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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona DE Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 2625/2020 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza DE Giudice di Pace
TRA
(P.IVA: ), in p.l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Edoardo Strazzullo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(CF ), rappresento e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Ambrosino Pasquale in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza DE 29.10.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va pertanto accolto l'appello proposto avverso la sentenza n.
1675/2019 DE Giudice di Pace di NO depositata l'11.12.2019 e non notificata, di parziale accoglimento DEla domanda azionata in prime cure dall'
odierno appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni lesione subiti in seguito all'incidente avvenuto il 01.09.2015 alle ore 15.10 circa in GL
D'RC alla via Palermo allorquando l'istante, in qualità di pedone, subiva lesioni personali a seguito DEl'urto da parte DEla vettura Fiat Seicento tg.CX821LD di proprietà di . Controparte_2
Dalla dinamica narrata in prime cure dall'attore emergeva che, a seguito
DEl'impatto e DEla caduta al suolo, veniva trasportato presso la casa di “Cura Villa dei Fiori” di Acerra, come da documentazione medica versata in atti.
L'assicurazione appellante con il gravame proposto censurava la sentenza impugnata sostenendo che il parziale accoglimento DEla domanda statuito con la medesima sarebbe derivato da una pronuncia carente di motivazione e fondata su presupposti fattuali e giuridici erroneamente valutati dal Giudice di prime cure,
specie con riguardo alle sollevata eccezione di incompetenza territoriale, alla violazione DE combinato disposto degli art. 145 e 148 CDA, alle risultanze DEla
prova testimoniale condotta con l'unico teste nonché alle risultanze Testimone_1
DEla espletata C.T.U. che, se correttamente valutate, avrebbero comportato un totale rigetto DEla domanda.
Si costituiva in giudizio l'appellato , che eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità DEl'appello ai sensi DEl'art. 348 bis c.p.c. e nel merito l'infondatezza DElo stesso.
Occorre evidenziare che non si è costituito nel presente giudizio l'appellato
[...]
già dichiarato contumace in prime cure, e pertanto se ne dichiara la CP_2
contumacia anche nel presente giudizio.
Questo Tribunale ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità DEl'appello ex
348 bis c.p.c. in relazione ai requisiti di probabilità di accoglimento DE gravame, e pertanto l'appello correttamente formulato ed ammissibile.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che riveste carattere assorbente il primo motivo di appello, con il quale la parte, reiterando un'eccezione in tal senso già formulata in primo grado ma disattesa dal primo Giudice, ha dedotto l'incompetenza per territorio DE Giudice di NO.
Il motivo è fondato. Ritiene il Tribunale che erroneamente il Giudice di NO abbia ritenuto non esaustivamente sollevata l'eccezione di incompetenza per territorio da parte DEla compagnia convenuta in primo grado.
A tal proposito, giova premettere che “l'art.18 c.p.c. stabilisce che: “[…] è competente il giudice DE luogo dove il convenuto ha la residenza o il domicilio …”. L'art. 19 c.p.c., ancora,
stabilisce che: “[…] qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice DE luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice DE luogo dove la persona giuridica ha uno
stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto DEla domanda”.
L'art. 20 c.p.c., inoltre, recita: “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche
competente il giudice DE luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Nel caso di specie, come giustamente osservato dall'appellante, certamente i criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. non giustificavano la scelta DE foro.
Infatti, nessuno dei convenuti evocati in causa risultava avere la residenza,
domicilio o sede in un Comune ricompreso nel circondario DE Giudice adito, atteso che il convenuto responsabile civile, tale , risiedeva in Controparte_2
UG DE DI (AV) per cui foro competente è, ex art. 18 c.p.c., il Giudice di Pace di Avellino (cfr. atto di citazione in primo grado e relata di notifica) e la società appellante ha sede in Bologna con competenza ex art. 19 co. 1 cpc, DE
Giudice di Pace di Bologna.
La , poi, in NO (NA) non ha né uno stabilimento né un Parte_1 suo rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto DEla
domanda: stabilimento e rappresentante legale che si trova solo presso la sede legale DEla società e cioè in Bologna (cfr. visura camerale versata in atti).
Conseguentemente foro competente, ex art. 19, comma 2 cpc, è sempre il Giudice di Pace di Bologna. Il luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro de quo è in
GL d'RC (NA), per cui foro competente alternativo ex art. 20 c.p.c. è il
Giudice di Pace di GL D'RC (NA). Il luogo, invece, dove deve eseguirsi l'obbligazione, ex art. 20 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1182 comma 4 c.c.
(forum destinatae solutionis), è Bologna o Avellino, in quanto si tratta DE domicilio
DEle parti convenute in giudizio per cui, il Giudice di Pace alternativamente competente è quello DE Giudice di Pace di Bologna o Avellino.
All'uopo appare opportuno precisare, infatti, che quanto statuito dall'art. 1182, comma III, c.c. ('l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo DEla scadenza) si applica esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già
determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un mero calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti;
mentre quando la somma deve essere ancora liquidata tra le parti o, in loro sostituzione, dal Giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, come nella fattispecie per cui è causa, trova applicazione il comma 4DEl'art. 1182 c.c., secondo cui l'obbligazione dev'essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo DEla scadenza (Cass., sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22326). Sul punto dirime qualsivoglia dubbio e perplessità la Cass. Civ., SS.UU., con la recente sentenza n. 17989 DE 13-09-2016, in cui si chiarisce che la competenza territoriale spetta al giudice DE domicilio DE
creditore soltanto per le obbligazioni liquide ossia determinate nel loro ammontare.
Più in dettaglio, le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio DE creditore,
in conformità al disposto di cui all'art. 1182, III comma, c.c. sono, sia agli effetti DEla mora ex re ai sensi DEl'art. 1219 comma II n. 3 c.c., sia DEla determinazione
DE forum destinatae solutionis ai sensi DEl'art. 20 ultima parte c.p.c., esclusivamente quelle liquide, ossia DEle quali il titolo determini esattamente l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, ed i presupposti DEla liquidità sono accertati dal Giudice, ai fini DEla competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.”.
Infine, non vi è alcuna deroga pattizia tra le parti in odine alla competenza per territorio prevista ex lege.
In riferimento a tutti i predetti possibili fori competenti in virtù DEle disposizioni normative di diritto processuale e sostanziale innanzi richiamate, Giudice
competente per il Giudizio de quo può essere, alternativamente, il Giudice di Pace di Bologna, il giudice di Pace di Avellino oppure il Giudice di Pace di GL
d'RC (NA), non avendo le parti DE presente giudizio derogato alla competenza territoriale ex lege con apposita pattuizione ex art. 28 c.p.c.
In applicazione dei principi innanzi richiamati, l'eccezione sollevata dalla convenuta merita indubbia adesione, poiché nessuno dei criteri di collegamento individuati dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. consente di radicare la competenza DE Giudice di
Pace di NO di cui va pertanto dichiarata l'incompetenza.
Conclusivamente ritiene questo Giudice che la abbia Parte_1
tempestivamente contestato la competenza DE Giudice di Pace di NO sia in relazione al criterio DE foro generale DE convenuto, sia persona fisica che persona giuridica (artt. 18 e 19 c.p.c.), sia in relazione a tutti i criteri alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. (cfr. comparsa di costituzione e risposta DEl in primo grado). Parte_1
La compagnia appellante, infatti, ha elencato tutti i possibili fori rilevanti nella controversia al vaglio DE Giudice di Pace di NO evidenziandone la mancanza di collegamento con il Giudice adito.
Il carattere assorbente DE motivo di gravame, mentre giustifica l'accoglimento DEl'appello e la riforma DEla sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite le ulteriori censure sollevate dalla parte appellante.
L'accoglimento DEl'appello impone la condanna DEl'appellato alla restituzione DEle
somme eventualmente riscosse in esecuzione DEla sentenza di primo grado. Sussistono giusti motivi, stante la natura processuale DEla pronuncia, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Nulla sulle spese per l'appellato stante la sua contumacia. Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona DE Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 2625/2020 di R.G., così provvede
-accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale Parte_1
riforma DEla sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza per territorio DE Giudice
di Pace di NO a conoscere DEla domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di e di per essere Parte_1 Controparte_2
competente in relazione ad essa il Giudice di Pace di Bologna o quello di Avellino o quello di GL D'RC;
-condanna, per l'effetto, alla restituzione ad Controparte_1 Parte_1
DEle somme eventualmente riscosse in esecuzione DEla sentenza di primo
[...]
grado;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti DE giudizio;
- nulla sulle spese nei confronti di contumace. Controparte_2
Così deciso in Nola, lì 22.01.2025
Il Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura