Decreto cautelare 11 giugno 2024
Ordinanza cautelare 4 luglio 2024
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00772/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2024, proposto da
LI ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 0044912 del 3 giugno 2024, pervenuto in pari data a mezzo p.e.c., con cui il Dirigente del Settore Pianificazione Gestione del Territorio S.U.E. - S.U.A.P. del Comune di Ostuni ha disposto la chiusura negativa del procedimento di che trattasi e la conseguente inefficacia della comunicazione prot. n. 21340 del 4 marzo 2024, presentata dall’odierno ricorrente inerente la proroga fino al 31 dicembre 2024 della concessione dell’occupazione del suolo pubblico pari a mq. 10,00 in Piazza della Libertà n. 4 e il divieto all’occupazione dell’area oggetto della predetta comunicazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento comunale;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, delle precedenti note del 19 marzo 2024 e del 24 aprile 2024 del Dirigente del Settore Pianificazione Gestione del Territorio S.U.E. - S.U.A.P. del Comune di Ostuni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. M. Musio per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato G. Matteo per le Amministrazioni Statali resistenti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato il 10 giugno 2024 e depositato in giudizio in pari data, il ricorrente - in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale - ha impugnato (oltre ad ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale e, in particolare, ove occorra, le precedenti note del 19 marzo 2024 e del 24 aprile 2024 del Dirigente del Settore Pianificazione Gestione del Territorio S.U.E. - S.U.A.P. del Comune di Ostuni) l’epigrafato provvedimento prot. n. 0044912 del 3 giugno 2024, pervenuto in pari data a mezzo p.e.c., con cui il Dirigente del Settore Pianificazione Gestione del Territorio S.U.E. - S.U.A.P. del Comune di Ostuni ha disposto la chiusura negativa del procedimento di che trattasi e la conseguente inefficacia della comunicazione prot. n. 21340 del 4 marzo 2024 presentata dall’odierno ricorrente inerente la proroga fino al 31 dicembre 2024 della concessione dell’occupazione del suolo pubblico pari a mq. 10,00 in Piazza della Libertà n. 4 e il divieto all’occupazione dell’area oggetto della predetta comunicazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento comunale.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I.ECCESSO D POTERE PER ERROENA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 16, 17, 22 e TAV4/4. REGOLAMENTO COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
II. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA SOTTO ALTRO PROFILO.
1.2. Il 18 giugno 2024 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per l’Amministrazione Statale intimata.
1.3. Con decreto presidenziale n. 362/2024 dell’11 giugno 2024, è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.,
Con ordinanza cautelare n. 448/2024, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 3 luglio 2024, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora) per la concessione della invocata tutela cautelare collegiale, tenuto conto sia che nella vicenda in questione si tratta dell’occupazione di un’area pubblica con sedute e tavolini per uso somministrazione di alimenti e bevande (in Piazza della Libertà nel Centro Storico - Zona A di Ostuni) che si protrae dal 2019, peraltro in conformità alle puntuali indicazioni contenute nell’Allegato planimetrico Tavola 4/4 del vigente Regolamento Comunale sull’occupazione di suolo pubblico approvato anche (ex art. 52 Decreto Lgs. n. 42/2004) dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Brindisi e Lecce, senza che siano medio tempore intervenute rilevanti novità fattuali o normative, sia che il provvedimento comunale impugnato ha disposto il divieto all’occupazione dell’area stessa a decorrere dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ossia nel pieno della corrente stagione primaverile/estiva”.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. Osserva, il Tribunale che l’impugnato provvedimento comunale, la cui efficacia è stata comunque sospesa, in via cautelare, da questo Tribunale con i citati decreto presidenziale n. 362/2024 e ordinanza collegiale n. 448/2024, ha completamente esaurito (in data 31 dicembre 2024) i suoi effetti lesivi della sfera giuridica del ricorrente, essendo ormai interamente decorso il periodo temporale in questione.
Orbene, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 in data 13 luglio 2022 n. 8, a fronte dell’improcedibilità della domanda di annullamento proposta, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità o meno degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, c.p.a., solo qualora la parte ricorrente abbia proposto la domanda risarcitoria o almeno - espressamente e formalmente - dichiarato di avere interesse a tale pronuncia ai fini risarcitori.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria non è stata azionata dalla parte ricorrente e la predetta dichiarazione/istanza di avere interesse alla pronuncia ai fini risarcitori, ex art. 34 terzo comma c.p.a., non è intervenuta da parte del ricorrente (che, invece, non ha depositato alcun atto difensivo in vista dell’udienza di merito del 9 aprile 2025), sicchè deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la limitata efficacia temporale dell’impugnato provvedimento del Comune di Ostuni, con il quale è stata disposta (sostanzialmente) l’inefficacia della comunicazione prot. n. 21340 del 4 marzo 2024 presentata dall’odierno ricorrente - inerente la proroga fino al 31 dicembre 2024 della concessione dell’occupazione del suolo pubblico pari a mq. 10,00 in Piazza della Libertà n. 4 e il divieto all’occupazione dell’area oggetto della predetta comunicazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento comunale.
3. In definitiva, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali (avuto riguardo alle ragioni della decisione) tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO