Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1138/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
STABILE PIERA,
ricorrente contro qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1 CP_2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
VIVONA GIANLUCA,
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: all'udienza del 30/4/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 21 luglio 2004 (regolarmente trascritto nei Controparte_2 registri dello stato civile del comune di Alcamo al N. 96, Parte II, Serie A, Anno 2004) e che dalla loro unione erano nati i figli: (nato ad [...] il [...]) e (nato Per_1 Per_2
a Palermo il 30 giugno 2011).
“Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto.
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
- Assegnare la casa coniugale sita in Alcamo nella via allegrezza n. 169 alla SI
. Controparte_2
- Dichiarare l'affidamento esclusivo di al padre, con collocazione presso lo stesso, Per_2
che si occuperà di tutte le sue necessità economiche, sia ordinarie che straordinarie;
- Stabilire tempi e modalità di incontro tra e la madre. Per_2
-Disporre che l'assegno unico, corrisposto dall' venga erogato nella misura del 100% CP_3 in favore del Sig. . Parte_1
- Stabilire che il Signor contribuirà al mantenimento della moglie mediante il Parte_1 versamento di un importo mensile di euro 250,00.
- Adottare ogni provvedimento a tal fine inerente e consequenziale”.
Si costituiva in giudizio la resistente che aderiva alla domanda di separazione e chiedeva:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in data 21 luglio 2004, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo al N. 96, Parte II, Serie A, Anno 2004;
affidare il figlio minore della coppia, , al padre ricorrente, alla luce delle precarie Per_2 condizioni di salute della ricorrente;
stabilire le modalità di esercizio del diritto di visita del minore da parte della resistente;
porre ad esclusivo carico del ricorrente le spese ordinarie e straordinarie di mantenimento della prole;
stabilire l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento, un assegno mensile non inferiore ad euro 600,00.
Spese come per legge.” *****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, veniva formulata la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“art. 1) assegnazione della casa coniugale, sita in Alcamo nella via Allegrezza n. 169, a
, in quanto proprietaria;
Controparte_2
art. 2) affidamento esclusivo di al padre, con collocazione presso lo stesso, che si Per_2
occuperà di tutte le sue necessità economiche, sia ordinarie che straordinarie, con facoltà della madre di incontrarlo, presso la Comunità Terapeutica Assistita “Life” di
Castellammare del Golfo, una volta a settimana, con giorni e orari da stabilirsi in accordo tra le parti, insieme al fratello nonché facoltà di sentirlo quotidianamente tramite Per_1
contatti telefonici;
art. 3) assegno a carico di da versare in favore di entro Parte_1 Controparte_2 il giorno 5 di ogni mese della complessiva somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento della stessa, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Ciò a partire dal giorno in cui la uscirà dalla attuale struttura presso la quale è collocata CP_2
a spese del Comune. Fino a quel momento l'assegno sarà di euro 200,00 mensili;
art. 4) assegno a carico di da versare in favore di entro Controparte_2 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese della complessiva somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento della prole, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Ciò a partire dal giorno in cui la uscirà dalla attuale struttura presso la quale è collocata CP_2
a spese del Comune;
art. 5) dispone la presa in carico di da parte della NPI per l'elaborazione della Per_2
vicenda familiare con onere di relazionare ogni 6 mesi al GT;
”
All'udienza del 12.3.2025 parte resistente dichiarava di non accettare la proposta conciliativa.
Con ordinanza del --- venivano disposti i provvedimenti provvisori.
All'udienza del 30/4/2025 la causa, a seguito di discussione orale veniva avviata a decisione.
***** La domanda principale avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi va senz'altro accolta giacché dagli elementi desumibili dagli atti processuali e dal tenore stesso delle allegazioni della parte emerge la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato dalle dichiarazioni rese alla prima udienza che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
*****
Passando ad un ulteriore aspetto del regime personale, ritiene il Tribunale che, pur in considerazione che l'affido condiviso rappresenti l'opzione legislativa prioritaria secondo il disposto dell'art. 337- ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, tuttavia è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicofisico dei figli minori.
Sul punto, va infatti sottolineato che la resistente (allo stato) non appare in grado di occuparsi della gestione della vita del figlio minore vista la gravità della patologia psichiatrica diagnosticatale, gravità specificamente attestata dalla documentazione medica prodotta dalla stessa resistente, dalla quale emerge che la è in cura presso il C.S.M. di Alcamo da CP_2 gennaio 2015, in quanto affetta da “Disturbo schizoaffettivo (295.72 ICD 90 CM)” (v. relazione di dimissioni del 28/10/2023, relazione C.S.M. Alcamo).
Tale importante psicopatologia ha portato negli anni a numerosi ricoveri in ambiente psichiatrico, anche in regime di TSO, vista la mancata aderenza della alle CP_2
prescrizioni mediche, rendendo necessaria, da ultimo, la presa in carico della resistente presso la comunità Life di Castellammare del Golfo a partire dal 14/11/2024 per “riacuttizzazione della sintomatologia psicotica, agitazione psicomotoria, comportamento bizzarro con perdita di freni inibitori, disorganizzazione ideo-comportamentale, rifiuto delle cure” (v. Attestazione di ricovero, U.O.S. S.P.D.C., del 26.11.2024) In particolare, nella relazione clinica del centro di salute mentale di Alcamo, viene descritto come la abbia un “quadro psicopatologico caratterizzato dalla compromissione di CP_2 più funzioni psichiche come l'ideazione e la percezione. L'ideazione è alterata sia nella forma che nel contenuto. Convincimenti errati sono mantenuti con fermezza a discapito di qualunque confronto con fatti incontrovertibili. Il delirio oltre ad avere contenuti di tipo mistico religioso ha anche tematiche persecutorie” (v. relazione clinica C.S.M. Alcamo, depositata il 12.3.2025).
Per quanto attiene, invece, alla figura genitoriale del padre, dalla relazione dei Servizi sociali del comune di Alcamo emerge che il ricorrente appare essere stato sempre un punto di riferimento per i figli rappresentando un elemento di stabilità nel complesso sistema familiare
(cfr. rel. SS Comune di Alcamo, depositata in data 10.2.2025 “Il sig. appare un padre Parte_1 presente nella vita dei figli ed attento ai loro bisogni, consapevole dell'importanza di mantenere la relazione madre-figli.”).
Tale valutazione è stata confermata anche dal Servizio di Psicologia giuridica, che ha descritto l'Elettrico come “una figura affettiva di riferimento, capace di un efficace supporto per i figli e anche di svolgere una funzione vicaria e protettiva dal punto di vista genitoriale quando la moglie attraversava fasi di malessere, scompenso e ricoveri” (cit. rel. UOS
Psicologia Giuridica, depositata in data 10.2.2025).
Ciò riscontrato, allo stato, il regime di affidamento condiviso deve ritenersi contrario al superiore interesse del minore, apparendo piuttosto doveroso e più appropriato al suo benessere l'affidamento esclusivo al padre.
Osserva tuttavia il Tribunale che se, da un lato, la madre non appare in grado (allo stato) di occuparsi della gestione della vita di d'altra parte, il minore ha mostrato un affetto ed Per_2 un attaccamento alla madre mai venuto meno neanche durante il ricovero ancora in atto. Ciò
è emerso nel procedimento sia all'udienza del 12.2.2025 dalle dichiarazioni del ricorrente (v. verbale 12.2.025, dichiarazioni del ricorrente “Vedono la madre circa una volta a settimana.
La vanno a trovare presso la comunità LIFE di Castellammare. Si sentono ogni giorno.”) sia dalla relazione del CPG, dalla quale emerge che la “appare una figura significativa CP_2 per i figli, che appaiono disponibili e desiderosi di sentirla e vederla” e che sia positivo per il benessere psicofisico di mantenere con lei un rapporto continuativo, fatto di Per_2 telefonate quotidiane e incontri stabili (v. rel. CPG depositata in data 10.2.2025, “appare una figura significativa per i figli, che appaiono disponibili e desiderosi di sentirla e vederla.
Nell'attuale vicenda separativa, si ritiene funzionale per il benessere psicofisico di Per_2
che possa essere affidato al padre ma mantenendo con la madre un rapporto continuativo potendola sentire quotidianamente per telefono e incontrarla stabilmente, una o più volte alla settimana, insieme al fratello, presso la CTA che la ospita”).
Alla luce delle suddette emergenze processuali, ritiene il Tribunale che gli incontri tra la madre e il minore avvengano una volta a settimana, con giorni e orari da stabilirsi in accordo tra le parti, insieme al fratello nonché facoltà per la madre di sentire quotidianamente Per_1 tramite contatti telefonici. Per_2
Osservato, inoltre, che il minore, come riferito dai servizi incaricati, ha mostrato una “certa sofferenza psicologica legata alla vicenda familiare e al malessere della madre” appare opportuno confermare la presa in carico di da parte della NPI per l'elaborazione della Per_2 vicenda familiare (cit. rel. CPG depositata in data 10.2.2025, “si osserva una certa sofferenza psicologica legata alla vicenda familiare e al malessere della madre (…) Si suggerisce utile per alla luce della vulnerabilità psicologica emersa, una presa in carico dalla NPI Per_2 per l'elaborazione della vicenda familiare e supporto terapeutico).
*****
Va a questo punto esaminata la questione relativa al contributo al mantenimento della prole.
Sul punto occorre premettere che ex art 473 bis 19: prevede che “Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.”
Le decadenze processuali, dunque, operano e influiscono esclusivamente per le domande relative a diritti disponibili e non per quelle relative a diritti indisponibili. In particolare è sempre possibile introdurre domande nuove e nuovi mezzi di prova, sul contributo economico a favore dei figli minorenni, mentre per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti è possibile introdurre nuove domande solo laddove si verifichino mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori, con il limite temporale della prima difesa utile successiva ai mutamenti o fino al momento della precisazione delle conclusioni.
Ciò detto, nel caso in esame, all'udienza del 12/3/2025 il ricorrente avanzava per la prima volta domanda per ottenere il pagamento da parte della resistente di un contributo di mantenimento in favore dei due figli della coppia: nato il [...], ad [...] Per_2 minorenne e nato il [...], ad [...] maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente.
Sulla base della norma citata, la domanda di mantenimento in favore del figlio minorenne può trovare accoglimento, trattandosi inequivocabilmente di un diritto indisponibile che consente di introdurre la nuova domanda senza alcun limite temporale.
Sul punto, inoltre, occorre premettere che entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Fatta questa premessa, tale obbligo deve essere declinato tenendo conto delle condizioni economiche e familiari delle parti e dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori.
All'esito delle allegazioni delle parti emerge che il ricorrente effettua l'attività di pasticcere presso la Caffetteria di cui è socio cooperatore (v. dichiarazione dei redditi 2022-2023-2024; estratti conto), mentre la ricorrente ad oggi si trova presso la comunità Life di Castellamare del Golfo, in quanto presa in carico dal 14/11/2024 a seguito di TSO (v. all. “Medica ricovero
26.11.2024”) circostanza che ad oggi non le permettere di svolgere alcuna attività lavorativa
(v. all. “Certificato CTA LIFE”). In questo caso tenuti in considerazione sia della peculiare condizione della madre sia dei tempi di permanenza dei figli esclusivamente presso il padre, occorre disporre l'obbligo, in capo alla di versare all'Elettrico, dal momento in cui uscirà dalla struttura presso la quale CP_2
è collocata, un assegno mensile pari alla differenza tra il 50% dell'assegno unico e la somma di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg 5 di ogni mese, nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore.
Per quanto attiene invece alla domanda di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente, occorre precisare che in tal caso non sono stati allegati fatti nuovi o nuovi mezzi istruttori che possano permetterne l'accoglimento, dovendosi in rilevare le intervenute preclusioni ex art. 473 bis 19.
La domanda va, dunque, rigettata in quanto tardiva.
Orbene, per quanto attiene l'assegno unico universale, secondo i giudici di legittimità può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass. civ., Sez.
I, Ord., del 22/02/2025, n. 4672).
Ne consegue che, nel caso di specie, l'assegno unico universale può essere percepito per intero dal padre, trattandosi del genitore che convive con i figli e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimi, rispondendo in tal modo alle citate finalità dell'assegno unico.
*****
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, in punto di diritto il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli, quale misura di risposta all'esigenza di conservare ai figli di genitori separati l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. Cass. n. 18603 del 2021. Analogamente Cass. n. 32231 del 2018). Nel caso di specie nessuna assegnazione della casa coniugale, sita in Alcamo nella via allegrezza n. 169, di proprietà della può essere disposta in favore della stessa, così CP_2 come chiesto dal ricorrente mancando un'apposita domanda da parte della resistente e non potendo provvedersi d'ufficio poiché la non convive con un figlio minorenne. CP_2
*****
In merito ora alla domanda avanzata dalla resistente ed avente ad oggetto la corresponsione da parte dell di una somma a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, Parte_1
deve osservarsi che ai sensi dell'art. 156 c.c., le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge - cui non sia addebitabile la separazione - sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio (Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 11494 del 29 aprile 2024).
Con riguardo alla situazione reddituale del ricorrente, lo stesso ha dichiarato di Parte_1 essere socio di una società cooperativa, insieme ad altri due soci, con la mansione di pasticcere e di guadagnare 1.500,00/1.600,00 euro netti al mese (v. verbale del 12.2.2025, dichiarazioni del ricorrente “La mia è una società cooperativa formata da tre soci e io guadagno circa 1500-
1600 netti al mese.”; v. all. n. 3 “Dichiarazione redditi 2024 redditi 2023”, depositato in data
24/7/2024).
Per quanto riguarda invece la resistente, la stessa non ha alcuna fonte di reddito e allo stato nessuna capacità lavorativa, tenuto conto del grave stato di salute e dell'attuale ricovero presso la Comunità terapeutica “Life”, così come attestato nella relazione clinica depositata il 12/3/2025 (cit. relazione clinica Comunità terapeutica “Life”, depositata il 12/3/2025 “si ritiene necessario sottolineare come le peculiarità della condizione psicopatologica non permettano alla paziente un adeguato inserimento nel mondo del lavoro che le permetta di godere di una indipendenza economica”).
Dalle risultanze istruttorie emerge con chiarezza la disparità economica tra le parti a fronte della mancanza di redditi adeguati da parte della CP_2 Avuto riguardo alla situazione economica e reddituale delle parti appaiono sussistere le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore della resistente che si quantifica nella complessiva somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, da porre a carico dell'Elettrico che provvederà a versarla alla entro il giorno CP_2
5 di ogni mese. Tale assegno verrà corrisposto a partire dal giorno in cui la uscirà CP_2
dalla attuale struttura presso la quale è collocata a spese del Comune;
fino a quel momento l'assegno sarà di euro 200,00 mensili.
La particolarità del caso e delle condizioni delle parti inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e in atti Parte_1 Controparte_2 generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 21 luglio 2004
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Alcamo al N. 96, Parte II,
Serie A, Anno 2004) e che dalla loro unione erano nati i figli: (nato ad [...] il 12 Per_1 maggio 2005) e (nato a [...] il [...]); Per_2
- affida in via esclusiva al padre, con collocazione presso lo stesso, che si occuperà di Per_2 tutte le sue necessità economiche, sia ordinarie che straordinarie, con facoltà della madre di incontrarlo, presso la Comunità Terapeutica Assistita “Life” di Castellammare del Golfo, una volta a settimana, con giorni e orari da stabilirsi in accordo tra le parti, insieme al fratello nonché facoltà per la madre di sentirlo quotidianamente tramite contatti telefonici;
Per_1
- pone l'obbligo a carico di di versare ad entro il giorno Controparte_2 Parte_1
5 di ogni mese un assegno mensile pari alla differenza tra il 50% dell'assegno unico e la somma di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , somma Per_2 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- pone l'obbligo a carico di di versare in favore di entro Parte_1 Controparte_2 il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento della stessa, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Ciò a partire dal giorno in cui la uscirà dalla attuale struttura presso la quale è collocata a spese del Comune. CP_2
Fino a quel momento l'assegno sarà di euro 200,00 mensili;
- dispone che l'assegno unico, corrisposto dall' venga erogato nella misura del 100% in CP_3
favore dell'Elettrico;
- dispone la presa in carico di da parte della NPI per l'elaborazione della vicenda Per_2
familiare con onere di relazionare ogni 6 mesi al GT;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 22/5/2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo