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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/06/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1583 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, rimessa al Collegio per la decisione il 13/06/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. DE NICOLA DRUSILLA presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 13/06/2025 la ricorrente si è riportata al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 13/03/2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 15/02/2001, dal quale erano nati due figli: il Per_1
16/08/2001 ed il 25/07/2005, il primo studente universitario e il secondo neodiplomato in Per_2
cerca di prima occupazione. Aggiungeva di essersi separata sentenza di separazione giudiziale parziale del 05/05/2021 e definitiva del 02/12/2022, entrambe passate in giudicato. Riferiva che, dopo essersi sottoposta a lunghe cure per la patologia oncologica sofferta, stava cercando di entrare nel mondo del lavoro ma attualmente aveva un contratto per poche ore mensili e che il resistente
1 non rispettava gli obblighi economici. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e la conferma della disciplina della separazione, ovvero un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 13/06/2025, verificata la regolarità della notifica, il giudice rel. dichiarava la contumacia del resistente, confermava le condizioni della separazione e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza parziale del 05/05/2021 e definitiva del 02/12/2022, passate in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Atteso che entrambi i figli sono divenuti maggiorenni, nulla deve disporsi in merito all'affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
È incontestata la circostanza che i due figli maggiorenni non siano economicamente autosufficienti in quanto il primo (23enne) è studente universitario e il secondo (20enne) è in cerca di occupazione.
Il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, come richiesto dalla ricorrente, giacché non sono sopravvenute circostanze giustificative di una modifica. Pertanto, il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei figli, versando alla resistente la somma mensile di € 400,00
(€ 200,00 ciascuno), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CA (NA) il 12/02/2001 da
), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
2 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 4, Parte I, Serie /,
Anno 2001);
3. conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1583 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, rimessa al Collegio per la decisione il 13/06/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. DE NICOLA DRUSILLA presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 13/06/2025 la ricorrente si è riportata al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 13/03/2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 15/02/2001, dal quale erano nati due figli: il Per_1
16/08/2001 ed il 25/07/2005, il primo studente universitario e il secondo neodiplomato in Per_2
cerca di prima occupazione. Aggiungeva di essersi separata sentenza di separazione giudiziale parziale del 05/05/2021 e definitiva del 02/12/2022, entrambe passate in giudicato. Riferiva che, dopo essersi sottoposta a lunghe cure per la patologia oncologica sofferta, stava cercando di entrare nel mondo del lavoro ma attualmente aveva un contratto per poche ore mensili e che il resistente
1 non rispettava gli obblighi economici. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e la conferma della disciplina della separazione, ovvero un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 13/06/2025, verificata la regolarità della notifica, il giudice rel. dichiarava la contumacia del resistente, confermava le condizioni della separazione e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza parziale del 05/05/2021 e definitiva del 02/12/2022, passate in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Atteso che entrambi i figli sono divenuti maggiorenni, nulla deve disporsi in merito all'affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
È incontestata la circostanza che i due figli maggiorenni non siano economicamente autosufficienti in quanto il primo (23enne) è studente universitario e il secondo (20enne) è in cerca di occupazione.
Il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, come richiesto dalla ricorrente, giacché non sono sopravvenute circostanze giustificative di una modifica. Pertanto, il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei figli, versando alla resistente la somma mensile di € 400,00
(€ 200,00 ciascuno), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CA (NA) il 12/02/2001 da
), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
2 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 4, Parte I, Serie /,
Anno 2001);
3. conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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