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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/12/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2509/2016 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc.- P. I.V.A. Parte_1
) P.IVA_1
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. ) Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Ranieri Bianchi e dall'Avv, Federico Del Medico, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo procuratore, in Massa, Via Cairoli n. 24 attori
nei confronti di
(P. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Luca Fatigante, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Genova n. 15 convenuta
(Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Luca Fatigante, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Genova n. 15 convenuta
(Cod. Fisc. ) CP_2 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Luca Fatigante, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Genova n. 15 convenuto
e successivamente riassunta nei confronti di
Controparte_3 convenuti in riassunzione, contumaci
2 e con la chiamata in causa di
(Cod. Fisc. ) Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rizieri Brondi, in Massa,
Piazza Aranci n. 6 terza chiamata in causa
e con l'intervento di
(P. I.V.A. ) Controparte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rizieri Brondi, in Massa,
Piazza Aranci n. 6 intervenuta
Oggetto: risarcimento danni da inadempimenti contrattuale
CONCLUSIONI
Per gli attori (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 06.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in pari data):
3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, accertate le negligenti condotte tenute da e dal Sig. Controparte_1 CP_2 nell'espletamento dell'attività di assistenza professionale svolta per l
[...]
e per la Sig.ra , condannare i Parte_1 Parte_1 convenuti al risarcimento agli attori - Parte_1
Sig.ra , Sig.ri , e - di tutti i danni Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 che sono stati esposti e documentati in narrativa, secondo gli importi che sono già stati indicati oppure in quelli diversi che risulteranno effettivamente determinati, anche, ove necessario, in base ad una valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze.”
Per la convenuta S.C.A. s.a.s. di Dott. Nella (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. CP_1 depositate il 04.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 06.12.2024):
“Per in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito in tesi: respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata da chicchessia nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
In subordine, ove, all'esito dell'espletanda istruttoria, venisse accertata una qualche responsabilità in capo alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per i fatti per cui è causa, dichiarare tenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per il tramite Controparte_4 di , in persona del legale rappresentante pro tempore, società parte del Controparte_5
mandataria per la sottoscrizione dei rischi assicurativi, Controparte_6 nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari – Sezione A – in forza del mandato / Binding Authority ricevuto dall'Assicuratore, elettivamente domiciliata, ex art.
11 Polizza, presso DLA Piper, studio legale tributario associato, in Milano (MI) Via
Gabrio Casati n. 1, in virtù di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, a tenere indenne l'odierna società convenuta di tutto quanto la stessa fosse tenuta
a pagare e, per l'effetto, condannare in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, per il tramite di , in persona del Controparte_5
4 legale rappresentante pro tempore, società parte del Controparte_6 mandataria per la sottoscrizione dei rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel
Registro Unico Intermediari – Sezione A – in forza del mandato / Binding Authority ricevuto dall'Assicuratore, elettivamente domiciliata, ex art. 11 Polizza, presso DLA
Piper, studio legale tributario associato, in Milano (MI) Via Gabrio Casati n. 1, al pagamento di ogni e qualsiasi somma, nessuna esclusa, fosse riconosciuta come dovuta, a qualunque titolo e/o ragione, nel limite della garanzia fornita ai sensi di polizza.
Con vittoria di spese e spettanze di causa, oltre accessori di legge.”
Per la convenuta Nella in proprio (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. CP_1 depositate il 04.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 06.12.2024):
“Per la Dott.ssa “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in CP_1 via preliminare e principale: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta, sig.ra , in proprio, con ogni conseguente pronuncia CP_1 di legge e di ragione;
in via subordinata e nel merito: in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto domandato in via preliminare e principale, per le ragioni sopra esposte, respingere ogni avanzata domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre agli accessori di legge”.
Per le terze chiamate e Controparte_5 Controparte_4
(cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 03.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 06.12.2024):
“In via preliminare,
Quanto a : Controparte_5
5 rigettare le domande di manleva e garanzia formulata nei confronti di in Controparte_5 quanto inammissibili per carenza di legittimazione passiva della stessa Controparte_5 per i motivi dedotti in atti e per carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
[...]
Quanto ad Controparte_7 rigettare le domande di manleva e garanzia formulate nei confronti di Controparte_7
già in quanto infondate, non
[...] Controparte_4 sussistendo le condizioni di operatività della polizza per i motivi dedotti in atti e, comunque, per carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Nel merito: rigettare le domande di manleva e garanzia formulate nei confronti di e di Controparte_5
già in quanto Controparte_7 Controparte_4 infondate, non sussistendo profili di responsabilità imputabili al dott. per i motivi CP_2 dedotti in atti;
In ogni caso: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti di
[...]
già statuire la condanna di Controparte_7 Controparte_4 quest'ultima a tenere indenne il dott. tenuto conto della franchigia di polizza di € CP_2
1.000,00.
Spese e compensi professionali rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(d'ora innanzi Parte_1 Parte_1
, nonché in proprio, , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, S.C.A. Parte_4
6 (d'ora innanzi , in proprio e Controparte_1 CP_1 CP_1
, deducendo: Controparte_8 che aveva affidato a ed al dott. Parte_1 CP_1 CP_2
(coniuge della legale rappresentante di quest'ultima società, dott.ssa ), CP_1 negli anni dal 1992 al 2015, il compimento di tutti i propri adempimenti fiscali, avendo sia la società incaricata che il dott. esercitato congiuntamente ed in piena CP_2 collaborazione tra loro l'attività di consulenza fiscale e contabile a tal fine occorsa, all'interno del medesimo studio professionale, essendosi sempre presentati nei confronti degli attori come un'unica entità, essendosi, in particolare, quest'ultimo occupato della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi dei medesimi clienti, mentre i rapporti tra gli stessi e (a nome della quale soltanto risultavano intestate le fatture emesse CP_1 per i servizi resi) erano sempre stati intrattenuti considerando quale effettiva referente un'impiegata della società, tale;
Persona_1 che per molti anni si era occupata, con le stesse modalità, anche della CP_1 predisposizione e della presentazione delle dichiarazioni dei redditi della socia accomandataria di , e dei figli della stessa, Parte_1 Persona_2
, e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 che, a partire dal 2013, in occasione di una serie di verifiche relative ai redditi prodotti negli anni dal 2008 al 2011 da parte della Direzione Provinciale di Massa dell'Agenzia delle Entrate, erano emerse molteplici irregolarità, pressochè integralmente dipendenti dalla negligente redazione dei bilanci di e delle dichiarazioni Parte_1 dei redditi degli altri attori, pertanto ascrivibile a responsabilità professionale di . CP_1
e del dott.
[...] CP_2 che tali irregolarità consistevano nell'erronea mancata indicazione nei bilanci di nei bilanci dal 2008 al 2011, delle restanti 4 rate annuali, Parte_1 comprese nelle n. 5 complessive (pari ad € 28.788,00 ciascuna) nelle quali era stata suddivisa la plusvalenza di € 143.939,00 la vendita di un immobile Parte_5
(sito in Massa, Via Mura Nord n. 100) già appartenente alla stessa società, essendone risultata la rappresentazione di un reddito di quest'ultima inferiore a quello effettivo, con conseguente relativo accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché nell'avvenuta deduzione - mediante specifiche quote di ammortamento, inserite nella contabilità della società e nelle dichiarazioni dei redditi dall'anno di imposta 2005 a
7 quello 2011 come “manutenzioni su beni di terzi” - dei costi della ristrutturazione di una porzione di un altro immobile (sito in Massa, Via Cavour n. 33), assunto in locazione dalla medesima e da destinare all'attività di bed and Parte_1 breakfast, avendo tale operazione determinato un ammortamento irregolare, per difetto di inerenza delle spese deducibili rispetto all'effettivo svolgimento dell'anzidetta attività commerciale, in considerazione del principio secondo cui i costi compresi quelli per gli ammortamenti delle spese pluriennali, sono deducibili esclusivamente qualora attinenti ad attività e beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrano a formare il reddito, avendo nel caso in questione l'attività di bed and breakfast avuto effettivo inizio soltanto nell'anno 2012; che gli errori commessi avevano determinato una variazione radicale della situazione contabile e fiscale di che, per l'appunto in virtù dell'alterata Parte_1 ed inveritiera rappresentazione fornita all'Amministrazione finanziaria, si era ritrovata improvvisamente con bilancio in attivo, essendo stati i precedenti bilanci sempre in perdita a far tempo dal 2005, tranne che nel 2011, con conseguente obbligo di versare ingenti somme a titolo di IRPEF, IRAP e IVA ed incremento dei redditi dei soci, a loro volta conseguentemente destinatari di avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per rettifiche delle rispettive dichiarazioni dei redditi, essendone derivata l'irrogazione di sanzioni a loro carico;
che, peraltro, pur essendo stati informati dei primi due avvisi di accertamento fiscale relativi all'anno 2008, ed il dott. non avevano provveduto a CP_1 CP_2 rettificare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi non ancora verificate dall'Amministrazione finanziaria, rettifica che avrebbe consentito di ridurre le sanzioni che sarebbero state inflitte, né si erano attivati per dar corso alle procedure di accertamento con adesione ai fini delle quali erano stati incaricati, con conseguente maggior aggravio di sanzioni, mora ed aggio rispetto a quelli che sarebbero rinvenuti in caso di favorevole conclusione di tali procedure;
che l'ingente esposizione debitoria maturata a carico degli attori nei confronti dell'Erario in dipendenza del negligente operato professionale ammontava ad oltre € 365.000,00, dei quali oltre € 100.000,00 a titolo di sanzioni;
che la situazione venutasi a determinare aveva, inoltre, comportato una improvvisa carenza di liquidità, avendo ed i soci della stessa dato fondo Parte_1
8 alle loro disponibilità economiche per far fronte all'esposizione debitoria derivata dalla vicenda, attivandosi per ottenere da Equitalia e dall'agenzia delle Entrate una rateizzazione di quanto dovuto, con conseguente notevole dispendio di tempo, energie e costi ulteriori, correlati alla dilazione del pagamento, essendone derivate anche talune segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale Rischi della BA d'AL a carico sia della società che della Sig.ra in proprio. Pt_1
Concludevano gli attori instando affinchè, previo accertamento della responsabilità professionale di e del dott. nell'espletamento dell'attività di CP_1 CP_2 assistenza contabile e fiscale, le parti convenute venissero dichiarate tenute e condannate al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, loro derivati dalla vicenda, se del caso da quantificare in via equitativa.
Si costituivano e la dott.ssa , anche in proprio, quale socia CP_1 CP_1 accomandataria della stessa società, resistendo all'avversa pretesa risarcitoria e contestando la responsabilità loro ascritta, sul rilievo della sussistenza del requisito dell'inerenza dei costi della ristrutturazione dell'immobile di Via Cavour n. 33, essendo stata essa funzionale alla concessione in locazione a terzi del medesimo immobile, corrispondente all'oggetto sociale della medesima ed effettivamente CP_1 avvenuta (mediante sublocazione) anche negli anni dal 2005 al 2012, non essendo imputabile a propria responsabilità la mancata impugnazione della pretesa creditoria e sanzionatoria dell'Amministrazione finanziaria;
così come la mancata indicazione delle quote della plusvalenza correlata alla vendita dell'immobile di Via Mura Nord n. 100, anche qualora fosse stata ravvisata responsabilità professionale a proprio carico, non aveva determinato alcun pregiudizio in capo alla cliente (e, Parte_1 di conseguenza, ai soci della stessa), atteso che negli anni dal 2009 al 2011 detta società aveva sempre registrato perdite ben superiori alle quote di plusvalenza non indicate.
Concludevano, in via principale, per il rigetto dell'azione risarcitoria e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, affinchè – previo differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di evocare in giudizio, ex artt. 106 e 269 c.p.c. -
[...]
per il tramite di quale mandataria per Controparte_4 Controparte_5 la sottoscrizione dei rischi assicurativi ed agente di quest'ultima, la medesima compagnia terza chiamata venisse dichiarata tenuta a garantire l'assicurata Pt_6
[...] dall'obbligo di pagamento che fosse stato riconosciuto a suo carico, in forza della
[...] polizza n. TSE0126500012E, stipulata il 14.01.2013 a copertura del rischio professionale da responsabilità civile verso terzi.
Si costituiva, altresì, il convenuto , rilevando che l'attività di Controparte_8 elaborazione e consulenza in favore della società attrice era stata effettuata da CP_1
essendosi egli occupato della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi
[...] trattandosi di adempimento riservato a professionisti intermediari autorizzati, non anche alle società di servizi. Nel merito, svolgeva le medesime difese e rassegnava le stesse conclusioni delle altre due convenute, instando anch'egli, in via subordinata, per il differimento dell'udienza di prima comparizione, ex artt. 106 e 269 c.p.c., al fine di chiamare in causa per il tramite di Controparte_4 CP_5
nella suindicata qualità, per conseguire, a titolo di garanzia, di essere tenuto
[...] indenne dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'azione risarcitoria fatta valere nei propri confronti, in forza della medesima richiamata polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi correlata all'attività professionale.
Integrato il contraddittorio, si costituivano, infine, con unica comparsa di risposta,
[...]
(d'ora innanzi Arch) e PI la Controparte_4 Controparte_5 carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, sul rilievo per cui essa svolgeva attività di agenzia (per il territorio italiano) ai fini della sottoscrizione di rischi assicurativi per conto di Arch, in forza di specifico mandato (c.d. “binder”), essendo stato il rapporto assicurativo costituito soltanto con la stessa compagnia britannica Arch., essendo stato il contratto posto a fondamento della domanda di garanzia, non a caso, sottoscritto dal rappresentante generale per l'AL di quest'ultima. PI, inoltre, la carenza di legittimazione attiva in capo ad non avendo mai essa Parte_1 stipulato distinta ed autonoma polizza assicurativa con Arch, essendo l'unica effettivamente stipulata quella sottoscritta a titolo personale dal dott. CP_2
PI, nel merito, l'inoperatività della copertura assicurativa in forza di tale ultima polizza, non valendo nel caso di specie l'estensione prevista nelle condizioni generali in relazione alla responsabilità imputabile alle società di servizi contabili (edp) di cui si avvalga l'assicurato, operando siffatta estensione “esclusivamente per l'attività svolta per conto dei clienti dell'assicurato” ed essendo stato l'incarico professionale oggetto di
10 giudizio conferito alla sola non già anche al dott. che, del resto, CP_1 CP_2 non risultava essere più socio della stessa, avendo ceduto ogni partecipazione alla moglie ed ai figli fin dal 1990, essendosi il medesimo convenuto occupato soltanto dell'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, peraltro in difetto di traccia documentale di sorta del relativo incarico;
non essendo i danni posti a fondamento dell'azione risarcitoria dipesi da tale invio telematico, quanto, piuttosto, dalle modalità con cui era stata predisposta la documentazione che nel costituito oggetto, di modo che,
a ben vedere, non era stato il dott. ad avvalersi di ai fini CP_2 CP_1 dell'espletamento dell'incarico professionale, bensì quest'ultima società (non assicurata) ad avvalersi del primo, limitatamente alla trasmissione telematica della suddetta documentazione.
Concludevano per il rigetto dell'azione di garanzia, così come formulata, deducendo, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, la franchigia contrattuale prevista in polizza (pari ad € 1.000,00 per ciascun sinistro).
A seguito dell'interruzione del processo, dichiarata con ordinanza emessa all'udienza del 26.04.2021, per il decesso del convenuto dott. la causa, veniva riassunta CP_2 dagli attori nei confronti degli eredi di quest'ultimo e delle altre convenute nella dichiarata contumacia degli eredi del dott. (in forza di ordinanza depositata il CP_2
10.01.2022) ed istruita in forma documentale, con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed assunzione degli interrogatori formali di e della convenuta dott.ssa CP_9
e di prove testimoniali, nonché a mezzo di C.T.U. volta ad accertare ed a CP_1 quantificare i danni patrimoniali dedotti ed, infine, decisa sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, va in primo luogo affermata la riferibilità dell'incarico professionale nell'esecuzione del quale furono poste in essere le prestazioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria azionata alla sola
11 alla luce dei plurimi e convergenti elementi di valutazione al riguardo CP_1 emersi dall'istruttoria e dalle stesse allegazioni difensive: a fronte della prospettazione attorea, tutte le parti convenute hanno individuato nella predetta società l'unico soggetto destinatario dell'incarico di consulenza contabile e fiscale in favore degli attori, così come anche le terze chiamate, che hanno valorizzato tale circostanza a sostegno della contestazione della legittimazione attiva in capo alla medesima in relazione CP_1 all'azione di garanzia proposta nei propri confronti;
lo stesso dott. già in limine CP_2 litis, nell'allegare che “per tutto il resto … l'attività di elaborazione effettuata … è stata svolta interamente ed unicamente dalla e nel precisare di essersi “occupato CP_1 unicamente della soma trasmissione dai delle dichiarazioni dei redditi dell' Parte_1
”, lo ha fatto senza affatto addurre espressamente di aver compiuto tale
[...] operazione in base ad un incarico proveniente dalla cliente, del quale, del resto, non è emersa specifica dimostrazione;
trattandosi, quindi, di allegazione compatibile con un mandato ricevuto da (società della quale lo stesso dott. non risulta CP_1 CP_2 più essere socio ormai da tempo), in veste di semplice ausiliario di quest'ultima. In proposito, Va considerato, del resto, che le fatture per le prestazioni rese nel corso del tempo furono emesse soltanto da giammai dal evincendosi la CP_1 CP_2 riferibilità del rapporto contrattuale, per l'appunto, esclusivamente alla suddetta società, come attestato dalla stessa “Dichiarazione tenuta scritture contabili” dalla medesima rilasciata, prodotta a corredo della citazione, sub doc. 1, recante la seguente espressa attestazione “si dichiara che le sotto elencate scritture contabili relative ai registri obbligatori della società ... sono tenute presso Parte_1 [...]
, non risultando acquisita, giova ribadire, dimostrazione del Controparte_1 conferimento di incarico di sorta al in relazione all'attività di consulenza contabile CP_2
e fiscale oggetto di controversia (non risultando credibile la dichiarazione sul punto resa dal teste , coniuge di e padre degli altri attori, in Testimone_1 Parte_1 considerazione della sua assoluta genericità, in difetto di menzione di sorta delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali ciò sarebbe avvenuto, oltre che in ragione dello stretto legame parentale tra il medesimo teste e gli attori); quanto appena precisato neanche in riferimento alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, della quale il ebbe in effetti ad occuparsi, trattandosi di operazione riservata agli CP_2 esercenti la professione di commercialista e non rientrante nelle attività di pertinenza
12 della società di servizi, e ciò deve ritenersi, giova ribadire, nella sua veste di ausiliario di tenuto anche conto dell'evidenziato legame familiare tra lo stesso ed i soci CP_1 della stessa compagine. In proposito, non assumono efficacia probatoria la lettera d'incarico e la delega prodotte dagli attori a corredo della memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c., sub docc. 33 e 34, risultando esse entrambe prive di data ed attinenti, rispettivamente, alla presentazione ed alla sottoscrizione digitale della comunicazione unica occorrente ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, adempimento verosimilmente risalente all'epoca della costituzione di immobiliare e non Parte_1 riconducibile alle prestazioni oggetto di giudizio, e al potere di agire a nome e per conto della stessa società dinanzi all'Agenzia delle Entrate in riferimento ad un non meglio identificato “Processo Verbale”, dovendosi ragionevolmente ritenere che, quand'anche esso si riferisca alle irregolarità fiscali oggetto del contendere, la delega in questione non potrebbe che essere stata rilasciata successivamente al loro accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, non potendosi evidentemente identificare con un ipotetico precedente incarico al di predisporre le dichiarazioni dei redditi CP_2 anteriormente presentate, cui afferivano quelle stesse irregolarità. Il fatto che quest'ultimo possa aver compartecipato all'attività di consulenza contabile e fiscale oggetto dell'incarico conferito a (in particolare, in riferimento alla CP_1 valutazione degli ammortamenti e della plusvalenza sotto il profilo fiscale), in veste di ausiliario della medesima, non vale, evidentemente, a ricondurre tale contributo alle prestazioni fatturate dalla società di servizi ad un autonomo e distinto incarico di sue esclusiva e specifica pertinenza;
fermo restando che della scorrettezza dell'operato dello stesso ausiliario non può che rispondere ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 1228 c.c..
Con riguardo al primo addebito mosso dagli attori, pare innegabile che l'omessa indicazione di quattro delle cinque rate annuali (quelle dal 2008 al 2012) della plusvalenza derivata dalla vendita dell'immobile di Via Mura Nord (riconosciuta dalla dott.ssa in risposta all'interrogatorio formale deferitole) abbia integrato inesatto CP_1 adempimento colposo, dovuto a negligenza, ascrivibile a essendosi CP_1 provveduto ad inserire soltanto la prima rata della rateizzazione quinquennale operata ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.P.R. n. 917/1986 nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2007, non già anche di quelle di pertinenza degli anni successivi,
13 trattandosi di attività ricompresa nell'oggetto dell'incarico alla stessa conferito. Analoghe considerazioni valgono per l'avvenuta deduzione di costi di ristrutturazione di immobile di terzi per l'attività di bed & breakfast, attraverso quote di ammortamento, in difetto del presupposto dell'inerenza temporale (ex art. 109, comma 5 T.U.I.R.) delle spese citate rispetto all'effettivo svolgimento della suddetta attività, iniziata soltanto nel 2012; essendo stato l'ammortamento dedotto anche per gli anni precedenti, nei quali, non essendo ancora iniziata l'attività, non venivano ancora percepiti ricavi di sorta da parte della società, trattandosi di errore compiuto in violazione della diligenza professionale esigibile in rapporto alla natura della prestazione resa. Con riguardo a tale ultimo addebito, non può essere condiviso l'assunto difensivo delle parti convenute, secondo cui il suindicato presupposto dell'inerenza risulterebbe nel caso in questione integrato per essere state le spese di ristrutturazione della porzione immobiliare destinata all'esercizio dell'attività di bed and breakfast funzionali all'adeguamento del medesimo immobile a quella destinazione d'uso, divenuta effettiva, attraverso l'avvio di quell'attività, nell'anno 2012, avendo la società attrice comunque asseritamente concesso a terzi in sublocazione quell'immobile di Via Cavour n. 33 (concessole in locazione dalla ) negli anni precedenti, ricavandone un reddito, in conformità al Pt_1 proprio oggetto sociale. A tale riguardo, alcun effettivo riscontro probatorio è emerso circa il rapporto di sublocazione a tale titolo dedotto (risultando a tal fine privo di attitudine dimostrativa il contratto e la fattura allegate alla memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c. delle convenute sub docc. 3 e 4), il periodo nel quale esso sarebbe intercorso,
l'entità del reddito che sarebbe dallo stesso derivato, difettando la prova della stessa effettiva stipulazione di un contratto di sublocazione del medesimo immobile o di porzioni del medesimo e risultando del resto poco verosimile (non fosse altro che per ragioni di sicurezza) che esso sia stato sublocato a terzi nel corso dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia atti a consentire la variazione della sua destinazione d'uso; così come non è stato dimostrato che le spese dedotte siano state effettivamente e specificamente finalizzate a conseguire la qualificazione dell'immobile come idoneo ai fini della destinazione ad attività commerciale di bed and breakfast), piuttosto che ad un mero ammodernamento e/o miglioramento compatibile con l'uso abitativo;
essendo appena il caso di precisare che l'onere probatorio sul punto, in riferimento a tutti i profili appena passati in rassegna, gravava sulle parti convenute e non è risultato assolto. Non
14 pare del resto verosimile - tenuto anche conto della lunga durata del rapporto inter partes fondato sull'incarico professionale - che non fosse a conoscenza del CP_1 fatto che l'attività di bed and breakfast in quei locali abbia avuto inizio soltanto nel 2012
e che non fosse ancora in essere negli anni nei quali vennero dedotti i costi dell'intervento di ristrutturazione edilizia, ipotesi del resto contraddetta, sul piano logico, dalla linea difensiva delle medesime parti convenute, non avendo le stesse contestato la consapevolezza di tale circostanza a quel tempo, bensì semplicemente prospettato la sussistenza del presupposto dell'inerenza funzionale delle spese di ristrutturazione de quibus anche negli anni di imposta antecedenti all'inizio dello svolgimento dell'attività di ben and breakfast; assunto, questo, che non può essere condiviso, per le ragioni dianzi esposte. Non pare del resto verosimile, alla stregua di una valutazione presuntiva, fondata su elementare criterio di ragionevolezza, che abbia dedotto le CP_10 spese di ristrutturazione edilizia dando per presupposto l'esercizio di attività di bed and breakfast nei locali della sua cliente in difetto di documentazione fiscale di sorta attestante l'effettività e l'attualità di tale attività nel corso degli anni cui si riferiscono le deduzioni fiscali, non potendo tale condotta che essere ascritta a negligenza della società di servizi incaricata, essendo appena il caso di evidenziare che l'eventuale locazione ordinaria di una o più unità immobiliari eventualmente avvenuta costituirebbe, ai fini fiscali, cosa ben diversa dalla concessione in godimento alla clientela nell'esercizio dell'attività commerciale di bed and breakfast. In definitiva, dovendo le spese fiscalmente deducibili ex art. 109 comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 essere inerenti
(ovvero “riferibili”) “ad attività o beni” dai quale il contribuente tragga un reddito d'impresa nell'anno d'imposta di riferimento – conclusione che trova riscontro anche nel disposto di cui all'art. 102 del T.U.I.R., ai sensi del quale “le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene” - nel caso di specie non è emersa prova che la società attrice abbia ricavato un reddito d'impresa dalla porzione immobiliare sita in Via Cavour in Massa oggetto dell'intervento di ristrutturazione negli anni antecedenti al 2012, né attraverso i proventi dell'attività di bed and brekfast (in quegli anni non ancora iniziata), né sotto forma di canoni di (sub)locazione a terzi, non assumendo quindi rilievo, sotto tale profilo, che, con il contratto di locazione prodotto dalle parti convenute sub doc. 1, la locatrice avesse autorizzato la conduttrice Parte_1
15 alla realizzazione di lavori di ristrutturazione del compendio Parte_1 concesso in godimento;
difettando, in definitiva, sotto entrambi i profili appena indicati, il richiamato requisito dell'inerenza stabilito ex art. 109 comma 5 del T.U.I.R., in mancanza di prova sul punto. L'espletata C.T.U., del resto, non ha posto in luce riscontro contabile di sorta da cui possa ragionevolmente evincere il ricavo di un reddito di sorta da quel medesimo immobile atto a giustificare le deduzioni fiscali operate per gli anni antecedenti al 2012; così come non ha trovato conferma di sorta, attraverso l'esperita istruttoria, l'assunto secondo cui l'Amministrazione finanziaria avrebbe proceduto all'accertamento fiscale sulla base della dichiarazione riportata nelle comparse di costituzione dei convenuti, a pag. 6, che sarebbe stata rilasciata da un non meglio identificato “Delegato di ”, in data e contesto non precisati ed a Parte_1 soggetto del pari non indicato. Il C.T.U., in riferimento all'addebito in esame, non ha escluso la possibilità che – in chiave meramente ipotetica – possa essersi CP_1 trovata di fronte ad un deficit informativo imputabile alla committenza (circa la natura dei lavori realizzati sull'immobile), evenienza che, alla luce degli elementi di valutazione dianzi posti in evidenza, deve ragionevolmente escludersi nella fattispecie, dovendosi del resto ribadire la carenza di prova circa la concessione in godimento a terzi, in sublocazione, dei locali interessati all'intervento di ristrutturazione edilizia nel corso degli anni in relazione ai quali furono operate le deduzioni delle relative spese ai fini fiscali. Il fatto poi che la società attrice possa aver tratto un reddito dai canoni di locazione degli appartamenti posti nel diverso immobile di Via Mura Nord n. 100 non vale ad integrare il requisito dell'inerenza (ex art. 109 comma 5 T.U.I.R.) al suddetto immobile o all'attività svolta attraverso di esso delle spese di ristrutturazione di altro, distinto immobile, quello di Via Cavour n. 33, in riferimento al quale vennero operate le deduzioni fiscali.
Anche la responsabilità per l'omessa variazione in aumento, nelle dichiarazioni relative agli anni d'imposta dal 2008 al 2011, dei redditi derivanti, pro quota, dalla plusvalenza rappresentata dal prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile di Via Mura Nord n. 100 non può che far capo a essendo riconducibile alla (erronea) CP_1 predisposizione delle stesse dichiarazioni oggetto dell'incarico conferito alla medesima società di servizi. In proposito, non vale ad escludere la responsabilità risarcitoria l'assunto delle parti convenute secondo cui difetterebbe il nesso causale tra tale omissione ed i danni patrimoniali derivati agli attori, atteso che, essendo il bilancio di
16 in perdita, anche qualora le quote annuali della plusvalenza Parte_1 fossero state correttamente inserite, ciò non avrebbe comportato variazioni di sorta sul carico fiscale gravante sulla medesima società. Pare evidente, in effetti, che il ricalcolo dei redditi dei soci della stessa società tenendo conto delle quote di plusvalenza non dichiarate negli anni di riferimento ha comportato un aumento dei redditi personali di questi ultimi, con conseguente applicazione di sanzioni, interessi e competenze per aggio a loro carico.
Dall'accertamento di tale irregolarità da parte dell'Amministrazione finanziaria è derivata la pretesa di maggiori imposte, esposizione debitoria che il C.T.U. dott.
[...] ha verificato essere stata estinta, interamente quanto agli attori Persona_3 [...]
, e e, quanto ad Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 ed a , mediante rateizzazione in relazione a quella riferibile agli anni
[...] CP_9
2009-2010 e 2011, essendo stata la restante parte della stessa (comprensiva del residuo relativo a tali anni e di quanto dovuto per l'anno 2008) presa in carico da con il sistema esattoriale, con conseguente Controparte_11 aggravio di sanzioni ed interessi a carico di queste ultime, anch'essi confluiti nella procedura di cd. “Rottamazione Quater” cui hanno aderito, nel corso del 2023, le predette e , beneficiando in tal modo della Parte_1 Parte_1 sterilizzazione degli interessi, sanzioni ed aggio non ancora pagati.
Alla luce dell'accertamento compiuto dal C.T.U., i danni patrimoniali complessivamente derivati agli attori per effetto del negligente operato professionale di CP_1 ammontano ad un totale di € 40.256,66 (di cui € 33.421,38 per sanzioni, € 4.761,36 per interessi da definizione agevolata mediante rateizzazione, € 2.343,92 per interessi da rateizzazione mediante pagamenti effettuati direttamente all'Amministrazione finanziaria); dovendosi invece escludere, ad avviso di questo giudicante, la risarcibilità dei maggiori oneri economici correlati alla presa in carico in sede esattoriale della residua esposizione debitoria da parte di , pari a Controparte_11 complessivi € 18.718,18 (di cui € 5.225,55 per sanzioni, € 5.959,15 per interessi, €
4.235,64 per aggio, € 3.297,85 per interessi di mora), essendo essi dipesi dal mancato tempestivo e puntuale pagamento delle somme pretese dall'Agenzia delle Entrate, più precisamente dal mancato rispetto della rateizzazione della relativa esposizione debitoria, concordata in base ad un impegno assunto dai medesimi obbligati, e, quindi,
17 da condotta ulteriore e diversa dall'erronea compilazione delle dichiarazioni fiscali e riferibile direttamente alla cliente ed a in Parte_1 Parte_1 proprio (la gestione delle cui posizioni venne affidata alla procedura di riscossione esattoriale, stante il mancato esatto adempimento, nei tempi e per gli importi stabiliti in sede di rateizzazione); e ciò a prescindere dal carattere colposo o meno di tale condotta, riferibile – è appena il caso di evidenziare - personalmente e direttamente a tali ultimi convenuti, essendo la tutela risarcitoria, in ogni caso, limitata ai danni che costituiscono conseguenza “immediata e diretta” dell'inadempimento contrattuale, a norma dell'art. 1225 c.c., salvo che esso dipenda da dolo (presupposto, questo, che nel caso di specie non ricorre, in difetto di prova, ancor prima che della relativa allegazione).
Attraverso i prospetti contabili trasfusi nella relazione del C.T.U. dott. è dato Persona_3 pervenire alla quantificazione dei danni patrimoniali effettivamente conseguenti all'operato di (vale a dire, per quanto appena precisato, con esclusione dei CP_1 maggiori oneri conseguenti alla presa in carico da parte di Controparte_11
delle posizioni debitorie) in riferimento alla vicenda per cui è controversia,
[...] corrispondenti ad € 5.595, 82 (di cui € 4.165,95 per sanzioni, € 1.179,87 per interessi da definizione agevolata, € 250,00 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle Entrate) quanto ad € 17.242,91 (per sanzioni) quanto a Parte_1 [...]
, € 1.718,60 (di cui € 1.508,84 per sanzioni ed € 209,75 per interessi da Pt_1 rateizzazione con Agenzia delle Entrate) quanto a , € 2.111,74 (di cui Parte_2
€ 1.747,84 per sanzioni, € 363,90 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle
Entrate) quanto a ed € 13.857,59 (di cui € 8.755,84 per sanzioni, Parte_3
3.581,49 per interessi da definizione agevolata ed € 1.520,26 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle Entrate) quanto a . Tali somme, Parte_4 oggetto di debito pecuniario di valore – tale essendo quello derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale – vanno maggiorate di interessi legali via via maturati sulle stesse, via via rivalutate, anno per anno, con decorrenza che si stima conforme a giustizia determinare dal 11.10.2016 (data di notificazione della citazione) fino alla data della presente sentenza. La relativa statuizione condannatoria va emessa sia a carico di sia nei confronti della dott.ssa , nella sua qualità di socia CP_1 CP_1 accomandataria della stessa (della quale si è fatta espressa menzione nel corpo della citazione), in quanto tale solidalmente ed illimitatamente responsabile delle obbligazioni
18 gravanti sulla medesima società, ex art. 2313 c.c.; essendo stata la stessa convenuta in giudizio non soltanto quale legale rappresentante della suindicata società, ma anche in proprio, per l'appunto in tale ultima veste, valendo la sussidiarietà della responsabilità personale e diretta del socio accomandatario per le obbligazioni sociali soltanto in sede di esecutiva, in virtù del cd. beneficium excussionis, non valendo ad escludere la facoltà per il creditore sociale “di agire in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo” nei confronti del medesimo socio personalmente ed illimitatamente responsabile, e ciò “sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente” (cfr. Cass. n. 1571372004, conf., ex plurimis, Id. n.
15036/2005, Id. n. 21768/2019).
Pur essendo emersa, attraverso le deposizioni testimoniali rese da , Testimone_1 coniuge dui e padre degli altri soci della società attrice, e da Parte_1 Tes_2
, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, della presentazione di un'istanza volta
[...] all'introduzione di pratiche di accertamento con adesione in riferimento alle posizioni di e di , non risulta idonea e convincente Parte_1 Parte_1 dimostrazione del fatto che il dott. fosse stato incaricato dalle stesse di CP_2 seguire dette pratiche e di operare presso il competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine di condurle a termine. Anche a tale riguardo, va ribadita la non attendibilità della deposizione resa dal teste , in difetto di specificazione Testimone_1 di sorta di riferimenti atti a collocare nel tempo e nello spazio il controverso conferimento di detto incarico, mentre il teste , da parte sua, pur confermando che Testimone_2 all'appuntamento fissato per l'esame delle pratiche in questione nessuno ebbe a presentarsi presso l'Ufficio deputato, ha eloquentemente soggiunto, in proposito, che nell'istanza presentata al medesimo Ufficio (che, peraltro, non risulta prodotta in giudizio) “non vi era alcun richiamo ad un eventuale professionista incaricato”. Va peraltro rimarcata la sostanziale irrilevanza di tale tema del contendere, atteso che, come espressamente evidenziato dalla stessa difesa attorea negli scritti conclusivi, “la rilevanza pratica dei mancati accertamenti con adesione per le contestazioni relative al
2008 è superata dal fatto che tali circostanze si sono poi tradotte, grazie alla normativa più favorevole intervenuta successivamente, in una riduzione del danno (almeno potenziale)” (cfr. comparsa conclusionale degli attori, pag. 13), come già chiarito, in
19 effetti, il C.T.U. ha posto in evidenza che quanto dovuto per l'anno d'imposta 2008 e le restanti esposizioni debitorie riferita agli anni successivi gravante su
[...]
e su , essendo stati “presi in carico, con conseguente Parte_1 Parte_1 aggravio di sanzioni ed interessi, dall' ”, beneficiarono, Controparte_11 per effetto del ricorso alle procedure di cd. rottamazione introdotte dalla disciplina legislativa in materia, della “sterilizzazione” di “interessi, sanzioni, … aggi ed interessi moratori non ancora pagati” (cfr. relazione dott. pagg. 7 e 8); di tal che, Persona_3 quand'anche sussistesse l'ipotetica responsabilità professionale del dott. in CP_2 riferimento al contestato incarico di seguire le pratiche di accertamento in adesione per conto delle due predette clienti, non può che affermarsi che dall'inadempimento al medesimo imputato sotto tale profilo non può essere derivato alcun pregiudizio patrimoniale risarcibile.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda risarcitoria in origine spiegata nei confronti del dott. e successivamente ribadita nei confronti degli eredi del medesimo CP_2
(dichiarati contumaci), non può trovare accoglimento.
La pretesa risarcitoria inerente ai non meglio identificati danni “non patrimoniali” genericamente dedotti non può trovare accoglimento, non valendo, a tal fine, il laconico ed indeterminato richiamo al “notevole dispendio di tempo, di energie” che sarebbe derivato dall'inadempimento contrattuale posto a fondamento della medesima domanda, in virtù della sua natura sostanzialmente bagattellare. In effetti, in conformità dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, “il danno non patrimoniale consistito nel mero disagio psichico, sofferenza o stress, là dove non ricorra alcuna delle ipotesi in cui la legge consente espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale, è risarcibile alla sola condizione che l'interesse leso dal fatto illecito (e non il pregiudizio derivatone) abbia rilievo costituzionale, la sua lesione sia stata grave e le conseguenze derivatene siano state serie”, non configurandosi, pertanto, “meritevole di tutela risarcitoria il disagio” che non sia connotato da tali requisiti (cfr. Cass. SS.UU.
n.1835672009). Nel caso di specie, in effetti, non risulta specificamente allegato, né provato, che dalla vicenda sia derivato pregiudizio di sorta alla salute degli attori, rilevante sub specie di danno biologico. L'unico profilo dedotto astrattamente rilevante tra quelli prospettati, in termini di pregiudizio all'immagine ed alla reputazione (che non può ritenersi sussistere in re ipsa, ma va rigorosamente provato, come ogni danno-
20 conseguenza), è quello inerente alle segnalazioni di e di Parte_1
che sarebbero pervenute alla Centrale Rischi della BA d'AL (cfr. Parte_1 citazione, pag. 7), ma il mancato assolvimento dell'onere assertivo, in difetto di più precise allegazioni in merito, e l'assoluta carenza di supporto probatorio al riguardo non consentono, evidentemente, di riconoscere tutela risarcitoria di sorta, attesa anche la mancata dimostrazione non soltanto dell'effettività e della consistenza del peculiare pregiudizio in questione (in riferimento alle relazioni commerciali intrattenute e/o alla difficoltà o alla preclusione dell'accesso al credito bancario), ma anche, ed ancor prima, dello stesso presupposto consistente nell'ipotetica illegittimità delle suddette segnalazioni (cfr., ex plurimis, Cass. n. 29252/2024, Id. n. 6589/2023, Id. n.
12929/2007); non essendo controversa, nella fattispecie, la consistenza dell'esposizione debitoria venutasi a determinare a carico degli attori, quanto, piuttosto, la riconducibilità della stessa, sotto il profilo eziologico, all'operato di CP_1
La domanda di garanzia spiegata, in via subordinata, dal dott. nei confronti di CP_2
Arch risulta evidentemente assorbita dal rigetto dell'azione risarcitoria (principale) nei confronti di quest'ultimo e dei suoi eredi, i quali, del resto, non si sono costituiti e non hanno riproposto la suddetta domanda.
Va invece respinta l'analoga domanda di garanzia proposta, nei confronti della medesima terza chiamata, da e dalla dott.ssa , risultando CP_1 CP_1 fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alle stesse convenute. La polizza a copertura del rischio da responsabilità civile da esercizio dell'attività professionale posta a fondamento di tale domanda, in effetti, risulta essere stata sottoscritta, a titolo personale, quale contraente assicurato, dal dott. (al CP_2 quale, per quanto chiarito, non è stato provato essere stato conferito l'incarico relativo alle prestazioni dedotte a fondamento della pretesa risarcitoria attorea), non essendo stata essa stipulata dalla predetta società convenuta, che, del resto, non può essere considerata neanche quale “collaboratore” dello stesso dott. dalle essendo, in CP_2 base all'art. I, lett. b) delle condizioni di polizza (dimessa a corredo della comparsa di costituzione delle terze chiamate), “qualsiasi persona fisica che opera … per conto dell'assicurato in qualità di;
dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d'udienza, consulente, corrispondente italiano o estero …” non
21 attagliandosi evidentemente tali qualifiche alla società di servizi convenuta, né alla dott.ssa , socia e legale rappresentante della medesima società; né CP_1 assume rilievo, al fine di radicare la legittimazione attiva in capo alla stessa CP_1
ed agli altri soci di il fatto che essi siano, rispettivamente, coniuge e
[...] CP_1 figli dell'unico effettivo assicurato. Deve parimenti escludersi che l'operatività della copertura assicurativa possa considerarsi estesa alla medesima società convenuta in base alla clausola delle condizioni generali di polizza rubricata “Estensione società di servizi contabili (EDP)”, in virtù della quale “Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente polizza si intende operante anche per la responsabilità imputabile alle società di servizi contabili (edp) di cui si avvale
l'assicurato, esclusivamente per l'attività svolta per conto dei clienti dell'assicurato”, dovendosi tale estensione ritenere “operante qualora il fatturato consuntivo indicato nel certificato sia comprensivo anche del fatturato della società di servizi contabili (edp), per
l'attività svolta per conto dei clienti dell'assicurato”; essendo appena il caso di ribadire, in proposito, che, nel caso per cui è giudizio, deve escludersi che il dott. abbia CP_2 operato in virtù di un incarico professionale conferitogli dalle parti attrici, così come, di conseguenza, che abbia assunto il ruolo di ausiliaria del medesimo CP_1 assicurato;
come già evidenziato, in effetti, fu il dott. che (non essendo né socio, CP_2 né dipendente della predetta società) operò (in particolare nell'occuparsi della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi) in veste di ausiliario della stessa
(tenuta a rispondere, ex art. 1228 c.c., dell'operato del primo, CP_1 eventualmente anche per il contributo prestato per altre operazioni), società cui soltanto fu conferito l'incarico attinente all'attività di consulenza contabile e fiscale, per quanto in precedenza chiarito. I danni cagionati agli attori dall'inesatto adempimento dell'incarico conferito a quest'ultima, del resto, derivarono dalla scorretta esecuzione delle prestazioni consulenziali che ne costituirono oggetto, non già, di per sé, dall'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Difetta, in ogni caso, il presupposto della ricomprensione nel fatturato consuntivo dell'assicurato di quello della società di servizi contabili, anch'esso previsto dalla richiamata clausola contrattuale ai fini dell'estensione della garanzia, non essendo stato del resto adempiuto l'ordine di esibizione della dichiarazione dei redditi del dott. e del bilancio di S.C.A. relativi all'anno di CP_2 imposta 2012.
22 Per mera completezza di motivazione, va infine evidenziato che il rilievo difensivo circa la carenza di legittimazione passiva in capo a in relazione alla domanda Controparte_5 di garanzia spiegata, in via subordinata, dalle parti convenute - risultando unica titolare del rapporto assicurativo dedotto in giudizio Arch - risulta assorbito dal fatto che, a ben vedere, la predetta non è stata affatto evocata in giudizio quale Controparte_5 compagnia assicuratrice, essendosi fatta menzione della medesima soltanto quale
“mandataria per la sottoscrizione dei rischi assicurativi” ed agente dell'unica effettiva compagnia assicuratrice. Il decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione ex art. 269 c.p.c. depositato il 17.01.2017, del resto, è stato all'espresso scopo di consentire la chiamata in causa esclusivamente di Arch, non potendo quindi le spese sostenute da per la propria costituzione in giudizio e per la successiva Controparte_5 attività difensiva far carico alle parti convenute, dovendosi quindi dichiarare irripetibili nei confronti di queste ultime.
Per il resto, il regime delle spese di lite viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in riferimento a ciascuno dei rapporti processuali dedotti in causa ed in base ai parametri di liquidazione previsti per lo scaglione di valore della controversia, individuato in base alla somma attribuita alle parti vincitrici, secondo l'art. 5 del D.M. 10.03.2014 n. 55. In applicazione del medesimo principio, il pagamento del compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. con decreto depositato il
10.07.2024, agli atti, viene posto definitivamente a carico di e della dott.ssa CP_1
, in solido tra loro. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita, provvede come di seguito:
- Dichiara responsabile dell'inesatto Controparte_1 adempimento dell'incarico di consulenza contabile e fiscale dedotto in giudizio, per l'omesso inserimento nelle dichiarazioni dei redditi e nei bilanci dell'attrice
[...] di pertinenza degli anni d'imposta dal 2008 al 2011 Parte_1
23 delle quote della plusvalenza derivata dalla vendita dell'immobile sito in Massa, Via
Mura Nord n. 100, nonché per aver dedotto, nella contabilità di quest'ultima società e nelle dichiarazioni dei redditi della stessa dall'anno d'imposta 2005 fino all'anno di imposta 2011, quali quote di ammortamento delle spese per “manutenzione su beni di terzi”, i costi della ristrutturazione della porzione di immobile sito in Massa, Via Cavour n.
33, destinata all'esercizio di attività di bed and breakfast soltanto dall'anno 2012, e, conseguentemente, dei danni patrimoniali derivati ad Parte_1 ed agli altri attori a titolo di carico fiscale, sanzioni, interessi ed
[...] aggio per la procedura di recupero forzoso, ciascuno per quanto di propria effettiva e rispettiva pertinenza, condannando, per l'effetto, ma medesima
[...]
e la dott.ssa in proprio (nella sua qualità di Controparte_1 CP_1 socia accomandataria della stessa, personalmente ed illimitatamente responsabile delle obbligazioni gravanti sulla medesima società convenuta), in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni suindicati, che si liquidano nelle seguenti somme: ad € 5.595,82
(di cui € 4.165,95 per sanzioni, € 1.179,87 per interessi da definizione agevolata, €
250,00 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle Entrate) quanto ad
[...]
€ 17.242,91 (per sanzioni) quanto a , € 1.718,60 (di cui € Parte_1 Parte_1
1.508,84 per sanzioni ed € 209,75 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle
Entrate) quanto a , € 2.111,74 (di cui € 1.747,84 per sanzioni, € Parte_2
363,90 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle Entrate) quanto a Pt_3
ed € 13.857,59 (di cui € 8.755,84 per sanzioni, 3.581,49 per interessi da
[...] definizione agevolata ed € 1.520,26 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle
Entrate) quanto a . Parte_4
- Rigetta la domanda risarcitoria in origine proposta dagli attori nei confronti del convenuto e dagli stessi ribadita nei confronti degli eredi di Controparte_8 quest'ultimo.
- Rigetta la domanda di garanzia proposta da Controparte_1
e dalla dott.ssa nei confronti della terza chiamata CP_1 Controparte_4
[...]
- Condanna e la dott.ssa , Controparte_1 CP_1 in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle parti attrici, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 13.081,50, di cui € 895,90 per esborsi ed anticipazioni ed €
24 12.185,60 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Condanna e la dott.ssa , Controparte_1 CP_1 in solido tra loro, alla rifusione, in favore della terza chiamata Controparte_4 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compenso
[...] professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovuti come per legge.
- Dichiara irripetibili nei confronti di di Controparte_1
Cont
e degli eredi del fu dott. le spese processuali Controparte_12 CP_2 sostenute da Controparte_5
- Pone definitivamente a carico delle convenute Controparte_1
e della dott.ssa , in solido tra loro, il pagamento del compenso CP_1 provvisoriamente liquidato dal C.T.U. con decreto depositato in data 10.07.2024, agli atti.
Così deciso in Massa, il 05.12.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2509/2016 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc.- P. I.V.A. Parte_1
) P.IVA_1
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. ) Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Ranieri Bianchi e dall'Avv, Federico Del Medico, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo procuratore, in Massa, Via Cairoli n. 24 attori
nei confronti di
(P. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Luca Fatigante, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Genova n. 15 convenuta
(Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Luca Fatigante, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Genova n. 15 convenuta
(Cod. Fisc. ) CP_2 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Luca Fatigante, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Genova n. 15 convenuto
e successivamente riassunta nei confronti di
Controparte_3 convenuti in riassunzione, contumaci
2 e con la chiamata in causa di
(Cod. Fisc. ) Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rizieri Brondi, in Massa,
Piazza Aranci n. 6 terza chiamata in causa
e con l'intervento di
(P. I.V.A. ) Controparte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rizieri Brondi, in Massa,
Piazza Aranci n. 6 intervenuta
Oggetto: risarcimento danni da inadempimenti contrattuale
CONCLUSIONI
Per gli attori (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 06.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in pari data):
3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, accertate le negligenti condotte tenute da e dal Sig. Controparte_1 CP_2 nell'espletamento dell'attività di assistenza professionale svolta per l
[...]
e per la Sig.ra , condannare i Parte_1 Parte_1 convenuti al risarcimento agli attori - Parte_1
Sig.ra , Sig.ri , e - di tutti i danni Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 che sono stati esposti e documentati in narrativa, secondo gli importi che sono già stati indicati oppure in quelli diversi che risulteranno effettivamente determinati, anche, ove necessario, in base ad una valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze.”
Per la convenuta S.C.A. s.a.s. di Dott. Nella (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. CP_1 depositate il 04.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 06.12.2024):
“Per in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito in tesi: respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata da chicchessia nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
In subordine, ove, all'esito dell'espletanda istruttoria, venisse accertata una qualche responsabilità in capo alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per i fatti per cui è causa, dichiarare tenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per il tramite Controparte_4 di , in persona del legale rappresentante pro tempore, società parte del Controparte_5
mandataria per la sottoscrizione dei rischi assicurativi, Controparte_6 nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari – Sezione A – in forza del mandato / Binding Authority ricevuto dall'Assicuratore, elettivamente domiciliata, ex art.
11 Polizza, presso DLA Piper, studio legale tributario associato, in Milano (MI) Via
Gabrio Casati n. 1, in virtù di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, a tenere indenne l'odierna società convenuta di tutto quanto la stessa fosse tenuta
a pagare e, per l'effetto, condannare in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, per il tramite di , in persona del Controparte_5
4 legale rappresentante pro tempore, società parte del Controparte_6 mandataria per la sottoscrizione dei rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel
Registro Unico Intermediari – Sezione A – in forza del mandato / Binding Authority ricevuto dall'Assicuratore, elettivamente domiciliata, ex art. 11 Polizza, presso DLA
Piper, studio legale tributario associato, in Milano (MI) Via Gabrio Casati n. 1, al pagamento di ogni e qualsiasi somma, nessuna esclusa, fosse riconosciuta come dovuta, a qualunque titolo e/o ragione, nel limite della garanzia fornita ai sensi di polizza.
Con vittoria di spese e spettanze di causa, oltre accessori di legge.”
Per la convenuta Nella in proprio (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. CP_1 depositate il 04.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 06.12.2024):
“Per la Dott.ssa “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in CP_1 via preliminare e principale: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta, sig.ra , in proprio, con ogni conseguente pronuncia CP_1 di legge e di ragione;
in via subordinata e nel merito: in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto domandato in via preliminare e principale, per le ragioni sopra esposte, respingere ogni avanzata domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre agli accessori di legge”.
Per le terze chiamate e Controparte_5 Controparte_4
(cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 03.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 06.12.2024):
“In via preliminare,
Quanto a : Controparte_5
5 rigettare le domande di manleva e garanzia formulata nei confronti di in Controparte_5 quanto inammissibili per carenza di legittimazione passiva della stessa Controparte_5 per i motivi dedotti in atti e per carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
[...]
Quanto ad Controparte_7 rigettare le domande di manleva e garanzia formulate nei confronti di Controparte_7
già in quanto infondate, non
[...] Controparte_4 sussistendo le condizioni di operatività della polizza per i motivi dedotti in atti e, comunque, per carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Nel merito: rigettare le domande di manleva e garanzia formulate nei confronti di e di Controparte_5
già in quanto Controparte_7 Controparte_4 infondate, non sussistendo profili di responsabilità imputabili al dott. per i motivi CP_2 dedotti in atti;
In ogni caso: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti di
[...]
già statuire la condanna di Controparte_7 Controparte_4 quest'ultima a tenere indenne il dott. tenuto conto della franchigia di polizza di € CP_2
1.000,00.
Spese e compensi professionali rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(d'ora innanzi Parte_1 Parte_1
, nonché in proprio, , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, S.C.A. Parte_4
6 (d'ora innanzi , in proprio e Controparte_1 CP_1 CP_1
, deducendo: Controparte_8 che aveva affidato a ed al dott. Parte_1 CP_1 CP_2
(coniuge della legale rappresentante di quest'ultima società, dott.ssa ), CP_1 negli anni dal 1992 al 2015, il compimento di tutti i propri adempimenti fiscali, avendo sia la società incaricata che il dott. esercitato congiuntamente ed in piena CP_2 collaborazione tra loro l'attività di consulenza fiscale e contabile a tal fine occorsa, all'interno del medesimo studio professionale, essendosi sempre presentati nei confronti degli attori come un'unica entità, essendosi, in particolare, quest'ultimo occupato della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi dei medesimi clienti, mentre i rapporti tra gli stessi e (a nome della quale soltanto risultavano intestate le fatture emesse CP_1 per i servizi resi) erano sempre stati intrattenuti considerando quale effettiva referente un'impiegata della società, tale;
Persona_1 che per molti anni si era occupata, con le stesse modalità, anche della CP_1 predisposizione e della presentazione delle dichiarazioni dei redditi della socia accomandataria di , e dei figli della stessa, Parte_1 Persona_2
, e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 che, a partire dal 2013, in occasione di una serie di verifiche relative ai redditi prodotti negli anni dal 2008 al 2011 da parte della Direzione Provinciale di Massa dell'Agenzia delle Entrate, erano emerse molteplici irregolarità, pressochè integralmente dipendenti dalla negligente redazione dei bilanci di e delle dichiarazioni Parte_1 dei redditi degli altri attori, pertanto ascrivibile a responsabilità professionale di . CP_1
e del dott.
[...] CP_2 che tali irregolarità consistevano nell'erronea mancata indicazione nei bilanci di nei bilanci dal 2008 al 2011, delle restanti 4 rate annuali, Parte_1 comprese nelle n. 5 complessive (pari ad € 28.788,00 ciascuna) nelle quali era stata suddivisa la plusvalenza di € 143.939,00 la vendita di un immobile Parte_5
(sito in Massa, Via Mura Nord n. 100) già appartenente alla stessa società, essendone risultata la rappresentazione di un reddito di quest'ultima inferiore a quello effettivo, con conseguente relativo accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché nell'avvenuta deduzione - mediante specifiche quote di ammortamento, inserite nella contabilità della società e nelle dichiarazioni dei redditi dall'anno di imposta 2005 a
7 quello 2011 come “manutenzioni su beni di terzi” - dei costi della ristrutturazione di una porzione di un altro immobile (sito in Massa, Via Cavour n. 33), assunto in locazione dalla medesima e da destinare all'attività di bed and Parte_1 breakfast, avendo tale operazione determinato un ammortamento irregolare, per difetto di inerenza delle spese deducibili rispetto all'effettivo svolgimento dell'anzidetta attività commerciale, in considerazione del principio secondo cui i costi compresi quelli per gli ammortamenti delle spese pluriennali, sono deducibili esclusivamente qualora attinenti ad attività e beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrano a formare il reddito, avendo nel caso in questione l'attività di bed and breakfast avuto effettivo inizio soltanto nell'anno 2012; che gli errori commessi avevano determinato una variazione radicale della situazione contabile e fiscale di che, per l'appunto in virtù dell'alterata Parte_1 ed inveritiera rappresentazione fornita all'Amministrazione finanziaria, si era ritrovata improvvisamente con bilancio in attivo, essendo stati i precedenti bilanci sempre in perdita a far tempo dal 2005, tranne che nel 2011, con conseguente obbligo di versare ingenti somme a titolo di IRPEF, IRAP e IVA ed incremento dei redditi dei soci, a loro volta conseguentemente destinatari di avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per rettifiche delle rispettive dichiarazioni dei redditi, essendone derivata l'irrogazione di sanzioni a loro carico;
che, peraltro, pur essendo stati informati dei primi due avvisi di accertamento fiscale relativi all'anno 2008, ed il dott. non avevano provveduto a CP_1 CP_2 rettificare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi non ancora verificate dall'Amministrazione finanziaria, rettifica che avrebbe consentito di ridurre le sanzioni che sarebbero state inflitte, né si erano attivati per dar corso alle procedure di accertamento con adesione ai fini delle quali erano stati incaricati, con conseguente maggior aggravio di sanzioni, mora ed aggio rispetto a quelli che sarebbero rinvenuti in caso di favorevole conclusione di tali procedure;
che l'ingente esposizione debitoria maturata a carico degli attori nei confronti dell'Erario in dipendenza del negligente operato professionale ammontava ad oltre € 365.000,00, dei quali oltre € 100.000,00 a titolo di sanzioni;
che la situazione venutasi a determinare aveva, inoltre, comportato una improvvisa carenza di liquidità, avendo ed i soci della stessa dato fondo Parte_1
8 alle loro disponibilità economiche per far fronte all'esposizione debitoria derivata dalla vicenda, attivandosi per ottenere da Equitalia e dall'agenzia delle Entrate una rateizzazione di quanto dovuto, con conseguente notevole dispendio di tempo, energie e costi ulteriori, correlati alla dilazione del pagamento, essendone derivate anche talune segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale Rischi della BA d'AL a carico sia della società che della Sig.ra in proprio. Pt_1
Concludevano gli attori instando affinchè, previo accertamento della responsabilità professionale di e del dott. nell'espletamento dell'attività di CP_1 CP_2 assistenza contabile e fiscale, le parti convenute venissero dichiarate tenute e condannate al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, loro derivati dalla vicenda, se del caso da quantificare in via equitativa.
Si costituivano e la dott.ssa , anche in proprio, quale socia CP_1 CP_1 accomandataria della stessa società, resistendo all'avversa pretesa risarcitoria e contestando la responsabilità loro ascritta, sul rilievo della sussistenza del requisito dell'inerenza dei costi della ristrutturazione dell'immobile di Via Cavour n. 33, essendo stata essa funzionale alla concessione in locazione a terzi del medesimo immobile, corrispondente all'oggetto sociale della medesima ed effettivamente CP_1 avvenuta (mediante sublocazione) anche negli anni dal 2005 al 2012, non essendo imputabile a propria responsabilità la mancata impugnazione della pretesa creditoria e sanzionatoria dell'Amministrazione finanziaria;
così come la mancata indicazione delle quote della plusvalenza correlata alla vendita dell'immobile di Via Mura Nord n. 100, anche qualora fosse stata ravvisata responsabilità professionale a proprio carico, non aveva determinato alcun pregiudizio in capo alla cliente (e, Parte_1 di conseguenza, ai soci della stessa), atteso che negli anni dal 2009 al 2011 detta società aveva sempre registrato perdite ben superiori alle quote di plusvalenza non indicate.
Concludevano, in via principale, per il rigetto dell'azione risarcitoria e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, affinchè – previo differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di evocare in giudizio, ex artt. 106 e 269 c.p.c. -
[...]
per il tramite di quale mandataria per Controparte_4 Controparte_5 la sottoscrizione dei rischi assicurativi ed agente di quest'ultima, la medesima compagnia terza chiamata venisse dichiarata tenuta a garantire l'assicurata Pt_6
[...] dall'obbligo di pagamento che fosse stato riconosciuto a suo carico, in forza della
[...] polizza n. TSE0126500012E, stipulata il 14.01.2013 a copertura del rischio professionale da responsabilità civile verso terzi.
Si costituiva, altresì, il convenuto , rilevando che l'attività di Controparte_8 elaborazione e consulenza in favore della società attrice era stata effettuata da CP_1
essendosi egli occupato della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi
[...] trattandosi di adempimento riservato a professionisti intermediari autorizzati, non anche alle società di servizi. Nel merito, svolgeva le medesime difese e rassegnava le stesse conclusioni delle altre due convenute, instando anch'egli, in via subordinata, per il differimento dell'udienza di prima comparizione, ex artt. 106 e 269 c.p.c., al fine di chiamare in causa per il tramite di Controparte_4 CP_5
nella suindicata qualità, per conseguire, a titolo di garanzia, di essere tenuto
[...] indenne dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'azione risarcitoria fatta valere nei propri confronti, in forza della medesima richiamata polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi correlata all'attività professionale.
Integrato il contraddittorio, si costituivano, infine, con unica comparsa di risposta,
[...]
(d'ora innanzi Arch) e PI la Controparte_4 Controparte_5 carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, sul rilievo per cui essa svolgeva attività di agenzia (per il territorio italiano) ai fini della sottoscrizione di rischi assicurativi per conto di Arch, in forza di specifico mandato (c.d. “binder”), essendo stato il rapporto assicurativo costituito soltanto con la stessa compagnia britannica Arch., essendo stato il contratto posto a fondamento della domanda di garanzia, non a caso, sottoscritto dal rappresentante generale per l'AL di quest'ultima. PI, inoltre, la carenza di legittimazione attiva in capo ad non avendo mai essa Parte_1 stipulato distinta ed autonoma polizza assicurativa con Arch, essendo l'unica effettivamente stipulata quella sottoscritta a titolo personale dal dott. CP_2
PI, nel merito, l'inoperatività della copertura assicurativa in forza di tale ultima polizza, non valendo nel caso di specie l'estensione prevista nelle condizioni generali in relazione alla responsabilità imputabile alle società di servizi contabili (edp) di cui si avvalga l'assicurato, operando siffatta estensione “esclusivamente per l'attività svolta per conto dei clienti dell'assicurato” ed essendo stato l'incarico professionale oggetto di
10 giudizio conferito alla sola non già anche al dott. che, del resto, CP_1 CP_2 non risultava essere più socio della stessa, avendo ceduto ogni partecipazione alla moglie ed ai figli fin dal 1990, essendosi il medesimo convenuto occupato soltanto dell'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, peraltro in difetto di traccia documentale di sorta del relativo incarico;
non essendo i danni posti a fondamento dell'azione risarcitoria dipesi da tale invio telematico, quanto, piuttosto, dalle modalità con cui era stata predisposta la documentazione che nel costituito oggetto, di modo che,
a ben vedere, non era stato il dott. ad avvalersi di ai fini CP_2 CP_1 dell'espletamento dell'incarico professionale, bensì quest'ultima società (non assicurata) ad avvalersi del primo, limitatamente alla trasmissione telematica della suddetta documentazione.
Concludevano per il rigetto dell'azione di garanzia, così come formulata, deducendo, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, la franchigia contrattuale prevista in polizza (pari ad € 1.000,00 per ciascun sinistro).
A seguito dell'interruzione del processo, dichiarata con ordinanza emessa all'udienza del 26.04.2021, per il decesso del convenuto dott. la causa, veniva riassunta CP_2 dagli attori nei confronti degli eredi di quest'ultimo e delle altre convenute nella dichiarata contumacia degli eredi del dott. (in forza di ordinanza depositata il CP_2
10.01.2022) ed istruita in forma documentale, con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed assunzione degli interrogatori formali di e della convenuta dott.ssa CP_9
e di prove testimoniali, nonché a mezzo di C.T.U. volta ad accertare ed a CP_1 quantificare i danni patrimoniali dedotti ed, infine, decisa sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, va in primo luogo affermata la riferibilità dell'incarico professionale nell'esecuzione del quale furono poste in essere le prestazioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria azionata alla sola
11 alla luce dei plurimi e convergenti elementi di valutazione al riguardo CP_1 emersi dall'istruttoria e dalle stesse allegazioni difensive: a fronte della prospettazione attorea, tutte le parti convenute hanno individuato nella predetta società l'unico soggetto destinatario dell'incarico di consulenza contabile e fiscale in favore degli attori, così come anche le terze chiamate, che hanno valorizzato tale circostanza a sostegno della contestazione della legittimazione attiva in capo alla medesima in relazione CP_1 all'azione di garanzia proposta nei propri confronti;
lo stesso dott. già in limine CP_2 litis, nell'allegare che “per tutto il resto … l'attività di elaborazione effettuata … è stata svolta interamente ed unicamente dalla e nel precisare di essersi “occupato CP_1 unicamente della soma trasmissione dai delle dichiarazioni dei redditi dell' Parte_1
”, lo ha fatto senza affatto addurre espressamente di aver compiuto tale
[...] operazione in base ad un incarico proveniente dalla cliente, del quale, del resto, non è emersa specifica dimostrazione;
trattandosi, quindi, di allegazione compatibile con un mandato ricevuto da (società della quale lo stesso dott. non risulta CP_1 CP_2 più essere socio ormai da tempo), in veste di semplice ausiliario di quest'ultima. In proposito, Va considerato, del resto, che le fatture per le prestazioni rese nel corso del tempo furono emesse soltanto da giammai dal evincendosi la CP_1 CP_2 riferibilità del rapporto contrattuale, per l'appunto, esclusivamente alla suddetta società, come attestato dalla stessa “Dichiarazione tenuta scritture contabili” dalla medesima rilasciata, prodotta a corredo della citazione, sub doc. 1, recante la seguente espressa attestazione “si dichiara che le sotto elencate scritture contabili relative ai registri obbligatori della società ... sono tenute presso Parte_1 [...]
, non risultando acquisita, giova ribadire, dimostrazione del Controparte_1 conferimento di incarico di sorta al in relazione all'attività di consulenza contabile CP_2
e fiscale oggetto di controversia (non risultando credibile la dichiarazione sul punto resa dal teste , coniuge di e padre degli altri attori, in Testimone_1 Parte_1 considerazione della sua assoluta genericità, in difetto di menzione di sorta delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali ciò sarebbe avvenuto, oltre che in ragione dello stretto legame parentale tra il medesimo teste e gli attori); quanto appena precisato neanche in riferimento alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, della quale il ebbe in effetti ad occuparsi, trattandosi di operazione riservata agli CP_2 esercenti la professione di commercialista e non rientrante nelle attività di pertinenza
12 della società di servizi, e ciò deve ritenersi, giova ribadire, nella sua veste di ausiliario di tenuto anche conto dell'evidenziato legame familiare tra lo stesso ed i soci CP_1 della stessa compagine. In proposito, non assumono efficacia probatoria la lettera d'incarico e la delega prodotte dagli attori a corredo della memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c., sub docc. 33 e 34, risultando esse entrambe prive di data ed attinenti, rispettivamente, alla presentazione ed alla sottoscrizione digitale della comunicazione unica occorrente ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, adempimento verosimilmente risalente all'epoca della costituzione di immobiliare e non Parte_1 riconducibile alle prestazioni oggetto di giudizio, e al potere di agire a nome e per conto della stessa società dinanzi all'Agenzia delle Entrate in riferimento ad un non meglio identificato “Processo Verbale”, dovendosi ragionevolmente ritenere che, quand'anche esso si riferisca alle irregolarità fiscali oggetto del contendere, la delega in questione non potrebbe che essere stata rilasciata successivamente al loro accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, non potendosi evidentemente identificare con un ipotetico precedente incarico al di predisporre le dichiarazioni dei redditi CP_2 anteriormente presentate, cui afferivano quelle stesse irregolarità. Il fatto che quest'ultimo possa aver compartecipato all'attività di consulenza contabile e fiscale oggetto dell'incarico conferito a (in particolare, in riferimento alla CP_1 valutazione degli ammortamenti e della plusvalenza sotto il profilo fiscale), in veste di ausiliario della medesima, non vale, evidentemente, a ricondurre tale contributo alle prestazioni fatturate dalla società di servizi ad un autonomo e distinto incarico di sue esclusiva e specifica pertinenza;
fermo restando che della scorrettezza dell'operato dello stesso ausiliario non può che rispondere ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 1228 c.c..
Con riguardo al primo addebito mosso dagli attori, pare innegabile che l'omessa indicazione di quattro delle cinque rate annuali (quelle dal 2008 al 2012) della plusvalenza derivata dalla vendita dell'immobile di Via Mura Nord (riconosciuta dalla dott.ssa in risposta all'interrogatorio formale deferitole) abbia integrato inesatto CP_1 adempimento colposo, dovuto a negligenza, ascrivibile a essendosi CP_1 provveduto ad inserire soltanto la prima rata della rateizzazione quinquennale operata ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.P.R. n. 917/1986 nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2007, non già anche di quelle di pertinenza degli anni successivi,
13 trattandosi di attività ricompresa nell'oggetto dell'incarico alla stessa conferito. Analoghe considerazioni valgono per l'avvenuta deduzione di costi di ristrutturazione di immobile di terzi per l'attività di bed & breakfast, attraverso quote di ammortamento, in difetto del presupposto dell'inerenza temporale (ex art. 109, comma 5 T.U.I.R.) delle spese citate rispetto all'effettivo svolgimento della suddetta attività, iniziata soltanto nel 2012; essendo stato l'ammortamento dedotto anche per gli anni precedenti, nei quali, non essendo ancora iniziata l'attività, non venivano ancora percepiti ricavi di sorta da parte della società, trattandosi di errore compiuto in violazione della diligenza professionale esigibile in rapporto alla natura della prestazione resa. Con riguardo a tale ultimo addebito, non può essere condiviso l'assunto difensivo delle parti convenute, secondo cui il suindicato presupposto dell'inerenza risulterebbe nel caso in questione integrato per essere state le spese di ristrutturazione della porzione immobiliare destinata all'esercizio dell'attività di bed and breakfast funzionali all'adeguamento del medesimo immobile a quella destinazione d'uso, divenuta effettiva, attraverso l'avvio di quell'attività, nell'anno 2012, avendo la società attrice comunque asseritamente concesso a terzi in sublocazione quell'immobile di Via Cavour n. 33 (concessole in locazione dalla ) negli anni precedenti, ricavandone un reddito, in conformità al Pt_1 proprio oggetto sociale. A tale riguardo, alcun effettivo riscontro probatorio è emerso circa il rapporto di sublocazione a tale titolo dedotto (risultando a tal fine privo di attitudine dimostrativa il contratto e la fattura allegate alla memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c. delle convenute sub docc. 3 e 4), il periodo nel quale esso sarebbe intercorso,
l'entità del reddito che sarebbe dallo stesso derivato, difettando la prova della stessa effettiva stipulazione di un contratto di sublocazione del medesimo immobile o di porzioni del medesimo e risultando del resto poco verosimile (non fosse altro che per ragioni di sicurezza) che esso sia stato sublocato a terzi nel corso dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia atti a consentire la variazione della sua destinazione d'uso; così come non è stato dimostrato che le spese dedotte siano state effettivamente e specificamente finalizzate a conseguire la qualificazione dell'immobile come idoneo ai fini della destinazione ad attività commerciale di bed and breakfast), piuttosto che ad un mero ammodernamento e/o miglioramento compatibile con l'uso abitativo;
essendo appena il caso di precisare che l'onere probatorio sul punto, in riferimento a tutti i profili appena passati in rassegna, gravava sulle parti convenute e non è risultato assolto. Non
14 pare del resto verosimile - tenuto anche conto della lunga durata del rapporto inter partes fondato sull'incarico professionale - che non fosse a conoscenza del CP_1 fatto che l'attività di bed and breakfast in quei locali abbia avuto inizio soltanto nel 2012
e che non fosse ancora in essere negli anni nei quali vennero dedotti i costi dell'intervento di ristrutturazione edilizia, ipotesi del resto contraddetta, sul piano logico, dalla linea difensiva delle medesime parti convenute, non avendo le stesse contestato la consapevolezza di tale circostanza a quel tempo, bensì semplicemente prospettato la sussistenza del presupposto dell'inerenza funzionale delle spese di ristrutturazione de quibus anche negli anni di imposta antecedenti all'inizio dello svolgimento dell'attività di ben and breakfast; assunto, questo, che non può essere condiviso, per le ragioni dianzi esposte. Non pare del resto verosimile, alla stregua di una valutazione presuntiva, fondata su elementare criterio di ragionevolezza, che abbia dedotto le CP_10 spese di ristrutturazione edilizia dando per presupposto l'esercizio di attività di bed and breakfast nei locali della sua cliente in difetto di documentazione fiscale di sorta attestante l'effettività e l'attualità di tale attività nel corso degli anni cui si riferiscono le deduzioni fiscali, non potendo tale condotta che essere ascritta a negligenza della società di servizi incaricata, essendo appena il caso di evidenziare che l'eventuale locazione ordinaria di una o più unità immobiliari eventualmente avvenuta costituirebbe, ai fini fiscali, cosa ben diversa dalla concessione in godimento alla clientela nell'esercizio dell'attività commerciale di bed and breakfast. In definitiva, dovendo le spese fiscalmente deducibili ex art. 109 comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 essere inerenti
(ovvero “riferibili”) “ad attività o beni” dai quale il contribuente tragga un reddito d'impresa nell'anno d'imposta di riferimento – conclusione che trova riscontro anche nel disposto di cui all'art. 102 del T.U.I.R., ai sensi del quale “le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene” - nel caso di specie non è emersa prova che la società attrice abbia ricavato un reddito d'impresa dalla porzione immobiliare sita in Via Cavour in Massa oggetto dell'intervento di ristrutturazione negli anni antecedenti al 2012, né attraverso i proventi dell'attività di bed and brekfast (in quegli anni non ancora iniziata), né sotto forma di canoni di (sub)locazione a terzi, non assumendo quindi rilievo, sotto tale profilo, che, con il contratto di locazione prodotto dalle parti convenute sub doc. 1, la locatrice avesse autorizzato la conduttrice Parte_1
15 alla realizzazione di lavori di ristrutturazione del compendio Parte_1 concesso in godimento;
difettando, in definitiva, sotto entrambi i profili appena indicati, il richiamato requisito dell'inerenza stabilito ex art. 109 comma 5 del T.U.I.R., in mancanza di prova sul punto. L'espletata C.T.U., del resto, non ha posto in luce riscontro contabile di sorta da cui possa ragionevolmente evincere il ricavo di un reddito di sorta da quel medesimo immobile atto a giustificare le deduzioni fiscali operate per gli anni antecedenti al 2012; così come non ha trovato conferma di sorta, attraverso l'esperita istruttoria, l'assunto secondo cui l'Amministrazione finanziaria avrebbe proceduto all'accertamento fiscale sulla base della dichiarazione riportata nelle comparse di costituzione dei convenuti, a pag. 6, che sarebbe stata rilasciata da un non meglio identificato “Delegato di ”, in data e contesto non precisati ed a Parte_1 soggetto del pari non indicato. Il C.T.U., in riferimento all'addebito in esame, non ha escluso la possibilità che – in chiave meramente ipotetica – possa essersi CP_1 trovata di fronte ad un deficit informativo imputabile alla committenza (circa la natura dei lavori realizzati sull'immobile), evenienza che, alla luce degli elementi di valutazione dianzi posti in evidenza, deve ragionevolmente escludersi nella fattispecie, dovendosi del resto ribadire la carenza di prova circa la concessione in godimento a terzi, in sublocazione, dei locali interessati all'intervento di ristrutturazione edilizia nel corso degli anni in relazione ai quali furono operate le deduzioni delle relative spese ai fini fiscali. Il fatto poi che la società attrice possa aver tratto un reddito dai canoni di locazione degli appartamenti posti nel diverso immobile di Via Mura Nord n. 100 non vale ad integrare il requisito dell'inerenza (ex art. 109 comma 5 T.U.I.R.) al suddetto immobile o all'attività svolta attraverso di esso delle spese di ristrutturazione di altro, distinto immobile, quello di Via Cavour n. 33, in riferimento al quale vennero operate le deduzioni fiscali.
Anche la responsabilità per l'omessa variazione in aumento, nelle dichiarazioni relative agli anni d'imposta dal 2008 al 2011, dei redditi derivanti, pro quota, dalla plusvalenza rappresentata dal prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile di Via Mura Nord n. 100 non può che far capo a essendo riconducibile alla (erronea) CP_1 predisposizione delle stesse dichiarazioni oggetto dell'incarico conferito alla medesima società di servizi. In proposito, non vale ad escludere la responsabilità risarcitoria l'assunto delle parti convenute secondo cui difetterebbe il nesso causale tra tale omissione ed i danni patrimoniali derivati agli attori, atteso che, essendo il bilancio di
16 in perdita, anche qualora le quote annuali della plusvalenza Parte_1 fossero state correttamente inserite, ciò non avrebbe comportato variazioni di sorta sul carico fiscale gravante sulla medesima società. Pare evidente, in effetti, che il ricalcolo dei redditi dei soci della stessa società tenendo conto delle quote di plusvalenza non dichiarate negli anni di riferimento ha comportato un aumento dei redditi personali di questi ultimi, con conseguente applicazione di sanzioni, interessi e competenze per aggio a loro carico.
Dall'accertamento di tale irregolarità da parte dell'Amministrazione finanziaria è derivata la pretesa di maggiori imposte, esposizione debitoria che il C.T.U. dott.
[...] ha verificato essere stata estinta, interamente quanto agli attori Persona_3 [...]
, e e, quanto ad Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 ed a , mediante rateizzazione in relazione a quella riferibile agli anni
[...] CP_9
2009-2010 e 2011, essendo stata la restante parte della stessa (comprensiva del residuo relativo a tali anni e di quanto dovuto per l'anno 2008) presa in carico da con il sistema esattoriale, con conseguente Controparte_11 aggravio di sanzioni ed interessi a carico di queste ultime, anch'essi confluiti nella procedura di cd. “Rottamazione Quater” cui hanno aderito, nel corso del 2023, le predette e , beneficiando in tal modo della Parte_1 Parte_1 sterilizzazione degli interessi, sanzioni ed aggio non ancora pagati.
Alla luce dell'accertamento compiuto dal C.T.U., i danni patrimoniali complessivamente derivati agli attori per effetto del negligente operato professionale di CP_1 ammontano ad un totale di € 40.256,66 (di cui € 33.421,38 per sanzioni, € 4.761,36 per interessi da definizione agevolata mediante rateizzazione, € 2.343,92 per interessi da rateizzazione mediante pagamenti effettuati direttamente all'Amministrazione finanziaria); dovendosi invece escludere, ad avviso di questo giudicante, la risarcibilità dei maggiori oneri economici correlati alla presa in carico in sede esattoriale della residua esposizione debitoria da parte di , pari a Controparte_11 complessivi € 18.718,18 (di cui € 5.225,55 per sanzioni, € 5.959,15 per interessi, €
4.235,64 per aggio, € 3.297,85 per interessi di mora), essendo essi dipesi dal mancato tempestivo e puntuale pagamento delle somme pretese dall'Agenzia delle Entrate, più precisamente dal mancato rispetto della rateizzazione della relativa esposizione debitoria, concordata in base ad un impegno assunto dai medesimi obbligati, e, quindi,
17 da condotta ulteriore e diversa dall'erronea compilazione delle dichiarazioni fiscali e riferibile direttamente alla cliente ed a in Parte_1 Parte_1 proprio (la gestione delle cui posizioni venne affidata alla procedura di riscossione esattoriale, stante il mancato esatto adempimento, nei tempi e per gli importi stabiliti in sede di rateizzazione); e ciò a prescindere dal carattere colposo o meno di tale condotta, riferibile – è appena il caso di evidenziare - personalmente e direttamente a tali ultimi convenuti, essendo la tutela risarcitoria, in ogni caso, limitata ai danni che costituiscono conseguenza “immediata e diretta” dell'inadempimento contrattuale, a norma dell'art. 1225 c.c., salvo che esso dipenda da dolo (presupposto, questo, che nel caso di specie non ricorre, in difetto di prova, ancor prima che della relativa allegazione).
Attraverso i prospetti contabili trasfusi nella relazione del C.T.U. dott. è dato Persona_3 pervenire alla quantificazione dei danni patrimoniali effettivamente conseguenti all'operato di (vale a dire, per quanto appena precisato, con esclusione dei CP_1 maggiori oneri conseguenti alla presa in carico da parte di Controparte_11
delle posizioni debitorie) in riferimento alla vicenda per cui è controversia,
[...] corrispondenti ad € 5.595, 82 (di cui € 4.165,95 per sanzioni, € 1.179,87 per interessi da definizione agevolata, € 250,00 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle Entrate) quanto ad € 17.242,91 (per sanzioni) quanto a Parte_1 [...]
, € 1.718,60 (di cui € 1.508,84 per sanzioni ed € 209,75 per interessi da Pt_1 rateizzazione con Agenzia delle Entrate) quanto a , € 2.111,74 (di cui Parte_2
€ 1.747,84 per sanzioni, € 363,90 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle
Entrate) quanto a ed € 13.857,59 (di cui € 8.755,84 per sanzioni, Parte_3
3.581,49 per interessi da definizione agevolata ed € 1.520,26 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle Entrate) quanto a . Tali somme, Parte_4 oggetto di debito pecuniario di valore – tale essendo quello derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale – vanno maggiorate di interessi legali via via maturati sulle stesse, via via rivalutate, anno per anno, con decorrenza che si stima conforme a giustizia determinare dal 11.10.2016 (data di notificazione della citazione) fino alla data della presente sentenza. La relativa statuizione condannatoria va emessa sia a carico di sia nei confronti della dott.ssa , nella sua qualità di socia CP_1 CP_1 accomandataria della stessa (della quale si è fatta espressa menzione nel corpo della citazione), in quanto tale solidalmente ed illimitatamente responsabile delle obbligazioni
18 gravanti sulla medesima società, ex art. 2313 c.c.; essendo stata la stessa convenuta in giudizio non soltanto quale legale rappresentante della suindicata società, ma anche in proprio, per l'appunto in tale ultima veste, valendo la sussidiarietà della responsabilità personale e diretta del socio accomandatario per le obbligazioni sociali soltanto in sede di esecutiva, in virtù del cd. beneficium excussionis, non valendo ad escludere la facoltà per il creditore sociale “di agire in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo” nei confronti del medesimo socio personalmente ed illimitatamente responsabile, e ciò “sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente” (cfr. Cass. n. 1571372004, conf., ex plurimis, Id. n.
15036/2005, Id. n. 21768/2019).
Pur essendo emersa, attraverso le deposizioni testimoniali rese da , Testimone_1 coniuge dui e padre degli altri soci della società attrice, e da Parte_1 Tes_2
, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, della presentazione di un'istanza volta
[...] all'introduzione di pratiche di accertamento con adesione in riferimento alle posizioni di e di , non risulta idonea e convincente Parte_1 Parte_1 dimostrazione del fatto che il dott. fosse stato incaricato dalle stesse di CP_2 seguire dette pratiche e di operare presso il competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine di condurle a termine. Anche a tale riguardo, va ribadita la non attendibilità della deposizione resa dal teste , in difetto di specificazione Testimone_1 di sorta di riferimenti atti a collocare nel tempo e nello spazio il controverso conferimento di detto incarico, mentre il teste , da parte sua, pur confermando che Testimone_2 all'appuntamento fissato per l'esame delle pratiche in questione nessuno ebbe a presentarsi presso l'Ufficio deputato, ha eloquentemente soggiunto, in proposito, che nell'istanza presentata al medesimo Ufficio (che, peraltro, non risulta prodotta in giudizio) “non vi era alcun richiamo ad un eventuale professionista incaricato”. Va peraltro rimarcata la sostanziale irrilevanza di tale tema del contendere, atteso che, come espressamente evidenziato dalla stessa difesa attorea negli scritti conclusivi, “la rilevanza pratica dei mancati accertamenti con adesione per le contestazioni relative al
2008 è superata dal fatto che tali circostanze si sono poi tradotte, grazie alla normativa più favorevole intervenuta successivamente, in una riduzione del danno (almeno potenziale)” (cfr. comparsa conclusionale degli attori, pag. 13), come già chiarito, in
19 effetti, il C.T.U. ha posto in evidenza che quanto dovuto per l'anno d'imposta 2008 e le restanti esposizioni debitorie riferita agli anni successivi gravante su
[...]
e su , essendo stati “presi in carico, con conseguente Parte_1 Parte_1 aggravio di sanzioni ed interessi, dall' ”, beneficiarono, Controparte_11 per effetto del ricorso alle procedure di cd. rottamazione introdotte dalla disciplina legislativa in materia, della “sterilizzazione” di “interessi, sanzioni, … aggi ed interessi moratori non ancora pagati” (cfr. relazione dott. pagg. 7 e 8); di tal che, Persona_3 quand'anche sussistesse l'ipotetica responsabilità professionale del dott. in CP_2 riferimento al contestato incarico di seguire le pratiche di accertamento in adesione per conto delle due predette clienti, non può che affermarsi che dall'inadempimento al medesimo imputato sotto tale profilo non può essere derivato alcun pregiudizio patrimoniale risarcibile.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda risarcitoria in origine spiegata nei confronti del dott. e successivamente ribadita nei confronti degli eredi del medesimo CP_2
(dichiarati contumaci), non può trovare accoglimento.
La pretesa risarcitoria inerente ai non meglio identificati danni “non patrimoniali” genericamente dedotti non può trovare accoglimento, non valendo, a tal fine, il laconico ed indeterminato richiamo al “notevole dispendio di tempo, di energie” che sarebbe derivato dall'inadempimento contrattuale posto a fondamento della medesima domanda, in virtù della sua natura sostanzialmente bagattellare. In effetti, in conformità dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, “il danno non patrimoniale consistito nel mero disagio psichico, sofferenza o stress, là dove non ricorra alcuna delle ipotesi in cui la legge consente espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale, è risarcibile alla sola condizione che l'interesse leso dal fatto illecito (e non il pregiudizio derivatone) abbia rilievo costituzionale, la sua lesione sia stata grave e le conseguenze derivatene siano state serie”, non configurandosi, pertanto, “meritevole di tutela risarcitoria il disagio” che non sia connotato da tali requisiti (cfr. Cass. SS.UU.
n.1835672009). Nel caso di specie, in effetti, non risulta specificamente allegato, né provato, che dalla vicenda sia derivato pregiudizio di sorta alla salute degli attori, rilevante sub specie di danno biologico. L'unico profilo dedotto astrattamente rilevante tra quelli prospettati, in termini di pregiudizio all'immagine ed alla reputazione (che non può ritenersi sussistere in re ipsa, ma va rigorosamente provato, come ogni danno-
20 conseguenza), è quello inerente alle segnalazioni di e di Parte_1
che sarebbero pervenute alla Centrale Rischi della BA d'AL (cfr. Parte_1 citazione, pag. 7), ma il mancato assolvimento dell'onere assertivo, in difetto di più precise allegazioni in merito, e l'assoluta carenza di supporto probatorio al riguardo non consentono, evidentemente, di riconoscere tutela risarcitoria di sorta, attesa anche la mancata dimostrazione non soltanto dell'effettività e della consistenza del peculiare pregiudizio in questione (in riferimento alle relazioni commerciali intrattenute e/o alla difficoltà o alla preclusione dell'accesso al credito bancario), ma anche, ed ancor prima, dello stesso presupposto consistente nell'ipotetica illegittimità delle suddette segnalazioni (cfr., ex plurimis, Cass. n. 29252/2024, Id. n. 6589/2023, Id. n.
12929/2007); non essendo controversa, nella fattispecie, la consistenza dell'esposizione debitoria venutasi a determinare a carico degli attori, quanto, piuttosto, la riconducibilità della stessa, sotto il profilo eziologico, all'operato di CP_1
La domanda di garanzia spiegata, in via subordinata, dal dott. nei confronti di CP_2
Arch risulta evidentemente assorbita dal rigetto dell'azione risarcitoria (principale) nei confronti di quest'ultimo e dei suoi eredi, i quali, del resto, non si sono costituiti e non hanno riproposto la suddetta domanda.
Va invece respinta l'analoga domanda di garanzia proposta, nei confronti della medesima terza chiamata, da e dalla dott.ssa , risultando CP_1 CP_1 fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alle stesse convenute. La polizza a copertura del rischio da responsabilità civile da esercizio dell'attività professionale posta a fondamento di tale domanda, in effetti, risulta essere stata sottoscritta, a titolo personale, quale contraente assicurato, dal dott. (al CP_2 quale, per quanto chiarito, non è stato provato essere stato conferito l'incarico relativo alle prestazioni dedotte a fondamento della pretesa risarcitoria attorea), non essendo stata essa stipulata dalla predetta società convenuta, che, del resto, non può essere considerata neanche quale “collaboratore” dello stesso dott. dalle essendo, in CP_2 base all'art. I, lett. b) delle condizioni di polizza (dimessa a corredo della comparsa di costituzione delle terze chiamate), “qualsiasi persona fisica che opera … per conto dell'assicurato in qualità di;
dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d'udienza, consulente, corrispondente italiano o estero …” non
21 attagliandosi evidentemente tali qualifiche alla società di servizi convenuta, né alla dott.ssa , socia e legale rappresentante della medesima società; né CP_1 assume rilievo, al fine di radicare la legittimazione attiva in capo alla stessa CP_1
ed agli altri soci di il fatto che essi siano, rispettivamente, coniuge e
[...] CP_1 figli dell'unico effettivo assicurato. Deve parimenti escludersi che l'operatività della copertura assicurativa possa considerarsi estesa alla medesima società convenuta in base alla clausola delle condizioni generali di polizza rubricata “Estensione società di servizi contabili (EDP)”, in virtù della quale “Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente polizza si intende operante anche per la responsabilità imputabile alle società di servizi contabili (edp) di cui si avvale
l'assicurato, esclusivamente per l'attività svolta per conto dei clienti dell'assicurato”, dovendosi tale estensione ritenere “operante qualora il fatturato consuntivo indicato nel certificato sia comprensivo anche del fatturato della società di servizi contabili (edp), per
l'attività svolta per conto dei clienti dell'assicurato”; essendo appena il caso di ribadire, in proposito, che, nel caso per cui è giudizio, deve escludersi che il dott. abbia CP_2 operato in virtù di un incarico professionale conferitogli dalle parti attrici, così come, di conseguenza, che abbia assunto il ruolo di ausiliaria del medesimo CP_1 assicurato;
come già evidenziato, in effetti, fu il dott. che (non essendo né socio, CP_2 né dipendente della predetta società) operò (in particolare nell'occuparsi della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi) in veste di ausiliario della stessa
(tenuta a rispondere, ex art. 1228 c.c., dell'operato del primo, CP_1 eventualmente anche per il contributo prestato per altre operazioni), società cui soltanto fu conferito l'incarico attinente all'attività di consulenza contabile e fiscale, per quanto in precedenza chiarito. I danni cagionati agli attori dall'inesatto adempimento dell'incarico conferito a quest'ultima, del resto, derivarono dalla scorretta esecuzione delle prestazioni consulenziali che ne costituirono oggetto, non già, di per sé, dall'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Difetta, in ogni caso, il presupposto della ricomprensione nel fatturato consuntivo dell'assicurato di quello della società di servizi contabili, anch'esso previsto dalla richiamata clausola contrattuale ai fini dell'estensione della garanzia, non essendo stato del resto adempiuto l'ordine di esibizione della dichiarazione dei redditi del dott. e del bilancio di S.C.A. relativi all'anno di CP_2 imposta 2012.
22 Per mera completezza di motivazione, va infine evidenziato che il rilievo difensivo circa la carenza di legittimazione passiva in capo a in relazione alla domanda Controparte_5 di garanzia spiegata, in via subordinata, dalle parti convenute - risultando unica titolare del rapporto assicurativo dedotto in giudizio Arch - risulta assorbito dal fatto che, a ben vedere, la predetta non è stata affatto evocata in giudizio quale Controparte_5 compagnia assicuratrice, essendosi fatta menzione della medesima soltanto quale
“mandataria per la sottoscrizione dei rischi assicurativi” ed agente dell'unica effettiva compagnia assicuratrice. Il decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione ex art. 269 c.p.c. depositato il 17.01.2017, del resto, è stato all'espresso scopo di consentire la chiamata in causa esclusivamente di Arch, non potendo quindi le spese sostenute da per la propria costituzione in giudizio e per la successiva Controparte_5 attività difensiva far carico alle parti convenute, dovendosi quindi dichiarare irripetibili nei confronti di queste ultime.
Per il resto, il regime delle spese di lite viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in riferimento a ciascuno dei rapporti processuali dedotti in causa ed in base ai parametri di liquidazione previsti per lo scaglione di valore della controversia, individuato in base alla somma attribuita alle parti vincitrici, secondo l'art. 5 del D.M. 10.03.2014 n. 55. In applicazione del medesimo principio, il pagamento del compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. con decreto depositato il
10.07.2024, agli atti, viene posto definitivamente a carico di e della dott.ssa CP_1
, in solido tra loro. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita, provvede come di seguito:
- Dichiara responsabile dell'inesatto Controparte_1 adempimento dell'incarico di consulenza contabile e fiscale dedotto in giudizio, per l'omesso inserimento nelle dichiarazioni dei redditi e nei bilanci dell'attrice
[...] di pertinenza degli anni d'imposta dal 2008 al 2011 Parte_1
23 delle quote della plusvalenza derivata dalla vendita dell'immobile sito in Massa, Via
Mura Nord n. 100, nonché per aver dedotto, nella contabilità di quest'ultima società e nelle dichiarazioni dei redditi della stessa dall'anno d'imposta 2005 fino all'anno di imposta 2011, quali quote di ammortamento delle spese per “manutenzione su beni di terzi”, i costi della ristrutturazione della porzione di immobile sito in Massa, Via Cavour n.
33, destinata all'esercizio di attività di bed and breakfast soltanto dall'anno 2012, e, conseguentemente, dei danni patrimoniali derivati ad Parte_1 ed agli altri attori a titolo di carico fiscale, sanzioni, interessi ed
[...] aggio per la procedura di recupero forzoso, ciascuno per quanto di propria effettiva e rispettiva pertinenza, condannando, per l'effetto, ma medesima
[...]
e la dott.ssa in proprio (nella sua qualità di Controparte_1 CP_1 socia accomandataria della stessa, personalmente ed illimitatamente responsabile delle obbligazioni gravanti sulla medesima società convenuta), in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni suindicati, che si liquidano nelle seguenti somme: ad € 5.595,82
(di cui € 4.165,95 per sanzioni, € 1.179,87 per interessi da definizione agevolata, €
250,00 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle Entrate) quanto ad
[...]
€ 17.242,91 (per sanzioni) quanto a , € 1.718,60 (di cui € Parte_1 Parte_1
1.508,84 per sanzioni ed € 209,75 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle
Entrate) quanto a , € 2.111,74 (di cui € 1.747,84 per sanzioni, € Parte_2
363,90 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle Entrate) quanto a Pt_3
ed € 13.857,59 (di cui € 8.755,84 per sanzioni, 3.581,49 per interessi da
[...] definizione agevolata ed € 1.520,26 per interessi da rateizzazione con Agenzia delle
Entrate) quanto a . Parte_4
- Rigetta la domanda risarcitoria in origine proposta dagli attori nei confronti del convenuto e dagli stessi ribadita nei confronti degli eredi di Controparte_8 quest'ultimo.
- Rigetta la domanda di garanzia proposta da Controparte_1
e dalla dott.ssa nei confronti della terza chiamata CP_1 Controparte_4
[...]
- Condanna e la dott.ssa , Controparte_1 CP_1 in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle parti attrici, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 13.081,50, di cui € 895,90 per esborsi ed anticipazioni ed €
24 12.185,60 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Condanna e la dott.ssa , Controparte_1 CP_1 in solido tra loro, alla rifusione, in favore della terza chiamata Controparte_4 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compenso
[...] professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovuti come per legge.
- Dichiara irripetibili nei confronti di di Controparte_1
Cont
e degli eredi del fu dott. le spese processuali Controparte_12 CP_2 sostenute da Controparte_5
- Pone definitivamente a carico delle convenute Controparte_1
e della dott.ssa , in solido tra loro, il pagamento del compenso CP_1 provvisoriamente liquidato dal C.T.U. con decreto depositato in data 10.07.2024, agli atti.
Così deciso in Massa, il 05.12.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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