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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/10/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1399/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1399/2025, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GRATTAROLA MASSIMO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. GRATTAROLA MASSIMO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto. La casa coniugale rimarrà abitata dal marito mentre la moglie andrà a vivere in locazione in altro alloggio a Frascaro, dopo il prelevamento dei propri effetti personali e dui quant'altro già concordato. Entrambi i coniugi sono
1 economicamente autosufficienti. Il mutuo acceso sulla casa coniugale, che resterà una comproprietà, continuerà ad essere onorato da entrambi come fin qui avvenuto, riservandosi i coniugi di regolare
i loro eventuali reciproci rapporti di dare \ avere in punto in occasione dello scioglimento della comunione. I coniugi non hanno altri beni, mobili o immobili, da dividere e dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25 giugno 2025, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 7 ottobre 1992 a Palermo (PA). Dall'unione coniugale nasceva il figlio il 19 novembre 1996, ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente.
Le parti rappresentavano che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era diventato insostenibile protrarre l'unione e la stessa convivenza, pertanto pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Palermo (PA), in data 7 ottobre 1992 (Anno 1992 Parte II Serie A N.
2 311);
dà atto che la casa coniugale rimarrà abitata dal marito mentre la moglie andrà a vivere in locazione in altro alloggio a Frascaro, dopo il prelevamento dei propri effetti personali e dui quant'altro già concordato;
dà atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
dà atto che il mutuo acceso sulla casa coniugale, che resterà una comproprietà, continuerà ad essere onorato da entrambi come fin qui avvenuto, riservandosi i coniugi di regolare i loro eventuali reciproci rapporti di dare \ avere in punto in occasione dello scioglimento della comunione;
dà atto che i coniugi non hanno altri beni, mobili o immobili, da dividere e dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1399/2025, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GRATTAROLA MASSIMO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. GRATTAROLA MASSIMO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto. La casa coniugale rimarrà abitata dal marito mentre la moglie andrà a vivere in locazione in altro alloggio a Frascaro, dopo il prelevamento dei propri effetti personali e dui quant'altro già concordato. Entrambi i coniugi sono
1 economicamente autosufficienti. Il mutuo acceso sulla casa coniugale, che resterà una comproprietà, continuerà ad essere onorato da entrambi come fin qui avvenuto, riservandosi i coniugi di regolare
i loro eventuali reciproci rapporti di dare \ avere in punto in occasione dello scioglimento della comunione. I coniugi non hanno altri beni, mobili o immobili, da dividere e dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25 giugno 2025, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 7 ottobre 1992 a Palermo (PA). Dall'unione coniugale nasceva il figlio il 19 novembre 1996, ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente.
Le parti rappresentavano che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era diventato insostenibile protrarre l'unione e la stessa convivenza, pertanto pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Palermo (PA), in data 7 ottobre 1992 (Anno 1992 Parte II Serie A N.
2 311);
dà atto che la casa coniugale rimarrà abitata dal marito mentre la moglie andrà a vivere in locazione in altro alloggio a Frascaro, dopo il prelevamento dei propri effetti personali e dui quant'altro già concordato;
dà atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
dà atto che il mutuo acceso sulla casa coniugale, che resterà una comproprietà, continuerà ad essere onorato da entrambi come fin qui avvenuto, riservandosi i coniugi di regolare i loro eventuali reciproci rapporti di dare \ avere in punto in occasione dello scioglimento della comunione;
dà atto che i coniugi non hanno altri beni, mobili o immobili, da dividere e dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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