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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
Dr.ss a Rosella Nocera President e
Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore
Dr. Em anuele Pint o Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 3619/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congiunt o ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato il 06.07.2024, pendent e t ra
, nat a a Monopoli (BA) i l 20.06.1980, rappresent at a Parte_1
e difesa dall'Avv. Fabrizio Pugliese,
e nato a Polignano a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. D onato Mancini
nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: cess azione degli effetti c i vi li del mat rim onio su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri corso congiunto ex art. 473 -bi s.51 c.p.c. deposit ato il 06.07.2024
e prem esso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratt o matrim oni o concordat ario, in regi me di comunione dei beni, l'11.09.2000 in Polignano a Mare, trascritto nel regist ro degli att i di m at rimonio del Comune del l uogo di celebrazione (anno 2000 – part e II, S eri e A, n.62);
- dall'unione coniugal e nascevano tre figlie: il 23.01.2005, Per_1
l 22.03.2010 e il 15.12.2013; Per_2 Per_3
- i coniugi avevano definit o consensualm ente l a separazione;
- il Tri bunal e di B ari omologava l a suddet ta separazione con decreto del 14.12.2020 reso nel giudizio r ecante n. r.g. 9317/ 2020;
- le parti si erano accordat e anche in ordi ne all e condi zi oni con cui divorziare;
tutto quanto premess o, chi edevano al Tribunale di B ari di recepire t ali l oro accordi, di chi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are e di vol er si avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 21.08.2024, il Presidente, l ett o il ri corso, disponeva l a comparizione personale delle parti per l'udienza del 17.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024, il Giu dice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io.
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 29.8.2024.
*****
La domanda di cess azione degli effetti civil i del m at rim oni o su ri c orso congiunto è fondat a e m erit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo l e condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successi ve modifi che.
Invero, dall a copia del decreto di omologa em erge non solo che i coniugi sono separ ati m a che dall a dat a dell 'udienza di com pari zione tenutasi in quel procedi mento a quell a di proposi zi one del present e ri corso risult a com piuto il t ermine di l egge ri chi est o dal la cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare legitt imo desum ere che dall a dat a dell a com pari zi one del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ri tual e necessaria al perdurare del m atrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione , nei cui atti il m at rim onio ris ult a t rascri tto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P . R. n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (figl ie minorenni affidat e congiuntam ente ad ent rambi i genitori, con loro collocam ent o prevalent e presso l a m adre, presso la di lei dim ora sit a in P olignano a Mare (B A) all a via B asil e V.C. n. 81; calendari o degl i incontri padre/fi gli e m inori;
assegnazi one dell a casa fam ili are, sit a in Polignano a Mare all a via P. Togli at ti n.45 in com propriet à tra l e parti , in favore del sig. , con Parte_2 obbligo di quest'ultimo di provvedere in via esclusiva al pagamento dell'intero importo sino alla sua estin zione del mutuo ipotecario;
obbligo del padre di contri buire al m ant enim ento dell e fi gli e con un assegno mensile di €600,00 (1/3 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordi nari e) sono conform i al la l egge e, pert anto, devono essere recepit e in sent enza.
Le spese proces suali sono com pensat e i nt egralment e t ra l e parti attesa l a nat ura del la cont roversi a.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di B ari -Prim a S ezione civil e - defi nitivam ent e pronunci ando sull a dom anda congi unt a propost a da e Parte_1 Parte_2
nel giudi zio n. 3619/2024 R.G. V.G., in composi zione coll egi al e,
[...] con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara l a ces sazione degli effetti civi li del m at ri monio concordat ario cel eb rato tra i coniugi anzi detti in Poli gnano a Mare
l'11.09.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Com une di celebrazione (anno 2000, att o n. 62, parte 2, serie A) alle condizioni concordat e nel ricorso congiunt o da intendersi qui i ntegralm ent e t rascri tte;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune s uindicat o per le annot azioni e gl i ult eri ori adempim enti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consi glio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 4 febbrai o 2025.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.s sa Ti ziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr.ssa Rosella Nocera