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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/02/2024, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Sergio CARNIMEO Consigliere
Dott. Francesco IADEROSA Consigliere agg.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: accertamento dell'obbligo del terzo nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
277 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
TRA
– cf – residente in [...]di Calabria, Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv. Demetrio Laganà ed Antonella Virgara del foro di Reggio di
Calabria, con domicilio eletto in Trieste presso l'avv. Maria Grazia Tedesco con studio in Foro
Ulpiano n° 4 come da mandato indicato nella citazione datata 2.8.2023;
ATTORE in RIASSUNZIONE
E
- cf – sedente in Mogliano Veneto rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Luca Vecchioni del foro di Trieste con domicilio eletto in Trieste via del Coroneo n° 21 presso lo studio del difensore, giusto mandato precisato nella comparsa depositata il 9.1.2024;
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
E
– cf -, residente in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Chimenti del foro di Roma con domicilio eletto in Roma
presso lo studio del difensore in via T. Salvini n° 55 come da mandato in comparsa depositata il
CONVENUTO in RIASSUNZIONE E
quale erede di residente in [...]contumace, CP_3 Persona_1
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: accertamento dell'obbligo del terzo, causa riassunta a seguito della sentenza n° 14419/23 resa il 24.5.2023 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 9.1.2024.
CONCLUSIONI Conclusioni Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita di Trieste, in forza della Pt_1 sentenza della Corte di Cassazione N. R.G. 15281/2021, N. sezionale 956/2023, N. di raccolta generale
14419/2023 del 21.03.2023, depositata in cancelleria il 24.05.2023, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 71/2021 del 12.01.2021, depositata in data 22 marzo 2021, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n. 16/2019, emessa in data 10.01.2019, pubblicata il
14/01/2019 (ed in totale riforma della sentenza della Corte di Appello di Trieste, Sez. Prima, n. 71/2021 del 12.01.2021, depositata in data 22 marzo 2021) ed in accoglimento della domanda del Dott. Pt_1
, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
[...]
1) Riformare il capo 1) della sentenza del Tribunale di Trieste n. 16/2019, emessa in data 10.01.2019, pubblicata il 14/01/2019 e per l'effetto, accertare ritenere e dichiarare l'esistenza dell'obbligo del terzo nei confronti del debitore esecutato e conseguentemente accertare l'esistenza del credito pignorato, ed assegnare un termine per la riassunzione del processo esecutivo;
2) riformare il capo 2) della impugnata sentenza e condannare gli appellati in solido tra di loro alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di
Cassazione, oltre rimborso forfettario spese generali, Cpa e Iva per legge se dovuta;
3) Con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”.
Conclusioni Generali: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione:
• statuirsi sulle doglianze avversarie secondo risulterà di giustizia, tenuto conto sia dell'esposizione massima della terza pignorata entro e non oltre l'importo di € 103.291,00 e sia di quanto già deciso dal G.E. di Treviso;
• con compensazione integrale delle spese dei tre gradi di giudizio, eventualmente con diversa motivazione rispetto a quella adottata dal Giudice di primo grado.
Conclusioni Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed CP_2 eccezione disattesa, previa riforma del capo 1) della sentenza del Tribunale di Trieste come da sentenza della Corte di Cassazione n. 14419/2023 sopra richiamata ed indicato da parte attrice, compensare per intero le spese di lite relativamente al convenuto Controparte_2
Considerato in fatto ebbe a proporre pignoramento presso terzi – la Parte_1 Organizzazione_1
– per aver onorato suo credito di Lit 200 milioni verso
[...] Persona_1
ed, avendo la società assicuratrice formulato dichiarazione negativa circa l'esistenza di suo debito verso la , il provvide ad incoare azione Per_1 Pt_1
ex art 548 cod. proc. civ. avanti il Tribunale di Trieste.
Resistette la deducendo che non concorreva a suo carico credito Controparte_4
della in forza di polizza assicurativa contro i danni, posto che la perizia Per_1
arbitrale favorevole all'assicurata era stata impugnata avanti il Giudice ordinario.
Non si costituiva il quale erede dell'AM debitrice pignorata, che veniva CP_3
dichiarato contumace.
Quindi il procedimento era sospeso in attesa della definizione della controversia pregiudiziale rappresentata dall'impugnazione della perizia arbitrale che riconosceva un credito dell nei confronti della . Per_1 Controparte_4
Definita la causa, avanti l'Autorità giudiziaria laziale, afferente all'accertamento del credito presupposto oggetto del pignoramento, era riassunta la presente controversia ed interveniva a sua volta creditore verso Controparte_2
Con l del ristoro del danno garantito dalla Per_1 CP_4
Il Tribunale triestino procedeva ad istruire la lite, mediante acquisizione documentale e della dichiarazione positiva circa l'esistenza del credito pignorato da parte dell'Assicuratore, e, dichiarato inammissibile l'intervento dell CP_2
rigettava la domanda del . Pt_1
Questi propose gravame avanti questa Corte e, resistendo le altre parti – il CP_3
rimase contumace –, il Collegio d'appello rigettava l'impugnazione mossa dal
. Pt_1
Questi interpose ricorso per la cassazione della sentenza d'appello e la Suprema
Corte, sempre resistendo l'Assicuratore nonché l e nella contumacia del CP_2
accolse il ricorso annullando la sentenza d'appello e rimettendo le parti CP_3
avanti questa Corte, quale Giudice del rinvio. ha tempestivamente riassunto la causa e si sono costituiti sia la Parte_1
che mentre il Organizzazione_1 Controparte_2 CP_3
ritualmente evocato, non s'è costituito ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza collegiale del 9.1.2024 si costituiva il contradditorio e le parti fissavano le rispettive conclusioni.
Quindi scorsi i termini ex art 190 cod. proc. civ. - ridotto il primo a giorni venti –
ed acquisite le scritture difensive finali delle parti, questo Collegio adottava soluzione come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
In limine reputa la Corte di precisare la natura e la funzione del giudizio di rinvio preso atto del tenore delle conclusioni, siccome formulate dalle parti.
Il giudizio di rinvio si pone come fase rescissoria del giudizio rescindente reso dalla
Corte di legittimità e, non già, quale nuovo giudizio d'appello rispetto alla sentenza di prime cure, che unitamente alla decisione d'appello risulta posta nel nulla dalla decisone della Corte Suprema di annullamento.
Quindi questo Giudice del rinvio dovrà accogliere o respingere, sulla scorta del
dictum reso dai Supremi Giudici, la domanda originariamente svolta dal . Pt_1
Domanda tesa, ex art 548 cod. proc. civ., all'accertamento dell'esistenza ed entità
del credito pignorato presso il soggetto terzo, a sua volta debitore verso Per_1
.
[...]
Nella specie i Giudici di merito, a fronte della dichiarazione positiva resa dalla
[...]
in corso di giudizio di primo grado – in occasione della Organizzazione_1
riassunzione dopo la sospensione –, avevano rigettato la domanda del – Pt_1
creditore pignorante – poiché il credito, relativamente al quale era stato chiesto il pignoramento presso l'Assicuratore, ontologicamente diverso rispetto al credito
Con vantato dall verso la ad esito della lite coltivata avanti Per_1 CP_4
il Tribunale di Rieti, prima, e Corte d'Appello di Roma, poi. La Suprema Corte ha, invece, rilevato come il ebbe a pignorare quanto, Pt_1
comunque, dovuto dall'Assicuratore all in forza di polizza contro i danni Per_1
e come, anche la condanna dell'Assicuratore a tenere manlevata l'assicurata di quanto era tenuta a pagare al danneggiato, era un credito proprio dell Per_1
e, non già, importo che non era pertinente alla sua sfera giuridica, come ritenuto dalla Corte di Trieste.
Quindi a fronte della dichiarazione positiva resa dalla Organizzazione_1
d'esser debitrice verso l – oggi il suo erede – dell'importo di € Per_1 CP_3
103.291,00 e del giudicato formatosi – come rilevato dal Supremo Collegio – sulla declaratoria d'inammissibilità dell'intervento dell in questo Controparte_2
procedimento, non può questo Giudice del rinvio che accertare che l'Assicuratore
pignorato è effettivamente debitore verso l – oggi il suo erede – della Per_1
somma citata.
Unica questione sulla quale ancora le parti sono in disaccordo risulta essere la regolamentazione delle spese dell'intera lite.
Con riguardo alla posizione dell'Assicuratore, il quale avanti il Giudice
dell'esecuzione ebbe a formulare dichiarazione negativa così rendendo necessario il ricorso al procedimento di accertamento, reputa la Corte come in effetto la dichiarazione negativa era impropria, posto che già all'epoca concorreva perizia arbitrale, azionata in forza delle clausole del contratto di assicurazione, che stabiliva il diritto dell ad indennizzo da parte dell'Assicuratore. Per_1
Tuttavia era anche vero che detto primo accertamento era stato impugnato dall'Assicuratore avanti il Giudice ordinario, che, all'esito del giudizio, superò il pronunciamento dei periti-arbitri poiché non riconobbe il diritto ad indennizzo,
bensì il diritto dell ad esser manlevata dall'Assicuratore della somma Per_1
pagata ai soggetti danneggiati dall'incendio – gli -. Controparte_2
Dunque la resistenza dell'Assicuratore era giustificata, sicché anche la sua iniziale negazione dell'esistenza di un suo debito verso l . Per_1 Comunque l'Assicuratore ha mutata posizione già alla riassunzione del procedimento avanti il Tribunale dichiarandosi debitore dell per l'importo Per_1
di e 103.291,00 e rimettendosi alla decisione del giudicante circa il merito della domanda.
Quindi concorrono, ad opinione del Collegio, ragioni ex art 92 cod. proc. civ. per compensare tra il e le le spese di lite per tutti Pt_1 Organizzazione_1
i gradi e fasi del presente giudizio.
Diversa invece è la soluzione in relazione alla posizione di Controparte_2
soggetto intervenuto nel corso del primo giudizio che ebbe sempre ad
[...]
opporsi all'accoglimento della domanda proposta dal , come visto Pt_1
infondatamente.
Inoltre va notato come l ebbe a costituirsi in sede d'appello e di Controparte_2
legittimità, nonostante che già il primo Giudice ebbe a dichiarare inammissibile il suo intervento, quindi senza un effettivo interesse giuridico proprio se non quello di contrastare la domanda del . Pt_1
Pertanto attesa la sua soccombenza l va condannato a rifondere Controparte_2
al le spese di lite di tutti i gradi e fasi del presente procedimento. Pt_1
Spese tassate ex DM 147/22 secondo i parametri medi in base al valore della lite
- € 100 mila – come di seguito:
€ 7.500,00 quanto al primo giudizio posto che l è intervenuto CP_2
autonomamente in corso di causa,
€ 10.000,00 quanto al giudizio d'appello – la fase d trattazione non fu apprezzabile
-,
€ 6.000,00 per il giudizio di legittimità – non risulta svolta udienza -,
€ 10.000,00 quanto a questo giudizio di rinvio – fase di trattazione non apprezzabile -, oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense. Le spese di lite tra il ed il rimasto sempre contumace in tutti i gradi Pt_1 CP_3
e fasi del presente giudizi, quindi non opponendosi alla domanda, vanno compensate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
a sensi dell'art. 549 cod. proc. civ. accerta e dichiara che la è Controparte_1
debitrice verso , oggi il suo erede per l'importo Persona_1 CP_3
di € 103.291,00 e per l'effetto fissa alle parti il termine perentorio di giorni sessanta dal deposito in cancelleria della presente sentenza per la riassunzione del procedimento esecutivo,
compensa le spese di lite per tutti i gradi e fasi del procedimento tra il e Pt_1
la e tra il primo ed il Controparte_1 CP_3
condanna a rifondere al le spese di lite per tutti Controparte_2 Pt_1
i gradi e fasi del presente procedimento così liquidate:
€ 7.500,00 per il giudizio avanti il Tribunale di Trieste,
€ 10.000,00 per il procedimento in sede d'appello,
€ 6.000,00 per il giudizio di legittimità,
€ 10.000,00 per questo giudizio di rinvio,
oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Sergio CARNIMEO Consigliere
Dott. Francesco IADEROSA Consigliere agg.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: accertamento dell'obbligo del terzo nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
277 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
TRA
– cf – residente in [...]di Calabria, Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv. Demetrio Laganà ed Antonella Virgara del foro di Reggio di
Calabria, con domicilio eletto in Trieste presso l'avv. Maria Grazia Tedesco con studio in Foro
Ulpiano n° 4 come da mandato indicato nella citazione datata 2.8.2023;
ATTORE in RIASSUNZIONE
E
- cf – sedente in Mogliano Veneto rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Luca Vecchioni del foro di Trieste con domicilio eletto in Trieste via del Coroneo n° 21 presso lo studio del difensore, giusto mandato precisato nella comparsa depositata il 9.1.2024;
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
E
– cf -, residente in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Chimenti del foro di Roma con domicilio eletto in Roma
presso lo studio del difensore in via T. Salvini n° 55 come da mandato in comparsa depositata il
CONVENUTO in RIASSUNZIONE E
quale erede di residente in [...]contumace, CP_3 Persona_1
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: accertamento dell'obbligo del terzo, causa riassunta a seguito della sentenza n° 14419/23 resa il 24.5.2023 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 9.1.2024.
CONCLUSIONI Conclusioni Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita di Trieste, in forza della Pt_1 sentenza della Corte di Cassazione N. R.G. 15281/2021, N. sezionale 956/2023, N. di raccolta generale
14419/2023 del 21.03.2023, depositata in cancelleria il 24.05.2023, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 71/2021 del 12.01.2021, depositata in data 22 marzo 2021, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n. 16/2019, emessa in data 10.01.2019, pubblicata il
14/01/2019 (ed in totale riforma della sentenza della Corte di Appello di Trieste, Sez. Prima, n. 71/2021 del 12.01.2021, depositata in data 22 marzo 2021) ed in accoglimento della domanda del Dott. Pt_1
, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
[...]
1) Riformare il capo 1) della sentenza del Tribunale di Trieste n. 16/2019, emessa in data 10.01.2019, pubblicata il 14/01/2019 e per l'effetto, accertare ritenere e dichiarare l'esistenza dell'obbligo del terzo nei confronti del debitore esecutato e conseguentemente accertare l'esistenza del credito pignorato, ed assegnare un termine per la riassunzione del processo esecutivo;
2) riformare il capo 2) della impugnata sentenza e condannare gli appellati in solido tra di loro alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di
Cassazione, oltre rimborso forfettario spese generali, Cpa e Iva per legge se dovuta;
3) Con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”.
Conclusioni Generali: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione:
• statuirsi sulle doglianze avversarie secondo risulterà di giustizia, tenuto conto sia dell'esposizione massima della terza pignorata entro e non oltre l'importo di € 103.291,00 e sia di quanto già deciso dal G.E. di Treviso;
• con compensazione integrale delle spese dei tre gradi di giudizio, eventualmente con diversa motivazione rispetto a quella adottata dal Giudice di primo grado.
Conclusioni Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed CP_2 eccezione disattesa, previa riforma del capo 1) della sentenza del Tribunale di Trieste come da sentenza della Corte di Cassazione n. 14419/2023 sopra richiamata ed indicato da parte attrice, compensare per intero le spese di lite relativamente al convenuto Controparte_2
Considerato in fatto ebbe a proporre pignoramento presso terzi – la Parte_1 Organizzazione_1
– per aver onorato suo credito di Lit 200 milioni verso
[...] Persona_1
ed, avendo la società assicuratrice formulato dichiarazione negativa circa l'esistenza di suo debito verso la , il provvide ad incoare azione Per_1 Pt_1
ex art 548 cod. proc. civ. avanti il Tribunale di Trieste.
Resistette la deducendo che non concorreva a suo carico credito Controparte_4
della in forza di polizza assicurativa contro i danni, posto che la perizia Per_1
arbitrale favorevole all'assicurata era stata impugnata avanti il Giudice ordinario.
Non si costituiva il quale erede dell'AM debitrice pignorata, che veniva CP_3
dichiarato contumace.
Quindi il procedimento era sospeso in attesa della definizione della controversia pregiudiziale rappresentata dall'impugnazione della perizia arbitrale che riconosceva un credito dell nei confronti della . Per_1 Controparte_4
Definita la causa, avanti l'Autorità giudiziaria laziale, afferente all'accertamento del credito presupposto oggetto del pignoramento, era riassunta la presente controversia ed interveniva a sua volta creditore verso Controparte_2
Con l del ristoro del danno garantito dalla Per_1 CP_4
Il Tribunale triestino procedeva ad istruire la lite, mediante acquisizione documentale e della dichiarazione positiva circa l'esistenza del credito pignorato da parte dell'Assicuratore, e, dichiarato inammissibile l'intervento dell CP_2
rigettava la domanda del . Pt_1
Questi propose gravame avanti questa Corte e, resistendo le altre parti – il CP_3
rimase contumace –, il Collegio d'appello rigettava l'impugnazione mossa dal
. Pt_1
Questi interpose ricorso per la cassazione della sentenza d'appello e la Suprema
Corte, sempre resistendo l'Assicuratore nonché l e nella contumacia del CP_2
accolse il ricorso annullando la sentenza d'appello e rimettendo le parti CP_3
avanti questa Corte, quale Giudice del rinvio. ha tempestivamente riassunto la causa e si sono costituiti sia la Parte_1
che mentre il Organizzazione_1 Controparte_2 CP_3
ritualmente evocato, non s'è costituito ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza collegiale del 9.1.2024 si costituiva il contradditorio e le parti fissavano le rispettive conclusioni.
Quindi scorsi i termini ex art 190 cod. proc. civ. - ridotto il primo a giorni venti –
ed acquisite le scritture difensive finali delle parti, questo Collegio adottava soluzione come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
In limine reputa la Corte di precisare la natura e la funzione del giudizio di rinvio preso atto del tenore delle conclusioni, siccome formulate dalle parti.
Il giudizio di rinvio si pone come fase rescissoria del giudizio rescindente reso dalla
Corte di legittimità e, non già, quale nuovo giudizio d'appello rispetto alla sentenza di prime cure, che unitamente alla decisione d'appello risulta posta nel nulla dalla decisone della Corte Suprema di annullamento.
Quindi questo Giudice del rinvio dovrà accogliere o respingere, sulla scorta del
dictum reso dai Supremi Giudici, la domanda originariamente svolta dal . Pt_1
Domanda tesa, ex art 548 cod. proc. civ., all'accertamento dell'esistenza ed entità
del credito pignorato presso il soggetto terzo, a sua volta debitore verso Per_1
.
[...]
Nella specie i Giudici di merito, a fronte della dichiarazione positiva resa dalla
[...]
in corso di giudizio di primo grado – in occasione della Organizzazione_1
riassunzione dopo la sospensione –, avevano rigettato la domanda del – Pt_1
creditore pignorante – poiché il credito, relativamente al quale era stato chiesto il pignoramento presso l'Assicuratore, ontologicamente diverso rispetto al credito
Con vantato dall verso la ad esito della lite coltivata avanti Per_1 CP_4
il Tribunale di Rieti, prima, e Corte d'Appello di Roma, poi. La Suprema Corte ha, invece, rilevato come il ebbe a pignorare quanto, Pt_1
comunque, dovuto dall'Assicuratore all in forza di polizza contro i danni Per_1
e come, anche la condanna dell'Assicuratore a tenere manlevata l'assicurata di quanto era tenuta a pagare al danneggiato, era un credito proprio dell Per_1
e, non già, importo che non era pertinente alla sua sfera giuridica, come ritenuto dalla Corte di Trieste.
Quindi a fronte della dichiarazione positiva resa dalla Organizzazione_1
d'esser debitrice verso l – oggi il suo erede – dell'importo di € Per_1 CP_3
103.291,00 e del giudicato formatosi – come rilevato dal Supremo Collegio – sulla declaratoria d'inammissibilità dell'intervento dell in questo Controparte_2
procedimento, non può questo Giudice del rinvio che accertare che l'Assicuratore
pignorato è effettivamente debitore verso l – oggi il suo erede – della Per_1
somma citata.
Unica questione sulla quale ancora le parti sono in disaccordo risulta essere la regolamentazione delle spese dell'intera lite.
Con riguardo alla posizione dell'Assicuratore, il quale avanti il Giudice
dell'esecuzione ebbe a formulare dichiarazione negativa così rendendo necessario il ricorso al procedimento di accertamento, reputa la Corte come in effetto la dichiarazione negativa era impropria, posto che già all'epoca concorreva perizia arbitrale, azionata in forza delle clausole del contratto di assicurazione, che stabiliva il diritto dell ad indennizzo da parte dell'Assicuratore. Per_1
Tuttavia era anche vero che detto primo accertamento era stato impugnato dall'Assicuratore avanti il Giudice ordinario, che, all'esito del giudizio, superò il pronunciamento dei periti-arbitri poiché non riconobbe il diritto ad indennizzo,
bensì il diritto dell ad esser manlevata dall'Assicuratore della somma Per_1
pagata ai soggetti danneggiati dall'incendio – gli -. Controparte_2
Dunque la resistenza dell'Assicuratore era giustificata, sicché anche la sua iniziale negazione dell'esistenza di un suo debito verso l . Per_1 Comunque l'Assicuratore ha mutata posizione già alla riassunzione del procedimento avanti il Tribunale dichiarandosi debitore dell per l'importo Per_1
di e 103.291,00 e rimettendosi alla decisione del giudicante circa il merito della domanda.
Quindi concorrono, ad opinione del Collegio, ragioni ex art 92 cod. proc. civ. per compensare tra il e le le spese di lite per tutti Pt_1 Organizzazione_1
i gradi e fasi del presente giudizio.
Diversa invece è la soluzione in relazione alla posizione di Controparte_2
soggetto intervenuto nel corso del primo giudizio che ebbe sempre ad
[...]
opporsi all'accoglimento della domanda proposta dal , come visto Pt_1
infondatamente.
Inoltre va notato come l ebbe a costituirsi in sede d'appello e di Controparte_2
legittimità, nonostante che già il primo Giudice ebbe a dichiarare inammissibile il suo intervento, quindi senza un effettivo interesse giuridico proprio se non quello di contrastare la domanda del . Pt_1
Pertanto attesa la sua soccombenza l va condannato a rifondere Controparte_2
al le spese di lite di tutti i gradi e fasi del presente procedimento. Pt_1
Spese tassate ex DM 147/22 secondo i parametri medi in base al valore della lite
- € 100 mila – come di seguito:
€ 7.500,00 quanto al primo giudizio posto che l è intervenuto CP_2
autonomamente in corso di causa,
€ 10.000,00 quanto al giudizio d'appello – la fase d trattazione non fu apprezzabile
-,
€ 6.000,00 per il giudizio di legittimità – non risulta svolta udienza -,
€ 10.000,00 quanto a questo giudizio di rinvio – fase di trattazione non apprezzabile -, oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense. Le spese di lite tra il ed il rimasto sempre contumace in tutti i gradi Pt_1 CP_3
e fasi del presente giudizi, quindi non opponendosi alla domanda, vanno compensate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
a sensi dell'art. 549 cod. proc. civ. accerta e dichiara che la è Controparte_1
debitrice verso , oggi il suo erede per l'importo Persona_1 CP_3
di € 103.291,00 e per l'effetto fissa alle parti il termine perentorio di giorni sessanta dal deposito in cancelleria della presente sentenza per la riassunzione del procedimento esecutivo,
compensa le spese di lite per tutti i gradi e fasi del procedimento tra il e Pt_1
la e tra il primo ed il Controparte_1 CP_3
condanna a rifondere al le spese di lite per tutti Controparte_2 Pt_1
i gradi e fasi del presente procedimento così liquidate:
€ 7.500,00 per il giudizio avanti il Tribunale di Trieste,
€ 10.000,00 per il procedimento in sede d'appello,
€ 6.000,00 per il giudizio di legittimità,
€ 10.000,00 per questo giudizio di rinvio,
oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan