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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/10/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3400 / 2022
Il giudice AL Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 08/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 08/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3400 / 2022
promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. LOMBARDO Parte_1 C.F._1
PA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
-convenuto contumace-
e nei confronti di giene Controparte_1
ambientale e dei settori affini,
-convenuto contumace-
Oggetto: retribuzione e tfr.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2022, parte ricorrente chiede accertarsi che la società
convenuta ha omesso di versare nel fondo di previdenza complementare da lui sottoscritto le quote di TFR dallo stesso maturate nel periodo compreso tra l'1.04.2017 e il 31.12.2021;
conseguentemente, chiede condannarsi la società convenuta al versamento, in favore del di tutti gli importi maturati a titolo di TFR nel suddetto periodo, ad Controparte_1
oggi non ancora conferiti nel medesimo e delle ulteriori quote di TFR CP_1
maturate dall'1.01.2022 e quelle maturande fino alla definizione del giudizio, nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito per la perdita di redditività conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento nel predetto delle quote di TFR, a causa CP_1
della mancata capitalizzazione dei rendimenti che sarebbero stati realizzati qualora le quote di TFR fossero state puntualmente e tempestivamente versate dalla società resistente nel e reinvestite dalla società assicuratrice, oltre rivalutazione monetaria ed CP_1
interessi legali. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
*****
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle parti resistenti in quanto sia
[...]
che seppur regolarmente Parte_3 Controparte_1
citate in giudizio, non si sono costituite. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., il prestatore di lavoro subordinato ha diritto
- indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto - ad un trattamento di fine rapporto (TFR) in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, la giurisprudenza (ex multis, Cass., 27 marzo 2000, n. 10942) con orientamento concorde, ha attribuito al TFR natura retributiva, in quanto lo stesso costituisce la sommatoria di quote di retribuzione accantonate nel corso del rapporto di lavoro, che, al fine di evitare la perdita di valore effettivo del TFR per effetto dell'inflazione, devono essere rivalutate annualmente sulla base di un indice composto.
Tuttavia, l'accertata natura retributiva non esclude che il TFR abbia una funzione in senso lato previdenziale, perché finalizzata a costituire un capitale a disposizione del prestatore di lavoro che cessa, temporaneamente o definitivamente, la propria attività (Corte
Costituzionale (sentenza, 27 giugno 1968, n. 75).
A seguito dell'intervento del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dalla legge n. 296/2006, il
TFR ha assunto il ruolo di fonte primaria di alimentazione dei Fondi pensionistici complementari che vengono incrementati dalla devoluzione delle quote di accantonamento annuale del TFR, le quali poi costituiranno le pensioni integrative dei lavoratori al momento del loro pensionamento, fatta salva l'espressa scelta dei lavoratori di conservare il TFR.
In particolare, va ricordato in punto di diritto che l'art. 8 del d. lgs. 252/2005 prevede al comma 1 che “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato
mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore del datore di lavoro e del committente e
attraverso il conferimento del TFR maturando” e al comma 2 che “(…) il contributo da destinare
alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti,
in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi
particolari della retribuzione stessa”; ed ancora, il comma 7 della medesima disposizione dispone che “il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta
l'adesione alle forme stesse e avviene con cadenza almeno annuale”, sicché ai fini risarcitori occorre considerare i soli ritardi nel conferimento del TFR effettuato oltre un anno dalla relativa maturazione. Ebbene, nel caso di specie, se da un lato è documentato che il ricorrente ha sottoscritto l'adesione al fondo previdenza complementare Controparte_1
a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini (cfr. allegati al ricorso); dall'altro è incontestato che la società datoriale abbia omesso di versare le quote di
TFR dallo stesso maturate relativamente al periodo.
In ordine al quantum, occorre fare riferimento alla relazione del CTU, come da quesito poi esteso, il quale ha osservato che: “In conclusione, con risposta al quesito dettato dal Giudice del
lavoro, il t.f.r. non conferito al Fondo Individuale Pensionistico PREVIAMBIENTE da parte della
società resistente ammonta a € 7.811,70; il risarcimento del Parte_2
danno dovuto a parte ricorrente per la perdita di redditività per il mancato versamento del t.f.r.
ammonta a € 1.154,33, per un totale complessivo di € 8.966,03”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto
iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione e analitica quantificazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della serialità del contenzioso.
Nulla sulle spese nei confronti di a favore dei Controparte_1
lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini - stante la sua mancata costituzione.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico della
[...]
e liquidate come da separato decreto. Parte_2
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, condanna la a conferire al fondo Parte_3
pensione sottoscritto dalla parte ricorrente con Controparte_1
a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini la somma complessiva di euro 7.811,70 per il periodo indicato in ricorso nonché a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo della quota di TFR maturato per il medesimo periodo, la somma di euro 1.154,33, per un totale complessivo di euro 8.966,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Parte_3
spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15 % come per legge e ne dispone la distrazione in favore dell'avv.
LOMBARDO PA dichiaratosi antistatario;
nulla sulle spese nei confronti di a favore dei Controparte_1
lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini;
pone a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Parte_3
Agrigento, 08/10/2025.
IL GIUDICE
AL Di LV
SEZIONE LAVORO
R.G. 3400 / 2022
Il giudice AL Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 08/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 08/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3400 / 2022
promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. LOMBARDO Parte_1 C.F._1
PA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
-convenuto contumace-
e nei confronti di giene Controparte_1
ambientale e dei settori affini,
-convenuto contumace-
Oggetto: retribuzione e tfr.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2022, parte ricorrente chiede accertarsi che la società
convenuta ha omesso di versare nel fondo di previdenza complementare da lui sottoscritto le quote di TFR dallo stesso maturate nel periodo compreso tra l'1.04.2017 e il 31.12.2021;
conseguentemente, chiede condannarsi la società convenuta al versamento, in favore del di tutti gli importi maturati a titolo di TFR nel suddetto periodo, ad Controparte_1
oggi non ancora conferiti nel medesimo e delle ulteriori quote di TFR CP_1
maturate dall'1.01.2022 e quelle maturande fino alla definizione del giudizio, nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito per la perdita di redditività conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento nel predetto delle quote di TFR, a causa CP_1
della mancata capitalizzazione dei rendimenti che sarebbero stati realizzati qualora le quote di TFR fossero state puntualmente e tempestivamente versate dalla società resistente nel e reinvestite dalla società assicuratrice, oltre rivalutazione monetaria ed CP_1
interessi legali. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
*****
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle parti resistenti in quanto sia
[...]
che seppur regolarmente Parte_3 Controparte_1
citate in giudizio, non si sono costituite. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., il prestatore di lavoro subordinato ha diritto
- indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto - ad un trattamento di fine rapporto (TFR) in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, la giurisprudenza (ex multis, Cass., 27 marzo 2000, n. 10942) con orientamento concorde, ha attribuito al TFR natura retributiva, in quanto lo stesso costituisce la sommatoria di quote di retribuzione accantonate nel corso del rapporto di lavoro, che, al fine di evitare la perdita di valore effettivo del TFR per effetto dell'inflazione, devono essere rivalutate annualmente sulla base di un indice composto.
Tuttavia, l'accertata natura retributiva non esclude che il TFR abbia una funzione in senso lato previdenziale, perché finalizzata a costituire un capitale a disposizione del prestatore di lavoro che cessa, temporaneamente o definitivamente, la propria attività (Corte
Costituzionale (sentenza, 27 giugno 1968, n. 75).
A seguito dell'intervento del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dalla legge n. 296/2006, il
TFR ha assunto il ruolo di fonte primaria di alimentazione dei Fondi pensionistici complementari che vengono incrementati dalla devoluzione delle quote di accantonamento annuale del TFR, le quali poi costituiranno le pensioni integrative dei lavoratori al momento del loro pensionamento, fatta salva l'espressa scelta dei lavoratori di conservare il TFR.
In particolare, va ricordato in punto di diritto che l'art. 8 del d. lgs. 252/2005 prevede al comma 1 che “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato
mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore del datore di lavoro e del committente e
attraverso il conferimento del TFR maturando” e al comma 2 che “(…) il contributo da destinare
alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti,
in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi
particolari della retribuzione stessa”; ed ancora, il comma 7 della medesima disposizione dispone che “il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta
l'adesione alle forme stesse e avviene con cadenza almeno annuale”, sicché ai fini risarcitori occorre considerare i soli ritardi nel conferimento del TFR effettuato oltre un anno dalla relativa maturazione. Ebbene, nel caso di specie, se da un lato è documentato che il ricorrente ha sottoscritto l'adesione al fondo previdenza complementare Controparte_1
a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini (cfr. allegati al ricorso); dall'altro è incontestato che la società datoriale abbia omesso di versare le quote di
TFR dallo stesso maturate relativamente al periodo.
In ordine al quantum, occorre fare riferimento alla relazione del CTU, come da quesito poi esteso, il quale ha osservato che: “In conclusione, con risposta al quesito dettato dal Giudice del
lavoro, il t.f.r. non conferito al Fondo Individuale Pensionistico PREVIAMBIENTE da parte della
società resistente ammonta a € 7.811,70; il risarcimento del Parte_2
danno dovuto a parte ricorrente per la perdita di redditività per il mancato versamento del t.f.r.
ammonta a € 1.154,33, per un totale complessivo di € 8.966,03”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto
iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione e analitica quantificazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della serialità del contenzioso.
Nulla sulle spese nei confronti di a favore dei Controparte_1
lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini - stante la sua mancata costituzione.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico della
[...]
e liquidate come da separato decreto. Parte_2
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, condanna la a conferire al fondo Parte_3
pensione sottoscritto dalla parte ricorrente con Controparte_1
a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini la somma complessiva di euro 7.811,70 per il periodo indicato in ricorso nonché a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo della quota di TFR maturato per il medesimo periodo, la somma di euro 1.154,33, per un totale complessivo di euro 8.966,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Parte_3
spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15 % come per legge e ne dispone la distrazione in favore dell'avv.
LOMBARDO PA dichiaratosi antistatario;
nulla sulle spese nei confronti di a favore dei Controparte_1
lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini;
pone a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Parte_3
Agrigento, 08/10/2025.
IL GIUDICE
AL Di LV