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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/09/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 608 dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Capponi Parte_1 C.F._1 presso il cui studio, sito in Terni, via San Nicandro, n. 104, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- attrice
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
- convenuta contumace
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa, dall'avv. Marco Franceschini, presso il cui studio in Terni, Via Barbarasa n. 23 è elettivamente domiciliata;
- convenuta OGGETTO: responsabilità extracontrattuale da sinistro stradale;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 20.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Terni e la per ivi sentir CP_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale: disattesa e respinta ogni contraria istanza, per le causali di cui esposto in narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento ricade, in via esclusiva, sulla SI.ra (C.F. , nata Terni CP_1 C.F._2 il 19 09.1941 residente a [...] conducente e proprietaria del veicolo Lancia Y targata CN970GP e, per l'effetto, condannare la SI.ra in solido con la CP_1 [...]
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 PartitaIVA_2 P.IVA_3 con sede legale a Bologna, Via Stalingrado n. 45, compagnia assicurativa della autovettura veicolo
Lancia Y targata CN970GP, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi
dalla SI.ra , in dipendenza del sinistro de quo e tutti descritti in narrativa, ivi compreso Parte_1 il danno biologico, il danno esistenziale, il danno estetico, il danno psichico, il danno morale, le spese sostenute, nessuno escluso o eccettuato, anche se qui non espressamente richiamato, pari a complessivi euro 31.025,23 ovvero a quella somma maggiore o minore, che risulterà di giustizia, da quantificarsi in corso di causa, anche a seguito di CTU medico legale, volta al loro accertamento e quantificazione, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data del sinistro al saldo effettivo”.
Con vittoria di spese e di compenso professionale come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva che: - in data 05.10.2020 intorno alle ore 18:30, mentre percorreva lentamente, alla guida della sua bicicletta, la Via Casali Pacelli di Terni, provenendo dal lato Marmore in direzione Terni centro, giunta all'intersezione con via Centrale di Cervara, era stata violentemente urtata dall'autovettura modello Lancia Y targata CN970GP, di proprietà della SI.ra e assicurata per la R.C.A. con Sub. 100 n. polizza 30/167888516, CP_1 Controparte_3 la quale percorreva in Terni, via della Sponga proveniente da lato Cervara;
- in particolare, la SI.ra dopo essersi in un primo momento arrestata allo stop ivi presente, improvvisamente aveva CP_1 ripreso la sua marcia immettendosi in direzione Marmore, impegnando la corsia stradale da lei percorsa e così omettendo di darle la dovuta precedenza, tagliandole la strada e facendole sbattere viso e corpo prima contro l'autovettura e poi a terra;
- che, dopo essere stata soccorsa da due passanti, sul luogo del sinistro, era intervenuta pure la Polizia Locale del Comune di Terni che aveva contestato la violazione dell'art. 145, co. 5 e 10, C.d.S. alla convenuta, la quale aveva altresì rilasciato a verbale dichiarazioni autoaccusatorie in ordine all'accaduto; - che, successivamente, era stata trasportata presso il Pronto
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria, dal quale era stata dimessa alle ore 22:19 con la seguente diagnosi di uscita “trauma dell'arcata dento alveolare del mascellare superiore con lussazione estrusiva di elemento protesi.co su perno andocanala.re (incisivo centrale sin l) e frattura della corona dell'incisivo laterale (22). Ferita trans fossa del labbro superiore. Contusione gomito dx e piramide nasale” con richiesta di consulenza maxillo facciale e riconoscimento di una prognosi di gg. 10; - in conseguenza dell'urto anche la sua bicicletta aveva riportato danni interessanti il telaio, la ruota anteriore e il comando del cambio, per un importo totale di € 3.810.00 (importo quasi integralmente risarcito dalla
, per € 3.000,00 ad eccezione dell'IVA riportata nel preventivo); - in data Controparte_4
06.10.2020, era stata poi visitata dal dott. con riconoscimento di una prognosi di gg. Persona_1
30, mentre nei successivi certificati medici del 05/11/2020 e del 07/12/2020 era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi permanenti conseguenti al sinistro per cui è causa;
- nel frattempo, la dott.ssa con certificato del 07.10.2020, le aveva anche prescritto l'applicazione del Persona_2
“collare Schanz” per cervicalgia da contraccolpo;
- in data 15/10/2020, si era poi sottoposta a una tac massiccio facciale e tac rachide cervicale.
Parte attrice deduceva che, in conseguenza del sinistro: - aveva riportato conseguenze odontoiatriche e la lesione cicatriziale a livello dell'emilabio superiore sinistro, dalle quali era derivato un danno biologico solo parzialmente emendabile mediante installazione di una protesi e la persistenza della lesione cicatriziale in sede di emilabio superiore sinistro;
- aveva sostenuto spese pari ad € 7.500.00,
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oltre ad € 10.400,00 in relazione al rinnovo dell'implantare 2.1., a quattro rinnovi delle faccette degli elementi 1.2. e 4.1. e a quattro rinnovi della corona protesica 2.2., per un totale di € 17.900.00, sottolineando che, in considerazione della giovane età della paziente, era probabile che, decorsi dieci anni dalla loro applicazione, almeno il 10% degli impianti sarebbero stati persi o rimossi e, pertanto, doveva prevedersene la sostituzione almeno una volta nella vita;
- aveva inoltre riportato lesioni personali consistenti in un trauma da contraccolpo rachide cervicale;
un trauma contusivo cranio-facciale con ferite lacere e residui cicatriziali disestetici del viso e della bocca con perdita funzionale dei due incisivi superiori sinistri centrale e laterale (21 e 22), fratture smaltee di 12 e 41, oltre a esiti disfunzionali a carico dell'apparato masticatorio e delle labbra ed esiti cicatriziali disestetici in rapporto alle ferite lacere riportate a carico del volto e della bocca non più emendabili, con gravi conseguenze estetiche e psicologiche, specialmente tenuto conto della sua giovane età.
In particolare, a quest'ultimo riguardo, parte attrice deduceva: - di aver vissuto per circa un anno senza i due incisivi, riscontrando gravi problemi nella masticazione e, di conseguenza, nella deglutizione, nonché nel parlare, oltre a continui vertigini;
- di aver, in definitiva, patito un danno stimato dal consulente tecnico di parte come corrispondente a un'inabilità temporanea totale al 100% per giorni 15, un'inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 15, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni
15, un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 15 e un danno biologico-invalidità permanente dell'8%, da liquidarsi in € 21.073,22, comprensivi di danno morale;
- di aver, inoltre, sostenuto spese mediche, odontoiatriche e di c.t.p. pari ad € 19.152,01, per un totale dovutole di € 40.225,23.
Parte attrice, pertanto, deduceva: - di aver costituito in mora le convenute con p.e.c. del 21.10.2020 e di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa del veicolo danneggiante l'insufficiente somma di € 9.200,00,
a titolo risarcitorio, oltre ad € 900,00 a titolo di competenze legali;
- di avere, quindi, diritto al pagamento del residuo importo di € 31.025,23.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 29.05.2023 - in vista della prima udienza del 20.06.2023 - si costituiva in giudizio la Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ritenuta la congruità della somma già corrisposta
a parte attrice prima della notificazione dell'atto di citazione, rigettare ogni ulteriore domanda siccome infondata e come tale non meritevole di accoglimento per le ragioni esposte in narrativa. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite”.
A tal fine eccepiva: - l'applicabilità al sinistro de quo della presunzione di co-responsabilità cui all'art. 2054, co. 2, c.c., con conseguente onere, in capo a parte attrice, di provare l'assenza di condotta colposa a lei attribuibile;
- l'eccessivo numero di giorni di inabilità temporanea individuati nella consulenza medica di parte e la sovrastima dell'invalidità permanente ivi indicata, non incidente, peraltro sulla capacità lavorativa di parte attrice, nonché delle spese odontoiatriche sostenute rispetto alle effettive lesioni dentali accertate nel corso della visita medica praticatale nel corso della perizia assicurativa;
-
l'irrisarcibilità, ai sensi dell'art. 139 cod. ass. dell'onnicomprensività del baréme medico legale di riferimento per la quantificazione del danno biologico permanente, delle conseguenze estetiche e psicologiche dedotte in citazione, non essendo state allegate circostanze eccezionali tali da rendere il
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danno patito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
La causa, previa dichiarazione di contumacia della convenuta , veniva istruita CP_1 documentalmente oltre che mediante l'espletamento di una c.t.u. medico legale da parte del dott.
e l'escussione dei due testi di parte attrice ammessi ( e Persona_3 Testimone_1 [...]
. Tes_2
2. La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito illustrati.
2.1. Preliminarmente, deve ritenersi provata, alla luce degli elementi di prova documentale acquisiti in atti, la piena responsabilità della convenuta contumace, , nella causazione del CP_5 sinistro.
Occorre premettere che, seppur astrattamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro verificatosi, come nella specie, tra un'autovettura e una bicicletta (cfr. Cass. 31702/2018 e Cass. 10304/2009), la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, co. 2, c.c., ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro, con la conseguenza per cui l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (v. Cass. 23300/2022;
Cass. 7061/2020; Cass. 8409/2011).
Nel presente giudizio, parte attrice ha ampiamente provato la responsabilità esclusiva della convenuta contumace, quale conducente e proprietaria dell'autovettura, nella causazione del sinistro fonte del danno posto a fondamento della richiesta risarcitoria.
In particolare, l'incidente per cui è causa, verificatosi in data 05.10.2020 alle ore 18:30 in Terni, all'incrocio tra via Casali Pacelli e Via Centrale di Cervara, risulta così ricostruito dal rapporto di Polizia stradale (recante risultanze non contestate dalle parti costituite, v. all. 2 alla citazione), alla luce delle dichiarazioni raccolte dalle due conducenti coinvolte e dei danni rilevanti in loco (posto che i veicoli erano stati entrambi rimossi dal punto d'urto al momento dell'arrivo degli Operanti): “il velocipede marca WA BU (veicolo 1), condotto dalla SI.ra percorreva via Casali Pacelli Parte_1 proveniente lato Marmore e diretta lato Terni Centro. Giunta all'intersezione con via Centrale di
Cervara stante alla sua dx, entrava in collisione con l'autovettura targata lancia CN970GP (veic. 2) condotta dalla SI.ra , che proveniente dal lato Cervara si immetteva in direzione CP_1
Marmore, omettendo di dare la precedenza come da segnaletica di stop presente. Non è stato possibile determinare il punto d'urto sulla sede stradale, lo stesso si concretizzava fra la parte anteriore del veicolo uno e la parte laterale sx del veicolo 2. A causa dell'urto la conducente del veicolo 1 SI.ra veniva accompagnata presso il P.S. dell'Ospedale da veicolo del 118”. Pt_1
La ricostruzione suesposta trae fondamento nelle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nel sinistro.
In particolare, nel verbale di sommarie informazioni rese, in data 09.10.2025, alla Polizia Locale di Terni da parte attrice, questa ha dichiarato di aver visto il veicolo condotto dalla convenuta ferma all'intersezione, di aver rallentato tenendo comunque il veicolo a vista, ma di non averlo potuto evitare
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quando questo “improvvisamente” si era immesso nella strada, occupando la corsia di marcia a lei spettante tagliandole la strada.
Al contrario, nell'immediatezza del sinistro, la convenuta ha reso agli Operanti dichiarazioni spontanee del seguente tenore “[…] giunta al segnale di stop mi arrestavo. Guardavo sia alla mia sx che alla mia sx, vedendo che dalla mia dx sopraggiungevano 3 veicoli, aspettavo. Guardando ancora a sx e non scorgendo nessuno mi immettevo in direzione Papigno. Avevo percorso non per intero la carreggiata quando ho visto improvvisamente una sagoma sul finestrino di sx con un colpo sulla parte lato sx.
Vedevo una sagoma in piedi che si teneva la bocca […]”.
Premesso che, ai sensi dell'art. 2735, co. 1, II periodo, c.c., la confessione stragiudiziale resa a un terzo
è comunque liberamente apprezzabile dal giudice, il tenore dei due dichiarati su riportati impedisce di ipotizzare una condotta colposa in capo all'attrice, la quale si è vista improvvisamente tagliare la strada dal veicolo condotto dalla convenuta, che, evidentemente, non le aveva dato la precedenza al segnale di
STOP.
La convenuta, in sostanza, dopo essersi in un primo momento pacificamente arrestata al segnale di STOP poiché vi erano dei veicoli alla sua destra, ha, evidentemente, omesso di riguardare con attenzione verso la propria sinistra, ove si trovava la bicicletta condotta da parte attrice, tanto da aver notato la presenza di quest'ultima soltanto dopo l'urto, inevitabile da parte dell'attrice, che percorreva regolarmente la propria carreggiata.
Del resto, soltanto alla convenuta gli operanti hanno avanzato la contestazione di cui all'art. 145, co. 5,
C.d.S., a mente del quale “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”.
Inoltre, mentre la convenuta ha omesso di costituirsi nel presente giudizio, la sua compagnia assicurativa si è limitata ad eccepire genericamente l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., senza nemmeno ipotizzare quali potrebbero essere le condotte colpose causalmente efficienti rispetto al sinistro ascrivibili a parte attrice, la quale, ha, invece, credibilmente dichiarato di aver rallentato in prossimità dell'incrocio e di essersi vista improvvisamente tagliare la strada dall'autovettura della convenuta che, inizialmente, era ferma allo STOP (in linea con quanto dichiarato alla Polizia locale pure da quest'ultima).
2.2. Parte attrice ha altresì dimostrato di aver patito danni-conseguenza di natura patrimoniale e non patrimoniale in misura superiore a quelli ristorati dalla prima Controparte_2 dell'introduzione del presente giudizio, seppur nei limiti di seguito illustrati.
2.3. Deve premettersi, a tal fine, che l'elaborato peritale redatto dal dott. specialista Persona_3 in Medicina Legale e delle Assicurazioni, è chiaro e completo, sia in punto di fatto che con riguardo ai percorsi logico-argomentativi che ne sorreggono le conclusioni, nonché, infine, in ragione della valutazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice, quantificato nel quadro della “Tabella delle menomazioni della integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al Decreto Min.
Salute 3 luglio 2003”, il tutto corredato dal puntuale riscontro delle osservazioni (presentate dal solo c.t.p. della compagnia assicurativa).
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In particolare, il c.t.u., visitata la periziata ed esaminata la documentazione medica in atti, ha appurato che parte attrice, al momento dell'esame obiettivo, presentava, quanto alla colonna cervicale, “discreta spinalgia pressoria cervicale con irradiazione lungo il trapezio di sinistra;
l'esame della motilità rileva un deficit, circa 1/3 della rotoinclinazione sinistra del capo e della estensione;
flessione limitata ai gradi estremi;
Romberg negativo non deficit stenici degli arti superiori”, mentre, quanto all'apparato stomatognatico e al volto “presenza di una cicatrice obliqua tra la base del naso ed il labro superiore, visibile ma non cheloidea né discromica, associata ad ipoestesia del fornice gengivale;
al momento della visita peritale gli incisivi superiori centrale e laterale sinistro (2.1. e 2.2.) presentano una protesizzazione estetica provvisoria, quello centrale con corona e quello laterale in resina composita.
Presenza di microfrattura smaltea del 1.2 e 4.1. Escursione della bocca nella norma, non dolorabilità all'ATM” (v. pp. 5 e 6 della c.t.u.).
Ciò posto, il perito ha ritenuto compatibile la dinamica del sinistro come sopra descritta con le lesioni osservate “poiché il trauma ha agito direttamente per impatto diretto del volto contro l'auto investitrice ed indirettamente a livello del rachide cervicale con meccanismo da contraccolpo”, precisando che anche il danno odontoiatrico “appare compatibile con il trauma, in quanto la contemporanea ferita a tutto spessore del fornice gengivale superiore è in corrispondenza dei denti incisivi di sinistra maggiormente danneggiati nel trauma” (v. pp.
6-7 dell'elaborato).
Il perito ha, quindi, quantificato le conseguenze patite dalla danneggiata come segue: giorni 7 di inabilità temporanea totale;
giorni 10 di inabilità temporanea al 75%; giorni 10 di inabilità temporanea al 50 % e giorni 15 di inabilità temporanea al 25% (v. p. 7 dell'elaborato).
I postumi stabilizzati e permanenti (esiti trauma da contraccolpo semplice con apprezzabile limitazione funzionale nei movimenti del capo, sopravvenute in un rachide cervicale integro ed esiti cicatriziali inestetici di ferita a tutto spessore del fornice gengivale superiore) sono, invece, stati stimati in 4 punti percentuali di invalidità permanente.
La liquidazione del danno non patrimoniale sopra quantificato dal perito merita di essere effettuata in conformità al disposto di cui all'art. 139 cod. ass. e in base ai valori da ultimo aggiornati con D.M.
18/07/2025 (v. Cass. 7897/2024; Cass. 22722/2022; Cass. 33770/2019), risultando, quindi, pari ad €
4,759,20 per il danno biologico permanente e ad € 1.306,19 per il danno da inabilità temporanea totale e parziale, per un totale pari ad € 6.065,39.
2.4. Il danno così liquidato corrisponde all'applicazione del criterio desumibile dall'art. 139, co.1, cod. ass., che, stando a quanto chiarito dal secondo comma della medesima disposizione, comprende il
“danno biologico” inteso come “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Come noto, l'art. 139 cod. ass., applicabile in presenza di lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, non menziona espressamente la componente di danno “morale”, ma ammette unicamente un aumento della componente di danno biologico riconoscibile ai sensi del primo comma, sino al 20 per cento, “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
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relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, recentemente chiarito, che il principio dell'autonoma riconoscibilità del danno morale, ravvisabile anche nelle lesioni micro-permanenti regolate dal Codice delle assicurazioni (cfr. Corte Cost. 235/2014), diversamente da quanto avviene per le lesioni più rilevanti, normalmente non ha alcuna ragion d'essere quandanche sia stata già operata, in aumento, la massima personalizzazione del danno biologico permanente nella misura del 20%, e ciò per evitare che si attui una doppia valutazione di una componente del micro-danno che già idealmente racchiude in sé tutti i risvolti aggiuntivi di compromissione morale ed esistenziale che, in alcuni casi, si possono verificare anche con riguardo alle micro-lesioni (cfr. Cass. 13383/2025).
Ne deriva che la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 25164/2020), deve ritenersi “tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di SInificativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale” (così cfr., Cass. 13383/2025, v. anche Cass. 6444/2023).
In altri termini, sebbene il riconoscimento di un incremento risarcitorio della componente di danno morale non sia astrattamente incompatibile con una lesione micropermanente e possa altresì coesistere con la personalizzazione del danno nella sua componente dinamico-relazionale nella misura massima del 20%, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale, specialmente allorquando sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico.
Deve ulteriormente darsi atto che il perito, in occasione della stima dell'invalidità patita dalla danneggiata in misura pari al 4% ha già tenuto conto di tutte le ripercussioni normalmente derivanti da lesioni analoghe in capo a persone della sua stessa età (incluse le lesioni cicatriziali), sicché occorre valutare se risulti provata la ricorrenza di “circostanze eccezionali e specifiche”, diverse ed ulteriori rispetto a quelle che qualunque vittima interessata dalla medesima lesione e dal conseguente medesimo grado di invalidità deve sopportare secondo l'id quod plernmque accidit, già considerate nella liquidazione tabellare del danno, ovvero se il danno abbia “causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” a norma dell'art. 139, co. 3, cod. ass. (cfr. Cass. 21630/2023; Cass.
24227/2022; Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass. 10912/2018, Cass. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018).
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Tanto premesso, nel caso di specie, alla luce delle deposizioni chiare, non esitanti e coerenti rese all'udienza del 01/04/2025 dai testi e (amici della SI.ra Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 ma privi di interesse in causa) hanno confermato la visibilità della lesione;
il disagio provato da parte attrice sia nel non riuscire a riprendere immediatamente lo sport del ciclismo precedentemente praticato in considerazione delle vertigini conseguite al trauma, sia nelle occasioni sociali alle quali ha partecipato nell'immediatezza del sinistro;
la perdurante visibilità della cicatrice al labbro e della discromia dentale in contesti più “intimi” (ossia in presenza di un interlocutore distante a meno di un metro), nonché
l'ulteriore frustrazione della ragazza derivante dall'aver patito la descritta menomazione al volto (inclusa l'iniziale mancanza degli incisivi) in un periodo prossimo alla fine delle limitazioni derivanti dall'emergenza pandemica da Covid-19, quando gli altri suoi coetanei si sentivano, invece, nuovamente liberi di scoprire il sorriso.
Circostanze siffatte consentono di ritenere congrua una personalizzazione del danno biologico sopra liquidato (sia nella sua componente permanente che in quella temporanea) in misura pari a circa il 15%, con conseguente aumento di detta voce di danno da € 6.065,39 ad € 7.000,00, importo che, alla luce delle risultanze probatorie sinora ripercorse, deve ritenersi adeguatamente remunerativo, oltre che del danno biologico patito dall'attrice, anche della componente di danno morale e di danno dinamico- relazionale.
2.5. Come noto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui al danneggiato sia stato pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire:
(a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass. 832/2023,
Cass. 16027/2022, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017).
Quindi, premesso che l'acconto ricevuto da parte attrice a titolo di danno non patrimoniale corrisponde ad € 4.740,00 (v. all. 8 alla citazione), atteso che la devalutazione del credito di € 7.000,00 dall'attualità alla data dell'evento (05/10/2020) conduce ad un importo pari ad € 5.862,65,
e poiché la somma di € 4.740,00, devalutata dalla data della liquidazione (05/07/2021) a quella dell'evento (05/10/2020) è pari ad € 4.637,96, l'importo derivante dalla differenza è pari ad € 1.224,69.
A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale di € 7.000,00 dalla data dell'evento (05/10/2020) sino alla data della liquidazione dell'acconto (05/07/2021), per un importo di
€ 1,19, nonché rivalutazione e interessi – sulla somma di € 1.224,69 residuata dopo la detrazione dell'acconto – dalla data della liquidazione dell'acconto (05/07/2021) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 346,37.
2.6 La somma spettante in favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale patito in conseguenza dell'evento oggetto di causa, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto di quanto già ricevuto dalla compagnia assicurativa convenuta, è dunque oggi pari ad €
1.572,25.
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2.7. Con riguardo, poi, alle conseguenze patrimoniali patite da parte attrice sotto il profilo odontoiatrico, il perito ha ritenuto:
- congrue le ipotesi di spesa e di trattamento quantificate dall'attrice in € 10.400,00, inclusi i rinnovi a dieci anni, per gli incisivi superiori (2.1 e 2.2), con la precisazione che quello centrale (2.1) era già stato protesizzato prima del sinistro e quindi, una volta ricostruito l'impianto, non possono essere attribuiti causalmente al sinistro anche i successivi rinnovi, in quanto questi sarebbero stati comunque necessari ogni 10-12 anni, a prescindere dal trauma;
- congruo il minor importo di € 1.000,00 (€ 100,00 cadauno x 5 rinnovi), a fronte della maggior somma quantificata nella relazione medica prodotta da parte attrice (all. 7), in € 6.000,00, per le cosiddette “faccette” degli elementi 1.2 e 4.1, trattandosi, quest'ultimo, “di intervento troppo estensivo e non coerente con le microfratture dello smalto le quali si possono giovare di una ricostruzione in materiale composito, certamente oggetto di usura e quindi di rinnovi periodici a
10 anni” (v. p. 8 dell'elaborato).
Il danno patrimoniale derivante dalla lesione odontoiatrica conseguita al sinistro è quantificabile, quindi, in € 11.400,00, sicché, a fronte di un acconto ricevuto, a tale titolo, per € 4.460,00, con assegno del
05.07.2021 (v. all. 8 citazione), residua un importo di € 6.940,00, al quale meritano di essere aggiunti gli interessi legali da tale data, in cui la pretesa risarcitoria così calcolata si è concretizzata, sino al saldo
(sulla non applicabilità all'obbligazione in esame del saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. a far data dalla domanda giudiziale, v. le condivisibili argomentazioni di Cass. 36595/2022, Cass. 13145/2021,
Cass. 29708/2020, Cass. 7966/2020 e Cass. 28409/2018, nonché, da ultimo, di Cass. 19063/2023, emessa a seguito di ordinanza interlocutoria n. Cass. 12581/2022 nella quale si dava atto del contrasto di orientamenti in essere nella giurisprudenza di legittimità; v. altresì Cass., SS.UU., 12449/2024, la quale, lungi dall'affermare l'applicabilità del saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. alle obbligazioni risarcitorie, ne evidenzia il carattere controverso e la conseguente necessità che il giudice del merito decida espressamente sul punto, non potendo il titolo essere integrato a tal riguardo in sede esecutiva).
2.8. In relazione al danneggiamento della biciletta, parte attrice non ha, invece, formulato alcuna espressa domanda di risarcimento del danno patrimoniale eventualmente residuato in conseguenza di quanto liquidatole in data 05.07.2021 dalla compagnia assicurativa convenuta.
2.9. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, le parti convenute devono essere condannate in solido
– ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 e 2055 c.c. e dell'art. 144 d.lgs. 209/05 – al pagamento in favore di delle seguenti somme: a) € 1.572,25, oltre a interessi al saggio legale Parte_1 dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
b)
€ 6.940,00, oltre a interessi al saggio legale con decorrenza dal 05/07/2021 e sino al saldo, a titolo di danno patrimoniale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo - integralmente a carico delle due parti convenute in solido tra loro - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali,
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con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. da ultimo Cass. 10236/2022 e Cass. 8436/2019).
3.1. Parte attrice ha, inoltre, diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico solidale delle convenute – le spese per le consulenze tecniche medico-legali di parte acquisite ante causam e per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel corso delle c.t.u. (v.
Cass. 37796/2021 e Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia
13 luglio 2022), spese che l'attrice risulta essersi obbligata a sostenere e che, nella specie, ammontando a complessivi € 915,00 (stando alle parcelle in atti, di cui € 244,00, IVA inclusa, indicati nella parcella del dott. ed € 550,00 + IVA, e, quindi, € 671,00, relativi alla parcella del dott. Per_4 Per_1
v. all.ti 16 e 21 del fascicolo di parte attrice) non appaiono eccessive o superflue (v. in proposito Cass.
3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass.
4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine necessaria, ma anche sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide
– in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass.
1135/2023 e Cass. 21402/2022), tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con l'onorario di € 985,00, oltre accessori di legge, riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost.
192/2015).
3.2. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – integralmente a carico delle convenute, tra loro in solido, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna e la CP_1 [...] tra loro in solido, al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1 seguenti somme a titolo risarcitorio: a) € 1.572,25, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale residuo conseguente al sinistro oggetto di causa;
b) € 6.940,00, oltre interessi al saggio legale dalla data del 05/07/2021 sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
- condanna e la tra loro in solido, a CP_1 Controparte_2 rimborsare in favore di le spese processuali, che liquida in complessivi € Parte_1
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5.077,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge ed €
553,13 per esborsi (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione), disponendone la distrazione in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
- condanna e la tra loro in solido, a CP_1 Controparte_2 rimborsare a l'importo di € 915,00, IVA inclusa, per spese della consulenza Parte_1 tecnica di parte;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, il compenso del c.t.u., come liquidato in corso di causa con separato decreto.
Terni, 17/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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