Articolo 24 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 23Articolo 25
Versione
11 maggio 1956
Art. 24.
La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale, che deve contenere l'indicazione dei motivi che la determinano e, nel caso indicato nell'art. 22, anche la durata.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956