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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/11/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 918/2021 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Gela in via Galileo Galilei n.27, rappresentata e difesa dall' Avv. PIZZARDI SEBASTIANO parte attrice
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., domiciliato per la carica presso la casa comunale sita in CP_1
Piazza San Francesco n.1, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CARFI' PAOLA P.IVA_1 parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di sentirlo dichiarare responsabile dell'evento verificatosi a Gela, in data 16.06.2019
[...] verso le ore 14.45 con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniale derivanti dall'accaduto.
L'attrice adduce che nelle suddette circostanze di tempo, nel percorrere la spiaggia libera adiacente al lido Maya Beach, veniva aggredita da cinque cani di grossa taglia che le causavano profonde ferite agli arti inferiori. Le conseguenze di tale aggressione sarebbero state peggiori se non fossero intervenuti dei bagnanti che misero in fuga i cani.
Per le ferite riportate l'attrice documenta di aver fatto ricorso alle cure dei sanitari del locale Ospedale
e di vari presidi ospedalieri e che a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi permanenti di natura psicofisica.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio parte attrice quantifica la richiesta risarcitoria in complessivi €. 216.687,08 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. Si è costituito il che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo CP_1 che spetta all'ASL territorialmente competente risarcire i danni procurati da cani randagi;
ha sostenuto che non vi è alcun obbligo da parte dell'Ente Locale di vigilanza su tali animali;
che la responsabilità deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art.2043 c.c. con la conseguenza che parte attrice non ha provato l'avverarsi di tutti i requisiti di cui al suddetto articolo affinché sia considerata addebitabile all'Ente comunale la responsabilità dei danni per cui è causa;
contesta inoltre il quantum risarcitorio richiesto in quanto eccessivo e non provato.
In seno al conclusum, dunque, richiede il rigetto di tutte le domande di parte attrice e in subordine accertare la responsabilità concorsuale della stessa.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezione e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini della dimostrazione dell'an debeatur.
Espletata l'istruzione probatoria veniva disposta CT medico legale.
All'udienza all'uopo fissata, stante il regolare deposito della perizia, le parti precisavano le conclusioni reiterando i rispettivi ed originali assunti difensivi e la causa posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
Sull'an dell'evento e sulla sua imputazione
Venendo al merito della causa e, nello specifico al vaglio della domanda principale volta a pronunciare la responsabilità del nella causazione dell'evento per cui è processo ai CP_1 sensi dell'art. 2043, giova evidenziare che per pacifico e condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 274 1 del 12/02/ 2015)1 il è responsabile e deve CP_1 risarcire la vittima per i danni causati da randagismo ai sensi della norma generale di cui all' art. 2043
c.c.
La Cassazione, infatti, ha considerato responsabile l'Ente comunale, poiché preposto al controllo dei cani vaganti e alla prevenzione del randagismo;
esso, in particolare, con l'assunzione di appositi provvedimenti, ha l'obbligo di evitare che gli animali randagi possano causare danni.
Non essendo, infatti, possibile individuare un soggetto proprietario degli animali selvatici, né un rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. (posto che è evidente che i cani randagi non appartengono al si configura in capo all'amministrazione convenuta un obbligo di CP_1 prevenzione che, se violato, genera una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La responsabilità del suddetto Ente si fonda non solo sull'obbligo, ma anche sul connesso potere di impedire l'evento: infatti non impedirlo (ove possibile), equivale a cagionarlo in considerazione della mancata assunzione da parte dello stesso di azioni volte alla prevenzione dell'illecito.
Ora, presupposto essenziale affinché il danneggiato possa esperire vittoriosamente l'azione ex art. 2043 c.c. è certamente quello della colpa: occorre, cioè, verificare se l'Ente comunale abbia o meno ottemperato all'obbligo di prevenzione su di esso gravante. E invero, solo in caso di inottemperanza a tale obbligo potrebbe ritenersi sussistente una colpa omissiva del che ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c. legittima l'imputazione di responsabilità.
Premesso ciò, il quadro normativo cui occorre fare riferimento è quello di cui alla L. Regionale n. 15 del 2000, rubricata “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”, e del relativo regolamento di esecuzione emesso con Decreto
Presidenziale n. 7 del 12.1. 2007.
In particolare, l'art. 1 stabilisce che La Regione siciliana, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n.
281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, (…) sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo. Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze.
L'ambito delle competenze comunali prevede, nello specifico: a) l'obbligo di istituzione dell'anagrafe canina e di predisporre un piano di sterilizzazione (obbligo gravante sul comune di concerto con l'ASL ex art. 2 co. 2 L. R. 15/10; art. 6 D.P. 7/07); b) l'obbligo di provvedere alla cattura ed alla custodia dei cani randagi, presso strutture a ciò specificamente destinate (artt. 11 e 14 L. R.
15/10; art. 2 D.P. 7/07) Va da sé che il solo fatto di consentire la circolazione per strada di cani randagi, al di là delle misure adottate (evidentemente rivelatesi inadeguate), denota l'inadempimento rispetto ad uno specifico obbligo di cattura e custodia dei cani randagi da parte del CP_1
Appare evidente, da quanto emerso dall'attività istruttoria espletata, che le attività poste in essere dall' non siano state bastevoli a far ritenere adempiuto l'obbligo normativo in CP_2 questione.
Il convincimento di questo Tribunale trae fondamento dall'esame delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio.
La prova assunta col testimone di parte attrice ha confermato il fatto Testimone_1 storico essendosi trovato sul luogo dell'aggressione; ha precisato che ha sentito le urla dell'attrice e successivamente ha prestato soccorso alla stessa presso il bar del lido;
l'attrice aveva delle ferite provocate dai morsi alle gambe e al braccio. Ha precisato di essere stato a conoscenza di ulteriori aggressioni precedenti da parte di cani.
Anche le dichiarazioni rese dagli ulteriori testimoni di parte attrice depongono a favore della prospettazione difensiva tendente alla dimostrazione della natura “randagia” dei cani protagonisti dell'aggressione.
Ed invero, il testimone ha dichiarato di aver visto cani di grossa taglia;
che alcuni Testimone_2 bagnanti hanno cercato di allontanarli con i bastoni degli ombrelloni;
che ha visto uno dei cani mordere la gamba dell'attrice; che la stessa teste ha provveduto a curare la ferita alla gamba e a chiamare il 118. Ha inoltre precisato che l'attrice venne aggredita tra la fine della passerella del lido e la battigia.
Infine, l'ulteriore teste ha dichiarato che, successivamente all'aggressione, ha visto il Testimone_3 branco di cani allontanarsi verso zona Montelungo, ne ricorda di almeno 4 o 5.
Le dichiarazioni de quibus devo ritenersi attendibili atteso sia il contegno tenuto dei testimoni in sede di escussione sia per i dettagli forniti.
Si può concludere che l'escussione probatoria ha fatto emergere dei dati incontrovertibili: in primis la presenza di cani randagi vaganti nel territorio e per i quali non è stato possibile attribuire la proprietà
a soggetti identificati.
In secundis, l'insufficienza del servizio approntato dall' per adempiere all'obbligo di CP_2 custodia degli animali randagi presso specifiche strutture.
Ne deriva che il convenuto avrebbe dovuto verificare il corretto adempimento dell'obbligo CP_1 impostogli dalla norma anzidetta, intervenendo tramite la predisposizione di misure idonee ad eliminare il problema, tenuto altresì conto della presenza del branco in aree centrali della città maggiormente frequentate ed affollate durante il periodo estivo (spiaggia libera adiacente ad un lido).
Può dunque ritenersi provata la sussistenza del requisito della colpa in capo al convenuto. CP_1
In definitiva, questo Tribunale ritiene che parte convenuta non abbia fornito prova alcuna circa la natura c.d. “domestica” dei cani che si sono resi artefici dell'aggressione nei confronti dell'attrice e ciò al fine di andare esente da responsabilità.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attrice è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. . Persona_1
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite.
La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: Invalidità temporanea assoluta giorni (10) dieci;
invalidità temporanea al 75% giorni (20) venti;
invalidità temporanea al 50% giorni (20) venti;
invalidità temporanea al 25% giorni (20) venti.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attrice valutabile complessivamente nella misura del 12 %.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi de quo quanto previsto dalle tabelle ex art. 139
d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro- permanenti. Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di
Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia –
Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib. Napoli 8/1/2016
n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta,
Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2018), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 21), è risarcito con €. 26.138,00. Tale somma deve essere incrementata del 30%, giungendo per l'effetto alla somma di euro 38.422,86, in quanto è considerato opportuno valutare la personalizzazione del danno per i postumi di natura comportamentale subiti dall'attrice. Come è dato leggersi nella relazione peritale del CTU nominato
“...all'anamnesi e all'esame obiettivo sono emersi, in concreto, circostanze particolari idonee a incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, per essersi sentita la perizianda alla mercè del branco dei cani che l'ha attaccata per lungo tempo, per avere temuto in concreto la perdita della vita e per gli esiti antiestetici secondari a cicatrizzazioni con complicanze infettive”.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 3.920,00 (valore €.
98,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 42.342,86.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d.
“compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sent. n.
1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma definitiva da corrispondersi pari a €. 55.430,86.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno morale
Quanto al danno morale deve ormai ritenersi definitivamente abbandonata l'interpretazione che ne vede la quantificazione in misura percentuale al danno biologico e ciò al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Al riguardo si osservi che, in linea di principio, la Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”.
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte tornata ad affrontare, con la sentenza n. 25164/2020, la delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, attraverso il richiamo a principi già espressi in ordine al danno biologico (leggasi danno alla salute), alla sua personalizzazione, e al danno morale.
Nella citata sentenza si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli
RM affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico- legale;
2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.”
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Orbene, questo decidente ritiene che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun elemento idoneo a configurare il riconoscimento della suddetta voce di danno.
Si dica ancora che parte attrice non ha formulato specifici mezzi istruttori tendenti alla dimostrazione di una sofferenza soggettiva diversa e più intensa rispetto all'ordinario nocumento morale ricollegabile alla tipologia di lesione specifica.
Sul danno patrimoniale
Le spese mediche, sostenute per la diagnosi e la cura dei postumi dell'incidente, regolarmente documentate, rientranti nel danno emergente, ammontano a €. 8.400,00.
Le spese per i biglietti aerei e taxi non si ritengono congrue in quanto non eziologicamente connessi con l'evento dannoso per cui è causa.
Le spese processuali
Parte convenuta, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese e compensi di procedimento in applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al D.M.
n.55/2014, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, della qualità e della quantità delle difese e del valore del decisum e della diminuzione per assenza di questioni di fatto e di diritto ex art.4 comma
4, da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza tecnica sono liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del legale rappresentante pro tempore responsabile del danno CP_1 alla persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 16 giugno Parte_1
2019. Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_1 danno non patrimoniale a favore dell'attrice nella quantificata misura di €. 55.430,86, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale a favore dell'attore nella quantificata misura di €. 8.400,00, oltre interessi dalla data dei singoli esborsi sino al soddisfo.
Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese e compensi di giudizio nella misura di €. 5.000,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate il tutto da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Gela 18.11.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis Cass., n. 17528 del 23/08/ 2011; Cass. n. 10190 del 28/4/2010; Cass. n. 10638 del 20/07/ 2002;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 918/2021 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Gela in via Galileo Galilei n.27, rappresentata e difesa dall' Avv. PIZZARDI SEBASTIANO parte attrice
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., domiciliato per la carica presso la casa comunale sita in CP_1
Piazza San Francesco n.1, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CARFI' PAOLA P.IVA_1 parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di sentirlo dichiarare responsabile dell'evento verificatosi a Gela, in data 16.06.2019
[...] verso le ore 14.45 con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniale derivanti dall'accaduto.
L'attrice adduce che nelle suddette circostanze di tempo, nel percorrere la spiaggia libera adiacente al lido Maya Beach, veniva aggredita da cinque cani di grossa taglia che le causavano profonde ferite agli arti inferiori. Le conseguenze di tale aggressione sarebbero state peggiori se non fossero intervenuti dei bagnanti che misero in fuga i cani.
Per le ferite riportate l'attrice documenta di aver fatto ricorso alle cure dei sanitari del locale Ospedale
e di vari presidi ospedalieri e che a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi permanenti di natura psicofisica.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio parte attrice quantifica la richiesta risarcitoria in complessivi €. 216.687,08 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. Si è costituito il che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo CP_1 che spetta all'ASL territorialmente competente risarcire i danni procurati da cani randagi;
ha sostenuto che non vi è alcun obbligo da parte dell'Ente Locale di vigilanza su tali animali;
che la responsabilità deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art.2043 c.c. con la conseguenza che parte attrice non ha provato l'avverarsi di tutti i requisiti di cui al suddetto articolo affinché sia considerata addebitabile all'Ente comunale la responsabilità dei danni per cui è causa;
contesta inoltre il quantum risarcitorio richiesto in quanto eccessivo e non provato.
In seno al conclusum, dunque, richiede il rigetto di tutte le domande di parte attrice e in subordine accertare la responsabilità concorsuale della stessa.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezione e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini della dimostrazione dell'an debeatur.
Espletata l'istruzione probatoria veniva disposta CT medico legale.
All'udienza all'uopo fissata, stante il regolare deposito della perizia, le parti precisavano le conclusioni reiterando i rispettivi ed originali assunti difensivi e la causa posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
Sull'an dell'evento e sulla sua imputazione
Venendo al merito della causa e, nello specifico al vaglio della domanda principale volta a pronunciare la responsabilità del nella causazione dell'evento per cui è processo ai CP_1 sensi dell'art. 2043, giova evidenziare che per pacifico e condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 274 1 del 12/02/ 2015)1 il è responsabile e deve CP_1 risarcire la vittima per i danni causati da randagismo ai sensi della norma generale di cui all' art. 2043
c.c.
La Cassazione, infatti, ha considerato responsabile l'Ente comunale, poiché preposto al controllo dei cani vaganti e alla prevenzione del randagismo;
esso, in particolare, con l'assunzione di appositi provvedimenti, ha l'obbligo di evitare che gli animali randagi possano causare danni.
Non essendo, infatti, possibile individuare un soggetto proprietario degli animali selvatici, né un rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. (posto che è evidente che i cani randagi non appartengono al si configura in capo all'amministrazione convenuta un obbligo di CP_1 prevenzione che, se violato, genera una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La responsabilità del suddetto Ente si fonda non solo sull'obbligo, ma anche sul connesso potere di impedire l'evento: infatti non impedirlo (ove possibile), equivale a cagionarlo in considerazione della mancata assunzione da parte dello stesso di azioni volte alla prevenzione dell'illecito.
Ora, presupposto essenziale affinché il danneggiato possa esperire vittoriosamente l'azione ex art. 2043 c.c. è certamente quello della colpa: occorre, cioè, verificare se l'Ente comunale abbia o meno ottemperato all'obbligo di prevenzione su di esso gravante. E invero, solo in caso di inottemperanza a tale obbligo potrebbe ritenersi sussistente una colpa omissiva del che ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c. legittima l'imputazione di responsabilità.
Premesso ciò, il quadro normativo cui occorre fare riferimento è quello di cui alla L. Regionale n. 15 del 2000, rubricata “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”, e del relativo regolamento di esecuzione emesso con Decreto
Presidenziale n. 7 del 12.1. 2007.
In particolare, l'art. 1 stabilisce che La Regione siciliana, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n.
281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, (…) sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo. Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze.
L'ambito delle competenze comunali prevede, nello specifico: a) l'obbligo di istituzione dell'anagrafe canina e di predisporre un piano di sterilizzazione (obbligo gravante sul comune di concerto con l'ASL ex art. 2 co. 2 L. R. 15/10; art. 6 D.P. 7/07); b) l'obbligo di provvedere alla cattura ed alla custodia dei cani randagi, presso strutture a ciò specificamente destinate (artt. 11 e 14 L. R.
15/10; art. 2 D.P. 7/07) Va da sé che il solo fatto di consentire la circolazione per strada di cani randagi, al di là delle misure adottate (evidentemente rivelatesi inadeguate), denota l'inadempimento rispetto ad uno specifico obbligo di cattura e custodia dei cani randagi da parte del CP_1
Appare evidente, da quanto emerso dall'attività istruttoria espletata, che le attività poste in essere dall' non siano state bastevoli a far ritenere adempiuto l'obbligo normativo in CP_2 questione.
Il convincimento di questo Tribunale trae fondamento dall'esame delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio.
La prova assunta col testimone di parte attrice ha confermato il fatto Testimone_1 storico essendosi trovato sul luogo dell'aggressione; ha precisato che ha sentito le urla dell'attrice e successivamente ha prestato soccorso alla stessa presso il bar del lido;
l'attrice aveva delle ferite provocate dai morsi alle gambe e al braccio. Ha precisato di essere stato a conoscenza di ulteriori aggressioni precedenti da parte di cani.
Anche le dichiarazioni rese dagli ulteriori testimoni di parte attrice depongono a favore della prospettazione difensiva tendente alla dimostrazione della natura “randagia” dei cani protagonisti dell'aggressione.
Ed invero, il testimone ha dichiarato di aver visto cani di grossa taglia;
che alcuni Testimone_2 bagnanti hanno cercato di allontanarli con i bastoni degli ombrelloni;
che ha visto uno dei cani mordere la gamba dell'attrice; che la stessa teste ha provveduto a curare la ferita alla gamba e a chiamare il 118. Ha inoltre precisato che l'attrice venne aggredita tra la fine della passerella del lido e la battigia.
Infine, l'ulteriore teste ha dichiarato che, successivamente all'aggressione, ha visto il Testimone_3 branco di cani allontanarsi verso zona Montelungo, ne ricorda di almeno 4 o 5.
Le dichiarazioni de quibus devo ritenersi attendibili atteso sia il contegno tenuto dei testimoni in sede di escussione sia per i dettagli forniti.
Si può concludere che l'escussione probatoria ha fatto emergere dei dati incontrovertibili: in primis la presenza di cani randagi vaganti nel territorio e per i quali non è stato possibile attribuire la proprietà
a soggetti identificati.
In secundis, l'insufficienza del servizio approntato dall' per adempiere all'obbligo di CP_2 custodia degli animali randagi presso specifiche strutture.
Ne deriva che il convenuto avrebbe dovuto verificare il corretto adempimento dell'obbligo CP_1 impostogli dalla norma anzidetta, intervenendo tramite la predisposizione di misure idonee ad eliminare il problema, tenuto altresì conto della presenza del branco in aree centrali della città maggiormente frequentate ed affollate durante il periodo estivo (spiaggia libera adiacente ad un lido).
Può dunque ritenersi provata la sussistenza del requisito della colpa in capo al convenuto. CP_1
In definitiva, questo Tribunale ritiene che parte convenuta non abbia fornito prova alcuna circa la natura c.d. “domestica” dei cani che si sono resi artefici dell'aggressione nei confronti dell'attrice e ciò al fine di andare esente da responsabilità.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attrice è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. . Persona_1
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite.
La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: Invalidità temporanea assoluta giorni (10) dieci;
invalidità temporanea al 75% giorni (20) venti;
invalidità temporanea al 50% giorni (20) venti;
invalidità temporanea al 25% giorni (20) venti.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attrice valutabile complessivamente nella misura del 12 %.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi de quo quanto previsto dalle tabelle ex art. 139
d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro- permanenti. Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di
Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia –
Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib. Napoli 8/1/2016
n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta,
Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2018), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 21), è risarcito con €. 26.138,00. Tale somma deve essere incrementata del 30%, giungendo per l'effetto alla somma di euro 38.422,86, in quanto è considerato opportuno valutare la personalizzazione del danno per i postumi di natura comportamentale subiti dall'attrice. Come è dato leggersi nella relazione peritale del CTU nominato
“...all'anamnesi e all'esame obiettivo sono emersi, in concreto, circostanze particolari idonee a incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, per essersi sentita la perizianda alla mercè del branco dei cani che l'ha attaccata per lungo tempo, per avere temuto in concreto la perdita della vita e per gli esiti antiestetici secondari a cicatrizzazioni con complicanze infettive”.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 3.920,00 (valore €.
98,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 42.342,86.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d.
“compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sent. n.
1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma definitiva da corrispondersi pari a €. 55.430,86.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno morale
Quanto al danno morale deve ormai ritenersi definitivamente abbandonata l'interpretazione che ne vede la quantificazione in misura percentuale al danno biologico e ciò al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Al riguardo si osservi che, in linea di principio, la Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”.
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte tornata ad affrontare, con la sentenza n. 25164/2020, la delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, attraverso il richiamo a principi già espressi in ordine al danno biologico (leggasi danno alla salute), alla sua personalizzazione, e al danno morale.
Nella citata sentenza si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli
RM affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico- legale;
2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.”
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Orbene, questo decidente ritiene che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun elemento idoneo a configurare il riconoscimento della suddetta voce di danno.
Si dica ancora che parte attrice non ha formulato specifici mezzi istruttori tendenti alla dimostrazione di una sofferenza soggettiva diversa e più intensa rispetto all'ordinario nocumento morale ricollegabile alla tipologia di lesione specifica.
Sul danno patrimoniale
Le spese mediche, sostenute per la diagnosi e la cura dei postumi dell'incidente, regolarmente documentate, rientranti nel danno emergente, ammontano a €. 8.400,00.
Le spese per i biglietti aerei e taxi non si ritengono congrue in quanto non eziologicamente connessi con l'evento dannoso per cui è causa.
Le spese processuali
Parte convenuta, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese e compensi di procedimento in applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al D.M.
n.55/2014, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, della qualità e della quantità delle difese e del valore del decisum e della diminuzione per assenza di questioni di fatto e di diritto ex art.4 comma
4, da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza tecnica sono liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del legale rappresentante pro tempore responsabile del danno CP_1 alla persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 16 giugno Parte_1
2019. Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_1 danno non patrimoniale a favore dell'attrice nella quantificata misura di €. 55.430,86, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale a favore dell'attore nella quantificata misura di €. 8.400,00, oltre interessi dalla data dei singoli esborsi sino al soddisfo.
Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese e compensi di giudizio nella misura di €. 5.000,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate il tutto da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Gela 18.11.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis Cass., n. 17528 del 23/08/ 2011; Cass. n. 10190 del 28/4/2010; Cass. n. 10638 del 20/07/ 2002;