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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/10/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5966/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5966/2022 promossa da:
(CF ) in persona del liquidatore l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv Alberto Maria Onori ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Foligno Via Sauro 4/b e dall'Avv Jacopo
CA con Studio in Roma Viale dei Parioli 41
ATTORE/I contro con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1, CP_1
Codice Fiscale Partita IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio P.IVA_2 P.IVA_3
AN (C.F. ) ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. CodiceFiscale_1
EN OS AP, in Perugia (PG), al Corso Vannucci n. 39
CONVENUTO/I
con sede in Parma Via dell'Università 1 Controparte_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“In via preliminare,
sospendere, l'esecutività dell'ordinanza di assegnazione del 17.10.2012, per le motivazioni in narrativa;
nel merito
Annullare, dichiarare nulla e/o revocare l'ordinanza di assegnazione del 17.10.2012, con ogni conseguente statuizione.
pagina 1 di 3 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”
Per : CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis:
rigettare nel merito, previo rigetto della chiesta (nuova) sospensione dell'ordinanza di assegnazione del
17-23/10.2017, l'opposizione de qua poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, confermare interamente e in ogni sua parte l'ordinanza di assegnazione somme emessa all'esito del procedimento n. RG. 111/2017, depositata il 23/10/2017 e gia' eseguita.
In estremo subordine ed in denegata e non creduta ipotesi, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme, emessa all'esito del procedimento n. RG. 111/2017 e depositata il 23/10/2017, fino al momento in cui interverra' pronuncia definitiva circa la nuova istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata da , Pt_1 Parte_3 procrastinando sino a detta data il vincolo per il terzo pignorato.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre il rimborso forfettario, IVA e
CPA, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da risulta infondata e deve, pertanto, essere respinta. Parte_1
Non può trovare accoglimento la tesi sostenuta dall'opponente, secondo la quale deve essere sospesa l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione emessa all'esito del procedimento n. RG. 111/2017 e depositata il 23/10/2017, avendo depositato in data 27.9.2022 ( Parte_1 successivamente quindi a quella dell'ordinanza impugnata con la quale era stata disposta l'assegnazione delle somme pignorate e dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva ) presso il
Tribunale civile di Spoleto ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale diretta e indiretta. “Nel concordato preventivo , ove non trova applicazione il c.d.
“spossessamento” previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale,
è legittimo – salvo non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art 173 l. fall – il pagamento effettuato dal
“debitor debitoris” in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato pagina 2 di 3 successivamente ad essa” (Cass. Sent. 3850/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione avanzata da Parte_1
Condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore di che Parte_1 CP_1 liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali
15%
Perugia, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5966/2022 promossa da:
(CF ) in persona del liquidatore l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv Alberto Maria Onori ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Foligno Via Sauro 4/b e dall'Avv Jacopo
CA con Studio in Roma Viale dei Parioli 41
ATTORE/I contro con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1, CP_1
Codice Fiscale Partita IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio P.IVA_2 P.IVA_3
AN (C.F. ) ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. CodiceFiscale_1
EN OS AP, in Perugia (PG), al Corso Vannucci n. 39
CONVENUTO/I
con sede in Parma Via dell'Università 1 Controparte_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“In via preliminare,
sospendere, l'esecutività dell'ordinanza di assegnazione del 17.10.2012, per le motivazioni in narrativa;
nel merito
Annullare, dichiarare nulla e/o revocare l'ordinanza di assegnazione del 17.10.2012, con ogni conseguente statuizione.
pagina 1 di 3 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”
Per : CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis:
rigettare nel merito, previo rigetto della chiesta (nuova) sospensione dell'ordinanza di assegnazione del
17-23/10.2017, l'opposizione de qua poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, confermare interamente e in ogni sua parte l'ordinanza di assegnazione somme emessa all'esito del procedimento n. RG. 111/2017, depositata il 23/10/2017 e gia' eseguita.
In estremo subordine ed in denegata e non creduta ipotesi, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme, emessa all'esito del procedimento n. RG. 111/2017 e depositata il 23/10/2017, fino al momento in cui interverra' pronuncia definitiva circa la nuova istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata da , Pt_1 Parte_3 procrastinando sino a detta data il vincolo per il terzo pignorato.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre il rimborso forfettario, IVA e
CPA, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da risulta infondata e deve, pertanto, essere respinta. Parte_1
Non può trovare accoglimento la tesi sostenuta dall'opponente, secondo la quale deve essere sospesa l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione emessa all'esito del procedimento n. RG. 111/2017 e depositata il 23/10/2017, avendo depositato in data 27.9.2022 ( Parte_1 successivamente quindi a quella dell'ordinanza impugnata con la quale era stata disposta l'assegnazione delle somme pignorate e dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva ) presso il
Tribunale civile di Spoleto ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale diretta e indiretta. “Nel concordato preventivo , ove non trova applicazione il c.d.
“spossessamento” previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale,
è legittimo – salvo non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art 173 l. fall – il pagamento effettuato dal
“debitor debitoris” in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato pagina 2 di 3 successivamente ad essa” (Cass. Sent. 3850/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione avanzata da Parte_1
Condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore di che Parte_1 CP_1 liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali
15%
Perugia, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3