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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Paola Martorana Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3761/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 4 marzo
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad oggetto: revocazione della sentenza e vertente
TRA
( .I. , in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
persona del liquidatore (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in revocazione, dall'avvocato
RGn°3761/2022-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(codice fiscale ), con studio in Perugia, Controparte_2 C.F._3
Via Mario Angeloni n. 43/A, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via
Cerventes 64, presso lo studio dell'avvocato Silvio Iodice
ATTRICE IN REVOCAZIONE
CONTRO
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_3 P.IVA_2 difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, in esecuzione della Determina dirigenziale n.1915 del 14.11.2022, dall'avvocato Lidia
Gallo ( ), elettivamente domiciliato con il predetto Avvocato, C.F._4
presso la Casa Comunale, in , Piazza Vanvitelli 69, ed ai fini del presente P_ giudizio elettivamente domiciliato in Napoli, Via F.Coletta n.72, presso lo studio dell'avvocato F. Casertano
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 3638/2021, la Corte d'appello di Napoli, sesta sezione civile, provvedendo sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 230/2016, depositata in data 19 gennaio 2016 - con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla nei confronti del Parte_1 P_
, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità dell'ente comunale
[...]
nonché la condanna al risarcimento dei pregiudizi da questo causati e derivanti dall'occupazione sine titulo di una pluralità di immobili, ubicati nel fabbricato B1 del “Parco Primavera”, nella località Tuoro in Caserta, successivamente alla cessazione dell'efficacia dei provvedimenti, di natura imperativa, dell'originaria requisizione e della proroga della medesima, disposti con ordinanza del 2 dicembre 1980 ( e con decreto di proroga n° 1471/1982), emanati dal Sindaco di nella qualità di Commissario straordinario del Governo - lo accoglieva e, P_
RGn°3761/2022-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in riforma della sentenza impugnata, condannava il a pagare Controparte_3
alla la somma di € 427.222,69, oltre interessi Parte_1 legali;
dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di riconsegna del fabbricato oggetto di causa;
compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi nella misura di un terzo ponendole per i restanti due terzi a carico del unitamente alle spese della CTU espletata in primo Controparte_3 grado.
Segnatamente, questa Corte distrettuale, in diversa composizione, dopo aver richiamato il provvedimento del Sindaco di emesso in data 30.10.1996 - P_ con il quale veniva disposta la “derequisizione” del fabbricato oggetto di causa, con relativa e conseguenziale cessazione dell'efficacia del decreto di requisizione adottato dallo stesso Sindaco quale ufficiale del Governo, nell'ambito della delega interorganica prevista dalla normativa dettata in occasione del sisma del 1980- riteneva, difformemente da quanto opinato dal Giudice di prime cure, che nonostante dalla data del suddetto provvedimento di “derequisizione” l'immobile dovesse essere restituito concretamente alla società proprietaria, come tra l'atro previsto dall'ordinanza del Commissario Straordinario del Governo del
31.12.1981 e dall'ordinanza del Ministero della Protezione Civile n° 42 del
22.06.1982, il Comune di non aveva provveduto alla riconsegna, P_
continuando a gestire il suddetto cespite nel proprio interesse e a consentirne la detenzione da parte dei terzi occupanti.
La Corte partenopea, dopo aver evidenziato che il provvedimento di
“derequisizione” adottato dal Sindaco in data 30.10.1996 aveva interrotto il rapporto di immedesimazione organica che derivava dalla delega interna della stessa Amministrazione statale, in forza del quale il Sindaco nelle situazioni di emergenza o di calamità naturali, agisce quale Ufficiale del Governo e quindi, come organo di quella Amministrazione, evidenziava che l'aver protratto l'occupazione degli immobili, in assenza delle ragioni giustificatrici che la legittimavano, rappresentava fonte di responsabilità esclusiva dell'ente locale, da ritenersi aggravata dal fatto che il non solo non aveva restituito P_
RGn°3761/2022-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda materialmente l'immobile alla proprietaria, ma aveva continuato a gestire, anche attraverso atti autoritativi, i rapporti con gli occupanti.
Pertanto, alla luce degli elementi raccolti in corso di causa, la Corte d'appello reputava che il si fosse sostituito all'amministrazione statale Controparte_3 nella occupazione del fabbricato de quo, una volta esauritasi la gestione statale;
essendo tale occupazione illegittima, poiché avvenuta sine titulo, il P_ doveva rispondere dei danni subiti dal proprietario dal periodo successivo al decreto di derequisizione (emanato il 30.10.1996) sino all'atto di acquisto dell'immobile da parte dell'ente comunale, avvenuto in data 26.06.2019 e quindi dal 01.11.1996 al 26.06.2019.
Con riferimento alla determinazione del quantum del risarcimento, il Collegio, ritenendo di non poter aderire alle risultanze della CTU, che si riferiva al periodo intercorrente tra il 1982 ed il 2007, decideva di ricorrere al criterio equitativo corrispondente agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale valore di riferimento il valore di mercato del bene all'attualità, pari al prezzo di acquisto del fabbricato in data 26.06.2019 per la somma di € 2.740.000,00. Gli interessi legali su detta somma, dal 01.11.1996 al 26.06.2019, venivano calcolati in complessivi €.1.429.214,03.
Pertanto, il danno subito dal proprietario dell'immobile, per l'occupazione illegittima del fabbricato nel suddetto periodo, veniva quantificato, all'attualità, in
€1.429.214,03. La Corte evidenziava, inoltre, che la proprietaria del fabbricato, sin dalla comparsa conclusionale, aveva dichiarato sia di aver percepito a titolo di indennità di occupazione nel corso degli anni la somma complessiva pari ad €
1.440.362,49, oltre spese legali, sia che sino alla data del 31.12.1989 le somme occorrenti per il pagamento dell'indennità di occupazione erano state prelevate dall'apposito fondo per la Protezione Civile e quindi venivano versate direttamente dallo Stato. Alla luce di ciò, pertanto, i giudici di secondo grado procedevano ad imputare la somma di € 1.440.362,49 al periodo successivo al
31.12.1989; in particolare, “in mancanza di dati più precisi, non forniti dalle parti”, l'importo di € 1.440.362,49 veniva imputato proporzionalmente per €
438.371,15 al periodo dal 01.01.1990 al 30.10.1996, mentre la residua somma
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pari ad € 1.001.991,34 veniva imputata al periodo successivo al 05.04.2013, data di deposito della comparsa conclusionale da parte della Parte_1 in cui veniva dedotto il pagamento. Sottraendo, infine, la somma di €
[...]
1.001.991,34 dall'importo liquidato a titolo di danno da occupazione illegittima dell'immobile, pari ad € 1.429.214,03, residuava la somma pari ad € 427.222,69 al cui pagamento veniva condannato il Controparte_3
Nulla veniva invece riconosciuto per i danni strutturali all'immobile, non emergendo dagli atti elementi utili a determinare, anche equitativamente, lo stato degli alloggi al 30.10.1996. Veniva, infine, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di riconsegna del fabbricato alla luce dell'acquisto dello stesso da parte del Controparte_3
2. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto istanza di revocazione la , ai sensi Parte_1 dell'art. 395, n. 4, c.p.c., chiedendo che la sentenza della Corte d'appello di
Napoli n. 3638/21 venga revocata con riferimento alla parte inerente la liquidazione del danno da occupazione illegittima, che sarebbe l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti della causa, con conseguente necessaria rideterminazione della somma residua che dovrebbe essere percepita da parte attrice.
A dire dell'impugnante, l'errore di fatto commesso dalla Corte distrettuale sarebbe rappresentato dal modus procedendi impiegato ai fini della liquidazione del danno da occupazione illegittima, atteso che la stessa, dopo aver preso in considerazione il periodo intercorrente tra il 01.11.1996 e il 26.06.2019, quantificando il relativo danno in € 1.429.214,03, avrebbe “imputato” la somma di € 1.440.362,49, versata negli anni dal come pacificamente ammesso P_ dall'appellante, all'intero periodo successivo al 31.12.1989 ed in particolare in parte al periodo dal 01.01.1990 al 30.10.1996 (€ 438.371,15) ed in parte (€
1.001.991,34) al periodo dal 01.01.1996 al 05.04.2013 (data di deposito della comparsa conclusionale da parte dell'odierna appellante in cui è stato dedotto il pagamento). Tale ultimo importo, pari ad € 1.001.991,34, era stato infine sottratto dall'importo di € 1.429.214,03, liquidato a titolo di danno da occupazione
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda illegittima per il periodo dal 01.11.1996 al 26.06.2019, condannando il al P_
pagamento della differenza pari ad € 427.222,69.
Nell'assunto dell'impugnante, la Corte, così facendo, avrebbe errato in quanto le parti avevano pacificamente individuato, ai fini della imputazione della somma di
€ 1.440.362,49, versata, (direttamente o indirettamente) dal Controparte_3
alla a titolo di indennità di occupazione, il Parte_1 periodo intercorrente tra il 01.01.1990 ed il 31.12.1998. In quest'ottica, secondo la tesi sostenuta dalla creditrice, se la Corte di Appello di Napoli avesse correttamente preso in considerazione quanto emergente dagli atti di causa, avrebbe imputato la somma di € 1.440.362,49 versata dal come segue: € P_
1.120.281,93 al periodo dal 01.01.1990 al 30.10.1996; ed € 320.080,59 al periodo dal 01.11.1996 al 31.12.1998. Pertanto, a dire dell'impugnante, la Corte, decurtando la somma di € 320.080,59 dall'importo di € 1.429.214,03, liquidato a titolo di danno da occupazione illegittima dell'immobile per il periodo dal
01.11.1996 al 26.06.2019, avrebbe dovuto condannare il al Controparte_3
pagamento della maggior somma pari ad € 1.109.133,44.
3. Con comparsa depositata telematicamente in data 28 dicembre 2022, si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
4. L'istanza di revocazione deve essere rigettata (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
5144 del 21/02/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4688 del 25/05/1987; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2287 del 04/02/2005) non avendo la parte impugnante allegato l'effettiva ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. Deve infatti ritenersi che la fattispecie in esame, quale risultante dal “motivo di revocazione” esposto nell'atto di impugnazione, e riportato nella narrativa che precede, esuli dalla previsione di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c.
Invero, una giurisprudenza assolutamente consolidata, nel delineare l'ambito d'applicazione del motivo di revocazione in oggetto, ha in più occasioni precisato che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle risultanze processuali è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio. (cfr. Cass. sez. lav., sentenza n. 8828 del 05/04/2017; Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n. 2236 del
26/01/2022). L'errore di fatto suscettibile di rilievo in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., non attiene, pertanto, ad un preteso inesatto apprezzamento e valutazione delle prove e delle allegazioni delle parti, quanto invece alla falsa percezione di ciò che emerge dagli atti del giudizio e che deve essere incontroverso tra le parti;
l'errore deve avere carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e di particolari indagini ermeneutiche. Inoltre, l'errore, per essere rilevante, deve essere caduto su un fatto decisivo e non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e in una incompleta valutazione degli atti e documenti di causa.
In buona sostanza, l'ipotesi riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Il detto errore deve pertanto: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda decisione sarebbe stata diversa. (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del
10/06/2021; Cass. sez. 1, Sentenza n. 6038 del 29/03/2016).
Non è pertanto idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 395, n.4, c.p.c., l'ipotizzato travisamento di dati giuridico- fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale di revocazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 13181 del 2013).
Con particolare riferimento all'erronea applicazione del principio di non contestazione, la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la pronunzia del giudice, che si assuma erronea sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine alla esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta all'esito di un giudizio di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 c.p.c., n.4. (cfr. Cass. 21 gennaio 1993, n. 705,
Cass. sez. 2, Sentenza n. 7488 del 31/03/2011; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
36249 del 13/12/2022, pronuncia relativa ad un caso in cui l'errore di fatto denunciato consisteva proprio nell'omessa considerazione della rilevanza probatoria della mancata contestazione dei medesimi elementi di fatto dedotti in giudizio dal ricorrente e acquisiti agli atti).
Alla luce di tali univoche coordinate ermeneutiche, e richiamata la regula iuris applicabile alla fattispecie, per cui l'attività valutativa esula dall'alveo della falsa percezione dei fatti, appare evidente che nella specie l'attrice in revocazione ha incentrato le censure mosse alla sentenza di appello sull'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e su una erronea valutazione degli atti e dei documenti di causa, vertendosi, pertanto, in attività valutativa che esula dell'alveo della revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. : si addebita infatti alla Corte
d'appello, l'erronea applicazione del principio di non contestazione.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
E' palese pertanto che non si verte in un'ipotesi di errore percettivo, ma di errore tipicamente valutativo, estraneo come tale al mezzo di impugnazione proposto.
La denuncia espressa con la citazione per revocazione, infatti, allude al fatto che la Corte distrettuale sarebbe giunta a conclusioni errate in quanto, a dire dell'impugnante, dagli atti di causa sarebbe emerso che le parti avevano individuato ai fini della imputazione della somma di € 1.440.362,49 versata
(direttamente o indirettamente) dal all'appellante il periodo Controparte_3 compreso tra il 01.01.1990 ed il 31.12.1998.
La Corte partenopea, per converso, “in mancanza di altri dati più precisi”, che aveva ritenuto non fossero stati forniti dalle parti, aveva ritenuto di imputare il suddetto importo proporzionalmente, per € 438.371,15 al periodo dal 01.01.1990 al 30.10.1996, e per € 438.371,15 e per € 1.001.991,34, al periodo sino al
05.04.2013 (data di deposito della comparsa conclusionale della
[...] in cui era stato dedotto il pagamento). Secondo l'assunto Parte_1 dell'impugnante, invece, dagli atti di causa sarebbe emerso con chiarezza, ed in maniera incontestata, come le parti avessero indicato nell'anno 1999 l'epoca a partire dalla quale l'attrice non avrebbe percepito alcuna somma a titolo di indennità di occupazione da parte del con la conseguenza Controparte_3 che, secondo la tesi sostenuta, la somma di € 1.440.362,49 sarebbe stata percepita durante il periodo intercorrente tra il 01.01.1990 ed il 31.12.1998, al quale andava proporzionalmente imputata.
Tale assunto non può essere condiviso, involgendo l'individuazione della data finale dei pagamenti, nel 31.12.1998, un'attività di apprezzamento delle allegazioni delle parti, integrante senz'altro un'attività valutativa e non meramente percettiva.
Infatti, per un verso, la parte appellante, nell'atto di citazione in appello, aveva affermato che, fino al dicembre del 1989, le somme occorrenti per il pagamento dell'indennità di occupazione erano state attinte dal fondo per la protezione civile;
che, successivamente, la compressione del diritto dominicale della sul Pt_1
lotto B1 prese ad essere indennizzata mediante attingentamento dai fondi del sebbene, per la maggior parte, all'esito di procedure coattive Controparte_3
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda appositamente instaurate dal e che alla mancata riespansione Controparte_3
del diritto dominicale si accompagnava la mancata corresponsione, in favore della dei canoni /indennità di occupazione, divenuta oramai sine titulo, da Pt_1
parte di alcuno, aggiungendo che “soltanto per quelli maturati dal 1° febbraio
1996 al 31 dicembre 1998 l'odierna attrice vedeva soddisfatta la propria pretesa creditoria, sebbene – va precisato- non mediante attingentamento diretto dai fondi comunali, bensì mediante il ricorso al prelievo di somme presso il
Tesoriere, così come autorizzato dal G.E. a seguito di pignoramento presso terzi”.
Per altro verso, il convenuto, difformemente da quanto sostenuto P_
dall'impugnante, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (pag.9), ebbe ad individuare la data del 31.12.1999, quale data da cui ritenere definita e tacitata ogni pretesa della convenuta opposta, e non la data del
31.12.1998, a cui aveva posto riferimento la Parte_1
Erra, pertanto, la nel protestare che dagli atti di causa Parte_1
emergerebbe con chiarezza che le parti avevano indicato l'anno 1999, a partire dal quale l'attrice non avrebbe percepito alcuna somma a titolo di indennità di occupazione da parte del Comune di , con la conseguenza che la somma di P_
€ 1.440.362,49 sarebbe stata percepita durante il periodo intercorrente tra il
1.1.1990 ed il 31.12.1998, al quale andava proporzionalmente imputata.
A ciò deve aggiungersi che la stessa odierna impugnante, in entrambe le comparse conclusionali depositate nel giudizio di appello, ebbe ad elaborare dei conteggi del dovuto relativi al periodo dal 1983 al 2019, provvedendo poi a detrarre- senza procedere ad alcuna imputazione del percepito per annualità – al complessivo importo che riteneva dovuto, il complessivo importo che assumeva percepito
“negli anni” ( così, testualmente, pagg. 24 e 25 della prima comparsa conclusionale di appello e pagg. 26 e 27 della seconda comparsa conclusionale di appello), per € 1.542.371,22, di cui € 102.008,73 per spese legali.
Appare evidente, allora, che la conclusione raggiunta dalla Corte, secondo cui, “in mancanza di altri dati più precisi”, che “non erano stati forniti dalle parti”, i pagamenti intervenuti dovevano essere proporzionalmente imputati ai diversi
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda periodi, si giustifica anche in considerazione del tenore di tali comparse conclusionali, e dei conteggi ivi formulati, sulla scorta della generica indicazione di pagamenti eseguiti “negli anni”, senza alcuna imputazione temporale del percepito.
L'eventuale errore in cui sarebbe incorso il Collegio della pronuncia che si assume revocanda, integra dunque, senza dubbio, ove ricorrente, un errore di giudizio, in ipotesi derivante dall'inadeguato apprezzamento delle diverse allegazioni delle parti, dovendo senz'altro escludersi un errore percettivo, in termini di mera svista.
In quest'ottica, l'affermazione della Corte distrettuale, secondo cui: “In mancanza di altri dati più precisi, non forniti dalle parti, l'importo di €.1.440.362,49 va imputato, proporzionalmente, per €.438.371,15 al periodo dal 1.1.1990 al
30.10.1996,che non interessa la presente causa;
la residua somma di
€.1.001.991,34 va imputata al periodo successivo sino al 5.4.2013 (data di deposito della comparsa conclusionale della in Parte_1
cui è stato dedotto il pagamento)”, integra l'esito di un eventuale errore di giudizio e non di una mera svista materiale o un errore di percezione immediatamente ed obiettivamente rilevabile, costituente vizio revocatorio (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4893 del 14.03.2016).
In buona sostanza, le censure svolte dall'impugnante sollecitano un giudizio sull'applicabilità del principio di non contestazione che, per pacifica giurisprudenza, non costituisce vizio revocatorio ma esercizio del potere valutativo che compete al giudice di merito, eventualmente denunciabile come errore di giudizio in sede di ricorso per cassazione nei limiti di cui all'art. 360 n. 5
c.p.c. Come già precisato, infatti, la pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine alla esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta all'esito di un giudizio di per sè incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 c.p.c., n.4. (cfr.
RGn°3761/2022-sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Cass. 21 gennaio 1993, n. 705, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36249 del
13/12/2022).
Conclusivamente, l'errore denunciato dall'impugnante, oltre a non apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, alla luce del contenuto, alquanto variegato, delle difese svolte dalle parti nel corso del giudizio, si concretizza in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali derivante da un'erronea applicazione del principio di non contestazione e pertanto in una critica al ragionamento induttivo del giudice di secondo grado sul piano logico- giuridico che, come tale, integrando un errore di giudizio, è suscettibile di ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5, (ex multis Cass. 3 aprile 2009, n. 8180).
L'impugnazione proposta, pertanto, deve essere rigettata, esulando l'errore denunciato dal novero dei motivi di cui all'art.395 comma 1 n° 4 c.p.c.
5. Dal rigetto dell'istanza di revocazione consegue la condanna dell'attrice
[...]
in liquidazione, alla refusione delle spese di lite relative Parte_1
al presente grado di giudizio in favore del convenuto costituito P_
che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come
[...]
aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022- dimidiati i compensi medi in considerazione della natura dell'unica questione in contestazione e tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta- si liquidano come da dispositivo che segue.
6. Essendo stata rigettata l'impugnazione, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'attrice . Parte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione come in epigrafe proposta e tra le parti ivi
RGn°3761/2022-sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda indicate, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3638/2021, così provvede:
1) Rigetta l'impugnazione;
2) Condanna l'attrice alla refusione Parte_1
delle spese relative al presente grado di giudizio in favore del convenuto P_
, che liquida nell'importo di €12.033,00 per compenso professionale, oltre
[...]
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte impugnante . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Paola Martorana Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3761/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 4 marzo
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad oggetto: revocazione della sentenza e vertente
TRA
( .I. , in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
persona del liquidatore (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in revocazione, dall'avvocato
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(codice fiscale ), con studio in Perugia, Controparte_2 C.F._3
Via Mario Angeloni n. 43/A, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via
Cerventes 64, presso lo studio dell'avvocato Silvio Iodice
ATTRICE IN REVOCAZIONE
CONTRO
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_3 P.IVA_2 difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, in esecuzione della Determina dirigenziale n.1915 del 14.11.2022, dall'avvocato Lidia
Gallo ( ), elettivamente domiciliato con il predetto Avvocato, C.F._4
presso la Casa Comunale, in , Piazza Vanvitelli 69, ed ai fini del presente P_ giudizio elettivamente domiciliato in Napoli, Via F.Coletta n.72, presso lo studio dell'avvocato F. Casertano
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 3638/2021, la Corte d'appello di Napoli, sesta sezione civile, provvedendo sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 230/2016, depositata in data 19 gennaio 2016 - con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla nei confronti del Parte_1 P_
, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità dell'ente comunale
[...]
nonché la condanna al risarcimento dei pregiudizi da questo causati e derivanti dall'occupazione sine titulo di una pluralità di immobili, ubicati nel fabbricato B1 del “Parco Primavera”, nella località Tuoro in Caserta, successivamente alla cessazione dell'efficacia dei provvedimenti, di natura imperativa, dell'originaria requisizione e della proroga della medesima, disposti con ordinanza del 2 dicembre 1980 ( e con decreto di proroga n° 1471/1982), emanati dal Sindaco di nella qualità di Commissario straordinario del Governo - lo accoglieva e, P_
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in riforma della sentenza impugnata, condannava il a pagare Controparte_3
alla la somma di € 427.222,69, oltre interessi Parte_1 legali;
dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di riconsegna del fabbricato oggetto di causa;
compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi nella misura di un terzo ponendole per i restanti due terzi a carico del unitamente alle spese della CTU espletata in primo Controparte_3 grado.
Segnatamente, questa Corte distrettuale, in diversa composizione, dopo aver richiamato il provvedimento del Sindaco di emesso in data 30.10.1996 - P_ con il quale veniva disposta la “derequisizione” del fabbricato oggetto di causa, con relativa e conseguenziale cessazione dell'efficacia del decreto di requisizione adottato dallo stesso Sindaco quale ufficiale del Governo, nell'ambito della delega interorganica prevista dalla normativa dettata in occasione del sisma del 1980- riteneva, difformemente da quanto opinato dal Giudice di prime cure, che nonostante dalla data del suddetto provvedimento di “derequisizione” l'immobile dovesse essere restituito concretamente alla società proprietaria, come tra l'atro previsto dall'ordinanza del Commissario Straordinario del Governo del
31.12.1981 e dall'ordinanza del Ministero della Protezione Civile n° 42 del
22.06.1982, il Comune di non aveva provveduto alla riconsegna, P_
continuando a gestire il suddetto cespite nel proprio interesse e a consentirne la detenzione da parte dei terzi occupanti.
La Corte partenopea, dopo aver evidenziato che il provvedimento di
“derequisizione” adottato dal Sindaco in data 30.10.1996 aveva interrotto il rapporto di immedesimazione organica che derivava dalla delega interna della stessa Amministrazione statale, in forza del quale il Sindaco nelle situazioni di emergenza o di calamità naturali, agisce quale Ufficiale del Governo e quindi, come organo di quella Amministrazione, evidenziava che l'aver protratto l'occupazione degli immobili, in assenza delle ragioni giustificatrici che la legittimavano, rappresentava fonte di responsabilità esclusiva dell'ente locale, da ritenersi aggravata dal fatto che il non solo non aveva restituito P_
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda materialmente l'immobile alla proprietaria, ma aveva continuato a gestire, anche attraverso atti autoritativi, i rapporti con gli occupanti.
Pertanto, alla luce degli elementi raccolti in corso di causa, la Corte d'appello reputava che il si fosse sostituito all'amministrazione statale Controparte_3 nella occupazione del fabbricato de quo, una volta esauritasi la gestione statale;
essendo tale occupazione illegittima, poiché avvenuta sine titulo, il P_ doveva rispondere dei danni subiti dal proprietario dal periodo successivo al decreto di derequisizione (emanato il 30.10.1996) sino all'atto di acquisto dell'immobile da parte dell'ente comunale, avvenuto in data 26.06.2019 e quindi dal 01.11.1996 al 26.06.2019.
Con riferimento alla determinazione del quantum del risarcimento, il Collegio, ritenendo di non poter aderire alle risultanze della CTU, che si riferiva al periodo intercorrente tra il 1982 ed il 2007, decideva di ricorrere al criterio equitativo corrispondente agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale valore di riferimento il valore di mercato del bene all'attualità, pari al prezzo di acquisto del fabbricato in data 26.06.2019 per la somma di € 2.740.000,00. Gli interessi legali su detta somma, dal 01.11.1996 al 26.06.2019, venivano calcolati in complessivi €.1.429.214,03.
Pertanto, il danno subito dal proprietario dell'immobile, per l'occupazione illegittima del fabbricato nel suddetto periodo, veniva quantificato, all'attualità, in
€1.429.214,03. La Corte evidenziava, inoltre, che la proprietaria del fabbricato, sin dalla comparsa conclusionale, aveva dichiarato sia di aver percepito a titolo di indennità di occupazione nel corso degli anni la somma complessiva pari ad €
1.440.362,49, oltre spese legali, sia che sino alla data del 31.12.1989 le somme occorrenti per il pagamento dell'indennità di occupazione erano state prelevate dall'apposito fondo per la Protezione Civile e quindi venivano versate direttamente dallo Stato. Alla luce di ciò, pertanto, i giudici di secondo grado procedevano ad imputare la somma di € 1.440.362,49 al periodo successivo al
31.12.1989; in particolare, “in mancanza di dati più precisi, non forniti dalle parti”, l'importo di € 1.440.362,49 veniva imputato proporzionalmente per €
438.371,15 al periodo dal 01.01.1990 al 30.10.1996, mentre la residua somma
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pari ad € 1.001.991,34 veniva imputata al periodo successivo al 05.04.2013, data di deposito della comparsa conclusionale da parte della Parte_1 in cui veniva dedotto il pagamento. Sottraendo, infine, la somma di €
[...]
1.001.991,34 dall'importo liquidato a titolo di danno da occupazione illegittima dell'immobile, pari ad € 1.429.214,03, residuava la somma pari ad € 427.222,69 al cui pagamento veniva condannato il Controparte_3
Nulla veniva invece riconosciuto per i danni strutturali all'immobile, non emergendo dagli atti elementi utili a determinare, anche equitativamente, lo stato degli alloggi al 30.10.1996. Veniva, infine, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di riconsegna del fabbricato alla luce dell'acquisto dello stesso da parte del Controparte_3
2. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto istanza di revocazione la , ai sensi Parte_1 dell'art. 395, n. 4, c.p.c., chiedendo che la sentenza della Corte d'appello di
Napoli n. 3638/21 venga revocata con riferimento alla parte inerente la liquidazione del danno da occupazione illegittima, che sarebbe l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti della causa, con conseguente necessaria rideterminazione della somma residua che dovrebbe essere percepita da parte attrice.
A dire dell'impugnante, l'errore di fatto commesso dalla Corte distrettuale sarebbe rappresentato dal modus procedendi impiegato ai fini della liquidazione del danno da occupazione illegittima, atteso che la stessa, dopo aver preso in considerazione il periodo intercorrente tra il 01.11.1996 e il 26.06.2019, quantificando il relativo danno in € 1.429.214,03, avrebbe “imputato” la somma di € 1.440.362,49, versata negli anni dal come pacificamente ammesso P_ dall'appellante, all'intero periodo successivo al 31.12.1989 ed in particolare in parte al periodo dal 01.01.1990 al 30.10.1996 (€ 438.371,15) ed in parte (€
1.001.991,34) al periodo dal 01.01.1996 al 05.04.2013 (data di deposito della comparsa conclusionale da parte dell'odierna appellante in cui è stato dedotto il pagamento). Tale ultimo importo, pari ad € 1.001.991,34, era stato infine sottratto dall'importo di € 1.429.214,03, liquidato a titolo di danno da occupazione
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda illegittima per il periodo dal 01.11.1996 al 26.06.2019, condannando il al P_
pagamento della differenza pari ad € 427.222,69.
Nell'assunto dell'impugnante, la Corte, così facendo, avrebbe errato in quanto le parti avevano pacificamente individuato, ai fini della imputazione della somma di
€ 1.440.362,49, versata, (direttamente o indirettamente) dal Controparte_3
alla a titolo di indennità di occupazione, il Parte_1 periodo intercorrente tra il 01.01.1990 ed il 31.12.1998. In quest'ottica, secondo la tesi sostenuta dalla creditrice, se la Corte di Appello di Napoli avesse correttamente preso in considerazione quanto emergente dagli atti di causa, avrebbe imputato la somma di € 1.440.362,49 versata dal come segue: € P_
1.120.281,93 al periodo dal 01.01.1990 al 30.10.1996; ed € 320.080,59 al periodo dal 01.11.1996 al 31.12.1998. Pertanto, a dire dell'impugnante, la Corte, decurtando la somma di € 320.080,59 dall'importo di € 1.429.214,03, liquidato a titolo di danno da occupazione illegittima dell'immobile per il periodo dal
01.11.1996 al 26.06.2019, avrebbe dovuto condannare il al Controparte_3
pagamento della maggior somma pari ad € 1.109.133,44.
3. Con comparsa depositata telematicamente in data 28 dicembre 2022, si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
4. L'istanza di revocazione deve essere rigettata (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
5144 del 21/02/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4688 del 25/05/1987; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2287 del 04/02/2005) non avendo la parte impugnante allegato l'effettiva ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. Deve infatti ritenersi che la fattispecie in esame, quale risultante dal “motivo di revocazione” esposto nell'atto di impugnazione, e riportato nella narrativa che precede, esuli dalla previsione di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c.
Invero, una giurisprudenza assolutamente consolidata, nel delineare l'ambito d'applicazione del motivo di revocazione in oggetto, ha in più occasioni precisato che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle risultanze processuali è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio. (cfr. Cass. sez. lav., sentenza n. 8828 del 05/04/2017; Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n. 2236 del
26/01/2022). L'errore di fatto suscettibile di rilievo in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., non attiene, pertanto, ad un preteso inesatto apprezzamento e valutazione delle prove e delle allegazioni delle parti, quanto invece alla falsa percezione di ciò che emerge dagli atti del giudizio e che deve essere incontroverso tra le parti;
l'errore deve avere carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e di particolari indagini ermeneutiche. Inoltre, l'errore, per essere rilevante, deve essere caduto su un fatto decisivo e non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e in una incompleta valutazione degli atti e documenti di causa.
In buona sostanza, l'ipotesi riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Il detto errore deve pertanto: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda decisione sarebbe stata diversa. (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del
10/06/2021; Cass. sez. 1, Sentenza n. 6038 del 29/03/2016).
Non è pertanto idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 395, n.4, c.p.c., l'ipotizzato travisamento di dati giuridico- fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale di revocazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 13181 del 2013).
Con particolare riferimento all'erronea applicazione del principio di non contestazione, la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la pronunzia del giudice, che si assuma erronea sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine alla esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta all'esito di un giudizio di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 c.p.c., n.4. (cfr. Cass. 21 gennaio 1993, n. 705,
Cass. sez. 2, Sentenza n. 7488 del 31/03/2011; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
36249 del 13/12/2022, pronuncia relativa ad un caso in cui l'errore di fatto denunciato consisteva proprio nell'omessa considerazione della rilevanza probatoria della mancata contestazione dei medesimi elementi di fatto dedotti in giudizio dal ricorrente e acquisiti agli atti).
Alla luce di tali univoche coordinate ermeneutiche, e richiamata la regula iuris applicabile alla fattispecie, per cui l'attività valutativa esula dall'alveo della falsa percezione dei fatti, appare evidente che nella specie l'attrice in revocazione ha incentrato le censure mosse alla sentenza di appello sull'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e su una erronea valutazione degli atti e dei documenti di causa, vertendosi, pertanto, in attività valutativa che esula dell'alveo della revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. : si addebita infatti alla Corte
d'appello, l'erronea applicazione del principio di non contestazione.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
E' palese pertanto che non si verte in un'ipotesi di errore percettivo, ma di errore tipicamente valutativo, estraneo come tale al mezzo di impugnazione proposto.
La denuncia espressa con la citazione per revocazione, infatti, allude al fatto che la Corte distrettuale sarebbe giunta a conclusioni errate in quanto, a dire dell'impugnante, dagli atti di causa sarebbe emerso che le parti avevano individuato ai fini della imputazione della somma di € 1.440.362,49 versata
(direttamente o indirettamente) dal all'appellante il periodo Controparte_3 compreso tra il 01.01.1990 ed il 31.12.1998.
La Corte partenopea, per converso, “in mancanza di altri dati più precisi”, che aveva ritenuto non fossero stati forniti dalle parti, aveva ritenuto di imputare il suddetto importo proporzionalmente, per € 438.371,15 al periodo dal 01.01.1990 al 30.10.1996, e per € 438.371,15 e per € 1.001.991,34, al periodo sino al
05.04.2013 (data di deposito della comparsa conclusionale della
[...] in cui era stato dedotto il pagamento). Secondo l'assunto Parte_1 dell'impugnante, invece, dagli atti di causa sarebbe emerso con chiarezza, ed in maniera incontestata, come le parti avessero indicato nell'anno 1999 l'epoca a partire dalla quale l'attrice non avrebbe percepito alcuna somma a titolo di indennità di occupazione da parte del con la conseguenza Controparte_3 che, secondo la tesi sostenuta, la somma di € 1.440.362,49 sarebbe stata percepita durante il periodo intercorrente tra il 01.01.1990 ed il 31.12.1998, al quale andava proporzionalmente imputata.
Tale assunto non può essere condiviso, involgendo l'individuazione della data finale dei pagamenti, nel 31.12.1998, un'attività di apprezzamento delle allegazioni delle parti, integrante senz'altro un'attività valutativa e non meramente percettiva.
Infatti, per un verso, la parte appellante, nell'atto di citazione in appello, aveva affermato che, fino al dicembre del 1989, le somme occorrenti per il pagamento dell'indennità di occupazione erano state attinte dal fondo per la protezione civile;
che, successivamente, la compressione del diritto dominicale della sul Pt_1
lotto B1 prese ad essere indennizzata mediante attingentamento dai fondi del sebbene, per la maggior parte, all'esito di procedure coattive Controparte_3
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda appositamente instaurate dal e che alla mancata riespansione Controparte_3
del diritto dominicale si accompagnava la mancata corresponsione, in favore della dei canoni /indennità di occupazione, divenuta oramai sine titulo, da Pt_1
parte di alcuno, aggiungendo che “soltanto per quelli maturati dal 1° febbraio
1996 al 31 dicembre 1998 l'odierna attrice vedeva soddisfatta la propria pretesa creditoria, sebbene – va precisato- non mediante attingentamento diretto dai fondi comunali, bensì mediante il ricorso al prelievo di somme presso il
Tesoriere, così come autorizzato dal G.E. a seguito di pignoramento presso terzi”.
Per altro verso, il convenuto, difformemente da quanto sostenuto P_
dall'impugnante, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (pag.9), ebbe ad individuare la data del 31.12.1999, quale data da cui ritenere definita e tacitata ogni pretesa della convenuta opposta, e non la data del
31.12.1998, a cui aveva posto riferimento la Parte_1
Erra, pertanto, la nel protestare che dagli atti di causa Parte_1
emergerebbe con chiarezza che le parti avevano indicato l'anno 1999, a partire dal quale l'attrice non avrebbe percepito alcuna somma a titolo di indennità di occupazione da parte del Comune di , con la conseguenza che la somma di P_
€ 1.440.362,49 sarebbe stata percepita durante il periodo intercorrente tra il
1.1.1990 ed il 31.12.1998, al quale andava proporzionalmente imputata.
A ciò deve aggiungersi che la stessa odierna impugnante, in entrambe le comparse conclusionali depositate nel giudizio di appello, ebbe ad elaborare dei conteggi del dovuto relativi al periodo dal 1983 al 2019, provvedendo poi a detrarre- senza procedere ad alcuna imputazione del percepito per annualità – al complessivo importo che riteneva dovuto, il complessivo importo che assumeva percepito
“negli anni” ( così, testualmente, pagg. 24 e 25 della prima comparsa conclusionale di appello e pagg. 26 e 27 della seconda comparsa conclusionale di appello), per € 1.542.371,22, di cui € 102.008,73 per spese legali.
Appare evidente, allora, che la conclusione raggiunta dalla Corte, secondo cui, “in mancanza di altri dati più precisi”, che “non erano stati forniti dalle parti”, i pagamenti intervenuti dovevano essere proporzionalmente imputati ai diversi
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda periodi, si giustifica anche in considerazione del tenore di tali comparse conclusionali, e dei conteggi ivi formulati, sulla scorta della generica indicazione di pagamenti eseguiti “negli anni”, senza alcuna imputazione temporale del percepito.
L'eventuale errore in cui sarebbe incorso il Collegio della pronuncia che si assume revocanda, integra dunque, senza dubbio, ove ricorrente, un errore di giudizio, in ipotesi derivante dall'inadeguato apprezzamento delle diverse allegazioni delle parti, dovendo senz'altro escludersi un errore percettivo, in termini di mera svista.
In quest'ottica, l'affermazione della Corte distrettuale, secondo cui: “In mancanza di altri dati più precisi, non forniti dalle parti, l'importo di €.1.440.362,49 va imputato, proporzionalmente, per €.438.371,15 al periodo dal 1.1.1990 al
30.10.1996,che non interessa la presente causa;
la residua somma di
€.1.001.991,34 va imputata al periodo successivo sino al 5.4.2013 (data di deposito della comparsa conclusionale della in Parte_1
cui è stato dedotto il pagamento)”, integra l'esito di un eventuale errore di giudizio e non di una mera svista materiale o un errore di percezione immediatamente ed obiettivamente rilevabile, costituente vizio revocatorio (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4893 del 14.03.2016).
In buona sostanza, le censure svolte dall'impugnante sollecitano un giudizio sull'applicabilità del principio di non contestazione che, per pacifica giurisprudenza, non costituisce vizio revocatorio ma esercizio del potere valutativo che compete al giudice di merito, eventualmente denunciabile come errore di giudizio in sede di ricorso per cassazione nei limiti di cui all'art. 360 n. 5
c.p.c. Come già precisato, infatti, la pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine alla esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta all'esito di un giudizio di per sè incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 c.p.c., n.4. (cfr.
RGn°3761/2022-sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Cass. 21 gennaio 1993, n. 705, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36249 del
13/12/2022).
Conclusivamente, l'errore denunciato dall'impugnante, oltre a non apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, alla luce del contenuto, alquanto variegato, delle difese svolte dalle parti nel corso del giudizio, si concretizza in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali derivante da un'erronea applicazione del principio di non contestazione e pertanto in una critica al ragionamento induttivo del giudice di secondo grado sul piano logico- giuridico che, come tale, integrando un errore di giudizio, è suscettibile di ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5, (ex multis Cass. 3 aprile 2009, n. 8180).
L'impugnazione proposta, pertanto, deve essere rigettata, esulando l'errore denunciato dal novero dei motivi di cui all'art.395 comma 1 n° 4 c.p.c.
5. Dal rigetto dell'istanza di revocazione consegue la condanna dell'attrice
[...]
in liquidazione, alla refusione delle spese di lite relative Parte_1
al presente grado di giudizio in favore del convenuto costituito P_
che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come
[...]
aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022- dimidiati i compensi medi in considerazione della natura dell'unica questione in contestazione e tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta- si liquidano come da dispositivo che segue.
6. Essendo stata rigettata l'impugnazione, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'attrice . Parte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione come in epigrafe proposta e tra le parti ivi
RGn°3761/2022-sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda indicate, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3638/2021, così provvede:
1) Rigetta l'impugnazione;
2) Condanna l'attrice alla refusione Parte_1
delle spese relative al presente grado di giudizio in favore del convenuto P_
, che liquida nell'importo di €12.033,00 per compenso professionale, oltre
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rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte impugnante . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3761/2022-sentenza
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