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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Mariangela Gentile Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12946 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
Parte_1
(in breve ), con sede in Pianoro Parte_2
(Bologna), via del Lavoro n. 15 (c.f. ), in persona del P.IVA_1
Presidente legale rappresentante pro tempore Parte_3
associazione riconosciuta senza scopo di lucro iscritta nel registro regionale del volontariato con decreto n. 370 del 23 giugno 1992, ente con personalità giuridica riconosciuta con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 652 del 3 dicembre 1990, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Baraldi del Foro di Bologna
e domiciliata digitalmente al suo indirizzo telematico
1 - attrice in riassunzione contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_2
commissario liquidatore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima - convenuta in riassunzione nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
LE TO SI del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
– convenuta nella fase di riassunzione
Controparte_3
,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_7 CP_8
- convenuti non costituiti nella fase di riassunzione avente ad oggetto: “impugnazione di testamento”.
Conclusioni della parte attrice in riassunzione:
“IN VIA PRINCIPALE: rigettare e respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande di parte convenuta
[...]
formulate anche in via riconvenzionale, nonché le CP_2
domande dei signori , , Controparte_7 Controparte_5 CP_4
e ; IN OGNI CASO: con
[...] Controparte_6 CP_8
vittoria di spese e compensi di lite, oltre a quanto dovuto per legge”.
2 Conclusioni della
[...]
: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, rigettare tutte le domande formulate dalla signora con vittoria di spese”. Controparte_2
Conclusioni di Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta, previa declaratoria di nullità della CT a firma del Dott. resa nel giudizio riassunto Persona_1
se ed occorrendo ex art. 157, comma II, C.p.c, e – se ritenuto – previa integrazione della CT 10.01.2025 come rilevato nelle conclusioni ivi rese dal perito del Signor Giudice, così giudicare:
- nel merito in via principale: respingere tutte le avversarie domande perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale: (i) annullare ex art. 428 e 591, Comma II, n.3,
c.c. il testamento olografo 28.06.2011, pubblicato il 02.04.2014, rep.32587, racc.6998, (ii) accertare e dichiarare la qualità di erede universale della Signora in forza del testamento Controparte_2
pubblico del 01.04.2009, Rep. 290, Notaio fu Dott.ssa Per_2
di Milano e, per l'effetto (iii) ordinare in suo favore la
[...]
restituzione del patrimonio ereditario spettante - ai sensi dell'art. 2652 C.C., n. 7, si richiede la trascrizione della domanda giudiziale, con esonero di ogni responsabilità del Conservatore dei
Registri presso la competente Agenzia delle Entrate Territoriale, relativamente ai seguenti cespiti immobiliari: § in Pianoro (BO),
Via Dello Sport n. 7, appartamento al piano primo distinta al
3 Foglio 44, Mappale 266, Subalterno 7; § in Pianoro (BO), Via
Dello Sport n. 7 (confinante Via Gramsci A.) autorimessa al piano interrato distinta al Foglio 44, Mappale 266, Subalterno 12; § in
Pianoro (BO), Via Marconi n.2, negozio al piano terra e cantina al piano sotterraneo, distinti al Foglio 44, Mappale 217, Subalterno
2; § in Pianoro (BO), Via Marconi n.2 (confinante Via Gramsci
A.) negozio al piano terra e cantina al piano sotterraneo, distinti al
Foglio 44, Mappale 217, Subalterno 3; § in Pianoro (BO), Via
Marconi n.3, appartamento al piano T-S1, distinto al Foglio 44,
Mappale 156, Subalterno 2. - in via istruttoria, riservata ogni ulteriore istanza nei termini di legge, si chiede sin da ora di disporre nuova CT medico legale atta a valutare la capacità naturale ex art. 428 c.c. del fu Signor con riferimento Persona_3
alla scheda olografa 28.06.2011, nominando un nuovo Esperto,
Consulente d'Ufficio, ex artt. 196, 192 e 51, n.4 c.p.c. Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con comparsa di riassunzione ex artt. 353, 354 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. in data 7 giugno 2023, la
[...]
esponeva: a) che con atto Parte_1
di citazione notificato il 25 luglio 2016, Controparte_7 CP_5
e avevano convenuto in
[...] CP_4 Controparte_6
giudizio innanzi al Tribunale di Bologna l' Controparte_1
, l'
[...] Controparte_9
, chiedendo, in via preliminare, che
[...]
4 fosse accertata la perdita del diritto di accettare l'eredità da parte dell'Associazione convenuta, che fosse disposto, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3, c.c., l'annullamento del testamento olografo redatto da in data 28 giugno 2011 e pubblicato il 2 Persona_3
aprile 2014, mediante atto pubblico a ministero del notaio Per_4
rep. n. 32587, che fosse dichiarato pertanto che l'eredità di
[...]
era devoluta in forza di testamento pubblico a Persona_3
ministero del notaio datato 22 gennaio 2008, rep. Persona_4
n. 43, passato agli atti tra vivi con atto pubblico a ministero del medesimo notaio in data 27 febbraio 2014, rep. n. 32548, racc. n.
6969, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 2 il
4 marzo 2014 al n. 3485 e che le associazioni convenute fossero condannate alla restituzione agli attori, quali successori a titolo particolare del de cuius, degli immobili indicati nei punti B), C),
D) ed F) del testamento pubblico del 22 gennaio 2008, con il favore delle spese processuali;
b) che si costituivano in giudizio le convenute Controparte_1
Controparte_9
, chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori;
[...]
c) che interveniva in giudizio aderendo alla CP_8
domanda di annullamento del testamento proposta dagli attori;
d) che il processo, dapprima interrotto per l'entrata in liquidazione coatta amministrativa dell' alla Controparte_1 CP_1
e poi riassunto il 13 marzo 2018, veniva istruito con il
[...]
deposito di documenti e con una c.t.u., depositata il 4 ottobre 2019,
5 che riteneva il testatore capace di intendere e di volere al momento del confezionamento del testamento impugnato;
e) che con sentenza n. 1197/2020, pubblicata l'8 settembre 2020, il Tribunale di Bologna rigettava le domande proposte dagli attori e dall'intervenuta e li condannava alla rifusione delle spese del giudizio e della c.t.u.; f) che con sentenza n. 1864/2022, pubblicata il 20 settembre 2022, la Corte d'Appello di Bologna, a seguito di appello proposto da rilevata la mancata integrazione CP_4
del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di CP_2
e visti gli artt. 353 e 354 c.p.c., dichiarava la nullità del
[...]
giudizio di primo grado e rimetteva la causa al Tribunale di
Bologna, compensando le spese di lite.
Ciò premesso, la Pubblica Assistenza , rilevato che Pt_1
la sentenza della Corte d'Appello era stata notificata dall'appellante il 15 marzo 2023, riassumeva la causa CP_4
dinanzi al Tribunale nei riguardi dei convenuti
[...]
Controparte_1
,
[...] Controparte_3
,
[...] Controparte_2 CP_4
e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata CP_8
inammissibile l'azione degli attori e dell'intervenuta “per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” ed in via principale che fossero respinte tutte le loro domande, “in quanto
6 infondate in fatto e in diritto”, in ogni caso con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la
[...]
, Controparte_1
confermando le conclusioni già rassegnate nella comparsa di risposta depositata il 18 novembre 2016.
Si costituiva pure chiedendo, “previa Controparte_2
declaratoria di nullità della CT a firma del Dott. Persona_1
resa nel giudizio riassunto se ed occorrendo ex art. 157,
[...]
comma II, C.p.c”, che fossero respinte “tutte le eccezioni e domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto” ed in via riconvenzionale, che fosse annullato “ex art. 591, Comma II,
n.3 il testamento olografo 28.06.2011, pubblicato il 02.04.2014, rep.32587, racc.6998”, che fosse accertata e dichiarata “la qualità di erede universale della Signora in forza del Controparte_2
testamento pubblico del 01.04.2009, Rep. 290, Notaio fu Dott.ssa di Milano” e che per l'effetto fosse ordinato “in Persona_2
suo favore la restituzione del patrimonio ereditario spettante”. La convenuta chiedeva altresì, in via riconvenzionale subordinata, che fosse accertato e dichiarato “che l'Associazione
[...]
, in sigla Controparte_3 [...]
” e “l'Ente Strumentale CP_1 CP_10 CP_1 [...]
” “quindi in Liquidazione Amministrativa” erano CP_1 CP_1
“privi del diritto di succedere, ovvero, in estremo subordine”,
7 erano “decaduti dal diritto di accettare l'eredità del Signor Per_3
.
[...]
L Controparte_3
,
[...] CP_4 Controparte_5
e non si Controparte_6 Controparte_7 CP_8
costituivano invece in giudizio, restando pertanto contumaci.
Concessi i termini richiesti ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c.
e depositate le memorie e dei documenti, il Giudice istruttore, con l'ordinanza resa il 21 marzo 2024, rigettava “le istanze di prova testimoniale avanzate da , in quanto inammissibili Controparte_2
perché formulate con capitoli generici e/o valutativi” e “richiamata la CT già espletata dal dott. nella prima fase del Per_1
giudizio, viste le considerazioni e la CTP di parte , CP_2
convocava “il CT a chiarimenti per l'eventuale modifica/integrazione delle conclusioni già assunte nella richiamata CT agli atti”.
Con successiva ordinanza resa il 16 maggio 2024, il Giudice istruttore rigettava l'istanza di ricusazione del c.t.u. formulata dalla convenuta e conferiva al consulente Controparte_2
d'ufficio l'incarico di rispondere al quesito posto all'udienza del
21 marzo 2024, coincidente con quello posto nella prima fase del procedimento, “chiedendosi al consulente nominato d'ufficio”, come precisato nella successiva ordinanza dell'11 giugno 2024,
“se, alla luce delle considerazioni e della CTP di parte nel Pt_4
presente rinnovato giudizio”, si potesse “pervenire ad una
8 modifica/integrazione delle conclusioni già assunte nel primo elaborato peritale agli atti”.
Depositata infine la c.t.u., dopo i chiarimenti richiesti e forniti all'udienza del 5 dicembre 2024, veniva fissata l'udienza conclusiva, con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni delle parti.
Va rilevato, in primo luogo, che la convenuta CP_2
ha ribadito, in sede di precisazione delle conclusioni,
[...]
l'eccezione “di nullità della CT a firma del Dott. Persona_1
resa nel giudizio riassunto se ed occorrendo ex art. 157,
[...]
comma II, C.p.c.”, perché, “dal punto di vista sostanziale”,
“influenzata dal palese monolitico preconcetto palesato dal Signor
CT sin dalle prime battute di questo procedimento, a partire dall'udienza di sua prima convocazione del 21.03.2024, ove dichiarava ante omnia che – comunque – non si sarebbe discostato dalle proprie precedenti assunte conclusioni, reiterando tale orientamento aprioristico prima della disamina degli atti e documenti di causa, come dallo stesso dichiarato anche in occasione dell'apertura dei lavori peritali del 09.07.2024” e “dal punto di vista formale per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 193 e 195 c.p.c., per avere il Sig. CT (i) prestato il giuramento di rito senza nemmeno conoscere l'incarico peritale, ovvero per avere giurato di adempiere ad un incarico peritale d'ufficio relativo ad un quesito da intendersi integrato per
9 relationem, in quanto riportato a verbale di udienza del 04.04.2019 nel procedimento R.G. n. 11707/2016 dichiarato nullo dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1864/22 (peraltro riportante la data errata della scheda olografa oggetto di indagine) e (ii) per avere depositato il proprio elaborato peritale dandolo per definitivo in data 11.07.2024 (con operazioni peritali iniziate sbrigativamente solo in data 09.07.2024) anche in violazione del disposto di cui al provvedimento del 16.05.2024, ivi dichiarando di non avere tenuto in alcuna considerazione gli atti ed i documenti di cui al presente giudizio” (pag. 9 e 10 della comparsa conclusionale).
Rileva il Collegio che, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, il c.t.u. non ha dichiarato all'udienza “di sua prima convocazione del 21.03.2024” che “non si sarebbe discostato dalle proprie precedenti assunte conclusioni, reiterando tale orientamento aprioristico prima della disamina degli atti e documenti di causa, come dallo stesso dichiarato anche in occasione dell'apertura dei lavori peritali del 09.07.2024”.
All'udienza del 21 marzo 2024 il c.t.u. non era presente e alla successiva udienza del 16 maggio 2024, dopo la pronuncia dell'ordinanza con la quale il Giudice istruttore rigettava l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio formulata dalla al c.t.u. veniva conferito l'incarico di rispondere al quesito CP_2
indicato nella precedente ordinanza del 21 marzo 2024. Anche in
10 tale occasione il perito d'ufficio non ha effettuato le dichiarazioni menzionate dalla convenuta.
Quanto alle dichiarazioni rese in apertura dei lavori peritali, si rileva che dal verbale in data 9 luglio 2024 allegato all'elaborato peritale depositato il 10 gennaio 2025, risulta che durante l'incontro fra il c.t.u. e il c.t.p. della convenuta dott. Persona_5
“si sono discusse le sue osservazioni” e il consulente d'ufficio prof. ha precisato che “le Persona_6
documentazioni cliniche” sulle quali fondare il giudizio del perito d'ufficio erano “le stesse”, circostanza questa contestata dal c.t.p.
Non risulta dunque quanto asserito dalla convenuta, ossia che il c.t.u. in tale occasione ha dichiarato che “non si sarebbe discostato dalle proprie precedenti assunte conclusioni”.
Il consulente d'ufficio, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, risulta poi avere regolarmente prestato giuramento prima di assumere l'incarico, che, come chiarito dal
Giudice istruttore nell'ordinanza resa l'11 giugno 2024, aveva ad oggetto “il quesito posto al CT a verbale dell'udienza del
21.3.2024”, che faceva “espresso rimando” alla “CT già espletata dal dott. nella prima fase del giudizio”, “(il cui Per_1
originario quesito a verbale di udienza del 4.4.2019 era il seguente:
“Letti atti e documenti di causa, dica il CT se la documentazione sanitaria prodotta in giudizio possa indurre a ritenere che le condizioni psicofisiche di fossero tali da escludere, Persona_3
al momento della redazione del testamento olografo datato
11 28.11.2011, la piena capacità di intendere e di volere, ovvero se il de cuius alla data del 28.11.2011 potesse non avere la piena o sufficiente coscienza del significato dei propri atti e una completa capacità di autodeterminarsi”), chiedendosi al consulente nominato d'ufficio se, alla luce delle considerazioni e della CTP di parte nel presente rinnovato giudizio, si possa pervenire Pt_4
ad una modifica/integrazione delle conclusioni già assunte nel primo elaborato peritale agli atti”.
Quanto poi all'ulteriore eccezione della convenuta sopra riportata sub ii), si osserva che all'udienza del 5 dicembre 2024, il consulente d'ufficio, sentito a chiarimenti in ordine al deposito della relazione in data anteriore al termine fissato per la trasmissione al c.t.u. delle eventuali osservazioni di parte, ha dichiarato quanto segue: “come noto io avevo già redatto una precedente c.t.u. sempre su incarico dello stesso giudice e in relazione agli stessi quesiti formulati nel corso del presente giudizio. Il consulente tecnico di parte, prof. mi ha Per_5
anticipato le sue osservazioni rispetto a ciò che io avevo già ritenuto in occasione della precedente perizia. Le osservazioni cui ho fatto riferimento sono quelle che io ho allegato alla perizia depositata. Avendo il c.t.p. anticipato le sue osservazioni, ho ritenuto che quelle fossero le osservazioni alle quali avrei dovuto rispondere con la perizia depositata. Faccio presente, peraltro, che si è tenuto un incontro con il c.t.p. nel corso del quale lo stesso ha confermato le osservazioni. Quanto alla documentazione di
12 causa esaminata, faccio presente che ho preso in esame la documentazione clinica riguardante il de cuius, che è la stessa già prodotta nella precedente causa. Non ho riscontrato infatti nuovi documenti sanitari riguardanti il de cuius, ossia documenti relativi allo stesso prodotti nel presente giudizio e non anche in quello precedente. Voglio aggiungere che io non intendo come documento sanitario una consulenza tecnica di parte. Evidenzio altresì di aver preso in considerazione le osservazioni del c.t.p. rispondendo alle stesse da pagina 4 e seguenti dell'elaborato”.
Preso atto dei chiarimenti forniti dal c.t.u. e considerato che non apparivano osservati i termini indicati nell'ordinanza resa all'udienza 16 maggio 2024, con riferimento alle osservazioni dei c.t.p. all'elaborato del c.t.u. e alla sintetica valutazione da parte del c.t.u. delle osservazioni finali dei c.t.p., il Presidente istruttore,
“sull'accordo delle parti”, dava “atto che la perizia depositata l'11 luglio 2024” doveva “essere intesa come la bozza dell'elaborato peritale trasmessa dal c.t.u. alle parti”, assegnava alle parti termine di giorni 30 per la trasmissione al c.t.u. delle proprie osservazioni, assegnava al c.t.u. termine di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'elaborato peritale con le osservazioni delle parti e con una sintetica valutazione sulle stesse e rinviava il procedimento ad una successiva udienza, “dando atto che l'avvocato SI” per dichiarava “di rinunciare all'istanza di Controparte_2
rinnovazione della c.t.u., dovendosi l'elaborato depositato ritenere come bozza di perizia e riservandosi, se del caso, di ripresentare
13 l'istanza, qualora la consulenza tecnica di ufficio” non fosse
“ritenuta condivisibile”.
Risulta dunque che “sull'accordo delle parti” l'elaborato peritale depositato l'11 luglio 2024 doveva essere inteso “come bozza dell'elaborato peritale trasmessa dal c.t.u. alle parti”, nella quale il c.t.u. esprime necessariamente le proprie considerazioni ed i risultati ai quali è pervenuto ed alla quale avrebbero fatto seguito, come poi avvenuto, la trasmissione al c.t.u. delle osservazioni del c.t.p. e il deposito delle perizia, con le osservazioni e con una sintetica valutazione sulle stesse.
Alla luce di quanto premesso, l'eccezione di nullità della perizia deve ritenersi infondata e deve essere conseguentemente respinta.
Ciò posto, si osserva che l'oggetto dell'impugnazione è costituito dal testamento olografo in data 28 giugno 2011, redatto da ed avente il seguente tenore: “TESTAMENTO Persona_3
OLOGRAFO 28/06/2011 Io sottoscritto con il Persona_3
medesimo rendo nulli tutti i testamenti che ho fatto sia olografi che pubblicati, soprattutto un olografo da me scritto in una sera di tanti anni fa e consegnato a mia zia nel quale dicevo Parte_5
che lasciavo 2/3 del mio capita_ le a e 1/3 alla Persona_7
. Le mie ultime volontà sono queste e Parte_6
desidero che siano rispettate: tutti i soldi che ho vorrei che siano usati per comperare un'ambulanza alla PUBBLICA ASSISTE_
NZA DI PIANORO, gli immobili li lascio tutti alla CP_1
14 . Queste sono le mie ultime volontà e desidero CP_1
siano rispettate. IN FEDE ”. Per_3 Per_3
sostiene che il predetto testamento deve Controparte_2
essere annullato ai sensi degli artt. 428 e 591, co. 2, n. 3, c.c., in quanto deceduto a il 4 dicembre 2014, Persona_3 Pt_1
all'età di soli 47 anni, era privo della capacità di testare, come si evince dalla “drammaticamente vasta” storia clinica del de cuius, caratterizzata da “ripetuti plurimi ricoveri in strutture ospedaliere
/psichiatriche pubbliche e private, causati dall'abuso di farmaci e sostanze stupefacenti (metadone, hashish, eroina e cocaina)”, ricoveri e diagnosi antecedenti e successivi al testamento olografo
(pag. 2 e 3 della comparsa conclusionale), dai pareri formulati da illustri specialisti, che hanno concluso per l'incapacità a testare del de cuius, dalle dichiarazioni rese da persone vicine al defunto nel periodo in considerazione e dalle anomale modalità di redazione della scheda olografa del 28 giugno 2011.
Annullato il testamento del 28 giugno 2011, la convenuta ha chiesto che sia accertata e dichiarata la sua qualità di erede universale del defunto, in forza del precedente testamento pubblico redatto da il 1° aprile 2009, che la istituisce, Persona_3
appunto, erede universale, attribuendo agli originari attori i medesimi legati del precedente testamento pubblico del 22 gennaio 2008, in forza del quale gli stessi avevano promosso la causa, e che per l'effetto sia ordinata in suo favore la restituzione del patrimonio ereditario.
15 Come già ricordato nella sentenza resa da questo Tribunale il 1° agosto 2020, secondo costante giurisprudenza, “l'incapacità naturale di testare di cui all'art. 591, comma 2, n. 3, c.c., non si identifica in una generica anomalia o alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a cagione di una infermità [transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice – Cass. n. 10571/1998)], il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (in questo senso, tra tante, Cass. n. 2239/2016;
Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 9081/2010; Cass. n. 8079/2005;
Cass. n. 1444/2003; Cass. n. 15480/2001; Cass. n. 5620/1995); peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. n.
27351/2014 cit.)”.
Ciò premesso in termini generali, si osserva, quanto al caso di specie, che la copiosa documentazione sanitaria prodotta in giudizio da è stata analiticamente esaminata dal Controparte_2
c.t.u. prof. il quale, con un iter logico Persona_6
ineccepibile e privo di vizi, ha assunto conclusioni che questo
Collegio ritiene pienamente condivisibili e convincenti.
16 Il c.t.u. ha rilevato, in primo luogo, quanto ai documenti esaminati al fine di rispondere ai quesiti, che “per quanto riguarda le testimonianze”, ossia le dichiarazioni rese da terzi prodotte da
“esse non possono essere prese in considerazione Controparte_2
in quanto non sono state rese da soggetti abilitati alla professione sanitaria;
esse dovrebbero in ogni caso passare al vaglio del contraddittorio in relazione alla loro attendibilità. Il CT può prendere in considerazione, per accertare un fatto o descrivere un fatto, solo le prove (documentali od orali) già ritualmente raccolte nel corso del processo e non può basare un giudizio tecnico nel corso di un accertamento tecnico solo sulla base delle dichiarazioni prodotte da una delle Parti a proprio vantaggio” (v. pag. 4 dell'elaborato depositato il 10 gennaio 2025).
Quanto premesso dal c.t.u. è giuridicamente corretto: non possono costituire prova nel giudizio civile le dichiarazioni rese da terzi, non assunti come testimoni nel processo nel contraddittorio fra le parti. La convenuta aveva peraltro articolato Controparte_2
una prova testimoniale nella memoria depositata il 1° febbraio
2024, che non è stata ammessa dal Giudice istruttore (v.
l'ordinanza resa all'udienza del 21 marzo 2024, con la quale la prova orale è stata ritenuta inammissibile, perché formulata “con capitoli generici e/o valutativi”). La stessa convenuta non ha poi ribadito l'istanza di ammissione della prova orale in sede di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che il Collegio non è neppure chiamato a decidere sulla richiesta istruttoria di
17 e non può tener conto delle dichiarazioni rese dai Controparte_2
terzi, che non hanno assunto nel presente giudizio il necessario ruolo di testimoni, escussi secondo le prescrizioni del vigente codice di rito.
Il consulente d'ufficio ha dunque correttamente escluso dall'ambito dei documenti esaminati per rispondere ai quesiti postigli le dichiarazioni di terzi prodotte dalla convenuta.
“Per quanto concerne il confronto tra i due testamenti”, ossia il testamento del 2009 e quello impugnato, “e le considerazioni espresse in merito alla maggiore o minore logicità, coerenze e congruità del testamento olografo”, il c.t.u. ha condivisibilmente rilevato che ”in termini di nesso di causalità uno stato d'intossicazione cronica tale da privare in modo assoluto il de cujus della capacità di intendere e di volere non può certo essere fatto derivare dalla redazione di un testamento olografo in forma meno particolareggiata rispetto al testamento precedente firmato in anzi al notaio. Diverse sono le ragioni che potrebbero aver condotto il a redigere l'atto in questione: uno stato Per_3
emotivo particolare, un offuscamento delle sue capacità, una momentanea motivazione interna, una suggestione esterna, senza che la differenza di forma debba e possa essere necessariamente ascritta ad un decadimento pervasivo delle sue condizioni psichiche” (pag. 4 e 5 della relazione peritale).
Posto che secondo la giurisprudenza di legittimità “la condizione di incapacità di intendere e di volere che per l'art. 591
18 c.c. esclude la capacità di testare deve ritenersi ricorrente in quelle sole ipotesi in cui per il suo effetto l'individuo sia privato, in modo assoluto, al momento della stesura di un atto di ultima volontà, della capacità di comprenderne il significato ovvero della capacità di autodeterminarsi”, il prof. ha opportunamente Per_1
ricordato che si tratta “di una valutazione diversa da quella riservata alla circonvenibilità in ambito penale, in cui l'incapacità può consistere in una condizione di infermità o di deficienza tali da configurare un'elevata suggestionabilità senza assumere un carattere totalizzante e pervasivo” ed ha aggiunto che “sotto tale profilo, vanno prese in considerazione non tanto la storia e l'anamnesi clinica del de cujus quanto le documentazioni cliniche più prossime rispetto alla redazione del testamento olografo” (pag.
6 dell'elaborato peritale).
Il c.t.u., dopo aver proceduto ad un analitico esame di tale documentazione, così come peraltro riportata dallo stesso consulente della convenuta (v. pag. 6, 7 e 8 della perizia), ha rilevato che “è solo a partire dal 2013”, “in occasione del ricovero presso l'Ospedale Maggiore (dal 27/10/2013 all'8/10/2013) in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio”, “che viene diagnosticato un disturbo psicotico indotto da sostanze, anche se il paziente ha mostrato sin dal 2010 un peggioramento delle sue condizioni psichiche con diagnosi di un disturbo di personalità legato all'abuso di cocaina” (pag. 8 dell'elaborato peritale).
19 Il c.t.u. ha poi proceduto ad un'analisi delle condizioni e delle “problematiche psichiche presenti nel de cujus come attestato” dalla documentazione clinica esaminata, osservando che essa si riferisce in primo luogo ad una condizione di tossicodipendenza e “non consente di stabilire che il Per_3
presentasse, nel periodo in cui ha redatto il testamento olografo
(giugno 2011), né uno stato riconducibile ad un'intossicazione acuta né una intossicazione cronica in diretta correlazione con l'abuso di sostanze. Le diagnosi formulate dalle agenzie sanitarie che l'hanno avuto in cura si riferiscono a stati depressivo-ansiosi, ad un disturbo di personalità non altrimenti specificato e ad abuso di sostanze, senza però attestare un decadimento generale delle funzioni dell'Io e delle capacità cognitive” (pag. 9 della perizia).
“Per quanto attiene alla presenza di una comorbidità con problematiche psicotiche”, il perito d'ufficio ha rilevato che “è noto come un disturbo da dipendenza e da abuso di sostanze possa essere spesso associato a un disturbo psichiatrico (“doppia diagnosi”). Una crescente mole di evidenze documenta come nelle diverse storie cliniche il disturbo psichiatrico possa precedere, associarsi, o conseguire all'uso di sostanze costituendosi di volta in volta tra le due condizioni rapporti che possono essere di autocura, di causalità o di semplice associazione. Occorre quindi valutare”, sempre secondo il c.t.u., “se fosse presente nel Per_3
una condizione psichiatrica in rapporto di comorbidità con l'uso di sostanze e tale da influire sulla capacità di intendere e di volere”.
20 Al riguardo il prof. ha osservato che “la prima Per_1
diagnosi che fa esplicito riferimento ad uno stato psicotico ed alla presenza di ideazioni deliranti risale al giugno 1998: “scompenso delirante in pz. tossicofilico (in trattamento con metadone)”. Si legge che “l'evento traumatico della morte improvvisa del padre tre anni prima sembra avere inciso profondamente sull'aggravamento delle condizioni del pz.. Negli ultimi tempi le condizioni del pz. si sono aggravate con la strutturazione di una ideazione persecutoria (per lo più di veneficio, paura dei 'gas' e dei veleni messi nel cibo da 'estranei' alla famiglia) contestualmente ad un utilizzo irregolare del metadone. Da valutare l'eventuale interazione tra screzio paranoide, uso di sostanze, interruzione dell'assunzione di metadone”. Si tratta quindi, rileva il perito d'ufficio, “di un episodio acuto, verosimilmente indotto dall'abuso di sostanze. Per trovare un'ulteriore diagnosi di uno stato psicotico occorre andare all'ottobre 2013, ovvero due anni dopo la redazione del testamento olografo. Non risulta possibile stabilire quando tale stato sia insorto. La diagnosi redatta in occasione del ricovero indica una
“psicosi indotta da sostanze”, come può avvenire in caso di assunzione prolungata di cocaina. E' quindi probabile”, sempre ad avviso del c.t.u., “che ripetuti eccessi di assunzione abbiano indotto uno stato psicotico più stabile, diagnosticato per la prima volta nel 2013. Le diagnosi emesse nel 2010, ovvero l'anno precedente la redazione del testamento olografo, attestano abusi di
21 cocaina e un “disturbo di personalità”, non altrimenti specificato.
Alcuni elementi (la tendenza agli eccessi ed alle condotte impulsive, episodi di splitting paranoidi sotto stress, una fragilità emotiva) rendono plausibile l'ipotesi che si trattasse (comorbidità molto frequente nelle tossicofilie) di un disturbo borderline di personalità. Diversi elementi convergono nel far ritenere che il presentasse questo tipo di disturbo di personalità: i Per_3
riscontri clinici anamnestici riportano sin dal 1989 dal turbe ansiose, uno scompenso delirante nel 1998 (legato ad un abuso di cocaina) ed l'assunzione di una ingente quantità di metadone
(maggio 2012, quasi un anno dopo la redazione del testamento) per il quale si era ipotizzato un intento autolesivo peraltro negato dal paziente”.
Secondo il c.t.u. “si tratta quindi di comprendere: 1) se il presentasse un disturbo di personalità di entità grave 2) in Per_3
quale misura il suo (dis)funzionamento psicologico potesse compromettere la capacità di intendere e di volere al momento dell'atto compiuto. Le diagnosi redatte”, sempre ad avviso del perito d'ufficio, “non contengono una valutazione “dimensionale” del disturbo di personalità presente nel Faenza, indicando se esso compromettesse pervasivamente, ovvero in modo assoluto, il funzionamento psicologico e adattivo e la capacità di autodeterminarsi. Tale condizione”, nota il prof. “non Per_1
viene segnalata: viene solo descritta la presenza di un generico
“disturbo di personalità” ”.
22 In conclusione, il c.t.u. ha rilevato: a) che non sussiste documentazione clinica attestante, nel periodo in cui è stato redatto il testamento olografo, “una condizione psichica stabile tale da produrre un'alterazione pervasiva dell'esame di realtà e da compromettere quindi in maniera assoluta la capacità di comprenderne il significato ovvero della capacità di autodeterminarsi, come richiesto per annullare un testamento”; b) che “il de cujus, in ragione degli eccessi tossicomanici e del disturbo grave di personalità dal quale era affetto, presentava problematiche di natura psichiatrica le quali, malgrado non fossero di entità tale da compromettere stabilmente e pervasivamente il senso e l'esame di realtà, determinavano una limitata consapevolezza. Pur essendo egli cosciente del significato e del valore dei propri atti, le caratteristiche della sua personalità tossicomanica erano tali da potere enfatizzare, esasperandoli, i bisogni di appoggio e di gratificazione, con dipendenza e iperidealizzazione verso figure che, per contiguità, vicinanza, capacità di blandizie e di induzione, sapessero fare leva su tali debolezze, accattivandosi così le simpatie di un soggetto così psicologicamente fragile. Le dinamiche descritte avrebbero potuto manifestarsi qualora il testamento fosse stato redatto a vantaggio di specifici soggetti con i quali il de cujus mantenesse un rapporto continuativo” (pag. 11 e 12 della perizia).
Il consulente tecnico d'ufficio ha confermato le proprie valutazioni tecniche anche all'esito del contraddittorio tecnico con
23 il consulente della convenuta (si richiama al Controparte_2
riguardo quanto esaurientemente esposto dal c.t.u. a pag. 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 dell'elaborato peritale), rilevando conclusivamente che, “in accordo con le osservazioni del dott. ed in relazione al quesito” posto, “il de cujus alla data del Per_5
28.06.2011 poteva non avere la piena coscienza del significato dei propri atti ed una completa capacità di autodeterminarsi, in ragione dell'esistenza di un disturbo di personalità di entità severa e della cronica assunzione di sostanze”, ma che non sussistono “gli elementi sufficienti e necessari per sostenere, sulla base delle documentazioni cliniche, che tale compromissione determinasse un'incapacità assoluta, provocando (citando il una Pt_7
“alterazione del processo di formazione e di manifestazione della volontà che renda il medesimo assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e ne escluda, di conseguenza, la capacità di autodeterminazione”. Le documentazioni cliniche”, ha ribadito il c.t.u., “non sono sufficienti per suffragare con certezza questa ipotesi”, anche se,
“alla luce di quanto lo stesso FO rileva, potrebbe risultare utile indagare le caratteristiche del contesto in cui l'atto è avvenuto, in quanto in grado di esercitare una loro influenza sulla capacità del testatore fino ad annullarla in casi estremi. Potrà essere il Giudice, peritus peritorum, a valutare elementi che potrebbero rivelarsi importanti al vaglio della loro attendibilità, quali le testimonianze rese dalla sig.ra e dal sig. ovvero l'informazione Tes_1 Tes_2
24 secondo la quale la sig.ra sarebbe stata vicina sono CP_2
all'ultimo, occupandosi della gestione dei suoi beni, al sig. Per_3
Se verificati nella sede opportuna”, conclude il c.t.u., “tali riscontri informativi potrebbero indicare una condizione, in data prossima alla redazione del testamento olografo, tale da sopprimere nel soggetto l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente”
(pag. 71 e 72 della perizia).
Con riferimento alle “testimonianze” cui hanno fatto riferimento il c.t.u. ed il c.t.p., va tuttavia ribadito e rimarcato quanto già precedentemente osservato a proposito del mancato ingresso come prove nel processo di tali documenti, che non possono validamente sostituire la necessaria assunzione dei testimoni nel contraddittorio fra le parti.
Sulla base delle valutazioni tecniche espresse dal c.t.u., che il prof. ha ribadito in modo del tutto convincente anche Per_1
all'esito del contraddittorio tecnico con il c.t. della convenuta, può, dunque, escludersi che ricorra, nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 591, co. 2, n. 3, c.c. nei termini in cui è intesa dalla giurisprudenza sopra richiamata, principi dai quali non vi è ragione per doversi discostare.
Le conclusioni assunte dal c.t.u., del resto, come già rilevato nella sentenza n. 1197/2020, “possono dirsi avvalorate anche dalla stessa condotta tenuta dal testatore dopo la redazione della scheda testamentaria olografa: il testamento olografo del 2011, infatti, è stato rinvenuto in una cassetta di sicurezza in banca (Cassetta n.
25 31 c/o CARISBO), circostanza che dimostra, al di là di ogni dubbio, come il de cuius si sia preoccupato non solo di manifestare in modo chiaro ed inequivocabile le proprie ultime volontà revocando le precedenti, ma anche di far sì che la scheda testamentaria olografa potesse essere ritrovata senza rischi di distruzione o smarrimento, comprovando così di trovarsi nel pieno possesso delle proprie capacità naturali e ben consapevole di quello che stava facendo”.
La domanda di annullamento del testamento olografo recante la data del 28 giugno 2011 proposta da è Controparte_2
pertanto infondata e va respinta.
Come rilevato nella sentenza n. 1197/2020 con riferimento all'analoga posizione degli originari attori Controparte_7 [...]
e l'esito sfavorevole CP_4 Controparte_5 Controparte_6
alla convenuta dell'impugnazione del testamento Controparte_2
olografo del ha un rilievo dirimente anche per la decisione Per_3
delle ulteriori questioni sollevate dalla stessa convenuta relativamente all'asserita violazione delle norme di legge previste per l'accettazione dell'eredità del de cuius con beneficio di inventario da parte della e all'asserita Controparte_1
incapacità di succedere della , questioni, Controparte_1
peraltro, che hanno costituito oggetto di una specifica domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di costituzione e risposta.
26 Sebbene tale domanda non sia stata espressamente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, le stesse questioni sono state riproposte nella comparsa conclusionale.
Come si è già rilevato, ha impugnato il Controparte_2
testamento olografo del 28 giugno 2011, chiedendone l'annullamento ed ha chiesto che sia accertata e dichiarata la sua qualità di erede universale del defunto, in forza di testamento pubblico a ministero del notaio in data 1° aprile Persona_2
2009, rep. atti di ultima volontà n. 290, con ordine della restituzione del patrimonio ereditario in suo favore.
Con il testamento olografo a firma di datato Persona_3
28 giugno 2011, di cui è stata accertata la piena validità ed efficacia per le ragioni sopra esposte, è pacifico ed incontroverso che il testatore ha chiaramente ed inequivocamente revocato ogni proprio precedente atto mortis causa, ivi compresi, dunque, sia il testamento pubblico del 2008, sia quello successivo del 2009, invocato dalla convenuta a fondamento delle proprie pretese vantate sull'eredità del de cuius.
Ebbene, quand'anche si potesse in ipotesi sostenere, come ritenuto dalla difesa della convenuta, che nella procedura per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della , quale soggetto istituito erede dal de Controparte_1
cuius nel testamento del 2011, vi siano state irregolarità tali da determinare la perdita del diritto di accettare l'eredità stessa,
l'accertamento della validità ed efficacia del testamento olografo
27 del 2011 priva in radice di causa petendi l'azione della convenuta volta al recupero dei beni a lei precedentemente destinati in eredità dal poiché non potrebbero comunque mai “rivivere” Per_3
testamenti definitivamente revocati dal de cuius, quali sono, appunto, quelli del 2008 e del 2009, l'ultimo dei quali costituisce il titolo delle pretese della convenuta (v. al riguardo quanto già esposto nella motivazione della sentenza di questo Tribunale n.
1197/2020).
Ritiene il Collegio che, anche diversamente opinando, gli assunti della non appaiano comunque fondati, alla luce di CP_2
quanto rilevato, anche da ultimo nella memoria di replica finale, dalla Controparte_1
.
[...]
Al riguardo, si è rilevato che a norma dell'art. 1 del d.l.vo
28 settembre 2012, n. 178, dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dall sono state Controparte_11
trasferite all di nuova Controparte_3
costituzione.
Più precisamente il menzionato art. 1 stabilisce: “Le funzioni esercitate dall CP_3 Controparte_12
Contr
di seguito denominata di cui al comma 4, sono
[...]
trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda
, di seguito denominata Controparte_3
Contr
, promossa dai soci della secondo quanto CP_3
disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2.
28 L' è persona giuridica di diritto privato ai sensi del CP_3
Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
L' è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici CP_3
poteri nel settore umanitario;
è posta sotto l'alto Patronato del
Presidente della Repubblica”.
L'art. 1, co. 4, indica i compiti della nuova
[...]
sia in tempo di pace sia in tempo di Controparte_3
guerra, quali, fra gli altri, organizzare rete di volontariato sempre Contr attiva, collaborare con le di altre Paesi e adempiere alle convenzioni internazionali, organizzare e svolgere servizi di assistenza sociale e soccorso sanitario in occasione di calamità e situazioni di emergenza, svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, svolgere in tempo di guerra il servizi di assistenza e di ricerca dei prigionieri, internati, dispersi, profughi, deportati e rifugiati, garantire in tempo di pace il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze armate.
A norma dell'art. 2, co. 1, del d.l.vo n. 178 del 2012, “La
CRI è riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal
1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la
29 denominazione di «Ente strumentale alla », di Controparte_1
seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell . L'Ente e l sottoscrivono CP_3 CP_3
un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi.
In ogni caso l'Ente non può utilizzare gli emblemi di cui alla predetta normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto dal presente articolo”. L'art. 2, co. 2, stabilisce altresì che “l'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio e ai Contr dipendenti della i cui al presente decreto, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo”.
Con la riforma del 2012, quindi, a decorrere dal 1° gennaio
2016 le attribuzioni che in origine erano dell'unico ente CRI sono state sdoppiate, con l'assegnazione all'Associazione delle funzioni
“sul campo” della vecchia CRI di natura sociale sanitaria ed umanitaria. La vecchia CRI sempre dal 1° gennaio 2016 è divenuta ente strumentale alla CRI e ad oggi la sua liquidazione non è intervenuta.
30 Infine, a norma dell'art. 8, co. 1, del d.l.vo n. 178 del 2012,
“A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati il decreto-legge
19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, fatto salvo l'articolo 2, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005,
n. 97. Fino alla predetta data si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012, 2013,
2014 e 2015 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico Contr del bilancio dello Stato in favore della Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per gli anni 2012,
2013, 2014 e 2015, nonché per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011”. Ed a norma del comma 4, “ Fino al Contr 31 dicembre 2015 la continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo”.
La chiara formulazione delle predette disposizioni normative smentisce quanto affermato a pag. 11 della comparsa di Contr costituzione di la quale ha sostenuto che la Controparte_2
già dalla data di pubblicazione del d.l.vo n. 178 del 2012, non
31 avrebbe potuto accettare l'eredità del e più in generale Per_3
nessuna eredità.
In realtà, in base al dettato normativo, sino al 31 dicembre
2015 la vecchia CRI era ancora pienamente operativa con il suo status giuridico e quindi l'accettazione con beneficio di inventario del 23 gennaio 2015 e la successiva partecipazione alla redazione del verbale di inventario in data 1° aprile 2015 (documenti n. 8 e
9 della Liquidazione Coatta Amministrativa dell'Ente Strumentale alla CRI) sono atti del tutto legittimi. Dopo la data del 1° gennaio
2016, tutte le attività successive inerenti all'eredità sono state svolte dall'ente strumentale, tutt'ora in vita perché non ancora liquidato, quale successore ex lege, ai sensi dell'art. 2 del d.l.vo n. Contr 178 del 2012, della vecchia
In tal senso si è espressa peraltro la giurisprudenza di merito richiamata dalla Controparte_1
(si veda Corte App. Milano,
[...]
sez. lav., 10 maggio 2019, n. 426: “Preliminarmente il collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza della
[...]
alla data di deposito del ricorso in appello: secondo CP_1
la norma evocata dal medesimo appellato (art. 2 D.Lgvo n.
178/2012) "la CRI e' riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di "Ente strumentale alla
", di seguito denominato Ente, mantenendo la Controparte_1
personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico,
32 sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione..." e, pertanto, il provvedimento legislativo non ha comportato l'estinzione del soggetto giuridico ma il suo mero riordino e l'assunzione di una nuova denominazione con palese continuità soggettiva”).
Ne consegue che l'eccezione della convenuta, anche a voler superare le iniziali considerazioni conseguenti al rigetto della domanda di annullamento del testamento olografo, deve comunque ritenersi infondata.
Le spese processuali seguono la soccombenza di CP_2
e si liquidano in dispositivo. La relativa liquidazione è
[...]
operata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile della causa (scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.00,00), tenuto conto della natura e del pregio dell'attività svolta e considerando i valori medi per ciascuna delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio riassunto.
Le spese della c.t.u., nella misura già liquidata in corso di causa con i provvedimenti resi l'11 luglio 2024 e il 16 gennaio
2025, vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da Controparte_2
33 b) condanna alla rifusione in favore della Controparte_2
delle spese processuali, che Parte_2
liquida in euro 7.616,00 per compensi ed euro 14,25 per spese, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
c) condanna alla rifusione in favore della Controparte_2
Controparte_1
delle spese processuali, che liquida d'ufficio
[...]
in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
d) pone definitivamente a carico di il pagamento Controparte_2
delle spese della c.t.u., nella misura liquidata in corso di causa con i provvedimenti resi l'11 luglio 2024 e il 16 gennaio 2025.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
34
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Mariangela Gentile Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12946 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
Parte_1
(in breve ), con sede in Pianoro Parte_2
(Bologna), via del Lavoro n. 15 (c.f. ), in persona del P.IVA_1
Presidente legale rappresentante pro tempore Parte_3
associazione riconosciuta senza scopo di lucro iscritta nel registro regionale del volontariato con decreto n. 370 del 23 giugno 1992, ente con personalità giuridica riconosciuta con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 652 del 3 dicembre 1990, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Baraldi del Foro di Bologna
e domiciliata digitalmente al suo indirizzo telematico
1 - attrice in riassunzione contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_2
commissario liquidatore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima - convenuta in riassunzione nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
LE TO SI del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
– convenuta nella fase di riassunzione
Controparte_3
,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_7 CP_8
- convenuti non costituiti nella fase di riassunzione avente ad oggetto: “impugnazione di testamento”.
Conclusioni della parte attrice in riassunzione:
“IN VIA PRINCIPALE: rigettare e respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande di parte convenuta
[...]
formulate anche in via riconvenzionale, nonché le CP_2
domande dei signori , , Controparte_7 Controparte_5 CP_4
e ; IN OGNI CASO: con
[...] Controparte_6 CP_8
vittoria di spese e compensi di lite, oltre a quanto dovuto per legge”.
2 Conclusioni della
[...]
: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, rigettare tutte le domande formulate dalla signora con vittoria di spese”. Controparte_2
Conclusioni di Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta, previa declaratoria di nullità della CT a firma del Dott. resa nel giudizio riassunto Persona_1
se ed occorrendo ex art. 157, comma II, C.p.c, e – se ritenuto – previa integrazione della CT 10.01.2025 come rilevato nelle conclusioni ivi rese dal perito del Signor Giudice, così giudicare:
- nel merito in via principale: respingere tutte le avversarie domande perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale: (i) annullare ex art. 428 e 591, Comma II, n.3,
c.c. il testamento olografo 28.06.2011, pubblicato il 02.04.2014, rep.32587, racc.6998, (ii) accertare e dichiarare la qualità di erede universale della Signora in forza del testamento Controparte_2
pubblico del 01.04.2009, Rep. 290, Notaio fu Dott.ssa Per_2
di Milano e, per l'effetto (iii) ordinare in suo favore la
[...]
restituzione del patrimonio ereditario spettante - ai sensi dell'art. 2652 C.C., n. 7, si richiede la trascrizione della domanda giudiziale, con esonero di ogni responsabilità del Conservatore dei
Registri presso la competente Agenzia delle Entrate Territoriale, relativamente ai seguenti cespiti immobiliari: § in Pianoro (BO),
Via Dello Sport n. 7, appartamento al piano primo distinta al
3 Foglio 44, Mappale 266, Subalterno 7; § in Pianoro (BO), Via
Dello Sport n. 7 (confinante Via Gramsci A.) autorimessa al piano interrato distinta al Foglio 44, Mappale 266, Subalterno 12; § in
Pianoro (BO), Via Marconi n.2, negozio al piano terra e cantina al piano sotterraneo, distinti al Foglio 44, Mappale 217, Subalterno
2; § in Pianoro (BO), Via Marconi n.2 (confinante Via Gramsci
A.) negozio al piano terra e cantina al piano sotterraneo, distinti al
Foglio 44, Mappale 217, Subalterno 3; § in Pianoro (BO), Via
Marconi n.3, appartamento al piano T-S1, distinto al Foglio 44,
Mappale 156, Subalterno 2. - in via istruttoria, riservata ogni ulteriore istanza nei termini di legge, si chiede sin da ora di disporre nuova CT medico legale atta a valutare la capacità naturale ex art. 428 c.c. del fu Signor con riferimento Persona_3
alla scheda olografa 28.06.2011, nominando un nuovo Esperto,
Consulente d'Ufficio, ex artt. 196, 192 e 51, n.4 c.p.c. Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con comparsa di riassunzione ex artt. 353, 354 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. in data 7 giugno 2023, la
[...]
esponeva: a) che con atto Parte_1
di citazione notificato il 25 luglio 2016, Controparte_7 CP_5
e avevano convenuto in
[...] CP_4 Controparte_6
giudizio innanzi al Tribunale di Bologna l' Controparte_1
, l'
[...] Controparte_9
, chiedendo, in via preliminare, che
[...]
4 fosse accertata la perdita del diritto di accettare l'eredità da parte dell'Associazione convenuta, che fosse disposto, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3, c.c., l'annullamento del testamento olografo redatto da in data 28 giugno 2011 e pubblicato il 2 Persona_3
aprile 2014, mediante atto pubblico a ministero del notaio Per_4
rep. n. 32587, che fosse dichiarato pertanto che l'eredità di
[...]
era devoluta in forza di testamento pubblico a Persona_3
ministero del notaio datato 22 gennaio 2008, rep. Persona_4
n. 43, passato agli atti tra vivi con atto pubblico a ministero del medesimo notaio in data 27 febbraio 2014, rep. n. 32548, racc. n.
6969, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 2 il
4 marzo 2014 al n. 3485 e che le associazioni convenute fossero condannate alla restituzione agli attori, quali successori a titolo particolare del de cuius, degli immobili indicati nei punti B), C),
D) ed F) del testamento pubblico del 22 gennaio 2008, con il favore delle spese processuali;
b) che si costituivano in giudizio le convenute Controparte_1
Controparte_9
, chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori;
[...]
c) che interveniva in giudizio aderendo alla CP_8
domanda di annullamento del testamento proposta dagli attori;
d) che il processo, dapprima interrotto per l'entrata in liquidazione coatta amministrativa dell' alla Controparte_1 CP_1
e poi riassunto il 13 marzo 2018, veniva istruito con il
[...]
deposito di documenti e con una c.t.u., depositata il 4 ottobre 2019,
5 che riteneva il testatore capace di intendere e di volere al momento del confezionamento del testamento impugnato;
e) che con sentenza n. 1197/2020, pubblicata l'8 settembre 2020, il Tribunale di Bologna rigettava le domande proposte dagli attori e dall'intervenuta e li condannava alla rifusione delle spese del giudizio e della c.t.u.; f) che con sentenza n. 1864/2022, pubblicata il 20 settembre 2022, la Corte d'Appello di Bologna, a seguito di appello proposto da rilevata la mancata integrazione CP_4
del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di CP_2
e visti gli artt. 353 e 354 c.p.c., dichiarava la nullità del
[...]
giudizio di primo grado e rimetteva la causa al Tribunale di
Bologna, compensando le spese di lite.
Ciò premesso, la Pubblica Assistenza , rilevato che Pt_1
la sentenza della Corte d'Appello era stata notificata dall'appellante il 15 marzo 2023, riassumeva la causa CP_4
dinanzi al Tribunale nei riguardi dei convenuti
[...]
Controparte_1
,
[...] Controparte_3
,
[...] Controparte_2 CP_4
e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata CP_8
inammissibile l'azione degli attori e dell'intervenuta “per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” ed in via principale che fossero respinte tutte le loro domande, “in quanto
6 infondate in fatto e in diritto”, in ogni caso con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la
[...]
, Controparte_1
confermando le conclusioni già rassegnate nella comparsa di risposta depositata il 18 novembre 2016.
Si costituiva pure chiedendo, “previa Controparte_2
declaratoria di nullità della CT a firma del Dott. Persona_1
resa nel giudizio riassunto se ed occorrendo ex art. 157,
[...]
comma II, C.p.c”, che fossero respinte “tutte le eccezioni e domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto” ed in via riconvenzionale, che fosse annullato “ex art. 591, Comma II,
n.3 il testamento olografo 28.06.2011, pubblicato il 02.04.2014, rep.32587, racc.6998”, che fosse accertata e dichiarata “la qualità di erede universale della Signora in forza del Controparte_2
testamento pubblico del 01.04.2009, Rep. 290, Notaio fu Dott.ssa di Milano” e che per l'effetto fosse ordinato “in Persona_2
suo favore la restituzione del patrimonio ereditario spettante”. La convenuta chiedeva altresì, in via riconvenzionale subordinata, che fosse accertato e dichiarato “che l'Associazione
[...]
, in sigla Controparte_3 [...]
” e “l'Ente Strumentale CP_1 CP_10 CP_1 [...]
” “quindi in Liquidazione Amministrativa” erano CP_1 CP_1
“privi del diritto di succedere, ovvero, in estremo subordine”,
7 erano “decaduti dal diritto di accettare l'eredità del Signor Per_3
.
[...]
L Controparte_3
,
[...] CP_4 Controparte_5
e non si Controparte_6 Controparte_7 CP_8
costituivano invece in giudizio, restando pertanto contumaci.
Concessi i termini richiesti ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c.
e depositate le memorie e dei documenti, il Giudice istruttore, con l'ordinanza resa il 21 marzo 2024, rigettava “le istanze di prova testimoniale avanzate da , in quanto inammissibili Controparte_2
perché formulate con capitoli generici e/o valutativi” e “richiamata la CT già espletata dal dott. nella prima fase del Per_1
giudizio, viste le considerazioni e la CTP di parte , CP_2
convocava “il CT a chiarimenti per l'eventuale modifica/integrazione delle conclusioni già assunte nella richiamata CT agli atti”.
Con successiva ordinanza resa il 16 maggio 2024, il Giudice istruttore rigettava l'istanza di ricusazione del c.t.u. formulata dalla convenuta e conferiva al consulente Controparte_2
d'ufficio l'incarico di rispondere al quesito posto all'udienza del
21 marzo 2024, coincidente con quello posto nella prima fase del procedimento, “chiedendosi al consulente nominato d'ufficio”, come precisato nella successiva ordinanza dell'11 giugno 2024,
“se, alla luce delle considerazioni e della CTP di parte nel Pt_4
presente rinnovato giudizio”, si potesse “pervenire ad una
8 modifica/integrazione delle conclusioni già assunte nel primo elaborato peritale agli atti”.
Depositata infine la c.t.u., dopo i chiarimenti richiesti e forniti all'udienza del 5 dicembre 2024, veniva fissata l'udienza conclusiva, con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni delle parti.
Va rilevato, in primo luogo, che la convenuta CP_2
ha ribadito, in sede di precisazione delle conclusioni,
[...]
l'eccezione “di nullità della CT a firma del Dott. Persona_1
resa nel giudizio riassunto se ed occorrendo ex art. 157,
[...]
comma II, C.p.c.”, perché, “dal punto di vista sostanziale”,
“influenzata dal palese monolitico preconcetto palesato dal Signor
CT sin dalle prime battute di questo procedimento, a partire dall'udienza di sua prima convocazione del 21.03.2024, ove dichiarava ante omnia che – comunque – non si sarebbe discostato dalle proprie precedenti assunte conclusioni, reiterando tale orientamento aprioristico prima della disamina degli atti e documenti di causa, come dallo stesso dichiarato anche in occasione dell'apertura dei lavori peritali del 09.07.2024” e “dal punto di vista formale per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 193 e 195 c.p.c., per avere il Sig. CT (i) prestato il giuramento di rito senza nemmeno conoscere l'incarico peritale, ovvero per avere giurato di adempiere ad un incarico peritale d'ufficio relativo ad un quesito da intendersi integrato per
9 relationem, in quanto riportato a verbale di udienza del 04.04.2019 nel procedimento R.G. n. 11707/2016 dichiarato nullo dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1864/22 (peraltro riportante la data errata della scheda olografa oggetto di indagine) e (ii) per avere depositato il proprio elaborato peritale dandolo per definitivo in data 11.07.2024 (con operazioni peritali iniziate sbrigativamente solo in data 09.07.2024) anche in violazione del disposto di cui al provvedimento del 16.05.2024, ivi dichiarando di non avere tenuto in alcuna considerazione gli atti ed i documenti di cui al presente giudizio” (pag. 9 e 10 della comparsa conclusionale).
Rileva il Collegio che, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, il c.t.u. non ha dichiarato all'udienza “di sua prima convocazione del 21.03.2024” che “non si sarebbe discostato dalle proprie precedenti assunte conclusioni, reiterando tale orientamento aprioristico prima della disamina degli atti e documenti di causa, come dallo stesso dichiarato anche in occasione dell'apertura dei lavori peritali del 09.07.2024”.
All'udienza del 21 marzo 2024 il c.t.u. non era presente e alla successiva udienza del 16 maggio 2024, dopo la pronuncia dell'ordinanza con la quale il Giudice istruttore rigettava l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio formulata dalla al c.t.u. veniva conferito l'incarico di rispondere al quesito CP_2
indicato nella precedente ordinanza del 21 marzo 2024. Anche in
10 tale occasione il perito d'ufficio non ha effettuato le dichiarazioni menzionate dalla convenuta.
Quanto alle dichiarazioni rese in apertura dei lavori peritali, si rileva che dal verbale in data 9 luglio 2024 allegato all'elaborato peritale depositato il 10 gennaio 2025, risulta che durante l'incontro fra il c.t.u. e il c.t.p. della convenuta dott. Persona_5
“si sono discusse le sue osservazioni” e il consulente d'ufficio prof. ha precisato che “le Persona_6
documentazioni cliniche” sulle quali fondare il giudizio del perito d'ufficio erano “le stesse”, circostanza questa contestata dal c.t.p.
Non risulta dunque quanto asserito dalla convenuta, ossia che il c.t.u. in tale occasione ha dichiarato che “non si sarebbe discostato dalle proprie precedenti assunte conclusioni”.
Il consulente d'ufficio, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, risulta poi avere regolarmente prestato giuramento prima di assumere l'incarico, che, come chiarito dal
Giudice istruttore nell'ordinanza resa l'11 giugno 2024, aveva ad oggetto “il quesito posto al CT a verbale dell'udienza del
21.3.2024”, che faceva “espresso rimando” alla “CT già espletata dal dott. nella prima fase del giudizio”, “(il cui Per_1
originario quesito a verbale di udienza del 4.4.2019 era il seguente:
“Letti atti e documenti di causa, dica il CT se la documentazione sanitaria prodotta in giudizio possa indurre a ritenere che le condizioni psicofisiche di fossero tali da escludere, Persona_3
al momento della redazione del testamento olografo datato
11 28.11.2011, la piena capacità di intendere e di volere, ovvero se il de cuius alla data del 28.11.2011 potesse non avere la piena o sufficiente coscienza del significato dei propri atti e una completa capacità di autodeterminarsi”), chiedendosi al consulente nominato d'ufficio se, alla luce delle considerazioni e della CTP di parte nel presente rinnovato giudizio, si possa pervenire Pt_4
ad una modifica/integrazione delle conclusioni già assunte nel primo elaborato peritale agli atti”.
Quanto poi all'ulteriore eccezione della convenuta sopra riportata sub ii), si osserva che all'udienza del 5 dicembre 2024, il consulente d'ufficio, sentito a chiarimenti in ordine al deposito della relazione in data anteriore al termine fissato per la trasmissione al c.t.u. delle eventuali osservazioni di parte, ha dichiarato quanto segue: “come noto io avevo già redatto una precedente c.t.u. sempre su incarico dello stesso giudice e in relazione agli stessi quesiti formulati nel corso del presente giudizio. Il consulente tecnico di parte, prof. mi ha Per_5
anticipato le sue osservazioni rispetto a ciò che io avevo già ritenuto in occasione della precedente perizia. Le osservazioni cui ho fatto riferimento sono quelle che io ho allegato alla perizia depositata. Avendo il c.t.p. anticipato le sue osservazioni, ho ritenuto che quelle fossero le osservazioni alle quali avrei dovuto rispondere con la perizia depositata. Faccio presente, peraltro, che si è tenuto un incontro con il c.t.p. nel corso del quale lo stesso ha confermato le osservazioni. Quanto alla documentazione di
12 causa esaminata, faccio presente che ho preso in esame la documentazione clinica riguardante il de cuius, che è la stessa già prodotta nella precedente causa. Non ho riscontrato infatti nuovi documenti sanitari riguardanti il de cuius, ossia documenti relativi allo stesso prodotti nel presente giudizio e non anche in quello precedente. Voglio aggiungere che io non intendo come documento sanitario una consulenza tecnica di parte. Evidenzio altresì di aver preso in considerazione le osservazioni del c.t.p. rispondendo alle stesse da pagina 4 e seguenti dell'elaborato”.
Preso atto dei chiarimenti forniti dal c.t.u. e considerato che non apparivano osservati i termini indicati nell'ordinanza resa all'udienza 16 maggio 2024, con riferimento alle osservazioni dei c.t.p. all'elaborato del c.t.u. e alla sintetica valutazione da parte del c.t.u. delle osservazioni finali dei c.t.p., il Presidente istruttore,
“sull'accordo delle parti”, dava “atto che la perizia depositata l'11 luglio 2024” doveva “essere intesa come la bozza dell'elaborato peritale trasmessa dal c.t.u. alle parti”, assegnava alle parti termine di giorni 30 per la trasmissione al c.t.u. delle proprie osservazioni, assegnava al c.t.u. termine di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'elaborato peritale con le osservazioni delle parti e con una sintetica valutazione sulle stesse e rinviava il procedimento ad una successiva udienza, “dando atto che l'avvocato SI” per dichiarava “di rinunciare all'istanza di Controparte_2
rinnovazione della c.t.u., dovendosi l'elaborato depositato ritenere come bozza di perizia e riservandosi, se del caso, di ripresentare
13 l'istanza, qualora la consulenza tecnica di ufficio” non fosse
“ritenuta condivisibile”.
Risulta dunque che “sull'accordo delle parti” l'elaborato peritale depositato l'11 luglio 2024 doveva essere inteso “come bozza dell'elaborato peritale trasmessa dal c.t.u. alle parti”, nella quale il c.t.u. esprime necessariamente le proprie considerazioni ed i risultati ai quali è pervenuto ed alla quale avrebbero fatto seguito, come poi avvenuto, la trasmissione al c.t.u. delle osservazioni del c.t.p. e il deposito delle perizia, con le osservazioni e con una sintetica valutazione sulle stesse.
Alla luce di quanto premesso, l'eccezione di nullità della perizia deve ritenersi infondata e deve essere conseguentemente respinta.
Ciò posto, si osserva che l'oggetto dell'impugnazione è costituito dal testamento olografo in data 28 giugno 2011, redatto da ed avente il seguente tenore: “TESTAMENTO Persona_3
OLOGRAFO 28/06/2011 Io sottoscritto con il Persona_3
medesimo rendo nulli tutti i testamenti che ho fatto sia olografi che pubblicati, soprattutto un olografo da me scritto in una sera di tanti anni fa e consegnato a mia zia nel quale dicevo Parte_5
che lasciavo 2/3 del mio capita_ le a e 1/3 alla Persona_7
. Le mie ultime volontà sono queste e Parte_6
desidero che siano rispettate: tutti i soldi che ho vorrei che siano usati per comperare un'ambulanza alla PUBBLICA ASSISTE_
NZA DI PIANORO, gli immobili li lascio tutti alla CP_1
14 . Queste sono le mie ultime volontà e desidero CP_1
siano rispettate. IN FEDE ”. Per_3 Per_3
sostiene che il predetto testamento deve Controparte_2
essere annullato ai sensi degli artt. 428 e 591, co. 2, n. 3, c.c., in quanto deceduto a il 4 dicembre 2014, Persona_3 Pt_1
all'età di soli 47 anni, era privo della capacità di testare, come si evince dalla “drammaticamente vasta” storia clinica del de cuius, caratterizzata da “ripetuti plurimi ricoveri in strutture ospedaliere
/psichiatriche pubbliche e private, causati dall'abuso di farmaci e sostanze stupefacenti (metadone, hashish, eroina e cocaina)”, ricoveri e diagnosi antecedenti e successivi al testamento olografo
(pag. 2 e 3 della comparsa conclusionale), dai pareri formulati da illustri specialisti, che hanno concluso per l'incapacità a testare del de cuius, dalle dichiarazioni rese da persone vicine al defunto nel periodo in considerazione e dalle anomale modalità di redazione della scheda olografa del 28 giugno 2011.
Annullato il testamento del 28 giugno 2011, la convenuta ha chiesto che sia accertata e dichiarata la sua qualità di erede universale del defunto, in forza del precedente testamento pubblico redatto da il 1° aprile 2009, che la istituisce, Persona_3
appunto, erede universale, attribuendo agli originari attori i medesimi legati del precedente testamento pubblico del 22 gennaio 2008, in forza del quale gli stessi avevano promosso la causa, e che per l'effetto sia ordinata in suo favore la restituzione del patrimonio ereditario.
15 Come già ricordato nella sentenza resa da questo Tribunale il 1° agosto 2020, secondo costante giurisprudenza, “l'incapacità naturale di testare di cui all'art. 591, comma 2, n. 3, c.c., non si identifica in una generica anomalia o alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a cagione di una infermità [transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice – Cass. n. 10571/1998)], il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (in questo senso, tra tante, Cass. n. 2239/2016;
Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 9081/2010; Cass. n. 8079/2005;
Cass. n. 1444/2003; Cass. n. 15480/2001; Cass. n. 5620/1995); peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. n.
27351/2014 cit.)”.
Ciò premesso in termini generali, si osserva, quanto al caso di specie, che la copiosa documentazione sanitaria prodotta in giudizio da è stata analiticamente esaminata dal Controparte_2
c.t.u. prof. il quale, con un iter logico Persona_6
ineccepibile e privo di vizi, ha assunto conclusioni che questo
Collegio ritiene pienamente condivisibili e convincenti.
16 Il c.t.u. ha rilevato, in primo luogo, quanto ai documenti esaminati al fine di rispondere ai quesiti, che “per quanto riguarda le testimonianze”, ossia le dichiarazioni rese da terzi prodotte da
“esse non possono essere prese in considerazione Controparte_2
in quanto non sono state rese da soggetti abilitati alla professione sanitaria;
esse dovrebbero in ogni caso passare al vaglio del contraddittorio in relazione alla loro attendibilità. Il CT può prendere in considerazione, per accertare un fatto o descrivere un fatto, solo le prove (documentali od orali) già ritualmente raccolte nel corso del processo e non può basare un giudizio tecnico nel corso di un accertamento tecnico solo sulla base delle dichiarazioni prodotte da una delle Parti a proprio vantaggio” (v. pag. 4 dell'elaborato depositato il 10 gennaio 2025).
Quanto premesso dal c.t.u. è giuridicamente corretto: non possono costituire prova nel giudizio civile le dichiarazioni rese da terzi, non assunti come testimoni nel processo nel contraddittorio fra le parti. La convenuta aveva peraltro articolato Controparte_2
una prova testimoniale nella memoria depositata il 1° febbraio
2024, che non è stata ammessa dal Giudice istruttore (v.
l'ordinanza resa all'udienza del 21 marzo 2024, con la quale la prova orale è stata ritenuta inammissibile, perché formulata “con capitoli generici e/o valutativi”). La stessa convenuta non ha poi ribadito l'istanza di ammissione della prova orale in sede di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che il Collegio non è neppure chiamato a decidere sulla richiesta istruttoria di
17 e non può tener conto delle dichiarazioni rese dai Controparte_2
terzi, che non hanno assunto nel presente giudizio il necessario ruolo di testimoni, escussi secondo le prescrizioni del vigente codice di rito.
Il consulente d'ufficio ha dunque correttamente escluso dall'ambito dei documenti esaminati per rispondere ai quesiti postigli le dichiarazioni di terzi prodotte dalla convenuta.
“Per quanto concerne il confronto tra i due testamenti”, ossia il testamento del 2009 e quello impugnato, “e le considerazioni espresse in merito alla maggiore o minore logicità, coerenze e congruità del testamento olografo”, il c.t.u. ha condivisibilmente rilevato che ”in termini di nesso di causalità uno stato d'intossicazione cronica tale da privare in modo assoluto il de cujus della capacità di intendere e di volere non può certo essere fatto derivare dalla redazione di un testamento olografo in forma meno particolareggiata rispetto al testamento precedente firmato in anzi al notaio. Diverse sono le ragioni che potrebbero aver condotto il a redigere l'atto in questione: uno stato Per_3
emotivo particolare, un offuscamento delle sue capacità, una momentanea motivazione interna, una suggestione esterna, senza che la differenza di forma debba e possa essere necessariamente ascritta ad un decadimento pervasivo delle sue condizioni psichiche” (pag. 4 e 5 della relazione peritale).
Posto che secondo la giurisprudenza di legittimità “la condizione di incapacità di intendere e di volere che per l'art. 591
18 c.c. esclude la capacità di testare deve ritenersi ricorrente in quelle sole ipotesi in cui per il suo effetto l'individuo sia privato, in modo assoluto, al momento della stesura di un atto di ultima volontà, della capacità di comprenderne il significato ovvero della capacità di autodeterminarsi”, il prof. ha opportunamente Per_1
ricordato che si tratta “di una valutazione diversa da quella riservata alla circonvenibilità in ambito penale, in cui l'incapacità può consistere in una condizione di infermità o di deficienza tali da configurare un'elevata suggestionabilità senza assumere un carattere totalizzante e pervasivo” ed ha aggiunto che “sotto tale profilo, vanno prese in considerazione non tanto la storia e l'anamnesi clinica del de cujus quanto le documentazioni cliniche più prossime rispetto alla redazione del testamento olografo” (pag.
6 dell'elaborato peritale).
Il c.t.u., dopo aver proceduto ad un analitico esame di tale documentazione, così come peraltro riportata dallo stesso consulente della convenuta (v. pag. 6, 7 e 8 della perizia), ha rilevato che “è solo a partire dal 2013”, “in occasione del ricovero presso l'Ospedale Maggiore (dal 27/10/2013 all'8/10/2013) in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio”, “che viene diagnosticato un disturbo psicotico indotto da sostanze, anche se il paziente ha mostrato sin dal 2010 un peggioramento delle sue condizioni psichiche con diagnosi di un disturbo di personalità legato all'abuso di cocaina” (pag. 8 dell'elaborato peritale).
19 Il c.t.u. ha poi proceduto ad un'analisi delle condizioni e delle “problematiche psichiche presenti nel de cujus come attestato” dalla documentazione clinica esaminata, osservando che essa si riferisce in primo luogo ad una condizione di tossicodipendenza e “non consente di stabilire che il Per_3
presentasse, nel periodo in cui ha redatto il testamento olografo
(giugno 2011), né uno stato riconducibile ad un'intossicazione acuta né una intossicazione cronica in diretta correlazione con l'abuso di sostanze. Le diagnosi formulate dalle agenzie sanitarie che l'hanno avuto in cura si riferiscono a stati depressivo-ansiosi, ad un disturbo di personalità non altrimenti specificato e ad abuso di sostanze, senza però attestare un decadimento generale delle funzioni dell'Io e delle capacità cognitive” (pag. 9 della perizia).
“Per quanto attiene alla presenza di una comorbidità con problematiche psicotiche”, il perito d'ufficio ha rilevato che “è noto come un disturbo da dipendenza e da abuso di sostanze possa essere spesso associato a un disturbo psichiatrico (“doppia diagnosi”). Una crescente mole di evidenze documenta come nelle diverse storie cliniche il disturbo psichiatrico possa precedere, associarsi, o conseguire all'uso di sostanze costituendosi di volta in volta tra le due condizioni rapporti che possono essere di autocura, di causalità o di semplice associazione. Occorre quindi valutare”, sempre secondo il c.t.u., “se fosse presente nel Per_3
una condizione psichiatrica in rapporto di comorbidità con l'uso di sostanze e tale da influire sulla capacità di intendere e di volere”.
20 Al riguardo il prof. ha osservato che “la prima Per_1
diagnosi che fa esplicito riferimento ad uno stato psicotico ed alla presenza di ideazioni deliranti risale al giugno 1998: “scompenso delirante in pz. tossicofilico (in trattamento con metadone)”. Si legge che “l'evento traumatico della morte improvvisa del padre tre anni prima sembra avere inciso profondamente sull'aggravamento delle condizioni del pz.. Negli ultimi tempi le condizioni del pz. si sono aggravate con la strutturazione di una ideazione persecutoria (per lo più di veneficio, paura dei 'gas' e dei veleni messi nel cibo da 'estranei' alla famiglia) contestualmente ad un utilizzo irregolare del metadone. Da valutare l'eventuale interazione tra screzio paranoide, uso di sostanze, interruzione dell'assunzione di metadone”. Si tratta quindi, rileva il perito d'ufficio, “di un episodio acuto, verosimilmente indotto dall'abuso di sostanze. Per trovare un'ulteriore diagnosi di uno stato psicotico occorre andare all'ottobre 2013, ovvero due anni dopo la redazione del testamento olografo. Non risulta possibile stabilire quando tale stato sia insorto. La diagnosi redatta in occasione del ricovero indica una
“psicosi indotta da sostanze”, come può avvenire in caso di assunzione prolungata di cocaina. E' quindi probabile”, sempre ad avviso del c.t.u., “che ripetuti eccessi di assunzione abbiano indotto uno stato psicotico più stabile, diagnosticato per la prima volta nel 2013. Le diagnosi emesse nel 2010, ovvero l'anno precedente la redazione del testamento olografo, attestano abusi di
21 cocaina e un “disturbo di personalità”, non altrimenti specificato.
Alcuni elementi (la tendenza agli eccessi ed alle condotte impulsive, episodi di splitting paranoidi sotto stress, una fragilità emotiva) rendono plausibile l'ipotesi che si trattasse (comorbidità molto frequente nelle tossicofilie) di un disturbo borderline di personalità. Diversi elementi convergono nel far ritenere che il presentasse questo tipo di disturbo di personalità: i Per_3
riscontri clinici anamnestici riportano sin dal 1989 dal turbe ansiose, uno scompenso delirante nel 1998 (legato ad un abuso di cocaina) ed l'assunzione di una ingente quantità di metadone
(maggio 2012, quasi un anno dopo la redazione del testamento) per il quale si era ipotizzato un intento autolesivo peraltro negato dal paziente”.
Secondo il c.t.u. “si tratta quindi di comprendere: 1) se il presentasse un disturbo di personalità di entità grave 2) in Per_3
quale misura il suo (dis)funzionamento psicologico potesse compromettere la capacità di intendere e di volere al momento dell'atto compiuto. Le diagnosi redatte”, sempre ad avviso del perito d'ufficio, “non contengono una valutazione “dimensionale” del disturbo di personalità presente nel Faenza, indicando se esso compromettesse pervasivamente, ovvero in modo assoluto, il funzionamento psicologico e adattivo e la capacità di autodeterminarsi. Tale condizione”, nota il prof. “non Per_1
viene segnalata: viene solo descritta la presenza di un generico
“disturbo di personalità” ”.
22 In conclusione, il c.t.u. ha rilevato: a) che non sussiste documentazione clinica attestante, nel periodo in cui è stato redatto il testamento olografo, “una condizione psichica stabile tale da produrre un'alterazione pervasiva dell'esame di realtà e da compromettere quindi in maniera assoluta la capacità di comprenderne il significato ovvero della capacità di autodeterminarsi, come richiesto per annullare un testamento”; b) che “il de cujus, in ragione degli eccessi tossicomanici e del disturbo grave di personalità dal quale era affetto, presentava problematiche di natura psichiatrica le quali, malgrado non fossero di entità tale da compromettere stabilmente e pervasivamente il senso e l'esame di realtà, determinavano una limitata consapevolezza. Pur essendo egli cosciente del significato e del valore dei propri atti, le caratteristiche della sua personalità tossicomanica erano tali da potere enfatizzare, esasperandoli, i bisogni di appoggio e di gratificazione, con dipendenza e iperidealizzazione verso figure che, per contiguità, vicinanza, capacità di blandizie e di induzione, sapessero fare leva su tali debolezze, accattivandosi così le simpatie di un soggetto così psicologicamente fragile. Le dinamiche descritte avrebbero potuto manifestarsi qualora il testamento fosse stato redatto a vantaggio di specifici soggetti con i quali il de cujus mantenesse un rapporto continuativo” (pag. 11 e 12 della perizia).
Il consulente tecnico d'ufficio ha confermato le proprie valutazioni tecniche anche all'esito del contraddittorio tecnico con
23 il consulente della convenuta (si richiama al Controparte_2
riguardo quanto esaurientemente esposto dal c.t.u. a pag. 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 dell'elaborato peritale), rilevando conclusivamente che, “in accordo con le osservazioni del dott. ed in relazione al quesito” posto, “il de cujus alla data del Per_5
28.06.2011 poteva non avere la piena coscienza del significato dei propri atti ed una completa capacità di autodeterminarsi, in ragione dell'esistenza di un disturbo di personalità di entità severa e della cronica assunzione di sostanze”, ma che non sussistono “gli elementi sufficienti e necessari per sostenere, sulla base delle documentazioni cliniche, che tale compromissione determinasse un'incapacità assoluta, provocando (citando il una Pt_7
“alterazione del processo di formazione e di manifestazione della volontà che renda il medesimo assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e ne escluda, di conseguenza, la capacità di autodeterminazione”. Le documentazioni cliniche”, ha ribadito il c.t.u., “non sono sufficienti per suffragare con certezza questa ipotesi”, anche se,
“alla luce di quanto lo stesso FO rileva, potrebbe risultare utile indagare le caratteristiche del contesto in cui l'atto è avvenuto, in quanto in grado di esercitare una loro influenza sulla capacità del testatore fino ad annullarla in casi estremi. Potrà essere il Giudice, peritus peritorum, a valutare elementi che potrebbero rivelarsi importanti al vaglio della loro attendibilità, quali le testimonianze rese dalla sig.ra e dal sig. ovvero l'informazione Tes_1 Tes_2
24 secondo la quale la sig.ra sarebbe stata vicina sono CP_2
all'ultimo, occupandosi della gestione dei suoi beni, al sig. Per_3
Se verificati nella sede opportuna”, conclude il c.t.u., “tali riscontri informativi potrebbero indicare una condizione, in data prossima alla redazione del testamento olografo, tale da sopprimere nel soggetto l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente”
(pag. 71 e 72 della perizia).
Con riferimento alle “testimonianze” cui hanno fatto riferimento il c.t.u. ed il c.t.p., va tuttavia ribadito e rimarcato quanto già precedentemente osservato a proposito del mancato ingresso come prove nel processo di tali documenti, che non possono validamente sostituire la necessaria assunzione dei testimoni nel contraddittorio fra le parti.
Sulla base delle valutazioni tecniche espresse dal c.t.u., che il prof. ha ribadito in modo del tutto convincente anche Per_1
all'esito del contraddittorio tecnico con il c.t. della convenuta, può, dunque, escludersi che ricorra, nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 591, co. 2, n. 3, c.c. nei termini in cui è intesa dalla giurisprudenza sopra richiamata, principi dai quali non vi è ragione per doversi discostare.
Le conclusioni assunte dal c.t.u., del resto, come già rilevato nella sentenza n. 1197/2020, “possono dirsi avvalorate anche dalla stessa condotta tenuta dal testatore dopo la redazione della scheda testamentaria olografa: il testamento olografo del 2011, infatti, è stato rinvenuto in una cassetta di sicurezza in banca (Cassetta n.
25 31 c/o CARISBO), circostanza che dimostra, al di là di ogni dubbio, come il de cuius si sia preoccupato non solo di manifestare in modo chiaro ed inequivocabile le proprie ultime volontà revocando le precedenti, ma anche di far sì che la scheda testamentaria olografa potesse essere ritrovata senza rischi di distruzione o smarrimento, comprovando così di trovarsi nel pieno possesso delle proprie capacità naturali e ben consapevole di quello che stava facendo”.
La domanda di annullamento del testamento olografo recante la data del 28 giugno 2011 proposta da è Controparte_2
pertanto infondata e va respinta.
Come rilevato nella sentenza n. 1197/2020 con riferimento all'analoga posizione degli originari attori Controparte_7 [...]
e l'esito sfavorevole CP_4 Controparte_5 Controparte_6
alla convenuta dell'impugnazione del testamento Controparte_2
olografo del ha un rilievo dirimente anche per la decisione Per_3
delle ulteriori questioni sollevate dalla stessa convenuta relativamente all'asserita violazione delle norme di legge previste per l'accettazione dell'eredità del de cuius con beneficio di inventario da parte della e all'asserita Controparte_1
incapacità di succedere della , questioni, Controparte_1
peraltro, che hanno costituito oggetto di una specifica domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di costituzione e risposta.
26 Sebbene tale domanda non sia stata espressamente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, le stesse questioni sono state riproposte nella comparsa conclusionale.
Come si è già rilevato, ha impugnato il Controparte_2
testamento olografo del 28 giugno 2011, chiedendone l'annullamento ed ha chiesto che sia accertata e dichiarata la sua qualità di erede universale del defunto, in forza di testamento pubblico a ministero del notaio in data 1° aprile Persona_2
2009, rep. atti di ultima volontà n. 290, con ordine della restituzione del patrimonio ereditario in suo favore.
Con il testamento olografo a firma di datato Persona_3
28 giugno 2011, di cui è stata accertata la piena validità ed efficacia per le ragioni sopra esposte, è pacifico ed incontroverso che il testatore ha chiaramente ed inequivocamente revocato ogni proprio precedente atto mortis causa, ivi compresi, dunque, sia il testamento pubblico del 2008, sia quello successivo del 2009, invocato dalla convenuta a fondamento delle proprie pretese vantate sull'eredità del de cuius.
Ebbene, quand'anche si potesse in ipotesi sostenere, come ritenuto dalla difesa della convenuta, che nella procedura per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della , quale soggetto istituito erede dal de Controparte_1
cuius nel testamento del 2011, vi siano state irregolarità tali da determinare la perdita del diritto di accettare l'eredità stessa,
l'accertamento della validità ed efficacia del testamento olografo
27 del 2011 priva in radice di causa petendi l'azione della convenuta volta al recupero dei beni a lei precedentemente destinati in eredità dal poiché non potrebbero comunque mai “rivivere” Per_3
testamenti definitivamente revocati dal de cuius, quali sono, appunto, quelli del 2008 e del 2009, l'ultimo dei quali costituisce il titolo delle pretese della convenuta (v. al riguardo quanto già esposto nella motivazione della sentenza di questo Tribunale n.
1197/2020).
Ritiene il Collegio che, anche diversamente opinando, gli assunti della non appaiano comunque fondati, alla luce di CP_2
quanto rilevato, anche da ultimo nella memoria di replica finale, dalla Controparte_1
.
[...]
Al riguardo, si è rilevato che a norma dell'art. 1 del d.l.vo
28 settembre 2012, n. 178, dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dall sono state Controparte_11
trasferite all di nuova Controparte_3
costituzione.
Più precisamente il menzionato art. 1 stabilisce: “Le funzioni esercitate dall CP_3 Controparte_12
Contr
di seguito denominata di cui al comma 4, sono
[...]
trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda
, di seguito denominata Controparte_3
Contr
, promossa dai soci della secondo quanto CP_3
disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2.
28 L' è persona giuridica di diritto privato ai sensi del CP_3
Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
L' è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici CP_3
poteri nel settore umanitario;
è posta sotto l'alto Patronato del
Presidente della Repubblica”.
L'art. 1, co. 4, indica i compiti della nuova
[...]
sia in tempo di pace sia in tempo di Controparte_3
guerra, quali, fra gli altri, organizzare rete di volontariato sempre Contr attiva, collaborare con le di altre Paesi e adempiere alle convenzioni internazionali, organizzare e svolgere servizi di assistenza sociale e soccorso sanitario in occasione di calamità e situazioni di emergenza, svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, svolgere in tempo di guerra il servizi di assistenza e di ricerca dei prigionieri, internati, dispersi, profughi, deportati e rifugiati, garantire in tempo di pace il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze armate.
A norma dell'art. 2, co. 1, del d.l.vo n. 178 del 2012, “La
CRI è riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal
1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la
29 denominazione di «Ente strumentale alla », di Controparte_1
seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell . L'Ente e l sottoscrivono CP_3 CP_3
un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi.
In ogni caso l'Ente non può utilizzare gli emblemi di cui alla predetta normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto dal presente articolo”. L'art. 2, co. 2, stabilisce altresì che “l'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio e ai Contr dipendenti della i cui al presente decreto, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo”.
Con la riforma del 2012, quindi, a decorrere dal 1° gennaio
2016 le attribuzioni che in origine erano dell'unico ente CRI sono state sdoppiate, con l'assegnazione all'Associazione delle funzioni
“sul campo” della vecchia CRI di natura sociale sanitaria ed umanitaria. La vecchia CRI sempre dal 1° gennaio 2016 è divenuta ente strumentale alla CRI e ad oggi la sua liquidazione non è intervenuta.
30 Infine, a norma dell'art. 8, co. 1, del d.l.vo n. 178 del 2012,
“A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati il decreto-legge
19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, fatto salvo l'articolo 2, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005,
n. 97. Fino alla predetta data si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012, 2013,
2014 e 2015 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico Contr del bilancio dello Stato in favore della Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per gli anni 2012,
2013, 2014 e 2015, nonché per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011”. Ed a norma del comma 4, “ Fino al Contr 31 dicembre 2015 la continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo”.
La chiara formulazione delle predette disposizioni normative smentisce quanto affermato a pag. 11 della comparsa di Contr costituzione di la quale ha sostenuto che la Controparte_2
già dalla data di pubblicazione del d.l.vo n. 178 del 2012, non
31 avrebbe potuto accettare l'eredità del e più in generale Per_3
nessuna eredità.
In realtà, in base al dettato normativo, sino al 31 dicembre
2015 la vecchia CRI era ancora pienamente operativa con il suo status giuridico e quindi l'accettazione con beneficio di inventario del 23 gennaio 2015 e la successiva partecipazione alla redazione del verbale di inventario in data 1° aprile 2015 (documenti n. 8 e
9 della Liquidazione Coatta Amministrativa dell'Ente Strumentale alla CRI) sono atti del tutto legittimi. Dopo la data del 1° gennaio
2016, tutte le attività successive inerenti all'eredità sono state svolte dall'ente strumentale, tutt'ora in vita perché non ancora liquidato, quale successore ex lege, ai sensi dell'art. 2 del d.l.vo n. Contr 178 del 2012, della vecchia
In tal senso si è espressa peraltro la giurisprudenza di merito richiamata dalla Controparte_1
(si veda Corte App. Milano,
[...]
sez. lav., 10 maggio 2019, n. 426: “Preliminarmente il collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza della
[...]
alla data di deposito del ricorso in appello: secondo CP_1
la norma evocata dal medesimo appellato (art. 2 D.Lgvo n.
178/2012) "la CRI e' riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di "Ente strumentale alla
", di seguito denominato Ente, mantenendo la Controparte_1
personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico,
32 sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione..." e, pertanto, il provvedimento legislativo non ha comportato l'estinzione del soggetto giuridico ma il suo mero riordino e l'assunzione di una nuova denominazione con palese continuità soggettiva”).
Ne consegue che l'eccezione della convenuta, anche a voler superare le iniziali considerazioni conseguenti al rigetto della domanda di annullamento del testamento olografo, deve comunque ritenersi infondata.
Le spese processuali seguono la soccombenza di CP_2
e si liquidano in dispositivo. La relativa liquidazione è
[...]
operata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile della causa (scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.00,00), tenuto conto della natura e del pregio dell'attività svolta e considerando i valori medi per ciascuna delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio riassunto.
Le spese della c.t.u., nella misura già liquidata in corso di causa con i provvedimenti resi l'11 luglio 2024 e il 16 gennaio
2025, vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da Controparte_2
33 b) condanna alla rifusione in favore della Controparte_2
delle spese processuali, che Parte_2
liquida in euro 7.616,00 per compensi ed euro 14,25 per spese, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
c) condanna alla rifusione in favore della Controparte_2
Controparte_1
delle spese processuali, che liquida d'ufficio
[...]
in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
d) pone definitivamente a carico di il pagamento Controparte_2
delle spese della c.t.u., nella misura liquidata in corso di causa con i provvedimenti resi l'11 luglio 2024 e il 16 gennaio 2025.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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