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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 2605/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2605/2020
TRA
(C.F. e P. IVA: , Parte_1 P.IVA_1 ell'avv. Cristian n Roma Pescara via Raiale n. 285, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 press vvocatura i sito nella sede comunale di Piazza Giovanni Falcone n. 1, CP_1 tato e difeso dall'avv. Mario Paggi e dall'avv. Benedetto Croce in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 onveniva in giudizio il
[...] Controparte_1
DGR n. 710/2009 il Comune di era stato ammesso a finanziamento CP_1 regionale per la costruzione di 15 alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica), finalizzata a fronteggiare l'emergenza abitativa venutasi a verificare in quel periodo storico, per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 1.480.545,00, di cui euro 1.332.490,50 quale contributo regionale ed euro 148.054,50 (pari al 20%) a carico del CP_1 stesso;
-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24.0 Comune di aveva approvato il “Piano integrato centro civico CP_1 sottozona G1 3D variante redistributiva per ubicazione alloggio ERP per emergenza abitativa ed adeguamento standard di uso pubblico L.R. n. 36/87”; -che con deliberazione di Giunta comunale n. 112 dell'11.05.2010 era stato approvato il progetto preliminare, redatto dal Dirigente dell'area IV Arch. per la costruzione di 15 alloggi E.R.P. da Persona_1 realizzarsi nel comparto D3 del Piano Integrato Centro Civico;
-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 22.06.2010 era stato approvato il progetto definitivo, redatto dal Dirigente dell'area IV Arch.
[...]
per la costruzione;
-che con determina Dirigenziale n Per_1
26.07.2010 era stato approvato lo schema del bando di gara, con procedura aperta con criterio di cui all'art. 83 comma 1 dei D.Lgs 163/06 (offerta economicamente più vantaggiosa), con inserito l'affidamento della progettazione esecutiva a carico del soggetto aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 53 lett b) del D.Lgs 163/06; -che il quadro economico era del seguente tenore: “- Lavori a base d'asta € 1.147.810,00 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 30.203,00 - Iva 10% - Importo progettazione esecutiva
€ 35.000,00”; -che con determina Dirigenziale n. 520 del 15.10.2010 veniva approvata l'aggiudicazione provvisoria all'impresa Parte_1 rimasta aggiudicataria con un ribasso del 14,50% e quindi per il corrispettivo netto di euro 1.011.580,55, comprensivo degli oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso oltre IVA di legge;
-che, come previsto dal bando di gara, l'impresa aggiudicataria aveva previsto alla redazione del progetto esecutivo architettonico delle opere, presentando il progetto redatto dall'Ing. R_
nominato in sede di gara;
-che in data 25.10.2010 il
[...] Parte_1 ato, presso l'ufficio protocollo del comune CP_1 documentazione varia afferente la ditta stessa, come prevista nel gara;
-che con determina dirigenziale n. 579 del 16.11.2010 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. , costituito da: “Relazione R_ descrittiva;
Quadro economico;
computo estimativo;
Elenco Prezzi;
Capitolato Speciale d'Appalto; Schema di contratto tipo;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Elaborati grafici”; -che in data 7.12.2010 veniva sottoscritto il contratto d'appalto, Repertorio n. 27992, Raccolta n. 15471; -che in data 10.12.2010 veniva sottoscritto verbale di inizio lavori e consegna delle aree, come redatto dal Direttori dei Lavori e RUP Arch. con Persona_1 termine previsto per l'ultimazione al 20.09.2011; -che in tale sede venivano effettuati tracciamenti, collocati picchetti, capisaldi e sagome, riscontrato le misure, indicato le aree;
-che si era, tuttavia, dato atto del fatto che l'area su cui eseguirsi i lavori era occupata abusivamente da un coltivatore (sig.
, e che comunque lo stato attuale non era tale da impedire la CP_2 consegna delle aree;
-che in data 21.12.2010 il aveva depositato il Parte_1 progetto esecutivo strutturale delle opere a fir . - Persona_3 che in data 24.12.2010 veniva redatto verbale di sospens a firma del D.L., con indicata causa la mancata erogazione finanziamento regionale e l'insufficienza del mutuo concesso da Cassa Depositi e Prestiti;
- che stante il perdurare dello stallo, a più riprese il nei Controparte_3 diversi incontri tenutisi- aveva manifestato il proprio nte all'organizzazione richiesta per l'esecuzione dei lavori, stante l'incertezza sulla ripresa dei lavori;
-che con lettera fax del 5.02.2013 il , infatti, Parte_1 richiamando un pregresso incontro tra le parti, aveva chie ione di nuovo incontro al fine di discutere “sulla definizione delle procedure da eseguire per l'esecuzione dei lavori”, ribadendo la piena disponibilità alla realizzazione del progetto. Osservava, ancora: -che quello che, infatti, era emerso successivamente alla consegna dei lavori (poi sospesi) era una problematica inerente la proprietà delle aree su cui i lavori avrebbero dovuto eseguirsi;
-che, stante il ritardo nell'esecuzione delle opere imputabile alla stazione appaltante, il Parte_1 aveva chiesto una revisione dei prezzi ed un risarcimento complessivi euro 475.442,87; -che veniva altresì contestato un ingiustificato arricchimento della stazione appaltante, avendo il Controparte_1 conseguito il finanziamento regionale, altrimenti perento, attraverso la sottoscrizione del contratto d'appalto con l'impresa; -che con lettera dell'11.03.2013 il responsabile del settore lavori pubblici del Comune di
Arch. aveva riscontrato le precedenti missive del CP_1 Per_4
per significare quanto segue: “sono stati esperiti i dovuti Parte_1 nti presso la Regione Lazio da cui è emerso che il finanziamento regionale all'uopo concesso è ancora attivo. Per quanto riguarda l'area, con l'approvazione del progetto esecutivo, sarà dichiarata la pubblica utilità dell'opera che darà luogo all'occupazione d'urgenza”, onde da qui la non veridicità della motivazione a base della sospensione lavori disposta subito dopo la consegna;
-che vani erano stati i tentativi di ottenere indicazioni e chiarimenti dalla stazione appaltante, in questo senso le ulteriori comunicazioni a mezzo pec del 9.12.2014 e del 17.12.2014 erano rimaste prive di riscontro. Evidenziava, quindi: -che, stante il tempo invano trascorso, con lettera pec del 3.09.2015, il aveva comunicato la propria volontà di risolvere il Parte_1 contratto di ap sato, per esclusivo e grave inadempimento della stazione appaltante, chiedendo il risarcimento di tutti danni patiti con riserva di quantificazione: -che, infatti, la stazione appaltante aveva indetto la gara, stipulato il relativo contratto ed infine proceduto alla consegna dei lavori senza avere la disponibilità delle aree oggetto di intervento, il tutto in palese violazione dell'art. 47 del DPR 554/99 e ss. m. e i., applicabile ratione temporis;
-che con l'approvazione del progetto definitivo, avvenuta in data 22.06.2010, si aveva l'automatico effetto di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, presupposto utile e necessario per l'avvio della relativa procedura di esproprio;
-che ai sensi del comma 2 dell'art. 13, comma 2, del TU Espropri, “gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone”, dunque dall'approvazione del progetto definitivo, avvenuta in data 22.06.2010, vi era l'obbligo per il Comune di attivare la procedura di esproprio, che invece non era avvenuta nemmeno entro il termine massimo di legge previsto in cinque anni dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità; -che la sospensione dei lavori era inoltre illegittima ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 1063/1962, poi ripresa dall'art. 133 del DPR n. 554/1999, che aveva previsto la possibilità di sospensione legittima in due casi: “cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali;
ragioni di pubblico interesse o necessità”, circostanze queste inesistenti nel caso di specie. Sosteneva di avere subito danno emergente per euro 319.317,18 quali spese generali di cantiere, per euro 18.924,00 per altre spese affrontate e documentate, nonché lucro cessante per euro 101.158,00, oltre danno da ritardo pari agli interessi di mora e al danno curriculare per euro 10.000,00. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, meglio emarginato in narrativa, per grave inadempimento della stazione appaltante, e, conseguentemente, condannare il
al risarcimento di tutti i danni occorsi al attore, Controparte_4 Parte_1 plessiva individuata di € 448.769,18 oltr ressi di mora per danno da ritardo nella disponibilità delle somme da calcolarsi, per le voci di spese generali di cantiere e spese documentate, sul tempo intercorrente quantomeno tra la data di prevista conclusione dei lavori (20/09/2011), più una tolleranza di 6 mesi per il collaudo e 90 gg. per il pagamento della rata di saldo, e l'effettivo pagamento. In subordine, sempre previa risoluzione del contratto di appalto de quo, condannare il al risarcimento di Controparte_4 tutti i danni occorsi al attore nella diversa misura, maggiore o Parte_1 minore, che risulterà d . In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con la maggiorazione del 15% ex D.M. 55/2014 ed ulteriori accessori di legge”.
2.Si costituiva in giudizio il deducendo: -che, aveva Controparte_1 stipulato con il lto Rep. n. 27992, Racc. Controparte_1
n. 15471, in da Notaio Dott. avente ad oggetto Per_5
l'intervento per la costruzione di n. 15 allog ilizia residenziale pubblica, nonché il risarcimento dei danni subiti;
-che l'intervento edilizio era stato ammesso al finanziamento regionale ex deliberazione Giunta regionale n. 710 del 25.09.2009 per l'importo di euro 1.332.545,00 e per il restante 10% a carico del così come poi comunicato al di CP_1 CP_1 CP_1 dalla medesima Regione con nota prot. 208310 del 19 ottobre 2009; -che con deliberazione n. 112 dell'11.05.2010 la Giunta comunale di aveva CP_1 approvato il progetto preliminare delle opere in questio o dal Responsabile dell'Area 4^ dell'epoca, Arch. Persona_1 demandando al medesimo dirigente l'incarico di predisporre la variante urbanistica del comparto D3, sottozona G1, del Piano Integrato “Centro Civico”, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;
-che, con deliberazione n. 43 del 24.05.2010 il Consiglio comunale aveva approvato la variante, demandando di nuovo al dirigente il compito di predisporre tutti gli atti successivi previsti dalla legge;
-che, con successiva deliberazione n. 161 del 22.06.2010, la Giunta comunale di aveva approvato il progetto CP_1 definitivo dell'intervento, sempre de al dirigente il compimento degli atti successivi sottesi ad ottenere il relativo finanziamento regionale;
- che, nelle more del perfezionamento del procedimento di cui sopra [le cui fasi e prescrizioni vennero disciplinati dalla determinazione della Regione Lazio n. B0779/2010, avente ad oggetto “Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 46 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27, DGRL 25 settembre 2009, n. 710, da attuarsi da parte dei Comuni”] ed al fine di rispettare il termine perentorio dell'inizio dei lavori, ivi fissato per il 21.12.2010, pena la decadenza del finanziamento (come da art. 2 della direttiva), era stato pubblicato il bando di gara, approvato con determinazione dirigenziale n. 397 del 26.07.2010; -che con successiva determinazione dirigenziale n. 520 del 15.10.2010, all'esito del procedimento di gara, era stato aggiudicato al l'appalto e in data 7.12.2020 era stato Parte_1 sottoscritto il contratto d'appalto; -che, con determinazione dirigenziale n. 579 del 16.11.2010 era stato approvato il progetto esecutivo redatto, per conto del , dall'Ing. ; -che in data 10.12.2010 era stato Parte_1 Per_6 sottoscritto dall'Arch. –dirigente dell'Area tecnica, Persona_1
Direttore dei Lavori e R.U.P. dell'appalto – il verbale di inizio dei lavori e consegna delle aree e, soltanto due settimane dopo, in data 24.12.2010, era stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori medesimi, con la seguente motivazione: “Visto che il finanziamento concesso dalla Regione Lazio non è stato ancora erogato per l'esecuzione delle opere e ... visto che il mutuo concesso all'amministrazione comunale dalla Cassa Depositi e Prestiti, posiz. 4549221, non è sufficiente per affrontare l'inizio dei lavori”. Osservava, ancora: -che nessun tipo di lavorazione era stata mai posta in essere nell'area individuata per la realizzazione dell'intervento edilizio;
-che nel verbale di inizio dei lavori e consegna delle aree era riportato che l'Arch.
direttore dei lavori e r.u.p., “avrebbe effettuato i tracciamenti Per_1 ollocato picchetti, capisaldi, sagome, riscontrato le misure, indicato le aree, le cave, i locali e i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, dato lettura del contratto e di alcune norme del capitolato speciale d'appalto”; -che, a ben vedere, dalla documentazione depositata dall'attore e dell'ente convenuto era stato confermato più volte che il terreno era chiuso, occupato da e dai suoi Controparte_5 famigliari, pertanto non potevano essere stati effettuati tutti quei lavori indicati nel verbale, né si sarebbe potuto allestire alcun cantiere, visto il diniego opposto dallo stesso ad ogni tipo di accesso. CP_2
Sosteneva, quindi: -che “a) n sono mai iniziati (circostanza già dedotta da questa difesa nel motivo n. 1) e quindi risultano inammissibili ed infondate le richieste di risarcimento per danno emergente e lucro cessante;
b) nella riunione del Comitato Tecnico ATER del 9/5/2012 è stato esaminato il progetto definitivo dell'opera, risultato carente degli elaborati previsti dalla normativa vigente;
c) il Comitato Tecnico ATER, nella riunione del 9/5/2012, ha chiesto – oltre alle integrazioni documentali riguardanti il progetto definitivo e al Quadro Tecnico Economico – anche il “progetto esecutivo redatto dall'impresa””; -che, pertanto, il progetto definitivo, in quanto mancante di alcuni elaborati previsti dalla legge, non avrebbe potuto assurgere ad “atto presupposto” legittimante i successivi atti procedimentali (bando di gara, aggiudicazione provvisoria, approvazione progetto esecutivo, contratto d'appalto, redatti in tutta fretta per non perdere i finanziamenti regionali); - che secondo il Comitato ATER era necessario presentare un “nuovo” progetto esecutivo, posto che quello già redatto dall'Ing. ed approvato con d.d. R_
n. 579 del 16.11.2010, non era risultato idoneo. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto. Con condanna del attore al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta ctu e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Dai documenti acquisiti e dalla ctu svolta nel corso dell'istruttoria del processo si traggono i seguenti fatti e accadimenti temporali. Il contratto di appalto sottoscritto dalle parti ha avuto ad oggetto la realizzazione di un edificio per civile abitazione contenente n. 15 alloggi per “emergenza abitativa” all'interno del territorio del Comune di in CP_1 prossimità del torrente Vaccina, in un'area posta al Confine con via Mario Sironi, a circa 130 metri di distanza dal cavalcaferrovia 9.11.1989. Per la realizzazione di detto intervento con delibera di Giunta Comunale n. 374 del 17.12.2008 il Comune di ha inoltrato richiesta di CP_1 finanziamento alla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 46 della Legge Regionale n. 27/2006. In data 19.10.2009 l'Assessorato alle Politiche della Casa della Regione Lazio ha comunicato al l'ammissione Controparte_1 al finanziamento ai sensi dell'articolo 46 n. 27/2006 per un ammontare di euro 1.332.545,00 (DGRL n. 710/2009) a cui si doveva aggiungere l'importo pari a euro 148.054,50 a carico del stesso. CP_1
L'approvazione del progetto preliminare è avvenuta Delibera n. 112/2010 del 11.05.2010, progetto redatto dal Dirigente dell'area IV Arch. per la costruzione di 15 alloggi E.R.P. da realizzarsi nel Persona_1 comparto D3 del Piano Integrato Centro Civico. Nel testo della Delibera si riferisce che con Determina Regione Lazio n. B0779/2010 recante: "direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 46 della L.R. 27/2006 e D.G.R.L. 710/2009" sono state fissate le modalità, le procedure nonché i requisiti progettuali per accedere al suddetto finanziamento nel rispetto dei tempi imposti dalla D.G.R.L. 710/2009, ovvero con la consegna dei lavori da effettuarsi a carico del entro il 21.12.2010. CP_1
Nella Determina era previsto che ai fini dell'ottenimento al finanziamento regionale i lavori dovevano avere inizio entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della DGR 710/2009 cioè 13 mesi dal 21.11.2009. All'articolo 3 della stessa Determina Dirigenziale della Regione Lazio si viene previsto che “per quanto previsto dalla LR 03 settembre 2002 n. 30, "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica", il progetto dovrà essere esaminato dal Comitato Tecnico per l'E.R.P. competente per territorio, per quanto attiene all'art. 9 della legge citata. Approvato il progetto (almeno definitivo), il relativo Q.T.E. unitamente alla copia del provvedimento di impegno formale della spesa relativa al cofinanziamento comunale (se previsto), al cronoprogramma dettagliato delle fasi di attuazione dell'intervento (acquisto, progettazione, bando o gara appalto, esecuzione lavori ecc.), nonché al citato parere ottenuto ai sensi della LR n. 30/2002, art.9, dovranno essere trasmessi alla Regione Lazio - Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale. - Via Capitan Bavastro I 08 - 00154 Roma - per il previsto riscontro, di cui sarà data sollecita comunicazione al Comune. Dell'aggiudicazione dei lavori deve essere data comunicazione alla Regione allegando il Q.T.E. aggiornato sulla base delle risultanze della gara”. Rileva il ctu che il di disponeva al momento come CP_1 CP_1 strumento attuativo i u ntegrato di iniziativa pubblica approvato con D.G.R.L. n. 67 del 6.2.2009 all'interno del P.I. Centro Civico sottozona G1. L'Amministrazione Comunale non aveva disponibilità di altre aree pubbliche inserite in Piani di Zona o programmi PEEP vigenti ed esecutivi tali da ubicare la realizzazione della volumetria ERP collegata al finanziamento regionale di cui alla D.G.R.L. 710/2009 e permettere una celere realizzazione dell'opera. La contingenza dei tempi previsti dalla stessa Delibera Regionale imponeva quindi di individuare all'interno del comparto D3 della sottozona G I del P.I. centro civico, la sagoma volumetrica dell'edificio ERP finanziato dalla Regione, pena la possibile decadenza dello stesso. Al riguardo con relazione descrittiva allegata al progetto dell'edificio il Dirigente dell'area IV ha proposto alla Amministrazione Comunale tale indirizzo funzionale, riscontrando che la sagoma dell'edificio residenziale pubblico rientra nei parametri volumetrici ammissibili del P.I. comparto D3. L'Arch. in qualità di Dirigente dell'aera IV ha redatto il Persona_1 progetto preliminare dell'edificio ERP per 15 alloggi di cui al finanziamento regionale D.G.R.L. 710/2009 e composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione descrittiva dell'intervento 2. Elaborato progettuale. Con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 23.04.2010 è stato approvato il progetto preliminare, nella quale veniva erroneamente riportato un importo sbagliato e pertanto, a causa del suddetto errore materiale, l'Amministrazione ha provveduto a riapprovare il progetto con le dovute correzioni. Allo stesso tempo il ha dato mandato al Controparte_1
Dirigente dell'area IV di predisp i della L.R. n. 36/87 del comparto D3 della sottozona G1 del P.I. Centro Civico all'interno della volumetria ammissibile, per la realizzazione dell'edificio ERP da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. Ciò in quanto stando alle previsioni di Piano Regolatore, la zona G1 era destinata a servizi pubblici e privati, e non ad edificazione per civile abitazione. Negli elaborati progettuali non viene fornita alcuna indicazione di carattere catastale sul terreno in cui era prevista la realizzazione dell'opera, né tanto meno sulla disponibilità del terreno stesso da parte del Comune di CP_1
Attraverso una ricostruzione grafica operata dal ctu, è stato individuare l'area sulla quale era previsto l'intervento (non tutta l'area era occupata dall'edificio E, ma solo una ristretta porzione della stessa al confine con via Mario Sironi. Con deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 22.06.2010 è stato approvato il progetto definitivo, redatto dal Dirigente dell'area IV Arch. per la costruzione sempre degli stessi 15 alloggi ERP da Persona_1 rto D3 del Piano Integrato Centro Civico. Nella Delibera di approvazione si riferisce che con deliberazione di C.C. 43 del 24/05/2010 era stato approvato il "Piano integrato centro civico sottozona G1 comparto 3D variante redistributiva per ubicazione alloggio ERP per emergenza abitativa ed adeguamento standard di uso pubblico L.R. n. 36/87”. Nella Relazione descrittiva dell'opera (giugno 2010) del progetto definitivo, al capitolo intitolato “modalità procedurali”, viene indicato che, dopo i passaggi già intervenuti di approvazione del progetto preliminare e di variante del PRG, era necessaria l'approvazione del progetto definitivo da parte del ed anche l'approvazione del progetto Controparte_1 definitivo p o art. 9 L.R. 30/2002: “Con provvedimento del consiglio di amministrazione è costituito il comitato tecnico, quale organo deputato alla verifica degli interventi previsti dai programmi di finanziamento in materia di edilizia residenziale pubblica … 3. Il comitato tecnico esprime pareri sui programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, ricadenti nel territorio di competenza, attuati dalla stessa azienda, da enti pubblici o da altri soggetti beneficiari di finanziamento pubblico, in ordine a: a) congruità economica dei programmi e conformità degli interventi alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza e di lavori pubblici;
b) atti tecnici ed economici relativi alle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi;
c) rispetto dei vincoli tecnico- dimensionali ed economici in relazione alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e rispondenza dei quadri tecnicoeconomici ai limiti massimi di costo regionali;
d) richiesta di deroga ai limiti massimi di costo regionali. Nelle relazioni del progetto definitivo il costo dell'opera è determinato parametricamente, e non attraverso un computo metrico estimativo”. Negli elaborati progettuali non viene fornita alcuna indicazione di carattere catastale sul terreno in cui era prevista la realizzazione dell'opera, né tanto meno sulla disponibilità del terreno stesso da parte del Comune di CP_1
In data 13.10.2010 è stato redatto il verbale di aggiudicazione del l sulla base del ribasso di gara offerto pari a 14,50% Parte_1
netto di euro 1.011.580,55 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo delle varianti migliorative proposte in sede di offerta. In data 16.11.2010 il Comune di con determina dirigenziale n. 579, CP_1 ha approvato il progetto esecut nsorzio a firma dell'Ing. R_
, per la realizzazione dell'edificio per civile abitazione. All'atto
[...] rovazione, la Determina Dirigenziale demandava all'Area IV il perfezionamento della richiesta di finanziamento regionale pari al 90% della spesa complessiva 10% con fondi propri. In data 7.12.2010 il Comune di ha sottoscritto con il il CP_1 Parte_1 contratto di appalto per la real dell'edificio per civil e. All'articolo 3 viene riferito che facevano parte integrante del contratto i documenti: “a. il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al Decreto Min. LL.PP, n°145 del 19 aprile 2000; b. il capitolato speciale;
c. gli elaborati grafico progettuali;
d. l'elenco dei prezzi unitari;
e. il piano di sicurezza;
f. il cronoprogramma”. Il termine per l'ultimazione dei lavori era fissato in 270 giorni dalla data del verbale di consegna. Potevano essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.M. 145/2000 ed art. 133 del D.P.R. 554/1999. In data 10.12.2010 il D.L. del Comune di arch. CP_1 Persona_1
(anche Coordinatore della Sicurezza in secu verbale di consegna ed inizio dei lavori, in presenza dell'impresa (
[...]
. In detto verbale viene riportato che l'area interessata dai Parte_1 ata abusivamente da un coltivatore, sig. e che CP_2 comunque lo stato dei luoghi non impediva la con aree. L'appaltatore doveva provvedere ad iniziare i lavori secondo il programma di esecuzione: “• installazione e delimitazione del cantiere sull'area di intervento per accantonamento materiali;
• approvvigionamento materiali necessari per la realizzazione della fondazione e altre opere previste”. In data 21.12.2010 il ha informato il che in pari data Parte_1 CP_1 aveva provveduto al deposito, presso lo Sportello Unico del Comune di al deposito del progetto strutturale a firma dell'Ing. CP_1 Persona_3 e che detto progetto doveva essere trasmesso all'area Genio Civile da parte del per gli adempimenti di competenza. CP_1
Se n data 24.12.2010 il D.L. del Comune di arch. Ermanno CP_1 ha redatto il verbale di sospensione d n. 1, nel quale Per_1
Visto che il finanziamento concesso da parte della Regione Lazio non è stato ancora erogato per l'esecuzione delle opere;
• Visto che mutuo concesso all'Amministrazione Comunale dalla Cassa Deposito e Prestiti posiz.
, non è sufficiente per affrontare l'inizio dei lavori;
Accertato che a P.IVA_4 quanto indicato i lavori non potevano procedere con la necessità continuità e regolarità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera nei tempi previsti, tutto ciò alla presenza del sig. , Controparte_6 rappresentante dell'impresa appaltatrice si dispone la decorrere dalla data odierna sino a quando saranno cessate le cause ostative sopra rappresentate”. Il verbale di sospensione è firmato dal senza Parte_1 riserva. Successivamente al verbale di sospensione lavori del 24.12.2010 non risultano altri atti relativi al contratto di appalto, fino all'inizio del 2012. In data 9.05.2012 si tiene presso la sede dell' la Controparte_7 prima seduta di esame del progetto esecutivo dei lavori da parte del Comitato Tecnico della Regione Lazio (articolo 9 L.R. 30/2002). Nel verbale, dopo aver ripercorso tutto l'iter viene riportato: “L'Arch. fa presente che il comune di al fine non incorrere nella Per_1 CP_1 scadenza dei termini di cui alla L.R. n.12/1999 e nella perenzione dei fondi di cui alla L.R. n.25/2011 ha effettuato le procedure di aggiudicazione delle opere mediante appalto integrato, ma non ha iniziato i lavori. L'ing. CP_8 fa presente che il progetto definitivo non è corredato d
[...] elaborati previsti dalla vigente normativa e necessari al Comitato Tecnico per poter esprimere il parere di propria competenza. Si apre sull'argomento un ampio e approfondito dibattito al termine del quale il Comitato Tecnico sospende l'esame del progetto definitivo presentato dal - Controparte_1 relativo alla realizzazione di n.15 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel comparto D3 della sottozona G1 del programma integrato del centro civico chiedendo al Comune di voler presentare gli elaborati ad integrazione dello stesso come previsto dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione, il Q.T.E. con verifica dei massimali di costo redatto su modello CER e il progetto esecutivo redatto dall'Impresa, oggetto del bando di gara”; - che in data 13.08.2012 il Comune di in esito alla suddetta riunione CP_1 del Comitato Tecnico, ha richiest resa Appaltatrice (
[...]
, quanto segue: “• progetto esecutivo redatto dall' Parte_1 quadro tecnico economico con verifica dei massimali di costo;
• elaborati di cui al d.lgs. 163/2006”. In data 4.12.2012 il ha sollecitato l'invio della Controparte_1 documentazione richies 08.2012 lamentando l'inerzia del , convocandolo per il 12.12.2012 per definire quanto necessario Parte_1 per o dell'appalto. In data 2.01.2013 il ha risposto al negando gli addebiti, Parte_1 CP_1 sostenendo di aver ere tutti gli ad ti progettuali previsti dal contratto di appalto, ritenendo inoltre non più validi i prezzi contrattuali essendo ormai trascorsi più di due anni dalla sospensione dei lavori. In data 1.03.2013 il Comune di ha ricevuto la richiesta del CP_1
di riconoscimento dei seguenti importi: “• lavori di Parte_1 zione 5% del contratto: € 50.579,03 • oneri finanziari e fideiussori 10%: € 101.158,06 • mancati utili dell'impresa 25%: € 252.895,14 • quota ammortamento strumenti dell'impresa 7%: € 70.810,64 Totale € 475.442,87. In data 11.03.2013 il Comune di ha comunicato al che il CP_1 Parte_1 finanziamento per la realizzazio 5 alloggi era anc e che
“per quanto riguarda l'area, con l'approvazione del progetto esecutivo, sarà dichiarata la pubblica utilità dell'opera che darà luogo all'occupazione d'urgenza”. Il ha invitato il a dare corso alla progettazione esecutiva CP_1 Parte_1 ri In data 3.09.2015 il ha comunicato al la Parte_1 Controparte_1 propria volontà di ris ntratto di appalto r e grave inadempimento della stazione appaltante, chiedendo il risarcimento di tutti danni patiti con riserva di quantificazione.
5.Vale anche richiamare la Delibera del Consiglio Comunale di n. CP_1
242 del 30.11.2018, nella quale è ripercorso tutto l'iter storico di approvazione dei progetti di realizzazione del Centro Civico, e della cessione di numerose aree al da parte degli originari proprietari Controparte_1 delle aree (Eredi Ma Nella stessa Delibera si riferisce: “peraltro, resta ancora inedificato e comunque destinato ad opere di pubblica utilità un vasto appezzamento di terreno, ricompreso tra il fiume Vaccina, Via Gentile, Via Marinetti, Via De Begnac, Via Sironi (ex Via Caltagirone), perimetro Ufficio postale, perimetro area Biblioteca comunale e Istituto Alberghiero e contraddistinto al foglio 65, part.lle 950, 979 parte, 951, 953 parte, 955, 956, 977, 980, 981, 982, 983, 984, (visivamente individuato con il colore rosso della cartografia che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. H), destinato dal Comune di ad CP_1 interventi di interesse pubblico [all'interno del quale ricadeva l'area dell'edificio i esame – ndr]; • detta superficie di terreno, occupata da diversi decenni, dal Sig. e destinato dal medesimo al suo Controparte_5 sfruttamento agric ntumazione di alberi da frutto, ulivi, ortaggi e colture stagionali, è stato oggetto, in diverse occasioni, di azioni giudiziarie promosse dal medesimo sia in sede civilistica che in sede amministrativa, tutte sottese al riconoscimento in capo allo stesso di diritti di possesso e/o proprietà sul fondo;
• tutti i suddetti giudizi (ad esempio, Tribunale di Civitavecchia R.G. 577/98, TAR Lazio R.G. 552/93, Tribunale di Civitavecchia R.G. 2404/04,) si sono conclusi in senso sfavorevole al ricorrente, il quale è risultato, quindi, occupante sine titulo dei terreni in oggetto. Considerato: • che il fondo di cui trattasi è di proprietà del Comune di CP_1 giusta ultima deliberazione C.C. n. 21 del 18/04/2017 e successiva tr presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia (R.G. n. 258 - R.P. 188 del 11/01/2018 (all. I), è ancora oggi occupato dalle eredi del Sig. ; • le medesime eredi, con nota assunta al protocollo Controparte_5
018 e rubricata al n. 54651/2018 (ali. "54651-18"), hanno chiesto all'Amministrazione comunale la possibilità di lasciare in uso alla Sig.ra
- attraverso la stipula di un contratto di affitto di Parte_2 poter continuare a coltivare il terreno per uso personale e non commerciale e/o imprenditoriale;
• pertanto, tenuto conto delle predette previsioni urbanistiche, in parziale accoglimento della richiesta presentata dalle eredi del Sig. , la parte di fondo Controparte_5 contraddistinta al Catasto Terreni a . 950, n. 951, n. 956, n. 955 parte, n. 979 parte e n. 980 parte (come visivamente evidenziata dal colore celeste della cartografia allegata alla presente deliberazione sotto la lett. O), poiché non determina alcun immediato nocumento per l'Amministrazione comunale, può senz'altro essere concessa alla richiedente, attraverso la stipulazione di un contratto di affitto di fondo rustico al fine di consentirle di poter continuare a svolgervi attività agricole”. La ctu evidenzia in modo condivisibile e aderente alla documentazione versata in atti che dalla ricostruzione riferita dal Comune di nella CP_1
Delibera n. 242 del 30.11.2018 è senza dubbio evincibile c a del 2010 l'area sulla quale sarebbe dovuto sorgere l'edificio era proprietà del per cessione di una più ampia area, all'interno della Controparte_1
il rettangolo destinato ad accogliere l'edificio per emergenza abitativa. Ciò in forza degli accordi raggiunti negli anni 90 con gli Eredi TT Del GO, originari proprietari dell'intera area. Tuttavia, come riferito anche nella Delibera n. 242 del 30.11.2018, la proprietà è stata formalizzata dal Comune di solo con la CP_1 deliberazione C.C. n. 21 del 18.04.2017 con successi ione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia (R.G. n. 258 - R.P. 188 del 11.01.2018). Ciò avveniva quando nel novembre del 2018 l'intero fondo, ricomprendente anche l'area in esame, era ancora occupato dalle eredi del Sig. CP_5
(come risulta anche dalle foto aeree dell'area in detto periodo, che
[...] iano la presenza di colture e piantagioni). In merito, però, alla disponibilità dell'area in capo al da destinare ad CP_1 edificazione, va sottolineato che nel verbale di dei lavori del 7.12.2010 si legge che “l'area interessata dai lavori era occupata abusivamente da un coltivatore, sig. e che tuttavia lo stato dei CP_2 luoghi non impediva la consegna dell Sennonché dalle foto aeree dell'epoca risulta la presenza di piantagioni di alberi da frutta nella porzione di area che avrebbe dovuto ospitare la costruzione. Detta occupazione da parte di e delle sue eredi si è protratta CP_2 almeno fino al 2018, dal mom o stesso Comune di a CP_1 darne atto nella Delibera n. 242 del 30.11.2018. Dalle foto aeree scattate nel corso degli anni risulta anche che gran parte del fondo risultava effettivamente coltivato, anche con piantagioni da frutta. Quindi, è evidente che nel periodo compreso tra l'approvazione del progetto preliminare e la risoluzione del contratto di appalto da parte del , il Parte_1
Comune di pur essendo proprietario del fondo, non aveva la piena CP_1 disponibilit e.
6.La ctu ha ben messo in evidenza che secondo il D.Lgs. n. 163/2006 all'allegato XXI dello stesso d.lgs., dall'articolo 1 all'articolo 18, prevede i requisiti minimi e tutti gli elaborati da predisporre con la progettazione preliminare e definitiva, rilevando che nel caso specifico vi erano palesi carenza rispetto ai requisiti minimi che gli stessi progetti avrebbero dovuto possedere per essere considerati conformi alle norme, quindi anche per poter essere approvati dalla Commissione Tecnica dell'ATER (come da indicazione contenuta nel verbale di esame del progetto definitivo da parte della stessa che chiedeva l'integrazione documentale del CP_9 progetto definitivo, vista la carenza degli elaborati). In particolare, la relazione dell'Ing. ha segnalato le seguenti carenze Pt_3 dei progetti preliminare e defini petto alla citata normativa di riferimento: “
4.1.Il progetto preliminare Il progetto preliminare approvato dal Comune di manca di: • (punto “d” articolo 1) “studi necessari per CP_1 un'adeguat za del contesto in cui andrà a inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente”. Mancano del tutto gli studi geologici, idrogeologici, sismici, ed archeologici, per verificare l'esistenza di possibili elementi ostativi al progetto. • (punto “f” articolo 1)
“prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza”. • (punto B articolo 2): “accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili e eventualmente da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri … cronoprogramma delle fasi attuative”. Questo studio manca completamente, e l'argomento è stato uno di quelli che ha condizionato la consegna dei lavori, visto che l'area era occupata da un soggetto che la coltivava da decenni, e che aveva avviato numerosi giudizi per vedersi riconoscere la titolarità dell'area in esame ed anche di quella circostante. • (punto 1 articolo 3 Relazione Tecnica): “impianti e sicurezza”.
4.2.Il progetto definitivo Il progetto definitivo approvato dal Comune di manca di: CP_1
(punto 2 articolo 8) • b) relazioni tecniche e relazioni spe (mancano proprio i progetti strutturali ed impiantistici, le relazioni geologiche, idro- geologiche, geotecnica e geomeccanica, ed idraulica, vista anche la vicinanza del torrente, e le relazioni archeologiche, sulla cantierizzazione e sulla gestione materiali, sull'impatto acustico); • c) rilievi plano-altimetrici; • e) calcoli delle strutture e degli impianti (mancano gli schemi funzionali ed il dimensionamento dei singoli impianti, sia interni che esterni); • f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
• g) progetto di monitoraggio ambientale;
• h) piano particellare di esproprio;
• i) elenco dei prezzi unitari;
• l) computo metrico estimativo (non risulta la redazione di un computo metrico estimativo delle opere da eseguire); • n) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera
o il lavoro;
• o) cronoprogramma;
• q) linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri”.
7.Sulla scorta delle precedenti considerazioni, dalla ctu -argomentata e motivata in modo puntuale, approfondito e aderente a tutta la documentazione versata in atti e immune da qualsiasi vizio o censura logica- si evince chiaramente che il nell'avviare il processo di Controparte_1 realizzazione dell'opera sulla base del finanziamento regionale, ha dapprima approvato un progetto preliminare (dal quale è scaturita l'esigenza di procedere con estrema urgenza all'approvazione di una variante puntuale di PRG), ha poi approvato un progetto definitivo ed ha poi aggiudicato una gara di appalto, senza tuttavia rispettare le procedure previste dalla Legge Regionale che disponeva i finanziamenti ai comuni per interventi di realizzazione di alloggi per emergenza abitativa. Infatti, la Regione Lazio aveva fissato le modalità, le procedure nonché i requisiti progettuali per accedere al finanziamento pubblico, attraverso la Determina Regione Lazio n. B0779/2010 recante: "direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 46 della L.R. 27/2006”. All'articolo 3 della stessa Determina Dirigenziale della Regione Lazio viene stabilito: “Per quanto previsto dalla LR 03 settembre 2002 n. 30, "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica", il progetto dovrà essere esaminato dal Comitato Tecnico per l'E.R.P. competente per territorio, per quanto attiene all'art.9 della legge citata. Approvato il progetto (almeno definitivo), il relativo Q.T.E. unitamente alla copia del provvedimento di impegno formale della spesa relativa al cofinanziamento comunale (se previsto), al cronoprogramma dettagliato delle fasi di attuazione dell'intervento (acquisto, progettazione, bando o gara appalto, esecuzione lavori ecc.), nonché al citato parere ottenuto ai sensi della LR n. 30/2002, art.9, dovranno essere trasmessi alla Regione Lazio - Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale. - Via Capitan Bavastro I 08 - 00154 Roma - per il previsto riscontro, di cui sarà data sollecita comunicazione al Comune. Dell'aggiudicazione dei lavori deve essere data comunicazione alla Regione allegando il Q.T.E. aggiornato sulla base delle risultanze della gara”. Il avrebbe dovuto quindi sottoporre all'esame del Controparte_1
Co ale il progetto definitivo approvato dallo stesso per approvazione. Questo passaggio amministrativo, propedeutico CP_1
di appalto, e quindi anche alla realizzazione dell'opera, non è stato svolto dal che solo nel corso del 2012, quando ormai la Controparte_1 gara di ap icata, i lavori erano stati consegnati, ed anche sospesi dopo solo un paio di settimane, ha attivato la procedura di esame del progetto definitivo da parte della Tecnica Regionale. CP_9
Procedura di verifica che h o negativo, richiedendo la Commissione Regionale integrazioni del progetto definitivo che mai sono state consegnate. Quindi, i lavori sono stati sospesi il 24.12.2010 anzitutto perché il CP_1 si è accorto che aveva proceduto all'aggiudicazione e co
[...] za aver provveduto al passaggio amministrativo indicato, fissato alla Legge Regionale ed anche propedeutico alla fase di realizzazione dell'intervento. Se quindi il avesse proceduto nella costruzione dell'edificio senza CP_1 aver ademp anto previsto dalla Legge Regionale, la Regione Lazio avrebbe ragionevolmente negato il finanziamento, a causa del mancato rispetto della procedura approvativa prevista alla stessa Legge Regionale. L'affidamento dei lavori a mezzo di gara di appalto e la successiva consegna degli stessi avvenne entro il 21.12.2010 poiché altrimenti sarebbero anche spirati i termini per accedere al finanziamento. In secondo luogo, la condotta del Comune è stata carente e fonte di inadempimento laddove il terreno destinato alla costruzione era occupato da terzi e quindi non disponibile per l'avvio concreto dei lavori, al punto da pregiudicare l'avvio del cantiere. Infatti, il Comune di aveva CP_1 approvato un progetto che prevedeva l'utilizzo di un'area che non era materialmente nella sua diretta disponibilità, in quanto occupata a coltivata da terzi da decenni, senza riferire alcunchè su detta circostanza nelle relazioni dei progetti preliminare e definitivo, senza affrontare detto tema nelle Delibere di approvazione degli stessi progetti, pur essendo l'occupazione dell'area in esame una fatto palesemente riscontrabile da molti anni sul territorio. Pertanto, stante il grave inadempimento del la Controparte_1 risoluzione del contratto da parte del era fondata, come anche è Parte_1 fondata la domanda di risarcimento. A tal proposito, infatti, occorre richiamare che in tema di appalto di opere pubbliche, l'opzione data all'appaltatore dall'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta a tale richiesta, si riferiscono esclusivamente all'ipotesi di sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità (diversa da quella, contemplata nel primo comma della norma, della sospensione disposta per cause temporanee ostative alla prosecuzione dei lavori a regola d'arte) e limitatamente, inoltre, al caso in cui il protrarsi della sospensione sia legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle ragioni;
tale disciplina, invece, non riguarda il caso di protrazione illegittima della sospensione, in quanto dovuta a fatto imputabile all'amministrazione committente, in tal caso tornando applicabile la normativa codicistica sull'inadempimento delle obbligazioni, da cui deriva il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese, nonché i rimedi di carattere generale della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 05/04/2018) 14/06/2018, n. 15700; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 16/06/2010, n. 14574).
8.Muovendo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dalla società attrice, deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (cfr Cass. Civ. n. 33171/2023). Va premesso che il cantiere non è mai partito, poiché dopo solo due settimane dalla consegna delle aree all'impresa i lavori sono stati sospesi. Non vi è prova che sia mai stato installato un cantiere nell'area e che siano stati eseguiti lavori, anche solo di preparazione del terreno, e di installazione dei baraccamenti. Non risulta quindi che si siano creati i presupposti per la maturazione di
“spese generali correnti di cantiere”, come ad esempio le utenze, i baraccamenti, il personale tecnico di gestione del cantiere, ecc.. Risulta invece che per poter firmare il contratto di appalto, e per poter dare corso alla consegna dei lavori, il abbia dovuto affrontare una serie Parte_1 di “spese generali fisse” necessa ciò, come ad esempio: “• le spese notarili per la stipula del contratto, • la sottoscrizione di una polizza fideiussoria, • una prima emissione della progettazione esecutiva architettonica;
• la redazione di una prima parte della progettazione esecutiva strutturale;
• spese generali di sede per la predisposizione di atti, e per la partecipazione alla gara di appalto”. Le spese generali di un cantiere si dividono in spese generali fisse ed in spese generali correnti. Le spese generali fisse vengono quantificate nella misura di 1/3 del totale delle spese generali. In assenza di informazioni sulla percentuale di spese generali dichiarata dal all'atto della partecipazione alla gara di appalto, possono Parte_1 richiamarsi le percentuali indicate dall'articolo 34 comma 1 lettera c) (ed anche lettera d), nella misura massima, stante le ridotte dimensioni del cantiere. Partendo dai dati contrattuali, il ctu quantifica i seguenti valori delle spese generali totali e delle spese generali fisse: “• Importo del contratto di appalto al netto del ribasso: 1.011.580,55 € • Percentuale dell'utile di impresa: 10% • Percentuale di spese generali (da calcolare sul totale dei costi diretti): 15% • Totale costi diretti al netto di utile e spese generali: • 1.011.580,55 € / 1,10 / 1,15 = 799.668,42 € • Totale spese generali: 799.668,42 € x 15% = 119.950,26 €
• Totale spese generali fisse: 119.950,26 € x 1/3 = € 39.979,42”. Si può, quindi, stimare che nella prima fase del cantiere il si sia Parte_1 fatto carico di 2/3 del totale delle spese generali fisse, poic spese vengono sostenute soprattutto all'inizio del cantiere, e molto meno durante ed alla fine del cantiere stesso, quindi pari ad euro 39.979,42 x 2/3, ossia euro 26.650,28. Le spese di approvvigionamento del materiale da cantiere non sono riferite al cantiere di ma potrebbero essere spese (peraltro più che modeste) CP_1 riferite ad si altro cantiere. La prova testimoniale resa da
[...]
-all'epoca dei fatti amministratore del , CP_6 Parte_1
ditta individuale designata per l'esecu n risulta attendibile sotto tale profilo. Inoltre le fatture indicate nel capitolo di prova sono temporalmente successive alla sospensione dei lavori. Vanno poi aggiunti i danni connessi alle spese di progettazione per il progetto esecutivo architettonico (approvato dal Comune di e per il CP_1 progetto strutturale depositato presso il Genio Civile, nto che le attività di progettazione riferite a detti livelli di elaborazione (esecutivo architettonico e progetto strutturale da Genio Civile) non sono attività ricomprese nelle spese generali di un appalto. Come confermato dalla ctu, gli importi richiesti dal sono congrui, Parte_1 se rapportati alla tipologia ed al valore dell'opera: “• € 6.000,00 per oneri di progettazione a carico dell'impresa (progetto ); • € 5.404,00 per oneri di R_ progettazione a carico dell'impresa (proget . Per un totale di € Per_3
11.404,00”. Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del mancato utile e del danno curriculare. Infatti, secondo la giurisprudenza pronunciatasi in materia, il valore del mancato utile può essere integralmente ristorato solo laddove il danneggiato possa dimostrare di non aver potuto utilizzare i mezzi o le maestranze in altri lavori;
e ciò perché, in assenza di suddetta prova, in virtù della presunzione per cui chi partecipa alle gare non tiene ferme le proprie risorse ma le impiega in altri appalti, lavori o servizi, l'utile così calcolato andrà decurtato in ragione dell'aliunde perceptum vel percipiendum, in una misura percentuale variabile (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n. 2/2017 cit.; Cons. giust. amm. 6 novembre 2019 n. 947) che tenga, in concreto, conto della natura del contratto, del contesto operativo di riferimento, delle risorse nella ordinaria disponibilità del concorrente, della sua struttura dei costi, della sua storia professionale e del presumibile livello di operatività sul mercato, potendo, a tal fine, addivenirsi anche -nel caso come nella specie di mancato assolvimento dell'onere dimostrativo- all'azzeramento del danno potenzialmente riconoscibile (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2020, n. 7262; Id., sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803). Del resto, anche la ctu evidenzia che la struttura imprenditoriale dell'appaltatore, non risultando in alcun modo vincolata al cantiere di
è stata certamente impiegata in altre occasioni produttive, fonte di CP_1
. Sotto tale profilo la prova testimoniale è risultata di carattere generico e non dimostrativo del danno. Anche il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore (Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 689). In assenza di qualsiasi elemento concreto - quindi ulteriore rispetto alla mera presunzione che la possibilità di eseguire l'appalto pubblico de quo sarebbe stata fonte per la ricorrente della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale - concernente la dimostrazione che la mancata esecuzione del abbiano precluso la possibilità di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o la specificazione di quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione dell'appalto, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali -essendo anche i rilievi della ctu rimasti al livello meramente astratto e potenziale- la domanda va in parte qua respinta.
9.In conclusione, il va condannato al risarcimento del Controparte_1 danno patrimonial da Parte_1 liquidarsi nella misura di euro ro 11,404,00) oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della risoluzione sino alla presente sentenza. Dalla presente sentenza sull'importo complessivo sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della somma riconosciuta all'attore e dell'attività processuale in concreto svolta. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta con obbligo di restituire all'attore quanto da questo corrisposto al ctu a tale titolo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, DICHIARA la risoluzione per inadempimento del del contratto di Controparte_1 appalto oggetto di causa e CON al Controparte_1 pagamento in favore di a Parte_1 di euro 38.054,28 oltre otivazione;
RIGETTA per il resto le altre domande risarcitorie;
-CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di lite da liquidarsi nel Parte_1 euro 9.244,00 di cui euro 1.244,00 per spese vive ed euro 9.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico del Controparte_1 con obbligo di restituire all'attore quanto da questo corrisposto al ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Civitavecchia 20.05.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2605/2020
TRA
(C.F. e P. IVA: , Parte_1 P.IVA_1 ell'avv. Cristian n Roma Pescara via Raiale n. 285, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 press vvocatura i sito nella sede comunale di Piazza Giovanni Falcone n. 1, CP_1 tato e difeso dall'avv. Mario Paggi e dall'avv. Benedetto Croce in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 onveniva in giudizio il
[...] Controparte_1
DGR n. 710/2009 il Comune di era stato ammesso a finanziamento CP_1 regionale per la costruzione di 15 alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica), finalizzata a fronteggiare l'emergenza abitativa venutasi a verificare in quel periodo storico, per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 1.480.545,00, di cui euro 1.332.490,50 quale contributo regionale ed euro 148.054,50 (pari al 20%) a carico del CP_1 stesso;
-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24.0 Comune di aveva approvato il “Piano integrato centro civico CP_1 sottozona G1 3D variante redistributiva per ubicazione alloggio ERP per emergenza abitativa ed adeguamento standard di uso pubblico L.R. n. 36/87”; -che con deliberazione di Giunta comunale n. 112 dell'11.05.2010 era stato approvato il progetto preliminare, redatto dal Dirigente dell'area IV Arch. per la costruzione di 15 alloggi E.R.P. da Persona_1 realizzarsi nel comparto D3 del Piano Integrato Centro Civico;
-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 22.06.2010 era stato approvato il progetto definitivo, redatto dal Dirigente dell'area IV Arch.
[...]
per la costruzione;
-che con determina Dirigenziale n Per_1
26.07.2010 era stato approvato lo schema del bando di gara, con procedura aperta con criterio di cui all'art. 83 comma 1 dei D.Lgs 163/06 (offerta economicamente più vantaggiosa), con inserito l'affidamento della progettazione esecutiva a carico del soggetto aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 53 lett b) del D.Lgs 163/06; -che il quadro economico era del seguente tenore: “- Lavori a base d'asta € 1.147.810,00 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 30.203,00 - Iva 10% - Importo progettazione esecutiva
€ 35.000,00”; -che con determina Dirigenziale n. 520 del 15.10.2010 veniva approvata l'aggiudicazione provvisoria all'impresa Parte_1 rimasta aggiudicataria con un ribasso del 14,50% e quindi per il corrispettivo netto di euro 1.011.580,55, comprensivo degli oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso oltre IVA di legge;
-che, come previsto dal bando di gara, l'impresa aggiudicataria aveva previsto alla redazione del progetto esecutivo architettonico delle opere, presentando il progetto redatto dall'Ing. R_
nominato in sede di gara;
-che in data 25.10.2010 il
[...] Parte_1 ato, presso l'ufficio protocollo del comune CP_1 documentazione varia afferente la ditta stessa, come prevista nel gara;
-che con determina dirigenziale n. 579 del 16.11.2010 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. , costituito da: “Relazione R_ descrittiva;
Quadro economico;
computo estimativo;
Elenco Prezzi;
Capitolato Speciale d'Appalto; Schema di contratto tipo;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Elaborati grafici”; -che in data 7.12.2010 veniva sottoscritto il contratto d'appalto, Repertorio n. 27992, Raccolta n. 15471; -che in data 10.12.2010 veniva sottoscritto verbale di inizio lavori e consegna delle aree, come redatto dal Direttori dei Lavori e RUP Arch. con Persona_1 termine previsto per l'ultimazione al 20.09.2011; -che in tale sede venivano effettuati tracciamenti, collocati picchetti, capisaldi e sagome, riscontrato le misure, indicato le aree;
-che si era, tuttavia, dato atto del fatto che l'area su cui eseguirsi i lavori era occupata abusivamente da un coltivatore (sig.
, e che comunque lo stato attuale non era tale da impedire la CP_2 consegna delle aree;
-che in data 21.12.2010 il aveva depositato il Parte_1 progetto esecutivo strutturale delle opere a fir . - Persona_3 che in data 24.12.2010 veniva redatto verbale di sospens a firma del D.L., con indicata causa la mancata erogazione finanziamento regionale e l'insufficienza del mutuo concesso da Cassa Depositi e Prestiti;
- che stante il perdurare dello stallo, a più riprese il nei Controparte_3 diversi incontri tenutisi- aveva manifestato il proprio nte all'organizzazione richiesta per l'esecuzione dei lavori, stante l'incertezza sulla ripresa dei lavori;
-che con lettera fax del 5.02.2013 il , infatti, Parte_1 richiamando un pregresso incontro tra le parti, aveva chie ione di nuovo incontro al fine di discutere “sulla definizione delle procedure da eseguire per l'esecuzione dei lavori”, ribadendo la piena disponibilità alla realizzazione del progetto. Osservava, ancora: -che quello che, infatti, era emerso successivamente alla consegna dei lavori (poi sospesi) era una problematica inerente la proprietà delle aree su cui i lavori avrebbero dovuto eseguirsi;
-che, stante il ritardo nell'esecuzione delle opere imputabile alla stazione appaltante, il Parte_1 aveva chiesto una revisione dei prezzi ed un risarcimento complessivi euro 475.442,87; -che veniva altresì contestato un ingiustificato arricchimento della stazione appaltante, avendo il Controparte_1 conseguito il finanziamento regionale, altrimenti perento, attraverso la sottoscrizione del contratto d'appalto con l'impresa; -che con lettera dell'11.03.2013 il responsabile del settore lavori pubblici del Comune di
Arch. aveva riscontrato le precedenti missive del CP_1 Per_4
per significare quanto segue: “sono stati esperiti i dovuti Parte_1 nti presso la Regione Lazio da cui è emerso che il finanziamento regionale all'uopo concesso è ancora attivo. Per quanto riguarda l'area, con l'approvazione del progetto esecutivo, sarà dichiarata la pubblica utilità dell'opera che darà luogo all'occupazione d'urgenza”, onde da qui la non veridicità della motivazione a base della sospensione lavori disposta subito dopo la consegna;
-che vani erano stati i tentativi di ottenere indicazioni e chiarimenti dalla stazione appaltante, in questo senso le ulteriori comunicazioni a mezzo pec del 9.12.2014 e del 17.12.2014 erano rimaste prive di riscontro. Evidenziava, quindi: -che, stante il tempo invano trascorso, con lettera pec del 3.09.2015, il aveva comunicato la propria volontà di risolvere il Parte_1 contratto di ap sato, per esclusivo e grave inadempimento della stazione appaltante, chiedendo il risarcimento di tutti danni patiti con riserva di quantificazione: -che, infatti, la stazione appaltante aveva indetto la gara, stipulato il relativo contratto ed infine proceduto alla consegna dei lavori senza avere la disponibilità delle aree oggetto di intervento, il tutto in palese violazione dell'art. 47 del DPR 554/99 e ss. m. e i., applicabile ratione temporis;
-che con l'approvazione del progetto definitivo, avvenuta in data 22.06.2010, si aveva l'automatico effetto di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, presupposto utile e necessario per l'avvio della relativa procedura di esproprio;
-che ai sensi del comma 2 dell'art. 13, comma 2, del TU Espropri, “gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone”, dunque dall'approvazione del progetto definitivo, avvenuta in data 22.06.2010, vi era l'obbligo per il Comune di attivare la procedura di esproprio, che invece non era avvenuta nemmeno entro il termine massimo di legge previsto in cinque anni dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità; -che la sospensione dei lavori era inoltre illegittima ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 1063/1962, poi ripresa dall'art. 133 del DPR n. 554/1999, che aveva previsto la possibilità di sospensione legittima in due casi: “cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali;
ragioni di pubblico interesse o necessità”, circostanze queste inesistenti nel caso di specie. Sosteneva di avere subito danno emergente per euro 319.317,18 quali spese generali di cantiere, per euro 18.924,00 per altre spese affrontate e documentate, nonché lucro cessante per euro 101.158,00, oltre danno da ritardo pari agli interessi di mora e al danno curriculare per euro 10.000,00. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, meglio emarginato in narrativa, per grave inadempimento della stazione appaltante, e, conseguentemente, condannare il
al risarcimento di tutti i danni occorsi al attore, Controparte_4 Parte_1 plessiva individuata di € 448.769,18 oltr ressi di mora per danno da ritardo nella disponibilità delle somme da calcolarsi, per le voci di spese generali di cantiere e spese documentate, sul tempo intercorrente quantomeno tra la data di prevista conclusione dei lavori (20/09/2011), più una tolleranza di 6 mesi per il collaudo e 90 gg. per il pagamento della rata di saldo, e l'effettivo pagamento. In subordine, sempre previa risoluzione del contratto di appalto de quo, condannare il al risarcimento di Controparte_4 tutti i danni occorsi al attore nella diversa misura, maggiore o Parte_1 minore, che risulterà d . In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con la maggiorazione del 15% ex D.M. 55/2014 ed ulteriori accessori di legge”.
2.Si costituiva in giudizio il deducendo: -che, aveva Controparte_1 stipulato con il lto Rep. n. 27992, Racc. Controparte_1
n. 15471, in da Notaio Dott. avente ad oggetto Per_5
l'intervento per la costruzione di n. 15 allog ilizia residenziale pubblica, nonché il risarcimento dei danni subiti;
-che l'intervento edilizio era stato ammesso al finanziamento regionale ex deliberazione Giunta regionale n. 710 del 25.09.2009 per l'importo di euro 1.332.545,00 e per il restante 10% a carico del così come poi comunicato al di CP_1 CP_1 CP_1 dalla medesima Regione con nota prot. 208310 del 19 ottobre 2009; -che con deliberazione n. 112 dell'11.05.2010 la Giunta comunale di aveva CP_1 approvato il progetto preliminare delle opere in questio o dal Responsabile dell'Area 4^ dell'epoca, Arch. Persona_1 demandando al medesimo dirigente l'incarico di predisporre la variante urbanistica del comparto D3, sottozona G1, del Piano Integrato “Centro Civico”, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;
-che, con deliberazione n. 43 del 24.05.2010 il Consiglio comunale aveva approvato la variante, demandando di nuovo al dirigente il compito di predisporre tutti gli atti successivi previsti dalla legge;
-che, con successiva deliberazione n. 161 del 22.06.2010, la Giunta comunale di aveva approvato il progetto CP_1 definitivo dell'intervento, sempre de al dirigente il compimento degli atti successivi sottesi ad ottenere il relativo finanziamento regionale;
- che, nelle more del perfezionamento del procedimento di cui sopra [le cui fasi e prescrizioni vennero disciplinati dalla determinazione della Regione Lazio n. B0779/2010, avente ad oggetto “Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 46 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27, DGRL 25 settembre 2009, n. 710, da attuarsi da parte dei Comuni”] ed al fine di rispettare il termine perentorio dell'inizio dei lavori, ivi fissato per il 21.12.2010, pena la decadenza del finanziamento (come da art. 2 della direttiva), era stato pubblicato il bando di gara, approvato con determinazione dirigenziale n. 397 del 26.07.2010; -che con successiva determinazione dirigenziale n. 520 del 15.10.2010, all'esito del procedimento di gara, era stato aggiudicato al l'appalto e in data 7.12.2020 era stato Parte_1 sottoscritto il contratto d'appalto; -che, con determinazione dirigenziale n. 579 del 16.11.2010 era stato approvato il progetto esecutivo redatto, per conto del , dall'Ing. ; -che in data 10.12.2010 era stato Parte_1 Per_6 sottoscritto dall'Arch. –dirigente dell'Area tecnica, Persona_1
Direttore dei Lavori e R.U.P. dell'appalto – il verbale di inizio dei lavori e consegna delle aree e, soltanto due settimane dopo, in data 24.12.2010, era stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori medesimi, con la seguente motivazione: “Visto che il finanziamento concesso dalla Regione Lazio non è stato ancora erogato per l'esecuzione delle opere e ... visto che il mutuo concesso all'amministrazione comunale dalla Cassa Depositi e Prestiti, posiz. 4549221, non è sufficiente per affrontare l'inizio dei lavori”. Osservava, ancora: -che nessun tipo di lavorazione era stata mai posta in essere nell'area individuata per la realizzazione dell'intervento edilizio;
-che nel verbale di inizio dei lavori e consegna delle aree era riportato che l'Arch.
direttore dei lavori e r.u.p., “avrebbe effettuato i tracciamenti Per_1 ollocato picchetti, capisaldi, sagome, riscontrato le misure, indicato le aree, le cave, i locali e i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, dato lettura del contratto e di alcune norme del capitolato speciale d'appalto”; -che, a ben vedere, dalla documentazione depositata dall'attore e dell'ente convenuto era stato confermato più volte che il terreno era chiuso, occupato da e dai suoi Controparte_5 famigliari, pertanto non potevano essere stati effettuati tutti quei lavori indicati nel verbale, né si sarebbe potuto allestire alcun cantiere, visto il diniego opposto dallo stesso ad ogni tipo di accesso. CP_2
Sosteneva, quindi: -che “a) n sono mai iniziati (circostanza già dedotta da questa difesa nel motivo n. 1) e quindi risultano inammissibili ed infondate le richieste di risarcimento per danno emergente e lucro cessante;
b) nella riunione del Comitato Tecnico ATER del 9/5/2012 è stato esaminato il progetto definitivo dell'opera, risultato carente degli elaborati previsti dalla normativa vigente;
c) il Comitato Tecnico ATER, nella riunione del 9/5/2012, ha chiesto – oltre alle integrazioni documentali riguardanti il progetto definitivo e al Quadro Tecnico Economico – anche il “progetto esecutivo redatto dall'impresa””; -che, pertanto, il progetto definitivo, in quanto mancante di alcuni elaborati previsti dalla legge, non avrebbe potuto assurgere ad “atto presupposto” legittimante i successivi atti procedimentali (bando di gara, aggiudicazione provvisoria, approvazione progetto esecutivo, contratto d'appalto, redatti in tutta fretta per non perdere i finanziamenti regionali); - che secondo il Comitato ATER era necessario presentare un “nuovo” progetto esecutivo, posto che quello già redatto dall'Ing. ed approvato con d.d. R_
n. 579 del 16.11.2010, non era risultato idoneo. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto. Con condanna del attore al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta ctu e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Dai documenti acquisiti e dalla ctu svolta nel corso dell'istruttoria del processo si traggono i seguenti fatti e accadimenti temporali. Il contratto di appalto sottoscritto dalle parti ha avuto ad oggetto la realizzazione di un edificio per civile abitazione contenente n. 15 alloggi per “emergenza abitativa” all'interno del territorio del Comune di in CP_1 prossimità del torrente Vaccina, in un'area posta al Confine con via Mario Sironi, a circa 130 metri di distanza dal cavalcaferrovia 9.11.1989. Per la realizzazione di detto intervento con delibera di Giunta Comunale n. 374 del 17.12.2008 il Comune di ha inoltrato richiesta di CP_1 finanziamento alla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 46 della Legge Regionale n. 27/2006. In data 19.10.2009 l'Assessorato alle Politiche della Casa della Regione Lazio ha comunicato al l'ammissione Controparte_1 al finanziamento ai sensi dell'articolo 46 n. 27/2006 per un ammontare di euro 1.332.545,00 (DGRL n. 710/2009) a cui si doveva aggiungere l'importo pari a euro 148.054,50 a carico del stesso. CP_1
L'approvazione del progetto preliminare è avvenuta Delibera n. 112/2010 del 11.05.2010, progetto redatto dal Dirigente dell'area IV Arch. per la costruzione di 15 alloggi E.R.P. da realizzarsi nel Persona_1 comparto D3 del Piano Integrato Centro Civico. Nel testo della Delibera si riferisce che con Determina Regione Lazio n. B0779/2010 recante: "direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 46 della L.R. 27/2006 e D.G.R.L. 710/2009" sono state fissate le modalità, le procedure nonché i requisiti progettuali per accedere al suddetto finanziamento nel rispetto dei tempi imposti dalla D.G.R.L. 710/2009, ovvero con la consegna dei lavori da effettuarsi a carico del entro il 21.12.2010. CP_1
Nella Determina era previsto che ai fini dell'ottenimento al finanziamento regionale i lavori dovevano avere inizio entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della DGR 710/2009 cioè 13 mesi dal 21.11.2009. All'articolo 3 della stessa Determina Dirigenziale della Regione Lazio si viene previsto che “per quanto previsto dalla LR 03 settembre 2002 n. 30, "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica", il progetto dovrà essere esaminato dal Comitato Tecnico per l'E.R.P. competente per territorio, per quanto attiene all'art. 9 della legge citata. Approvato il progetto (almeno definitivo), il relativo Q.T.E. unitamente alla copia del provvedimento di impegno formale della spesa relativa al cofinanziamento comunale (se previsto), al cronoprogramma dettagliato delle fasi di attuazione dell'intervento (acquisto, progettazione, bando o gara appalto, esecuzione lavori ecc.), nonché al citato parere ottenuto ai sensi della LR n. 30/2002, art.9, dovranno essere trasmessi alla Regione Lazio - Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale. - Via Capitan Bavastro I 08 - 00154 Roma - per il previsto riscontro, di cui sarà data sollecita comunicazione al Comune. Dell'aggiudicazione dei lavori deve essere data comunicazione alla Regione allegando il Q.T.E. aggiornato sulla base delle risultanze della gara”. Rileva il ctu che il di disponeva al momento come CP_1 CP_1 strumento attuativo i u ntegrato di iniziativa pubblica approvato con D.G.R.L. n. 67 del 6.2.2009 all'interno del P.I. Centro Civico sottozona G1. L'Amministrazione Comunale non aveva disponibilità di altre aree pubbliche inserite in Piani di Zona o programmi PEEP vigenti ed esecutivi tali da ubicare la realizzazione della volumetria ERP collegata al finanziamento regionale di cui alla D.G.R.L. 710/2009 e permettere una celere realizzazione dell'opera. La contingenza dei tempi previsti dalla stessa Delibera Regionale imponeva quindi di individuare all'interno del comparto D3 della sottozona G I del P.I. centro civico, la sagoma volumetrica dell'edificio ERP finanziato dalla Regione, pena la possibile decadenza dello stesso. Al riguardo con relazione descrittiva allegata al progetto dell'edificio il Dirigente dell'area IV ha proposto alla Amministrazione Comunale tale indirizzo funzionale, riscontrando che la sagoma dell'edificio residenziale pubblico rientra nei parametri volumetrici ammissibili del P.I. comparto D3. L'Arch. in qualità di Dirigente dell'aera IV ha redatto il Persona_1 progetto preliminare dell'edificio ERP per 15 alloggi di cui al finanziamento regionale D.G.R.L. 710/2009 e composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione descrittiva dell'intervento 2. Elaborato progettuale. Con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 23.04.2010 è stato approvato il progetto preliminare, nella quale veniva erroneamente riportato un importo sbagliato e pertanto, a causa del suddetto errore materiale, l'Amministrazione ha provveduto a riapprovare il progetto con le dovute correzioni. Allo stesso tempo il ha dato mandato al Controparte_1
Dirigente dell'area IV di predisp i della L.R. n. 36/87 del comparto D3 della sottozona G1 del P.I. Centro Civico all'interno della volumetria ammissibile, per la realizzazione dell'edificio ERP da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. Ciò in quanto stando alle previsioni di Piano Regolatore, la zona G1 era destinata a servizi pubblici e privati, e non ad edificazione per civile abitazione. Negli elaborati progettuali non viene fornita alcuna indicazione di carattere catastale sul terreno in cui era prevista la realizzazione dell'opera, né tanto meno sulla disponibilità del terreno stesso da parte del Comune di CP_1
Attraverso una ricostruzione grafica operata dal ctu, è stato individuare l'area sulla quale era previsto l'intervento (non tutta l'area era occupata dall'edificio E, ma solo una ristretta porzione della stessa al confine con via Mario Sironi. Con deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 22.06.2010 è stato approvato il progetto definitivo, redatto dal Dirigente dell'area IV Arch. per la costruzione sempre degli stessi 15 alloggi ERP da Persona_1 rto D3 del Piano Integrato Centro Civico. Nella Delibera di approvazione si riferisce che con deliberazione di C.C. 43 del 24/05/2010 era stato approvato il "Piano integrato centro civico sottozona G1 comparto 3D variante redistributiva per ubicazione alloggio ERP per emergenza abitativa ed adeguamento standard di uso pubblico L.R. n. 36/87”. Nella Relazione descrittiva dell'opera (giugno 2010) del progetto definitivo, al capitolo intitolato “modalità procedurali”, viene indicato che, dopo i passaggi già intervenuti di approvazione del progetto preliminare e di variante del PRG, era necessaria l'approvazione del progetto definitivo da parte del ed anche l'approvazione del progetto Controparte_1 definitivo p o art. 9 L.R. 30/2002: “Con provvedimento del consiglio di amministrazione è costituito il comitato tecnico, quale organo deputato alla verifica degli interventi previsti dai programmi di finanziamento in materia di edilizia residenziale pubblica … 3. Il comitato tecnico esprime pareri sui programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, ricadenti nel territorio di competenza, attuati dalla stessa azienda, da enti pubblici o da altri soggetti beneficiari di finanziamento pubblico, in ordine a: a) congruità economica dei programmi e conformità degli interventi alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza e di lavori pubblici;
b) atti tecnici ed economici relativi alle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi;
c) rispetto dei vincoli tecnico- dimensionali ed economici in relazione alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e rispondenza dei quadri tecnicoeconomici ai limiti massimi di costo regionali;
d) richiesta di deroga ai limiti massimi di costo regionali. Nelle relazioni del progetto definitivo il costo dell'opera è determinato parametricamente, e non attraverso un computo metrico estimativo”. Negli elaborati progettuali non viene fornita alcuna indicazione di carattere catastale sul terreno in cui era prevista la realizzazione dell'opera, né tanto meno sulla disponibilità del terreno stesso da parte del Comune di CP_1
In data 13.10.2010 è stato redatto il verbale di aggiudicazione del l sulla base del ribasso di gara offerto pari a 14,50% Parte_1
netto di euro 1.011.580,55 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo delle varianti migliorative proposte in sede di offerta. In data 16.11.2010 il Comune di con determina dirigenziale n. 579, CP_1 ha approvato il progetto esecut nsorzio a firma dell'Ing. R_
, per la realizzazione dell'edificio per civile abitazione. All'atto
[...] rovazione, la Determina Dirigenziale demandava all'Area IV il perfezionamento della richiesta di finanziamento regionale pari al 90% della spesa complessiva 10% con fondi propri. In data 7.12.2010 il Comune di ha sottoscritto con il il CP_1 Parte_1 contratto di appalto per la real dell'edificio per civil e. All'articolo 3 viene riferito che facevano parte integrante del contratto i documenti: “a. il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al Decreto Min. LL.PP, n°145 del 19 aprile 2000; b. il capitolato speciale;
c. gli elaborati grafico progettuali;
d. l'elenco dei prezzi unitari;
e. il piano di sicurezza;
f. il cronoprogramma”. Il termine per l'ultimazione dei lavori era fissato in 270 giorni dalla data del verbale di consegna. Potevano essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.M. 145/2000 ed art. 133 del D.P.R. 554/1999. In data 10.12.2010 il D.L. del Comune di arch. CP_1 Persona_1
(anche Coordinatore della Sicurezza in secu verbale di consegna ed inizio dei lavori, in presenza dell'impresa (
[...]
. In detto verbale viene riportato che l'area interessata dai Parte_1 ata abusivamente da un coltivatore, sig. e che CP_2 comunque lo stato dei luoghi non impediva la con aree. L'appaltatore doveva provvedere ad iniziare i lavori secondo il programma di esecuzione: “• installazione e delimitazione del cantiere sull'area di intervento per accantonamento materiali;
• approvvigionamento materiali necessari per la realizzazione della fondazione e altre opere previste”. In data 21.12.2010 il ha informato il che in pari data Parte_1 CP_1 aveva provveduto al deposito, presso lo Sportello Unico del Comune di al deposito del progetto strutturale a firma dell'Ing. CP_1 Persona_3 e che detto progetto doveva essere trasmesso all'area Genio Civile da parte del per gli adempimenti di competenza. CP_1
Se n data 24.12.2010 il D.L. del Comune di arch. Ermanno CP_1 ha redatto il verbale di sospensione d n. 1, nel quale Per_1
Visto che il finanziamento concesso da parte della Regione Lazio non è stato ancora erogato per l'esecuzione delle opere;
• Visto che mutuo concesso all'Amministrazione Comunale dalla Cassa Deposito e Prestiti posiz.
, non è sufficiente per affrontare l'inizio dei lavori;
Accertato che a P.IVA_4 quanto indicato i lavori non potevano procedere con la necessità continuità e regolarità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera nei tempi previsti, tutto ciò alla presenza del sig. , Controparte_6 rappresentante dell'impresa appaltatrice si dispone la decorrere dalla data odierna sino a quando saranno cessate le cause ostative sopra rappresentate”. Il verbale di sospensione è firmato dal senza Parte_1 riserva. Successivamente al verbale di sospensione lavori del 24.12.2010 non risultano altri atti relativi al contratto di appalto, fino all'inizio del 2012. In data 9.05.2012 si tiene presso la sede dell' la Controparte_7 prima seduta di esame del progetto esecutivo dei lavori da parte del Comitato Tecnico della Regione Lazio (articolo 9 L.R. 30/2002). Nel verbale, dopo aver ripercorso tutto l'iter viene riportato: “L'Arch. fa presente che il comune di al fine non incorrere nella Per_1 CP_1 scadenza dei termini di cui alla L.R. n.12/1999 e nella perenzione dei fondi di cui alla L.R. n.25/2011 ha effettuato le procedure di aggiudicazione delle opere mediante appalto integrato, ma non ha iniziato i lavori. L'ing. CP_8 fa presente che il progetto definitivo non è corredato d
[...] elaborati previsti dalla vigente normativa e necessari al Comitato Tecnico per poter esprimere il parere di propria competenza. Si apre sull'argomento un ampio e approfondito dibattito al termine del quale il Comitato Tecnico sospende l'esame del progetto definitivo presentato dal - Controparte_1 relativo alla realizzazione di n.15 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel comparto D3 della sottozona G1 del programma integrato del centro civico chiedendo al Comune di voler presentare gli elaborati ad integrazione dello stesso come previsto dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione, il Q.T.E. con verifica dei massimali di costo redatto su modello CER e il progetto esecutivo redatto dall'Impresa, oggetto del bando di gara”; - che in data 13.08.2012 il Comune di in esito alla suddetta riunione CP_1 del Comitato Tecnico, ha richiest resa Appaltatrice (
[...]
, quanto segue: “• progetto esecutivo redatto dall' Parte_1 quadro tecnico economico con verifica dei massimali di costo;
• elaborati di cui al d.lgs. 163/2006”. In data 4.12.2012 il ha sollecitato l'invio della Controparte_1 documentazione richies 08.2012 lamentando l'inerzia del , convocandolo per il 12.12.2012 per definire quanto necessario Parte_1 per o dell'appalto. In data 2.01.2013 il ha risposto al negando gli addebiti, Parte_1 CP_1 sostenendo di aver ere tutti gli ad ti progettuali previsti dal contratto di appalto, ritenendo inoltre non più validi i prezzi contrattuali essendo ormai trascorsi più di due anni dalla sospensione dei lavori. In data 1.03.2013 il Comune di ha ricevuto la richiesta del CP_1
di riconoscimento dei seguenti importi: “• lavori di Parte_1 zione 5% del contratto: € 50.579,03 • oneri finanziari e fideiussori 10%: € 101.158,06 • mancati utili dell'impresa 25%: € 252.895,14 • quota ammortamento strumenti dell'impresa 7%: € 70.810,64 Totale € 475.442,87. In data 11.03.2013 il Comune di ha comunicato al che il CP_1 Parte_1 finanziamento per la realizzazio 5 alloggi era anc e che
“per quanto riguarda l'area, con l'approvazione del progetto esecutivo, sarà dichiarata la pubblica utilità dell'opera che darà luogo all'occupazione d'urgenza”. Il ha invitato il a dare corso alla progettazione esecutiva CP_1 Parte_1 ri In data 3.09.2015 il ha comunicato al la Parte_1 Controparte_1 propria volontà di ris ntratto di appalto r e grave inadempimento della stazione appaltante, chiedendo il risarcimento di tutti danni patiti con riserva di quantificazione.
5.Vale anche richiamare la Delibera del Consiglio Comunale di n. CP_1
242 del 30.11.2018, nella quale è ripercorso tutto l'iter storico di approvazione dei progetti di realizzazione del Centro Civico, e della cessione di numerose aree al da parte degli originari proprietari Controparte_1 delle aree (Eredi Ma Nella stessa Delibera si riferisce: “peraltro, resta ancora inedificato e comunque destinato ad opere di pubblica utilità un vasto appezzamento di terreno, ricompreso tra il fiume Vaccina, Via Gentile, Via Marinetti, Via De Begnac, Via Sironi (ex Via Caltagirone), perimetro Ufficio postale, perimetro area Biblioteca comunale e Istituto Alberghiero e contraddistinto al foglio 65, part.lle 950, 979 parte, 951, 953 parte, 955, 956, 977, 980, 981, 982, 983, 984, (visivamente individuato con il colore rosso della cartografia che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. H), destinato dal Comune di ad CP_1 interventi di interesse pubblico [all'interno del quale ricadeva l'area dell'edificio i esame – ndr]; • detta superficie di terreno, occupata da diversi decenni, dal Sig. e destinato dal medesimo al suo Controparte_5 sfruttamento agric ntumazione di alberi da frutto, ulivi, ortaggi e colture stagionali, è stato oggetto, in diverse occasioni, di azioni giudiziarie promosse dal medesimo sia in sede civilistica che in sede amministrativa, tutte sottese al riconoscimento in capo allo stesso di diritti di possesso e/o proprietà sul fondo;
• tutti i suddetti giudizi (ad esempio, Tribunale di Civitavecchia R.G. 577/98, TAR Lazio R.G. 552/93, Tribunale di Civitavecchia R.G. 2404/04,) si sono conclusi in senso sfavorevole al ricorrente, il quale è risultato, quindi, occupante sine titulo dei terreni in oggetto. Considerato: • che il fondo di cui trattasi è di proprietà del Comune di CP_1 giusta ultima deliberazione C.C. n. 21 del 18/04/2017 e successiva tr presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia (R.G. n. 258 - R.P. 188 del 11/01/2018 (all. I), è ancora oggi occupato dalle eredi del Sig. ; • le medesime eredi, con nota assunta al protocollo Controparte_5
018 e rubricata al n. 54651/2018 (ali. "54651-18"), hanno chiesto all'Amministrazione comunale la possibilità di lasciare in uso alla Sig.ra
- attraverso la stipula di un contratto di affitto di Parte_2 poter continuare a coltivare il terreno per uso personale e non commerciale e/o imprenditoriale;
• pertanto, tenuto conto delle predette previsioni urbanistiche, in parziale accoglimento della richiesta presentata dalle eredi del Sig. , la parte di fondo Controparte_5 contraddistinta al Catasto Terreni a . 950, n. 951, n. 956, n. 955 parte, n. 979 parte e n. 980 parte (come visivamente evidenziata dal colore celeste della cartografia allegata alla presente deliberazione sotto la lett. O), poiché non determina alcun immediato nocumento per l'Amministrazione comunale, può senz'altro essere concessa alla richiedente, attraverso la stipulazione di un contratto di affitto di fondo rustico al fine di consentirle di poter continuare a svolgervi attività agricole”. La ctu evidenzia in modo condivisibile e aderente alla documentazione versata in atti che dalla ricostruzione riferita dal Comune di nella CP_1
Delibera n. 242 del 30.11.2018 è senza dubbio evincibile c a del 2010 l'area sulla quale sarebbe dovuto sorgere l'edificio era proprietà del per cessione di una più ampia area, all'interno della Controparte_1
il rettangolo destinato ad accogliere l'edificio per emergenza abitativa. Ciò in forza degli accordi raggiunti negli anni 90 con gli Eredi TT Del GO, originari proprietari dell'intera area. Tuttavia, come riferito anche nella Delibera n. 242 del 30.11.2018, la proprietà è stata formalizzata dal Comune di solo con la CP_1 deliberazione C.C. n. 21 del 18.04.2017 con successi ione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia (R.G. n. 258 - R.P. 188 del 11.01.2018). Ciò avveniva quando nel novembre del 2018 l'intero fondo, ricomprendente anche l'area in esame, era ancora occupato dalle eredi del Sig. CP_5
(come risulta anche dalle foto aeree dell'area in detto periodo, che
[...] iano la presenza di colture e piantagioni). In merito, però, alla disponibilità dell'area in capo al da destinare ad CP_1 edificazione, va sottolineato che nel verbale di dei lavori del 7.12.2010 si legge che “l'area interessata dai lavori era occupata abusivamente da un coltivatore, sig. e che tuttavia lo stato dei CP_2 luoghi non impediva la consegna dell Sennonché dalle foto aeree dell'epoca risulta la presenza di piantagioni di alberi da frutta nella porzione di area che avrebbe dovuto ospitare la costruzione. Detta occupazione da parte di e delle sue eredi si è protratta CP_2 almeno fino al 2018, dal mom o stesso Comune di a CP_1 darne atto nella Delibera n. 242 del 30.11.2018. Dalle foto aeree scattate nel corso degli anni risulta anche che gran parte del fondo risultava effettivamente coltivato, anche con piantagioni da frutta. Quindi, è evidente che nel periodo compreso tra l'approvazione del progetto preliminare e la risoluzione del contratto di appalto da parte del , il Parte_1
Comune di pur essendo proprietario del fondo, non aveva la piena CP_1 disponibilit e.
6.La ctu ha ben messo in evidenza che secondo il D.Lgs. n. 163/2006 all'allegato XXI dello stesso d.lgs., dall'articolo 1 all'articolo 18, prevede i requisiti minimi e tutti gli elaborati da predisporre con la progettazione preliminare e definitiva, rilevando che nel caso specifico vi erano palesi carenza rispetto ai requisiti minimi che gli stessi progetti avrebbero dovuto possedere per essere considerati conformi alle norme, quindi anche per poter essere approvati dalla Commissione Tecnica dell'ATER (come da indicazione contenuta nel verbale di esame del progetto definitivo da parte della stessa che chiedeva l'integrazione documentale del CP_9 progetto definitivo, vista la carenza degli elaborati). In particolare, la relazione dell'Ing. ha segnalato le seguenti carenze Pt_3 dei progetti preliminare e defini petto alla citata normativa di riferimento: “
4.1.Il progetto preliminare Il progetto preliminare approvato dal Comune di manca di: • (punto “d” articolo 1) “studi necessari per CP_1 un'adeguat za del contesto in cui andrà a inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente”. Mancano del tutto gli studi geologici, idrogeologici, sismici, ed archeologici, per verificare l'esistenza di possibili elementi ostativi al progetto. • (punto “f” articolo 1)
“prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza”. • (punto B articolo 2): “accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili e eventualmente da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri … cronoprogramma delle fasi attuative”. Questo studio manca completamente, e l'argomento è stato uno di quelli che ha condizionato la consegna dei lavori, visto che l'area era occupata da un soggetto che la coltivava da decenni, e che aveva avviato numerosi giudizi per vedersi riconoscere la titolarità dell'area in esame ed anche di quella circostante. • (punto 1 articolo 3 Relazione Tecnica): “impianti e sicurezza”.
4.2.Il progetto definitivo Il progetto definitivo approvato dal Comune di manca di: CP_1
(punto 2 articolo 8) • b) relazioni tecniche e relazioni spe (mancano proprio i progetti strutturali ed impiantistici, le relazioni geologiche, idro- geologiche, geotecnica e geomeccanica, ed idraulica, vista anche la vicinanza del torrente, e le relazioni archeologiche, sulla cantierizzazione e sulla gestione materiali, sull'impatto acustico); • c) rilievi plano-altimetrici; • e) calcoli delle strutture e degli impianti (mancano gli schemi funzionali ed il dimensionamento dei singoli impianti, sia interni che esterni); • f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
• g) progetto di monitoraggio ambientale;
• h) piano particellare di esproprio;
• i) elenco dei prezzi unitari;
• l) computo metrico estimativo (non risulta la redazione di un computo metrico estimativo delle opere da eseguire); • n) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera
o il lavoro;
• o) cronoprogramma;
• q) linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri”.
7.Sulla scorta delle precedenti considerazioni, dalla ctu -argomentata e motivata in modo puntuale, approfondito e aderente a tutta la documentazione versata in atti e immune da qualsiasi vizio o censura logica- si evince chiaramente che il nell'avviare il processo di Controparte_1 realizzazione dell'opera sulla base del finanziamento regionale, ha dapprima approvato un progetto preliminare (dal quale è scaturita l'esigenza di procedere con estrema urgenza all'approvazione di una variante puntuale di PRG), ha poi approvato un progetto definitivo ed ha poi aggiudicato una gara di appalto, senza tuttavia rispettare le procedure previste dalla Legge Regionale che disponeva i finanziamenti ai comuni per interventi di realizzazione di alloggi per emergenza abitativa. Infatti, la Regione Lazio aveva fissato le modalità, le procedure nonché i requisiti progettuali per accedere al finanziamento pubblico, attraverso la Determina Regione Lazio n. B0779/2010 recante: "direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 46 della L.R. 27/2006”. All'articolo 3 della stessa Determina Dirigenziale della Regione Lazio viene stabilito: “Per quanto previsto dalla LR 03 settembre 2002 n. 30, "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica", il progetto dovrà essere esaminato dal Comitato Tecnico per l'E.R.P. competente per territorio, per quanto attiene all'art.9 della legge citata. Approvato il progetto (almeno definitivo), il relativo Q.T.E. unitamente alla copia del provvedimento di impegno formale della spesa relativa al cofinanziamento comunale (se previsto), al cronoprogramma dettagliato delle fasi di attuazione dell'intervento (acquisto, progettazione, bando o gara appalto, esecuzione lavori ecc.), nonché al citato parere ottenuto ai sensi della LR n. 30/2002, art.9, dovranno essere trasmessi alla Regione Lazio - Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale. - Via Capitan Bavastro I 08 - 00154 Roma - per il previsto riscontro, di cui sarà data sollecita comunicazione al Comune. Dell'aggiudicazione dei lavori deve essere data comunicazione alla Regione allegando il Q.T.E. aggiornato sulla base delle risultanze della gara”. Il avrebbe dovuto quindi sottoporre all'esame del Controparte_1
Co ale il progetto definitivo approvato dallo stesso per approvazione. Questo passaggio amministrativo, propedeutico CP_1
di appalto, e quindi anche alla realizzazione dell'opera, non è stato svolto dal che solo nel corso del 2012, quando ormai la Controparte_1 gara di ap icata, i lavori erano stati consegnati, ed anche sospesi dopo solo un paio di settimane, ha attivato la procedura di esame del progetto definitivo da parte della Tecnica Regionale. CP_9
Procedura di verifica che h o negativo, richiedendo la Commissione Regionale integrazioni del progetto definitivo che mai sono state consegnate. Quindi, i lavori sono stati sospesi il 24.12.2010 anzitutto perché il CP_1 si è accorto che aveva proceduto all'aggiudicazione e co
[...] za aver provveduto al passaggio amministrativo indicato, fissato alla Legge Regionale ed anche propedeutico alla fase di realizzazione dell'intervento. Se quindi il avesse proceduto nella costruzione dell'edificio senza CP_1 aver ademp anto previsto dalla Legge Regionale, la Regione Lazio avrebbe ragionevolmente negato il finanziamento, a causa del mancato rispetto della procedura approvativa prevista alla stessa Legge Regionale. L'affidamento dei lavori a mezzo di gara di appalto e la successiva consegna degli stessi avvenne entro il 21.12.2010 poiché altrimenti sarebbero anche spirati i termini per accedere al finanziamento. In secondo luogo, la condotta del Comune è stata carente e fonte di inadempimento laddove il terreno destinato alla costruzione era occupato da terzi e quindi non disponibile per l'avvio concreto dei lavori, al punto da pregiudicare l'avvio del cantiere. Infatti, il Comune di aveva CP_1 approvato un progetto che prevedeva l'utilizzo di un'area che non era materialmente nella sua diretta disponibilità, in quanto occupata a coltivata da terzi da decenni, senza riferire alcunchè su detta circostanza nelle relazioni dei progetti preliminare e definitivo, senza affrontare detto tema nelle Delibere di approvazione degli stessi progetti, pur essendo l'occupazione dell'area in esame una fatto palesemente riscontrabile da molti anni sul territorio. Pertanto, stante il grave inadempimento del la Controparte_1 risoluzione del contratto da parte del era fondata, come anche è Parte_1 fondata la domanda di risarcimento. A tal proposito, infatti, occorre richiamare che in tema di appalto di opere pubbliche, l'opzione data all'appaltatore dall'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta a tale richiesta, si riferiscono esclusivamente all'ipotesi di sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità (diversa da quella, contemplata nel primo comma della norma, della sospensione disposta per cause temporanee ostative alla prosecuzione dei lavori a regola d'arte) e limitatamente, inoltre, al caso in cui il protrarsi della sospensione sia legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle ragioni;
tale disciplina, invece, non riguarda il caso di protrazione illegittima della sospensione, in quanto dovuta a fatto imputabile all'amministrazione committente, in tal caso tornando applicabile la normativa codicistica sull'inadempimento delle obbligazioni, da cui deriva il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese, nonché i rimedi di carattere generale della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 05/04/2018) 14/06/2018, n. 15700; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 16/06/2010, n. 14574).
8.Muovendo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dalla società attrice, deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (cfr Cass. Civ. n. 33171/2023). Va premesso che il cantiere non è mai partito, poiché dopo solo due settimane dalla consegna delle aree all'impresa i lavori sono stati sospesi. Non vi è prova che sia mai stato installato un cantiere nell'area e che siano stati eseguiti lavori, anche solo di preparazione del terreno, e di installazione dei baraccamenti. Non risulta quindi che si siano creati i presupposti per la maturazione di
“spese generali correnti di cantiere”, come ad esempio le utenze, i baraccamenti, il personale tecnico di gestione del cantiere, ecc.. Risulta invece che per poter firmare il contratto di appalto, e per poter dare corso alla consegna dei lavori, il abbia dovuto affrontare una serie Parte_1 di “spese generali fisse” necessa ciò, come ad esempio: “• le spese notarili per la stipula del contratto, • la sottoscrizione di una polizza fideiussoria, • una prima emissione della progettazione esecutiva architettonica;
• la redazione di una prima parte della progettazione esecutiva strutturale;
• spese generali di sede per la predisposizione di atti, e per la partecipazione alla gara di appalto”. Le spese generali di un cantiere si dividono in spese generali fisse ed in spese generali correnti. Le spese generali fisse vengono quantificate nella misura di 1/3 del totale delle spese generali. In assenza di informazioni sulla percentuale di spese generali dichiarata dal all'atto della partecipazione alla gara di appalto, possono Parte_1 richiamarsi le percentuali indicate dall'articolo 34 comma 1 lettera c) (ed anche lettera d), nella misura massima, stante le ridotte dimensioni del cantiere. Partendo dai dati contrattuali, il ctu quantifica i seguenti valori delle spese generali totali e delle spese generali fisse: “• Importo del contratto di appalto al netto del ribasso: 1.011.580,55 € • Percentuale dell'utile di impresa: 10% • Percentuale di spese generali (da calcolare sul totale dei costi diretti): 15% • Totale costi diretti al netto di utile e spese generali: • 1.011.580,55 € / 1,10 / 1,15 = 799.668,42 € • Totale spese generali: 799.668,42 € x 15% = 119.950,26 €
• Totale spese generali fisse: 119.950,26 € x 1/3 = € 39.979,42”. Si può, quindi, stimare che nella prima fase del cantiere il si sia Parte_1 fatto carico di 2/3 del totale delle spese generali fisse, poic spese vengono sostenute soprattutto all'inizio del cantiere, e molto meno durante ed alla fine del cantiere stesso, quindi pari ad euro 39.979,42 x 2/3, ossia euro 26.650,28. Le spese di approvvigionamento del materiale da cantiere non sono riferite al cantiere di ma potrebbero essere spese (peraltro più che modeste) CP_1 riferite ad si altro cantiere. La prova testimoniale resa da
[...]
-all'epoca dei fatti amministratore del , CP_6 Parte_1
ditta individuale designata per l'esecu n risulta attendibile sotto tale profilo. Inoltre le fatture indicate nel capitolo di prova sono temporalmente successive alla sospensione dei lavori. Vanno poi aggiunti i danni connessi alle spese di progettazione per il progetto esecutivo architettonico (approvato dal Comune di e per il CP_1 progetto strutturale depositato presso il Genio Civile, nto che le attività di progettazione riferite a detti livelli di elaborazione (esecutivo architettonico e progetto strutturale da Genio Civile) non sono attività ricomprese nelle spese generali di un appalto. Come confermato dalla ctu, gli importi richiesti dal sono congrui, Parte_1 se rapportati alla tipologia ed al valore dell'opera: “• € 6.000,00 per oneri di progettazione a carico dell'impresa (progetto ); • € 5.404,00 per oneri di R_ progettazione a carico dell'impresa (proget . Per un totale di € Per_3
11.404,00”. Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del mancato utile e del danno curriculare. Infatti, secondo la giurisprudenza pronunciatasi in materia, il valore del mancato utile può essere integralmente ristorato solo laddove il danneggiato possa dimostrare di non aver potuto utilizzare i mezzi o le maestranze in altri lavori;
e ciò perché, in assenza di suddetta prova, in virtù della presunzione per cui chi partecipa alle gare non tiene ferme le proprie risorse ma le impiega in altri appalti, lavori o servizi, l'utile così calcolato andrà decurtato in ragione dell'aliunde perceptum vel percipiendum, in una misura percentuale variabile (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n. 2/2017 cit.; Cons. giust. amm. 6 novembre 2019 n. 947) che tenga, in concreto, conto della natura del contratto, del contesto operativo di riferimento, delle risorse nella ordinaria disponibilità del concorrente, della sua struttura dei costi, della sua storia professionale e del presumibile livello di operatività sul mercato, potendo, a tal fine, addivenirsi anche -nel caso come nella specie di mancato assolvimento dell'onere dimostrativo- all'azzeramento del danno potenzialmente riconoscibile (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2020, n. 7262; Id., sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803). Del resto, anche la ctu evidenzia che la struttura imprenditoriale dell'appaltatore, non risultando in alcun modo vincolata al cantiere di
è stata certamente impiegata in altre occasioni produttive, fonte di CP_1
. Sotto tale profilo la prova testimoniale è risultata di carattere generico e non dimostrativo del danno. Anche il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore (Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 689). In assenza di qualsiasi elemento concreto - quindi ulteriore rispetto alla mera presunzione che la possibilità di eseguire l'appalto pubblico de quo sarebbe stata fonte per la ricorrente della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale - concernente la dimostrazione che la mancata esecuzione del abbiano precluso la possibilità di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o la specificazione di quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione dell'appalto, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali -essendo anche i rilievi della ctu rimasti al livello meramente astratto e potenziale- la domanda va in parte qua respinta.
9.In conclusione, il va condannato al risarcimento del Controparte_1 danno patrimonial da Parte_1 liquidarsi nella misura di euro ro 11,404,00) oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della risoluzione sino alla presente sentenza. Dalla presente sentenza sull'importo complessivo sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della somma riconosciuta all'attore e dell'attività processuale in concreto svolta. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta con obbligo di restituire all'attore quanto da questo corrisposto al ctu a tale titolo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, DICHIARA la risoluzione per inadempimento del del contratto di Controparte_1 appalto oggetto di causa e CON al Controparte_1 pagamento in favore di a Parte_1 di euro 38.054,28 oltre otivazione;
RIGETTA per il resto le altre domande risarcitorie;
-CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di lite da liquidarsi nel Parte_1 euro 9.244,00 di cui euro 1.244,00 per spese vive ed euro 9.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico del Controparte_1 con obbligo di restituire all'attore quanto da questo corrisposto al ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Civitavecchia 20.05.2025
Il giudice
Daniele Sodani