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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 6.6.2025, promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo Parte_1 difensore, dall'Avv. M. Maggio
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. A. Capone Controparte_1
Resistente rappresentato e difeso dall'Avv. F. Leone CP_2
Litisconsorte
Oggetto: rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.6.2022, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 25.7.2020 al 30.11.2021 e di essere venuto a conoscenza, “solo alcuni giorni” prima dell'instaurazione del giudizio, del licenziamento formalmente avvenuto in data 19.2.2022 - esponeva di aver svolto le mansioni di operaio di sesto livello CCNL metalmeccanici, lavorando ogni giorno della settimana (esclusa la domenica) dalle 7.00 alle 14.00.
Rappresentava di aver pertanto diritto a differenze retributive pari ad € 10.061,50 per le ore di lavoro effettivamente svolte e non retribuite.
Eccepiva di non aver percepito la retribuzione per i mesi da dicembre a febbraio 2022, pari ad
€2466,25 e di aver ricevuto, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, solo la metà della retribuzione, pari a circa € 400,00 per ogni mensilità.
Rilevava di essere creditore della complessiva somma di € 17.839, 54 per i titoli indicati in ricorso, sì come risultanti dagli allegati conteggi e chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della suddetta somma, al versamento della contribuzione dovuta sulle maggiori somme
1 spettanti e al risarcimento del danno corrispondente al mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, non percepita a causa dell'omessa comunicazione del licenziamento.
Si costituiva parte resistente che contestava nel merito gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì che prendeva atto dell'oggetto della controversia, chiedendo – nell'ipotesi CP_2
di accoglimento della domanda- la condanna di parte convenuta al versamento della contribuzione dovuta e non prescritta.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che non vi è contestazione circa il livello di inquadramento attribuito dalla convenuta (il sesto del CCNL Metalmeccanici), trattandosi – peraltro- del medesimo livello in forza del quale sono stati predisposti gli allegati conteggi.
E' invece in contestazione il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria maturata nei mesi da dicembre 2021 a febbraio 2022 (pari ad € 2466,25), a fronte della cessazione del rapporto di lavoro solo in data 19.2.2022 e nonostante “alla scadenza del periodo di malattia dell'ultimo mese
[novembre 2021, nds] il ricorrente è stato licenziato di fatto”.
Costituisce inoltre oggetto del contendere il diritto del ricorrente, assunto con contratto part time di
24 ore (cfr. all. 1 del ricorso), a percepire quanto maturato per il lavoro supplementare svolto (per l'importo di € 10.461,50) e per il lavoro straordinario (quantificato in € 1473,05). Tanto sul presupposto di aver lavorato, dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 14 e dunque per 42 ore settimanali.
Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha poi chiesto la condanna della convenuta al pagamento della 13° mensilità per l'anno 2021 e dei ratei maturati per i mesi dell'anno 2022, dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, del TFR e dell'indennità di malattia.
Ebbene, quanto alla durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, va evidenziato che – dall'estratto contributivo prodotto da isulta che lo stesso ha avuto inizio il 25.7.2020 e termine CP_2
il 19.2.2022, con un periodo di malattia denunciato nell'anno 2021 (compatibilmente con quanto allegato in ricorso e con i certificati medici prodotti).
D'altronde che il rapporto di lavoro sia cessato in data 19.2.2022 (per licenziamento per giustificato motivo oggettivo) risulta altresì dal modello UNILAV depositato unitamente alle note conclusive del
15.5.2025 e che si acquisisce, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., essendo rilevante ai fini del decidere.
2 In relazione a tale periodo, spetta al ricorrente quanto dovuto a titolo di TFR e di 13 mensilità, non essendovi prova del pagamento di tali emolumenti che possono essere quantificati, sulla base della retribuzione indicata nell'estratto contributivo, nella misura di € 1096,43 (come indicato nei conteggi parte ricorrente) per il trattamento di fine rapporto, in € 766,76 per 13 mensilità anno 2021 ed in €
56,82 per rateo relativo all'anno 2022.
Al ricorrente spetta altresì l'indennità di malattia (evento regolarmente dichiarato all'
[...]
, come risulta dall'allegato estratto contributivo) che, stante la mancata contestazione CP_3
circa la quantificazione effettuata in ricorso, può essere liquidata nella misura di € 690,25.
L'istante ha poi eccepito di aver percepito, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, “circa la metà delle retribuzioni”: in atti non vi è prova che parte convenuta (la quale non fa formulato sul punto alcuna contestazione) abbia corrisposto, in relazione alle suindicate mensilità, tutto quanto spettante a titolo di retribuzione ordinaria (per l'orario e le mansioni indicate nel contratto), sicché – tenuto conto dell'importo lordo risultante a tale titolo nei prospetti paga in atti- al ricorrente va riconosciuta una somma complessiva pari a 1500,00.
Viceversa alcun importo può essere attribuito a titolo di retribuzione per il periodo dicembre
2021/febbraio 2022 in quanto, come allegato dallo stesso ricorrente, in tale lasso temporale non ha svolto alcuna attività lavorativa;
né con riferimento a tale periodo risultano formulate ulteriori domande conseguenti all'inadempimento datoriale.
Quanto alle somme chieste a titolo di lavoro supplementare e straordinario, gioverà premettere che – come noto- – secondo principi costantemente ribaditi dalla Suprema Corte - il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso dovuto per il lavoro straordinario asseritamente prestato è gravato dall'onere di provare l'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti (cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio
2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Siffatto principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'articolo 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623).
3 In ogni caso, il lavoratore è gravato dall'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, non potendo al riguardo soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Dovrà quindi essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e dunque di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavoratore eccedenti il normale orario di lavoro.
Applicando tali principi al caso che occupa, reputa il Tribunale che – all'esito dell'espletata istruttoria- non sia emersa prova sufficientemente certa circa l'espletamento, in via continuativa, dell'orario di lavoro indicato in ricorso.
Ed invero, il teste ha riferito quanto segue: “io mi recavo spesso nell'azienda della Tes_1 convenuta … alle 7 del mattino, che sapevo essere l'orario di apertura … dopo pochi minuti il ricorrente arrivava insieme a figlio della proprietaria, ed aprivano l'azienda … Persona_1
in altre occasioni mi recavo nell'azienda della convenuta intorno alle 13 – 13,30 … e vi trovavo sempre il ricorrente al lavoro”.
Il teste ha dichiarato che “il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 14.00 Tes_2
e tanto posso riferire perché ci incontravamo la mattina al bar per un caffè e all'uscita sempre al bar. … ho visto che il ricorrente si occupava di smontare le macchine …è capitato che andassi presso la ditta la mattina presto, verso le 7.30 – 8.00, comunque non oltre le 9.00 e ho visto sempre il ricorrente”.
Il teste ha riferito di poter confermare “i giorni di lavoro indicati nella circostanza n. 2 del Tes_3
ricorso in quanto io mi recavo in qualsiasi giorno della settimana quando avevo bisogno di pezzi di ricambio;
posso confermare l'orario di lavoro in quanto contattavo telefonicamente il ricorrente che mi diceva quando andare per prelevare i pezzi. L'ho visto smontare pezzi delle auto e guidare il carro attrezzi … tutte le volte che avevo bisogni di pezzi mi recavo dal ricorrente, più o meno una o due volte la settimana;
a volte andavo alle 8.00/8.30 e altre volte verso le 11.00/12.00”.
Il contributo orale fornito dai suindicati testi, clienti occasionali di parte resistente, appare insufficiente a provare il presupposto fattuale posto a fondamento della pretesa in esame, atteso che il teste ha confermato l'orario di lavoro in quanto “ci incontravamo la mattina al bar per Tes_2 un caffè e all'uscita sempre al bar” e l'orario iniziale, ma senza alcuna specifica contestualizzazione temporale;
analoga considerazione va formulata in relazione al teste il quale ha confermato Tes_3
di aver visto il ricorrente alle 8.00/8.30 circa quando si recava presso l'autocarrozzeria, “più o meno due volta la settimana”.
Anche il teste ha indicato gli orari in cui gli è capitato di vedere il ricorrente, o ad inizio Tes_1 turno o a fine mattinata: tanto però è insufficiente a provare che l'istante abbia, per tutto il periodo di
4 lavoro dedotto in ricorso (o per parte di esso), osservato l'orario di lavoro indicato nell'atto introduttivo del giudizio.
In parte qua il ricorso non può pertanto essere accolto.
Né può ritenersi provato il mancato godimento delle ferie, dovendosi a tale ultimo proposito evidenziare che colui che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. da ultimo, Cass.
9791/2020; Cass. 8521/2015 e giurisprudenza ivi richiamata): onere probatorio che- anche in considerazione delle risultanze dei prospetti paga in atti- non può ritenersi in alcun modo assolto.
Da ultimo va respinta la domanda – peraltro proposta in maniera assolutamente generica- di condanna al risarcimento del danno per mancata percezione dell'indennità di disoccupazione, in quanto il ricorrente avrebbe comunque potuto presentare la relativa domanda amministrativa in seguito alla formalizzazione della cessazione del rapporto, avvenuta in data 19.2.2022 (come risulta dal modello
UNILAV recante come data invio il 22.2.2022), trattandosi di circostanza già conoscibile allorquando
è stata predisposta la diffida del 15.3.2022 (all. 6 fascicolo di parte ricorrente).
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite tra il ricorrente e il datore di lavoro – liquidate in considerazione del valore del decisum e dell'assenza di questioni giuridiche complesse - segue il principio della soccombenza.
Spese compensate nei confronti di essendosi l'Ente rimesso all'accertamento del Tribunale. CP_2
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ed così provvede: Controparte_1 CP_2
in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente è creditore, per i titoli indicati in parte motiva, della somma complessiva di € 4110,26 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di detto importo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, nonché al versamento della relativa contribuzione;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida, per compensi, in € 1320,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
spese compensate tra parte resistente ed . CP_2
Brindisi, 6.6.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 6.6.2025, promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo Parte_1 difensore, dall'Avv. M. Maggio
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. A. Capone Controparte_1
Resistente rappresentato e difeso dall'Avv. F. Leone CP_2
Litisconsorte
Oggetto: rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.6.2022, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 25.7.2020 al 30.11.2021 e di essere venuto a conoscenza, “solo alcuni giorni” prima dell'instaurazione del giudizio, del licenziamento formalmente avvenuto in data 19.2.2022 - esponeva di aver svolto le mansioni di operaio di sesto livello CCNL metalmeccanici, lavorando ogni giorno della settimana (esclusa la domenica) dalle 7.00 alle 14.00.
Rappresentava di aver pertanto diritto a differenze retributive pari ad € 10.061,50 per le ore di lavoro effettivamente svolte e non retribuite.
Eccepiva di non aver percepito la retribuzione per i mesi da dicembre a febbraio 2022, pari ad
€2466,25 e di aver ricevuto, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, solo la metà della retribuzione, pari a circa € 400,00 per ogni mensilità.
Rilevava di essere creditore della complessiva somma di € 17.839, 54 per i titoli indicati in ricorso, sì come risultanti dagli allegati conteggi e chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della suddetta somma, al versamento della contribuzione dovuta sulle maggiori somme
1 spettanti e al risarcimento del danno corrispondente al mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, non percepita a causa dell'omessa comunicazione del licenziamento.
Si costituiva parte resistente che contestava nel merito gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì che prendeva atto dell'oggetto della controversia, chiedendo – nell'ipotesi CP_2
di accoglimento della domanda- la condanna di parte convenuta al versamento della contribuzione dovuta e non prescritta.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che non vi è contestazione circa il livello di inquadramento attribuito dalla convenuta (il sesto del CCNL Metalmeccanici), trattandosi – peraltro- del medesimo livello in forza del quale sono stati predisposti gli allegati conteggi.
E' invece in contestazione il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria maturata nei mesi da dicembre 2021 a febbraio 2022 (pari ad € 2466,25), a fronte della cessazione del rapporto di lavoro solo in data 19.2.2022 e nonostante “alla scadenza del periodo di malattia dell'ultimo mese
[novembre 2021, nds] il ricorrente è stato licenziato di fatto”.
Costituisce inoltre oggetto del contendere il diritto del ricorrente, assunto con contratto part time di
24 ore (cfr. all. 1 del ricorso), a percepire quanto maturato per il lavoro supplementare svolto (per l'importo di € 10.461,50) e per il lavoro straordinario (quantificato in € 1473,05). Tanto sul presupposto di aver lavorato, dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 14 e dunque per 42 ore settimanali.
Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha poi chiesto la condanna della convenuta al pagamento della 13° mensilità per l'anno 2021 e dei ratei maturati per i mesi dell'anno 2022, dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, del TFR e dell'indennità di malattia.
Ebbene, quanto alla durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, va evidenziato che – dall'estratto contributivo prodotto da isulta che lo stesso ha avuto inizio il 25.7.2020 e termine CP_2
il 19.2.2022, con un periodo di malattia denunciato nell'anno 2021 (compatibilmente con quanto allegato in ricorso e con i certificati medici prodotti).
D'altronde che il rapporto di lavoro sia cessato in data 19.2.2022 (per licenziamento per giustificato motivo oggettivo) risulta altresì dal modello UNILAV depositato unitamente alle note conclusive del
15.5.2025 e che si acquisisce, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., essendo rilevante ai fini del decidere.
2 In relazione a tale periodo, spetta al ricorrente quanto dovuto a titolo di TFR e di 13 mensilità, non essendovi prova del pagamento di tali emolumenti che possono essere quantificati, sulla base della retribuzione indicata nell'estratto contributivo, nella misura di € 1096,43 (come indicato nei conteggi parte ricorrente) per il trattamento di fine rapporto, in € 766,76 per 13 mensilità anno 2021 ed in €
56,82 per rateo relativo all'anno 2022.
Al ricorrente spetta altresì l'indennità di malattia (evento regolarmente dichiarato all'
[...]
, come risulta dall'allegato estratto contributivo) che, stante la mancata contestazione CP_3
circa la quantificazione effettuata in ricorso, può essere liquidata nella misura di € 690,25.
L'istante ha poi eccepito di aver percepito, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, “circa la metà delle retribuzioni”: in atti non vi è prova che parte convenuta (la quale non fa formulato sul punto alcuna contestazione) abbia corrisposto, in relazione alle suindicate mensilità, tutto quanto spettante a titolo di retribuzione ordinaria (per l'orario e le mansioni indicate nel contratto), sicché – tenuto conto dell'importo lordo risultante a tale titolo nei prospetti paga in atti- al ricorrente va riconosciuta una somma complessiva pari a 1500,00.
Viceversa alcun importo può essere attribuito a titolo di retribuzione per il periodo dicembre
2021/febbraio 2022 in quanto, come allegato dallo stesso ricorrente, in tale lasso temporale non ha svolto alcuna attività lavorativa;
né con riferimento a tale periodo risultano formulate ulteriori domande conseguenti all'inadempimento datoriale.
Quanto alle somme chieste a titolo di lavoro supplementare e straordinario, gioverà premettere che – come noto- – secondo principi costantemente ribaditi dalla Suprema Corte - il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso dovuto per il lavoro straordinario asseritamente prestato è gravato dall'onere di provare l'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti (cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio
2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Siffatto principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'articolo 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623).
3 In ogni caso, il lavoratore è gravato dall'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, non potendo al riguardo soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Dovrà quindi essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e dunque di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavoratore eccedenti il normale orario di lavoro.
Applicando tali principi al caso che occupa, reputa il Tribunale che – all'esito dell'espletata istruttoria- non sia emersa prova sufficientemente certa circa l'espletamento, in via continuativa, dell'orario di lavoro indicato in ricorso.
Ed invero, il teste ha riferito quanto segue: “io mi recavo spesso nell'azienda della Tes_1 convenuta … alle 7 del mattino, che sapevo essere l'orario di apertura … dopo pochi minuti il ricorrente arrivava insieme a figlio della proprietaria, ed aprivano l'azienda … Persona_1
in altre occasioni mi recavo nell'azienda della convenuta intorno alle 13 – 13,30 … e vi trovavo sempre il ricorrente al lavoro”.
Il teste ha dichiarato che “il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 14.00 Tes_2
e tanto posso riferire perché ci incontravamo la mattina al bar per un caffè e all'uscita sempre al bar. … ho visto che il ricorrente si occupava di smontare le macchine …è capitato che andassi presso la ditta la mattina presto, verso le 7.30 – 8.00, comunque non oltre le 9.00 e ho visto sempre il ricorrente”.
Il teste ha riferito di poter confermare “i giorni di lavoro indicati nella circostanza n. 2 del Tes_3
ricorso in quanto io mi recavo in qualsiasi giorno della settimana quando avevo bisogno di pezzi di ricambio;
posso confermare l'orario di lavoro in quanto contattavo telefonicamente il ricorrente che mi diceva quando andare per prelevare i pezzi. L'ho visto smontare pezzi delle auto e guidare il carro attrezzi … tutte le volte che avevo bisogni di pezzi mi recavo dal ricorrente, più o meno una o due volte la settimana;
a volte andavo alle 8.00/8.30 e altre volte verso le 11.00/12.00”.
Il contributo orale fornito dai suindicati testi, clienti occasionali di parte resistente, appare insufficiente a provare il presupposto fattuale posto a fondamento della pretesa in esame, atteso che il teste ha confermato l'orario di lavoro in quanto “ci incontravamo la mattina al bar per Tes_2 un caffè e all'uscita sempre al bar” e l'orario iniziale, ma senza alcuna specifica contestualizzazione temporale;
analoga considerazione va formulata in relazione al teste il quale ha confermato Tes_3
di aver visto il ricorrente alle 8.00/8.30 circa quando si recava presso l'autocarrozzeria, “più o meno due volta la settimana”.
Anche il teste ha indicato gli orari in cui gli è capitato di vedere il ricorrente, o ad inizio Tes_1 turno o a fine mattinata: tanto però è insufficiente a provare che l'istante abbia, per tutto il periodo di
4 lavoro dedotto in ricorso (o per parte di esso), osservato l'orario di lavoro indicato nell'atto introduttivo del giudizio.
In parte qua il ricorso non può pertanto essere accolto.
Né può ritenersi provato il mancato godimento delle ferie, dovendosi a tale ultimo proposito evidenziare che colui che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. da ultimo, Cass.
9791/2020; Cass. 8521/2015 e giurisprudenza ivi richiamata): onere probatorio che- anche in considerazione delle risultanze dei prospetti paga in atti- non può ritenersi in alcun modo assolto.
Da ultimo va respinta la domanda – peraltro proposta in maniera assolutamente generica- di condanna al risarcimento del danno per mancata percezione dell'indennità di disoccupazione, in quanto il ricorrente avrebbe comunque potuto presentare la relativa domanda amministrativa in seguito alla formalizzazione della cessazione del rapporto, avvenuta in data 19.2.2022 (come risulta dal modello
UNILAV recante come data invio il 22.2.2022), trattandosi di circostanza già conoscibile allorquando
è stata predisposta la diffida del 15.3.2022 (all. 6 fascicolo di parte ricorrente).
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite tra il ricorrente e il datore di lavoro – liquidate in considerazione del valore del decisum e dell'assenza di questioni giuridiche complesse - segue il principio della soccombenza.
Spese compensate nei confronti di essendosi l'Ente rimesso all'accertamento del Tribunale. CP_2
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ed così provvede: Controparte_1 CP_2
in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente è creditore, per i titoli indicati in parte motiva, della somma complessiva di € 4110,26 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di detto importo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, nonché al versamento della relativa contribuzione;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida, per compensi, in € 1320,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
spese compensate tra parte resistente ed . CP_2
Brindisi, 6.6.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
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