CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BR NC, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1961/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - Gamma Tributi S.r.l. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 202383121874812046250969 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31316 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in epigrafe avverso la comunicazione notificatale in data 22.12.2023 dalla Municipia spa, con la quale è stato sollecitato il pagamento dell'IMU anno 2016 - pari ad euro 424,11 - dovuta al Comune di Catania, quale emergente dall'avviso di accertamento notificatole il
28.12.2021.
La ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto notifica dell'avviso di accertamento IMU 2016, né di ulteriori solleciti di pagamento o ingiunzioni relative allo stesso tributo, deduce quanto segue:
1. violazione del termine di decadenza di cui all'art. 1, co. 161, L. 296/2006;
2. omessa notifica dell'avviso di rettifica o accertamento;
3. difetto di motivazione dell'atto impugnato, per mancata allegazione delle delibere dell'ente impositore in esso richiamate;
4. illegittima aggiudicazione all'Resistente_1 spa del servizio di riscossione dei tributi del Comune di Catania in quanto avvenuta senza il rispetto dei “…requisiti normativi”.
In conclusione, è stata chiesta in ricorso la declaratoria di nullità dell'atto impugnato, col favore di spese e compensi da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ha resistito in giudizio la Municipia spa, che ha eccepito inammissibilità ed infondatezza del ricorso dimostrando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento emesso nell'anno 2021.
Con ordinanza n. 2417/2024 è stata respinta la domanda cautelare per insussistenza dei relativi presupposti.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ed infondato alla luce delle seguenti osservazioni.
Parte resistente ha dimostrato in giudizio che, in data 28.12.2021, era stato regolarmente notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento IMU 2016. Da ciò discende, in primo luogo, l'infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso atteso che risulta ex actis che l'avviso di accertamento è stato redatto e notificato al contribuente, e che tale notifica è avvenuta entro il termine di decadenza (scadente al
31.12.2021).
Ulteriore conseguenza di quanto provato da Municipia spa è l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, posto che la ricorrente avrebbe avuto l'onere (in concreto mai assolto) di sollevare le censure riguardanti la legittimità dell'avviso attraverso rituale e tempestiva impugnazione dell'avviso stesso, che invece non è avvenuta.
Infine, il quarto motivo di ricorso risulta (prima ancora che infondato, per quanto controdedotto dalla resistente) inammissibile per genericità, atteso che la ricorrente ha genericamente enunciato alcune disposizioni di legge, senza poi dedurre in modo puntuale e compiuto quali fossero le asserite criticità rinvenute nell'affidamento del servizio di riscossione tributi alla Municipia spa;
per contro, la ricorrente si è limitata a denunciare una generica violazione dei “…requisiti normativi” violando così l'onere di specifica allegazione dei vizi imposto dalla normativa processuale.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio si liquidano secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, in parte rigetta, ed in parte dichiara inammissibile, il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente Municipia spa, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BR NC, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1961/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - Gamma Tributi S.r.l. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 202383121874812046250969 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31316 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in epigrafe avverso la comunicazione notificatale in data 22.12.2023 dalla Municipia spa, con la quale è stato sollecitato il pagamento dell'IMU anno 2016 - pari ad euro 424,11 - dovuta al Comune di Catania, quale emergente dall'avviso di accertamento notificatole il
28.12.2021.
La ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto notifica dell'avviso di accertamento IMU 2016, né di ulteriori solleciti di pagamento o ingiunzioni relative allo stesso tributo, deduce quanto segue:
1. violazione del termine di decadenza di cui all'art. 1, co. 161, L. 296/2006;
2. omessa notifica dell'avviso di rettifica o accertamento;
3. difetto di motivazione dell'atto impugnato, per mancata allegazione delle delibere dell'ente impositore in esso richiamate;
4. illegittima aggiudicazione all'Resistente_1 spa del servizio di riscossione dei tributi del Comune di Catania in quanto avvenuta senza il rispetto dei “…requisiti normativi”.
In conclusione, è stata chiesta in ricorso la declaratoria di nullità dell'atto impugnato, col favore di spese e compensi da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ha resistito in giudizio la Municipia spa, che ha eccepito inammissibilità ed infondatezza del ricorso dimostrando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento emesso nell'anno 2021.
Con ordinanza n. 2417/2024 è stata respinta la domanda cautelare per insussistenza dei relativi presupposti.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ed infondato alla luce delle seguenti osservazioni.
Parte resistente ha dimostrato in giudizio che, in data 28.12.2021, era stato regolarmente notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento IMU 2016. Da ciò discende, in primo luogo, l'infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso atteso che risulta ex actis che l'avviso di accertamento è stato redatto e notificato al contribuente, e che tale notifica è avvenuta entro il termine di decadenza (scadente al
31.12.2021).
Ulteriore conseguenza di quanto provato da Municipia spa è l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, posto che la ricorrente avrebbe avuto l'onere (in concreto mai assolto) di sollevare le censure riguardanti la legittimità dell'avviso attraverso rituale e tempestiva impugnazione dell'avviso stesso, che invece non è avvenuta.
Infine, il quarto motivo di ricorso risulta (prima ancora che infondato, per quanto controdedotto dalla resistente) inammissibile per genericità, atteso che la ricorrente ha genericamente enunciato alcune disposizioni di legge, senza poi dedurre in modo puntuale e compiuto quali fossero le asserite criticità rinvenute nell'affidamento del servizio di riscossione tributi alla Municipia spa;
per contro, la ricorrente si è limitata a denunciare una generica violazione dei “…requisiti normativi” violando così l'onere di specifica allegazione dei vizi imposto dalla normativa processuale.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio si liquidano secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, in parte rigetta, ed in parte dichiara inammissibile, il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente Municipia spa, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.