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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/09/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1045/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Parte_1 C.F._1
Carinci, in forza di procura allegata in copia informatica all'atto di appello depositata il
25/11/2024, elettivamente domiciliato in L'Aquila, in Via Verdi 23, presso lo studio dell'Avv.
Simona Fiorenza appellante e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. del proprio Difensore, Avv. Roberto M. Danesi de Luca, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco M. Danesi de
Luca, giusta procura allegata in copia informatica alla comparsa depositata il 03/3/2025 con modalità telematica appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 238/2024 del Tribunale di Chieti pubblicata il 23.4.24 e non notificata. pagina 1 di 9 2
CONCLUSIONI: per parte appellante: 1) in via principale accogliere, per le causali spiegate nell'atto di appello, le domande proposte in primo grado con l'atto di citazione del 12.11.2021, accertando, quindi,
l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c. ed, in via subordinata, ex art. Controparte_1
2043 c.c., in ordine all'evento dannoso del 07.01.2021 occorso al signor e Parte_1 condannando il in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., in favore Controparte_1 del sig. , al risarcimento dei danni subiti pari ad euro 24.532,79 o a quella somma che Pt_1 sarà ritenuta di Giustizia, in base alla CTU, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data dell'evento o di costituzione in mora fino al soddisfo, anche ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti a seguito del sinistro del 7.1.21 in lungo il marciapiede CP_1 di Via Papa Giovanni Paolo II°; per parte appellata: in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
[...]
avverso la sentenza n. 238/2024 del Tribunale di Chieti, della quale si chiede quindi Parte_1
l'integrale conferma, con vittoria delle spese e competenze di giudizio;
• in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del
[...]
a qualsiasi titolo, si chiede che la Corte voglia, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., CP_1 affermare la esistenza del concorso di colpa a carico del Sig. idoneo a Parte_1 diminuire, in proporzione dell' incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, CP_1 previo accertamento rigoroso dell' effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del in questo caso con Controparte_1 compensazione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2021, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Chieti, il chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 25.116,21, o nella diversa somma ritenuta equa, a seguito della caduta occorsagli il 7 gennaio 2021 lungo il marciapiede di via Papa Giovanni Paolo II in CP_1
pagina 2 di 9 3
1.1. L'attore allegava che la pavimentazione dissestata del marciapiede, coperta da fogliame, aveva determinato la perdita di equilibrio e la conseguente caduta, con lesioni accertate dai referti sanitari e dalla relazione medico-legale prodotta in atti.
1.2. Si costituiva in giudizio il che contestava integralmente la Controparte_1 domanda, deducendo che la caduta fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta e imprudente dell'attore. In via subordinata, proponeva domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento del concorso di colpa del ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con Pt_1 riduzione proporzionale di ogni eventuale risarcimento.
1.3. La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza medico-legale d'ufficio.
2. Con sentenza n. 238/2024, il Tribunale di Chieti rigettava la domanda dell'attore, ritenendo che il dissesto del marciapiede costituisse mera occasione e non causa dell'evento, addebitabile esclusivamente alla condotta del dichiarava assorbita la domanda Pt_1 riconvenzionale e disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
2.1. Avverso tale decisione ha proposto appello il deducendo plurime violazioni di Pt_1 legge e vizi motivazionali.
2.2. Si è costituito il resistendo al gravame e ribadendo la correttezza Controparte_1 della decisione di primo grado, insistendo in via subordinata per il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c.
2.3. All'udienza del 24 settembre 2025 fissata per la rimessione della causa in decisione, a norma dell'art 352 c.p.c., le parti provvedevano al deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DI APPELLO
3. Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
2051 e 2043 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il
Tribunale abbia erroneamente ravvisato nella sua condotta un caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale, senza considerare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e può essere esclusa solo in presenza di un fatto imprevedibile ed eccezionale. Secondo l'appellante, la responsabilità del ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e può essere esclusa soltanto in CP_1 presenza di un fatto del tutto imprevedibile ed eccezionale, circostanza che non ricorreva nel caso pagina 3 di 9 4
di specie. Il dissesto del marciapiede era infatti occulto, essendo nascosto dal fogliame, e non poteva essere percepito con l'ordinaria diligenza.
4. Con il secondo motivo censura il travisamento delle prove, osservando che il giudice di prime cure avrebbe illogicamente ritenuto che l'attore conoscesse le condizioni dei luoghi solo perché residente nella zona del sinistro, senza che vi fosse prova di una sua effettiva e specifica consuetudine con quel tratto di marciapiede.
5. Con il terzo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della giurisprudenza di legittimità da parte del Tribunale che aveva richiamato la sentenza di Cassazione n. 11526/2017, relativa ad un dissesto ben visibile, che non sarebbe comparabile con la fattispecie in esame, caratterizzata invece dall'occultamento della pavimentazione dissestata.
6. Con il quarto motivo lamenta l'omessa considerazione della condotta del custode, atteso che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare l'omessa vigilanza e la mancata segnalazione del pericolo da parte del CP_1
7. Con il quinto motivo, infine, censura la statuizione sulle spese, contestando la compensazione integrale e chiedendo la condanna del alla rifusione delle stesse. CP_1
8. Si è costituito il resistendo al gravame e ribadendo la correttezza Controparte_1 della decisione di primo grado, insistendo in via subordinata per il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c.
9. L'appello è infondato.
9.1 Giova premettere che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condotta del danneggiato assume rilievo causale diverso a seconda del grado di incidenza sull'evento, in applicazione – anche d'ufficio – dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Quanto più la situazione di pericolo è prevedibile ed evitabile con l'adozione delle normali cautele di prudenza, tanto più significativa deve considerarsi l'incidenza del comportamento del danneggiato, sino a potersi giungere all'interruzione del nesso eziologico qualora la condotta imprudente sia da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass., ord. nn.
2479, 2480 e 2482/2018; Cass. nn. 27724/2018, 20312/2019, 38089/2021, 35429/2022; Cass., Sez.
Un., n. 20943/2022).
Di recente, la Cassazione ha raffermato che, in ipotesi di dissesti del manto stradale o dei marciapiedi, la mancanza di adeguata cautela da parte del pedone – specie laddove l'anomalia sia pagina 4 di 9 5
percepibile con l'ordinaria diligenza – integra gli estremi del fortuito, escludendo la responsabilità del custode (Cass., sez. III, n. 9487/2024).
La stessa Corte di legittimità, con ordinanza n. 2482 del 01-02-2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 27724 del 2018; n. 20312 del 2019; n. 38089 del 2021; n. 35429 del 2022; nn. 14228 e
21675 del 2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943 del 30-06-2022 Rv. 665084 - 01) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152 del 27-04-2023 Rv. 667668 - 01 -
02 - 03) che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675 del 20-07-2023 Rv. 668745-01; Cass. n. 2376 del 24-01-2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. pagina 5 di 9 6
Nella Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, (ud. 07/02/2024, dep. 09/04/2024), n.9487, la
Corte di legittimità, in fattispecie assolutamente sovrapponibile rispetto a quella ora al vaglio di questa Corte distrettuale, aveva confermato la decisione del giudice del merito che aveva escluso la sussistenza del nesso causale laddove aveva affermato che la condotta del preteso danneggiato aveva integrato gli estremi del fortuito, poiché non connotata da adeguata accortezza in relazione allo stato dei luoghi, caratterizzato dall'evidente assenza di una mattonella, il che rendeva più facilmente percepibile la successiva sconnessione, che quindi avrebbe dovuto comportare l'adeguamento della condotta del pedone alla situazione.
Tenendo, di fatto, - ha proseguito la Corte della decisione qui in commento - nella dovuta considerazione che non erano state segnalate condizioni atmosferiche particolari ha ritenuto che la caduta potesse verosimilmente essere stata provocata dall'affrontare con non sufficiente attenzione quel tratto di marciapiede. Peraltro il dislivello sarebbe stato facilmente percepibile mediante ordinaria accortezza, proprio in virtù della assenza della mattonella, che aveva creato un quadrato di colore più chiaro sul piano di calpestìo ed avrebbe dovuto indurre il preteso danneggiato ad una maggiore prudenza nel transitare su quel punto.
9.2 Trasponendo tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni già raggiunte dal Tribunale.
Come infatti già efficacemente e condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure, anche tenendo conto delle risultanze della fotografia allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., depositata dall'attore, e che quest'ultimo ed i testi escussi hanno dichiarato essere stata scattata immediatamente dopo la caduta, è possibile notare che l'area ricoperta dalle foglie (ed effettivamente sconnessa) è tuttavia preceduta, nel senso di marcia percorso dal sig. e Pt_1 dalla testimone sig.ra da una fila di mattonelle chiaramente dissestate e sollevate dalla CP_2 loro sede;
fila che parte dalla base dell'albero che i medesimi sig.ri e hanno Pt_1 CP_2 incontrato nel loro cammino poco prima della caduta, e che è nettamente visibile dai rilievi fotografici effettuati dal personale della Polizia Municipale di allegati alla comparsa di CP_1 costituzione in giudizio del Controparte_1
Tale fila di mattonelle sollevate, immediatamente precedente l'accumulo di foglie ritratto nella fotografia prodotta dall'attore, e non di rado causata proprio dal sollevamento provocato dalla crescita delle radici (con fenomeno dunque tutt'altro che infrequente proprio nei pressi pagina 6 di 9 7
degli alberi) avrebbe dovuto ragionevolmente indurre quest'ultimo a comprendere che al di sotto dello strato di foglie vi fosse una superficie instabile, inidonea al transito pedonale in sicurezza.
Peraltro osserva ulteriormente la Corte come, ancora dal mero esame della foto allegata alla prima memoria ex art. 183 cp da parte dell'attore, emerga evidente come quell'apparentemente – oltretutto – non del tutto naturale copioso e concentrato accumulo di foglie (quasi le foglie avessero assunto un innaturale compito esclusivo di coprire quel tratto, posizionandosi ordinatamente solo sullo stesso e neanche una fuori da quel vero e proprio
“cratere”) fosse del tutto evidente nel suo spessore e nonostante ciò il livello di quell'accumulo fosse sostanzialmente uguale al livello del restante marciapiede.
Anche tale manifesta evidenza avrebbe dovuto indurre il pedone a capire, ponendo in essere una prudente condotta di ragionevole cautela dovuta ex art. 2 Cost., che sotto quel corposo accumulo di foglie non potesse esservi la normale base del marciapiede.
Né infine l'attore/appellante può seriamente sostenere che il passaggio del sig. con Pt_1 il piede destro sull'accumulo stesso si fosse reso necessario dal fatto che non vi era sul marciapiede lo spazio sufficiente per camminare a fianco della sig.ra la quale camminava CP_2 alla sua sinistra, in quanto quella necessaria e dovuta adozione di ogni cautela,, imposta come detto all'utente ex art. 2 Cost., avrebbe dovuto indurlo comunque alla attuazione di ogni prudenza atta ad evitare proprio di transitare calpestando quel fogliame, pure in ipotesi ponendosi momentaneamente davanti o in coda rispetto alla propria accompagnatrice, che infatti non ha avuto alcun problema.
Deve pertanto confermare anche questa Corte distrettuale conclusioni raggiunta dal giudice di prime cure e secondo cui la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile, in quanto preceduta da sconnessioni che precedevano o seguivano il tratto ricoperto da foglie, a sua volta, evidentemente, per le sue dimensioni, nascondente una base non in linnea con la restante base del marciapiede, sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela;
sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione dell'appellante e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni pagina 7 di 9 8
responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c."
(in termini Cassazione civile sez. III, 02/11/2023, (ud. 05/10/2023, dep. 02/11/2023), n.30394).
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza, aumentate ex art. 4 ottavo comma DM 55/14 in ragione della manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, e in base al valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
Solo l'assenza di impugnazione del relativo capo, osta alla revisione della decisione del giudice di prime cure relative alle spese di lite e di CTU.
10.1 Ritiene da ultimo il Collegio come si rinvengano anche i presupposti per la revoca della ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 nr. 115/02, avendo evidentemente la parte agìto, almeno con la proposizione della presente fase, con manifesta colpa grave, essendosi limitata a riproporre questioni già compiutamente risolte dal giudice di prime cure mediante il mero esame della documentazione fotografica allegata dallo stesso attore, avverso cui alcuna seria critica risulta riproposta in questa sede, e non avendo pertanto adeguatamente ponderato l'infondatezza delle sue argomentazioni, alla luce delle ragioni già poste a sostegno della decisione di primo grado (Corte d'Appello Milano nr. 2282/12).
A ciò si aggiunge, secondo quanto già evidenziato, che fattispecie assolutamente sovrapponibile rispetto a quella ora al vaglio della Corte risultava decisa in sede di legittimità in senso sfavorevole all'appellante già al momento della redazione dell'atto d'appello, con decisione facilmente reperibile presso gli archivi competenti ( Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, (ud.
07/02/2024, dep. 09/04/2024), n.9487 su, tra gli altri, , che non risulta minimamente CP_3 criticata nel gravame.
10.2 A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115,
G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei pagina 8 di 9 9
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza n° 238-2024 del Giudice
Unico del Tribunale di Chieti;
condanna l'appellante nato il [...] a [...] ivi residente, in Via Fonte Parte_1 CP_1
Canale 8, C.F. al pagamento delle spese processuali in favore di C.F._1
C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, che per compensi Controparte_1 P.IVA_1 professionali liquida in euro 6.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma
17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
visto l'art. 136 nr. 115/02, revoca l'ammissione del al beneficio del PSS relativamente alla Pt_1 presente fase.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24.9.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Federico Ria Francesco S. Filocamo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1045/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Parte_1 C.F._1
Carinci, in forza di procura allegata in copia informatica all'atto di appello depositata il
25/11/2024, elettivamente domiciliato in L'Aquila, in Via Verdi 23, presso lo studio dell'Avv.
Simona Fiorenza appellante e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. del proprio Difensore, Avv. Roberto M. Danesi de Luca, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco M. Danesi de
Luca, giusta procura allegata in copia informatica alla comparsa depositata il 03/3/2025 con modalità telematica appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 238/2024 del Tribunale di Chieti pubblicata il 23.4.24 e non notificata. pagina 1 di 9 2
CONCLUSIONI: per parte appellante: 1) in via principale accogliere, per le causali spiegate nell'atto di appello, le domande proposte in primo grado con l'atto di citazione del 12.11.2021, accertando, quindi,
l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c. ed, in via subordinata, ex art. Controparte_1
2043 c.c., in ordine all'evento dannoso del 07.01.2021 occorso al signor e Parte_1 condannando il in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., in favore Controparte_1 del sig. , al risarcimento dei danni subiti pari ad euro 24.532,79 o a quella somma che Pt_1 sarà ritenuta di Giustizia, in base alla CTU, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data dell'evento o di costituzione in mora fino al soddisfo, anche ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti a seguito del sinistro del 7.1.21 in lungo il marciapiede CP_1 di Via Papa Giovanni Paolo II°; per parte appellata: in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
[...]
avverso la sentenza n. 238/2024 del Tribunale di Chieti, della quale si chiede quindi Parte_1
l'integrale conferma, con vittoria delle spese e competenze di giudizio;
• in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del
[...]
a qualsiasi titolo, si chiede che la Corte voglia, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., CP_1 affermare la esistenza del concorso di colpa a carico del Sig. idoneo a Parte_1 diminuire, in proporzione dell' incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, CP_1 previo accertamento rigoroso dell' effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del in questo caso con Controparte_1 compensazione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2021, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Chieti, il chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 25.116,21, o nella diversa somma ritenuta equa, a seguito della caduta occorsagli il 7 gennaio 2021 lungo il marciapiede di via Papa Giovanni Paolo II in CP_1
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1.1. L'attore allegava che la pavimentazione dissestata del marciapiede, coperta da fogliame, aveva determinato la perdita di equilibrio e la conseguente caduta, con lesioni accertate dai referti sanitari e dalla relazione medico-legale prodotta in atti.
1.2. Si costituiva in giudizio il che contestava integralmente la Controparte_1 domanda, deducendo che la caduta fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta e imprudente dell'attore. In via subordinata, proponeva domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento del concorso di colpa del ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con Pt_1 riduzione proporzionale di ogni eventuale risarcimento.
1.3. La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza medico-legale d'ufficio.
2. Con sentenza n. 238/2024, il Tribunale di Chieti rigettava la domanda dell'attore, ritenendo che il dissesto del marciapiede costituisse mera occasione e non causa dell'evento, addebitabile esclusivamente alla condotta del dichiarava assorbita la domanda Pt_1 riconvenzionale e disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
2.1. Avverso tale decisione ha proposto appello il deducendo plurime violazioni di Pt_1 legge e vizi motivazionali.
2.2. Si è costituito il resistendo al gravame e ribadendo la correttezza Controparte_1 della decisione di primo grado, insistendo in via subordinata per il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c.
2.3. All'udienza del 24 settembre 2025 fissata per la rimessione della causa in decisione, a norma dell'art 352 c.p.c., le parti provvedevano al deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DI APPELLO
3. Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
2051 e 2043 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il
Tribunale abbia erroneamente ravvisato nella sua condotta un caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale, senza considerare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e può essere esclusa solo in presenza di un fatto imprevedibile ed eccezionale. Secondo l'appellante, la responsabilità del ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e può essere esclusa soltanto in CP_1 presenza di un fatto del tutto imprevedibile ed eccezionale, circostanza che non ricorreva nel caso pagina 3 di 9 4
di specie. Il dissesto del marciapiede era infatti occulto, essendo nascosto dal fogliame, e non poteva essere percepito con l'ordinaria diligenza.
4. Con il secondo motivo censura il travisamento delle prove, osservando che il giudice di prime cure avrebbe illogicamente ritenuto che l'attore conoscesse le condizioni dei luoghi solo perché residente nella zona del sinistro, senza che vi fosse prova di una sua effettiva e specifica consuetudine con quel tratto di marciapiede.
5. Con il terzo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della giurisprudenza di legittimità da parte del Tribunale che aveva richiamato la sentenza di Cassazione n. 11526/2017, relativa ad un dissesto ben visibile, che non sarebbe comparabile con la fattispecie in esame, caratterizzata invece dall'occultamento della pavimentazione dissestata.
6. Con il quarto motivo lamenta l'omessa considerazione della condotta del custode, atteso che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare l'omessa vigilanza e la mancata segnalazione del pericolo da parte del CP_1
7. Con il quinto motivo, infine, censura la statuizione sulle spese, contestando la compensazione integrale e chiedendo la condanna del alla rifusione delle stesse. CP_1
8. Si è costituito il resistendo al gravame e ribadendo la correttezza Controparte_1 della decisione di primo grado, insistendo in via subordinata per il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c.
9. L'appello è infondato.
9.1 Giova premettere che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condotta del danneggiato assume rilievo causale diverso a seconda del grado di incidenza sull'evento, in applicazione – anche d'ufficio – dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Quanto più la situazione di pericolo è prevedibile ed evitabile con l'adozione delle normali cautele di prudenza, tanto più significativa deve considerarsi l'incidenza del comportamento del danneggiato, sino a potersi giungere all'interruzione del nesso eziologico qualora la condotta imprudente sia da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass., ord. nn.
2479, 2480 e 2482/2018; Cass. nn. 27724/2018, 20312/2019, 38089/2021, 35429/2022; Cass., Sez.
Un., n. 20943/2022).
Di recente, la Cassazione ha raffermato che, in ipotesi di dissesti del manto stradale o dei marciapiedi, la mancanza di adeguata cautela da parte del pedone – specie laddove l'anomalia sia pagina 4 di 9 5
percepibile con l'ordinaria diligenza – integra gli estremi del fortuito, escludendo la responsabilità del custode (Cass., sez. III, n. 9487/2024).
La stessa Corte di legittimità, con ordinanza n. 2482 del 01-02-2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 27724 del 2018; n. 20312 del 2019; n. 38089 del 2021; n. 35429 del 2022; nn. 14228 e
21675 del 2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943 del 30-06-2022 Rv. 665084 - 01) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152 del 27-04-2023 Rv. 667668 - 01 -
02 - 03) che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675 del 20-07-2023 Rv. 668745-01; Cass. n. 2376 del 24-01-2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. pagina 5 di 9 6
Nella Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, (ud. 07/02/2024, dep. 09/04/2024), n.9487, la
Corte di legittimità, in fattispecie assolutamente sovrapponibile rispetto a quella ora al vaglio di questa Corte distrettuale, aveva confermato la decisione del giudice del merito che aveva escluso la sussistenza del nesso causale laddove aveva affermato che la condotta del preteso danneggiato aveva integrato gli estremi del fortuito, poiché non connotata da adeguata accortezza in relazione allo stato dei luoghi, caratterizzato dall'evidente assenza di una mattonella, il che rendeva più facilmente percepibile la successiva sconnessione, che quindi avrebbe dovuto comportare l'adeguamento della condotta del pedone alla situazione.
Tenendo, di fatto, - ha proseguito la Corte della decisione qui in commento - nella dovuta considerazione che non erano state segnalate condizioni atmosferiche particolari ha ritenuto che la caduta potesse verosimilmente essere stata provocata dall'affrontare con non sufficiente attenzione quel tratto di marciapiede. Peraltro il dislivello sarebbe stato facilmente percepibile mediante ordinaria accortezza, proprio in virtù della assenza della mattonella, che aveva creato un quadrato di colore più chiaro sul piano di calpestìo ed avrebbe dovuto indurre il preteso danneggiato ad una maggiore prudenza nel transitare su quel punto.
9.2 Trasponendo tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni già raggiunte dal Tribunale.
Come infatti già efficacemente e condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure, anche tenendo conto delle risultanze della fotografia allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., depositata dall'attore, e che quest'ultimo ed i testi escussi hanno dichiarato essere stata scattata immediatamente dopo la caduta, è possibile notare che l'area ricoperta dalle foglie (ed effettivamente sconnessa) è tuttavia preceduta, nel senso di marcia percorso dal sig. e Pt_1 dalla testimone sig.ra da una fila di mattonelle chiaramente dissestate e sollevate dalla CP_2 loro sede;
fila che parte dalla base dell'albero che i medesimi sig.ri e hanno Pt_1 CP_2 incontrato nel loro cammino poco prima della caduta, e che è nettamente visibile dai rilievi fotografici effettuati dal personale della Polizia Municipale di allegati alla comparsa di CP_1 costituzione in giudizio del Controparte_1
Tale fila di mattonelle sollevate, immediatamente precedente l'accumulo di foglie ritratto nella fotografia prodotta dall'attore, e non di rado causata proprio dal sollevamento provocato dalla crescita delle radici (con fenomeno dunque tutt'altro che infrequente proprio nei pressi pagina 6 di 9 7
degli alberi) avrebbe dovuto ragionevolmente indurre quest'ultimo a comprendere che al di sotto dello strato di foglie vi fosse una superficie instabile, inidonea al transito pedonale in sicurezza.
Peraltro osserva ulteriormente la Corte come, ancora dal mero esame della foto allegata alla prima memoria ex art. 183 cp da parte dell'attore, emerga evidente come quell'apparentemente – oltretutto – non del tutto naturale copioso e concentrato accumulo di foglie (quasi le foglie avessero assunto un innaturale compito esclusivo di coprire quel tratto, posizionandosi ordinatamente solo sullo stesso e neanche una fuori da quel vero e proprio
“cratere”) fosse del tutto evidente nel suo spessore e nonostante ciò il livello di quell'accumulo fosse sostanzialmente uguale al livello del restante marciapiede.
Anche tale manifesta evidenza avrebbe dovuto indurre il pedone a capire, ponendo in essere una prudente condotta di ragionevole cautela dovuta ex art. 2 Cost., che sotto quel corposo accumulo di foglie non potesse esservi la normale base del marciapiede.
Né infine l'attore/appellante può seriamente sostenere che il passaggio del sig. con Pt_1 il piede destro sull'accumulo stesso si fosse reso necessario dal fatto che non vi era sul marciapiede lo spazio sufficiente per camminare a fianco della sig.ra la quale camminava CP_2 alla sua sinistra, in quanto quella necessaria e dovuta adozione di ogni cautela,, imposta come detto all'utente ex art. 2 Cost., avrebbe dovuto indurlo comunque alla attuazione di ogni prudenza atta ad evitare proprio di transitare calpestando quel fogliame, pure in ipotesi ponendosi momentaneamente davanti o in coda rispetto alla propria accompagnatrice, che infatti non ha avuto alcun problema.
Deve pertanto confermare anche questa Corte distrettuale conclusioni raggiunta dal giudice di prime cure e secondo cui la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile, in quanto preceduta da sconnessioni che precedevano o seguivano il tratto ricoperto da foglie, a sua volta, evidentemente, per le sue dimensioni, nascondente una base non in linnea con la restante base del marciapiede, sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela;
sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione dell'appellante e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni pagina 7 di 9 8
responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c."
(in termini Cassazione civile sez. III, 02/11/2023, (ud. 05/10/2023, dep. 02/11/2023), n.30394).
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza, aumentate ex art. 4 ottavo comma DM 55/14 in ragione della manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, e in base al valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
Solo l'assenza di impugnazione del relativo capo, osta alla revisione della decisione del giudice di prime cure relative alle spese di lite e di CTU.
10.1 Ritiene da ultimo il Collegio come si rinvengano anche i presupposti per la revoca della ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 nr. 115/02, avendo evidentemente la parte agìto, almeno con la proposizione della presente fase, con manifesta colpa grave, essendosi limitata a riproporre questioni già compiutamente risolte dal giudice di prime cure mediante il mero esame della documentazione fotografica allegata dallo stesso attore, avverso cui alcuna seria critica risulta riproposta in questa sede, e non avendo pertanto adeguatamente ponderato l'infondatezza delle sue argomentazioni, alla luce delle ragioni già poste a sostegno della decisione di primo grado (Corte d'Appello Milano nr. 2282/12).
A ciò si aggiunge, secondo quanto già evidenziato, che fattispecie assolutamente sovrapponibile rispetto a quella ora al vaglio della Corte risultava decisa in sede di legittimità in senso sfavorevole all'appellante già al momento della redazione dell'atto d'appello, con decisione facilmente reperibile presso gli archivi competenti ( Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, (ud.
07/02/2024, dep. 09/04/2024), n.9487 su, tra gli altri, , che non risulta minimamente CP_3 criticata nel gravame.
10.2 A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115,
G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei pagina 8 di 9 9
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza n° 238-2024 del Giudice
Unico del Tribunale di Chieti;
condanna l'appellante nato il [...] a [...] ivi residente, in Via Fonte Parte_1 CP_1
Canale 8, C.F. al pagamento delle spese processuali in favore di C.F._1
C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, che per compensi Controparte_1 P.IVA_1 professionali liquida in euro 6.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma
17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
visto l'art. 136 nr. 115/02, revoca l'ammissione del al beneficio del PSS relativamente alla Pt_1 presente fase.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24.9.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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