Articolo 3 della Legge 27 gennaio 1963, n. 19
Articolo 2Articolo 4
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5 febbraio 1963
Art. 3. Perdita del diritto di prelazione

Il conduttore perde il diritto alla prelazione prevista nell'articolo 2, se ricorrono gravi motivi dipendenti da suo fatto.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1963
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