Sentenza 30 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00657/2025REG.PROV.COLL.
N. 05635/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5635 del 2024, proposto da
ES PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Università e Ricerca, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 8596/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Dott. PE ES ha impugnato la sentenza n. 8596 del 30 aprile 2024 del T.a.r. per il Lazio, Roma, con la quale è stato respinto il ricorso per l’esatta l’ottemperanza della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3590 del 13 maggio 2021, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno in relazione al mancato recepimento della Direttiva Europea 82/76/CEE del 26.01.1982.
2. Ha dedotto l’appellante che con la sopraindicata sentenza la Corte d’appello di Roma aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondergli il “ pagamento della somma di € 5.035,46 per l’anno di corso 1982 ed € 6.713,94 per gli anni di corso di specializzazione successivi rispettivamente frequentati, oltre interessi moratori al saggio legale ex art. 1248 c.c. a far tempo dal 3.04.2009 al saldo ”, per mancata trasposizione della Direttiva Europea n. 82/76/CEE del 26.01.1982 e che, in esecuzione del decisum , l’Amministrazione aveva corrisposto la somma complessiva di € 22.014,63, in luogo di quella spettante pari ad € 40.506,47.
3. Pertanto, al fine di ottenere l’importo residuo di € 18.491,84, il Dott. PE ha agito per l’ottemperanza della sentenza del giudice civile dinanzi al T.a.r. per il Lazio, che con la sentenza oggetto del presente gravame ha respinto il ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva chiarito le modalità di calcolo utilizzate per il computo degli interessi e che, in ogni caso, gli stessi erano stati correttamente calcolati al tasso legale dall’Amministrazione, non potendosi fare applicazione del maggiore tasso di interesse previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in relazione al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali.
4. L’appellante ha impugnato la decisione ritenendola in contrasto con il giudicato della Corte d’appello di Roma, la quale aveva inequivocabilmente riconosciuto gli interessi moratori a far data dal 3 aprile 2009, quale data di notificazione dell’atto di citazione, fino al saldo, avendo l’obbligazione ad oggetto un debito di valuta costituito da una somma di denaro determinata.
Pertanto, l’appellante ha insistito nella richiesta di esatta quantificazione degli interessi moratori, come da pronuncia del giudice civile, previa nomina di un Commissario ad acta .
5. Le Amministrazioni intimate si sono costituite chiedendo la reiezione del gravame.
6. All’udienza in camera di consiglio del 16 gennaio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello non è fondato
8. L’appellante ha lamentato l’inesatta esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3590 del 13 maggio 2021, nella parte in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata a corrispondergli gli “ interessi moratori al saggio legale ex art. 1248 c.c. a far tempo dal 3.4.2009 al saldo ”, asserendo di avere diritto ad ulteriori € 18.491,84 a titolo di interessi di mora.
9. L’esponente non ha specificato il valore del tasso dell’interesse moratorio invocato, né se tale tasso debba corrispondere a quello previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Alcuna indicazione al riguardo è peraltro contenuta nell’atto di precetto e negli altri documenti allegati al ricorso.
10. Patentemente inammissibile risulta dunque la richiesta di demandare il calcolo ad un Commissario ad acta , poiché incombe sulla parte l’onere di indicare il titolo della propria richiesta e di esplicitare le modalità di calcolo della somma pretesa.
11. Tanto premesso, osserva il Collegio che la sentenza della Corte d’appello di Roma ha espressamente parametrato la misura degli interessi moratori “al saggio legale”, poiché la notifica della domanda giudiziale (3 aprile 2009) ha costituito in mora il debitore, con conseguente applicazione dell’art. 1224 c.c., il quale stabilisce che, nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 c.c.
12. Nel caso di specie l’Amministrazione ha provveduto a corrispondere gli interessi moratori (pari ad € 3.551,24) al tasso legale dal giorno della mora al saldo e, pertanto, risulta priva di fondamento e di prova la richiesta di pagamento di ulteriori importi avanzata dall’appellante.
13. Non può del resto trovare applicazione, ratione temporis , la previsione di cui all’art. 1284 c. 4 c.c. (“ Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ”), poiché la disposizione, introdotta dall’art. 17 c.1 del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 convertito con la Legge n. 162 del 10 novembre 2014, è applicabile ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (cfr. art. 17 cit. comma 2 cit.), mentre l’azione giudiziaria intrapresa dal dott. PE dinanzi al giudice ordinario è ben precedente a quella data.
14. In conclusine l’appello deve essere respinto.
15. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO