Articolo 6 della Legge 24 aprile 1980, n. 146
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 aprile 1980
Art. 6.
Il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso".
Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi".
Entrata in vigore il 28 aprile 1980
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