Versione
28 aprile 1980
28 aprile 1980
Art. 6.
Il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso".
Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi".
Il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso".
Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi".
Commentari • 10
- 1. Delibera del 17/10/1989 n. 76 - Min. Finanze - Servizio Centrale Ispettori TributariMin. Finanze · 17 ottobre 1989 · 4.9936447
[…] esercitasse in senso favorevole al contribuente un potere accordatogli solamente a tutela delle ragioni erariali, tanto piu\' che il regime di selettivita\' dell\'accertamento, introdotto dall\'art. 6 della legge n. 146/1980, comporta il controllo di un numero limitato di posizioni fiscali, con ovvia priorita\' per i casi in cui maggiore si prospetti il recupero di
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2014, n. 6658Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario - Presidente - Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere - Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere - Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere - Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 3444-2007 proposto da: US ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAGO TANA 16, presso lo studio dell'avvocato MARINO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LIDANO ROSELLA giusta delega in calce; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO …Leggi di più...
- coefficienti presuntivi ex art. 12 d.l. n. 69 del 1989·
- contribuenti in contabilità ordinaria·
- applicabilità·
- fondamento.·
- fondamento·
- tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)·
- imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)·
- accertamento e riscossione·
- accertamento induttivo