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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/09/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
2768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 2768/2023 R.G., promosso con ricorso depositato il
11/07/2023
d a con l'avv. ABEATICI FIORENZA Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, con l'Avv. CODIGLIA PAOLO Parte_2
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, sentenza parziale.
CONCLUSIONI
Con nota del 17.06.2025 e con successiva nota scritta dell'11.09.2025, parte ricorrente ha insistito per la pronuncia non definitiva di divorzio. Parte resistente non ha depositate note scritte nel termine assegnato con provvedimento del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione n. 50/2025, pubblicata il 17.01.2025, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative alla prole ed ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Senegal in data 15 dicembre 2006,
(atto n. 279, PARTE 2^ , Sez. C , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020 del Comune di Trieste);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio. Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 19/09/2025
Il giudice estensore
Filomena Piccirillo Il Presidente
Anna Lucia Fanelli