Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/02/2026, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02956/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02425/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2425 del 2023, proposto da IM LE, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
- Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 1254687 del 12 dicembre 2022, notificato il 23 dicembre 2022, con cui il Dirigente della Direzione per le politiche ambientali e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento regionale n. 22 del 18 dicembre 2018 e, pertanto, archiviato l’istanza di accertamento “straordinario” di compatibilità paesaggistica (c.d. condono ambientale) prot. 13763 del 1° febbraio 2005 presentata, ai sensi dell’art. 1, commi 37, 38 e 39 della l. n. 308 del 2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026, il Consigliere OR LE e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 23 gennaio 2023 e depositato il 13 febbraio 2023, la signora IM LE ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento prot. n. 1254687 del 12 dicembre 2022, notificato il 23 dicembre 2022, con cui il Dirigente della Direzione per le politiche ambientali e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento regionale n. 22 del 18 dicembre 2018 e, pertanto, archiviato l’istanza di accertamento “straordinario” di compatibilità paesaggistica (c.d. condono ambientale) prot. 13763 del 1° febbraio 2005 presentata, ai sensi dell’art. 1, commi 37, 38 e 39 della l. n. 308 del 2004.
Esposti i fatti, ha dedotto il seguente unico motivo:
Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione: dell’art. 4, comma 2, del regolamento regionale n. 22 del 2028; dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.
Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.
La ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.
Il Comune di Fiumicino ha depositato una memoria con cui ha insistito per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
La Regione Lazio ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.
In vista dell’udienza le parti hanno scambiato memorie difensive e depositato istanze di passaggio in decisione.
All’udienza del 13 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
La causa ha ad oggetto il provvedimento con cui il Dirigente della Direzione per le politiche ambientali e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento regionale n. 22 del 18 dicembre 2018 e, pertanto, archiviato l’istanza di accertamento “straordinario” di compatibilità paesaggistica (c.d. condono ambientale).
L’archiviazione è stata disposta in quanto la ricorrente non ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale, la quale costituisce una condizione di procedibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 22/2018, in quanto necessaria per valutare la sua concreta ammissibilità.
Ciò premesso, può procedersi all’esame dell’unico motivo, con cui è stato dedotto che il mancato riscontro della richiesta d’integrazione documentale era dovuto a causa di forza maggiore e, in particolare, alla pandemia da Covid-19 e non poteva, pertanto, condurre all’archiviazione.
La doglianza è infondata.
Giova richiamare, ai fini d’inquadramento sistematico, la sentenza di questo Tribunale n. 19139 del 31 ottobre 2025 la quale ha rilevato che la causa di improcedibilità prevista dal citato art. 4 non si pone in contrasto con i principi generali e con le garanzie assicurate dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla l. n. 241/90, ma è ispirata al principio della leale e reciproca cooperazione procedimentale.
Ha, altresì, rilevato che se nessuna sanzione potesse derivare dal mancato obbligo di cooperazione da parte del privato, l’Amministrazione si troverebbe alla mercé dell’interessato che potrebbe procrastinare sine die la definizione del procedimento in contrasto con ogni principio di buona amministrazione e di leale collaborazione tra le parti.
Nella specie i fatti si sono svolti come di seguito indicato:
- il 1° febbraio 2005, la ricorrente ha presentato l’istanza di condono prot. n. 13763;
- il 7 marzo 2019, la Regione Lazio, con nota prot. n. 183115, ha comunicato l’avvio del procedimento e ha chiesto la documentazione necessaria per definire l’istanza, assegnando un termine di 30 giorni;
- il 17 aprile 2019, la ricorrente, con nota prot. n. 313781, ha chiesto una proroga;
- il 22 luglio 2019, la Regione Lazio, con nota prot. n. 584590, ha concesso una proroga di 60 giorni;
- il 7 novembre 2019, la Regione Lazio, con nota prot. n. 85261, ha reiterato la richiesta documentale;
- il 22 dicembre 2022, la Regione Lazio, con il provvedimento impugnato, ha archiviato il procedimento.
A ben vedere i termini per la trasmissione della documentazione risultavano scaduti ben prima del lockdown disposto per l’emergenza COVID 2019 e, in ogni caso, il provvedimento finale è intervenuto a distanza di oltre un anno dalla riapertura al pubblico degli uffici e a notevole distanza dalla prima richiesta documentale, senza che la ricorrente rappresentasse, peraltro, difficoltà qualificate.
Ne consegue che la ricorrente ha avuto un lasso di tempo più che congruo per presentare la documentazione richiesta ovvero manifestare concretamente l’interesse alla prosecuzione della pratica, ma non lo ha fatto, così creando i presupposti per l’archiviazione.
Le spese, liquidate come in dispositivo in considerazione della posizione rivestita in giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, a favore della Regione Lazio ed € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Fiumicino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR LE, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR LE |
IL SEGRETARIO