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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/07/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 557/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LADISA ANNALISA nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 30/01/2025,
e premesso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 25/09/1991 in Casamassima (BA) (anno 1991 – parte II – serie A – n. 59);
- dall'unione coniugale nascevano, il 17/10/1996, il figlio e, Per_1 il 07/10/1998, il figlio Per_2
- con ricorso congiunto del 06/06/2017, domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con decreto depositato il 15/06/2017, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione del 30/01/2017;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto dell'11/02/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 03/06/2025. All'udienza del 03/06/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 21/02/2025.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati , ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (nessuna forma di mantenimento in favore della prole, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con revoca dell'assegno previsto in sede di separazione, rinunzia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente atteso l'accordo tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, nel giudizio n. 557/2025 R.G. V.G., con Parte_2
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Casamassima (BA) in data 25/09/1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1991, atto n. 59, parte II, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 01/07/2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 557/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LADISA ANNALISA nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 30/01/2025,
e premesso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 25/09/1991 in Casamassima (BA) (anno 1991 – parte II – serie A – n. 59);
- dall'unione coniugale nascevano, il 17/10/1996, il figlio e, Per_1 il 07/10/1998, il figlio Per_2
- con ricorso congiunto del 06/06/2017, domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con decreto depositato il 15/06/2017, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione del 30/01/2017;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto dell'11/02/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 03/06/2025. All'udienza del 03/06/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 21/02/2025.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati , ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (nessuna forma di mantenimento in favore della prole, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con revoca dell'assegno previsto in sede di separazione, rinunzia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente atteso l'accordo tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, nel giudizio n. 557/2025 R.G. V.G., con Parte_2
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Casamassima (BA) in data 25/09/1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1991, atto n. 59, parte II, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 01/07/2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato