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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/09/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2752/2024
tra
cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DANILO ANTONICELLI e MARZIO SALVI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
(c.f. , in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_1
unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIO
LEONE, giusta procura in atti
- Resistente–
E nei confronti di:
, (c.f. Controparte_2
), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
NADIA PEREGO, giusta procura in atti
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 29.06.2024, , premettendo di essere stata Parte_1
dipendente della società in virtù di ripetuti contratti di lavoro a Controparte_1
tempo determinato, esponeva che in data 20.3.2007 veniva assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time a 30 ore settimanali ed inquadrata al IV livello del
CCNL Terziario Confcommercio, con assegnazione della qualifica di impiegata;
che, in un primo momento, le venivano assegnate le mansioni di collaboratrice amministrativa del Settore , già ricoperte prima Parte_2 CP_1
dell'assunzione a tempo indeterminato, che comportavano l'immediata assunzione al II
livello di inquadramento professionale;
che, in data 16.2.2018 veniva nominata
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), funzione che per espressa direttiva operativa doveva essere ricoperta da personale con CP_3
qualifica di Dirigente/Quadro e che, solo in casi eccezionali e motivati, poteva essere ricoperta da personale impiegato al I livello di inquadramento;
che, durante lo svolgimento della suddetta mansione, veniva inquadrata e retribuita come semplice impiegata di IV livello, ricevendo un'indennità di funzione pari ad euro 200,00 mensili;
che, in data 26.8.2020, veniva nominata Responsabile dell'Amministrazione del
Personale e, anziché vedere riconosciuto il corretto inquadramento professionale, le veniva riconosciuto esclusivamente un aumento dell'indennità di funzione, da euro
200,00 ad euro 360,00; che, con pec del 25.9.2023, aveva costituito in mora la convenuta chiedendo il riconoscimento della qualifica di Quadro a far data dal 16.2.2018 nonché il pagamento delle differenze retributive maturate negli ultimi 5 anni (dal 2018 al 2023), in considerazione dell'intervenuta prescrizione degli anni precedenti e con pec del
II 30.9.2023 la datrice di lavoro respingeva ogni richiesta formulata. Precisava, infine, di aver maturato differenze retributive per complessivi euro 40.927,45 (per il periodo non prescritto compreso dall'1.10.2018 al 30.9.2023), di cui euro 32.156,03 per differenze sulla paga base, euro 4.470,87 per differenze sulla XIII mensilità, euro 1.625,53 per differenze sulla XIV mensilità ed euro 2.675,03 per differenze paga sul t.f.r.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore e l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di CP_2
accertare lo svolgimento della propria attività lavorativa in regime di part-time a 30 ore settimanali svolgendo le mansioni di Dirigente/Quadro CCNL Terziario (o, in subordine,
di lavoratore di I livello), continuativamente ed in maniera piena ed effettiva e,
conseguentemente, il diritto alla definitiva assegnazione alle mansioni di
Dirigente/Quadro CCNL Terziario o, in subordine, di lavoratore di I livello;
condannare la società convenuta alla definitiva assegnazione della ricorrente alla mansione di
(o, in subordine, di lavoratore I livello) nonché al Controparte_4
pagamento delle differenze retributive pari ad euro 40.927,45 o quell'altra somma accertata all'esito del giudizio.
Si costituiva la società negando che la ricorrente avesse svolto, Controparte_1
con decorrenza dall'1.10.2018 sino al 30.9.2023, mansioni riconducibili alla qualifica superiore di “Quadro” o, in subordine, di “Dirigente di I livello” del CCNL Terziario.
Precisava che non aveva avuto contratti a tempo determinato con la Parte_1
società resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato, essendo stata dipendente della Società , di cui era anche socia;
che, al momento Parte_3
dell'assunzione, le erano state assegnate le stesse mansioni che aveva svolto in
III precedenza presso la ove era stata assunta come “impiegata Parte_3
amministrativa” ed in ogni caso, che la nomina di RPCT era compatibile con il IV livello,
essendo marginale il tempo dedicato per lo svolgimento delle relative mansioni,
comunque retribuite con l'integrazione di € 200,00 mensili. Evidenziava che la ricorrente era stata nominata “Addetta” alla Amministrazione del Personale (e non “Responsabile”)
per cui era adeguato l'ulteriore importo corrispostole di euro 160,00 mensili, per un totale di euro 360,00, avendo svolto semplicemente “attività amministrativa” rientrante nelle mansioni di IV livello, priva dell'autonomia decisionale del Quadro e di quella di dipendente di I livello. Aggiungeva che la lavoratrice non aveva svolto compiti diversi rispetto a quelli previsti nel suo profilo di inquadramento di IV livello secondo il CCNL
terziario applicato, al quale appartenevano i lavoratori che svolgevano attività
amministrativa e che – sia prima che dopo l'ordine di servizio del Parte_1
16.2.2018, con cui era stata nominata RPCT e di quello successivo del 26.8.2020, con cui era stata deSInata quale Responsabile dell'Amministrazione del Personale – aveva ricoperto mansioni sempre rientranti all'interno del suo IV livello di riferimento.
Si costituiva l' , il quale, previo accertamento delle superiori mansioni indicate in CP_2
ricorso, chiedeva la condanna della società convenuta al versamento della contribuzione sulla retribuzione spettante, nei limiti della prescrizione quinquennale a decorrere dalla notifica del ricorso.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
In via preliminare, si osserva che il lavoratore concretamente assegnato a mansioni diverse rispetto a quelle per le quali risulta contrattualmente assunto, può ricorrere alla tutela prevista dall'art. 2103 c.c. che riconosce il trattamento economico corrispondente
IV all'attività lavorativa effettivamente svolta. In particolare, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, qualora venga rivendicato dal lavoratore il diritto alla retribuzione corrispondente all'inquadramento superiore, incombe sul medesimo l'onere di allegare e provare le mansioni materialmente svolte. Al riguardo, la
Corte di Cassazione ha affermato che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il
giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione
delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in
concreto dal prestatore” (Cfr. Cass. Civ. n.3859/06). Tale procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento, secondo la giurisprudenza prevalente,
non può prescindere da tre fasi successive, rappresentate dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa effettivamente prestata, dalla individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cfr. Cass. Civ. nn. 5942/04; 4791/04; 3446/04; 15751/03; 12854/03; 6560/01;
3195/99; 9822/00).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento “in fatto” delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015).
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale consolidato quello per il quale il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere prestato (Cass. Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020,
V n.26593; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, che ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo, altresì, di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).
Va, altresì, rilevato che l'eventuale riconoscimento del trattamento economico corrispondente al superiore inquadramento deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (Cfr. Cass. Civ.
n.1433/96, n.14621/99). In particolare, l'onere di allegare, in maniera precisa e puntuale,
le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in concreto svolta, risulta necessario per poter effettuare, una volta che dette modalità siano provate, la necessaria comparazione tra queste e i criteri generali ed astratti posti dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche. In altri termini, ai fini del riconoscimento del diritto alle differenze stipendiali tra quanto percepito e quanto previsto per la qualifica superiore, il lavoratore deve dimostrare la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica, oltre che l'assegnazione piena alle stesse, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione della responsabilità e l'esercizio di quell'autonomia,
proprie della qualifica rivendicata (Cfr. Cass. Civ. nn. 301/85; 11125/01).
Con la proposizione del ricorso , ha chiesto accertarsi il proprio diritto Parte_1
alla definitiva assegnazione alle mansioni di Dirigente/Quadro CCNL Terziario o, in subordine, di I livello, continuativamente dal 16.2.2018, con conseguente diritto a
VI percepire le corrispondenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
Come osservato, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. La tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., che attribuisce, al lavoratore utilizzato dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto al trattamento economico corrispondente, presuppone che l'effettivo esercizio delle mansioni superiori venga provato in punto di fatto, non essendo possibile presumerlo soltanto sulla base della formale declaratoria contrattuale del profilo rivestito e senza puntuale riscontro dell'attività lavorativa effettivamente prestata, delle mansioni concretamente rivestite e delle responsabilità assunte (s.v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5415 del 19/06/1987, secondo cui “Con riguardo alle controversie
aventi ad oggetto la pretesa del lavoratore di riconoscimento della qualifica superiore, è
onere di quest'ultimo provare i fatti costitutivi della domanda specificando nel ricorso
(ex art. 414 cod. proc. civ.) le mansioni svolte e la normativa collettiva invocata;
mentre
l'onere posto a carico del convenuto dall'art. 416 cod. proc. civ. di prendere posizione in
ordine alla pretesa azionata in giudizio dal ricorrente non determina alcuna inversione
del generale principio (posto dall'art. 2697 cod. civ.) sulla prova con la conseguenza che,
ove il ricorso del lavoratore sia generico limitandosi quest'ultimo a sostenere di aver
svolto mansioni corrispondenti ad una determinata qualifica superiore, il datore di
lavoro resistente non è tenuto a specificare la reale natura delle mansioni in concreto
espletate dal prestatore d'opera”). La prova dello svolgimento delle superiori mansioni,
VII ai fini del diritto al riconoscimento del superiore inquadramento ex art. 2103 c.c., grava,
quindi, interamente sul lavoratore ricorrente, che deve dimostrare che le concrete attività
espletate siano riconducibili alla superiore qualifica invocata;
a tal fine, il lavoratore è
tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Tribunale Roma sez. lav., 27/11/2019, n.
10513).
Il fatto costitutivo della pretesa azionata dal lavoratore che richiede la qualifica superiore non è solo lo svolgimento dell'attività di base, ma anche l'espletamento delle più
complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.
Nella vicenda in esame, la lavoratrice non ha adempiuto a tale onere di deduzione e prova, avendo omesso di specificare le proprie mansioni ed essendosi limitata ad indicare genericamente i profili della qualifica invocata (Quadro o, in subordine, I livello CCNL
Terziario), senza metterli a confronto con le attività lavorative quotidianamente prestate.
Questa lacuna deduttiva e probatoria non può essere colmata nemmeno dall'intervento d'ufficio del giudice, il quale è tenuto a decidere sulla base delle prove fornite dalle parti.
A tal fine, il lavoratore o la lavoratrice che ambiscono ad un livello contrattuale superiore e alle relative differenze retributive non possono limitarsi ad affermare di aver svolto mansioni superiori, ma devono fornire una prova rigorosa, puntuale e dettagliata delle attività lavorative effettivamente svolte e della loro corrispondenza ai profili professionali del superiore livello di inquadramento. La giurisprudenza di legittimità sottolinea l'importanza di una precisa allegazione e prova da parte del lavoratore, evidenziando come il sistema giuridico non possa supplire alle carenze istruttorie delle parti in causa.
Per coloro che intendono, quindi, far valere un diritto all'inquadramento superiore, è
VIII fondamentale raccogliere e presentare in giudizio elementi probatori chiari, precisi e puntuali capaci di dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento delle mansioni di livello superiore. A tal fine, il formale incarico attestato dalla documentazione in atti (di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e di Responsabile
dell'Amministrazione del Personale) è insufficiente per ritenere assolti gli oneri probatori che incombono sulla parte attrice che afferma di avere espletato mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale ricevuto: come osservato, l'accertamento della natura delle mansioni in concreto espletate dalla lavoratrice deve tener conto non soltanto del complesso delle operazioni materiali in cui si concretizza la prestazione lavorativa,
ma anche se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 262 del
15/01/1988) ed in modo pieno, effettivo e continuativo. Viceversa, le rappresentazioni del ricorso e le circostanze di cui agli articolati di prova non contengono alcuna descrizione dell'attività lavorativa quotidianamente svolta e non consentono, in quanto generici, di comprovare lo svolgimento, in maniera esclusiva o prevalente, di mansioni riconducibili alla qualifica di Dirigente/Quadro né di I livello CCNL Terziario richiesta con la proposizione del ricorso. Sul punto, il ricorso appare del tutto carente circa l'indicazione delle attività di fatto espletate da , il grado di autonomia e responsabilità Parte_1
assunto, la prevalenza ed esclusività nonché il carattere pieno, effettivo e continuativo e la maggiore complessità delle mansioni svolte rispetto alla qualifica rivestita di impiegata amministrativa di Quarto Livello del CCNL Terziario, nel quale risulta formalmente inquadrata.
In particolare, i capitoli di prova di cui alle lettere: A) “Vero o no che dal febbraio 2018,
la ricorrente svolge mansioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (RPCT)?”; B) “Vero o no che dall'agosto 2020, la ricorrente è stata,
IX altresì, nominata Responsabile dell'Amministrazione del Personale?”, C) “Vero o no
che, in Azienda, l'operato della ricorrente è soggetto esclusivamente al controllo
dell'Amministratore Unico” sono privi di qualsiasi rappresentazione in merito al contenuto dell'attività lavorativa prestata da e non consentono – Parte_1
nemmeno in astratto, prima ancora che attraverso il concreto riscontro fattuale eventualmente fornito dalla prova testimoniale – di comprendere il grado di autonomia e di responsabilità assunto nell'assolvimento dell'incarico ricevuto ed effettuare la comparazione tra le mansioni svolte e le declaratorie del CCNL di categoria;
parimenti,
privi di elementi idonei a qualificare i profili caratterizzanti le mansioni della lavoratrice sono gli articolati contraddistinti con i capitoli: D) “Vero o no che tutte le mansioni sopra
indicate venivano e sono espletate dalla SI.ra in piena autonomia salvo darne Pt_1
comunicazione ad incombente già effettuato all'Amministratore Unico” E) “Vero o no
che, nell'espletamento delle mansioni sopra spiegate, la ricorrente esercita poteri di
discrezionalità decisionale nella conduzione e nel coordinamento delle persone e delle
risorse”, rappresentano una mera riproduzione e sintesi delle declaratorie del CCNL
relative alla superiore qualifica, senza alcun riscontro fattuale dell'attività lavorativa, di volta in volta, svolta dalla dipendente. Infine, il capitolo F) “Vero o no che le suddette
mansioni sono espletate dalla SI.ra , in sostituzione di altro lavoratore Parte_1
assente, con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro?” risulta consequenziale alla prova (del tutto carente) circa lo svolgimento di mansioni superiori e,
autonomamente considerato, appare irrilevante ai fini del decidere.
Gli articolati di prova formulati in ricorso risultano, quindi, inidonei a dimostrare l'esercizio effettivo della mansione superiore ex art. 2103 c.c. da parte della lavoratrice,
stante il contenuto generico ed insufficiente ad acquisire dichiarazioni testimoniali oggettive e comprovanti lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica di
X Dirigente/Quadro CCNL Terziario o, in subordine, di I livello, piuttosto che attività
amministrative rientranti nelle mansioni di IV livello.
La mancanza di elementi probatori validamente attestanti lo svolgimento di un'attività
lavorativa di superiore livello, impedisce nel caso di specie, il riconoscimento in favore di della tutela giuridica richiesta con la proposizione del ricorso, non Parte_1
potendo riscontrarsi, sulla base degli articolati di prova formulati, le modalità di svolgimento della qualifica superiore e di conseguenza, non può essere accolta la pretesa economica avente ad oggetto il pagamento delle corrispondenti differenze retributive maturate nei confronti della società convenuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato e va, pertanto,
rigettato.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto esaminate, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2752/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XI
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2752/2024
tra
cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DANILO ANTONICELLI e MARZIO SALVI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
(c.f. , in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_1
unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIO
LEONE, giusta procura in atti
- Resistente–
E nei confronti di:
, (c.f. Controparte_2
), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
NADIA PEREGO, giusta procura in atti
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 29.06.2024, , premettendo di essere stata Parte_1
dipendente della società in virtù di ripetuti contratti di lavoro a Controparte_1
tempo determinato, esponeva che in data 20.3.2007 veniva assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time a 30 ore settimanali ed inquadrata al IV livello del
CCNL Terziario Confcommercio, con assegnazione della qualifica di impiegata;
che, in un primo momento, le venivano assegnate le mansioni di collaboratrice amministrativa del Settore , già ricoperte prima Parte_2 CP_1
dell'assunzione a tempo indeterminato, che comportavano l'immediata assunzione al II
livello di inquadramento professionale;
che, in data 16.2.2018 veniva nominata
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), funzione che per espressa direttiva operativa doveva essere ricoperta da personale con CP_3
qualifica di Dirigente/Quadro e che, solo in casi eccezionali e motivati, poteva essere ricoperta da personale impiegato al I livello di inquadramento;
che, durante lo svolgimento della suddetta mansione, veniva inquadrata e retribuita come semplice impiegata di IV livello, ricevendo un'indennità di funzione pari ad euro 200,00 mensili;
che, in data 26.8.2020, veniva nominata Responsabile dell'Amministrazione del
Personale e, anziché vedere riconosciuto il corretto inquadramento professionale, le veniva riconosciuto esclusivamente un aumento dell'indennità di funzione, da euro
200,00 ad euro 360,00; che, con pec del 25.9.2023, aveva costituito in mora la convenuta chiedendo il riconoscimento della qualifica di Quadro a far data dal 16.2.2018 nonché il pagamento delle differenze retributive maturate negli ultimi 5 anni (dal 2018 al 2023), in considerazione dell'intervenuta prescrizione degli anni precedenti e con pec del
II 30.9.2023 la datrice di lavoro respingeva ogni richiesta formulata. Precisava, infine, di aver maturato differenze retributive per complessivi euro 40.927,45 (per il periodo non prescritto compreso dall'1.10.2018 al 30.9.2023), di cui euro 32.156,03 per differenze sulla paga base, euro 4.470,87 per differenze sulla XIII mensilità, euro 1.625,53 per differenze sulla XIV mensilità ed euro 2.675,03 per differenze paga sul t.f.r.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore e l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di CP_2
accertare lo svolgimento della propria attività lavorativa in regime di part-time a 30 ore settimanali svolgendo le mansioni di Dirigente/Quadro CCNL Terziario (o, in subordine,
di lavoratore di I livello), continuativamente ed in maniera piena ed effettiva e,
conseguentemente, il diritto alla definitiva assegnazione alle mansioni di
Dirigente/Quadro CCNL Terziario o, in subordine, di lavoratore di I livello;
condannare la società convenuta alla definitiva assegnazione della ricorrente alla mansione di
(o, in subordine, di lavoratore I livello) nonché al Controparte_4
pagamento delle differenze retributive pari ad euro 40.927,45 o quell'altra somma accertata all'esito del giudizio.
Si costituiva la società negando che la ricorrente avesse svolto, Controparte_1
con decorrenza dall'1.10.2018 sino al 30.9.2023, mansioni riconducibili alla qualifica superiore di “Quadro” o, in subordine, di “Dirigente di I livello” del CCNL Terziario.
Precisava che non aveva avuto contratti a tempo determinato con la Parte_1
società resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato, essendo stata dipendente della Società , di cui era anche socia;
che, al momento Parte_3
dell'assunzione, le erano state assegnate le stesse mansioni che aveva svolto in
III precedenza presso la ove era stata assunta come “impiegata Parte_3
amministrativa” ed in ogni caso, che la nomina di RPCT era compatibile con il IV livello,
essendo marginale il tempo dedicato per lo svolgimento delle relative mansioni,
comunque retribuite con l'integrazione di € 200,00 mensili. Evidenziava che la ricorrente era stata nominata “Addetta” alla Amministrazione del Personale (e non “Responsabile”)
per cui era adeguato l'ulteriore importo corrispostole di euro 160,00 mensili, per un totale di euro 360,00, avendo svolto semplicemente “attività amministrativa” rientrante nelle mansioni di IV livello, priva dell'autonomia decisionale del Quadro e di quella di dipendente di I livello. Aggiungeva che la lavoratrice non aveva svolto compiti diversi rispetto a quelli previsti nel suo profilo di inquadramento di IV livello secondo il CCNL
terziario applicato, al quale appartenevano i lavoratori che svolgevano attività
amministrativa e che – sia prima che dopo l'ordine di servizio del Parte_1
16.2.2018, con cui era stata nominata RPCT e di quello successivo del 26.8.2020, con cui era stata deSInata quale Responsabile dell'Amministrazione del Personale – aveva ricoperto mansioni sempre rientranti all'interno del suo IV livello di riferimento.
Si costituiva l' , il quale, previo accertamento delle superiori mansioni indicate in CP_2
ricorso, chiedeva la condanna della società convenuta al versamento della contribuzione sulla retribuzione spettante, nei limiti della prescrizione quinquennale a decorrere dalla notifica del ricorso.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
In via preliminare, si osserva che il lavoratore concretamente assegnato a mansioni diverse rispetto a quelle per le quali risulta contrattualmente assunto, può ricorrere alla tutela prevista dall'art. 2103 c.c. che riconosce il trattamento economico corrispondente
IV all'attività lavorativa effettivamente svolta. In particolare, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, qualora venga rivendicato dal lavoratore il diritto alla retribuzione corrispondente all'inquadramento superiore, incombe sul medesimo l'onere di allegare e provare le mansioni materialmente svolte. Al riguardo, la
Corte di Cassazione ha affermato che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il
giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione
delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in
concreto dal prestatore” (Cfr. Cass. Civ. n.3859/06). Tale procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento, secondo la giurisprudenza prevalente,
non può prescindere da tre fasi successive, rappresentate dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa effettivamente prestata, dalla individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cfr. Cass. Civ. nn. 5942/04; 4791/04; 3446/04; 15751/03; 12854/03; 6560/01;
3195/99; 9822/00).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento “in fatto” delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015).
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale consolidato quello per il quale il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere prestato (Cass. Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020,
V n.26593; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, che ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo, altresì, di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).
Va, altresì, rilevato che l'eventuale riconoscimento del trattamento economico corrispondente al superiore inquadramento deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (Cfr. Cass. Civ.
n.1433/96, n.14621/99). In particolare, l'onere di allegare, in maniera precisa e puntuale,
le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in concreto svolta, risulta necessario per poter effettuare, una volta che dette modalità siano provate, la necessaria comparazione tra queste e i criteri generali ed astratti posti dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche. In altri termini, ai fini del riconoscimento del diritto alle differenze stipendiali tra quanto percepito e quanto previsto per la qualifica superiore, il lavoratore deve dimostrare la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica, oltre che l'assegnazione piena alle stesse, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione della responsabilità e l'esercizio di quell'autonomia,
proprie della qualifica rivendicata (Cfr. Cass. Civ. nn. 301/85; 11125/01).
Con la proposizione del ricorso , ha chiesto accertarsi il proprio diritto Parte_1
alla definitiva assegnazione alle mansioni di Dirigente/Quadro CCNL Terziario o, in subordine, di I livello, continuativamente dal 16.2.2018, con conseguente diritto a
VI percepire le corrispondenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
Come osservato, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. La tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., che attribuisce, al lavoratore utilizzato dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto al trattamento economico corrispondente, presuppone che l'effettivo esercizio delle mansioni superiori venga provato in punto di fatto, non essendo possibile presumerlo soltanto sulla base della formale declaratoria contrattuale del profilo rivestito e senza puntuale riscontro dell'attività lavorativa effettivamente prestata, delle mansioni concretamente rivestite e delle responsabilità assunte (s.v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5415 del 19/06/1987, secondo cui “Con riguardo alle controversie
aventi ad oggetto la pretesa del lavoratore di riconoscimento della qualifica superiore, è
onere di quest'ultimo provare i fatti costitutivi della domanda specificando nel ricorso
(ex art. 414 cod. proc. civ.) le mansioni svolte e la normativa collettiva invocata;
mentre
l'onere posto a carico del convenuto dall'art. 416 cod. proc. civ. di prendere posizione in
ordine alla pretesa azionata in giudizio dal ricorrente non determina alcuna inversione
del generale principio (posto dall'art. 2697 cod. civ.) sulla prova con la conseguenza che,
ove il ricorso del lavoratore sia generico limitandosi quest'ultimo a sostenere di aver
svolto mansioni corrispondenti ad una determinata qualifica superiore, il datore di
lavoro resistente non è tenuto a specificare la reale natura delle mansioni in concreto
espletate dal prestatore d'opera”). La prova dello svolgimento delle superiori mansioni,
VII ai fini del diritto al riconoscimento del superiore inquadramento ex art. 2103 c.c., grava,
quindi, interamente sul lavoratore ricorrente, che deve dimostrare che le concrete attività
espletate siano riconducibili alla superiore qualifica invocata;
a tal fine, il lavoratore è
tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Tribunale Roma sez. lav., 27/11/2019, n.
10513).
Il fatto costitutivo della pretesa azionata dal lavoratore che richiede la qualifica superiore non è solo lo svolgimento dell'attività di base, ma anche l'espletamento delle più
complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.
Nella vicenda in esame, la lavoratrice non ha adempiuto a tale onere di deduzione e prova, avendo omesso di specificare le proprie mansioni ed essendosi limitata ad indicare genericamente i profili della qualifica invocata (Quadro o, in subordine, I livello CCNL
Terziario), senza metterli a confronto con le attività lavorative quotidianamente prestate.
Questa lacuna deduttiva e probatoria non può essere colmata nemmeno dall'intervento d'ufficio del giudice, il quale è tenuto a decidere sulla base delle prove fornite dalle parti.
A tal fine, il lavoratore o la lavoratrice che ambiscono ad un livello contrattuale superiore e alle relative differenze retributive non possono limitarsi ad affermare di aver svolto mansioni superiori, ma devono fornire una prova rigorosa, puntuale e dettagliata delle attività lavorative effettivamente svolte e della loro corrispondenza ai profili professionali del superiore livello di inquadramento. La giurisprudenza di legittimità sottolinea l'importanza di una precisa allegazione e prova da parte del lavoratore, evidenziando come il sistema giuridico non possa supplire alle carenze istruttorie delle parti in causa.
Per coloro che intendono, quindi, far valere un diritto all'inquadramento superiore, è
VIII fondamentale raccogliere e presentare in giudizio elementi probatori chiari, precisi e puntuali capaci di dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento delle mansioni di livello superiore. A tal fine, il formale incarico attestato dalla documentazione in atti (di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e di Responsabile
dell'Amministrazione del Personale) è insufficiente per ritenere assolti gli oneri probatori che incombono sulla parte attrice che afferma di avere espletato mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale ricevuto: come osservato, l'accertamento della natura delle mansioni in concreto espletate dalla lavoratrice deve tener conto non soltanto del complesso delle operazioni materiali in cui si concretizza la prestazione lavorativa,
ma anche se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 262 del
15/01/1988) ed in modo pieno, effettivo e continuativo. Viceversa, le rappresentazioni del ricorso e le circostanze di cui agli articolati di prova non contengono alcuna descrizione dell'attività lavorativa quotidianamente svolta e non consentono, in quanto generici, di comprovare lo svolgimento, in maniera esclusiva o prevalente, di mansioni riconducibili alla qualifica di Dirigente/Quadro né di I livello CCNL Terziario richiesta con la proposizione del ricorso. Sul punto, il ricorso appare del tutto carente circa l'indicazione delle attività di fatto espletate da , il grado di autonomia e responsabilità Parte_1
assunto, la prevalenza ed esclusività nonché il carattere pieno, effettivo e continuativo e la maggiore complessità delle mansioni svolte rispetto alla qualifica rivestita di impiegata amministrativa di Quarto Livello del CCNL Terziario, nel quale risulta formalmente inquadrata.
In particolare, i capitoli di prova di cui alle lettere: A) “Vero o no che dal febbraio 2018,
la ricorrente svolge mansioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (RPCT)?”; B) “Vero o no che dall'agosto 2020, la ricorrente è stata,
IX altresì, nominata Responsabile dell'Amministrazione del Personale?”, C) “Vero o no
che, in Azienda, l'operato della ricorrente è soggetto esclusivamente al controllo
dell'Amministratore Unico” sono privi di qualsiasi rappresentazione in merito al contenuto dell'attività lavorativa prestata da e non consentono – Parte_1
nemmeno in astratto, prima ancora che attraverso il concreto riscontro fattuale eventualmente fornito dalla prova testimoniale – di comprendere il grado di autonomia e di responsabilità assunto nell'assolvimento dell'incarico ricevuto ed effettuare la comparazione tra le mansioni svolte e le declaratorie del CCNL di categoria;
parimenti,
privi di elementi idonei a qualificare i profili caratterizzanti le mansioni della lavoratrice sono gli articolati contraddistinti con i capitoli: D) “Vero o no che tutte le mansioni sopra
indicate venivano e sono espletate dalla SI.ra in piena autonomia salvo darne Pt_1
comunicazione ad incombente già effettuato all'Amministratore Unico” E) “Vero o no
che, nell'espletamento delle mansioni sopra spiegate, la ricorrente esercita poteri di
discrezionalità decisionale nella conduzione e nel coordinamento delle persone e delle
risorse”, rappresentano una mera riproduzione e sintesi delle declaratorie del CCNL
relative alla superiore qualifica, senza alcun riscontro fattuale dell'attività lavorativa, di volta in volta, svolta dalla dipendente. Infine, il capitolo F) “Vero o no che le suddette
mansioni sono espletate dalla SI.ra , in sostituzione di altro lavoratore Parte_1
assente, con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro?” risulta consequenziale alla prova (del tutto carente) circa lo svolgimento di mansioni superiori e,
autonomamente considerato, appare irrilevante ai fini del decidere.
Gli articolati di prova formulati in ricorso risultano, quindi, inidonei a dimostrare l'esercizio effettivo della mansione superiore ex art. 2103 c.c. da parte della lavoratrice,
stante il contenuto generico ed insufficiente ad acquisire dichiarazioni testimoniali oggettive e comprovanti lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica di
X Dirigente/Quadro CCNL Terziario o, in subordine, di I livello, piuttosto che attività
amministrative rientranti nelle mansioni di IV livello.
La mancanza di elementi probatori validamente attestanti lo svolgimento di un'attività
lavorativa di superiore livello, impedisce nel caso di specie, il riconoscimento in favore di della tutela giuridica richiesta con la proposizione del ricorso, non Parte_1
potendo riscontrarsi, sulla base degli articolati di prova formulati, le modalità di svolgimento della qualifica superiore e di conseguenza, non può essere accolta la pretesa economica avente ad oggetto il pagamento delle corrispondenti differenze retributive maturate nei confronti della società convenuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato e va, pertanto,
rigettato.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto esaminate, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2752/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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