TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/05/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa NN AN, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1770/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. NATALE VALERIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.1.2019 la sig.ra esponeva di aver ricevuto varie Pt_1
comunicazioni da parte dell' di Vibo Valentia con cui è stata intimata la CP_1
restituzione di una somma complessiva pari ad Euro 41.648,21 per l'indebita percezione di disoccupazione agricola, malattia e maternità, in qualità di bracciante agricola con riferimento agli anni 2003,2004,2005,2006,2008,2009,2010,2011,2012 per quanto riguarda la disoccupazione agricola mentre con riferimento agli anni
2005,2006,2007,2012, per quanto riguarda la malattia;
chiedeva quindi che venisse dichiarata illegittima la cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, comunicata dall'Istituto mediante pubblicazione telematica sul proprio sito Internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge 6 luglio
2011, n. 111, deducendo la tardività o comunque la mancata conoscenza della notifica e chiedendo, in via principale, la declaratoria di illegittimità del provvedimento con
1 conseguente reinserimento nell'elenco annuale e per effetto l'annullamento delle richieste di restituzione somme da parte dell' CP_1
2. Si è costituito l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto sostenendo che la CP_1
cancellazione delle giornate della parte ricorrente per il periodo indicato è confluita nell'elenco di variazione 2° 2013, Comune di Soriano, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06
Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 18.9.2013 al 7.10.2013.
Per l'anno 2003, è stata effettuata una cancellazione parziale, con notifica individuale.
3. Non risulta che sia stato proposto alcun ricorso avverso detto disconoscimento, pertanto controparte deve considerarsi decaduta.
4. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
5. Il ricorso è infondato.
6. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che “la notifica dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato è effettuata mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell' ”. Tale modalità di notifica, espressamente CP_1
prevista dalla legge, è da ritenersi pienamente valida ed efficace ai fini del decorso dei termini per proporre opposizione.
7. Nel caso di specie, l' ha depositato la documentazione attestante la pubblicazione CP_1
del provvedimento di cancellazione sul proprio sito istituzionale. Non risulta che il ricorrente abbia dimostrato, né allegato, elementi idonei a comprovare una carenza di conoscibilità concreta o un vizio del procedimento tale da inficiare la validità della notifica stessa.
8. Ne consegue che il ricorso, essendo stato proposto oltre i termini decadenziali, risulta inammissibile o, comunque, infondato nel merito.
9. Stante la natura delle parti e della causa si ritiene di dover compensare le spese di lite
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, 20/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa NN AN
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa NN AN, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1770/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. NATALE VALERIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.1.2019 la sig.ra esponeva di aver ricevuto varie Pt_1
comunicazioni da parte dell' di Vibo Valentia con cui è stata intimata la CP_1
restituzione di una somma complessiva pari ad Euro 41.648,21 per l'indebita percezione di disoccupazione agricola, malattia e maternità, in qualità di bracciante agricola con riferimento agli anni 2003,2004,2005,2006,2008,2009,2010,2011,2012 per quanto riguarda la disoccupazione agricola mentre con riferimento agli anni
2005,2006,2007,2012, per quanto riguarda la malattia;
chiedeva quindi che venisse dichiarata illegittima la cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, comunicata dall'Istituto mediante pubblicazione telematica sul proprio sito Internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge 6 luglio
2011, n. 111, deducendo la tardività o comunque la mancata conoscenza della notifica e chiedendo, in via principale, la declaratoria di illegittimità del provvedimento con
1 conseguente reinserimento nell'elenco annuale e per effetto l'annullamento delle richieste di restituzione somme da parte dell' CP_1
2. Si è costituito l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto sostenendo che la CP_1
cancellazione delle giornate della parte ricorrente per il periodo indicato è confluita nell'elenco di variazione 2° 2013, Comune di Soriano, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06
Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 18.9.2013 al 7.10.2013.
Per l'anno 2003, è stata effettuata una cancellazione parziale, con notifica individuale.
3. Non risulta che sia stato proposto alcun ricorso avverso detto disconoscimento, pertanto controparte deve considerarsi decaduta.
4. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
5. Il ricorso è infondato.
6. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che “la notifica dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato è effettuata mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell' ”. Tale modalità di notifica, espressamente CP_1
prevista dalla legge, è da ritenersi pienamente valida ed efficace ai fini del decorso dei termini per proporre opposizione.
7. Nel caso di specie, l' ha depositato la documentazione attestante la pubblicazione CP_1
del provvedimento di cancellazione sul proprio sito istituzionale. Non risulta che il ricorrente abbia dimostrato, né allegato, elementi idonei a comprovare una carenza di conoscibilità concreta o un vizio del procedimento tale da inficiare la validità della notifica stessa.
8. Ne consegue che il ricorso, essendo stato proposto oltre i termini decadenziali, risulta inammissibile o, comunque, infondato nel merito.
9. Stante la natura delle parti e della causa si ritiene di dover compensare le spese di lite
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, 20/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa NN AN
3