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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riuniti in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2137/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
C.F. , nata a CC (RO) in [...] Parte_1 C.F._1
30/12/1972, rappresentata e difesa dall'avv. STOCCO DAMIANA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a EC (RO) in [...] CP_1 C.F._2
25/03/1972, rappresentata e difesa dall'avv. PANCALDI BERNARDO e dall'avv. PANCALDI
ROBERTO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 31.10.2023, ha allegato che Parte_1
dalla relazione more uxorio con sono nati i figli , il 9.11.2000, e , il CP_1 Per_1 Per_2
10.3.2009.
1 La ricorrente ha allegato che la relazione tra le parti si è deteriorata in particolare dal 2018, allorquando, a causa della dipendenza da sostanze alcoliche, il è stato imputato un CP_1
procedimento penale per guida in stato di ebrezza con conseguente ritiro della patente di guida.
La ha dedotto che, nonostante gli inviti ad affrancarsi da tale dipendenza, il resistente non si Pt_1
è fattivamente attivato in tal senso, per cui la convivenza è diventata intollerabile.
La ricorrente ha evidenziato che la GL , nonostante l'affetto profondo che la lega al padre, Per_2
fatica a relazionarsi con lui a causa dell'alcoolismo del e non tollera più che questo neghi la CP_1
propria dipendenza e rifiuti di disintossicarsi, tanto che la minore si oppone a salire in auto con lui.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nel costituirsi, il ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto. CP_1
Preliminarmente, il resistente ha dato atto di essersi trasferito in un appartamento sito ad
Occhiobello (RO), loc. Santa Maria Maddalena Via dei Pini n. 5, acquistato nell'anno 2021; pertanto, ha sostanzialmente aderito alla domanda di assegnazione della casa familiare di IB
(RO) Via San Lorenzo n. 23, formulata dalla ricorrente.
Ciò posto, il ha contestato che la convivenza sia divenuta intollerabile per le ragioni dedotte CP_1 dalla ricorrente, in quanto egli non è dipendente da sostanze alcoliche e nell'occasione in cui gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza il tasso alcolemico è risultato di poco superiore al limite.
Inoltre, il resistente ha precisato di avere un consolidato rapporto con la GL , la quale, oltre Per_2 ad essere in costante contatto con lui, non ha mai espresso alcuna esitazione nell'incontrarlo presso la sua nuova residenza e nel chiedere di essere accompagnata durante gli spostamenti quotidiani.
Dunque, il ha chiesto adottarsi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni CP_1
rassegnate.
Le parti hanno poi svolto rispettivamente le ulteriori difese ex art. 473-bis.17.
All'udienza del 6.2.2024 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, e sono state sentite le parti.
2. Le conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “
1. disporre l'affidamento condiviso della GL minore con residenza anagrafica ed abituale presso la madre in IB (RO), Via Persona_3
S. Lorenzo, 23;
2. disporre che, in ragione dello stato di alcol-dipendenza del signor , la CP_1
frequentazione padre/GL avvenga, previa disponibilità della GL quindicenne, secondo le modalità e i tempi indicati di volta in volta dalla stessa.
2
3. disporre che il signor contribuisca al mantenimento della GL minore e CP_1 Per_2
del figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, versando alla signora Per_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese in via anticipata, l'assegno mensile di € 500,00 per la
[...]
GL minore ed euro 500,00 per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_1
(da aggiornare secondo gli indici ISTA FOI), oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie secondo le seguenti modalità̀:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure odontoiatriche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
istruzione, attività̀ sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi.
Il genitore che anticipa le predette spese dovrà esibire all'altro il documento attestante la spesa, con obbligo, da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro i 20 (venti) giorni successivi;
4. disporre che l'assegno unico universale corrisposto dall'INPS per sia Persona_3 percepito per l'intero dalla madre.
5. spese legali interamente rifuse”.
Invece, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- disporre l'affido condiviso ad entrambi i CP_1
genitori della GL minore , con collocamento prevalente della stessa presso la Persona_3 madre e l'abitazione sita in IB (RO) Via San Lorenzo n. 23;
3 - assegnare conseguentemente la casa familiare, con tutte le pertinenze, i mobili ed arredi ivi esistenti sita in IB (RO) Via San Lorenzo n. 23, alla IG.ra quale genitore Parte_1
collocatario della GL minore;
Persona_3
- disporre che nella settimana in cui la GL trascorrerà il week end con la madre, la GL Per_2
potrà permanere presso il padre almeno due giorni durante la settimana ovvero il martedì e giovedì, dalle ore 16 sino alle ore 21 (durante il periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 21) allorquando verrà riaccompagnata dal padre a casa della madre;
- disporre che nella settimana in cui il weekend è riservato al padre, la GL potrà permanere presso il Per_2
padre almeno un pomeriggio durante la settimana ovvero il martedì dalla ore 16 sino alle ore 21
(durante il periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando verrà riaccompagnata dal padre a casa della madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la GL , a week end alterni, dalle ore 9.00 del sabato Per_2
(durante il periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 21.30 della domenica allorquando verrà riaccompagnata presso la casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
Per_2
- rigettare la domanda di parte ricorrente di obbligare il convenuto a versare a titolo di mantenimento dei figli l'importo complessivo di € 1.075,00, ovvero 575,00 per la GL minore
ed euro 500,00 per il figlio maggiorenne ed invece disporre che sia Per_2 Per_1 CP_1
tenuto a versare mensilmente alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio, la somma mensile di € 300,00 e, quindi, complessivamente € 600,00 (seicento/00), o quel diverso minor importo ritenuto di giustizia, in ogni caso da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT FOI, oltre a concorrere alle spese straordinarie in ragione della metà come previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Rovigo per le controversie in materia di famiglia da intendersi qui integralmente richiamato;
- disporre l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico universale a favore della IG.ra
. Parte_1
4 Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali 15%, I.V.A. e Cassa Avv.ti come per legge”.
3. L'affidamento della GL minore
A parere del Tribunale, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso della minore.
A tal proposito, si osserva che entrambi i genitori hanno manifestato pieno e concreto interesse circa le questioni che attengono alla GL e mai hanno abdicato al rispettivo ruolo genitoriale. Per_2
Peraltro, è pacifico che entrambi siano in grado di prendersi cura autonomamente della GL, ormai quattordicenne.
Inoltre, vale rilevare che entrambe le parti, nel rassegnare le conclusioni, hanno chiesto disporsi l'affido condiviso di . Per_2
Ebbene, il Tribunale reputa che, in assenza di elementi pregiudizievoli per la minore, non si possa che tenere in considerazione la consolidata situazione fattuale: come dedotto e dichiarato dalle stesse parti, ha continuato a vivere stabilmente presso la casa familiare insieme alla madre, Per_2
mentre il padre ha reperito una diversa soluzione abitativa.
E ancora, si osserva che gli adombrati problemi di dipendenza da sostanze alcoliche del CP_1
dedotti dalla ricorrente, siano stati da questi contestati, sebbene egli abbia ammesso di avere in passato subito il ritiro della patente, precisando di averne poi ottenuto la restituzione ed il rinnovo;
tale circostanza, comunque non del tutto trascurabile, non risulta essere stata d'ostacolo ad un sereno confronto tra le parti in ordine alle questioni di maggiore interesse di . Per_2
D'altronde, è pacificamente emerso che il continui a frequentare con cadenza pressoché CP_1
quotidiana la casa familiare.
Ebbene, questo giudicante reputa che, allo stato, non siano emersi elementi tali da giustificare la deroga al diritto alla c.d. bigenitorialità, che non appare consona al caso di specie, in quanto, pur in presenza di paventate criticità, nessuna ha abdicato al proprio ruolo genitoriale.
È noto invero che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
La collocazione prevalente della minore va certamente individuata presso la residenza materna, sia in quanto sul punto le domande delle parti sono conformi, sia per le ragioni di seguito meglio espresse in relazione al rapporto tra padre e GL.
Tanto premesso, si osserva che la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il
5 minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza della GL presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Nella specie, a ben vedere, è emersa una attuale e palese difficoltà nella relazione padre-GL; in particolare, oppone il suo rifiuto a trascorrere del tempo da sola con il resistente e, rispetto a Per_2
tale circostanza, le parti hanno offerto giustificazioni non sovrapponibili.
La ha dichiarato: “Attualmente lo vede quasi tutti i giorni. Preciso che il padre incontra la Pt_1
GL a casa nostra. Lui si ferma da noi. Non abbiamo stabilito dei tempi minimi o massimi, resta in base ai suoi impegni e a quelli di . Nostra GL non resta a dormire dal padre e non lo vede Per_2
al di fuori della nostra abitazione. Le ho chiesto se volesse andare da lui, ma mi ha risposto Per_2
di no. Non ho mai parlato con mia GL della questione relativa alle visite del padre. Preciso che quando le ho chiesto se avesse intenzione di stare con il padre, lei ha detto che preferisce di no, a causa di questa sua problematica e che lei ha qui tutte le sue amiche. Quando parlo di problematica mi riferisco al fatto che quando si sedeva a tavola con noi per la cena si notava che aveva bevuto. Si percepiva sia dall'odore sia dal fatto che fosse alterato. Il resistente è stato a casa con noi fino a novembre e fino ad allora capitava praticamente tutti i giorni. Posso dire che è capitato che sia andata a piangere da un suo amico, riferendo di avere visto il padre in Per_2
quelle condizioni. Proprio dopo questo episodio ho deciso di attivarmi, come poi ho fatto. Quando il viene a casa, capita che resti da solo con la GL, ma comunque lui non trascorre il CP_1 tempo con lei, piuttosto si dedica a cose di suo interesse”.
Invece, il ha dichiarato: “Solitamente passo a casa dei miei figli tutti i giorni. Se nel fine CP_1
settimana sono più liberi cerco di fermarmi a parlare un po' con loro;
se, invece, sono occupati, in particolare durante la settimana, cerco di non disturbarli. Comunque io do una mano a casa, nel senso che mi occupo di prendere la legna, di portare fuori la spazzatura. Non vado lì a fare cose per me. Può capitare che io mi trattenga lì solo per un quarto d'ora oppure anche un'ora. Fino ad ora non è capitato che io e uscissimo da soli, anche per mangiare una cosa. ancora Per_2 Per_2 non è mai venuta a casa mia ad Occhiobello. c'è stato una volta. Penso che ciò sia dovuto Per_1
anche al fatto che sono andato via di casa da poco. non mi ha mai detto di non volere Per_2
6 trascorrere del tempo con me perché ho abusato di sostanze alcoliche […] Non ho mai abusato. Mi capita di bere, ma in quantità ridotte o normali, un bicchiere o due. Non sapevo dell'episodio descritto dalla ricorrente, relativo al fatto che abbia riferito ad un amico di avermi visto Per_2 alterato”.
Tuttavia, appaiono dirimenti le dichiarazioni rese dalla minore in occasione dell'ascolto tenutosi in data 26.3.2024, nel corso del quale ha espresso, da un lato, il disagio ed il malessere patito Per_2
con riferimento alla relazione con la figura paterna, dall'altro, l'assenza in questo momento della necessità di una immediata riattivazione del rapporto con il padre.
Infatti, , non in grado di trattenere le lacrime, ha dichiarato: “Reagisco in questo modo e non Per_2
riesco a trattenere le lacrime perché abbiamo avuto delle litigate in passato molto pesanti. Lui ha urlato molto e questa cosa mi ha turbata. Poi questa cosa comunque mi crea dispiacere, perché comunque lui è mio padre e mi dispiace che si sia creata questa situazione” […] “Non sono mai andata a casa sua da quando è andato via, perché non voglio. Non gli ho mai chiesto di andare.
Neanche lui mi ha mai chiesto di andare a vedere casa sua. Non so perché non me lo abbia chiesto, ma credo che non mi cambierebbe nulla, perché comunque non ci andrei. Attualmente vedo mio padre solo quando è lui a venire a casa. Non sono mai andata a pranzo o a cena con lui da quando
è andato via” […] Posso dire che il rapporto con PÀ è peggiorato da almeno un anno a questa parte. Nel senso che mi sono chiusa ancora di più nei suoi confronti. Comunque i nostri litigi vanno avanti da molto tempo, quindi non è che prima di un anno fa i nostri rapporti fossero tanti diversi.
Non condividevamo molte cose. In questo momento, non mi viene in mente nessun ricordo positivo di qualcosa fatta insieme a PÀ. Di lui non mi piace il fatto che non sappia ammettere i suoi problemi. Non saprei dire in questo momento un aspetto positivo del suo carattere o qualcosa di lui che mi piace […] Posso dire che a me non interessa adesso che intenzioni abbia mio padre. Lui ormai ha fatto quello che ha fatto. Mi riferisco al fatto che beveva e aveva quelle reazioni. Quindi a me non interessa e può anche continuare a vivere dove è adesso […] Penso che l'episodio che mi ha spinto a interrompere i rapporti con lui è stato quello in cui, in occasione di un litigio, mi ha urlato forte contro”.
Nel corso del processo non sono state riscontrate particolari evoluzioni nei rapporti tra ed il Per_2 padre, né quest'ultimo ha seriamente espresso il desiderio di ottenere una qualsivoglia forma di sostegno, eventualmente finalizzato ad una riattivazione della relazione con la minore.
Sotto tale profilo, è evidente il rifiuto della figura paterna da parte di;
allo stato attuale chiari Per_2
appaiono anche le volontà e i desideri della minore, in assenza di problematica di carattere patologico.
7 Per l'effetto, alla luce di tutta l'istruttoria espletata e di tutti i documenti acquisiti, il Tribunale prende atto della età di , ormai sedicenne e delle aspirazioni e dei desideri espressi in sede di Per_2
audizione del minore.
Alla luce, poi, della natura incoercibile dei rapporti affettivi, ritiene il Collegio che non si possa obbligare a frequentare il padre, dal momento che la stessa ha dimostrato, Per_2
indipendentemente dalle motivazioni, una chiara avversione, in questo momento, ad intrattenere con il genitore un rapporto continuativo.
Il principio della bigenitorialità, che orienta tutti gli istituti del diritto della famiglia a tutela del minore, è posto, innanzitutto, a tutela di un diritto dei figli, disegnando solo in via secondaria una tutela di un diritto dei genitori.
Per l'effetto, tenuto conto della autodeterminazione del minore prossimo alla maggiore età e delle peculiarità del caso concreto, il diritto del figlio alla bigenitorialità, lo si può esercitare anche nella sua accezione negativa, vale a dire, il diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo. (cfr. Cass. civ. n. 11170 del 2019).
Dunque, tenuto conto delle argomentazioni sopra esposte e dell'età della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé previo accordo con la stessa. Per_2
4. L'assegnazione della casa familiare
Va confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, sita in IB (RO), Via S.
Lorenzo, 23, in quanto, convivendo prevalentemente la madre con la GL minore e con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il provvedimento in questione si appalesa conforme all'interesse dei predetti a continuare a vivere nel proprio habitat domestico ex art. 337 sexies c.c..
5. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali del ricorrente, la ha dichiarato di lavorare come impiegata Pt_1
per due studi di consulenza del lavoro e di percepire: una retribuzione netta mensile di circa
1.400,00-1.500,00 quando svolge anche lavoro straordinario, nonché la tredicesima e la quattordicesima;
l'assegno unico per la GL minore, per intero, nella misura di 144,00 euro circa;
500,00 euro al mese dal resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
di essere titolare di un conto corrente con un saldo positivo di circa 11.000,00 euro e di un conto cointestato con il resistente, con un saldo positivo di circa 3.000,00 euro.
Inoltre, la ricorrente ha riferito di non essere onerata del pagamento del canone di locazione o della rata del mutuo, essendo comproprietaria della quota del 50 % della casa familiare, in cui vive con i due figli.
8 Dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che la ricorrente è stata titolare di un reddito netto pari a circa: euro 16.739,00 per l'anno di imposta 2020; euro 13.981,00 per l'anno di imposta 2021; euro 16.104,00 per l'anno di imposta 2022; euro 21.339,00 per l'anno di imposta 2023.
Inoltre, dalle buste paga depositate si desume che nell'arco temporale da aprile a settembre 2024 ha percepito un reddito netto medio mensile pari a 2.017,00 euro circa.
Invece, ha allegato di lavorare come operaio metalmeccanico e di percepire una CP_1
retribuzione media netta mensile di 1.800-1.900,00 euro, oltre alla tredicesima.
Inoltre, ha dichiarato di essere titolare di un conto corrente con un saldo positivo pari a circa
10.000,00 euro.
Il resistente ha riferito di vivere presso un immobile di sua proprietà esclusiva e di essere onerato del pagamento di: una rata di un finanziamento pari a circa 250 euro, acceso per lavori da realizzare nella casa familiare;
la rata del mutuo, che ammonta a circa 450 euro, per l'acquisto dell'immobile sito ad Occhiobello, dove attualmente vive;
circa 300 euro all'anno per oneri condominiali, relativi all'immobile di Occhiobello.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che il resistente è stato titolare di un reddito netto pari a circa: euro 25.134,00 per l'anno di imposta 2020; euro 25.638,00 per l'anno di imposta 2021; euro 26.621,00 per l'anno di imposta 2022; euro 26.804,00 per l'anno di imposta 2023
Inoltre, dalle buste paga depositate si desume che nell'arco temporale:
- dal settembre ad ottobre 2023 ha percepito un reddito netto medio mensile pari a 2.062,74 euro circa;
- da maggio ad ottobre 2024 ha percepito un reddito netto medio mensile pari a 2.404,00 euro circa.
6. Il mantenimento in favore dei figli
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Giova evidenziare che il figlio è maggiorenne ma economicamente non autosufficiente: tale Per_1 circostanza è stata pacificamente dedotta dalle parti, atteso che egli ha raggiunto l'età di 24 anni ed
è tuttora studente universitario.
9 Nondimeno, è opportuno riportare quanto dichiarato dallo stesso resistente: “ non è Per_1 indipendente economicamente, è iscritto all'università” (Cfr. verbale dell'udienza del 6.2.2024).
Altrettanto pacifica è la circostanza per cui sia tuttora convivente con la madre presso la casa Per_1
familiare.
È inoltre notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché vengono meno quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune.
In tal senso va valorizzata la circostanza per cui il allorquando coabitava ancora con la CP_1
ricorrente, provvedeva al versamento mensile della somma di euro 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, mentre, da quando si è definitivamente allontanato dalla casa familiare, ha cominciato a corrispondere in favore della la somma di euro 500,00 mensili. Pt_1
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con la GL, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento dei figli, da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese, pari a Pt_1
euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (31.10.2023).
Inoltre, va posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue.
Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che
(art. 6, comma 4): “
4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,
l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi
10 esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del
2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714).
Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975, n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con due figli, di cui una minorenne, nonché della situazione reddituale delle due parti in causa.
7. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti, nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
AFFIDA la GL minore ad entrambi i genitori;
Per_2
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé , previo accordo con la stessa;
Per_2
ASSEGNA a la casa familiare, sita in IB (RO), Via S. Lorenzo, 23; Parte_1
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e , la somma di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente Per_2 Per_1 secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
11 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno universale unico, corrisposto dall'INPS e relativo a , venga Persona_3
percepito per intero da , anche in assenza del consenso di Parte_1 CP_1
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 4.3.2025.
La Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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