente, che il modello di consenso informato fornito in relazione agli interventi del
19.1.2021 e 15.3.2021 – modelli peraltro somministrati e sottoscritti dalla paziente il giorno stesso degli interventi - “è standard e la spiegazione relativa ai trattamenti alternativi è assai scarna e generica”, ritenendolo inidoneo a costituire la prova di una dettagliata informazione in merito ai possibili approcci chirurgici alternativi e di un'attenta ponderazione del consenso prestato, al pari di quello fornito in occasione del terzo intervento effettuato presso la “privo di Controparte_7
data e sovrapponibile ai due precedenti” (v. p. 101 della relazione peritale).
Nella ricostruzione offerta dal collegio peritale, pertanto, l'assenza di ulteriori informazioni sul punto non ha permesso all'odierna attrice di autodeterminarsi compiutamente quanto all'intervento proposto o di valutare l'opportunità di sottoporsi a trattamenti chirurgici alternativi, una volta prospettati i vantaggi, gli svantaggi o i limiti di ciascuno di essi.
pagina 19 di 29 I consulenti tecnici d'ufficio nominati, in dipendenza di quanto sopra, hanno quindi accertato che
“dall'esame obiettivo espletato nel corso delle operazioni peritali, a livello addominale, il risultato estetico deve essere pertanto considerato mediamente insufficiente rispetto a quanto potenzialmente ottenibile in questi casi. Come già scritto, vi è stato un peggioramento morfologico a livello della parete addominale in quanto alla riduzione dello spessore del pannicolo adiposo ha corrisposto una lassità cutanea a livello sottombelicale con presenza attuale di un modesto grembiule sottombelicale” (v. pagg.
95 e 99 della relazione peritale), tanto che gli stessi CC.TT.UU. deducono che il carattere
“insufficientemente migliorativo” del risultato è stato giudicato tale non solo dall'attrice, ma anche dal sanitario, il quale programmava così l'esecuzione del terzo intervento, inizialmente non previsto, per il gennaio 2022, a distanza di un anno dal primo (v. pag. 89 della perizia). Inoltre, nel corso degli accertamenti peritali, è stata vagliata dai periti d'ufficio anche l'eventualità, prospettata dalla difesa dei convenuti, secondo cui la paziente si sarebbe rivolta al dott. non già Parte_1 CP_2 per migliorare l'estetica del proprio corpo, ma per migliorare gli esiti insoddisfacenti di una pregressa operazione: i CC.TT.UU. hanno, tuttavia, escluso tale circostanza, deducendo che “all'esame obiettivo non è stato possibile verificare la presenza certa di reliquati cicatriziali o altro che potesse confermare un intervento chirurgico presso rispetto a quelli effettuati dal Dott. In nessuna delle tre cartelle CP_2
cliniche presenti agli atti è stato documentato dal Sanitario in anamnesi un pregresso intervento di liposuzione anteriormente all'operato del Dott. non si ritiene che i CTU possano affermare Per_3
che la signora era stata sottoposta ad un intervento di lipoaspirazione precedentemente a Parte_1 quelli effettuati dal Dott. ” (v. pagg. 108 e 109). Per_3
Pertanto, in definitiva, gli addebiti all'operato del sanitario che sono stati evidenziati dai consulenti d'ufficio consistono: i) nel non aver fornito alla paziente un'informazione completa quanto ai possibili approcci chirurgici applicabili nel caso specifico della paziente e alle relative caratteristiche, vantaggi e svantaggi;
ii) nel non aver, quanto allo specifico approccio chirurgico concretamente adottato della liposuzione ultrasonica, informato la paziente dei limiti del trattamento nella zona addome e nel suo caso specifico;
iii) nell'aver determinato, mediante l'esecuzione dell'intervento chirurgia estetica di liposuzione in esame, un peggioramento morfologico della parete addominale dell'attrice.
Su tali basi si delineano, dunque, profili di una non corretta esecuzione della prestazione sanitaria per omessa e/o carente informativa in fase preoperatoria da parte del medico chirurgo odierno convenuto, determinante una lesione del diritto all'autodeterminazione della stessa, oltre che per aver cagionato, sulla scorta delle risultanze dell'accertamento peritale, un peggioramento del quadro estetico di partenza dell'attrice Parte_1
pagina 20 di 29 In ragione di tali inadempimenti, imputabili causalmente tanto al medico quanto alle strutture sanitarie private coinvolte nella presente vicenda, che, ut supra già evidenziato, rispondono dell'operato dei propri ausiliari [la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 28987/2019) ha precisato che il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante;
ne consegue che, se la struttura si avvale della
“collaborazione” dei sanitari persone fisiche si trova a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati: la responsabilità di chi si avvale dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o
“in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., n. 6243/2015)], gli odierni convenuti sono, dunque, obbligati al risarcimento del danno, secondo il principio della solidarietà passiva delle obbligazioni da fatto illecito, anche contrattuale, ex art. 2055, comma primo, c.c.
- Sul quantum della domanda attorea
Accertata la fondatezza della domanda attorea nei termini sopra delineati, si procede ad esaminare le singole voci di danno di cui è stato domandato il risarcimento da parte attrice, al fine di verificarne la legittimità e procedere alla relativa liquidazione.
L'attrice ha, innanzitutto, allegato il danno non patrimoniale sofferto dalla paziente Parte_1 connesso all'inadempimento del dott. nei termini sopra descritti. CP_2
Sotto tale profilo, ci si riporta integralmente alla valutazione contenuta nell'elaborato peritale dei
CC.TT.UU. che, alla pag. 96, hanno individuato postumi permanenti in capo all'attrice quali un “danno estetico lievissimo” corrispondente a un danno biologico permanente nella misura del 4%, oltre a un danno da inabilità temporanea al 100% di 4 giorni, al 75% di 14, al 50% di 14 giorni, al 25% di 14 giorni.
Nel condividere la quantificazione operata dal collegio peritale, facendo applicazione dei criteri e dei valori di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (aggiornati al 2025) trattandosi all'evidenza di lesioni micropermanenti – normativa ai sensi della quale viene operata la liquidazione del danno nel caso di specie, in conformità all'art. 7, comma quarto, Legge 24/2017 c.d. Gelli-Bianco, applicabile ratione temporis - tenuto conto dell'età della paziente al momento del primo intervento (anni 40), ne deriva un danno non patrimoniale per l'invalidità accertata a titolo di danno biologico (4%) nella misura di €
4.258,23 e un danno da invalidità temporanea di € 1.404,50.
pagina 21 di 29 Il danno non patrimoniale viene, dunque, complessivamente liquidato in € 5.662,73, somma sulla quale vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione e interessi sulla somma stessa devalutata e via via rivalutata, dalla data del fatto, i.e. 19.1.2021, data del primo intervento, al saldo.
Con riguardo, invece, alla richiesta di riconoscimento della voce del danno c.d. morale, si ritiene di non poter procedere alla sua liquidazione, in ragione sia dell'entità dell'invalidità riscontrata (4%, individuato dai CC.TT.UU. in ragione del “danno estetico lievissimo” riscontrato), sia in difetto della
“rigorosa prova” del danno che sarebbe stato patito sotto tale profilo dalla paziente in conseguenza degli eventi per cui è causa, nei termini richiesti, non solo dalla richiamata normativa di cui all'art. 139, comma terzo, cod. ass., ma anche dall'orientamento di legittimità espresso in materia. Invero, al riguardo, si è autorevolmente affermato che, non trattandosi di componente di danno in re ipsa, occorre procedere evitando di ricorrere ad automatismi ai fini del suo riconoscimento in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, richiedendosi invece l'allegazione e la prova – fornita con ogni mezzo – dei fatti idonei a supportare la prospettata sofferenza interiore in nesso causale con l'evento illecito sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 1.3.2024, n.
5547), considerando che, tanto più ridotta è l'entità dell'invalidità riscontrata, tanto minore dovrà ritenersi l'eventualità di un riconoscimento di un coesistente danno morale, dovendo quindi, in assenza di rigorosa prova contraria sul punto, ritenere normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, 3.3.2023, nn. 6443 e 6444).
Mentre, con riguardo sempre alla componente del danno non patrimoniale, attesa la sopra esposta lesione al diritto di autodeterminazione della paziente per le lacune accertate dal collegio peritale in sede di acquisizione del consenso informato dell'attrice, si aggiunge anche la liquidazione di tale voce di danno (sull'autonoma rilevanza della prestazione inerente all'acquisizione da parte del medico del consenso informato, v. Cass. Civ., 25.6.2019, n. 16892).
In particolare, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, dei criteri individuati dalle Tabelle del
Tribunale di Milano attualmente vigenti, delle liquidazioni operate in materia dai tribunali di merito, nonché dell'ammontare del danno non patrimoniale complessivamente accertato, si ritiene congruo liquidare a tale titolo in favore di la somma di € 1.000,00 richiesta dalla difesa Parte_1
attorea.
Per quanto concerne il danno patrimoniale - sotto il profilo del danno emergente – l'odierno giudicante ritiene meritevole di parziale accoglimento la domanda attorea volta a ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute dall'attrice come documentate in atti (in particolare, le spese per prestazioni specialistiche di laboratorio e per l'acquisto della guaina sub docc. 3 e 22 fasc. att.) per l'ammontare pagina 22 di 29 complessivo di € 323,10, ritenendo invece di non poter accogliere la domanda di rimborso attinente al costo del ciclo di sedute di scleroterapia presso il Centro non essendovi prova del fatto che tali CP_9
trattamenti sono effettivamente da porre in nesso causale con l'indicazione al trattamento chirurgico suggerito dal dott. . CP_2
Le spese mediche in commento di cui si è reputata ammissibile la rifusione dovranno essere rimborsate unitamente agli interessi dalle singole erogazioni (avuto riguardo alle date riportate sulle singole fatture) al saldo.
Sempre sotto il profilo del danno emergente, per quanto riguarda la spesa di € 9.000,00 indicata dai
CTU a titolo di costo per l'intervento a cui, eventualmente, potrebbe decidere di sottoporsi in futuro la paziente per migliorare l'aspetto dell'addome, si ritiene parimenti di non poter accogliere siffatta domanda, attesa la mancanza di elementi, all'esito dell'odierno giudizio, dai quali desumere che detto intervento verrà sostenuto con elevata probabilità dalla attrice, anche in considerazione di quanto dedotto dai CC.TT.UU. circa le inevitabili ed estese cicatrici tipiche di questo intervento (sovrapubiche estese sino ai fianchi e periombelicali) che potrebbero anche indurre la paziente, in difetto di elementi di segno contrario, ad accettare di sottoporsi a tale ulteriore trattamento chirurgico.
In conclusione, sulla base di quanto esposto, la domanda di parte attrice va accolta nei confronti dei convenuti in via solidale tra loro nella misura di complessi € 6.985,83 (€ 5.662,73 + € 1.000,00 + €
323,10).
Sulla scorta delle valutazioni rese dai consulenti tecnici d'ufficio si reputa invero sussistente una paritaria e solidale responsabilità dei centri medici e del sanitario.
Con ciò, ritiene quindi l'odierno giudicante di non poter accogliere le domande di garanzia e manleva avanzata dalla nei confronti degli altri convenuti al fine di essere tenuta Controparte_7 indenne dalla per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nonché ai fini Controparte_6 dell'esercizio dell'azione di regresso verso il sanitario dott. , reputando concorrenti e CP_2
paritarie le responsabilità risarcitorie di tutti convenuti, ex artt. 1298, comma secondo, e 2055, comma terzo, c.c.
In particolare, quanto al rapporto tra i centri medici, si ritiene la domanda di manleva non meritevole di accoglimento, non potendosi affermare, all'esito dell'odierno procedimento, che uno o più degli interventi chirurgici eseguiti dal dott. abbiano causato da soli o concausato in misura CP_2
preponderante rispetto agli altri il pregiudizio di cui la paziente ha domandato il Parte_1 ristoro nella presente sede processuale. Analogamente, quanto all'articolata domanda di regresso, si rileva la non ricorrenza dei presupposti atti ad integrare l'invocato meccanismo di rivalsa, il quale, ai sensi dell'art. 9 Legge 24/2017, può essere esercitato dalla struttura nei confronti dell'esercente la pagina 23 di 29 professione sanitaria solo in caso di dolo o colpa grave – ipotesi che, nel caso di specie, alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale più volte richiamate in punto alla natura e alla quantificazione dei danni patiti dall'attrice, non si ritengono quivi integrate.
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Sulle domande di risoluzione dei contratti conclusi tra l'attrice, il Controparte_6
e la
[...] Controparte_7
Parte attrice ha domandato anche la risoluzione per grave inadempimento dei contratti conclusi dalla paziente con i centri medici odierni convenuti presso i quali sono state eseguite le Parte_1 prestazioni sanitarie oggetto dell'odierna controversia, conseguentemente domandando la rifusione delle somme versate in esecuzione di essi, pari a € 7.400,00 in relazione al rapporto intercorso con il centro medico (giuste fatture emesse da quest'ultima nei confronti dell'attrice, sub Controparte_6 docc. 4 e 7 fasc. att.) e a € 602,00 in relazione al rapporto intercorso con la Controparte_7
per il terzo intervento (giusta fattura emessa da quest'ultima nei confronti dell'attrice sub doc. 11 fasc. att.), nonché ulteriormente domandando pronuncia di declaratoria che null'altro è dovuto al
[...]
a saldo e/o la non debenza della somma a saldo di € 1.200,00 Controparte_6
per il terzo intervento del 10.1.2022.
Le considerazioni esposte al paragrafo che precede in punto alla dedotta responsabilità dei convenuti in relazione all'assunta obbligazione dell'esecuzione dei trattamenti di chirurgia estetica de quibus consentono di ritenere la gravità dell'inadempimento del sanitario e, conseguentemente, di dichiarare anche la risoluzione dei relativi contratti conclusi con entrambi i centri medici odierni convenuti, testualmente affermando i CC.TT.UU. che, seppur ad oggi visibili “miglioramenti a livello dorsale compatibili con quanto mediamente ottenuto in questi casi”, a livello addominale “l'intervento che avrebbe portato al miglior risultato era l'addominoplastica e che la liposuzione ultrasonica aveva dei limiti in questa sede e in questo caso specifico”, non specificamente illustrati alla paziente dal dott.
, così ritenendo i consulenti d'ufficio che l'esecuzione del secondo e del terzo intervento CP_2 era legata a un “risultato insoddisfacente del primo” (v. pag. 96 dell'elaborato peritale). Invero, si ribadisce che i CC.TT.UU., in risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta dott. CP_2
, hanno evidenziato che “… dall'esame dell'iconografia preoperatoria presente agli atti, è
[...]
evidente la presenza di una lassità cutanea addominale con grembiule cutaneo adiposo che, sulla base delle buone pratiche di chirurgia plastica, avrebbe giustificato molto più realisticamente un intervento di lipoaddominoplastica” (v. pag. 109 dell'elaborato peritale).
Alla pronuncia di risoluzione contrattuale conseguirà quindi la restituzione in favore dell'attrice degli importi versati in esecuzione di detti accordi – rispettivamente € 7.400,00 da parte di ed Controparte_6
pagina 24 di 29 € 602,00 da parte della – a null'altro essendo tenuta la paziente Controparte_7 Parte_1
stante il venir meno dei titoli contrattuali de quibus.
[...]
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Sulla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti dell'attrice Controparte_6
la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto centro medico – Parte_3 Controparte_6 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 1.200,00 a saldo del terzo intervento eseguito dal dott.
e a cui è stata sottoposta la paziente – in quanto rivelatasi infondata e indimostrata alla CP_2 luce delle risultanze processuali. Invero, all'esito dell'odierno giudizio è stata appurata la responsabilità del sanitario convenuto per i danni subiti da nella vicenda de qua, i.e. gli esiti Parte_1
insoddisfacenti e peggiorativi, per le motivazioni già esposte, dei trattamenti chirurgici estetici effettuati sulla paziente a seguito degli interventi condotti dal dott. ivi compreso il terzo CP_2
(espletato nel gennaio 2022), il cui svolgimento non era stato inizialmente concordato tra le parti ma la cui esecuzione, come anche dedotto dai CC.TT.UU., era “legata ad un risultato insoddisfacente del primo” (v. pag. 96 dell'elaborato peritale).
Pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di corrispettivo per tale intervento da parte dell'odierna attrice.
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Sulle domande di garanzia e manleva avanzate dai convenuti dott. ed nei CP_2 Controparte_6
confronti di Controparte_5
Sotto tale profilo, riconosciuta la responsabilità dei convenuti, vanno esaminate le domande di manleva avanzate con comparsa di costituzione dai convenuti dott. ed nei CP_2 Controparte_6
confronti della compagnia assicurativa in forza di contratti assicurativi (polizze n. Controparte_5
420038699 nel 2023, n. 410040631 nel 2022) per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività sanitaria.
A fronte di tale richiesta, la terza chiamata, all'atto della sua costituzione, ha eccepito, tra le altre, la copertura assicurativa unicamente in favore del dott. – con esclusione, quindi, del centro CP_2
medico - soggetto assicurato nella fattispecie in forza del contratto assicurativo polizza Controparte_6
n. 410040631 con decorrenza dal 3.12.2021 al 3.12.2022 (v. doc. 1 fasc. terza chiamata), ritenendo con ciò l'applicabilità solo di detta polizza nel caso in esame in quanto vigente nel periodo di ricevimento della prima richiesta risarcitoria attorea del 16.5.2022.
La difesa del convenuto, con prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., ha precisato che, effettivamente, l'unico soggetto assicurato/garantito è effettivamente il sanitario dott. : CP_2 pertanto, l'esame della formulata domanda di garanzia verrà limitato alla sola posizione del predetto medico chirurgo estetico.
pagina 25 di 29 Tanto premesso, ritenuta l'applicazione ratione temporis della polizza n. 410040631, stante le risultanze di giudizio, si ritiene di accogliere l'eccezione di inoperatività e/o di inefficacia del suddetto contratto assicurativo sollevata dalla terza chiamata.
Invero, analizzando la polizza assicurativa in commento, ci si avvede che essa reca al proprio interno, la “Clausola Speciale RM29” operante per i medici specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (quale, per l'appunto, il dott. ), a mente della quale si prevede testualmente che: CP_2
“Premesso che l'Assicurato dichiara di esercitare la , si Controparte_10
conviene che la garanzia opera per i danni anche di natura estetico-fisionomica derivanti dall'esecuzione di detti interventi, purché determinati da errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento, ferma l'esclusione dalla garanzia delle pretese per mancanza di rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato (Art. 6 lett. i delle Condizioni Generali di
Assicurazione)”, articolo, quest'ultimo che così recita: “… II – L'assicurazione non comprende le richieste di risarcimento derivanti da danni: … i) conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall' ; …” (v. doc. 1 fasc. terza chiamata). Parte_4
Pertanto, poiché all'esito dell'accertamento peritale condotto dai consulenti tecnici d'ufficio il danno patito dall'attrice nella vicenda sottesa all'odierna controversia è stato individuato nella mancata rispondenza degli interventi al risultato garantito quanto, in particolare, a livello dell'addome – derivante sia dalla non esauriente informativa resa alla paziente (comunque non oggetto di copertura ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione agli atti, che circoscrive l'oggetto di garanzia ai danni corporali, come morte o lesioni personali, e ai danni materiali) sia dai limiti della tecnica utilizzata nel caso specifico dell'attrice – e non, quindi, in errori esecutivi nella tecnica chirurgica da parte del dott. , alcun indennizzo potrà essere erogato dalla compagnia CP_2
assicurativa in manleva di quanto chiamato a rifondere, in solido con le altre parti Controparte_5 convenute, all'attrice Parte_1
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Sulle spese di lite
Per quanto concerne le spese processuali, occorre distinguere i vari rapporti processuali e determinarne la relativa regolamentazione.
Quanto alle spese di lite intercorrenti tra la parte attrice e le parti convenute, per effetto dell'accoglimento della domanda attorea (anche se per un ammontare inferiore a quanto domandato), esse seguono la soccombenza e vengono quindi poste integralmente a carico dei convenuti in solido tra loro, con liquidazione come in dispositivo in ragione del criterio del decisum e in applicazione dei parametri, al medio, di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022.
pagina 26 di 29 Per quanto attiene poi alle spese che l'attrice assume di aver sostenuto per l'espletamento di attività difensiva (in particolare, l'importo di € 2.000,00 relativo alla consulenza specialistica della prof.ssa l'importo di € 502,00 relativo alla relazione medico-legale del dott. Persona_1
, oltre ai compensi richiesti dai precitati professionisti per l'assistenza nelle operazioni Persona_2 peritali, pari a € 2.002,00 per l'attività della prof.ssa e ad € 400,00 per Persona_1
quella del dott. , sub docc. 20b, 27 e 28 fasc. att.), trattasi di compensi per attività di Persona_2 consulenza che l'attrice ha richiesto, non essendo in possesso di nozioni tecniche, per Parte_1
poter gestire la vertenza in via stragiudiziale e, poi, per agire in giudizio.
In merito, appare opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “tra le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ., n. 30289 del 20.11.2019; Cass. Civ., n.
2280/2015; Cass. Civ., n. 84/2013), con la precisazione per cui, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare, rientrano sia quelle già sostenute dalla parte vittoriosa, sia quelle ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore non ne sia stato ancora compiuto il pagamento [cfr. Cass. Civ., n. 1907/1984, pronuncia nel solco della quale si è posto un recente arresto della Suprema Corte a mente del quale si è ritenuto che la produzione della notula del c.t.p. (come nel caso di specie quanto alla prestazione del dott. sub doc. 20b fasc. att.) “era sufficiente a Persona_2
giustificare il riconoscimento della debenza della somma indicata, salvo il controllo sulla sua eventuale eccessività” (Cass. Civ., Sez. Terza, ord. n. 26729/2024].
Ciò precisato, ritiene l'odierno giudicante di poter accogliere la richiesta di rimborso formulata da parte attrice con riferimento alle spese di consulenza e assistenza di parte espletate dal dott. Persona_2
(per totali € 902,00), ponendo detta spesa a carico solidale delle parti convenute in applicazione del principio della soccombenza, risultando l'ammontare indicato congruo e proporzionato rispetto all'attività svolta.
Con riferimento, invece, alle spese indicate dalla ricorrente quanto all'attività di consulenza e assistenza prestata dalla prof.ssa l'odierno giudicante ritiene di poter Persona_1 ammettere il rimborso unicamente della somma di € 2.402,00, anch'essa ritenuta congrua e proporzionata, a titolo di attività svolta quale consulente tecnico di parte attrice nell'odierno giudizio
(come da pre-notula agli atti sub doc. 28 fasc. att.), non essendo invece documentata l'ulteriore spesa di consulenza che sarebbe stata prestata ante causam dalla precitata professionista nella controversia de qua e che viene unilateralmente individuata da controparte in citazione nella misura di € 2.000,00.
pagina 27 di 29 Quanto alle spese di lite intercorrenti tra il convenuto dott. e la compagnia assicurativa CP_2
terza chiamata, stante il rigetto della domanda di garanzia formulata dal primo per inoperatività/inefficacia della polizza assicurativa, esse vengono poste a carico del medesimo convenuto, con liquidazione come in dispositivo in ragione del criterio del decisum e in applicazione dei parametri, al medio, di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022.
Si ritiene, invece, di compensare integralmente le spese di lite tra il centro medico e la Controparte_6 terza chiamata stante l'espresso riconoscimento da parte del predetto convenuto, con Controparte_5
prima memoria ex art. 183, comma sesto c.p.c., del fatto che la copertura di polizza operava unicamente per il dott. – tanto che la domanda di garanzia e manleva non veniva CP_2 riproposta in detta sede quanto alla posizione di né all'atto della precisazione delle Controparte_6
conclusioni.
Si ritiene parimenti di compensare integralmente le spese di lite tra i convenuti dott. ed CP_2
da un lato, e la dall'altro – la quale, si rammenta, ha Controparte_6 Controparte_7
avanzato domande rispettivamente di regresso e manleva nei confronti dei primi - in considerazione della parziale convergenza delle difese articolate nel merito degli addebiti avanzati dall'attrice, della natura e del grado della colpa del chirurgo accertata solo all'esito di esame peritale e, quanto in particolare alla domanda di regresso nei confronti del sanitario, della legittimità della stessa poiché prevista a norma di legge, nonché in ragione del fatto che è stata sancita la paritaria responsabilità delle parti nella causazione del danno.
Da ultimo, le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto, stante l'esito del giudizio, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2725/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti dott. , CP_2 CP_6
e in solido tra loro, a risarcire i danni patiti da in
[...] Controparte_7 Parte_1 conseguenza degli interventi medici di cui è causa quantificati in € 6.985,83, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
2) dichiara la risoluzione dei contratti conclusi tra ed e, per Parte_1 Controparte_6
l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione in favore di della Controparte_6 Parte_1 somma di € 7.400,00;
pagina 28 di 29 3) dichiara la risoluzione del contratto concluso tra e la Parte_1 Controparte_7
e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione in favore di
[...] Controparte_7 [...] della somma di € 602,00; Parte_1
4) respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_6 Parte_1
[...]
5) rigetta la domanda di garanzia e manleva formulata dal dott. nei confronti di CP_2
Controparte_5
6) rigetta la domanda di garanzia e manleva formulata dalla nei Controparte_7
confronti di e del dott. ; Controparte_6 CP_2
7) condanna il dott. , e la in solido tra CP_2 Controparte_6 Controparte_7
loro, al pagamento delle spese processuali per il presente giudizio in favore di che si Parte_1 liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre iva se dovuta, cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali, in € 545,00 per esborsi e in € 3.304,00 per spese di consulenza di parte;
8) condanna il dott. a rifondere a le spese di lite che si CP_2 Controparte_5 liquidano in € 5.077,00 oltre iva se dovuta, cpa e rimb. forf. come per legge per compenso professionale;
9) compensa le spese di lite tra e Controparte_6 Controparte_5
10) compensa le spese di lite tra il dott. e la CP_2 Controparte_7
11) compensa le spese di lite tra e la Controparte_6 Controparte_7
12) pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
Pesaro, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2725/2022 promossa da:
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
PEZZOLESI presso il cui Studio sito in Pesaro, V.le Felice Cavallotti n. 5, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
Nei confronti di
(Partita IVA , con il patrocinio del Prof. Avv. AR Controparte_1 P.IVA_1
IN presso il cui Studio sito in Pesaro, Viale Cialdini n. 18, è elettivamente domiciliata;
(Codice Fiscale ), con il patrocinio del Prof. Avv. Controparte_2 C.F._2
AR IN presso il cui Studio sito in Pesaro, Viale Cialdini n. 18, è elettivamente domiciliato;
(Partita IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti BRUNO CP_3 Pt_2 CP_4 P.IVA_2
GL, FO LD e IE SC LD, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BRUNO GL sito in Pesaro (PU), Viale della
Vittoria n. 90;
PARTI CONVENUTE
Nonché nei confronti di
(C.F.: ; P.IVA: ), con sede legale in 31021 – Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4
OG EN (TV) a via Marocchesa 14, elettivamente domiciliata in 47923 – Rimini (RN), a via
Flaminia 163/E presso lo studio dell'Avv. Antonio Colella (C.F. ), che la C.F._3
rappresenta e difende;
TE AM
CONCLUSIONI
pagina 1 di 29 Parte attrice (come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.5.2025): Parte_1
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione
e difesa, in accoglimento della presente domanda:
In via principale
1. Accertare e dichiarare che il la Controparte_6 CP_7
ed il Dr. sono responsabili in via tra loro solidale e/o per quanto di
[...] CP_2
rispettiva ragione in via contrattuale e/o extracontrattuale per tutti gli inadempimenti e comunque negligenti e/o imperiti e/imprudenti comportamenti posti in essere dal Dr. come CP_2
descritti in narrativa, di tutti i danni derivati e derivandi alla SI.ra , dagli interventi Parte_1
estetico chirurgici per cui è causa, eseguiti presso il Controparte_6
in data 19/01/21 e 15/03/21 nonché presso la in data 10/01/22, con
[...] Controparte_7 ogni statuizione del caso;
e per l'effetto:
- dichiarare la risoluzione dei contratti conclusi tra l'odierna attrice ed il
[...]
Pa per grave inadempimento con conseguente restituzione alla SI.ra Controparte_6 della complessiva somma già versata pari ad €. 7.400,00 Parte_1
(eurosettemilaquattrocento/00) - per gli interventi del 19/01/21 e 15/03/21, nonché declaratoria che nulla è dovuto a saldo ad e/o comunque di non debenza della somma a saldo di €. 1.200,00 CP_6
(euromilleduecento/00)- per il terzo intervento del 10/01/22; nonché
- dichiarare la risoluzione del contratto concluso tra l'odierna attrice e la clinica Controparte_7
per grave ed inesatto inadempimento con conseguente restituzione alla SI.ra della Parte_1 somma già versata pari ad €. 602,00 (euroseicentodue/00) - per il terzo intervento del 10/01/22); nonché
- condannare il la Controparte_6 Controparte_7
il Dr. in via tra loro solidale e/o per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento di CP_2
tutti i danni, patrimoniali e non, derivati e derivandi alla SI.ra causa dei fatti e degli Parte_1 inadempimenti di cui in narrativa e, comunque, dell'operato negligente e/o imperito e/o imprudente del sanitario Dr. di cui in narrativa, da liquidarsi nella misura pari ad €. 38.851,10 CP_2
(eurotrentottomilaottocentocinquantuno/10) o quell'altra maggior o minor somma che dovesse risultare di Giustizia, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo nonché al rimborso di tutte le spese mediche dirette e/o connesse sostenute e sostenende, comprese quelle di CTU e CTP occorrente.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento oltre spese generali di
pagina 2 di 29 Studio (15%) ed accessori di legge”.
Parti convenute e dott. (come da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_6 CP_2
del 22.5.2025):
“in via principale nel merito
- rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- rigettare in quanto irrituali e infondate le chiamate in causa poste in essere dalla Controparte_7
nei confronti dell' e del Dott.
[...] Controparte_6 CP_2
in via subordinata, nelle denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Dott. CP_2
- accertare e dichiarare il minimo grado di colpa del Dott. e conseguentemente quantificare CP_2 nella minor somma possibile l'eventuale risarcimento dovuto;
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la condotta inadempiente della sig.ra nei confronti del Dott. Parte_1
e/o della (in ordine al mancato pagamento delle ultime rate dell'intervento) CP_2 Controparte_6 condannare la stessa al versamento dell'importo pari ad euro 1.200,00 euro oltre interessi, spese e accessori come per legge o in quella diversa, minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa
o che verrà ritenuta di giustizia. in ogni caso accertata e dichiarata la piena operatività della e/o delle polizze dichiarare la Controparte_5
tenuta a garantire e manlevare il Dott. da ogni eventuale condanna per i fatti oggetto di CP_2
causa, oltre al rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. per resistere all'azione del CP_2
presunto danneggiato ex. art. 1917, comma 3, c.c..
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Parte convenuta (come da note di trattazione scritta per l'udienza del Controparte_7
22.5.2025):
“Voglia il Giudice adito, ogni domanda, istanza ed eccezione respinta:
In via pregiudiziale di rito:
- dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito e la competenza per territorio del Tribunale di Perugia, adottando ogni conseguente provvedimento in ordine alla prosecuzione del giudizio;
- in via subordinata all'eccezione di incompetenza territoriale, nel merito:
- dichiarare inammissibili o respingere le domande proposte dalla parte attrice nei con-fronti della
. Controparte_7
In via subordinata e salvo gravame:
pagina 3 di 29 - riconoscere che è obbligata a tenere indenne la per quanto la CP_6 Controparte_7
stessa fosse condannata a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento dei danni o ad altro titolo per i fatti di cui all'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, condannarla a rimborsare alla quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'attrice. Controparte_7
Sempre in via subordinata e salvo gravame:
- riconoscere che il Dott. è obbligato a tenere indenne la per CP_2 Controparte_7
quanto la stessa fosse condannata a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento dei danni o ad altro titolo per i fatti di cui all'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, condannarlo a rimborsare alla quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'attrice. Controparte_7
Con vittoria di spese.”.
Parte terza chiamata (come da note di trattazione scritta per l'udienza del Controparte_5
22.5.2025):
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito in composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le diverse pronunce e declaratorie che riterrà opportune, ma in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e argomentazioni tutte rappresentate e che verranno esposte da questa difesa,
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare, dichiarare e dare atto che , per quanto CP_6
documentato in atti, ha rinunciato a ogni domanda nei confronti del Dott. ivi compresa CP_2
quella di rivalsa.
In via principale, nel merito: respingere le domande risarcitorie formulate dall'Attrice, poiché infondate nell'an e nel quantum, mandando il Dott. esente da qualsiasi responsabilità CP_2
per il fatto dannoso lamentato e per le conseguenze dannose asseritamente derivate, non ascrivibili alla condotta del medesimo.
In conseguenza:
a) respingere la domanda di rivalsa/regresso proposta dalla contro il Dott. Controparte_7
in quanto infondata;
CP_2
b) parimenti – accertato e dichiarato che l'unica ZA di riferimento nel caso di specie è quella n.
410040631 a copertura del solo Dott. di cui al doc.1 di per le ragioni dedotte CP_2 CP_5
da questa difesa – rigettare la domanda di garanzia proposta dal Dott. nei confronti di CP_2
mandando la Compagnia assolta da qualsiasi pretesa a lei rivolta e dichiarando che la CP_5
medesima non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo in relazione ai fatti di causa;
c) sempre e comunque rigettare la domanda di garanzia rivolta da nei confronti di Controparte_6 essendo il solo Dott. l'unico soggetto assicurato/garantito da in CP_5 CP_2 CP_5
pagina 4 di 29 ragione della sola ZA applicabile n. 410040631, per le ragioni esposte da questa difesa. Con condanna di alle spese di lite in favore di CP_6 CP_5
Vinte le spese di lite come per legge.
In via subordinata, ma salvo gravame: per l'avversata ipotesi in cui si ritenesse provata una qualche responsabilità del Dott. per il danno lamentato, rigettare sempre e comunque: a) la domanda CP_2 risarcitoria dell'Attrice; b) la domanda di garanzia del Dott. nei confronti di c) la CP_2 CP_5
domanda di garanzia di nei confronti di e d) la domanda di Controparte_6 CP_5
rivalsa/regresso della contro il Dott. poiché infondate nei termini Controparte_7 CP_2
proposti.
Diversamente, accertare e graduare in percentuale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la misura della responsabilità ascrivibile rispettivamente: al Dott. alla e alla CP_2 Controparte_6 [...]
e quindi, liquidare alla signora il minor risarcimento, rispetto al Controparte_7 Parte_1
domandato, che risulterà provato e di giustizia.
• Per tale subordinata ipotesi:
Nei rapporti interni tra il Dott. e CP_2 Controparte_6
Accertare, dichiarare e dare atto che , per quanto documentato in atti, ha rinunciato a CP_6
ogni domanda nei confronti del Dott. ivi compresa quella di rivalsa e quindi: CP_2
➢ per il caso di accertata “colpa lieve”, accertare e dichiarare che è tenuta in Controparte_6
proprio a rispondere integralmente dell'obbligazione risarcitoria, ai sensi degli artt. 7 e 9 c.1., Legge
24/2017, anche in caso di colpa esclusiva del medico;
➢ anche per il caso di accertata “colpa grave”, attesa la rinuncia di a ogni domanda CP_6
nei confronti del Dott. accertare e dichiarare che è tenuta in proprio a CP_2 CP_6 rispondere integralmente dell'obbligazione risarcitoria. Contr Nei rapporti interni tra il Dott. e CP_2
Contr
➢ per il caso di accertata “colpa lieve”, accertare e dichiarare che è tenuta a rispondere integralmente dell'obbligazione risarcitoria, ai sensi degli artt. 7 e 9 c.1., Legge 24/2017, anche in caso di colpa esclusiva del medico;
➢pertanto, per il caso di accertata “colpa lieve”, anche in caso di colpa esclusiva del medico, dichiarare infondata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24/2017 la domanda di rivalsa/regresso di CCL proposta nei confronti del Dott. e quindi respingerla;
CP_2
pagina 5 di 29 ➢ per il caso di eventuale accertata “colpa grave” ai sensi dell'art. 9 della Legge 24/2017, escludere la rivalsa/regresso per l'intero e limitarlo alla sola accertata quota di colpa del medico ed escluse le eventuali quote accertate in capo alla medesima CCL e a . CP_6
Pertanto:
➢ per il caso di accertata “colpa lieve e/o colpa grave” in relazione alla posizione di;
e CP_6
per il caso di accertata “colpa lieve” in relazione alla posizione di CCL, accertare e dichiarare che Contr l'obbligo a risarcire l'Attrice va ripartito esclusivamente a carico dei predetti e CP_6
ciascuno per il proprio titolo, e, in ragione della domanda di rivalsa e/o regresso e/o surroga ex artt.
1299 e/o 1916 c.c. che iene espressamente a svolgere nei confronti dei ridetti e CP_5 CP_6
CCL, condannare e dichiarare tenuti la e la a versare in Controparte_6 Controparte_7
favore di quanto la stessa Compagnia fosse eventualmente tenuta a pagare a titolo di CP_5
Contr indennizzo per conto del medico in relazione alle posizioni di e e tanto comunque CP_6
contenendo la garanzia di nei confronti dell'Assicurato nei limiti tutti di operatività della CP_5
polizza n. 410040631;
• Sempre in tale subordinata ipotesi, nei rapporti tra il Dott. e e tra CP_2 CP_5 CP_5
Contr
e CP_6
A) accertare e dichiarare che l'unica ZA di riferimento/applicabile nel caso di specie è quella n.
410040631 (doc.1, a copertura del solo Dott. e non di per le CP_5 CP_2 Controparte_6
ragioni dedotte da questa difesa;
B) sempre e comunque rigettare la domanda di garanzia rivolta a da parte di CP_5 CP_6
essendo il solo Dott. l'unico soggetto assicurato/garantito da in ragione
[...] CP_2 CP_5
della ZA applicabile n. 410040631 (doc.1, , per i motivi esposti da questa difesa, CP_5
dichiarando che on è tenuta a erogare alcun indennizzo a Con condanna CP_5 Controparte_6 alle spese di in favore di attesa l'infondatezza della chiamata e relativa CP_6 CP_5
domanda.
C) accertare e dichiarare come sopra ex art. 2055 c.c. la misura e il grado, in percentuale, di effettiva
e diretta responsabilità del Dott. a prescindere da qualsiasi vincolo solidale con altri CP_2
corresponsabili, e quindi accertare e dichiarare che può essere tenuta a Controparte_5
manlevare/indennizzare il Dott. solo in relazione alla specifica quota di accertata CP_2 responsabilità diretta e personale, in percentuale, di quest'ultimo, a prescindere da ogni possibile responsabilità e condanna solidale, in ragione del disposto di cui all'Art. 6, lett. l) delle CGA di
ZA (cfr. doc.1, , ma sempre e solo previamente applicando le ipotesi di inoperatività CP_5
della ZA e gli ulteriori limiti della stessa di seguito indicati: pagina 6 di 29 1) accertare e dichiarare l'esistenza di un limite di massimale di ZA pari a € 1.000.000,00 come da frontespizio (cfr. doc.1, , per cui ormula espressa eccezione, e contenere così CP_5 CP_5
l'eventuale condanna della Compagnia a prestare la garanzia in favore del Dott. entro tale CP_2
massimale;
2) accertare e dichiarare l'esistenza di uno scoperto di ZA pari al 5% per ciascun sinistro, con il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 25.000,00, come da Mod. X005 allegato alla ZA (cfr. doc.1, , per cui formula espressa eccezione, e dichiarare che tale scoperto CP_5 CP_5
rimane a carico del Dott. CP_2
3) dichiarare la polizza inoperativa ed escludere la garanzia per il caso di mancata rispondenza degli interventi al risultato come da Clausola Speciale RM 29, Modello R57Claus (cfr. doc.1 ; CP_5
4) sempre escluso qualsivoglia indennizzo per l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione dell'attrice e/o consenso informato, in quanto non rientrante nell'oggetto della garanzia ai sensi dell'Art.1 delle CGA (cfr. doc.1, ; CP_5
5) sempre esclusa la restituzione dei compensi oggetto di contestazione, per le ragioni esposte da questa difesa;
D) per il caso di accertata “colpa lieve e/o colpa grave” in relazione alla posizione di;
e CP_6
per il caso di accertata “colpa lieve” in relazione alla posizione di CCL;
accertare e dichiarare che
Contr l'obbligo a risarcire l'Attrice va ripartito esclusivamente a carico dei predetti e CP_6
ciascuno per il proprio titolo, e, in ragione della domanda di rivalsa e/o regresso e/o surroga ex artt.
1299 e/o 1916 c.c. che iene espressamente a svolgere nei confronti dei ridetti LA e CP_5
CCL, condannare e dichiarare tenuti la e la a versare in Controparte_6 Controparte_7
favore di quanto la stessa Compagnia fosse eventualmente tenuta a pagare a titolo di CP_5
indennizzo per conto del medico in relazione alle posizioni di e CCL;
e tanto comunque CP_6 contenendo la garanzia di nei confronti dell'Assicurato nei limiti tutti di operatività della CP_5
polizza n. 410040631.
• Il tutto sempre e comunque negli ulteriori limiti come precisati nella ZA n. 410040631, negli
Allegati e nelle relative Condizioni generali e particolari (cfr. doc.1 Generali).
Con vittoria di spese di lite come per legge.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione del giudizio ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Pesaro la società il dott. e la Controparte_6 CP_2 Controparte_7
al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei predetti convenuti, in solido tra loro
[...]
pagina 7 di 29 e/o per quanto di rispettiva spettanza, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, per gli inadempimenti e la condotta ritenuta negligente e/o imperita e/o imprudente posta in essere dal dott. in CP_2
relazione agli interventi estetici chirurgici estetici eseguiti presso il centro medico in Controparte_6
date 19.1.2021 e 15.3.2021, nonché presso la il 10.1.2022, con conseguente Controparte_7 pronuncia di declaratoria di risoluzione dei contratti conclusi tra l'attrice e i predetti centri medici convenuti e restituzione delle somme versate in esecuzione di essi, nonché ulteriormente domandando il risarcimento da parte di tutti i soggetti evocati in giudizio, sempre in via solidale tra loro e/o per quanto di rispettiva competenza, di tutti i danni, patrimoniali e non, ivi compreso il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ritenuti patiti dalla paziente nella vicenda de qua. Parte_1
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto di essersi rivolta, nel novembre 2020, al chirurgo plastico dott. , odierno convenuto, richiedendo a quest'ultimo un consulto per migliorare CP_2
l'estetica del proprio corpo (in particolare le zone dell'addome, dei fianchi e della schiena), all'esito del quale il sanitario proponeva l'effettuazione di un intervento di lipoaspirazione da effettuarsi in due fasi presso il sito in Perugia (PG), con una nuova Controparte_6
tecnico micro-invasiva, denominata “Vaser Lipo”, dal costo complessivo di € 7.500,00 (di cui €
4.000,00 per l'intervento nella zona fianchi, peri-scapolare e peri-ascellare e guainetta, ed € 3.500,00 nella zona addominale). L'odierna attrice decideva così di sottoporsi all'intervento consigliatole dal sanitario e, previo versamento dell'importo di € 4.000,00 per il primo intervento, in data 19.1.2021 veniva sottoposta al trattamento chirurgico di “Lipoemulsione ultrasonica di fianchi e regione periscapolare” ad opera del dott. presso il predetto centro con dimissioni CP_2 Controparte_6
il giorno stesso. Tuttavia, secondo la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, quest'ultima, a distanza di un mese e mezzo dall'intervento, non notava alcuno dei miglioramenti prospettati dal sanitario odierno convenuti, nonostante anche le sedute di scleroterapia medio tempore effettuate su indicazione del dott. , anzi lamentando l'insorgenza di una asimmetria del dorso. CP_2
Parte attrice ha esposto che, tuttavia, riferito quanto sopra al medico dott. , quest'ultimo CP_2
la rassicurava dicendole che fosse necessario attendere del tempo per ottenere risultati visibili, confermandole la possibilità di procedere nel frattempo con il secondo intervento sulla zona addominale, nell'arco del quale avrebbe anche potuto effettuare un ritocco sul lato destro della schiena.
L'attrice si sottoponeva così in data 15.3.2020 all'ulteriore trattamento chirurgico Parte_1
consigliatole dal dott. sempre presso il Centro medico LA S.r.l, previo versamento CP_2 del prezzo pattuito di € 3.500,00, con dimissioni il giorno stesso dell'intervento. Tuttavia, secondo quando riferito dall'attrice, anche in questo caso la stessa non notava miglioramenti nell'aspetto fisico, né in punto rimodellamento, né come variazione di taglia, anzi riferendo di vedere addirittura il proprio pagina 8 di 29 addome peggiorato per la presenza di due solchi precedentemente assenti, nonostante il ciclo di massaggi effettuati nei mesi successivi su indicazione dello stesso dott. . CP_2
Stante l'insoddisfazione dell'attrice per il mancato miglioramento estetico, il sanitario odierno convenuto proponeva così a un ulteriore intervento di rimodellamento corporeo con Parte_1
l'utilizzo della nuova tecnologia c.d. “Plasma Argon” da eseguirsi presso la Controparte_7 sita in Perugia (PG), dal costo di € 1.800,00 (importo da versarsi in n. 3 rate, di cui la prima direttamente alla struttura e le residue al centro medico e, che, secondo quanto riferito Controparte_6 in atti dall'attrice, veniva prospettato dal sanitario come trattamento risolutivo delle problematiche fino al momento riscontrate. L'attrice si determinava così a sottoporsi anche a tale intervento, il quale veniva effettuato presso il predetto centro medico in data 10.1.2022, con dimissioni il giorno stesso.
Tuttavia, anche in tale circostanza, l'attrice lamentava il mancato miglioramento del proprio fisico, rilevando in particolare nella zona dell'addome depressioni addominali ancora più evidenti e antiestetiche, così che comunicava al dott. la propria insoddisfazione e la volontà di CP_2 interrompere ogni rapporto con quest'ultimo e i centri medici odierni convenuti. Parte_1
provata anche psicologicamente dalla vicenda de qua, decideva di sottoporsi a valutazione medico- chirurgica della Prof.ssa - la quale indicava all'attrice i trattamenti Persona_1 chirurgici da eseguirsi per migliorare gli esiti attuali di asimmetria del dorso e dell'addome, i due solchi addominali e gli esiti cicatriziali dei precedenti interventi eseguiti dal dott. , ritenendone CP_2
la non corretta esecuzione – nonché a valutazione medico-legale del dott. per la Persona_2 quantificazione dei danni tutti subiti in conseguenza dell'operato professionale del sanitario odierno convenuto.
Fallito il tentativo stragiudiziale di composizione della vertenza insorta tra le parti mediante introduzione della procedura di mediazione, l'attrice si determinava quindi a introdurre il presente giudizio ai fini dell'accoglimento delle conclusioni in epigrafe rassegnate.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio per il tramite dello stesso difensore i convenuti dott. CP_2
e il centro medico contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice e
[...] Controparte_6 domandando il rigetto delle domande attoree, eccependo la regolarità dell'operato dal sanitario e la conseguente assenza di responsabilità di quest'ultimo. In particolare, gli odierni convenuti hanno affermato che, sia nei colloqui preoperatori, sia attraverso il modulo del consenso informato, il chirurgo plastico aveva debitamente reso edotta la paziente che avrebbe dovuto attendere dai tre ai sei mesi per ottenere i primi miglioramenti visibili;
inoltre, le parti convenute hanno sostenuto che, nonostante le doglianze ripetutamente espresse dalla paziente nel periodo immediatamente successivo agli interventi, fossero comunque già evidenti dei miglioramenti corporei unitamente a perdita di peso. Tuttavia,
pagina 9 di 29 secondo quanto riferito dalla difesa dei convenuti, malgrado i suddetti progressi e pur consapevole che si era partita da un'asimmetria pregressa, era stata la paziente a richiedere al sanitario Parte_1
di sottoporsi a un ulteriore intervento (il terzo) per poter migliorare la lassità cutanea presente sia nella regione periscapolare che nell'addome, a fronte del quale il chirurgo plastico proponeva l'esecuzione di trattamento chirurgico mediante tecnica del c.d. “Plasma Argon” presso la Il Controparte_7
sanitario convenuto effettuava così detto intervento nel gennaio 2022, eseguendo in tale circostanza anche l'intervento di correzione delle irregolarità presenti sul fianco sinistro della paziente, come da richiesta della stessa nel corso dei colloqui preoperatori, seppur non compreso nel piano operatorio originario.
La difesa dei convenuti ha poi ulteriormente esposto che, nei giorni immediatamente successivi all'ultimo intervento, non provvedeva al saldo del compenso pattuito, contestando Parte_1
ancora una volta la corretta esecuzione del trattamento chirurgico a cui era stata sottoposta, in ragione del ritenuto mancato miglioramento corporeo, e la mancata esecuzione dell'intervento secondo la tecnica c.d. “Plasma Argon”.
Ritenendo la correttezza dell'operato del dott. e che non ricorresse alcuna ipotesi di CP_2
responsabilità contrattuale della struttura e/o extracontrattuale del sanitario nelle circostanze in esame, il convenuto centro medico ha quindi formulato domanda riconvenzionale finalizzata Controparte_6 all'accertamento della condotta inadempiente dell'attrice in ordine al mancato pagamento del corrispettivo residuo pattuito tra le parti per l'intervento effettuato nel mese di gennaio 2022, con conseguente richiesta di condanna della stessa al versamento della somma di € 1.200,00, rappresentando sul punto di aver già ottenuto ingiunzione dell'attrice al pagamento del predetto importo giusto provvedimento del Giudice di Pace di Urbino, titolo monitorio che tuttavia non veniva notificato alla paziente per problematiche nell'identificazione della residenza di quest'ultima.
Inoltre, i predetti convenuti hanno altresì formulato domanda di chiamata in causa della compagnia assicurativa in forza delle polizze n. 420038699 per il 2023 e n. 410040631 per il 2022, Controparte_5 al fine di essere manlevati da quest'ultima nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Si è costituita altresì in giudizio anche la convenuta contestando la domanda Controparte_7
attorea e chiedendo il rigetto delle conclusioni rassegnate con atto di citazione, rappresentando l'infondatezza e l'inammissibilità della pretesa attorea, oltre che deducendo, in via pregiudiziale,
l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Perugia.
Quanto al merito, la casa di cura convenuta ha dedotto il proprio difetto di legittimazione a contraddire la pretesa azionata dall'attrice in ragione della ritenuta estraneità rispetto agli addebiti avanzati dalla pagina 10 di 29 Pa paziente in relazione ai tre interventi eseguiti dal dott. , avendo l'attrice Parte_1 CP_2 allegato l'inadempimento di quest'ultimo in punto alla prestazioni mediche eseguite nella fattispecie de qua (consistenti nella diagnosi e indicazione della terapia) che, sia sotto il profilo cronologico, sia sotto quello qualitativo, sono differenti rispetto a quelle rese all'interno della casa di cura convenuta, poiché il terzo intervento ivi effettuato veniva concordato con la paziente nel quadro di attività libero professionale resa dal chirurgo presso il centro e non in forza di un rapporto Controparte_6
contrattuale tra la paziente e la Ulteriormente, sempre nel merito della Controparte_7
vertenza, la convenuta ha dedotto il ritenuto carattere indimostrato della pretesa attorea e contestato la domanda di risoluzione attorea del contratto stipulato dalla paziente con la medesima casa di cura, domandando, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che la pronuncia di responsabilità venisse circoscritta all'esecuzione del solo terzo intervento, salvo regresso verso il chirurgo dott. nei confronti del quale avanzava richiesta di chiamata in causa. CP_2
Analogamente, in ulteriore subordine, la ha dichiarato, con comparsa di Controparte_7
costituzione, di voler chiamare in causa anche il centro medico al fine di essere da Controparte_6
questo tenuta indenne per il caso di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo in manleva e garanzia formulata dai convenuti dott. CP_2
ed nonché dei medesimi convenuti da parte della si è
[...] Controparte_6 Controparte_7
costituita ritualmente in giudizio la compagnia assicurativa eccependo in primis, Controparte_5
in via pregiudiziale e/o preliminare, il conflitto di interessi tra i precitati convenuti, rappresentati nel presente giudizio dal medesimo difensore, con conseguente inammissibilità della loro costituzione e invalidità del mandato conferito al difensore e degli atti processuali compiuti, ivi compressa l'inammissibilità della chiamata in causa di Controparte_5
Ulteriormente, l'assicurazione terza chiamata ha dichiarato di costituirsi in giudizio unicamente per la sola posizione del medico dott. asserendo che questi fosse l'unico soggetto CP_2
assicurato/garantito nella controversia de qua in relazione alla polizza n. 410040631, applicabile ratione temporis, per l'effetto eccependo l'infondatezza della domanda di garanzia formulata dalla CP_6
e domandandone il rigetto. Nel merito della controversia, la terza chiamata ha poi
[...] Controparte_5 eccepito l'inoperatività/inefficacia della polizza in relazione alle pretese risarcitorie attoree da mancata rispondenza degli interventi chirurgici all'impegno di risultato assunto dal chirurgo, stante l'espressa esclusione di tale fattispecie convenuta nella polizza in esame;
parte terza chiamata ha poi contestato l'an e il quantum della pretesa attorea, aderendo in parte qua alle eccezioni svolte in fatto dal medico chirurgo convenuto. Da ultimo, per l'ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità di quest'ultimo, la ha domandato al giudicante di provvedere alla graduazione in Controparte_5
pagina 11 di 29 percentuale delle singole colpe, ex art. 2055 c.c., tra tutti i soggetti ritenuti corresponsabili, atteso che il contratto assicurativo in esame limitava espressamente l'indennizzo alla sola specifica e diretta quota di responsabilità dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi ipotesi o vincolo di solidarietà, fermi in ogni caso gli eccepiti limiti di operatività della polizza assicurativa quanto al massimale e allo scoperto di polizza e all'esclusione dalla garanzia della richiesta attorea di restituzione dei compensi formulata dall'attrice nei confronti dei centri medici convenuti e non del dott. . CP_2
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e con produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22.5.2025, con la quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
Preliminarmente, stante la richiesta formulata dalle difese delle odierne parti processuali con note di trattazione scritta per l'udienza del 22.5.2025, va confermato il provvedimento con cui si è ritenuto di non ammettere le prove orali formulate nelle rispettive memorie istruttorie, ribadendo le argomentazioni ivi esposte circa il carattere esaustivo dell'accertamento peritale espletato e il carattere ultroneo di siffatte richieste istruttorie.
*******
Sull'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla convenuta Controparte_7
La convenuta ha sollevato, in via pregiudiziale, eccezione di incompetenza Controparte_7 per territorio del giudice adito, ritenendo che la competenza a conoscere dell'odierna controversia appartenga al Tribunale di Perugia in base a tutti i criteri previsti dalla legge, i.e. ai sensi delle previsioni contenute negli artt. 18, 19 e 33 c.p.c. (forum rei) e nell'art. 20 c.p.c., prima parte (forum contractus e forum delicti) e seconda parte (forum destinatae solutionis).
Parte attrice, con note di trattazione scritta dell'11.10.2023, ha domandato il rigetto di siffatta eccezione, ritenendo la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro, avendo l'attrice proposto la domanda giudiziaria de qua dinanzi al giudice del luogo di residenza in applicazione del foro del consumatore, ricadendo il rapporto instaurato tra la paziente e le parti convenute Parte_1 nell'ambito di operatività del Codice del Consumo.
L'eccezione pregiudiziale in commento non può essere accolta.
Invero, ritiene questo giudice la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro, foro di residenza dell'attrice, da qualificarsi come “consumatore”/“utente” ai sensi dell'art. 3 Codice del
Consumo: il rapporto intercorso tra la paziente stessa e, da un lato, il centro medico e, Controparte_6
pagina 12 di 29 dall'altro, la è infatti configurabile come un rapporto di natura privatistica Controparte_7 intercorrente, per l'appunto, tra la paziente consumatrice ( e le strutture sanitarie Parte_1 private sopra menzionate, entrambe qualificabili come “professionisti” operanti per fini di profitto alla stregua della nozione fissata dal medesimo art. 3 Cod. Cons.
Sul punto preme peraltro richiamare il costante orientamento della Suprema Corte a mente del quale, nel caso in cui una prestazione sanitaria sia stata resa direttamente da parte di una struttura sanitaria privata non convenzionata e, quindi, sulla base di un normale rapporto privatistico con l'utente che abbia scelto di ricevere prestazioni sanitarie a proprio carico e di non rivolgersi al Servizio
Sanitario Nazionale, “l'azienda si pone senza dubbio come “professionista” ed il foro del consumatore
è applicabile, senza che ne derivi alcuna incoerenza con il collocarsi di detta azienda nell'ambito dello stesso pubblico servizio inerente la sanità. Né l'applicabilità del detto foro in questo caso comporta una disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 fra l'utente che scelga di rivolgersi al Servizio Sanitario
Nazionale e quello che si rivolge alla struttura sanitaria privata: la disparità è insussistente, perché quest'ultimo, che già come cittadino subisce sul piano fiscale l'incidenza del costo del detto servizio, se ne accolla direttamente un altro, di modo che le due situazioni sono diverse fra loro” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 27391/2014, le cui statuizioni sono indirettamente confermate dalla richiamata ordinanza di legittimità n. 8093/2009, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “La disciplina di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perché, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la “ratio” dell'art. 33 cit.; sia perché la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista”; nonché conf. Cass. Civ., ord. n. 22133/2016).
Le argomentazioni sopra esposte e le conclusioni a cui si è pervenuti in applicazione dei principi enunciati non mutano neppure avuto riguardo alla domanda di accertamento della responsabilità del sanitario che ha eseguito gli interventi, medico chirurgo dott. , CP_2 dovendosi ritenere anche l'applicabilità della previsione normativa di cui all'art. 33 c.p.c. e, quindi,
l'attrazione della competenza del giudice del foro del consumatore a conoscere anche di tale domanda in deroga agli altri possibili criteri di determinazione della competenza territoriale (cfr. Cass. Civ., Sez.
Sesta, ord. 12.3.2014, n. 5705: “Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto pagina 13 di 29 di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro”).
In forza delle considerazioni che precedono, l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta viene quindi rigettata, con conseguente statuizione di competenza Controparte_7 dell'odierna autorità giudiziaria a conoscere dell'odierna controversia.
*******
Sull'eccezione pregiudiziale e/o preliminare di conflitto di interessi tra le parti dott. ed CP_2
avanzata dalla terza chiamata Controparte_6 Controparte_5
In relazione alla suddetta eccezione, formulata dalla difesa della terza chiamata all'atto della sua costituzione in giudizio, si rileva che, nel corso del giudizio, la difesa del convenuto ha Controparte_6
depositato dichiarazione del predetto centro medico con cui viene manifestata la rinuncia ad esercitare qualsiasi tipo di azione, ivi compresa quella di rivalsa, nei confronti del dott. in relazione CP_2
ai fatti oggetto di causa (v. doc. 18 fasc. conv. . Da tale rinuncia deriva quindi il venir Controparte_6
meno dei presupposti su cui la parte terza chiamata aveva fondato la propria eccezione di ritenuta sussistenza di conflitto di interessi tra le ridette parti, tanto che la medesima compagnia assicurativa non ha inteso riproporre la stessa all'atto della precisazione delle conclusioni.
Preso atto di tale rinuncia, nulla pertanto dovrà statuirsi sul punto.
*******
Nel merito della controversia:
- Sull'an della domanda attorea
Con riguardo a tale profilo, ritiene l'odierno giudicante opportuno richiamare preliminarmente i principi che, allo stato, governano la materia della responsabilità medica.
In particolare, per quanto concerne la struttura sanitaria, l'accettazione del paziente in una struttura
(pubblica o privata che sia) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis Cass. Civ.,
8826/2007). Da ciò ne deriva la natura contrattuale della responsabilità dell'ente sanitario sia in relazione a propri fatti d'inadempimento, sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici, dipendenti o non, quali soggetti terzi di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione e del cui operato risponde, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, risultando pagina 14 di 29 irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi, laddove invece fondamentale rilevanza assume la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., n. 8826/2007 già citata). Invero, la Giurisprudenza ha da tempo chiarito che “la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente” (v. Cass. Civ., Sezione Terza, del 17.1.2019,
n. 1043).
Da quanto premesso, ne discende che, in linea di principio, la struttura sanitaria è responsabile solidalmente con il singolo medico per i danni cagionati a terzi (Cass. Civ., n. 6436/2015).
Ulteriormente, dall'inquadramento suddetto, ai fini dell'accertamento della responsabilità, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (restando indifferente che la struttura sia pubblica o privata), ne discende che il paziente/danneggiato ha l'onere di fornire, in via generale, la prova del contratto (o contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento e, sul piano causale, di dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso eziologico con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ., n. 2061/2018; Cass. Civ. n.
18392/2017; Cass. Civ., n. 975/2009; Cass. Civ., n. 17143/2012; Cass. Civ., n. 21177/2015).
Nel caso di specie, risulta per tabulas dalle fatture e dalle disposizioni di pagamento allegate agli atti - che documentano l'avvenuta corresponsione da parte dell'attrice del corrispettivo pattuito per i primi due interventi al centro medico e di una quota di quello convenuto per il terzo Controparte_6
intervento nei confronti della sub docc. 2, 4, 6, 7 e 11 fasc. att. – che tra le Controparte_7 parti è intercorso un contratto (o “contatto sociale”) per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie ivi dedotte;
così come, dagli atti di causa, risulta altrettanto pacifico che l'esecuzione degli interventi in commento è stata effettuata dal dott. , il quale si è avvalso a tali fini delle strutture del CP_2
centro medico (interventi del 19.1.2021 e 15.3.2021) e della Controparte_6 Controparte_7
(intervento del 10.1.2022), circostanze non contestate e, pertanto, da ritenersi pacifiche.
Quanto precisato in punto al rapporto insorto con le strutture sanitarie de quibus, occorre ora spostare l'attenzione sulla posizione del medico dott. , chirurgo estetico, e sui principi che CP_2
regolano, nello specifico, la tematica per l'appunto della chirurgia estetica, a partire dalla prestazione del consenso informato da parte del paziente.
pagina 15 di 29 In particolare, nel campo della chirurgia estetica, la tradizionale distinzione tra obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato va riletta alla luce del fatto che rientra nel contenuto proprio dell'obbligazione del sanitario il risultato estetico prospettato e sperato, di modo che laddove il risultato conseguito sia significativamente difforme da quanto richiesto, nel senso che non sia idoneo a rimuovere l'inestetismo ed anzi determini un quadro estetico peggiore di quello di partenza, ciò configura certamente un inadempimento da parte del sanitario e, quindi, del dott. , CP_2
odierno convenuto, insieme a responsabilità della struttura in forza di quanto sopra esposto.
Nell'ambito della prestazione di chirurgia estetica, l'obbligazione incombente sul medico viene infatti ad assumere un aspetto peculiare, in quanto la finalità dell'intervento di chirurgia estetica è migliorare l'aspetto fisico del paziente e le imperfezioni da questi percepite, oltre che incrementare la positività della sua vita di relazione, sì da rendere evidente come tale disciplina chirurgica, in conformità ad orientamento di una parte consistente della giurisprudenza a cui si ritiene di aderire, si presti ad essere considerata come fonte di un'obbligazione di risultato, piuttosto che di mezzi, determinandosi il paziente a sottoporsi a un certo tipo di intervento proprio in vista del risultato estetico atteso, non per curare una qualche patologia (Cass. Civ., n. 10014/1994; cfr. in senso conforme, Trib. Piacenza,
27.1.2022, n. 29; Trib. Pistoia, 30.6.2021, n. 595; Trib. Milano, 24.7.2017, n. 8243, sentenza nella quale, peraltro, si osserva che “… a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione in esame come di mezzi o di risultato (cfr. sul punto Cass. 10014/1994 che propende per la qualificazione come obbligazione di risultato e Cass. 12253/1997 che qualifica l'obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi), è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura…”). Peraltro, alle medesime conclusioni si addiverrebbe comunque a prescindere dalla qualificazione - controversa nella giurisprudenza di merito - dell'obbligazione in esame come di mezzi o risultato, in quanto è indubbio che il soggetto che si rivolge ad un chirurgo estetico è spinto, principalmente, da finalità spesso esclusivamente estetiche (come nel caso in commento) e, dunque, agisce in tal senso al fine di rimuovere un difetto e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una patologia;
pertanto, quando anche si volesse ritenere che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente è solo uno dei motivi che induce il paziente alla scelta dell'intervento, esso entra comunque a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura (cfr., in senso conforme, Corte Appello Palermo, n. 233/2021).
pagina 16 di 29 Nel caso di specie, quindi, in cui l'intervento aveva ad oggetto il conseguimento di un miglioramento estetico effettivo da parte della paziente – segnatamente, secondo quanto dedotto in atti dall'attrice, il miglioramento dell'estetica del proprio corpo che ella stessa percepiva come “appesantitosi nel corso degli ultimi anni, in particolare nelle zone dell'addome, dei fianchi e della schiena” (v. pag. 1 atto di citazione) - la prestazione del chirurgo plastico si caratterizza ulteriormente ed il mancato conseguimento del risultato che il paziente si attende da un determinato intervento chirurgico estetico, equivale ad inadempimento da parte del sanitario.
Dalla natura peculiare della chirurgia estetica discende l'altrettanta peculiare importanza dell'onere informativo a carico dei sanitari che operano nel campo in questione, non potendo limitarsi alla sola enunciazione dei rischi delle cure, ma anche alla concreta perseguibilità o meno dei risultati estetici prefissati. Sul punto, si richiama la pronuncia di legittimità n. 29827/2019 a mente della quale si ravvisa la “particolarità” della chirurgia estetica, ambito “in cui il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell'intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente” (cfr. Cass. Civ., Sez. Sesta, ord. n.
29827/2019); detto orientamento si pone nel solco dell'ulteriore pronuncia della Suprema Corte con la quale è stato così statuito: “… Il medico è tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili. Questo dovere di informazione è particolarmente pregnante nella chirurgia estetica, perché il medico è tenuto a prospettare in termini di probabilità logica e statistica al paziente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico, che si ripercuota anche favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione (Cass.
6.10.1997 n. 9705; Cass. 1985 n. 4394). In sostanza, il miglioramento del proprio aspetto fisico - che è il risultato che il paziente intende raggiungere con l'intervento - acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi cui è tenuto il sanitario, anche perché soltanto in questo modo il paziente è messo in grado di valutare l'opportunità o meno di sottoporsi all'intervento di chirurgia estetica. In questa materia, infatti, può parlarsi nella maggioranza dei casi, di interventi non necessari, che mirano all'eliminazione di inestetismi e che, come tali, devono essere oggetto di un'informazione puntuale e dettagliata in ordine ai concreti effetti migliorativi del trattamento proposto. Sotto questo profilo, le caratteristiche e le finalità del trattamento medico - estetico, impongono un'informazione completa proprio in ordine all'effettivo conseguimento del miglioramento fisico e - per converso - ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica.
La necessità di una informazione puntuale, completa e capillare è funzionale alla delicata scelta del paziente: se rifiutare l'intervento o accettarlo correndo il rischio del peggioramento delle sue condizioni pagina 17 di 29 estetiche. E' questa la fondamentale caratteristica dell'intervento estetico non necessario... Va, in definitiva, ribadito che - nel caso di interventi non necessari - il “consenso informato” costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario...”, sino ad arrivare alla enunciazione del seguente principio di diritto: “Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato” (cfr. Cass. Civ., Sez. Terza, sent. 6.6.2014, n. 12830).
Richiamato quanto sopra in punto di ripartizione dell'onere probatorio, incomberà sul paziente l'onere di provare, oltre al “contatto sociale” avvenuto tra le parti, la sussistenza di esiti estetici negativi conseguenti all'intervento e l'esistenza di un nesso di causalità fra detti postumi e l'intervento eseguito dal chirurgo estetico;
altresì, dovrà dimostrare che la condotta del chirurgo estetico non è stata diligente dal punto di vista procedurale, che l'intervento chirurgico in esame risultava fra quelli di facile esecuzione e che conseguentemente non è stato effettuato con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., restando a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario chirurgo estetico o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Ciò precisato, all'esito dell'odierno giudizio, ritiene l'odierno giudicante di accogliere la domanda attorea, essendo stata fornita prova dell'inadempimento del sanitario dott. CP_2 nell'esecuzione degli interventi chirurgici per cui è causa, all'uopo richiamando in particolare le risultanze della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile.
Alla luce dei principi sopra esposti, sussiste invero l'inadempimento del sanitario ed il diritto al risarcimento da parte dell'attrice, avendo quest'ultima, anche a mezzo della disposta consulenza tecnica d'ufficio, dimostrato l'esistenza di un quadro estetico peggiorativo e la riconducibilità dello stesso ai limiti dei risultati ottenibili, in un soggetto con la fisicità della paziente odierna attrice, con la tecnica della liposuzione ultrasonica, limiti che non venivano debitamente segnalati dal sanitario dott. CP_2
al momento dei consulti preoperatori, al pari di eventuali soluzioni chirurgiche alternative più
[...]
indicate nel caso di specie;
a fronte di tali elementi, i convenuti non hanno invece provato che pagina 18 di 29 l'inadempimento sia imputabile a causa imprevedibile ed inevitabile, né offerto alcuna ricostruzione alternativa idonea a interrompere il nesso di causalità.
Da una attenta lettura della CTU, alle cui risultanze il giudice ritiene di aderire integralmente, in quanto sorrette da idonee e congrue motivazioni, emerge, invero, che, seppur gli interventi di liposuzione ultrasonica - considerati del Collegio peritale interventi “routinari” - siano stati effettuati, dal punto di vista prettamente esecutivo, secondo le buone pratiche chirurgiche, possa essere individuata una
“criticità” nell'operato del dott. consistente nel “non aver evidenziato che, a livello CP_2 addominale, l'intervento che avrebbe portato al miglior risultato era l'addominoplastica e che la liposuzione ultrasonica aveva dei limiti in questa sede e in questo caso specifico”, che, qualora esposto, avrebbero potuto portare la paziente a non effettuare l'intervento. Il collegio peritale Parte_1 ha, invero, dedotto che: “[(…) Eventuali metodi alternativi avrebbero implicato anche l'asportazione di cute con interventi di addominoplastica o di dermolipectomia della metà superiore del dorso, il cosiddetto upper body lift (…) In ogni caso, si ritiene che entrambi questi interventi avrebbero dovuto essere esplicitati alla signora ed evidenziati nel consenso informato. (…) In ogni caso, questi Parte_1
possibili metodi alternativi non sono stati adeguatamente discussi ed approfonditi con la signora
[...] da quanto presente agli atti (…) Non risultano, invece, evidenze che siano stati illustrati metodi Pt_1 alternativi che prevedono l'asportazione cutanea quali l'addominoplastica o l'upper body lift. Non risulta che siano stati evidenziati i limiti dell'intervento proposto, ovvero la relativa retrazione cutanea che si può ottenere anche con la liposuzione ultrasonica (…) sarebbe stato necessario documentare in modo chiaro l'avvenuta informazione relativamente al trattamento più indicato e cioè la lipoaddominoplastica. (…)”, cfr. pagg. 92, 93, 94 e 109 dell'elaborato peritale]. I CC.TT.UU. hanno affermato, ulteriormente, che il modello di consenso informato fornito in relazione agli interventi del
19.1.2021 e 15.3.2021 – modelli peraltro somministrati e sottoscritti dalla paziente il giorno stesso degli interventi - “è standard e la spiegazione relativa ai trattamenti alternativi è assai scarna e generica”, ritenendolo inidoneo a costituire la prova di una dettagliata informazione in merito ai possibili approcci chirurgici alternativi e di un'attenta ponderazione del consenso prestato, al pari di quello fornito in occasione del terzo intervento effettuato presso la “privo di Controparte_7
data e sovrapponibile ai due precedenti” (v. p. 101 della relazione peritale).
Nella ricostruzione offerta dal collegio peritale, pertanto, l'assenza di ulteriori informazioni sul punto non ha permesso all'odierna attrice di autodeterminarsi compiutamente quanto all'intervento proposto o di valutare l'opportunità di sottoporsi a trattamenti chirurgici alternativi, una volta prospettati i vantaggi, gli svantaggi o i limiti di ciascuno di essi.
pagina 19 di 29 I consulenti tecnici d'ufficio nominati, in dipendenza di quanto sopra, hanno quindi accertato che
“dall'esame obiettivo espletato nel corso delle operazioni peritali, a livello addominale, il risultato estetico deve essere pertanto considerato mediamente insufficiente rispetto a quanto potenzialmente ottenibile in questi casi. Come già scritto, vi è stato un peggioramento morfologico a livello della parete addominale in quanto alla riduzione dello spessore del pannicolo adiposo ha corrisposto una lassità cutanea a livello sottombelicale con presenza attuale di un modesto grembiule sottombelicale” (v. pagg.
95 e 99 della relazione peritale), tanto che gli stessi CC.TT.UU. deducono che il carattere
“insufficientemente migliorativo” del risultato è stato giudicato tale non solo dall'attrice, ma anche dal sanitario, il quale programmava così l'esecuzione del terzo intervento, inizialmente non previsto, per il gennaio 2022, a distanza di un anno dal primo (v. pag. 89 della perizia). Inoltre, nel corso degli accertamenti peritali, è stata vagliata dai periti d'ufficio anche l'eventualità, prospettata dalla difesa dei convenuti, secondo cui la paziente si sarebbe rivolta al dott. non già Parte_1 CP_2 per migliorare l'estetica del proprio corpo, ma per migliorare gli esiti insoddisfacenti di una pregressa operazione: i CC.TT.UU. hanno, tuttavia, escluso tale circostanza, deducendo che “all'esame obiettivo non è stato possibile verificare la presenza certa di reliquati cicatriziali o altro che potesse confermare un intervento chirurgico presso rispetto a quelli effettuati dal Dott. In nessuna delle tre cartelle CP_2
cliniche presenti agli atti è stato documentato dal Sanitario in anamnesi un pregresso intervento di liposuzione anteriormente all'operato del Dott. non si ritiene che i CTU possano affermare Per_3
che la signora era stata sottoposta ad un intervento di lipoaspirazione precedentemente a Parte_1 quelli effettuati dal Dott. ” (v. pagg. 108 e 109). Per_3
Pertanto, in definitiva, gli addebiti all'operato del sanitario che sono stati evidenziati dai consulenti d'ufficio consistono: i) nel non aver fornito alla paziente un'informazione completa quanto ai possibili approcci chirurgici applicabili nel caso specifico della paziente e alle relative caratteristiche, vantaggi e svantaggi;
ii) nel non aver, quanto allo specifico approccio chirurgico concretamente adottato della liposuzione ultrasonica, informato la paziente dei limiti del trattamento nella zona addome e nel suo caso specifico;
iii) nell'aver determinato, mediante l'esecuzione dell'intervento chirurgia estetica di liposuzione in esame, un peggioramento morfologico della parete addominale dell'attrice.
Su tali basi si delineano, dunque, profili di una non corretta esecuzione della prestazione sanitaria per omessa e/o carente informativa in fase preoperatoria da parte del medico chirurgo odierno convenuto, determinante una lesione del diritto all'autodeterminazione della stessa, oltre che per aver cagionato, sulla scorta delle risultanze dell'accertamento peritale, un peggioramento del quadro estetico di partenza dell'attrice Parte_1
pagina 20 di 29 In ragione di tali inadempimenti, imputabili causalmente tanto al medico quanto alle strutture sanitarie private coinvolte nella presente vicenda, che, ut supra già evidenziato, rispondono dell'operato dei propri ausiliari [la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 28987/2019) ha precisato che il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante;
ne consegue che, se la struttura si avvale della
“collaborazione” dei sanitari persone fisiche si trova a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati: la responsabilità di chi si avvale dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o
“in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., n. 6243/2015)], gli odierni convenuti sono, dunque, obbligati al risarcimento del danno, secondo il principio della solidarietà passiva delle obbligazioni da fatto illecito, anche contrattuale, ex art. 2055, comma primo, c.c.
- Sul quantum della domanda attorea
Accertata la fondatezza della domanda attorea nei termini sopra delineati, si procede ad esaminare le singole voci di danno di cui è stato domandato il risarcimento da parte attrice, al fine di verificarne la legittimità e procedere alla relativa liquidazione.
L'attrice ha, innanzitutto, allegato il danno non patrimoniale sofferto dalla paziente Parte_1 connesso all'inadempimento del dott. nei termini sopra descritti. CP_2
Sotto tale profilo, ci si riporta integralmente alla valutazione contenuta nell'elaborato peritale dei
CC.TT.UU. che, alla pag. 96, hanno individuato postumi permanenti in capo all'attrice quali un “danno estetico lievissimo” corrispondente a un danno biologico permanente nella misura del 4%, oltre a un danno da inabilità temporanea al 100% di 4 giorni, al 75% di 14, al 50% di 14 giorni, al 25% di 14 giorni.
Nel condividere la quantificazione operata dal collegio peritale, facendo applicazione dei criteri e dei valori di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (aggiornati al 2025) trattandosi all'evidenza di lesioni micropermanenti – normativa ai sensi della quale viene operata la liquidazione del danno nel caso di specie, in conformità all'art. 7, comma quarto, Legge 24/2017 c.d. Gelli-Bianco, applicabile ratione temporis - tenuto conto dell'età della paziente al momento del primo intervento (anni 40), ne deriva un danno non patrimoniale per l'invalidità accertata a titolo di danno biologico (4%) nella misura di €
4.258,23 e un danno da invalidità temporanea di € 1.404,50.
pagina 21 di 29 Il danno non patrimoniale viene, dunque, complessivamente liquidato in € 5.662,73, somma sulla quale vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione e interessi sulla somma stessa devalutata e via via rivalutata, dalla data del fatto, i.e. 19.1.2021, data del primo intervento, al saldo.
Con riguardo, invece, alla richiesta di riconoscimento della voce del danno c.d. morale, si ritiene di non poter procedere alla sua liquidazione, in ragione sia dell'entità dell'invalidità riscontrata (4%, individuato dai CC.TT.UU. in ragione del “danno estetico lievissimo” riscontrato), sia in difetto della
“rigorosa prova” del danno che sarebbe stato patito sotto tale profilo dalla paziente in conseguenza degli eventi per cui è causa, nei termini richiesti, non solo dalla richiamata normativa di cui all'art. 139, comma terzo, cod. ass., ma anche dall'orientamento di legittimità espresso in materia. Invero, al riguardo, si è autorevolmente affermato che, non trattandosi di componente di danno in re ipsa, occorre procedere evitando di ricorrere ad automatismi ai fini del suo riconoscimento in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, richiedendosi invece l'allegazione e la prova – fornita con ogni mezzo – dei fatti idonei a supportare la prospettata sofferenza interiore in nesso causale con l'evento illecito sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 1.3.2024, n.
5547), considerando che, tanto più ridotta è l'entità dell'invalidità riscontrata, tanto minore dovrà ritenersi l'eventualità di un riconoscimento di un coesistente danno morale, dovendo quindi, in assenza di rigorosa prova contraria sul punto, ritenere normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, 3.3.2023, nn. 6443 e 6444).
Mentre, con riguardo sempre alla componente del danno non patrimoniale, attesa la sopra esposta lesione al diritto di autodeterminazione della paziente per le lacune accertate dal collegio peritale in sede di acquisizione del consenso informato dell'attrice, si aggiunge anche la liquidazione di tale voce di danno (sull'autonoma rilevanza della prestazione inerente all'acquisizione da parte del medico del consenso informato, v. Cass. Civ., 25.6.2019, n. 16892).
In particolare, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, dei criteri individuati dalle Tabelle del
Tribunale di Milano attualmente vigenti, delle liquidazioni operate in materia dai tribunali di merito, nonché dell'ammontare del danno non patrimoniale complessivamente accertato, si ritiene congruo liquidare a tale titolo in favore di la somma di € 1.000,00 richiesta dalla difesa Parte_1
attorea.
Per quanto concerne il danno patrimoniale - sotto il profilo del danno emergente – l'odierno giudicante ritiene meritevole di parziale accoglimento la domanda attorea volta a ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute dall'attrice come documentate in atti (in particolare, le spese per prestazioni specialistiche di laboratorio e per l'acquisto della guaina sub docc. 3 e 22 fasc. att.) per l'ammontare pagina 22 di 29 complessivo di € 323,10, ritenendo invece di non poter accogliere la domanda di rimborso attinente al costo del ciclo di sedute di scleroterapia presso il Centro non essendovi prova del fatto che tali CP_9
trattamenti sono effettivamente da porre in nesso causale con l'indicazione al trattamento chirurgico suggerito dal dott. . CP_2
Le spese mediche in commento di cui si è reputata ammissibile la rifusione dovranno essere rimborsate unitamente agli interessi dalle singole erogazioni (avuto riguardo alle date riportate sulle singole fatture) al saldo.
Sempre sotto il profilo del danno emergente, per quanto riguarda la spesa di € 9.000,00 indicata dai
CTU a titolo di costo per l'intervento a cui, eventualmente, potrebbe decidere di sottoporsi in futuro la paziente per migliorare l'aspetto dell'addome, si ritiene parimenti di non poter accogliere siffatta domanda, attesa la mancanza di elementi, all'esito dell'odierno giudizio, dai quali desumere che detto intervento verrà sostenuto con elevata probabilità dalla attrice, anche in considerazione di quanto dedotto dai CC.TT.UU. circa le inevitabili ed estese cicatrici tipiche di questo intervento (sovrapubiche estese sino ai fianchi e periombelicali) che potrebbero anche indurre la paziente, in difetto di elementi di segno contrario, ad accettare di sottoporsi a tale ulteriore trattamento chirurgico.
In conclusione, sulla base di quanto esposto, la domanda di parte attrice va accolta nei confronti dei convenuti in via solidale tra loro nella misura di complessi € 6.985,83 (€ 5.662,73 + € 1.000,00 + €
323,10).
Sulla scorta delle valutazioni rese dai consulenti tecnici d'ufficio si reputa invero sussistente una paritaria e solidale responsabilità dei centri medici e del sanitario.
Con ciò, ritiene quindi l'odierno giudicante di non poter accogliere le domande di garanzia e manleva avanzata dalla nei confronti degli altri convenuti al fine di essere tenuta Controparte_7 indenne dalla per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nonché ai fini Controparte_6 dell'esercizio dell'azione di regresso verso il sanitario dott. , reputando concorrenti e CP_2
paritarie le responsabilità risarcitorie di tutti convenuti, ex artt. 1298, comma secondo, e 2055, comma terzo, c.c.
In particolare, quanto al rapporto tra i centri medici, si ritiene la domanda di manleva non meritevole di accoglimento, non potendosi affermare, all'esito dell'odierno procedimento, che uno o più degli interventi chirurgici eseguiti dal dott. abbiano causato da soli o concausato in misura CP_2
preponderante rispetto agli altri il pregiudizio di cui la paziente ha domandato il Parte_1 ristoro nella presente sede processuale. Analogamente, quanto all'articolata domanda di regresso, si rileva la non ricorrenza dei presupposti atti ad integrare l'invocato meccanismo di rivalsa, il quale, ai sensi dell'art. 9 Legge 24/2017, può essere esercitato dalla struttura nei confronti dell'esercente la pagina 23 di 29 professione sanitaria solo in caso di dolo o colpa grave – ipotesi che, nel caso di specie, alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale più volte richiamate in punto alla natura e alla quantificazione dei danni patiti dall'attrice, non si ritengono quivi integrate.
*******
Sulle domande di risoluzione dei contratti conclusi tra l'attrice, il Controparte_6
e la
[...] Controparte_7
Parte attrice ha domandato anche la risoluzione per grave inadempimento dei contratti conclusi dalla paziente con i centri medici odierni convenuti presso i quali sono state eseguite le Parte_1 prestazioni sanitarie oggetto dell'odierna controversia, conseguentemente domandando la rifusione delle somme versate in esecuzione di essi, pari a € 7.400,00 in relazione al rapporto intercorso con il centro medico (giuste fatture emesse da quest'ultima nei confronti dell'attrice, sub Controparte_6 docc. 4 e 7 fasc. att.) e a € 602,00 in relazione al rapporto intercorso con la Controparte_7
per il terzo intervento (giusta fattura emessa da quest'ultima nei confronti dell'attrice sub doc. 11 fasc. att.), nonché ulteriormente domandando pronuncia di declaratoria che null'altro è dovuto al
[...]
a saldo e/o la non debenza della somma a saldo di € 1.200,00 Controparte_6
per il terzo intervento del 10.1.2022.
Le considerazioni esposte al paragrafo che precede in punto alla dedotta responsabilità dei convenuti in relazione all'assunta obbligazione dell'esecuzione dei trattamenti di chirurgia estetica de quibus consentono di ritenere la gravità dell'inadempimento del sanitario e, conseguentemente, di dichiarare anche la risoluzione dei relativi contratti conclusi con entrambi i centri medici odierni convenuti, testualmente affermando i CC.TT.UU. che, seppur ad oggi visibili “miglioramenti a livello dorsale compatibili con quanto mediamente ottenuto in questi casi”, a livello addominale “l'intervento che avrebbe portato al miglior risultato era l'addominoplastica e che la liposuzione ultrasonica aveva dei limiti in questa sede e in questo caso specifico”, non specificamente illustrati alla paziente dal dott.
, così ritenendo i consulenti d'ufficio che l'esecuzione del secondo e del terzo intervento CP_2 era legata a un “risultato insoddisfacente del primo” (v. pag. 96 dell'elaborato peritale). Invero, si ribadisce che i CC.TT.UU., in risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta dott. CP_2
, hanno evidenziato che “… dall'esame dell'iconografia preoperatoria presente agli atti, è
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evidente la presenza di una lassità cutanea addominale con grembiule cutaneo adiposo che, sulla base delle buone pratiche di chirurgia plastica, avrebbe giustificato molto più realisticamente un intervento di lipoaddominoplastica” (v. pag. 109 dell'elaborato peritale).
Alla pronuncia di risoluzione contrattuale conseguirà quindi la restituzione in favore dell'attrice degli importi versati in esecuzione di detti accordi – rispettivamente € 7.400,00 da parte di ed Controparte_6
pagina 24 di 29 € 602,00 da parte della – a null'altro essendo tenuta la paziente Controparte_7 Parte_1
stante il venir meno dei titoli contrattuali de quibus.
[...]
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Sulla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti dell'attrice Controparte_6
la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto centro medico – Parte_3 Controparte_6 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 1.200,00 a saldo del terzo intervento eseguito dal dott.
e a cui è stata sottoposta la paziente – in quanto rivelatasi infondata e indimostrata alla CP_2 luce delle risultanze processuali. Invero, all'esito dell'odierno giudizio è stata appurata la responsabilità del sanitario convenuto per i danni subiti da nella vicenda de qua, i.e. gli esiti Parte_1
insoddisfacenti e peggiorativi, per le motivazioni già esposte, dei trattamenti chirurgici estetici effettuati sulla paziente a seguito degli interventi condotti dal dott. ivi compreso il terzo CP_2
(espletato nel gennaio 2022), il cui svolgimento non era stato inizialmente concordato tra le parti ma la cui esecuzione, come anche dedotto dai CC.TT.UU., era “legata ad un risultato insoddisfacente del primo” (v. pag. 96 dell'elaborato peritale).
Pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di corrispettivo per tale intervento da parte dell'odierna attrice.
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Sulle domande di garanzia e manleva avanzate dai convenuti dott. ed nei CP_2 Controparte_6
confronti di Controparte_5
Sotto tale profilo, riconosciuta la responsabilità dei convenuti, vanno esaminate le domande di manleva avanzate con comparsa di costituzione dai convenuti dott. ed nei CP_2 Controparte_6
confronti della compagnia assicurativa in forza di contratti assicurativi (polizze n. Controparte_5
420038699 nel 2023, n. 410040631 nel 2022) per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività sanitaria.
A fronte di tale richiesta, la terza chiamata, all'atto della sua costituzione, ha eccepito, tra le altre, la copertura assicurativa unicamente in favore del dott. – con esclusione, quindi, del centro CP_2
medico - soggetto assicurato nella fattispecie in forza del contratto assicurativo polizza Controparte_6
n. 410040631 con decorrenza dal 3.12.2021 al 3.12.2022 (v. doc. 1 fasc. terza chiamata), ritenendo con ciò l'applicabilità solo di detta polizza nel caso in esame in quanto vigente nel periodo di ricevimento della prima richiesta risarcitoria attorea del 16.5.2022.
La difesa del convenuto, con prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., ha precisato che, effettivamente, l'unico soggetto assicurato/garantito è effettivamente il sanitario dott. : CP_2 pertanto, l'esame della formulata domanda di garanzia verrà limitato alla sola posizione del predetto medico chirurgo estetico.
pagina 25 di 29 Tanto premesso, ritenuta l'applicazione ratione temporis della polizza n. 410040631, stante le risultanze di giudizio, si ritiene di accogliere l'eccezione di inoperatività e/o di inefficacia del suddetto contratto assicurativo sollevata dalla terza chiamata.
Invero, analizzando la polizza assicurativa in commento, ci si avvede che essa reca al proprio interno, la “Clausola Speciale RM29” operante per i medici specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (quale, per l'appunto, il dott. ), a mente della quale si prevede testualmente che: CP_2
“Premesso che l'Assicurato dichiara di esercitare la , si Controparte_10
conviene che la garanzia opera per i danni anche di natura estetico-fisionomica derivanti dall'esecuzione di detti interventi, purché determinati da errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento, ferma l'esclusione dalla garanzia delle pretese per mancanza di rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato (Art. 6 lett. i delle Condizioni Generali di
Assicurazione)”, articolo, quest'ultimo che così recita: “… II – L'assicurazione non comprende le richieste di risarcimento derivanti da danni: … i) conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall' ; …” (v. doc. 1 fasc. terza chiamata). Parte_4
Pertanto, poiché all'esito dell'accertamento peritale condotto dai consulenti tecnici d'ufficio il danno patito dall'attrice nella vicenda sottesa all'odierna controversia è stato individuato nella mancata rispondenza degli interventi al risultato garantito quanto, in particolare, a livello dell'addome – derivante sia dalla non esauriente informativa resa alla paziente (comunque non oggetto di copertura ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione agli atti, che circoscrive l'oggetto di garanzia ai danni corporali, come morte o lesioni personali, e ai danni materiali) sia dai limiti della tecnica utilizzata nel caso specifico dell'attrice – e non, quindi, in errori esecutivi nella tecnica chirurgica da parte del dott. , alcun indennizzo potrà essere erogato dalla compagnia CP_2
assicurativa in manleva di quanto chiamato a rifondere, in solido con le altre parti Controparte_5 convenute, all'attrice Parte_1
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Sulle spese di lite
Per quanto concerne le spese processuali, occorre distinguere i vari rapporti processuali e determinarne la relativa regolamentazione.
Quanto alle spese di lite intercorrenti tra la parte attrice e le parti convenute, per effetto dell'accoglimento della domanda attorea (anche se per un ammontare inferiore a quanto domandato), esse seguono la soccombenza e vengono quindi poste integralmente a carico dei convenuti in solido tra loro, con liquidazione come in dispositivo in ragione del criterio del decisum e in applicazione dei parametri, al medio, di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022.
pagina 26 di 29 Per quanto attiene poi alle spese che l'attrice assume di aver sostenuto per l'espletamento di attività difensiva (in particolare, l'importo di € 2.000,00 relativo alla consulenza specialistica della prof.ssa l'importo di € 502,00 relativo alla relazione medico-legale del dott. Persona_1
, oltre ai compensi richiesti dai precitati professionisti per l'assistenza nelle operazioni Persona_2 peritali, pari a € 2.002,00 per l'attività della prof.ssa e ad € 400,00 per Persona_1
quella del dott. , sub docc. 20b, 27 e 28 fasc. att.), trattasi di compensi per attività di Persona_2 consulenza che l'attrice ha richiesto, non essendo in possesso di nozioni tecniche, per Parte_1
poter gestire la vertenza in via stragiudiziale e, poi, per agire in giudizio.
In merito, appare opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “tra le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ., n. 30289 del 20.11.2019; Cass. Civ., n.
2280/2015; Cass. Civ., n. 84/2013), con la precisazione per cui, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare, rientrano sia quelle già sostenute dalla parte vittoriosa, sia quelle ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore non ne sia stato ancora compiuto il pagamento [cfr. Cass. Civ., n. 1907/1984, pronuncia nel solco della quale si è posto un recente arresto della Suprema Corte a mente del quale si è ritenuto che la produzione della notula del c.t.p. (come nel caso di specie quanto alla prestazione del dott. sub doc. 20b fasc. att.) “era sufficiente a Persona_2
giustificare il riconoscimento della debenza della somma indicata, salvo il controllo sulla sua eventuale eccessività” (Cass. Civ., Sez. Terza, ord. n. 26729/2024].
Ciò precisato, ritiene l'odierno giudicante di poter accogliere la richiesta di rimborso formulata da parte attrice con riferimento alle spese di consulenza e assistenza di parte espletate dal dott. Persona_2
(per totali € 902,00), ponendo detta spesa a carico solidale delle parti convenute in applicazione del principio della soccombenza, risultando l'ammontare indicato congruo e proporzionato rispetto all'attività svolta.
Con riferimento, invece, alle spese indicate dalla ricorrente quanto all'attività di consulenza e assistenza prestata dalla prof.ssa l'odierno giudicante ritiene di poter Persona_1 ammettere il rimborso unicamente della somma di € 2.402,00, anch'essa ritenuta congrua e proporzionata, a titolo di attività svolta quale consulente tecnico di parte attrice nell'odierno giudizio
(come da pre-notula agli atti sub doc. 28 fasc. att.), non essendo invece documentata l'ulteriore spesa di consulenza che sarebbe stata prestata ante causam dalla precitata professionista nella controversia de qua e che viene unilateralmente individuata da controparte in citazione nella misura di € 2.000,00.
pagina 27 di 29 Quanto alle spese di lite intercorrenti tra il convenuto dott. e la compagnia assicurativa CP_2
terza chiamata, stante il rigetto della domanda di garanzia formulata dal primo per inoperatività/inefficacia della polizza assicurativa, esse vengono poste a carico del medesimo convenuto, con liquidazione come in dispositivo in ragione del criterio del decisum e in applicazione dei parametri, al medio, di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022.
Si ritiene, invece, di compensare integralmente le spese di lite tra il centro medico e la Controparte_6 terza chiamata stante l'espresso riconoscimento da parte del predetto convenuto, con Controparte_5
prima memoria ex art. 183, comma sesto c.p.c., del fatto che la copertura di polizza operava unicamente per il dott. – tanto che la domanda di garanzia e manleva non veniva CP_2 riproposta in detta sede quanto alla posizione di né all'atto della precisazione delle Controparte_6
conclusioni.
Si ritiene parimenti di compensare integralmente le spese di lite tra i convenuti dott. ed CP_2
da un lato, e la dall'altro – la quale, si rammenta, ha Controparte_6 Controparte_7
avanzato domande rispettivamente di regresso e manleva nei confronti dei primi - in considerazione della parziale convergenza delle difese articolate nel merito degli addebiti avanzati dall'attrice, della natura e del grado della colpa del chirurgo accertata solo all'esito di esame peritale e, quanto in particolare alla domanda di regresso nei confronti del sanitario, della legittimità della stessa poiché prevista a norma di legge, nonché in ragione del fatto che è stata sancita la paritaria responsabilità delle parti nella causazione del danno.
Da ultimo, le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto, stante l'esito del giudizio, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2725/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti dott. , CP_2 CP_6
e in solido tra loro, a risarcire i danni patiti da in
[...] Controparte_7 Parte_1 conseguenza degli interventi medici di cui è causa quantificati in € 6.985,83, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
2) dichiara la risoluzione dei contratti conclusi tra ed e, per Parte_1 Controparte_6
l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione in favore di della Controparte_6 Parte_1 somma di € 7.400,00;
pagina 28 di 29 3) dichiara la risoluzione del contratto concluso tra e la Parte_1 Controparte_7
e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione in favore di
[...] Controparte_7 [...] della somma di € 602,00; Parte_1
4) respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_6 Parte_1
[...]
5) rigetta la domanda di garanzia e manleva formulata dal dott. nei confronti di CP_2
Controparte_5
6) rigetta la domanda di garanzia e manleva formulata dalla nei Controparte_7
confronti di e del dott. ; Controparte_6 CP_2
7) condanna il dott. , e la in solido tra CP_2 Controparte_6 Controparte_7
loro, al pagamento delle spese processuali per il presente giudizio in favore di che si Parte_1 liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre iva se dovuta, cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali, in € 545,00 per esborsi e in € 3.304,00 per spese di consulenza di parte;
8) condanna il dott. a rifondere a le spese di lite che si CP_2 Controparte_5 liquidano in € 5.077,00 oltre iva se dovuta, cpa e rimb. forf. come per legge per compenso professionale;
9) compensa le spese di lite tra e Controparte_6 Controparte_5
10) compensa le spese di lite tra il dott. e la CP_2 Controparte_7
11) compensa le spese di lite tra e la Controparte_6 Controparte_7
12) pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
Pesaro, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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