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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in L'Aquila, alla Via Lussemburgo n. 33, ed ivi elettivamente domiciliato, alla via Santa
Elisabetta n. 5, presso lo Studio degli Avv.ti Guido Alfonsi e Ornella Parte_2
Matera, che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in L'Aquila, Fraz. Sassa
Scalo, Strada Statale 17, N. 44, presso lo studio dell'Avv. Valter Grante, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Le parti concludevano per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come alle condizioni concordate, a firma congiunta, del 07.03.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.04.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in L'Aquila (AQ), in data Controparte_1
12.10.2013 e che da tale unione matrimoniale nasceva, in data 05.12.2014, il figlio , Per_1
ad oggi ancora minorenne, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che i coniugi erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge;
2. il ricorrente riferiva che: a) la separazione personale dei coniugi veniva dichiarata con decreto di omologa n. cronol. 6107/2021 del 26.11.2021 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento avente R.G. n. 819/2021 e, da allora, l'unione morale e spirituale tra i due non si era più ricostituita;
b) dall'omologa della separazione i coniugi non si erano più riuniti, ricorrendo, pertanto, i presupposti e le condizioni di Legge ai fini della invocata pronuncia;
c) dal giorno della separazione il figlio ha costantemente vissuto insieme con il Per_1 padre e con la nonna paterna, presso l'abitazione dei predetti, frequentando solo sporadicamente la madre, circostanza, questa, che renderebbe necessario modificare, sotto il profilo economico, le condizioni concordate in sede di separazione tramite la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio (pari ad € 350,00); d) l'affidamento condiviso del figlio , nonché l'autosufficienza economica dei coniugi, Per_1
giustificherebbe la totale eliminazione del contributo mensile disposto in sede di separazione;
3. in data 17.09.2024 si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale, pur aderendo Controparte_1
alla richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il IG. pur non opponendosi alla domanda di affidamento condiviso Parte_1 del figlio minore e di assegnazione in uso della casa coniugale (sita in L'Aquila, Per_1
Via Madonna delle Grazie, 18), contestava tutte le avverse allegazioni ribadendo la totale infondatezza in punto di fatto della avversa asserzione circa la costante presenza di Per_1
nella casa paterna e la riferita assenza, nella vita del bambino, della figura materna;
2 4. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti rinviando all'udienza - sostituita con il deposito di note scritte - del 26.03.2025;
5. con note depositate in data 20.03.2025 e 25.03.2025 i procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa mediante recepimento di conclusioni congiunte avendo, nelle more, le parti raggiunto un accordo;
6. all'udienza del 26.03.2025, preso atto dell'intervenuto accordo, il Presidente rinviava, ex art
127ter c.p.c., al 07.05.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 473bis 22 c.p.c.;
7. la domanda va accolta, tenuto conto che le condizioni concordate dalle parti definiscono e regolano correttamente le reciproche relazioni ed appaiono correttamente regolare i diritti del figlio minorenne , soddisfacendo il suo primario interesse;
Per_1
8. le spese di lite, in considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in L'Aquila Parte_1 Controparte_1
(AQ), in data 12.10.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune
(anno 2013 - n. 42 - Parte II – Serie A), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
a. dispone che il figlio , minore (nato a [...], il [...]) Persona_2 viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
b. dispone che il minore viene collocato presso la casa coniugale, ove già risiede (a lui donata dai nonni paterni), che viene assegnata e che resterà in uso alla madre
; Controparte_1
c. dispone che il minore trascorrerà con il padre e con la madre un eguale periodo di tempo secondo gli accordi che di volta in volta saranno presi dai genitori anche rispetto alle loro esigenze lavorative, con libertà per il minore di pernottare presso la casa di entrambi e presso i rispettivi nonni;
d. stabilisce che il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore con l'importo di € 150,00 mensili da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre
3 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mentre le Controparte_1 spese straordinarie saranno divise in egual misura tra i coniugi.
Le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza, il 5 giugno 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in L'Aquila, alla Via Lussemburgo n. 33, ed ivi elettivamente domiciliato, alla via Santa
Elisabetta n. 5, presso lo Studio degli Avv.ti Guido Alfonsi e Ornella Parte_2
Matera, che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in L'Aquila, Fraz. Sassa
Scalo, Strada Statale 17, N. 44, presso lo studio dell'Avv. Valter Grante, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Le parti concludevano per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come alle condizioni concordate, a firma congiunta, del 07.03.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.04.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in L'Aquila (AQ), in data Controparte_1
12.10.2013 e che da tale unione matrimoniale nasceva, in data 05.12.2014, il figlio , Per_1
ad oggi ancora minorenne, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che i coniugi erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge;
2. il ricorrente riferiva che: a) la separazione personale dei coniugi veniva dichiarata con decreto di omologa n. cronol. 6107/2021 del 26.11.2021 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento avente R.G. n. 819/2021 e, da allora, l'unione morale e spirituale tra i due non si era più ricostituita;
b) dall'omologa della separazione i coniugi non si erano più riuniti, ricorrendo, pertanto, i presupposti e le condizioni di Legge ai fini della invocata pronuncia;
c) dal giorno della separazione il figlio ha costantemente vissuto insieme con il Per_1 padre e con la nonna paterna, presso l'abitazione dei predetti, frequentando solo sporadicamente la madre, circostanza, questa, che renderebbe necessario modificare, sotto il profilo economico, le condizioni concordate in sede di separazione tramite la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio (pari ad € 350,00); d) l'affidamento condiviso del figlio , nonché l'autosufficienza economica dei coniugi, Per_1
giustificherebbe la totale eliminazione del contributo mensile disposto in sede di separazione;
3. in data 17.09.2024 si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale, pur aderendo Controparte_1
alla richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il IG. pur non opponendosi alla domanda di affidamento condiviso Parte_1 del figlio minore e di assegnazione in uso della casa coniugale (sita in L'Aquila, Per_1
Via Madonna delle Grazie, 18), contestava tutte le avverse allegazioni ribadendo la totale infondatezza in punto di fatto della avversa asserzione circa la costante presenza di Per_1
nella casa paterna e la riferita assenza, nella vita del bambino, della figura materna;
2 4. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti rinviando all'udienza - sostituita con il deposito di note scritte - del 26.03.2025;
5. con note depositate in data 20.03.2025 e 25.03.2025 i procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa mediante recepimento di conclusioni congiunte avendo, nelle more, le parti raggiunto un accordo;
6. all'udienza del 26.03.2025, preso atto dell'intervenuto accordo, il Presidente rinviava, ex art
127ter c.p.c., al 07.05.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 473bis 22 c.p.c.;
7. la domanda va accolta, tenuto conto che le condizioni concordate dalle parti definiscono e regolano correttamente le reciproche relazioni ed appaiono correttamente regolare i diritti del figlio minorenne , soddisfacendo il suo primario interesse;
Per_1
8. le spese di lite, in considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in L'Aquila Parte_1 Controparte_1
(AQ), in data 12.10.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune
(anno 2013 - n. 42 - Parte II – Serie A), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
a. dispone che il figlio , minore (nato a [...], il [...]) Persona_2 viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
b. dispone che il minore viene collocato presso la casa coniugale, ove già risiede (a lui donata dai nonni paterni), che viene assegnata e che resterà in uso alla madre
; Controparte_1
c. dispone che il minore trascorrerà con il padre e con la madre un eguale periodo di tempo secondo gli accordi che di volta in volta saranno presi dai genitori anche rispetto alle loro esigenze lavorative, con libertà per il minore di pernottare presso la casa di entrambi e presso i rispettivi nonni;
d. stabilisce che il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore con l'importo di € 150,00 mensili da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre
3 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mentre le Controparte_1 spese straordinarie saranno divise in egual misura tra i coniugi.
Le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza, il 5 giugno 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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