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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/06/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 822\2023, trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Pettinella, giusta procura in calce all'atto Parte_1 di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto CP_1
Torino-Rodriguez, in virtù di mandato rilasciato, con separato documento informatico da considerarsi apposto in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellato -
OGGETTO: appello avverso le sentenze del Tribunale di Pescara, non definitiva n. 66\2022 depositata in data 24.01.2022 e definitiva n. 688\2023 depositata in data 16.05.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“accogliere i motivi di gravame dedotti nella parte narrativa del presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza definitiva n. 688/2023 del Tribunale di Pescara, Giudice Dott.ssa Patrizia
Medica, datata 13.05.2023 e pubblicata il 16.05.2023, a conclusione del procedimento n.
1 2153/2018 R.G., notificata il 24.07.2023, e della sentenza non definitiva n. 66/2022 del Tribunale di Pescara, Giudice Dott.ssa Patrizia Medica, datata 07.01.2022 e pubblicata il 24.01.2022, non notificata, condannare l in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dal sig. in Parte_1 occasione del sinistro stradale per cui è causa, nella misura emersa dalle risultanze del primo grado di giudizio ed in accoglimento delle conclusioni avanzate in tale sede che di seguito si riportano: - accertato e dichiarato l'evento incidentistico in cui è rimasto coinvolto il sig. come sopra Parte_1 meglio descritto, e le cause dello stesso legate alle dedotte condizioni di pericolo ed incuria in cui versava il tratto di strada ove si è verificato il riferito sinistro stradale;
- accertata e dichiarata altresì la stretta consequenzialità eziologica tra le modalità dell'evento e le caratteristiche del bene in custodia all'ente convenuto, oltreché tra l'evento de quo e le lesioni fisiche riportate dall'attore nella circostanza;
per l'effetto - condannare, ai sensi dell'art. 2051
c.c. o, in via alternativa, ex art. 2043 c.c., l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 risarcimento, in favore del sig. dei danni non patrimoniali a questi occorsi in occasione Parte_1 dell'infortunio per cui è causa, intesi sia come lesione della integrità psico-fisica, altrimenti valutati come danno biologico, sia come patìmento e/o sofferenza soggettiva derivata dall'evento traumatico ed incidente sugli interessi e le attività inerenti la persona del danneggiato, nonché del danno patrimoniale relativo alle spese di cura e terapia affrontate e da affrontare in futuro, nella misura emergente dalle risultanze di causa, indicativamente individuata nella somma di € 650.000,00, o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'occorso sino all'effettivo soddisfo;
- condannare altresì l'ente convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore dell'attore, del danno patrimoniale afferente alla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguita in occasione del sinistro stradale per cui è causa, in considerazione della perdita o diminuzione del reddito futuro, nella misura emergente dalle risultanze di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'occorso sino all'effettivo soddisfo. - Con vittoria integrale delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutti i motivi dell'atto di appello notificato in data 25/7/2023 dal signor per tutte le ragioni Parte_1 meglio esposte nel presente scritto difensivo e, per l'effetto, respingerli confermando integralmente le sentenze impugnate ovvero la sentenza non definitiva n.66/2022 Reg. Sent. e la sentenza definitiva n.688/2023 Reg. Sent. emesse dal Tribunale di Pescara. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, conveniva Parte_1 CP_1 per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro avvenuto in data 26.11.2014,
[...] allorché egli, alla guida dell'autovettura Fiat Panda di sua proprietà e mentre percorreva la SS 153
2 Valle Tirino, nell'affrontare una curva destrorsa nel tratto compreso tra il km 1+000 ed il km
1+100, perdeva il controllo del mezzo oltrepassando la linea di mezzeria e scontrandosi frontalmente con un autocarro proveniente dal senso opposto di marcia.
Deduceva che il sinistro fosse stato causato dalla inadeguata condizione del tratto stradale e dall'assenza di segnaletica di pericolo e chiedeva il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti.
La società convenuta si costituiva contestando gli assunti avversi sia nell'an che nel quantum.
2. Il Tribunale di Pescara - acquisiti agli atti i rilievi dei CC di Popoli intervenuti sul luogo del sinistro e disposta CTU cinematica per accertare le condizioni della strada e la condotta di guida dei veicoli coinvolti, nonché ordinato ad ex art. 210 c.p.c., il deposito delle note inviatele CP_1 dai Carabinieri di varie Stazioni locali nell'autunno del 2014 sullo stato della strada – ha pronunciato sentenza non definitiva dichiarando che il sinistro si è verificato per colpa concorrente dei contraddittori, nella misura del 30% a carico dell'attore e del 70% a carico della convenuta.
Queste, sinteticamente, le ragioni del decidere.
In primo luogo, il giudice di primo grado ha qualificato la domanda, inquadrandola nel paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c., per essere stato ricondotto il sinistro a situazioni di pericolo connesse ad omessa o insufficiente manutenzione di strade o pertinenze, invocando la responsabilità della P.A. o dell'ente gestore;
sulla base, poi, del disposto accertamento peritale, ha osservato come solo in epoca successiva al sinistro, allorché fattosi luogo a rifacimento del tappeto drenante del tratto di strada interessata e ridotto il limite di velocità (da 90 km\h a 70 km\h), il numero degli incidenti (precedentemente frequenti e di rilevante gravità) fosse drasticamente calato a zero, così concludendo per una intrinseca (al momento del sinistro) pericolosità del tratto stradale privo della dovuta aderenza;
pericolosità, peraltro, denunciata all' anche dai Carabinieri delle locali stazioni;
ha considerato, inoltre, le condizioni del manto CP_1 stradale al momento del sinistro, bagnato per umidità di condensa dovuta allo scarso soleggiamento del tratto ed ulteriormente poco aderente per effetto delle fuoriuscite di sostanze oleose dai veicoli coinvolti dopo l'urto, nonché l'accertata velocità tenuta dall'attore approssimativamente stimata in 77.5 km\h e dal conducente dell'autocarro e stimata in 70,7 km\h e, pur dato atto che l'ausiliario affermava che alla velocità tenuta l'attore non avrebbe potuto perdere il controllo del mezzo, tuttavia, sul rilievo dell'omesso adeguamento della condotta di guida e della velocità da ridursi prudenzialmente in relazione allo stato dei luoghi e, pertanto, in violazione dell'art. 141 c.d.s., e tenuto altresì conto della omessa risoluzione, da parte di CP_1 della pericolosità della res, benché segnalatale, ha fatto luogo alle diverse attribuzioni di responsabilità a carico delle parti, come sopra indicate.
3 Ha, da ultimo, rimesso la causa in istruttoria per l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore, previamente formulando proposta transattiva ex art. 185 c.p.c., tuttavia non accettata.
L'attore formulava tempestiva riserva di appello avverso la sentenza de qua.
2.1 Con la sentenza definitiva, il Tribunale ha condannato la convenuta al risarcimento: a) del danno non patrimoniale subito dall'attore quantificandolo, sulla base dell'accertamento medico- legale esperito e con ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al 2021, in complessivi €
310.023,70 (importo già ridotto del 30% in ragione della concorrente responsabilità attribuita); b) del danno patrimoniale da accertata perdita della capacità lavorativa specifica, liquidato, sulla base degli indicati criteri ai fini del calcolo, in complessivi € 117.956,42, così risultante per effetto della detrazione di quanto già liquidato all'attore, agente di commercio, dall e della riduzione CP_2 del 30% per la percentuale di corresponsabilità.
2.2 Ha, infine, previa compensazione nella misura del 30%, posto a carico della convenuta le spese di lite, liquidate in favore dell'Erario, giacché ammesso l'attore al patrocinio a spese dello
Stato, disponendo allo stesso modo per le spese delle espletate CTU.
3. Entrambe le sentenze sono avversate da , il quale le ha censurate per motivi così Parte_1 sintetizzabili:
a) erronea e\o contraddittoria valutazione della prova nella ricostruzione del fatto storico e con riferimento all'attribuito concorso di colpa non fondato su elementi obiettivi, anzi smentito dagli stessi e dalle risultanze della CTU tecnico-modale;
b) omessa e\o insufficiente motivazione in ordine al presupposto del concorso di colpa, ovvero in ordine all'esigibilità a carico del danneggiato di una condotta diversa da quella tenuta, avuto in particolare riguardo alla ritenuta violazione dell'art. 141 c.d.s..
c) erronea liquidazione degli importi risarcitori per effetto della decurtazione dovuta alla dichiarata e contestata corresponsabilità;
d) erronea regolazione delle spese di lite in conseguenza della dichiarata e contestata corresponsabilità.
4. Si è costituita , instando per il rigetto del gravame. Controparte_3
5. Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione del
22.01.2025 con il deposito di note scritte entro il termine perentorio concesso a tal fine, scaduto il quale la Corte ha deliberato la presente sentenza.
6. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esplicitate.
7. I primi due motivi di impugnazione possono essere congiuntamente trattati, in quanto entrambi aventi ad oggetto il contestato addebito del 30% di responsabilità a carico
4 dell'appellante per la causazione del sinistro sulla base della erronea e falsata considerazione degli elementi di fatto rilevanti nella fattispecie e delle norme applicabili.
7.1 In particolare, l'appellante evidenzia non essersi tenute nella dovuta considerazione le conclusioni di cui alla relazione tecnica d'ufficio, nella parte in cui l'officiato consulente ha accertato il suo procedere ad una velocità di 77 km\h, ben inferiore al limite vigente in loco di 90 km\h, e precisato che una perdita di controllo del mezzo (come quella verificatasi) sarebbe potuta avvenire solo ad una velocità superiore a 135 km\h, sì da doversi ricondurre il sinistro in via esclusiva all'inidoneità del manto stradale.
7.2 Lamenta, inoltre, non essere stati indicati elementi specifici dai quali trarre prova che fosse da parte sua percepibile la pericolosità della strada per la condizione dei luoghi data dallo scarso irraggiamento solare determinante umidità da condensa al suolo e tale da richiedere una velocità inferiore a quella tenuta: per tale motivo, ossia non avendo egli commesso alcuna violazione in termini di superamento della velocità consentita, contesta l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità dell'art. 141 c.d.s..
8. Entrambi i motivi, così sintetizzati, sono immeritevoli di positivo scrutinio.
9. La ricostruzione operata nella gravata sentenza, infatti, è fondata sulla congrua analisi tecnica e documentale e non si presta alle critiche che le sono mosse, non presentando vizi logici o giuridici di sorta.
10. Va anzitutto precisato che non è contestata la qualificazione giuridica della fattispecie in esame nel paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c., dolendosi in via esclusiva l'appellante della ritenuta ricorrenza di un suo apporto colposo alla verificazione dell'evento ed al concretarsi del danno;
pertanto, solo per completezza espositiva la Corte procede ad un breve richiamo dei principi informatori della responsabilità per danni da cose in custodia.
10.1 In tema di responsabilità da cose in custodia, sono principi consolidati (si vedano, in particolare, Cass. 2480 e 2481 del 2018, richiamate da numerosi arresti successivi) e di recente confermarti dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 20943/2022), i seguenti:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del
5 suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c.;
c) il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
d) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
e) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
f) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado dì incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., cosicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
10.2 Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
11. Ciò premesso, per quanto di rilievo in questa sede e con riferimento all'art. 141 c.d.s., di cui l'appellante lamenta la contraddittoria applicazione in carenza di adeguata motivazione, giova osservare come il predetto art. 141, n. 3, c.d.s. imponga al conducente “di regolare la velocità nei
6 tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
12. Fermi restando i limiti massimi di velocità, la cui infrazione è disciplinata dal successivo art. 142 c.d.s., la norma in questione, pertanto, in quanto avente scopo di garantire la sicurezza della circolazione, prescinde dal superamento dei detti limiti e, nel prescrivere che i conducenti moderino ulteriormente la velocità dell'auto in funzione dei fattori di rischio astrattamente previsti, ossia in caso di particolari condizioni di strada, di traffico o ambientali, individua un criterio qualitativo e non quantitativo di valutazione della regolazione della velocità.
13. Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato in gravame, il giudice di primo grado, nel ritenere violata la suddetta norma, ha reso una motivazione coerente con le risultanze istruttorie, posto che i fattori di rischio connessi alle condizioni della strada e, in particolare, lo stato “bagnato” dell'asfalto per umidità, cui nella sentenza impugnata si è fatto riferimento, è certificato nella relazione di intervento dei CC sul luogo del sinistro (all. 6 fascicolo e non è verosimile che tale stato non fosse apprezzabile e\o apprezzato dal danneggiato, Parte_1 il quale – proprio a tal proposito ha specificamente allegato i fattori atmosferici “in ragione della orografia dei luoghi, della esposizione a nord…”, viepiù affermando che “nel luogo de quo, l'umidità rappresenta un fattore costantemente presente e ciò, oltreché per l'esposizione in direzione nord e per la presenza di più di un corso d'acqua (fiumi Tirino e Aterno), anche in ragione del fatto che per lunghi periodi dell'anno, quale quello di verificazione del controverso incidente, la carreggiata non gode degli effetti dei raggi solari durante l'intero arco della giornata, restando totalmente ombrata” (pag. 3 citazione introduttiva del giudizio).
13.1 Vero è che tali elementi di fatto sono stati evidenziati dall'appellante (attore in primo grado), allo scopo di provare la scarsa aderenza dell'asfalto non steso in materiale bituminoso drenante, ma la presenza di una pur accertata pericolosità del tratto stradale per tale motivo non esclude la rilevanza del comportamento colposo tenuto da giacché è evidente come proprio le Parte_1 note caratteristiche dei luoghi (topografiche, orarie e stagionali) richiedessero, siccome idonee a rendere ragionevole un'aspettativa di pericolo, l'adozione di una condotta dettata da estrema prudenza, non potendo questa ritenersi assolta solo con il rispetto del limite di velocità vigente al momento.
14. Alla stregua delle ragioni sopra esposte, l'appello deve essere interamente respinto, rimanendo assorbite tutte le altre questioni poste con le ulteriori doglianze, e così dovendo trovare conferma anche le statuizioni della sentenza definitiva in ordine al quantum riconosciuto a titolo risarcitorio in favore dell'appellante e la regolazione delle spese di lite e di CTU, tenuto conto della concorrente attribuzione di responsabilità.
7 15. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al d.m. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte e, pertanto, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.
16. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato, con la precisazione che a tale fine resta irrilevante l'ammissione dell'appellante medesimo al patrocinio a spese dello Stato, giacché – secondo quanto precisato da Cass. SS.UU. n. 4315/2020 (si veda anche Cass. Ord. n.
8982\2024) – “il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso le
[...] CP_1 sentenze del Tribunale di Pescara n. 66\2022 depositata in data 24.01.2022 e n. 688\2023 depositata in data 16.05.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.990,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed oltre IVA e CAP come per legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Silvia Rita Fabrizio
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