TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3716 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Cerveteri (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Zonfrilli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in CP_1
AD (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni De Dilectis, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare ai sensi dell'art. 189 c.p.c. i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente. Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. a far data dal 7.10.2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16.11.2021, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1 data 26.09.1992 contraeva matrimonio concordatario in AD (RM) con
[...]
Per_ e che dalla loro unione nasceva (05.11.1993), esponeva che il Tribunale CP_1 di VE aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi il
18.10.2013, che nel frattempo non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti, di talché ricorrevano i presupposti per proporre domanda di divorzio, con richiesta al Tribunale di dichiarare l'autonomia economica delle parti.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
- di avere avuto un altro figlio di nome nato nel 2020 da una nuova Per_2 relazione sentimentale;
- che il Tribunale di VE aveva omologato in data 18/10/2013 la separazione consensuale dei coniugi, (Rg. n. 3090/2013) con cui era stato disposto, tra l'altro, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per la resistente di euro 260,00 mensili;
- che rispetto al periodo della separazione sosteneva spese maggiori;
- che lavorava come collaboratore scolastico e percepiva una retribuzione mensile di € 1.000,00 circa;
- che la era rimasta negli anni volontariamente disoccupata e CP_1 conviveva con un nuovo compagno;
Per_
- che il figlio era economicamente autosufficiente.
Con successiva comparsa si costituiva il nuovo procuratore del ricorrente che richiamava le pregresse difese e conclusioni e ne chiedeva l'accoglimento.
Con memoria difensiva del 29.03.2022 si costituiva in giudizio la la CP_1 3
quale contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che aveva prestato la propria attività come contadina nell'azienda agricola del ricorrente sino alla separazione del 2012;
- che per l'attività svolta non aveva percepito danaro e quindi non aveva accantonato riserve economiche personali;
- che i contributi previdenziali erano stati versati sino al 31.12.2012 e non aveva maturato trattamento pensionistico;
- che il ricorrente, oltre a percepire dal 2000 lo stipendio di collaboratore scolastico, conduceva l'azienda agricola dove aveva lavorato sino alla separazione;
- che la suddetta azienda si estendeva su di un terreno di proprietà del Pt_1 di 26.000 mq destinato alla coltivazione di ortaggi con introiti derivanti dalla vendita dei prodotti.
Tanto dedotto e rilevato, la resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e chiedeva al Tribunale di disporre in suo favore un assegno divorzile a carico del di euro 280,00 Pt_1 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, o la diversa somma ritenuta congrua all'esito della causa.
All'udienza presidenziale del 12.04.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, ascoltate le dichiarazioni rese, confermava i provvedimenti della separazione come vigenti e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano le memorie istruttorie, insistevano nell'accoglimento delle loro istanze e parte resistente modificava la richiesta della domanda di assegno divorzile nella misura di euro 380,00 mensili.
All'udienza cartolare del 16.09.2022, il Giudice istruttore, lette le note depositate dai procuratori, concedeva i termini richiesti di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e fissava l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
Le parti depositavano le suddette memorie, contestavano le avverse domande e articolavano istanze istruttorie.
All'udienza del 15.03.2023, il Giudice, viste le note depositate con le quali le parti reiteravano la richiesta di prova, le ammetteva nei limiti indicati in ordinanza e fissava udienza di escussione testimoniale.
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti e mediante 4
prova per testi indotti da parte ricorrente all'udienza del 22.09.2023 e, all'esito dell'assunzione il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni da tenersi in modalità cartolare, onerando inoltre le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
All'udienza cartolare ai sensi dell'art. 189 c.p.c. i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo delle note depositate telematicamente e il
Giudice istruttore, a mezzo di decreto emesso il 7.10.2024 rimetteva la causa al
Collegio assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26.09.1992, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue
Sulla domanda di assegno divorzile
Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi le parti economicamente autosufficienti e ha dedotto che, rispetto al periodo della separazione, le proprie condizioni personali sono peggiorate in quanto il è divenuto padre di un Pt_1 altro figlio, , nato nel 2020 da una nuova relazione e che la compagna con Per_2 la quale convive non ha un'occupazione lavorativa.
Parte resistente, di contro, ha chiesto disporsi un assegno divorzile per il proprio mantenimento di euro 380,00 al mese, in considerazione della circostanza Per_ per cui in costanza di matrimonio si è curata della cura del figlio e per aver contribuito per oltre venti anni al benessere della famiglia lavorando nell'azienda agricola del ricorrente sino alla separazione del 2012 e dichiarando di non essere titolare di pensione.
Per quanto riguarda, l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno divorzile, ad avviso del Collegio non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018. 5
La Corte di cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Il ricorrente lavora come collaboratore scolastico con una retribuzione media mensile di 1.440,00 euro circa avendo il ricorrente in sede presidenziale dichiarato di avere costi che coprono a malapena le spese di gestione e di avere, inoltre, Per_ mantenuto aperta la ditta nell'esclusivo interesse del figlio il quale vi lavora e percepisce i elativi contributi compatibilmente con un altro impiego assunto a tempo determinato.
In sede istruttoria il teste sentita il 22.09.23 sui capitoli di Testimone_1 prova articolati dal ricorrente, in merito alla dedotta circostanza di una relazione stabile e duratura tra la resistente ed il Sig. e riguardo ad una loro Testimone_2 stabile convivenza ha dichiarato: “E' vero. Abbiamo tanti amici in comune nei social e spesso ho visto foto che riguardano il fidanzamento ufficiale del sig. con la sig.ra Tes_2
Io non ho un'amicizia con lei nei social, ma mi sembra di ave visto termite amici nel CP_1 periodo di luglio / agosto di quest'anno delle foto che li ritraevano abbracciati” “Non so riferire se abitano insieme. Li ho visti qualche volta insieme in giro per il paese”. “Io una volta ho visto sui social una proposta di matrimonio ma non so se si è concretizzata”.
Entrambe le parti hanno depositato documentazione proveniente da social network, da cui risulterebbe il fidanzamento tra le parti con convivenza – come dedotto dal ricorrente – e successivamente la fine della relazione, per cui dalla documentazione depositata non è possibile evincere che tuttora vi sia una stabile convivenza della resistente con il compagno.
Le parti hanno depositato documentazione reddituale e previdenziale a sostegno delle rispettive domande, eccezioni e difese. 6
Dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti dei conti correnti depositati risulta uno stipendio di euro 1.440,00 circa e saltuari contributi (da euro CP_2
150,00 ad euro 500,000 circa) mentre non è stata documentata la situazione relativa all'azienda agricola e dai saldi dei conti correnti risultano negli ultimi tre anni giacenze da euro 30.000,00 ad euro 50.000,00 circa.
La resistente invece ha dedotto di assistere il padre invalido e di non lavorare per problemi di salute – avendo lavorato nell'azienda agricola del marito per diversi anni – ed ha documentato di percepire un assegno di mantenimento di euro 260,0 mensili e di avere stipulato una polizza vita intestata al figlio.
Il Collegio ritiene che risultino sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. Sulla base delle difese nonché delle rispettive situazioni economiche, l'assegno richiesto dalla resistente appare accoglibile per le motivazioni di seguito indicate.
Si ritiene che il DA debba corrispondere un assegno divorzile di € 300,00 al mese.
Tale assegno viene ritenuto congruo alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare ed all'attività CP_1 dalla stessa prestata nell'azienda agricola familiare, in relazione alla durata del matrimonio (32 anni) ed all'età dell'avente diritto (oggi 57enne) che ha difficoltà a ricollocarsi nel mondo lavorativo.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/03/2022, n.
8057).
L'accoglimento parziale della domanda della resistente, unitamente alla natura della decisione ad al contegno processuale ed extra-processuale delle parti, giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio. 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3716/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in concordatario in AD (RM in data 26.09.1992 tra , nato a Parte_1
VE (RM) il 25.08.1966 e nata a [...] CP_1 il 08.04.1967, registrato agli atti dello Stato civile del medesimo Comune al N. 36,
P. 2 S.A anno 1992; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di assegno divorzile, la CP_1 somma mensile di euro 300,00, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso, in VE il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso