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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3237/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17803/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002372960205600565 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1644/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento per omesso versamento della tassa TARI, per l'anno 2018, emessa dalla società Municipia spa. L'atto impositivo è stato notificato in data 23-06-2025.
La pretesa tributaria ammonta a €.571,99.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge.
In particolare, per omessa notifica degli atti prodromici e per prescrizione del credito erariale. Il contribuente eccepisce, infine, l'illegittimità dei conteggi sugli interessi.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio, chiedendo l'estromissione per carenza di legittimazione passiva.
Municipia sp, quale ente riscossore, non risulta costituito in giudizio.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Le eccezioni formulate dal ricorrente devono ritenersi accoglibili, stante la mancata costituzione dell'ente impositore, che avrebbe dovuto fornire la prova documentale dell'avvenuta notifica sia degli atti interruttivi per impedire la maturazione della prescrizione, sia degli atti prodromici.
Ciò posto, la domanda deve ritenersi fondata per effetto della mancata costituzione dell'ente impositore e ai sensi del c.5 bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/92.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spse.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17803/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002372960205600565 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1644/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento per omesso versamento della tassa TARI, per l'anno 2018, emessa dalla società Municipia spa. L'atto impositivo è stato notificato in data 23-06-2025.
La pretesa tributaria ammonta a €.571,99.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge.
In particolare, per omessa notifica degli atti prodromici e per prescrizione del credito erariale. Il contribuente eccepisce, infine, l'illegittimità dei conteggi sugli interessi.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio, chiedendo l'estromissione per carenza di legittimazione passiva.
Municipia sp, quale ente riscossore, non risulta costituito in giudizio.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Le eccezioni formulate dal ricorrente devono ritenersi accoglibili, stante la mancata costituzione dell'ente impositore, che avrebbe dovuto fornire la prova documentale dell'avvenuta notifica sia degli atti interruttivi per impedire la maturazione della prescrizione, sia degli atti prodromici.
Ciò posto, la domanda deve ritenersi fondata per effetto della mancata costituzione dell'ente impositore e ai sensi del c.5 bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/92.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spse.