Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 896/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. EP ER Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 896/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Roberta Carrea
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Roberta Carrea
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 7.5.2025.
Condizioni congiunte: “1. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i coniugi Persona_1
congiuntamente, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre a Novi Ligure
(AL), Strada di Cassano n. 14, nella casa coniugale che sarà assegnata alla moglie. Anche la figlia
1
casa coniugale. Il marito si trasferirà altrove.
2. Il OR , compatibilmente con i propri Pt_1
impegni lavorativi, avrà la facoltà di tenere con sé a fine settimana alternati (il sabato e la Per_1
domenica, compreso il pernottamento) oltre a due giorni infrasettimanali (compreso pernottamento) da concordarsi con congruo anticipo. Tale regolamentazione dovrà tenere conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di , nonché delle esigenze lavorative del padre Per_1
e sarà sempre liberamente e concordemente modificabile dai genitori.
3. Sarà ugualmente garantita la frequentazione del figlio minore con entrambi i genitori durante i periodi di vacanza
(che potrà trascorrere col padre una settimana nel periodo di sospensione scolastica Per_1
invernale e due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, mentre il restante periodo verrà trascorso con la madre), nonché durante le festività ed i ponti, nel rispetto dell'alternanza e in base ad accordi che i genitori prenderanno di volta in volta.
4. I genitori si impegnano a collaborare l'uno con l'altro al fine di agevolare i contatti di con l'altro genitore, Per_1 comunicando direttamente all'altro genitore con congruo anticipo e tempestività, eventuali variazioni del calendario, giustificate da impegni scolastici, ricreativi o di salute del figlio e lavorativi del padre.
5. Il NO si obbliga a contribuire al mantenimento dei due figli, Pt_1
compresa maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando la somma Per_2 mensile totale di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) alla RA entro il giorno 10 di CP_1
ogni mese;
detta somma è da indicizzarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6. I ricorrenti provvederanno, in misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative attinenti ad entrambi i figli, facendo a tal proposito espresso riferimento al Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio avanti il Tribunale di
Alessandria di cui hanno ricevuto copia da parte del difensore.
7. I coniugi concordano, a carico del marito e in favore della moglie, la corresponsione di un assegno mensile, quale contributo al mantenimento della moglie, pari a Euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
8. Il OR , per la propria quota Parte_1
di 1/2, si obbliga al trasferimento a titolo gratuito a favore della RA della Controparte_1 piena proprietà dell'immobile in Novi Ligure, Strada di Cassano n., 14, già adibito a casa familiare, e del terreno circostante. Tali beni sono censiti come segue: Catasto Fabbricati del
Comune di Novi Ligure, Foglio 37, mappale 21 sub. 1, A/3, classe 1, vani 8,5; Foglio 37 , mappale
724, sub 1, C/6, classe 3, 26 mq;
Foglio 37 , mappale 724, sub 2, C/2, classe 4, 16 mq;
; Foglio 37 , mappale 724, sub 3, C/7, classe 2, 5 mq. Catasto Terreni del Comune di Novi Ligure, Foglio 37, mappale 594, seminativo irriguo, are 1,10; Foglio 37, mappale 171, seminativo.
9. Il NO
[...]
, per la propria quota di 1/12, si obbliga altresì al trasferimento a titolo gratuito a favore Pt_1
2 della RA , della piena proprietà della una casa in Cuglieri (OR), Piazza degli Controparte_1
Oleandri, 2, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cuglieri al Foglio 71, mappale 447, sub.
1, A/3, classe 2, vani 2,5. 10. Quanto sopra ha valore descrittivo al fine di individuare i beni immobili da trasferire per cui viene fatta salva la migliore specificazione ed individuazione catastale in sede di atto notarile di trasferimento. I ricorrenti dichiarano che tali disposizioni patrimoniali si pongono quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi famigliare, pertanto la stipula del rogito avverrà con richiesta dell'applicazione del disposto dell'art. 19 L. 74/1986 quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e quindi con esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale. Le parti si impegnano a sottoscrivere l'atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito davanti a Notaio che verrà scelto di comune accordo, con spese a carico del OR , entro la fine del corrente anno. Pt_1
11. Le rate residue del mutuo (con prossima scadenza luglio 2025) già contratto per l'acquisto della casa familiare restano a carico del OR . 12. Le autovetture BMW tg. Parte_1
FR549FS e FIAT 600 tg. DF801VG intestate al OR verranno trasferite alla Parte_1 RA 13. I ricorrenti prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o Controparte_1 per il rinnovo del passaporto e/o degli equipollenti documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore . 14. Spese legali integralmente compensate tra le parti”. Persona_1
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 11.4.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'udienza del 14.5.2025, il Sig. ha dichiarato: “vivo ancora a Novi Ligure, Parte_1
strada Cassano, n. 14. Sono artigiano edile, guadagno circa Euro 3.500,00-4.000,00 mensili netti. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. La Sig.ra ha dichiarato: Controparte_1
“vivo ancora a Novi Ligure, strada Cassano, n. 14. Non lavoro, ho lavorato solo in passato prima che nascessero i figli. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
3 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Pozzolo Formigaro, il 21.9.2002;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. Il figlio minore
[...]
verrà affidato ad entrambi i coniugi congiuntamente, con collocazione prevalente e Per_1
residenza anagrafica presso la madre a Novi Ligure (AL), Strada di Cassano n. 14, nella casa coniugale che sarà assegnata alla moglie. Anche la figlia maggiorenne ma non Per_2
economicamente autonoma, continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale. Il marito si trasferirà altrove.
2. Il OR , compatibilmente con i propri impegni lavorativi, Pt_1
avrà la facoltà di tenere con sé a fine settimana alternati (il sabato e la domenica, Per_1
compreso il pernottamento) oltre a due giorni infrasettimanali (compreso pernottamento) da concordarsi con congruo anticipo. Tale regolamentazione dovrà tenere conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di , nonché delle esigenze lavorative del padre e sarà Per_1
sempre liberamente e concordemente modificabile dai genitori.
3. Sarà ugualmente garantita la frequentazione del figlio minore con entrambi i genitori durante i periodi di vacanza (che potrà trascorrere col padre una settimana nel periodo di sospensione scolastica Per_1
invernale e due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, mentre il restante periodo verrà trascorso con la madre), nonché durante le festività ed i ponti, nel rispetto dell'alternanza e in base ad accordi che i genitori prenderanno di volta in volta.
4. I genitori si impegnano a collaborare l'uno con l'altro al fine di agevolare i contatti di con Per_1
l'altro genitore, comunicando direttamente all'altro genitore con congruo anticipo e tempestività, eventuali variazioni del calendario, giustificate da impegni scolastici, ricreativi o di salute del figlio e lavorativi del padre.
5. Il NO si obbliga a contribuire al Pt_1
mantenimento dei due figli, compresa maggiorenne ma economicamente non Per_2 autosufficiente, versando la somma mensile totale di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio)
4 alla RA entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma è da indicizzarsi CP_1
annualmente in base agli indici ISTAT.
6. I ricorrenti provvederanno, in misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative attinenti ad entrambi i figli, facendo a tal proposito espresso riferimento al
Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio avanti il Tribunale di Alessandria di cui hanno ricevuto copia da parte del difensore.
7. I coniugi concordano, a carico del marito e in favore della moglie, la corresponsione di un assegno mensile, quale contributo al mantenimento della moglie, pari a Euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
8. Il OR , per la Parte_1
propria quota di 1/2, si obbliga al trasferimento a titolo gratuito a favore della RA
della piena proprietà dell'immobile in Novi Ligure, Strada di Cassano n., Controparte_1
14, già adibito a casa familiare, e del terreno circostante. Tali beni sono censiti come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di Novi Ligure, Foglio 37, mappale 21 sub. 1, A/3, classe 1, vani 8,5; Foglio 37 , mappale 724, sub 1, C/6, classe 3, 26 mq;
Foglio 37 , mappale 724, sub
2, C/2, classe 4, 16 mq;
; Foglio 37 , mappale 724, sub 3, C/7, classe 2, 5 mq. Catasto Terreni del Comune di Novi Ligure, Foglio 37, mappale 594, seminativo irriguo, are 1,10; Foglio 37, mappale 171, seminativo.
9. Il NO , per la propria quota di 1/12, si Parte_1
obbliga altresì al trasferimento a titolo gratuito a favore della RA Controparte_1
della piena proprietà della una casa in Cuglieri (OR), Piazza degli Oleandri, 2, censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Cuglieri al Foglio 71, mappale 447, sub. 1, A/3, classe 2, vani 2,5. 10. Quanto sopra ha valore descrittivo al fine di individuare i beni immobili da trasferire per cui viene fatta salva la migliore specificazione ed individuazione catastale in sede di atto notarile di trasferimento. I ricorrenti dichiarano che tali disposizioni patrimoniali si pongono quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi famigliare, pertanto la stipula del rogito avverrà con richiesta dell'applicazione del disposto dell'art. 19 L. 74/1986 quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 154/1999 e quindi con esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale. Le parti si impegnano a sottoscrivere l'atto di trasferimento immobiliare a titolo gratuito davanti a Notaio che verrà scelto di comune accordo, con spese a carico del OR , entro la Pt_1
fine del corrente anno. 11. Le rate residue del mutuo (con prossima scadenza luglio 2025) già contratto per l'acquisto della casa familiare restano a carico del OR . 12. Parte_1
Le autovetture BMW tg. FR549FS e FIAT 600 tg. DF801VG intestate al OR
[...]
verranno trasferite alla RA . 13. I ricorrenti prestano sin d'ora Pt_1 Controparte_1
reciproco consenso per il rilascio e/o per il rinnovo del passaporto e/o degli equipollenti
5 documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore . 14. Spese legali Persona_1 integralmente compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. EP ER)
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