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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 523/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16/06/2020
d a
, con il patrocinio dell'avv. SERGIO NICOLA Parte_1 SCICCHITANO , elettivamente domiciliato in VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 4 ROMA presso il difensore avv. SCICCHITANO SERGIO NICOLA
APPELLANTE
c o n t r o
, QUALE EREDE DI CP_1 CP_2 Controparte_3
, QUALE EREDE DI
[...] CP_4 CP_3
APPELLATI, CONTUMACI
e c o n t r o pagina 1 di 35
, in RO persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_6
e ., con il patrocinio degli avvocati GIUSEPPE
[...] RO
VEZZOLI e PAOLA MODINA ( ) PIAZZALE PARROCI C.F._1 TONOLETTI 7 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO; , elettivamente domiciliato in PIAZZALE PARROCI TONOLETTI 7 25036 PALAZZOLO S/O presso il difensore avv. VEZZOLI GIUSEPPE
APPELLATI
e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024, avente ad oggetto:
Titoli di credito
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
08/05/2020 con il n. 852/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, appurata la regolare costituzione delle parti nel presente giudizio, previa declaratoria di contumacia dei Sigg.ri e Parte_2
regolarmente citati in giudizio, come da notifica via UNEP già versata CP_7
in atti, Voglia concedere i termini di legge per la precisazione delle conclusioni stante l'insussistenza di nuova attività istruttoria, ai fini dell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previa declaratoria di ammissibilità dell'Appello, Voglia Codesta Ecc.ma Corte adita respingere integralmente le domande avversarie e riformare parzialmente la Sentenza
n. 852/2020, resa dal Tribunale di Brescia e recante R.G. n. 4313/2011, nei capi del
P.Q.M
di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 ed accogliere le conclusioni come riportate pagina 2 di 35 nell'atto introduttivo del presente giudizio di secondo grado” e quindi,
conclusivamente, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'ATTO DI APPELLO introduttivo del presente giudizio e che di seguito si trascrivono:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, nei capi 2, 6 e 7 che prevedono la condanna di al pagamento della somma di euro 70.200,72 oltre interessi, oltre alla Parte_1
refusione delle spese di lite a carico dell'appellante, per i motivi tutti dedotti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, riformare parzialmente la Sentenza n.
852/2020, resa dal Tribunale di Brescia e recante R.G. n. 4313/2011, nei capi del
P.Q.M
di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 ed accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare che il Dott. Pt_1
ha dato in prestito alla (ora
[...] RO [...]
) la somma di Euro 54.000,00 o della RO
maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o di quella misura che si riterrà di giustizia, ad oggi mai rimborsata e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del Liquidatore pro tempore, in RO
solido con e nella qualità di eredi di già CP_7 Parte_2 CP_3
socio della e RO CP_5
pagina 3 di 35 , nella qualità di socio della CP_5 RO
, alla restituzione della somma complessiva di Euro 54.000,00 o della
[...]
maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o di quella misura che si riterrà di giustizia oltre gli interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo per tutti i motivi meglio esposti nel corpo dei rispettivi scritti difensivi;
3) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare che il Dott. Pt_1
è creditore della , in
[...] RO
persona del suo liquidatore pro tempore, nonché di e CP_7 Parte_2
nella qualità di eredi di e del Sig. della somma CP_3 RO
ulteriore di Euro 7.500,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o di quella misura che si riterrà di giustizia oltre interessi legali dal dovuto sino al dì del soddisfo e, per l'effetto, condannare la RO
, in persona del Liquidatore pro tempore, in solido con
[...] CP_7
e nella qualità di eredi di già socio della
[...] Parte_2 CP_3 [...]
, e il Sig. , nella RO RO
qualità di socio della , al RO
pagamento in favore del Dott. della somma complessiva di Euro Parte_1
7.500,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o di quella misura che si riterrà di giustizia oltre interessi legali dal dovuto fino al dì del soddisfo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dei rispettivi scritti difensivi;
6) IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, nella deprecata e non creduta ipotesi in cui Giudice dovesse accertare la sussistenza di crediti in capo alle controparti, ridurre innanzitutto il credito della , RO
pagina 4 di 35 in persona del suo liquidatore pro tempore, nonché del Sig. degli RO
importi non dovuti e/o non provati e comunque provvedere alla sua compensazione totale e/o parziale con il credito vantato dal Dott. che sarà accertato in Parte_1
corso di causa;
” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli odierni appellati dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Degli appellati RO
, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore,
[...]
Dott. e : CP_6 RO
in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dei motivi d'appello avversari ex art. 342 c.p.c.;
- nel merito ed in via principale: respingere perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 852/2020, pubblicata il Parte_1
08.05.2020, Tribunale di Brescia, G.U. Dr.ssa Marina Mangosi;
- in ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo grado di giudizio.
pagina 5 di 35 Procedimento n.4313/2011
, esponendo di aver mutuato alla Parte_1 Controparte_8
la somma di euro 54.000,00 a mezzo di due assegni circolari (n. 4200236438-
[...]
08 per euro 24.000,00 emesso in data 14.6.2007 dal Credito Bergamasco e n.
5203562781-01 per euro 30.000,00 emesso il 4.9.09 dalla Banca Valsabbina soc.
coop.) e che tale somma non gli era mai stata restituita, ha convenuto in giudizio la
, in persona del liquidatore Dott. ed i soci RO CP_6
e chiedendone la condanna alla restituzione della CP_3 RO
somma mutuata con interessi e spese.
Si sono costituiti in giudizio la società ed il socio RO
, chiedendo il rigetto delle domande attoree. , invece, RO CP_5
pur se regolarmente convenuto, non si è costituito, ed è rimasto contumace.
La società ed il hanno premesso che il socio RO CP_5
cognato dell'attore, aveva nel tempo compiuto una serie di gravi irregolarità CP_5
nei confronti della società, all'epoca Agente Generale di Chiari per la Compagnia di
Assicurazione Fondiaria Sai s.p.a., ad esempio prelevando cospicui importi dai conti correnti della società e trattenendo ad uso personale i premi incassati dai clienti,
aggiungendo che nel 2009 il si era dimesso dalla carica di socio ed aveva poi CP_5
intrapreso un rapporto di collaborazione con l'attore, agente della Compagnia Italiana
di Previdenza, Assicurazioni, Riassicurazioni s.p.a. agenzia di Rovato;
hanno inoltre precisato che l'attore dal 1999 alla fine del 2008 aveva collaborato con la società
convenuta in forza di un accordo economico del 7.10.99 in virtù del quale aveva pagina 6 di 35 assunto il ruolo di procacciatore di nuovi affari, e che dal 2.1.2000 egli aveva svolto,
sempre in favore della convenuta, l'attività di subagente ed infine che,
successivamente alla cessazione della collaborazione con la società convenuta, era divenuto dal 1.7.09 Agente della Italiana Ass.ni. Hanno inoltre allegato che in data
28/05/2007 il aveva acquistato dalla società un immobile ad uso Pt_1 CP_5
commerciale sito in Palazzolo sull'Oglio, da lui stesso concesso in locazione alla società , con contratto del 17.9.07, per il canone annuo di euro 9.600,00 CP_5
oltre IVA.
Tanto premesso, venendo al merito, i convenuti, con riferimento alle somme di cui ai due assegni, non hanno contestato nè la ricezione dei titoli nè l'incasso dei relativi importi, ma hanno negato di dover restituire la somma pretesa dall'attore, in quanto non percepita a titolo di mutuo;
hanno, infatti, a tale riguardo sostenuto che la somma di euro 24.000,00 costituiva l'importo dovuto a titolo di IVA relativa all'atto di compravendita dell'immobile mentre quella di euro 30.000,00 si riferiva alla restituzione, a seguito della messa in liquidazione della società dopo le dimissioni del socio di quanto precedentemente anticipato al “per pagamenti premi CP_5 Pt_1
polizze personali e dei propri assicurati”, tanto che, operati successivamente i necessari conguagli da parte del liquidatore (da cui risultava che l'importo anticipato all'attore ammontava ad euro 17.990,95), considerato l'importo ancora dovuto a titolo di canoni di locazione all'attore (euro 3200,00) e gli interessi legali, erano stati restituiti all'attore euro 15.000,0 mediante tre assegni circolari di euro 5000,00
ciascuno emessi dalla società.
Procedimento n.9303/2011 RG pagina 7 di 35 , lamentando il mancato pagamento di 4 canoni di locazione, ha Parte_1
chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione di pagamento della somma di euro 4.026,51 oltre interessi e spese. La società ed il sig. CP_5 CP_5
hanno proposto opposizione ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 1304/2011 sostenendo che i predetti importi non erano dovuti in quanto già
conteggiati dal liquidatore nella definizione dei reciproci rapporti di dare e avere.
L'opposto, costituendosi, ha replicato di non esser in alcun modo debitore della società; con riferimento all'importo di euro 15.000,00 a lui corrisposti dalla società
mediante i tre assegni, ha sostenuto che detto pagamento aveva avuto luogo a titolo di parziale restituzione di quanto dal mutuato alla società mediante l'ulteriore Pt_1
assegno bancario n. 0317526050 per l'importo di euro 22.500,00; il ha Pt_1
pertanto chiesto rigettarsi l'opposizione ed in via riconvenzionale disporsi la condanna della società e dei soci illimitatamente responsabili al pagamento della somma ancora dovuta, rispetto a tale ulteriore prestito, pari ad euro 7500,00.
Procedimento n.21955/12
Con ricorso ex art.702 bis cpc la ha promosso nei confronti di CP_5 Pt_1
azione di condanna al pagamento della somma di euro 70.000,00, quale saldo
[...]
ancora dovuto in relazione alla vendita dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio.
***
Disposta la riunione dei tre procedimenti, istruite le cause con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, e di quelli ottenuti a seguito di ordine di esibizione, nonché con (parziale) ammissione ed pagina 8 di 35 assunzione dei mezzi di prova orale dedotti, ed assunzione delle prove orali ammesse;
a seguito del decesso del convenuto contumace il CP_5
processo è stato dichiarato interrotto ed è stato quindi riassunto dal nei Pt_1
confronti della di nonché nei confronti di CP_5 RO [...]
e quali eredi di Pt_2 CP_7 CP_3
Si sono costituiti la società ed il mentre sono rimasti CP_5 CP_5
contumaci gli eredi del CP_5
***
Con sentenza n.852/2020 il Tribunale di Brescia così ha disposto:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4313/2011 RG a cui sono state riunite le cause n. 9303/11 RG e n. 21955/12 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate dall'attore nel procedimento n. Parte_1
4313/2011 RG;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_5
e e liquidate in RO RO
complessivi euro 11.480,00 (euro 2430,00 per studio, euro 1550,00 per la fase introduttiva, euro 4500,00 per la fase istruttoria ed euro 3000,00 per la fase decisoria),
oltre ad euro 776,10 per spese, spese gen., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1304/11 promossa da CP_5
pagina 9 di 35 e da CP_8 RO RO
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata nel procedimento n.
9303/11 RG dall'opposto Parte_1
5) compensa le spese di lite tra le parti relativamente al procedimento n. 9303/11 RG
6) condanna al pagamento della somma di euro 70.200,72 oltre Parte_1
interessi legali dal 31.5.2012 sino al saldo in favore della
[...]
; Controparte_9
7) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_5
e liquidate in complessivi euro 11.480 (euro RO
2430,00 per studio, euro 1550,00 per la fase introduttiva, euro 4500,00 per la fase istruttoria ed euro 3000,00 per la fase decisoria), oltre ad euro 900,00 per spese, spese gen., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello , Parte_1
impugnandola nella parte in cui aveva rigettato le sue domande, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale e lo aveva condannato al pagamento di una somma capitale relativa al rogito dell'immobile nonché alla rifusione delle spese legali, chiedendo che in riforma di tale pronuncia vengano accolte le conclusioni già avanzate in primo grado, previa reiezione di eccezioni ed istanze delle controparti, ed in particolare venga accertato il suo pagina 10 di 35 diritto alla restituzione delle somme date in prestito ed accolta la sua domanda riconvenzionale relativa al rimborso di un ulteriore prestito, previo accertamento dell'ammissibilità della sua introduzione in giudizio, in correlazione al contenuto dell'eccezione di pagamento sollevata dalla controparte.
La società ed il signor RO
, costituendosi in giudizio, hanno chiesto respingersi il RO
gravame avversario, previa declaratoria ex art.342 cpc di inammissibilità dei motivi d'appello.
e , quali eredi di , pur se regolarmente Parte_2 CP_7 CP_5
convenuti in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, ex art.283 cpc, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/10/2024, all'esito della quale è stata posta in decisione con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni esposte nella sentenza impugnata
Il Tribunale, dopo aver sintetizzato il contenuto del contenzioso afferente a ciascuno dei procedimenti riuniti – nei termini di cui allo “svolgimento del pagina 11 di 35 processo”, che precede – ha poi preso posizione sulle domande ed eccezioni delle parti valutandole autonomamente in relazione a ciascuno dei tre singoli procedimenti riuniti.
Per comodità di lettura si mantiene il medesimo schema.
Procedimento n. 4313/11 RG
Il Tribunale, premesso che oggetto del procedimento in discorso era costituito dalla domanda, formulata dal volta alla restituzione della somma di Pt_1
euro 54.000,00 a suo dire mutuata alla società convenuta mediante consegna di due assegni (n. 4200236438-08 per euro 24.000,00 emesso in data 14.6.2007
dal Credito Bergamasco e n. 5203562781-01 per euro 30.000,00 emesso il
4.9.09 dalla Banca Valsabbina soc. coop.), alla quale i convenuti costituitisi in giudizio avevano replicato deducendo che nessuna somma era stata mai mutuata dall'attore e che gli importi di cui ai due assegni erano stati versati ad altro titolo alla società, ha anzitutto affermato, in punto di diritto, che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697,
comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, e che l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la pagina 12 di 35 somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass.
ord.24328/2017), per poi negare, in punto di fatto, che a fondare un giudizio di sufficiente raggiungimento di tale prova fossero sufficienti le circostanze addotte a sostegno del proprio assunto dall'attore, sig. costituite dalle Pt_1
sue stesse dichiarazioni in sede di interrogatorio nonché dalla mancata presentazione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio CP_5
formale, che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
A tale riguardo il Tribunale ha osservato che l'interrogatorio o formale, in base al combinato disposto degli artt. 2730 c.c. e 228 c.p.c., costituisce mezzo di prova legale quando volto a provocare la confessione e, quindi, nell'ipotesi di dichiarazione della parte di fatti ad essa sfavorevoli e che, con riferimento alla mancata comparizione del convenuto contumace, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, in tema di prove, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Cass. Ord.9436/2018).
Il giudice di prime cure ha quindi osservato, in proposito, che, con riferimento all'assegno di euro 20.000,00 la parte convenuta, non contestando la ricezione pagina 13 di 35 del titolo e l'incasso della somma, aveva dedotto che esso esso avrebbe rappresentato l'assolvimento dell'onere dell'IVA derivante dalla compravendita, in data 28.5.07, dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio
dalla società al e che, sempre con riferimento a tale atto di Pt_1
compravendita, sarebbe stata regolarmente corrisposta solo una parte del prezzo pattuito;
ebbene, il Tribunale, premesso che nell'atto di vendita (doc. 11
attore fascicolo 4313/11) era scritto che il corrispettivo della vendita, pari ad euro 120.000,00 oltre IVA, “è assolto con i seguenti mezzi di pagamento: -
euro 94.200,72 (novantaquattromiladuecento virgola settantadue) mediante
assegno bancario n. 0319231457-12 tratto su conto corrente acceso presso
Credito Bergamasco, filiale di Piazza Pontida, all'ordine della parte
venditrice, non trasferibile;
- euro 49.799,28
(quarantanovemilasettecentonovantanove virgola ventotto) mediante assegno
circolare n. 4200236423-06 emesso da Credito Bergamasco, filiale di
Bergamo, piazza Pontida, in data odierna, non trasferibile, all'ordine della
parte venditrice. Conseguentemente la parte venditrice con il presente atto
rilascia quietanza, salvo il buon fine del predetto assegno bancario, a saldo e
rinuncia dell'ipoteca legale”, ha osservato che secondo la tesi di parte convenuta dei due titoli sarebbe stato incassato esclusivamente l'assegno circolare, mentre non sarebbe mai stato neppure consegnato l'assegno bancario
(così che oggetto del terzo procedimento, il n. 21955/12 RG, era proprio la pagina 14 di 35 domanda di pagamento della residua somma dovuta), mentre secondo quella di parte attrice la quietanza contenuta nel contratto di vendita avrebbe fornito prova della dazione di entrambi i due importi. Tanto premesso il giudice di prime cure ha ritenuto non condivisibile l'assunto al riguardo dell'attore sig.
osservando che l'assegno, pur costituendo un mezzo di pagamento, in Pt_1
quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell'autenticità del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere l'adempimento in denaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti (Cass.
14372/2018; 11851/2006), e rilevando che nella specie, non vi era prova che il titolo fosse stato effettivamente consegnato ed incassato né parte attrice, su cui gravava l'onere della prova, aveva prodotto documentazione da cui risultasse l'addebito della somma portata dal titolo sul proprio conto corrente (anzi, dalla missiva inviata dal Credito Bergamasco – doc. 14 fascicolo attrice procedimento n. 21955/12 – si poteva evincere che al 28.2.2012 il titolo non era stato incassato); il Tribunale, osservava, ancora, quanto alla indicazione contenuta nel contratto di vendita, espressamente subordinata al buon fine dell'assegno, che essa non faceva cenno alla consegna dei due titoli e che comunque “al di là del nomen adoperato dal creditore, la dichiarazione di
ricezione del pagamento mediante assegno non costituisce quietanza in senso
pagina 15 di 35 tecnico, la quale, ai sensi dell'art. 1199 c.c., è asseverazione del pagamento
liberatorio (e tale non è quello del pagamento mediante comune assegno
bancario), ma è mera dichiarazione di scienza avente ad oggetto la ricezione
dell'assegno” (Cass.1572/2019).
Pertanto, a giudizio del Tribunale, al di là delle dichiarazioni in merito alla causale della consegna del titolo rese dai testi di parte convenuta
[...]
e la prima dipendente della società convenuta ed il Tes_1 Testimone_2
secondo fratello del convenuto di per sé non particolarmente CP_5
attendibili stante i rapporti dei due testi con il convenuto, doveva comunque ritenersi indimostrata la dazione a titolo di mutuo dell'assegno di euro
20.000,00.
Il giudice di prime cure è poi passato a considerare il secondo assegno di euro
30.000,00, ed alla relativa contrapposta imputazione indicata dalle parti.
Mentre per l'attore si sarebbe trattato di erogazione di mutuo, per la Pt_1
parte convenuta, che anche in questo caso non aveva contestato né la dazione dell'assegno né il relativo incasso, il pagamento si sarebbe riferito al conguaglio dei reciproci rapporti di dare e avere tra il e la società: essa Pt_1
ha infatti sostenuto che nel settembre 2009, stante le sopravvenute dimissioni del socio e la necessità di porre in liquidazione la società, il CP_5 CP_5
avrebbe chiesto all'attore la restituzione di quanto precedentemente Pt_1
anticipatogli per pagamenti relativi ai premi di polizze personali e/o dei clienti pagina 16 di 35 in relazione ai quali egli aveva svolto attività di intermediazione;
con nota
4/09/2009, contestuale alla data di emissione dell'assegno, indirizzata al
(doc. 46 fascicolo opponenti 9303/11 RG) la società aveva dichiarato il Pt_1
proprio intendimento di trattenere l'importo di cui al predetto assegno “da
conguagliare a debito o credito – per la definizione dei sospesi di cui
all'oggetto (chiusura pendenze debito/credito – sospesi clienti) riferiti al
nostro rapporto di collaborazione cessato alla fine dello scorso esercizio e a
tutt'oggi ancora pendenti”; nella nota era inoltre scritto che dal successivo mese di ottobre la società sarebbe stata posta in liquidazione e che, una volta ultimati i conteggi relativi ai c.d. “sospesi” (premi anticipati), essa avrebbe provveduto a restituire l'eventuale rimanenza, ed infine, che nei conteggi di conguaglio sarebbero state calcolate le rate di affitto relative alla locazione dell'immobile di Palazzolo sull'Oglio momentaneamente non pagate dalla società perché trattenute temporaneamente “a parziale recupero di quanto
dovutoci”. Rilevando che a tale ipotesi ricostruttiva l'attore aveva replicato negando l'esistenza di tali affermati debiti nei confronti della società così come di aver mai ricevuto la nota in questione, il Tribunale ha osservato che anche in questo caso l'attore, su cui gravava l'onere di fornir la prova della causale della consegna dell'assegno, nulla aveva provato in tal senso.
Ragion per cui la domanda attorea non poteva trovare accoglimento.
Per completezza il giudice di prime cure ha svolto in proposito le seguenti pagina 17 di 35 ulteriori considerazioni, con riguardo alle deduzioni dei convenuti:
- la teste ex dipendente della società aveva confermato che Testimone_3
tra l'attore e la società vigeva la prassi per cui la seconda anticipava in favore del primo i premi delle polizze personali e di quelle dei clienti di cui lo stesso era intermediatore;
- la teste aveva altresì confermato di essere stata presente Tes_1
all'incontro, nei primi giorni del settembre 2009, nel corso del quale l'attore aveva consegnato l'assegno di euro 30.000, di aver essa stessa redatto, sotto dettatura del la nota del 4.9.09 e di aver essa stessa redatto, previa CP_5
quantificazione del liquidatore, il prospetto (doc. 47 fascicolo opponenti
9303/11) riproducente la “lista sospesi clienti” dal quale risultava un saldo debitore della società di euro 17.990,95;
- non era stata contestata la consegna, tra la fine del 2009 e la fine del 2010 dei tre assegni (doc. 46 fascicolo convenuti 4313/11 RG) di euro 5000,00
ciascuno;
- in relazione a tali assegni, per € 15.000,00 in totale, l'attore sig. aveva Pt_1
replicato che essi avrebbero costituito il parziale rimborso di altro prestito in favore della società attuato mediante consegna dell'assegno CP_5
bancario n. 0317526050 per euro 22.500,00 in data 20.10.2006 tratto sul conto corrente dell'attore presso il Credito Bergamasco ed incassato lo stesso giorno;
pagina 18 di 35 - a tale considerazione aveva
contro
-replicato la parte convenuta, negando di aver mai ricevuto tale assegno mai ricevuto tale assegno e che effettivamente esistesse tale ulteriore credito a favore dell'attore;
- su ordine di esibizione del giudice, il 26.7.16 copia fronte retro dell'assegno da cui risulta che il titolo intestato era stato negoziato presso la Bipop Carire
s.p.a. (ABI 05437).
Tanto premesso e considerato, il giudice di prime cure ha ritenuto che anche in questo caso l'attore non fosse riuscito a provare di aver consegnato tale ultimo assegno a titolo di mutuo. Ha pertanto ritenuto che la domanda di restituzione,
a titolo di mutuo, non potesse trovare accoglimento né con riferimento all'assegno di € 25.000,00 né con riferimento a quello di € 30.000,00.
Procedimento n. 9303/11 RG
Il Tribunale ha premesso che la causa aveva ad oggetto l'opposizione della e di avverso il decreto ingiuntivo n. 1304/2011 CP_5 RO
con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 4.026,51
quali canoni di locazioni dovuti per le mensilità di gennaio, marzo, maggio e ottobre 2009 (in ragione di euro 960,00 ciascuno) oltre interessi, in relazione all'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio e concesso in locazione alla società e che gli opponenti, non contestando di non aver versato detti importi, avevano sostenuto di non doverli corrispondere attesa l'intervenuta compensazione delle rispettive posizioni di credito-debito concordata tra le parti, assunto, pagina 19 di 35 quest'ultimo, contestato dal il quale aveva negato l'esistenza, Pt_1
all'epoca, di propri debiti nei confronti della società e di aver comunque concordato con la società la compensazione delle rispettive posizioni. Tanto
premesso, il giudice di prime cure ha affermato in punto di diritto che la parte che eccepisce l'estinzione dell'obbligazione a seguito di compensazione, è
gravata della piena prova dell'esistenza del proprio controcredito. Ciò posto, ha rilevato che nella specie il controcredito della società, fatto valere in compensazione, deriverebbe, nella prospettazione dei convenuti, dagli importi dei premi anticipati, pari ad euro 17.990,95, asseritamente dimostrato dalla già
citata “Lista sospesi clienti”, confermata, nel suo contenuto, dalla teste
Sennonché a giudizio del Tribunale tale documento, privo di data e Tes_1
di sottoscrizione, in assenza di ulteriori e più specifici elementi, non sarebbe sufficiente per comprovare l'affermato credito della società. Né a giudizio del
Tribunale potrebbe attribuirsi rilevanza decisiva alle deposizioni dei testi e , ritenuti scarsamente attendibili (peraltro de Tes_1 Testimone_2
relato, quanto alla deposizione per aver egli appreso le circostanze CP_5
riferite dal liquidatore con la conseguenza che detta dichiarazione è CP_6
di rilevanza attenuata perché indiretta, perché idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti idonei a suffragarne la credibilità – Cass.569/2015).
Il giudice di prime cure a ciò ha aggiunto che il conteggio operato dai convenuti al pagina 20 di 35 fine di dimostrare l'intervenuto accordo in merito alla compensazione contiene riferimenti a dati smentiti dalla documentazione in atti. Rileva in proposito che a pag.15 della comparsa conclusionale si afferma che i canoni per i mesi di gennaio,
marzo e maggio 2009 ammontavano ad euro 3200,00 al netto dell'IVA mentre dalla copia del contratto di locazione (doc. 34 fascicolo opponenti 4313/2011) si evince che il canone mensile ammontava ad euro 800,00 oltre IVA per cui la somma dei tre canoni sarebbe stata la minor somma di euro 2400,00 al netto dell'IVA (e non di euro
3200,00); inoltre, detraendo dall'affermato credito di euro 17.990,95, l'importo di euro 3200,00 si ottiene l'importo a saldo di euro 14.790,95 neppure corrispondente alla somma (euro 15.000,00) restituita mediante i tre assegni al da ultimo il Pt_1
Tribunale osserva che i convenuti nella comparsa conclusiva avevano fuggevolmente richiamato lo scomputo dell'IVA senza però indicare alcun importo specifico né il conteggio effettuato, così che, dovendo comunque corrispondere l'importo a titolo di
IVA al 20% di ogni rata ne sarebbe derivata una determinazione pari ad euro 160,00
mensili).
Per le anzidette considerazioni il Tribunale ha respinto l'opposizione ex art.645
cpc.
***
E' quindi passato all'esame della domanda del formulata in via Pt_1
riconvenzionale, diretta ad ottenere la condanna degli opponenti al pagamento della somma ancora dovuta in relazione al prestito di euro 22.500,00 (€
7.500,00: € 22.500,00 - € 15.000,00).
pagina 21 di 35 Non ha tuttavia pronunciato sul merito, statuendo in via preliminare che detta domanda doveva ritenersi inammissibile. Ciò perché nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può
essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (Cass.5415/2019).
Procedimento n. 21955/12
Il Tribunale ha premesso che il procedimento in esame aveva ad oggetto la domanda svolta della e volta ad ottenere la condanna del al CP_5 Pt_1
pagamento della somma di euro 70.000,00, quale saldo ancora dovuto in relazione alla vendita dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio. Ha riferito che la pretesa della derivava dal fatto che dei due titoli indicati CP_5
nell'atto notarile sarebbe stato incassato esclusivamente l'assegno circolare,
mentre l'assegno bancario n. 0319231457-12 di euro 94.200,72 non sarebbe stato consegnato né posto all'incasso. La chiede, pertanto, che la CP_5
pagina 22 di 35 Corte, detratto l'importo ricevuto per l'assolvimento dell'IVA, voglia disporre la corresponsione in suo favore della somma residua pari ad euro 70.200,72
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale ha ritenuto la fondatezza di tale domanda, facendo richiamo alle proprie precedenti considerazioni e in merito alla dichiarazione di quietanza,
salvo buon fine, contenuta nell'atto notarile, nonché all'insufficienza della mera consegna del titolo al fine di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione.
Ne ha dedotto dover disporre la condanna del al pagamento della Pt_1
somma di euro 70.200,72 oltre interessi legali dal 31.5.2012 sino al saldo (v.
racc. sub. doc. 15 fascicolo attrice procedimento n. 21955/12); nulla riconoscendo, invece, a titolo di maggio danno ex art. 1224, comma 2, c.c., in assenza della relativa prova (Cass. Ordinanza n. 20547/2019).
Le spese di lite
Il Tribunale, avuto riguardo, quanto ai giudizi 4313/2011 RG e 21955/12 RG,
giudizi 4313/2011 RG e 21955/12 RG, al criterio di soccombenza, e ravvisata la reciproca soccombenza nel procedimento n. 9303/11 RG, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite quanto a quest'ultimo con condanna, quanto agli altri due, alla relativa rifusione in favore dei convenuti costituitisi in giudizio, con liquidazione del dovuto (escluso l'aumento ex art. 4, comma 2, prima parte, DM
55/14, stante l'assoluta identità di argomentazioni difensive svolte dal legale per tutte le parti assistite) in complessivi euro 11.480 (euro 2430,00 per studio, euro 1550,00
pagina 23 di 35 per la fase introduttiva, euro 4500,00 per la fase istruttoria ed euro 3000,00 per la fase decisoria), oltre ad euro 900,00 per spese, spese gen., IVA e CPA come per legge,
con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
I MOTIVI DI GRAVAME
Col primo motivo di gravame, afferente ai capi 1 e 2 della sentenza, procedimento
RG n.4313/11 (il Tribunale <<…1) rigetta le domande formulate dall'attore Pt_1
nel procedimento n. 4313/2011 RG;
2) condanna al
[...] Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di e CP_5 RO
e liquidate in complessivi euro 11.480,00 (euro
[...] RO
2430,00 per studio, euro 1550,00 per la fase introduttiva, euro 4500,00 per la fase
istruttoria ed euro 3000,00 per la fase decisoria), oltre ad euro 776,10 per spese,
spese gen., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi
antistatario;>>) l'appellante lamenta il fatto che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto non sufficientemente provato l'impegno degli appellati alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 54.000,00, portata dai due assegni indicati nella parte espositiva, ed asseritamente mutuata, non attribuendo il giusto valore alle dichiarazioni rese dall'appellante in sede di interrogatorio formale nonchè
alla mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio CP_3
formale.
***
Osserva in proposito il collegio che è la parte che agisce per la restituzione della somma che afferma esser stata corrisposta a titolo di mutuo a dover fornir prova del pagina 24 di 35 titolo, vale a dire dell'accordo tra le parti in forza del quale la parte che riceve la somma si assume l'obbligo di farne restituzione alla controparte.
Rileva, ancora, che, essendo l'interrogatorio formale strumento processuale finalizzato a suscitare la confessione giudiziale dell'interrogato, in nessun modo può
esser attribuita rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese da quest'ultimo in suo favore.
Osserva, ancora, che la mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per l'interrogatorio formale può sì costituire elemento di valutazione a conferma della veridicità dei fatti dedotti nell'interrogatorio ma ciò soltanto nel quadro dell'esame complessivo della fattispecie (“valutato ogni altro elemento di prova”, art.232 cpc), e rileva che il giudice di prime cure ha effettuato tale valutazione ponderata prendendo in considerazione, e reputandola non inattendibile, la diversa ricostruzione proposta da parte convenuta, secondo la quale l'assegno di € 24.000,00 sarebbe stato corrisposto in assolvimento dell'onere dell'IVA derivante dalla compravendita, in data 28.5.07, da parte del dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio e quello Pt_1
di € 30.000,00 a titolo di conguaglio dei reciproci rapporti di dare e avere tra il Pt_1
e la società: nel settembre 2009, stante le sopravvenute dimissioni del socio e CP_5
la necessità di porre in liquidazione la società, il avrebbe chiesto all'attore CP_5
la restituzione di quanto precedentemente anticipatogli per pagamenti relativi Pt_1
ai premi di polizze personali e/o dei clienti in relazione ai quali egli aveva svolto attività di intermediazione;
con nota 4/09/2009, contestuale alla data di emissione dell'assegno, indirizzata al (doc. 46 fascicolo opponenti 9303/11 RG), la Pt_1
società aveva infatti dichiarato il proprio intendimento di trattenere l'importo di cui al pagina 25 di 35 predetto assegno “da conguagliare a debito o credito – per la definizione dei sospesi
di cui all'oggetto (chiusura pendenze debito/credito – sospesi clienti) riferiti al
nostro rapporto di collaborazione cessato alla fine dello scorso esercizio e a tutt'oggi
ancora pendenti”; nella nota era inoltre scritto che dal successivo mese di ottobre la società sarebbe stata posta in liquidazione e che, una volta ultimati i conteggi relativi ai c.d. “sospesi” (premi anticipati), essa avrebbe provveduto a restituire l'eventuale rimanenza, ed infine, che nei conteggi di conguaglio sarebbero state calcolate le rate di affitto relative alla locazione dell'immobile di Palazzolo sull'Oglio
momentaneamente non pagate dalla società perché trattenute temporaneamente “a
parziale recupero di quanto dovutoci”.
Non apparendo implausibile la ricostruzione dei fatti così come proposta da parte convenuta ritiene il collegio non erronea la valutazione fatta dal giudice di prime cure quanto a permanente incertezza sull'esistenza tra le parti di un obbligo a carico del ricevente della restituzione della somma di € 54.000,00 corrispostagli. In altri termini ritiene il collegio di dover convenire col Tribunale in ordine al difetto di prova sufficiente del titolo (fatto costitutivo della domanda), e cioè del rapporto di mutuo,
con quel che ne consegue in tema di onere della prova.
Il nel suo atto d'appello, con l'evidente fine di superare a suo vantaggio tale Pt_1
conclusione, ne sostiene l'erroneità, in quanto fondata sul presupposto della ritenuta plausibilità dell'emissione dell'assegno bancario di € 24.000,00 per assolvimento dell'onere dell'IVA derivante dalla compravendita, presupposto, invece, a suo dire privo di logica giustificazione, volta che si consideri che la somma dei due assegni
(assegno bancario n°0319231457-12 di €.94.200,72# tratto sul c.c. de Credito pagina 26 di 35 di Piazza Pontida;
assegno circolare n°420023642306 emesso da Parte_3
Credito Bergamasco in data 28.05.07 di €.49.799,28#), emessi a pagamento del prezzo dell'immobile - acquistato dal con atto pubblico di compravendita di Pt_1
data 28.05.07, Notaio Dr. rep. n°117924, racc. n°38014, registrato a Per_1
Bergamo 2 il 31.05.07 -, ammonta ad € 144.000,00, e quindi esattamente al prezzo pattuito, di € 120.000,00 + iva al 20%, € 24.000,00.
E tuttavia tale obiezione in tanto potrebbe assumere rilievo in quanto si postuli l'avvenuto integrale pagamento di entrambi gli assegni, mentre il pagamento dell'assegno bancario risulta esser stato fatto oggetto di specifica contestazione da parte della venditrice, e non ne risulta dimostrata la negoziazione, né l'incasso.
Ebbene, in assenza di pagamento dell'assegno bancario di €.94.200,72, e ad avvenuto pagamento della somma di €.49.799,28, non irrazionale sarebbe risultato il pagamento con altro assegno della somma dovuta a titolo di IVA, pari ad €
24.000,00. Prospettazione quest'ultima resa del resto ulteriormente plausibile avuto riguardo al modello F24 di pari importo messo all'incasso non molto tempo dopo
(doc.43 primo grado appellati, RG 4313/11) e dalle deposizioni e Testimone_2
entrambi confermative del titolo dell'assegno. Testimone_1
Col che si ritorna al punto di partenza, e cioè all'insufficiente prova dell'impegno da parte dell'accipiens alla restituzione della somma di € 24.000,00 portata dall'assegno sopra indicato. In una parola, si conferma l'incertezza sul titolo della dazione, e cioè
sul prospettato mutuo.
Quanto, poi, all'assegno di €.30.000,00# (di cui al giudizio R.G. n°4313/11 e pagina 27 di 35 R.G. n°9303/11), la società ed il sostengono che la CP_5 CP_5
relativa consegna avrebbe avuto luogo nel quadro di un rapporto di collaborazione (come subagente e/o procacciatore d'affari) intercorso tra il e la società (docc. nn°30, 31, 32 fascicolo I° grado R.G. Pt_1 CP_5
n°4313/11); affermano esser stata prassi in tale contesto quella dell'anticipazione, da parte della società, dei premi del subagente/procacciatore sia personali sia riferibili a clienti da lui intermediati, e che tale prassi Pt_1
era giustificata, tra l'altro, dal rapporto di affinità tra il ed il CP_5 Pt_1
(cognati); che in tale quadro il 4 settembre 2009 il avrebbe Parte_1
consegnato alla assegno circolare di RO
€.30.000,00# e che con nota di pari data (cfr. doc. n°44 I° grado R.G.
n°4313/11) detto assegno sarebbe stato trattenuto con la seguente causale: “ –
da conguagliare a debito o credito - per la definizione dei sospesi di cui
all'oggetto (chiusura pendenze debito/credito – sospesi clienti) riferiti al
nostro rapporto di collaborazione cessato alla fine dello scorso esercizio ed a
tutt'oggi ancora pendenti”; che in tale nota la società avrebbe CP_5
indicato quanto era necessario al fine di chiudere i “conti premi” di fine gestione in vista dell'imminente cessazione dell'attività sociale (prevista per fine del mese) ed avrebbe inoltre chiarito che dal mese di ottobre la società
sarebbe stata posta in Liquidazione e che, una volta ultimati i conteggi relativi ai cd. “sospesi” (premi anticipati), essa avrebbe provveduto a restituire pagina 28 di 35 l'eventuale rimanenza;
che nella nota si chiariva, inoltre, che nei conteggi di conguaglio sarebbero state calcolate le rate d'affitto relative alla locazione d'ufficio di Palazzolo s/O, momentaneamente non pagate dalla società in quanto trattenute, temporaneamente e come da accordi, a parziale recupero di quanto dovuto e che entro sei mesi dalla chiusura la situazione in dare ed avere sarebbe stata regolarizzata con pagamento rateizzato.
Il e la società “ ” aggiungono che, successivamente alla CP_5 CP_5
messa in Liquidazione, il Liquidatore avrebbe calcolato che i premi anticipati in favore del Dr. ammontavano ad €.17.990,95# circa, oltre interessi Pt_1
legali, così come da prospetto dei premi anticipati di cui al doc. n°47 fascicolo
I° grado R.G. n°4313/11 e che, quindi, tenuto conto della somma dovuta dalla società appellata a titolo di canoni di locazione pari ad €.3.200,00# nonché
degli interessi legali dovuti a forfait dall'appellante, il Liquidatore avrebbe restituito al la somma di €.15.000,00# a mezzo n°3 assegni circolari Pt_1
(cfr. docc. nn°46, 47, 48, 49 fascicolo I° grado R.G. n°4313/11).
Tale ricostruzione è vivacemente contestata dall'appellante, il quale sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenerla fondata e rispondente al vero: ciò, in particolare, in ragione dell'inadeguatezza della cd. lista sospesi a giustificare l'accordo di compensazione intervenuto tra le parti e della scarsa attendibilità delle deposizioni testimoniali richiamate.
Il collegio ritiene a tale proposito che, invece, essendo incontroversa sia la pagina 29 di 35 collaborazione di tipo semi-agenziale tra il e la società sia la Pt_1 CP_5
vicinanza tra il primo e , allora legale rappresentante della società, CP_5
in quanto cognato del primo, non sia implausibile un accordo, formalizzato o meno, per l'anticipazione da parte della società di alcuni dei premi raccolti dal e così non risulti implausibile l'assunto secondo cui la dazione di € Pt_1
30.000,00 sarebbe stata concepita nell'ottica del rimborso di tale anticipazione,
salvo successivo conguaglio, che potrebbe esser stato effettivamente attuato con i tre assegni di € 5.000,00 ciascuno dati al e da questi incassati. Pt_1
Ne viene che, anche ammesso che di tale ricostruzione alternativa non si sia conseguita piena prova, non di meno la stessa non risulta meno dimostrata di quanto non sia il mutuo dedotto da parte attrice, per il quale quindi permane incertezza anche in ordine all'impegno alla restituzione degli € 30.000,00
portati dall'assegno in discorso.
Con ogni evidenza la medesima considerazione vale per l'assegno bancario n°0317526050 per €.22.500,00# in data 20.10.2006 tratto sul conto corrente dell'attore presso il Credito Bergamasco ed incassato lo stesso giorno, che secondo il sarebbe stato dato a titolo di mutuo, con successiva Pt_1
restituzione di € 15.000,00 a mezzo dei predetti assegni, senza che tuttavia risulti sufficientemente dimostrato il titolo allegato, cioè l'assunzione da parte del beneficiario dell'impegno alla restituzione della somma corrisposta.
*** pagina 30 di 35 Col secondo motivo di gravame, relativo all'impugnazione dei punti 4 e 5
della sentenza, afferenti alla causa rg n.9303/2011, di opposizione a decreto ingiuntivo, l'appellante lamenta come erronea la statuizione del Tribunale con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di € 7.500,00, da lui proposta, quale ingiungente opposto, e ciò in quanto tale domanda sarebbe appartenuta alla stessa causa come mezzo di eccezione riconvenzionale (Cass. 5415/2019).
***
Il tema dell'ammissibilità dell'estensione della domanda espressa nel ricorso monitorio a seguito dell'instaurazione del giudizio pieno nel contraddittorio delle parti a seguito dell'opposizione ex art.645 cpc è stato oggetto di ampio dibattito in giurisprudenza e di pronuncia nomofilattica resa con la recente sentenza della SC di Cassazione, a sezioni unite, n.26727/2024, indicata nella memoria di replica da parte appellata.
Pur dovendosi rilevare che la motivazione di tale sentenza non può ridursi all'affermazione di parte opposta secondo la quale in essa sarebbe affermato che
<l'ampliamento del thema decidendum è consentito nella misura in cui l'opposto
resti nell'alveo dell'originaria domanda proposta nel ricorso diretto
all'ingiunzione>> cionondimeno, con ciò convenendo con le tesi di parte appellata,
non può non rilevarsi il fatto che, come dalla stessa evidenziato, <nel caso di specie
l'opposto con il DI>> aveva chiesto <la condanna al pagamento dei canoni di
pagina 31 di 35 locazione mentre con la domanda riconvenzionale>> ha chiesto <la condanna alla
restituzione di una somma pretesamente/asseritamente mutuata>>.
La variazione al contenuto della domanda non era pertanto soltanto quantitativa ma poggiava su una ben diversa causa petendi, inerendo ad altra e distinta vicenda sostanziale. Il che condurrebbe al rigetto dell'impugnazione avverso la statuizione di inammissibilità della domanda.
Rileva in ogni caso il collegio che, anche a voler ammettere come legittima la proposizione da parte dell'opposto, che in monitorio aveva agito per il recupero di canoni di locazione, della richiesta di pagamento in forza di diverso rapporto, quello di mutuo, la relativa domanda non potrebbe comunque ritenersi fondata, per le medesime considerazioni per le quali tale non si è ritenuta quella rivolta alla condanna al rimborso di € 54.000,00, sopra esaminata.
Ne deriva che, fondata o meno che si ritenga la censura, nessun risultato utile ne può
pervenire in favore di appellante. Così risultando nella sostanza infondato anche il secondo motivo di gravame.
***
Col terzo motivo di gravame l'appellante lamenta come erronea la statuizione della pronuncia impugnata con la quale il Tribunale ne ha disposto la condanna al pagamento della somma di €.70.200,72#, quale saldo del prezzo ancora dovuto in relazione alla vendita dell'immobile sito in Palazzolo S/O. Richiama a tale proposito l'attestazione nella compravendita, stipulato con atto pubblico 28.05.07,
Notaio Dr. rep. n°117924, racc. n°38014, registrato a Bergamo 2 il 31.05.07, Per_1 pagina 32 di 35 della dichiarazione di quietanza di pagamento, invalidabile, a suo dire, soltanto mediante querela di falso.
La tesi non può trovare accoglimento, posto che la quietanza in questione era dichiaratamente correlata al buon fine (“salvo buon fine”), e cioè all'avvenuto incasso dell'assegno, che non risulta esser mai intervenuto. In coerenza del resto col principio generale, richiamato da parte appellata, in forza del quale l'assegno, quale mezzo di pagamento, non è idoneo ad estinguere, di per sé solo, il debito, in quanto la sua consegna, diversamente dal denaro contante, non avviene pro soluto, ma pro solvendo, ossia al momento in cui il creditore conseguirà, effettivamente, la somma di denaro che gli spetta (Cass. 19.05.06 n°11851).
Nella specie l'appellante, come si è già sopra rilevato, non ha fornito prova dell'intervenuto incasso della somma portata dall'assegno bancario, né di averne effettuato in altro modo il pagamento.
Anche il terzo motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
***
L'appello avverso l'impugnata sentenza n.852/2020 va dunque rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata, costituitasi in giudizio, le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.000,01
pagina 33 di 35 sino ad euro 260.000,00), valori medi quanto a fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale;
valore minimo quanto a fase istruttoria. Con distrazione a favore procuratori antistatari.
Nulla sulle spese nei confronti di e , quali eredi di Parte_4 CP_7
, rimasti contumaci. CP_5
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.852/2020 del Tribunale di
Brescia.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati
[...]
e le spese del grado, che si RO RO
liquidano in complessivi euro 12.154,00, di cui euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore procuratori antistatari, e con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13
pagina 34 di 35 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 35 di 35
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 523/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16/06/2020
d a
, con il patrocinio dell'avv. SERGIO NICOLA Parte_1 SCICCHITANO , elettivamente domiciliato in VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 4 ROMA presso il difensore avv. SCICCHITANO SERGIO NICOLA
APPELLANTE
c o n t r o
, QUALE EREDE DI CP_1 CP_2 Controparte_3
, QUALE EREDE DI
[...] CP_4 CP_3
APPELLATI, CONTUMACI
e c o n t r o pagina 1 di 35
, in RO persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_6
e ., con il patrocinio degli avvocati GIUSEPPE
[...] RO
VEZZOLI e PAOLA MODINA ( ) PIAZZALE PARROCI C.F._1 TONOLETTI 7 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO; , elettivamente domiciliato in PIAZZALE PARROCI TONOLETTI 7 25036 PALAZZOLO S/O presso il difensore avv. VEZZOLI GIUSEPPE
APPELLATI
e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024, avente ad oggetto:
Titoli di credito
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
08/05/2020 con il n. 852/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, appurata la regolare costituzione delle parti nel presente giudizio, previa declaratoria di contumacia dei Sigg.ri e Parte_2
regolarmente citati in giudizio, come da notifica via UNEP già versata CP_7
in atti, Voglia concedere i termini di legge per la precisazione delle conclusioni stante l'insussistenza di nuova attività istruttoria, ai fini dell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previa declaratoria di ammissibilità dell'Appello, Voglia Codesta Ecc.ma Corte adita respingere integralmente le domande avversarie e riformare parzialmente la Sentenza
n. 852/2020, resa dal Tribunale di Brescia e recante R.G. n. 4313/2011, nei capi del
P.Q.M
di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 ed accogliere le conclusioni come riportate pagina 2 di 35 nell'atto introduttivo del presente giudizio di secondo grado” e quindi,
conclusivamente, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'ATTO DI APPELLO introduttivo del presente giudizio e che di seguito si trascrivono:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, nei capi 2, 6 e 7 che prevedono la condanna di al pagamento della somma di euro 70.200,72 oltre interessi, oltre alla Parte_1
refusione delle spese di lite a carico dell'appellante, per i motivi tutti dedotti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, riformare parzialmente la Sentenza n.
852/2020, resa dal Tribunale di Brescia e recante R.G. n. 4313/2011, nei capi del
P.Q.M
di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 ed accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare che il Dott. Pt_1
ha dato in prestito alla (ora
[...] RO [...]
) la somma di Euro 54.000,00 o della RO
maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o di quella misura che si riterrà di giustizia, ad oggi mai rimborsata e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del Liquidatore pro tempore, in RO
solido con e nella qualità di eredi di già CP_7 Parte_2 CP_3
socio della e RO CP_5
pagina 3 di 35 , nella qualità di socio della CP_5 RO
, alla restituzione della somma complessiva di Euro 54.000,00 o della
[...]
maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o di quella misura che si riterrà di giustizia oltre gli interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo per tutti i motivi meglio esposti nel corpo dei rispettivi scritti difensivi;
3) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare che il Dott. Pt_1
è creditore della , in
[...] RO
persona del suo liquidatore pro tempore, nonché di e CP_7 Parte_2
nella qualità di eredi di e del Sig. della somma CP_3 RO
ulteriore di Euro 7.500,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o di quella misura che si riterrà di giustizia oltre interessi legali dal dovuto sino al dì del soddisfo e, per l'effetto, condannare la RO
, in persona del Liquidatore pro tempore, in solido con
[...] CP_7
e nella qualità di eredi di già socio della
[...] Parte_2 CP_3 [...]
, e il Sig. , nella RO RO
qualità di socio della , al RO
pagamento in favore del Dott. della somma complessiva di Euro Parte_1
7.500,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o di quella misura che si riterrà di giustizia oltre interessi legali dal dovuto fino al dì del soddisfo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dei rispettivi scritti difensivi;
6) IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, nella deprecata e non creduta ipotesi in cui Giudice dovesse accertare la sussistenza di crediti in capo alle controparti, ridurre innanzitutto il credito della , RO
pagina 4 di 35 in persona del suo liquidatore pro tempore, nonché del Sig. degli RO
importi non dovuti e/o non provati e comunque provvedere alla sua compensazione totale e/o parziale con il credito vantato dal Dott. che sarà accertato in Parte_1
corso di causa;
” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli odierni appellati dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Degli appellati RO
, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore,
[...]
Dott. e : CP_6 RO
in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dei motivi d'appello avversari ex art. 342 c.p.c.;
- nel merito ed in via principale: respingere perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 852/2020, pubblicata il Parte_1
08.05.2020, Tribunale di Brescia, G.U. Dr.ssa Marina Mangosi;
- in ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo grado di giudizio.
pagina 5 di 35 Procedimento n.4313/2011
, esponendo di aver mutuato alla Parte_1 Controparte_8
la somma di euro 54.000,00 a mezzo di due assegni circolari (n. 4200236438-
[...]
08 per euro 24.000,00 emesso in data 14.6.2007 dal Credito Bergamasco e n.
5203562781-01 per euro 30.000,00 emesso il 4.9.09 dalla Banca Valsabbina soc.
coop.) e che tale somma non gli era mai stata restituita, ha convenuto in giudizio la
, in persona del liquidatore Dott. ed i soci RO CP_6
e chiedendone la condanna alla restituzione della CP_3 RO
somma mutuata con interessi e spese.
Si sono costituiti in giudizio la società ed il socio RO
, chiedendo il rigetto delle domande attoree. , invece, RO CP_5
pur se regolarmente convenuto, non si è costituito, ed è rimasto contumace.
La società ed il hanno premesso che il socio RO CP_5
cognato dell'attore, aveva nel tempo compiuto una serie di gravi irregolarità CP_5
nei confronti della società, all'epoca Agente Generale di Chiari per la Compagnia di
Assicurazione Fondiaria Sai s.p.a., ad esempio prelevando cospicui importi dai conti correnti della società e trattenendo ad uso personale i premi incassati dai clienti,
aggiungendo che nel 2009 il si era dimesso dalla carica di socio ed aveva poi CP_5
intrapreso un rapporto di collaborazione con l'attore, agente della Compagnia Italiana
di Previdenza, Assicurazioni, Riassicurazioni s.p.a. agenzia di Rovato;
hanno inoltre precisato che l'attore dal 1999 alla fine del 2008 aveva collaborato con la società
convenuta in forza di un accordo economico del 7.10.99 in virtù del quale aveva pagina 6 di 35 assunto il ruolo di procacciatore di nuovi affari, e che dal 2.1.2000 egli aveva svolto,
sempre in favore della convenuta, l'attività di subagente ed infine che,
successivamente alla cessazione della collaborazione con la società convenuta, era divenuto dal 1.7.09 Agente della Italiana Ass.ni. Hanno inoltre allegato che in data
28/05/2007 il aveva acquistato dalla società un immobile ad uso Pt_1 CP_5
commerciale sito in Palazzolo sull'Oglio, da lui stesso concesso in locazione alla società , con contratto del 17.9.07, per il canone annuo di euro 9.600,00 CP_5
oltre IVA.
Tanto premesso, venendo al merito, i convenuti, con riferimento alle somme di cui ai due assegni, non hanno contestato nè la ricezione dei titoli nè l'incasso dei relativi importi, ma hanno negato di dover restituire la somma pretesa dall'attore, in quanto non percepita a titolo di mutuo;
hanno, infatti, a tale riguardo sostenuto che la somma di euro 24.000,00 costituiva l'importo dovuto a titolo di IVA relativa all'atto di compravendita dell'immobile mentre quella di euro 30.000,00 si riferiva alla restituzione, a seguito della messa in liquidazione della società dopo le dimissioni del socio di quanto precedentemente anticipato al “per pagamenti premi CP_5 Pt_1
polizze personali e dei propri assicurati”, tanto che, operati successivamente i necessari conguagli da parte del liquidatore (da cui risultava che l'importo anticipato all'attore ammontava ad euro 17.990,95), considerato l'importo ancora dovuto a titolo di canoni di locazione all'attore (euro 3200,00) e gli interessi legali, erano stati restituiti all'attore euro 15.000,0 mediante tre assegni circolari di euro 5000,00
ciascuno emessi dalla società.
Procedimento n.9303/2011 RG pagina 7 di 35 , lamentando il mancato pagamento di 4 canoni di locazione, ha Parte_1
chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione di pagamento della somma di euro 4.026,51 oltre interessi e spese. La società ed il sig. CP_5 CP_5
hanno proposto opposizione ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 1304/2011 sostenendo che i predetti importi non erano dovuti in quanto già
conteggiati dal liquidatore nella definizione dei reciproci rapporti di dare e avere.
L'opposto, costituendosi, ha replicato di non esser in alcun modo debitore della società; con riferimento all'importo di euro 15.000,00 a lui corrisposti dalla società
mediante i tre assegni, ha sostenuto che detto pagamento aveva avuto luogo a titolo di parziale restituzione di quanto dal mutuato alla società mediante l'ulteriore Pt_1
assegno bancario n. 0317526050 per l'importo di euro 22.500,00; il ha Pt_1
pertanto chiesto rigettarsi l'opposizione ed in via riconvenzionale disporsi la condanna della società e dei soci illimitatamente responsabili al pagamento della somma ancora dovuta, rispetto a tale ulteriore prestito, pari ad euro 7500,00.
Procedimento n.21955/12
Con ricorso ex art.702 bis cpc la ha promosso nei confronti di CP_5 Pt_1
azione di condanna al pagamento della somma di euro 70.000,00, quale saldo
[...]
ancora dovuto in relazione alla vendita dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio.
***
Disposta la riunione dei tre procedimenti, istruite le cause con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, e di quelli ottenuti a seguito di ordine di esibizione, nonché con (parziale) ammissione ed pagina 8 di 35 assunzione dei mezzi di prova orale dedotti, ed assunzione delle prove orali ammesse;
a seguito del decesso del convenuto contumace il CP_5
processo è stato dichiarato interrotto ed è stato quindi riassunto dal nei Pt_1
confronti della di nonché nei confronti di CP_5 RO [...]
e quali eredi di Pt_2 CP_7 CP_3
Si sono costituiti la società ed il mentre sono rimasti CP_5 CP_5
contumaci gli eredi del CP_5
***
Con sentenza n.852/2020 il Tribunale di Brescia così ha disposto:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4313/2011 RG a cui sono state riunite le cause n. 9303/11 RG e n. 21955/12 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate dall'attore nel procedimento n. Parte_1
4313/2011 RG;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_5
e e liquidate in RO RO
complessivi euro 11.480,00 (euro 2430,00 per studio, euro 1550,00 per la fase introduttiva, euro 4500,00 per la fase istruttoria ed euro 3000,00 per la fase decisoria),
oltre ad euro 776,10 per spese, spese gen., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1304/11 promossa da CP_5
pagina 9 di 35 e da CP_8 RO RO
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata nel procedimento n.
9303/11 RG dall'opposto Parte_1
5) compensa le spese di lite tra le parti relativamente al procedimento n. 9303/11 RG
6) condanna al pagamento della somma di euro 70.200,72 oltre Parte_1
interessi legali dal 31.5.2012 sino al saldo in favore della
[...]
; Controparte_9
7) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_5
e liquidate in complessivi euro 11.480 (euro RO
2430,00 per studio, euro 1550,00 per la fase introduttiva, euro 4500,00 per la fase istruttoria ed euro 3000,00 per la fase decisoria), oltre ad euro 900,00 per spese, spese gen., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello , Parte_1
impugnandola nella parte in cui aveva rigettato le sue domande, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale e lo aveva condannato al pagamento di una somma capitale relativa al rogito dell'immobile nonché alla rifusione delle spese legali, chiedendo che in riforma di tale pronuncia vengano accolte le conclusioni già avanzate in primo grado, previa reiezione di eccezioni ed istanze delle controparti, ed in particolare venga accertato il suo pagina 10 di 35 diritto alla restituzione delle somme date in prestito ed accolta la sua domanda riconvenzionale relativa al rimborso di un ulteriore prestito, previo accertamento dell'ammissibilità della sua introduzione in giudizio, in correlazione al contenuto dell'eccezione di pagamento sollevata dalla controparte.
La società ed il signor RO
, costituendosi in giudizio, hanno chiesto respingersi il RO
gravame avversario, previa declaratoria ex art.342 cpc di inammissibilità dei motivi d'appello.
e , quali eredi di , pur se regolarmente Parte_2 CP_7 CP_5
convenuti in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, ex art.283 cpc, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/10/2024, all'esito della quale è stata posta in decisione con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni esposte nella sentenza impugnata
Il Tribunale, dopo aver sintetizzato il contenuto del contenzioso afferente a ciascuno dei procedimenti riuniti – nei termini di cui allo “svolgimento del pagina 11 di 35 processo”, che precede – ha poi preso posizione sulle domande ed eccezioni delle parti valutandole autonomamente in relazione a ciascuno dei tre singoli procedimenti riuniti.
Per comodità di lettura si mantiene il medesimo schema.
Procedimento n. 4313/11 RG
Il Tribunale, premesso che oggetto del procedimento in discorso era costituito dalla domanda, formulata dal volta alla restituzione della somma di Pt_1
euro 54.000,00 a suo dire mutuata alla società convenuta mediante consegna di due assegni (n. 4200236438-08 per euro 24.000,00 emesso in data 14.6.2007
dal Credito Bergamasco e n. 5203562781-01 per euro 30.000,00 emesso il
4.9.09 dalla Banca Valsabbina soc. coop.), alla quale i convenuti costituitisi in giudizio avevano replicato deducendo che nessuna somma era stata mai mutuata dall'attore e che gli importi di cui ai due assegni erano stati versati ad altro titolo alla società, ha anzitutto affermato, in punto di diritto, che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697,
comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, e che l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la pagina 12 di 35 somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass.
ord.24328/2017), per poi negare, in punto di fatto, che a fondare un giudizio di sufficiente raggiungimento di tale prova fossero sufficienti le circostanze addotte a sostegno del proprio assunto dall'attore, sig. costituite dalle Pt_1
sue stesse dichiarazioni in sede di interrogatorio nonché dalla mancata presentazione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio CP_5
formale, che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
A tale riguardo il Tribunale ha osservato che l'interrogatorio o formale, in base al combinato disposto degli artt. 2730 c.c. e 228 c.p.c., costituisce mezzo di prova legale quando volto a provocare la confessione e, quindi, nell'ipotesi di dichiarazione della parte di fatti ad essa sfavorevoli e che, con riferimento alla mancata comparizione del convenuto contumace, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, in tema di prove, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Cass. Ord.9436/2018).
Il giudice di prime cure ha quindi osservato, in proposito, che, con riferimento all'assegno di euro 20.000,00 la parte convenuta, non contestando la ricezione pagina 13 di 35 del titolo e l'incasso della somma, aveva dedotto che esso esso avrebbe rappresentato l'assolvimento dell'onere dell'IVA derivante dalla compravendita, in data 28.5.07, dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio
dalla società al e che, sempre con riferimento a tale atto di Pt_1
compravendita, sarebbe stata regolarmente corrisposta solo una parte del prezzo pattuito;
ebbene, il Tribunale, premesso che nell'atto di vendita (doc. 11
attore fascicolo 4313/11) era scritto che il corrispettivo della vendita, pari ad euro 120.000,00 oltre IVA, “è assolto con i seguenti mezzi di pagamento: -
euro 94.200,72 (novantaquattromiladuecento virgola settantadue) mediante
assegno bancario n. 0319231457-12 tratto su conto corrente acceso presso
Credito Bergamasco, filiale di Piazza Pontida, all'ordine della parte
venditrice, non trasferibile;
- euro 49.799,28
(quarantanovemilasettecentonovantanove virgola ventotto) mediante assegno
circolare n. 4200236423-06 emesso da Credito Bergamasco, filiale di
Bergamo, piazza Pontida, in data odierna, non trasferibile, all'ordine della
parte venditrice. Conseguentemente la parte venditrice con il presente atto
rilascia quietanza, salvo il buon fine del predetto assegno bancario, a saldo e
rinuncia dell'ipoteca legale”, ha osservato che secondo la tesi di parte convenuta dei due titoli sarebbe stato incassato esclusivamente l'assegno circolare, mentre non sarebbe mai stato neppure consegnato l'assegno bancario
(così che oggetto del terzo procedimento, il n. 21955/12 RG, era proprio la pagina 14 di 35 domanda di pagamento della residua somma dovuta), mentre secondo quella di parte attrice la quietanza contenuta nel contratto di vendita avrebbe fornito prova della dazione di entrambi i due importi. Tanto premesso il giudice di prime cure ha ritenuto non condivisibile l'assunto al riguardo dell'attore sig.
osservando che l'assegno, pur costituendo un mezzo di pagamento, in Pt_1
quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell'autenticità del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere l'adempimento in denaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti (Cass.
14372/2018; 11851/2006), e rilevando che nella specie, non vi era prova che il titolo fosse stato effettivamente consegnato ed incassato né parte attrice, su cui gravava l'onere della prova, aveva prodotto documentazione da cui risultasse l'addebito della somma portata dal titolo sul proprio conto corrente (anzi, dalla missiva inviata dal Credito Bergamasco – doc. 14 fascicolo attrice procedimento n. 21955/12 – si poteva evincere che al 28.2.2012 il titolo non era stato incassato); il Tribunale, osservava, ancora, quanto alla indicazione contenuta nel contratto di vendita, espressamente subordinata al buon fine dell'assegno, che essa non faceva cenno alla consegna dei due titoli e che comunque “al di là del nomen adoperato dal creditore, la dichiarazione di
ricezione del pagamento mediante assegno non costituisce quietanza in senso
pagina 15 di 35 tecnico, la quale, ai sensi dell'art. 1199 c.c., è asseverazione del pagamento
liberatorio (e tale non è quello del pagamento mediante comune assegno
bancario), ma è mera dichiarazione di scienza avente ad oggetto la ricezione
dell'assegno” (Cass.1572/2019).
Pertanto, a giudizio del Tribunale, al di là delle dichiarazioni in merito alla causale della consegna del titolo rese dai testi di parte convenuta
[...]
e la prima dipendente della società convenuta ed il Tes_1 Testimone_2
secondo fratello del convenuto di per sé non particolarmente CP_5
attendibili stante i rapporti dei due testi con il convenuto, doveva comunque ritenersi indimostrata la dazione a titolo di mutuo dell'assegno di euro
20.000,00.
Il giudice di prime cure è poi passato a considerare il secondo assegno di euro
30.000,00, ed alla relativa contrapposta imputazione indicata dalle parti.
Mentre per l'attore si sarebbe trattato di erogazione di mutuo, per la Pt_1
parte convenuta, che anche in questo caso non aveva contestato né la dazione dell'assegno né il relativo incasso, il pagamento si sarebbe riferito al conguaglio dei reciproci rapporti di dare e avere tra il e la società: essa Pt_1
ha infatti sostenuto che nel settembre 2009, stante le sopravvenute dimissioni del socio e la necessità di porre in liquidazione la società, il CP_5 CP_5
avrebbe chiesto all'attore la restituzione di quanto precedentemente Pt_1
anticipatogli per pagamenti relativi ai premi di polizze personali e/o dei clienti pagina 16 di 35 in relazione ai quali egli aveva svolto attività di intermediazione;
con nota
4/09/2009, contestuale alla data di emissione dell'assegno, indirizzata al
(doc. 46 fascicolo opponenti 9303/11 RG) la società aveva dichiarato il Pt_1
proprio intendimento di trattenere l'importo di cui al predetto assegno “da
conguagliare a debito o credito – per la definizione dei sospesi di cui
all'oggetto (chiusura pendenze debito/credito – sospesi clienti) riferiti al
nostro rapporto di collaborazione cessato alla fine dello scorso esercizio e a
tutt'oggi ancora pendenti”; nella nota era inoltre scritto che dal successivo mese di ottobre la società sarebbe stata posta in liquidazione e che, una volta ultimati i conteggi relativi ai c.d. “sospesi” (premi anticipati), essa avrebbe provveduto a restituire l'eventuale rimanenza, ed infine, che nei conteggi di conguaglio sarebbero state calcolate le rate di affitto relative alla locazione dell'immobile di Palazzolo sull'Oglio momentaneamente non pagate dalla società perché trattenute temporaneamente “a parziale recupero di quanto
dovutoci”. Rilevando che a tale ipotesi ricostruttiva l'attore aveva replicato negando l'esistenza di tali affermati debiti nei confronti della società così come di aver mai ricevuto la nota in questione, il Tribunale ha osservato che anche in questo caso l'attore, su cui gravava l'onere di fornir la prova della causale della consegna dell'assegno, nulla aveva provato in tal senso.
Ragion per cui la domanda attorea non poteva trovare accoglimento.
Per completezza il giudice di prime cure ha svolto in proposito le seguenti pagina 17 di 35 ulteriori considerazioni, con riguardo alle deduzioni dei convenuti:
- la teste ex dipendente della società aveva confermato che Testimone_3
tra l'attore e la società vigeva la prassi per cui la seconda anticipava in favore del primo i premi delle polizze personali e di quelle dei clienti di cui lo stesso era intermediatore;
- la teste aveva altresì confermato di essere stata presente Tes_1
all'incontro, nei primi giorni del settembre 2009, nel corso del quale l'attore aveva consegnato l'assegno di euro 30.000, di aver essa stessa redatto, sotto dettatura del la nota del 4.9.09 e di aver essa stessa redatto, previa CP_5
quantificazione del liquidatore, il prospetto (doc. 47 fascicolo opponenti
9303/11) riproducente la “lista sospesi clienti” dal quale risultava un saldo debitore della società di euro 17.990,95;
- non era stata contestata la consegna, tra la fine del 2009 e la fine del 2010 dei tre assegni (doc. 46 fascicolo convenuti 4313/11 RG) di euro 5000,00
ciascuno;
- in relazione a tali assegni, per € 15.000,00 in totale, l'attore sig. aveva Pt_1
replicato che essi avrebbero costituito il parziale rimborso di altro prestito in favore della società attuato mediante consegna dell'assegno CP_5
bancario n. 0317526050 per euro 22.500,00 in data 20.10.2006 tratto sul conto corrente dell'attore presso il Credito Bergamasco ed incassato lo stesso giorno;
pagina 18 di 35 - a tale considerazione aveva
contro
-replicato la parte convenuta, negando di aver mai ricevuto tale assegno mai ricevuto tale assegno e che effettivamente esistesse tale ulteriore credito a favore dell'attore;
- su ordine di esibizione del giudice, il 26.7.16 copia fronte retro dell'assegno da cui risulta che il titolo intestato era stato negoziato presso la Bipop Carire
s.p.a. (ABI 05437).
Tanto premesso e considerato, il giudice di prime cure ha ritenuto che anche in questo caso l'attore non fosse riuscito a provare di aver consegnato tale ultimo assegno a titolo di mutuo. Ha pertanto ritenuto che la domanda di restituzione,
a titolo di mutuo, non potesse trovare accoglimento né con riferimento all'assegno di € 25.000,00 né con riferimento a quello di € 30.000,00.
Procedimento n. 9303/11 RG
Il Tribunale ha premesso che la causa aveva ad oggetto l'opposizione della e di avverso il decreto ingiuntivo n. 1304/2011 CP_5 RO
con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 4.026,51
quali canoni di locazioni dovuti per le mensilità di gennaio, marzo, maggio e ottobre 2009 (in ragione di euro 960,00 ciascuno) oltre interessi, in relazione all'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio e concesso in locazione alla società e che gli opponenti, non contestando di non aver versato detti importi, avevano sostenuto di non doverli corrispondere attesa l'intervenuta compensazione delle rispettive posizioni di credito-debito concordata tra le parti, assunto, pagina 19 di 35 quest'ultimo, contestato dal il quale aveva negato l'esistenza, Pt_1
all'epoca, di propri debiti nei confronti della società e di aver comunque concordato con la società la compensazione delle rispettive posizioni. Tanto
premesso, il giudice di prime cure ha affermato in punto di diritto che la parte che eccepisce l'estinzione dell'obbligazione a seguito di compensazione, è
gravata della piena prova dell'esistenza del proprio controcredito. Ciò posto, ha rilevato che nella specie il controcredito della società, fatto valere in compensazione, deriverebbe, nella prospettazione dei convenuti, dagli importi dei premi anticipati, pari ad euro 17.990,95, asseritamente dimostrato dalla già
citata “Lista sospesi clienti”, confermata, nel suo contenuto, dalla teste
Sennonché a giudizio del Tribunale tale documento, privo di data e Tes_1
di sottoscrizione, in assenza di ulteriori e più specifici elementi, non sarebbe sufficiente per comprovare l'affermato credito della società. Né a giudizio del
Tribunale potrebbe attribuirsi rilevanza decisiva alle deposizioni dei testi e , ritenuti scarsamente attendibili (peraltro de Tes_1 Testimone_2
relato, quanto alla deposizione per aver egli appreso le circostanze CP_5
riferite dal liquidatore con la conseguenza che detta dichiarazione è CP_6
di rilevanza attenuata perché indiretta, perché idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti idonei a suffragarne la credibilità – Cass.569/2015).
Il giudice di prime cure a ciò ha aggiunto che il conteggio operato dai convenuti al pagina 20 di 35 fine di dimostrare l'intervenuto accordo in merito alla compensazione contiene riferimenti a dati smentiti dalla documentazione in atti. Rileva in proposito che a pag.15 della comparsa conclusionale si afferma che i canoni per i mesi di gennaio,
marzo e maggio 2009 ammontavano ad euro 3200,00 al netto dell'IVA mentre dalla copia del contratto di locazione (doc. 34 fascicolo opponenti 4313/2011) si evince che il canone mensile ammontava ad euro 800,00 oltre IVA per cui la somma dei tre canoni sarebbe stata la minor somma di euro 2400,00 al netto dell'IVA (e non di euro
3200,00); inoltre, detraendo dall'affermato credito di euro 17.990,95, l'importo di euro 3200,00 si ottiene l'importo a saldo di euro 14.790,95 neppure corrispondente alla somma (euro 15.000,00) restituita mediante i tre assegni al da ultimo il Pt_1
Tribunale osserva che i convenuti nella comparsa conclusiva avevano fuggevolmente richiamato lo scomputo dell'IVA senza però indicare alcun importo specifico né il conteggio effettuato, così che, dovendo comunque corrispondere l'importo a titolo di
IVA al 20% di ogni rata ne sarebbe derivata una determinazione pari ad euro 160,00
mensili).
Per le anzidette considerazioni il Tribunale ha respinto l'opposizione ex art.645
cpc.
***
E' quindi passato all'esame della domanda del formulata in via Pt_1
riconvenzionale, diretta ad ottenere la condanna degli opponenti al pagamento della somma ancora dovuta in relazione al prestito di euro 22.500,00 (€
7.500,00: € 22.500,00 - € 15.000,00).
pagina 21 di 35 Non ha tuttavia pronunciato sul merito, statuendo in via preliminare che detta domanda doveva ritenersi inammissibile. Ciò perché nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può
essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (Cass.5415/2019).
Procedimento n. 21955/12
Il Tribunale ha premesso che il procedimento in esame aveva ad oggetto la domanda svolta della e volta ad ottenere la condanna del al CP_5 Pt_1
pagamento della somma di euro 70.000,00, quale saldo ancora dovuto in relazione alla vendita dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio. Ha riferito che la pretesa della derivava dal fatto che dei due titoli indicati CP_5
nell'atto notarile sarebbe stato incassato esclusivamente l'assegno circolare,
mentre l'assegno bancario n. 0319231457-12 di euro 94.200,72 non sarebbe stato consegnato né posto all'incasso. La chiede, pertanto, che la CP_5
pagina 22 di 35 Corte, detratto l'importo ricevuto per l'assolvimento dell'IVA, voglia disporre la corresponsione in suo favore della somma residua pari ad euro 70.200,72
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale ha ritenuto la fondatezza di tale domanda, facendo richiamo alle proprie precedenti considerazioni e in merito alla dichiarazione di quietanza,
salvo buon fine, contenuta nell'atto notarile, nonché all'insufficienza della mera consegna del titolo al fine di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione.
Ne ha dedotto dover disporre la condanna del al pagamento della Pt_1
somma di euro 70.200,72 oltre interessi legali dal 31.5.2012 sino al saldo (v.
racc. sub. doc. 15 fascicolo attrice procedimento n. 21955/12); nulla riconoscendo, invece, a titolo di maggio danno ex art. 1224, comma 2, c.c., in assenza della relativa prova (Cass. Ordinanza n. 20547/2019).
Le spese di lite
Il Tribunale, avuto riguardo, quanto ai giudizi 4313/2011 RG e 21955/12 RG,
giudizi 4313/2011 RG e 21955/12 RG, al criterio di soccombenza, e ravvisata la reciproca soccombenza nel procedimento n. 9303/11 RG, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite quanto a quest'ultimo con condanna, quanto agli altri due, alla relativa rifusione in favore dei convenuti costituitisi in giudizio, con liquidazione del dovuto (escluso l'aumento ex art. 4, comma 2, prima parte, DM
55/14, stante l'assoluta identità di argomentazioni difensive svolte dal legale per tutte le parti assistite) in complessivi euro 11.480 (euro 2430,00 per studio, euro 1550,00
pagina 23 di 35 per la fase introduttiva, euro 4500,00 per la fase istruttoria ed euro 3000,00 per la fase decisoria), oltre ad euro 900,00 per spese, spese gen., IVA e CPA come per legge,
con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
I MOTIVI DI GRAVAME
Col primo motivo di gravame, afferente ai capi 1 e 2 della sentenza, procedimento
RG n.4313/11 (il Tribunale <<…1) rigetta le domande formulate dall'attore Pt_1
nel procedimento n. 4313/2011 RG;
2) condanna al
[...] Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di e CP_5 RO
e liquidate in complessivi euro 11.480,00 (euro
[...] RO
2430,00 per studio, euro 1550,00 per la fase introduttiva, euro 4500,00 per la fase
istruttoria ed euro 3000,00 per la fase decisoria), oltre ad euro 776,10 per spese,
spese gen., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi
antistatario;>>) l'appellante lamenta il fatto che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto non sufficientemente provato l'impegno degli appellati alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 54.000,00, portata dai due assegni indicati nella parte espositiva, ed asseritamente mutuata, non attribuendo il giusto valore alle dichiarazioni rese dall'appellante in sede di interrogatorio formale nonchè
alla mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio CP_3
formale.
***
Osserva in proposito il collegio che è la parte che agisce per la restituzione della somma che afferma esser stata corrisposta a titolo di mutuo a dover fornir prova del pagina 24 di 35 titolo, vale a dire dell'accordo tra le parti in forza del quale la parte che riceve la somma si assume l'obbligo di farne restituzione alla controparte.
Rileva, ancora, che, essendo l'interrogatorio formale strumento processuale finalizzato a suscitare la confessione giudiziale dell'interrogato, in nessun modo può
esser attribuita rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese da quest'ultimo in suo favore.
Osserva, ancora, che la mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per l'interrogatorio formale può sì costituire elemento di valutazione a conferma della veridicità dei fatti dedotti nell'interrogatorio ma ciò soltanto nel quadro dell'esame complessivo della fattispecie (“valutato ogni altro elemento di prova”, art.232 cpc), e rileva che il giudice di prime cure ha effettuato tale valutazione ponderata prendendo in considerazione, e reputandola non inattendibile, la diversa ricostruzione proposta da parte convenuta, secondo la quale l'assegno di € 24.000,00 sarebbe stato corrisposto in assolvimento dell'onere dell'IVA derivante dalla compravendita, in data 28.5.07, da parte del dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio e quello Pt_1
di € 30.000,00 a titolo di conguaglio dei reciproci rapporti di dare e avere tra il Pt_1
e la società: nel settembre 2009, stante le sopravvenute dimissioni del socio e CP_5
la necessità di porre in liquidazione la società, il avrebbe chiesto all'attore CP_5
la restituzione di quanto precedentemente anticipatogli per pagamenti relativi Pt_1
ai premi di polizze personali e/o dei clienti in relazione ai quali egli aveva svolto attività di intermediazione;
con nota 4/09/2009, contestuale alla data di emissione dell'assegno, indirizzata al (doc. 46 fascicolo opponenti 9303/11 RG), la Pt_1
società aveva infatti dichiarato il proprio intendimento di trattenere l'importo di cui al pagina 25 di 35 predetto assegno “da conguagliare a debito o credito – per la definizione dei sospesi
di cui all'oggetto (chiusura pendenze debito/credito – sospesi clienti) riferiti al
nostro rapporto di collaborazione cessato alla fine dello scorso esercizio e a tutt'oggi
ancora pendenti”; nella nota era inoltre scritto che dal successivo mese di ottobre la società sarebbe stata posta in liquidazione e che, una volta ultimati i conteggi relativi ai c.d. “sospesi” (premi anticipati), essa avrebbe provveduto a restituire l'eventuale rimanenza, ed infine, che nei conteggi di conguaglio sarebbero state calcolate le rate di affitto relative alla locazione dell'immobile di Palazzolo sull'Oglio
momentaneamente non pagate dalla società perché trattenute temporaneamente “a
parziale recupero di quanto dovutoci”.
Non apparendo implausibile la ricostruzione dei fatti così come proposta da parte convenuta ritiene il collegio non erronea la valutazione fatta dal giudice di prime cure quanto a permanente incertezza sull'esistenza tra le parti di un obbligo a carico del ricevente della restituzione della somma di € 54.000,00 corrispostagli. In altri termini ritiene il collegio di dover convenire col Tribunale in ordine al difetto di prova sufficiente del titolo (fatto costitutivo della domanda), e cioè del rapporto di mutuo,
con quel che ne consegue in tema di onere della prova.
Il nel suo atto d'appello, con l'evidente fine di superare a suo vantaggio tale Pt_1
conclusione, ne sostiene l'erroneità, in quanto fondata sul presupposto della ritenuta plausibilità dell'emissione dell'assegno bancario di € 24.000,00 per assolvimento dell'onere dell'IVA derivante dalla compravendita, presupposto, invece, a suo dire privo di logica giustificazione, volta che si consideri che la somma dei due assegni
(assegno bancario n°0319231457-12 di €.94.200,72# tratto sul c.c. de Credito pagina 26 di 35 di Piazza Pontida;
assegno circolare n°420023642306 emesso da Parte_3
Credito Bergamasco in data 28.05.07 di €.49.799,28#), emessi a pagamento del prezzo dell'immobile - acquistato dal con atto pubblico di compravendita di Pt_1
data 28.05.07, Notaio Dr. rep. n°117924, racc. n°38014, registrato a Per_1
Bergamo 2 il 31.05.07 -, ammonta ad € 144.000,00, e quindi esattamente al prezzo pattuito, di € 120.000,00 + iva al 20%, € 24.000,00.
E tuttavia tale obiezione in tanto potrebbe assumere rilievo in quanto si postuli l'avvenuto integrale pagamento di entrambi gli assegni, mentre il pagamento dell'assegno bancario risulta esser stato fatto oggetto di specifica contestazione da parte della venditrice, e non ne risulta dimostrata la negoziazione, né l'incasso.
Ebbene, in assenza di pagamento dell'assegno bancario di €.94.200,72, e ad avvenuto pagamento della somma di €.49.799,28, non irrazionale sarebbe risultato il pagamento con altro assegno della somma dovuta a titolo di IVA, pari ad €
24.000,00. Prospettazione quest'ultima resa del resto ulteriormente plausibile avuto riguardo al modello F24 di pari importo messo all'incasso non molto tempo dopo
(doc.43 primo grado appellati, RG 4313/11) e dalle deposizioni e Testimone_2
entrambi confermative del titolo dell'assegno. Testimone_1
Col che si ritorna al punto di partenza, e cioè all'insufficiente prova dell'impegno da parte dell'accipiens alla restituzione della somma di € 24.000,00 portata dall'assegno sopra indicato. In una parola, si conferma l'incertezza sul titolo della dazione, e cioè
sul prospettato mutuo.
Quanto, poi, all'assegno di €.30.000,00# (di cui al giudizio R.G. n°4313/11 e pagina 27 di 35 R.G. n°9303/11), la società ed il sostengono che la CP_5 CP_5
relativa consegna avrebbe avuto luogo nel quadro di un rapporto di collaborazione (come subagente e/o procacciatore d'affari) intercorso tra il e la società (docc. nn°30, 31, 32 fascicolo I° grado R.G. Pt_1 CP_5
n°4313/11); affermano esser stata prassi in tale contesto quella dell'anticipazione, da parte della società, dei premi del subagente/procacciatore sia personali sia riferibili a clienti da lui intermediati, e che tale prassi Pt_1
era giustificata, tra l'altro, dal rapporto di affinità tra il ed il CP_5 Pt_1
(cognati); che in tale quadro il 4 settembre 2009 il avrebbe Parte_1
consegnato alla assegno circolare di RO
€.30.000,00# e che con nota di pari data (cfr. doc. n°44 I° grado R.G.
n°4313/11) detto assegno sarebbe stato trattenuto con la seguente causale: “ –
da conguagliare a debito o credito - per la definizione dei sospesi di cui
all'oggetto (chiusura pendenze debito/credito – sospesi clienti) riferiti al
nostro rapporto di collaborazione cessato alla fine dello scorso esercizio ed a
tutt'oggi ancora pendenti”; che in tale nota la società avrebbe CP_5
indicato quanto era necessario al fine di chiudere i “conti premi” di fine gestione in vista dell'imminente cessazione dell'attività sociale (prevista per fine del mese) ed avrebbe inoltre chiarito che dal mese di ottobre la società
sarebbe stata posta in Liquidazione e che, una volta ultimati i conteggi relativi ai cd. “sospesi” (premi anticipati), essa avrebbe provveduto a restituire pagina 28 di 35 l'eventuale rimanenza;
che nella nota si chiariva, inoltre, che nei conteggi di conguaglio sarebbero state calcolate le rate d'affitto relative alla locazione d'ufficio di Palazzolo s/O, momentaneamente non pagate dalla società in quanto trattenute, temporaneamente e come da accordi, a parziale recupero di quanto dovuto e che entro sei mesi dalla chiusura la situazione in dare ed avere sarebbe stata regolarizzata con pagamento rateizzato.
Il e la società “ ” aggiungono che, successivamente alla CP_5 CP_5
messa in Liquidazione, il Liquidatore avrebbe calcolato che i premi anticipati in favore del Dr. ammontavano ad €.17.990,95# circa, oltre interessi Pt_1
legali, così come da prospetto dei premi anticipati di cui al doc. n°47 fascicolo
I° grado R.G. n°4313/11 e che, quindi, tenuto conto della somma dovuta dalla società appellata a titolo di canoni di locazione pari ad €.3.200,00# nonché
degli interessi legali dovuti a forfait dall'appellante, il Liquidatore avrebbe restituito al la somma di €.15.000,00# a mezzo n°3 assegni circolari Pt_1
(cfr. docc. nn°46, 47, 48, 49 fascicolo I° grado R.G. n°4313/11).
Tale ricostruzione è vivacemente contestata dall'appellante, il quale sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenerla fondata e rispondente al vero: ciò, in particolare, in ragione dell'inadeguatezza della cd. lista sospesi a giustificare l'accordo di compensazione intervenuto tra le parti e della scarsa attendibilità delle deposizioni testimoniali richiamate.
Il collegio ritiene a tale proposito che, invece, essendo incontroversa sia la pagina 29 di 35 collaborazione di tipo semi-agenziale tra il e la società sia la Pt_1 CP_5
vicinanza tra il primo e , allora legale rappresentante della società, CP_5
in quanto cognato del primo, non sia implausibile un accordo, formalizzato o meno, per l'anticipazione da parte della società di alcuni dei premi raccolti dal e così non risulti implausibile l'assunto secondo cui la dazione di € Pt_1
30.000,00 sarebbe stata concepita nell'ottica del rimborso di tale anticipazione,
salvo successivo conguaglio, che potrebbe esser stato effettivamente attuato con i tre assegni di € 5.000,00 ciascuno dati al e da questi incassati. Pt_1
Ne viene che, anche ammesso che di tale ricostruzione alternativa non si sia conseguita piena prova, non di meno la stessa non risulta meno dimostrata di quanto non sia il mutuo dedotto da parte attrice, per il quale quindi permane incertezza anche in ordine all'impegno alla restituzione degli € 30.000,00
portati dall'assegno in discorso.
Con ogni evidenza la medesima considerazione vale per l'assegno bancario n°0317526050 per €.22.500,00# in data 20.10.2006 tratto sul conto corrente dell'attore presso il Credito Bergamasco ed incassato lo stesso giorno, che secondo il sarebbe stato dato a titolo di mutuo, con successiva Pt_1
restituzione di € 15.000,00 a mezzo dei predetti assegni, senza che tuttavia risulti sufficientemente dimostrato il titolo allegato, cioè l'assunzione da parte del beneficiario dell'impegno alla restituzione della somma corrisposta.
*** pagina 30 di 35 Col secondo motivo di gravame, relativo all'impugnazione dei punti 4 e 5
della sentenza, afferenti alla causa rg n.9303/2011, di opposizione a decreto ingiuntivo, l'appellante lamenta come erronea la statuizione del Tribunale con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di € 7.500,00, da lui proposta, quale ingiungente opposto, e ciò in quanto tale domanda sarebbe appartenuta alla stessa causa come mezzo di eccezione riconvenzionale (Cass. 5415/2019).
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Il tema dell'ammissibilità dell'estensione della domanda espressa nel ricorso monitorio a seguito dell'instaurazione del giudizio pieno nel contraddittorio delle parti a seguito dell'opposizione ex art.645 cpc è stato oggetto di ampio dibattito in giurisprudenza e di pronuncia nomofilattica resa con la recente sentenza della SC di Cassazione, a sezioni unite, n.26727/2024, indicata nella memoria di replica da parte appellata.
Pur dovendosi rilevare che la motivazione di tale sentenza non può ridursi all'affermazione di parte opposta secondo la quale in essa sarebbe affermato che
<l'ampliamento del thema decidendum è consentito nella misura in cui l'opposto
resti nell'alveo dell'originaria domanda proposta nel ricorso diretto
all'ingiunzione>> cionondimeno, con ciò convenendo con le tesi di parte appellata,
non può non rilevarsi il fatto che, come dalla stessa evidenziato, <nel caso di specie
l'opposto con il DI>> aveva chiesto <la condanna al pagamento dei canoni di
pagina 31 di 35 locazione mentre con la domanda riconvenzionale>> ha chiesto <la condanna alla
restituzione di una somma pretesamente/asseritamente mutuata>>.
La variazione al contenuto della domanda non era pertanto soltanto quantitativa ma poggiava su una ben diversa causa petendi, inerendo ad altra e distinta vicenda sostanziale. Il che condurrebbe al rigetto dell'impugnazione avverso la statuizione di inammissibilità della domanda.
Rileva in ogni caso il collegio che, anche a voler ammettere come legittima la proposizione da parte dell'opposto, che in monitorio aveva agito per il recupero di canoni di locazione, della richiesta di pagamento in forza di diverso rapporto, quello di mutuo, la relativa domanda non potrebbe comunque ritenersi fondata, per le medesime considerazioni per le quali tale non si è ritenuta quella rivolta alla condanna al rimborso di € 54.000,00, sopra esaminata.
Ne deriva che, fondata o meno che si ritenga la censura, nessun risultato utile ne può
pervenire in favore di appellante. Così risultando nella sostanza infondato anche il secondo motivo di gravame.
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Col terzo motivo di gravame l'appellante lamenta come erronea la statuizione della pronuncia impugnata con la quale il Tribunale ne ha disposto la condanna al pagamento della somma di €.70.200,72#, quale saldo del prezzo ancora dovuto in relazione alla vendita dell'immobile sito in Palazzolo S/O. Richiama a tale proposito l'attestazione nella compravendita, stipulato con atto pubblico 28.05.07,
Notaio Dr. rep. n°117924, racc. n°38014, registrato a Bergamo 2 il 31.05.07, Per_1 pagina 32 di 35 della dichiarazione di quietanza di pagamento, invalidabile, a suo dire, soltanto mediante querela di falso.
La tesi non può trovare accoglimento, posto che la quietanza in questione era dichiaratamente correlata al buon fine (“salvo buon fine”), e cioè all'avvenuto incasso dell'assegno, che non risulta esser mai intervenuto. In coerenza del resto col principio generale, richiamato da parte appellata, in forza del quale l'assegno, quale mezzo di pagamento, non è idoneo ad estinguere, di per sé solo, il debito, in quanto la sua consegna, diversamente dal denaro contante, non avviene pro soluto, ma pro solvendo, ossia al momento in cui il creditore conseguirà, effettivamente, la somma di denaro che gli spetta (Cass. 19.05.06 n°11851).
Nella specie l'appellante, come si è già sopra rilevato, non ha fornito prova dell'intervenuto incasso della somma portata dall'assegno bancario, né di averne effettuato in altro modo il pagamento.
Anche il terzo motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
***
L'appello avverso l'impugnata sentenza n.852/2020 va dunque rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata, costituitasi in giudizio, le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.000,01
pagina 33 di 35 sino ad euro 260.000,00), valori medi quanto a fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale;
valore minimo quanto a fase istruttoria. Con distrazione a favore procuratori antistatari.
Nulla sulle spese nei confronti di e , quali eredi di Parte_4 CP_7
, rimasti contumaci. CP_5
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.852/2020 del Tribunale di
Brescia.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati
[...]
e le spese del grado, che si RO RO
liquidano in complessivi euro 12.154,00, di cui euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore procuratori antistatari, e con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13
pagina 34 di 35 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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