Sentenza 26 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 10121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10121 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco RI - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AU, NE IS, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 51, presso l'avvocato LUCIANO ROSSI, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA DI PIERRO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA Via M. MERCATI 51, presso l'Avvocato BRUNO DE COCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO DE COCCI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1954/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2004 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente l'Avvocato DI PIERRO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato DE COCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17-7-1998, la Regione ZI conveniva in giudizio, innanzi alla Corte d'appello di Roma, NT ST ed NT RI, quali eredi di AN RI TI, proponendo impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 6-3-98, pubblicata il 3-4-98, notificata il 18-6-98, che aveva rigettato la domanda di rilascio dell'appartamento sito in Roma via RI RI n. 13 avanzata dalla Regione ZI nei confronti degli eredi TI e dichiarato, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, che l'immobile sito in Roma via RI RI n. 13 apparteneva in proprietà agli eredi della sig.ra AN RI TI, ciascuno per la sua quota, in forza di intervenuta usucapione. Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.
L'appello, veniva accolto dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 5 giugno 2000, in base alla considerazione che, a prescindere dalla natura demaniale del bene, non risultava provato che AN RI TI e prima di lei il padre IO TI avessero esercitato sull'appartamento per cui era causa un possesso utile ad usucapionem. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione ST NT e RI NT, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Ha resistito con controricorso la Regione ZI.
La causa è stata assegnata alle Sezioni unite in quanto con il terzo motivo del ricorso, proposto in via subordinata, si deduce che ove l'appartamento appartenesse al demanio della Regione ZI, l'azione per il suo rilascio avrebbe dovuto essere proposta davanti a giudice amministrativo.
Le sezioni unite hanno rigettato il motivo predetto riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario.
La causa è stata successivamente assegnata da) primo presidente della Suprema Corte a questa sezione 1^ civile per la decisione dei restanti motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto provato il diritto di proprietà della regione ZI relativo all'immobile per cui è controversia e contestano inoltre il fatto che la sentenza in questione abbia ritenuto non attendibili le prove testimoniali assunte in primo grado circa l'uso uti dominus del bene da parte di essi ricorrenti e dei loro danta causa.
Con il secondo motivo di ricorso negano la natura demaniale del bene controverso e che il bene controverso fosse compreso nel patrimonio dell'EN.
Con il terzo motivo contestano la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in oggetto.
Essendo stato quest'ultimo motivo già dichiarato infondato dalle Sezioni Unite di questa Corte non sarà oggetto di esame da parte della presente sentenza.
Va preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità, adombrata nei primo motivo, della produzione documentale effettuata dalla regione ZI nel giudizio di secondo grado. L'eccezione è palesemente infondata in quanto come correttamente rilevato dalla Corte d'appello di Roma, nel caso di specie, trattandosi di procedimento pendente alla data del 30.4.95 trova applicazione il vecchio testo dell'art. 345 c.p.c. che consentiva la presentazione di nuove eccezioni in grado di appello nonché di nuovi documenti, senza dire che la produzione di questi ultimi, trattandosi di prove precostituite che non devono quindi formarsi nel corso del giudizio, è ammessa anche nel vigore del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c. (Cass. 8927/95). Del tutto ammissibile risulta pertanto la produzione documentale effettuata in detto grado dalla Regione ZI.
Quanto al resto il primo motivo di ricorso sostiene che la regione ZI non ha fornito prova del proprio diritto di proprietà sugli immobili e ha erroneamente ritenuto inattendibile la prova testimoniale volta a dimostrare l'avvenuta usucapione. Per quanto concerne il primo aspetto, i ricorrenti assumono che la regione ZI non avrebbe fornito documentazione idonea a dimostrare la proprietà trattandosi di atti interni non rilevanti ai fini del decidere sia perché i riferimenti normativi indicati a tal fine sarebbero inesatti.
Rileva la Corte che la sentenza impugnata osserva a tale proposito che la proprietà della regione ZI risulta provata dalla documentazione depositata, che non era stata specificamente contestata, ove si indicava che la stessa era proprietaria dello stabile ove si trovava l'appartamento per cui è causa per essere succeduta ex lege (dpr 15.1.72) all'originario proprietario EN a seguito della soppressione di quest'ultimo e che oltre, gli stessi ricorrenti avevano identificato la regione ZI come soggetto legittimato passivo alla domanda riconvenzionale di usucapione, con ciò implicitamente riconoscendo che quest'ultima era la proprietaria dell'immobile.
Tale motivazione appare insufficiente e non conforme alla normativa vigente.
Va a tale proposito rammentato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema - che si condivide e qui si conferma - ha costantemente affermato che il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendicazione - per cui l'attore è tenuto a dimostrare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si è protratta per il tempo necessario all'usucapione - non è minimamente attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto, perché, essendo l'usucapione un titolo di acquisto originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento in favore della controparte.
Tale principio risulta, tuttavia, attenuato qualora il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo di rivendicazione, ovvero non riconosca l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del rivendicante e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. 43/00; Cass. 5711/97; Cass. 29 agosto 1997 n. 8246, Cass. 23 maggio 1996 n. 4748, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10815, Cass. 18 giugno 1991 n. 6888, Cass. 20 dicembre 1983 n. 7522). In tali ipotesi, l'onere probatorio può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere. (Cass. 5487/02 Cass. 12327/01; Cass. 43/00; Cass. 8246797). A fronte di tali principi la motivazione in esame si rivela del tutto carente.
In primo luogo non specifica gli atti da cui risulti la proprietà della Regione ZI, limitandosi ad affermare che gli stessi non sono contestati, quando invece, a fronte della contestazione della predetta proprietà da parte dei resistenti, spetta all'attore in rivendicazione fornire la prova del proprio diritto ed al giudice valutare la validità e la rilevanza di quest'ultima dandone adeguato conto in motivazione.
L'unico elemento fornito a tale proposito è l'indicazione del DPR 15.1.72 peraltro privo del numero (trattasi del n. 10) in virtù del quale la Regione sarebbe succeduta nel patrimonio dell'EN;
circostanza questa che di per sè potrebbe non essere sufficiente a dimostrare la proprietà.
Aggiungasi che nulla viene detto in ordine alla prova della effettiva proprietà degli immobili in questione in capo all'EN - dichiarato dante causa ex lege della regione ZI - che viene soltanto apoditticamente affermata.
In secondo luogo, alla luce dei principi dianzi esposti, la sentenza non chiarisce, ai fini dell'eventuale attenuazione dell'onere probatorio, se l'usucapione dedotta sia avvenuta in epoca antecedente o successiva al titolo posto a base della rivendicazione ovvero se i resistenti abbiano riconosciuto l'appartenenza del bene ad uno dei danti causa della regione ZI (nella fattispecie all'EN) ed invochino l'usucapione come avvenuta successivamente a detta appartenenza.
L'insufficienza della motivazione, che non consente a questa Corte Suprema il controllo circa la correttezza della decisione adottata in ordine ai punti decisivi della prova della proprietà' e dell'attenuazione o meno del rigore probatorio posto dalla legge a carico del rivendicante, impone l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo di ricorso, assorbite le ulteriori questioni in esso contenute ed assorbito altresì il secondo motivo.
La sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di Cassazione
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004